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Condono
edilizio 2003-Proroga fino al 31 Luglio 2004-
Il Governo
ha prorogato fino al prossimo 31 luglio il termine di presentazione
delle domande di Condono. Il Consiglio dei Ministri ha infatti
approvato un decreto-legge che, oltre a disporre lo slittamento del
termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione degli
illeciti edilizi, proroga al 30 settembre ed al 30 novembre 2004 i
termini per il pagamento, rispettivamente, della seconda e della terza
rata dell'oblazione e degli oneri concessori.
Il Consiglio di Stato, infatti, e con esso molti tribunali
amministrativi regionali, ritiene che la legge sul condono sia
applicabile su tutto il territorio nazionale, anche nelle regioni in
cui non è stata emanata un'apposita legge di recepimento ed
adeguamento della normativa regionale.
Sarà dunque possibile presentare la domanda di definizione degli
illeciti edilizi ancora per 4 mesi; secondo l'orientamento della
magistratura amministrativa, inoltre, sarà possibile farlo anche nelle
regioni che non hanno provveduto ad emanare, così come previsto nella
normativa nazionale, apposite disposizioni di ricepimento.
Il Consiglio di Stato, infatti, e con esso molti tribunali
amministrativi regionali, ritiene che la legge sul condono sia
applicabile su tutto il territorio nazionale, anche nelle regioni in
cui non è stata emanata un'apposita legge di recepimento ed
adeguamento della normativa regionale. |
Decreto legge n°82 del 31/03/200
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il
termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione in
materia di illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre
2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 settembre 2004» e
«30 novembre 2004».
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