Cosa Cambia (in breve)-Per il testo completo scarica il file in Pdf


La legge appena pubblicata apporta delle modifiche al testo originario, infatti la legge lascia invariato il limite di 750 metri cubi per ogni richiesta ma aggiunge che complessivamente non può essere sanata una costruzione che superi complessivamente i 3000 metri cubi che coincidono in 7 o 8 appartamenti da 100 110 mq di superficie.
Per quanto concerne l’ampliamento delle costruzioni esistenti viene confermato il limite del 30% della volumetria della costruzione esistente o 750 metri cubi.
ILsoggetto comunale competente a decidere in tema di demolizioni di opere abusive;  passa  dal Sindaco al Prefetto.
Rimane inalterato l’obbligo di non vendere per i 5 anni successivi alla sanatoriale opere che sorgenti su aree pubbliche

La richiesta di condonare le opere abusive deve pervenire al comune in cui sorge l’opera entro il 31 marzo 2004 e la domanda deve essere corredata da tutta la documentazione necessaria : a) b) c) d)
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La documentazione va intergrata entro  fine  settembre 2004 con l’accatastamento dell’immobile, la denuncia ICI e la denuncia per lo smaltimento dei rifiuti.
Se l’immobile sorge sul territorio dello Stato, questo deve essere indicato in richiesta, e in questo caso è necessario verificare, recandosi all’agenzia del demanio, la disponibilità dello Stato a cedere in termini onerosi l’area o a titolo definitivo o a titolo di locazione,quindi procedere alla risoluzione degli oneri.
Contestualmente alla domanda deve essere consegnata al demanio anche copia di tutta la documentazione presentata al comune.
Entro il 31 dicembre 2004 l’agenzia deve dare parere positivo o negativo sulla richiesta contenuta in domanda.
Per quanto concerne il prezzo di acquisto delle aree demaniali, questo viene determinato applicando i criteri contenuti nella tabella B allegata alla legge e deve essere corrisposto in due rate una con data di scadenza il 30 giugno 2005 e l’altra il 31 dicembre 2005.
Tutta la procedura della vendita deve terminare entro il 31 dicembre 2006.
Il provvedimento che viene rilasciato dalla agenzia con il quale si attesta il diritto del permanere dell’opera sul territorio dello Stato ha valore venti anni.
Per quanto concerne il costo della sanatoria (oblazione) questo varia dai 60 ai 150 euro per metro quadrato in funzione della tipologia dell’abuso, e gli oneri concessori vanno versati anticipatamente al comune secondo i criteri indicati dalla tabella D allegata al provvedimento.
Il 30% delle somme relative all’oblazione vanno versate entro il 31 marzo 2004 e altre due rate del 35% vanno corrisposte entro il 30 giugno 2004 e il 30 settembre 2004.
La prima rata non potrà avere importo inferiore a 1700,00 euro, e nel caso in cui il costo totale della sanatoria sia inferiore a tale cifra, il pagamento deve essere corrisposto in un’unica soluzione.
Il 30% delle somme relative agli oneri concessori invece devono essere corrisposte in anticipo secondo le modalità indicate dalla tabella D allegata alla legge e entro il 31 marzo 2004 per un importo che non può essere inferiore a 500,00 euro.
Le altre due rate devono essere corrisposte entro il 30 giugno 2004 e il 30 settembre 2004.
Il saldo va fatto entro il 31 dicembre 2006.

Vedi di seguito la legge di conversione;