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Gli abusi e
l'oblazione.
l Dl
269/2003 distingue gli abusi in sei categorie (si vedano le
due tabelle nella pagina), a seconda della "gravità"
dell'infrazione, cui viene ricollegato un diverso importo
dell'oblazione dovuta per ottenere la sanatoria.
Nelle prime tre tipologie si deve pagare un'oblazione
relazionata ai metri quadrati del manufatto oggetto di
sanatoria, nelle ultime tre tipologie si deve pagare invece
un'oblazione in misura fissa.
Per queste ultime tre tipologie d'abuso è previsto che la
sanatoria avvenga (fatta eccezione per le aree sottoposte a
vincolo) «in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro
sessanta giorni» dall'entrata in vigore del decreto legge con
la quale deve essere «determinata la possibilità, le
condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di
tali tipologie di abuso edilizio» (comma 26).
Le Regioni inoltre possono prevedere un incremento
dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura
determinata nella predetta tabella (comma 33).
Non è più consentita (anzi è espressamente esclusa dal comma
39) la riduzione dell'oblazione che l'articolo 39, commi 13,
14, 15 e 16, legge 23 dicembre 1994, n. 724, disponeva al fine
di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo. Devono
invece ritenersi applicabili tutte le riduzioni dell'oblazione
disposte dall'articolo 34 della legge 47/1985: si tratta di
una norma che il Dl 269/2003 esplicitamente non richiama ma
che si rende di plausibile utilizzo in forza del generico
richiamo operato dal Dl alla legge 47/1985 (comma 25).
Inoltre, il mancato pagamento dell'oblazione oppure la sua
inesatta dolosa determinazione fanno scattare l'applicazione
delle sanzioni (amministrative e penali) disposte per l'abuso
commesso (comma 37). |
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Vecchie e nuove
opere sanabili
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Il nuovo condono si
riferisce «alle opere abusive che risultino ultimate
entro il 31 marzo 2003». Nei due precedenti condoni
erano invece sanabili:
- le «opere che
risultino essere state ultimate entro la data del 1º
ottobre 1983» (legge 47/1985);
- le «opere abusive che
risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993» (legge
724/1994).
Quindi, con il condono
2003 si sanano sia le opere realizzate dopo il 31
dicembre 1993 sia quelle realizzate prima di tale data
e che non siano state in precedenza sanate.
Sono peraltro sanabili solo le opere abusive che non
abbiano comportato (articolo 32, comma 25, Dl
269/2033):
1. un ampliamento del manufatto
superiore al 30 per cento della volumetria della
costruzione originaria;
2. un ampliamento del manufatto
superiore a 750 metri cubi rispetto alla volumetria
della costruzione originaria;
3. una nuova costruzione di edifici
residenziali superiore a 750 metri per singola
richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria. |
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I |
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Scadenzario
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Le scadenzeLa
tempistica della sanatoria, dalla domanda alle rate. |
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31 marzo 2004 -
Oblazione. Pagamento dell’intera
oblazione dovuta in misura fissa oppure pagamento del 30%
dell’oblazione dovuta in ragione della superficie, ma con
un minimo di euro 1.700 (se il totale dell’oblazione è
inferiore a euro 1.700, va pagata l’intera oblazione);
31 marzo 2004 -
Anticipazione. Pagamento del 30%
dell’anticipazione degli oneri concessori, ma con un
minimo di euro 500 (se il totale dovuto è inferiore a euro
500, il pagamento va effettuato per l’intero);
31 marzo 2004 -
Domanda. Presentazione della
domanda di sanatoria;
30 giugno 2004 -
Seconda rata. Pagamento della
seconda rata dell’oblazione e dell’anticipazione degli
oneri concessori;
30 settembre 2004
- Terza rata. Pagamento della
terza rata dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri
concessori;
30 settembre 2004
- Integrazione. La domanda di
sanatoria deve essere integrata con la denuncia in catasto
dell’immobile oggetto di sanatoria, con la denuncia ai
fini Ici e con le denunce ai fini della tassa (o tariffa)
per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tassa
per l’occupazione del suolo pubblico;
31 dicembre 2004
- Demanio. Va presentata la
domanda per acquisire la cessione a titolo oneroso ovvero
il riconoscimento (per un massimo di 20 anni) a titolo
oneroso del diritto di mantenere l’opera abusiva su area
di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali;
31 dicembre 2006
- Saldo. Deve essere effettuato
il pagamento definitivo degli oneri concessori
quantificati dal Comune.
16 ottobre 2003 |
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OPERE NON SANABILI
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Sono
diverse le fattispecie per cui è esclusa, del tutto o quasi,
la possibilità di sanare opere abusive. Ai sensi dell'articolo
32, comma 27 del Dl 269/2003, non si profila sanatoria nei
casi in cui: a) le opere abusive siano state eseguite dal
proprietario o "avente causa" (come il titolare di diritti
reali) condannato con sentenza definitiva per i delitti di cui
agli articoli del Codice penale 416-bis (associazione di tipo
mafioso), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita). Se si tratta di
imputato, il procedimento di sanatoria è sospeso fino alla
sentenza definitiva; b) non sia possibile effettuare sulle
opere abusive interventi per l'adeguamento antisismico; c) non
sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di
proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali (ove
sorgono le opere abusive). I commi da 14 a 20 dell'articolo 32
dettano le procedure per acquisire la cessione a titolo
oneroso ovvero il riconoscimento (massimo 20 anni), del
diritto a mantenere l'opera su tali aree (la domanda deve
essere presentata entro il 31 dicembre 2004); d) le opere
abusive siano state realizzate (in assenza o in difformità del
titolo abilitativo edilizio, di norme e strumenti urbanistici)
su immobili vincolati. Tali vincoli sono disciplinati da leggi
statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e
delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici,
nonché dei parchi e delle aree protette istituite prima
dell'esecuzione delle opere. Sono condonabili, invece, gli
interventi che rientrano nelle tipologie di abuso n. 4, 5 e 6:
articolo 32, comma 26; e) le opere abusive siano state
realizzate su immobili dichiarati «monumento nazionale» o
dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi
degli articoli 6 e 7 del Dlgs 29 ottobre 1999, n. 490; f) le
opere abusive siano state realizzate nei porti e nelle aree
del demanio marittimo di preminente interesse nazionale per la
sicurezza dello Stato e le esigenze della navigazione; g) le
opere abusive insistano su aree boscate o pascoli percorsi dal
fuoco. Per l'esclusione dalla sanatoria è sufficiente
l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche da atti
del ministero dell'Interno, secondo cui le aree interessate
dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio,
interessate da uno o più incendi. Su tali aree resta salvo
peraltro il disposto della legge 21 novembre 2000 n. 353,
secondo cui: - non sono consentite destinazioni d'uso diverse
da quelle precedenti l'incendio per almeno 15 anni
dall'incendio (tale vincolo deve essere richiamato, a pena di
nullità, nei relativi atti di compravendite); - nei 10 anni
successivi all'incendio non si possono insediare, nelle zone
incendiate, costruzioni di qualsiasi tipo. È fatto salvo il
caso di rilascio del permesso di costruzione anteriore
all'incendio. Resta poi fermo che: 1) il rilascio della
concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere
eseguite su «immobili vincolati» è subordinato al parere
favorevole delle amministrazioni (non vale più il silenzio
assenso, a meno che si tratti di violazioni su altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta non oltre il 2% delle
misure prescritte, secondo l'articolo 32, comma 43, Dl
269/2003); 2) non vi è sanatoria quando le opere abusive siano
in contrasto con i seguenti vincoli secondo l'articolo 33
legge 47/1985: 2.a - vincoli imposti da leggi statali e
regionali nonché da strumenti urbanistici a tutela di
interessi storici, artistici, architettonici, archeologici,
paesistici, ambientali, idrogeologici; 2.b - vincoli imposti
da norme statali e regionali a difesa delle coste marine,
lacuali e fluviali; 2.c - vincoli imposti a tutela di
interessi della difesa militare e della sicurezza interna; 2.d
- ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità delle
aree. Per ottenere il parere favorevole dell'amministrazione a
tutela del vincolo, la richiesta va indirizzata al Comune, che
convoca un'apposita conferenza di servizi (articolo 20, comma
6, Dpr 380/2001). In caso di motivato dissenso, non è concesso
il titolo abilitativo edilizio in sanatoria (articolo 32,
comma 43, Dl 269/2003). |
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Casistica
anticipazioni oneri concessori
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