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La legge appena pubblicata apporta delle modifiche al testo originario,
infatti la legge lascia invariato il limite di 750 metri cubi per ogni
richiesta ma aggiunge che complessivamente non può essere sanata una
costruzione che superi complessivamente i 3000 metri cubi che
coincidono in 7 o 8 appartamenti da 100 110 mq di superficie.
Per quanto concerne l’ampliamento delle costruzioni esistenti viene
confermato il limite del 30% della volumetria della costruzione
esistente o 750 metri cubi.
ILsoggetto comunale competente a decidere in tema di demolizioni di opere
abusive; passa dal Sindaco al Prefetto.
Rimane inalterato l’obbligo di non vendere per i 5 anni successivi alla
sanatoriale opere che sorgenti su aree pubbliche
La richiesta di condonare le opere abusive deve pervenire al comune in cui
sorge l’opera entro il 31 marzo 2004 e la domanda deve essere
corredata da tutta la documentazione necessaria : a) b) c) d)
........
La documentazione va intergrata entro fine settembre 2004
con l’accatastamento dell’immobile, la denuncia ICI e la denuncia per lo
smaltimento dei rifiuti.
Se l’immobile sorge sul territorio dello Stato, questo deve essere
indicato in richiesta, e in questo caso è necessario verificare, recandosi
all’agenzia del demanio, la disponibilità dello Stato a cedere in termini
onerosi l’area o a titolo definitivo o a titolo di locazione,quindi
procedere alla risoluzione degli oneri.
Contestualmente alla domanda deve essere consegnata al demanio anche copia
di tutta la documentazione presentata al comune.
Entro il 31 dicembre 2004 l’agenzia deve dare parere positivo o negativo
sulla richiesta contenuta in domanda.
Per quanto concerne il prezzo di acquisto delle aree demaniali, questo
viene determinato applicando i criteri contenuti nella tabella B allegata
alla legge e deve essere corrisposto in due rate una con data di scadenza
il 30 giugno 2005 e l’altra il 31 dicembre 2005.
Tutta la procedura della vendita deve terminare entro il 31 dicembre 2006.
Il provvedimento che viene rilasciato dalla agenzia con il quale si
attesta il diritto del permanere dell’opera sul territorio dello Stato ha
valore venti anni.
Per quanto concerne il costo della sanatoria (oblazione) questo varia dai
60 ai 150 euro per metro quadrato in funzione della tipologia dell’abuso,
e gli oneri concessori vanno versati anticipatamente al comune secondo i
criteri indicati dalla tabella D allegata al provvedimento.
Il 30% delle somme relative all’oblazione vanno versate entro il 31
marzo 2004 e altre due rate del 35% vanno corrisposte entro il 30
giugno 2004 e il 30 settembre 2004.
La prima rata non potrà avere importo inferiore a 1700,00 euro, e
nel caso in cui il costo totale della sanatoria sia inferiore a tale cifra,
il pagamento deve essere corrisposto in un’unica soluzione.
Il 30% delle somme relative agli oneri concessori invece devono essere
corrisposte in anticipo secondo le modalità indicate dalla tabella D
allegata alla legge e entro il 31 marzo 2004 per un importo che non può
essere inferiore a 500,00 euro.
Le altre due rate devono essere corrisposte entro il 30 giugno 2004 e il
30 settembre 2004.
Il saldo va fatto entro il 31 dicembre 2006.
Vedi di seguito la legge di conversione;
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