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NUOVO CONDONO EDILIZIO 2003

NUOVO CONDONO EDILIZIO   DECRETO LEGGE 269/2003  DECRETO LEGGE  326/2003

 

 
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Condono edilizio 2003-Proroga fino al 31 Luglio 2004-

Il Governo ha prorogato fino al prossimo 31 luglio il termine di presentazione delle domande di Condono. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un decreto-legge che, oltre a disporre lo slittamento del termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione degli illeciti edilizi, proroga al 30 settembre ed al 30 novembre 2004 i termini per il pagamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'oblazione e degli oneri concessori.
Il Consiglio di Stato, infatti, e con esso molti tribunali amministrativi regionali, ritiene che la legge sul condono sia applicabile su tutto il territorio nazionale, anche nelle regioni in cui non è stata emanata un'apposita legge di recepimento ed adeguamento della normativa regionale.
Sarà dunque possibile presentare la domanda di definizione degli illeciti edilizi ancora per 4 mesi; secondo l'orientamento della magistratura amministrativa, inoltre, sarà possibile farlo anche nelle regioni che non hanno provveduto ad emanare, così come previsto nella normativa nazionale, apposite disposizioni di ricepimento.
Il Consiglio di Stato, infatti, e con esso molti tribunali amministrativi regionali, ritiene che la legge sul condono sia applicabile su tutto il territorio nazionale, anche nelle regioni in cui non è stata emanata un'apposita legge di recepimento ed adeguamento della normativa regionale.

 

Decreto legge n°82 del 31/03/200
 
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare il
termine  per  la  presentazione  delle domande di regolarizzazione in
materia  di illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'economia  e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Al  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo  32,  commi  15  e 32, le parole: «31 marzo 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
    b) nell'allegato  1,  le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre
2004»,  indicate  dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono
sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti: «30 settembre 2004» e
«30 novembre 2004».