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   Gazzetta Ufficiale N. 229 del 02 Ottobre 2003   DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n.269

NUOVO CONDONO EDILIZIO

Gli abusi e l'oblazione.

l Dl 269/2003 distingue gli abusi in sei categorie (si vedano le due tabelle nella pagina), a seconda della "gravità" dell'infrazione, cui viene ricollegato un diverso importo dell'oblazione dovuta per ottenere la sanatoria.
Nelle prime tre tipologie si deve pagare un'oblazione relazionata ai metri quadrati del manufatto oggetto di sanatoria, nelle ultime tre tipologie si deve pagare invece un'oblazione in misura fissa.
Per queste ultime tre tipologie d'abuso è previsto che la sanatoria avvenga (fatta eccezione per le aree sottoposte a vincolo) «in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni» dall'entrata in vigore del decreto legge con la quale deve essere «determinata la possibilità, le condizioni e le modalità per l'ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio» (comma 26).
Le Regioni inoltre possono prevedere un incremento dell'oblazione fino al massimo del 10 per cento della misura determinata nella predetta tabella (comma 33).
Non è più consentita (anzi è espressamente esclusa dal comma 39) la riduzione dell'oblazione che l'articolo 39, commi 13, 14, 15 e 16, legge 23 dicembre 1994, n. 724, disponeva al fine di ovviare a situazioni di estremo disagio abitativo. Devono invece ritenersi applicabili tutte le riduzioni dell'oblazione disposte dall'articolo 34 della legge 47/1985: si tratta di una norma che il Dl 269/2003 esplicitamente non richiama ma che si rende di plausibile utilizzo in forza del generico richiamo operato dal Dl alla legge 47/1985 (comma 25). Inoltre, il mancato pagamento dell'oblazione oppure la sua inesatta dolosa determinazione fanno scattare l'applicazione delle sanzioni (amministrative e penali) disposte per l'abuso commesso (comma 37).

Vecchie e nuove opere sanabili

Il nuovo condono si riferisce «alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003». Nei due precedenti condoni erano invece sanabili:

  • le «opere che risultino essere state ultimate entro la data del 1º ottobre 1983» (legge 47/1985);
  • le «opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993» (legge 724/1994).

Quindi, con il condono 2003 si sanano sia le opere realizzate dopo il 31 dicembre 1993 sia quelle realizzate prima di tale data e che non siano state in precedenza sanate.
Sono peraltro sanabili solo le opere abusive che non abbiano comportato (articolo 32, comma 25, Dl 269/2033):
1. un ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria;
2. un ampliamento del manufatto superiore a 750 metri cubi rispetto alla volumetria della costruzione originaria;
3. una nuova costruzione di edifici residenziali superiore a 750 metri per singola richiesta di titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

I

Scadenzario

Le scadenzeLa tempistica della sanatoria, dalla domanda alle rate.

31 marzo 2004 - Oblazione. Pagamento dell’intera oblazione dovuta in misura fissa oppure pagamento del 30% dell’oblazione dovuta in ragione della superficie, ma con un minimo di euro 1.700 (se il totale dell’oblazione è inferiore a euro 1.700, va pagata l’intera oblazione);

31 marzo 2004 - Anticipazione. Pagamento del 30% dell’anticipazione degli oneri concessori, ma con un minimo di euro 500 (se il totale dovuto è inferiore a euro 500, il pagamento va effettuato per l’intero);

31 marzo 2004 - Domanda. Presentazione della domanda di sanatoria;

30 giugno 2004 - Seconda rata. Pagamento della seconda rata dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori;

30 settembre 2004 - Terza rata. Pagamento della terza rata dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori;

30 settembre 2004 - Integrazione. La domanda di sanatoria deve essere integrata con la denuncia in catasto dell’immobile oggetto di sanatoria, con la denuncia ai fini Ici e con le denunce ai fini della tassa (o tariffa) per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tassa per l’occupazione del suolo pubblico;

31 dicembre 2004 - Demanio. Va presentata la domanda per acquisire la cessione a titolo oneroso ovvero il riconoscimento (per un massimo di 20 anni) a titolo oneroso del diritto di mantenere l’opera abusiva su area di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali;

31 dicembre 2006 - Saldo. Deve essere effettuato il pagamento definitivo degli oneri concessori quantificati dal Comune.

16 ottobre 2003

a

 

OPERE NON SANABILI

Sono diverse le fattispecie per cui è esclusa, del tutto o quasi, la possibilità di sanare opere abusive. Ai sensi dell'articolo 32, comma 27 del Dl 269/2003, non si profila sanatoria nei casi in cui: a) le opere abusive siano state eseguite dal proprietario o "avente causa" (come il titolare di diritti reali) condannato con sentenza definitiva per i delitti di cui agli articoli del Codice penale 416-bis (associazione di tipo mafioso), 648-bis (riciclaggio) e 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Se si tratta di imputato, il procedimento di sanatoria è sospeso fino alla sentenza definitiva; b) non sia possibile effettuare sulle opere abusive interventi per l'adeguamento antisismico; c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell'area di proprietà dello Stato o degli enti pubblici territoriali (ove sorgono le opere abusive). I commi da 14 a 20 dell'articolo 32 dettano le procedure per acquisire la cessione a titolo oneroso ovvero il riconoscimento (massimo 20 anni), del diritto a mantenere l'opera su tali aree (la domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2004); d) le opere abusive siano state realizzate (in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, di norme e strumenti urbanistici) su immobili vincolati. Tali vincoli sono disciplinati da leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette istituite prima dell'esecuzione delle opere. Sono condonabili, invece, gli interventi che rientrano nelle tipologie di abuso n. 4, 5 e 6: articolo 32, comma 26; e) le opere abusive siano state realizzate su immobili dichiarati «monumento nazionale» o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del Dlgs 29 ottobre 1999, n. 490; f) le opere abusive siano state realizzate nei porti e nelle aree del demanio marittimo di preminente interesse nazionale per la sicurezza dello Stato e le esigenze della navigazione; g) le opere abusive insistano su aree boscate o pascoli percorsi dal fuoco. Per l'esclusione dalla sanatoria è sufficiente l'acquisizione di elementi di prova, desumibili anche da atti del ministero dell'Interno, secondo cui le aree interessate dall'abuso edilizio siano state, nell'ultimo decennio, interessate da uno o più incendi. Su tali aree resta salvo peraltro il disposto della legge 21 novembre 2000 n. 353, secondo cui: - non sono consentite destinazioni d'uso diverse da quelle precedenti l'incendio per almeno 15 anni dall'incendio (tale vincolo deve essere richiamato, a pena di nullità, nei relativi atti di compravendite); - nei 10 anni successivi all'incendio non si possono insediare, nelle zone incendiate, costruzioni di qualsiasi tipo. È fatto salvo il caso di rilascio del permesso di costruzione anteriore all'incendio. Resta poi fermo che: 1) il rilascio della concessione o dell'autorizzazione in sanatoria per opere eseguite su «immobili vincolati» è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni (non vale più il silenzio assenso, a meno che si tratti di violazioni su altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta non oltre il 2% delle misure prescritte, secondo l'articolo 32, comma 43, Dl 269/2003); 2) non vi è sanatoria quando le opere abusive siano in contrasto con i seguenti vincoli secondo l'articolo 33 legge 47/1985: 2.a - vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché da strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; 2.b - vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; 2.c - vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; 2.d - ogni altro vincolo che comporti l'inedificabilità delle aree. Per ottenere il parere favorevole dell'amministrazione a tutela del vincolo, la richiesta va indirizzata al Comune, che convoca un'apposita conferenza di servizi (articolo 20, comma 6, Dpr 380/2001). In caso di motivato dissenso, non è concesso il titolo abilitativo edilizio in sanatoria (articolo 32, comma 43, Dl 269/2003).

 

 

 Casistica  anticipazioni oneri concessori