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NUOVO CONDONO EDILIZIO 2003  DECRETO LEGGE 269/2003  DECRETO LEGGE  326/2003

PROROGA 31 LUGLIO2004    PROROGA 10/DICEMBRE 2004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condono edilizio 2003-Proroga fino al 31 Luglio 2004-

Il Governo ha prorogato fino al prossimo 31 luglio il termine di presentazione delle domande di Condono. Il Consiglio dei Ministri ha infatti approvato un decreto-legge che, oltre a disporre lo slittamento del termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione degli illeciti edilizi, proroga al 30 settembre ed al 30 novembre 2004 i termini per il pagamento, rispettivamente, della seconda e della terza rata dell'oblazione e degli oneri concessori.
Il Consiglio di Stato, infatti, e con esso molti tribunali amministrativi regionali, ritiene che la legge sul condono sia applicabile su tutto il territorio nazionale, anche nelle regioni in cui non è stata emanata un'apposita legge di recepimento ed adeguamento della normativa regionale.
Sarà dunque possibile presentare la domanda di definizione degli illeciti edilizi ancora per 4 mesi; secondo l'orientamento della magistratura amministrativa, inoltre, sarà possibile farlo anche nelle regioni che non hanno provveduto ad emanare, così come previsto nella normativa nazionale, apposite disposizioni di ricepimento.
Il Consiglio di Stato, infatti, e con esso molti tribunali amministrativi regionali, ritiene che la legge sul condono sia applicabile su tutto il territorio nazionale, anche nelle regioni in cui non è stata emanata un'apposita legge di recepimento ed adeguamento della normativa regionale.

 

Decreto legge n°82 del 31/03/2004
testo in vigore dal: 31-3-2004

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di prorogare il
termine  per  la  presentazione  delle domande di regolarizzazione in
materia  di illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  dell'economia  e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
  1. Al  decreto-legge  30 settembre  2003,  n.  269, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  24 novembre  2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo  32,  commi  15  e 32, le parole: «31 marzo 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
    b) nell'allegato  1,  le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre
2004»,  indicate  dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono
sostituite,  rispettivamente,  dalle  seguenti: «30 settembre 2004» e
«30 novembre 2004».

 

Condono edilizio; terza proroga fissata per dicembre 2004

 

09/07/2004 - E' stato approvato il testo del decreto legge che contiene la manovra correttiva da 7 miliardi e mezzo di euro volta al contenimento del deficit al di sotto del 3% e la proroga del termine di scadenza per il condono edilizio che è stato fissato al 10 dicembre p.v.
Il testo del decreto approvato lo scorso 9 luglio contiene "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica". Essendo una bozza, ricordiamo che tale provvedimento non è ancora in vigore, per questo sarà necessario aspettare la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.
La manovra prevede 5,5 miliardi di euro di tagli mentre altri 2 miliardi dovranno essere individuati in un secondo momento con provvedimenti amministrativi.
Sono previsti tagli ai ministeri per 2 miliardi mezzo e riduzioni di oltre il 10% delle spese per l'acquisto di beni e servizi. Sono stati tagliati anche gli incentivi a industria e mezzogiorno e sono state ridotti i costi per le consulenze e i fondi speciali per ferrovie e Anas. Anche le Banche e le assicurazioni sono state coinvolte dalla manovra poichè per il 2004 dovranno versare complessivamente nelle casse dello Stato 300 milioni in più rispetto all'anno precedente.
E' previsto anche che il Consiglio dei Ministri si occupi in modo urgente del nuovo testo sul condono riformulato in base alle prescrizioni indicate dalla corte costituzionale nelle sentenze emanate di recente e divenute efficaci in data 7 luglio 2004 a seguito della loro pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.

Vedi le altre news;

@ Condono edilizio: la Corte Costituzionale dà il via libera
@ Il condono è legittimo e le regioni devono fissare un nuovo termine per la presentazione delle domande

Scarica:
Legge dello Stato 23/05/2004 n. 141
Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia.
(Gazzetta ufficiale 29/05/2004 n. 125

 

Scarica la Sentenza 28/06/2004 n. 198 della Corte Costituzionale - Condono edilizio; sono illegittime le leggi Toscana, Umbria, Marche, Friuli ed Emilia con le quali le regioni hanno disposto di non applicare il condono sul proprio territorio che conclude:

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio della Regione Toscana);

    2) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di sanatoria eccezionale delle opere abusive);

               3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio regionale);

    4) dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1 (Misure urgenti per la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed edilizio).

      Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 giugno 2004.

F.to:

Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente

 

Non ci sarà più alcun intervento normativo del Governo
Le regioni dovranno fare riferimento alle pronunce della Corte Costituzionale
16/07/2004 - Il Governo, a seguito dell'ultimo Consiglio dei Ministri, ha deciso di non fare seguito al decreto legge 168/2004 con un'altra legge che specifichi alle regioni i criteri cui si devono attenere nell'emanazione delle loro leggi di adeguamento alla manovra. Questo non significa che non verrà convertito il decreto ma che, con la legge di conversione, verrà confermato il termine di scadenza senza disporre le modifiche alla legge sul condono 269/2003 dato che le pronunce della Corte Costituzionale sono esaustive in questo senso.

Infatti come ha dichiarato lo stesso Ministro delle Infrastrutture, le sentenze della Corte Costituzionale sono talmente dettagliate da non lasciare ulteriore spazio di manovra. La Corte Costituzionale ha chiarito che il condono è legittimo ma così stando le cose le domande sono irricevibili là dove le regioni non si sono pronunciate con apposita legge regionale.

Per quanto riguardo la "irricevibilità" delle domande nelle regioni che non si sono espresse, ma anche in quelle che lo hanno fatto ma per le quali il termine per la presentazione delle domande è già scaduto, questa è quanto mai dubbia. Infatti il cittadino al quale non venisse accettata la domanda di condono presso il proprio comune potrebbe ricorrere al giudice per far valere il suo diritto di sanatoria scaturente dalla 269/2003 e dalle sentenze della Corte Costituzionale.

In ogni caso il possibile rifiuto dell'addetto del comune della domanda di sanatoria (la "irrecivibilità di cui sopra) potrebbe creare non pochi problemi a tutti coloro che hanno urgenza di presentare la domanda per sospendere procedimenti di demolizione e procedimenti penali. Infatti, secondo il ministro almeno questo aspetto andrebbe disciplinato in sede di conversione del decreto legge 168/2004.

Per quanto riguarda il problema della chiusura con rogito di compravendite di immobili già in corso, questo non trova ostacoli nel caso di abusi non gravi.
Data questa situazione diventa di grande importanza che le regioni legiferino entro e non oltre il 12 novembre 2004 dato che la scadenza del condono è previsto per il 10 dicembre. Se le regioni dovessero lasciare trascorrere questo termine senza legiferare, si applicherebbe automaticamente la legge nazionale.

 

 

 

Analizziamo  alla luce dei nuovi provvedimenti normativi quali sono le novità in tema di condono

16/04/2004 - L’iter di approvazione e pubblicazione della normativa in tema di condono è giunta al suo termine. Alla pubblicazione del decreto legge 269/2003 avvenuta su GU in ottobre 2003   è seguita la pubblicazione della legge di conversione che ha apportato delle modifiche al decreto legge sopra citato.
Analizziamo insieme, alla luce di questi provvedimenti normativi quali sono le novità in tema di condono e quali sono le tappe per poterlo ottenere nonchè i requisiti fondamentali di questa nuova disciplina.

Innanzitutto premettiamo che il condono è escluso per tutte quelle opere realizzate nell’ambito del demanio marittimo, dei laghi, fiumi, e terreni gravati da diritti di uso civico. Per queste opere l’unico provvedimento possibile è l’ordine di demolizione immediata.
Per quanto concerne le opere realizzate su aree di proprietà dello Stato o che fanno parte del demanio statale, possono essere sanate tramite l’agenzia del demanio competente che accerti la volontà dello Stato o a cedere a titolo oneroso la proprietà dell’area su cui sorge l’opera o a garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera stessa sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
La domanda alla filiale dell’agenzia del demanio territorialmente competente deve essere inoltrata entro il 31 luglio 2004 (a seguito del decreto legge 31/0372004 n. 82 di recente pubblicato) cui deve essere allegata la attestazione di pagamento all’erario della indennità per l’occupazione pregressa che va calcolata applicando i parametri dei valor unitari degli indennizzi, per anno di occupazione, per un periodo che non deve essere superiore alla prescrizione quinquennale.
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti con le informazioni relative all’opera e alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti;
a)pagamento dell’oblazione
b) anticipazione degli oneri concessori
c) autocerticazione con fotografie che racconti la storia dell’opera e la sua descrizione
d) una perizia giurata sulle dimensioni dell’opera e sulla stabilità statica nel caso la grandezza dell’opera superi i 450 mc.
e) tutti gli altri documenti eventualmente richiesti dalla legge regionale.
La domanda deve essere completata con la copia della denuncia in catasto dell’immobile e deve pervenire alla stessa agenzia del demanio.
Lo Stato risponderà sulla sua disponibilità a cedere l’area su cui sorge l’opera o a concedere al titolare dell’opera il diritto a mantenerla sul suo territorio (sempre a titolo oneroso) entro il 31 dicembre 2004.
Per ottenere la sanatoria delle opere costruite sulle aree sottoposte a vincolo invece, è necessario il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo.
In questo caso sarà l’autorità a valutare la possibilità di cedere l’area appartenente al patrimonio disponibile oppure a riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul quell’area.
Nel caso in cui il parere non dovesse essere formulato dalla autorità competente entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta del parere stesso, allora la legge dispone che il richiedente possa impugnare il silenzio-rifiuto entro i sessanta giorni (successivi ai 180) oppure dinanzi al capo dello stato entro 120 giorni.
Se invece il parere è positivo, il rilascio del titolo abilitativo estingue il reato di abuso edilizio.
Il parere non viene richiesto quando le violazioni riguardano l’altezza, i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2% delle misure prescritte.
In ogni caso il titolo abilitativo su aree vincolate viene rilasciato quando;
a) le opere siano difformi a quanto prescritto dalla legge 64/1974 e nel dpr 380/2001. E’ necessario comunque in questo caso che le opere siano collaudate con la certificazione sullo stato dei lavori relativi e con il certificato sulla stabilità statica dell’edificio;
b) le opere contrastino con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione a edifici pubblici o a spazi pubblici, a patto che non siano in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero urbanistico;
c) le opere siano contrastanti con le norme sulle distanze minime a protezione del nastro stradale quando le opere siano state realizzate fuori dal perimetro dei centri abitati ai sensi del dm 1404/1968.
Per quanto concerne il pagamento di quanto è dovuto sia nel caso del condono di opere realizzate sulle aree demaniali sia nel caso di condono di opere su aree sottoposte a vincolo, questo deve essere effettuato in due rate con scadenza il 30/06/2005 e 31/12/2005.
Il provvedimento formale con cui viene concesso il condono viene rilasciato dalla filiale dell’agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31/12/2006. Il diritto viene concesso dall’Autorità competente per una durata massima di 20 anni a fronte del pagamento di un canone che viene stabilito sulla base dei valori di mercato.
Per quanto concerne il condono delle opere abusive in generale, i requisiti richiesti dalla legge sono i seguenti;
1) le opere devono essere state ultimate entro il 31/3/2003;
2) le opere non devono aver subito un ampliamento maggiore al 30% del volume totale della costruzione originaria o in alternativa per le nuove costruzione il volume non può essere superiore a 750 mc;
Le opere realizzate illecitamente per essere condonabili devono avere i seguenti requisiti;
1) devono essere opere realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio e in maniera difforme rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici esistenti;
2) devono essere opere realizzate in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio e in maniera difforme rispetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici esistenti alla data di entrata in vigore del dl 269/2003;
3) per quanto concerne la ristrutturazione questa deve essere stata realizzata in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio;
4) il restauro e il risanamento conservativo di edifici nei centri storici (zone A) e degli edifici nelle altre zone deve essere stato realizzato in mancanza o in maniera difforme rispetto al titolo abilitativo;
5) gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere stati realizzati in mancanza o in maniera difforme al titolo abilitativi edilizio.

La sanatoria non si applica in tutti i casi seguenti;

1) quando il proprietario o avente causa sia stato condannato con sentenza definitiva per i delitti previsti dagli artt. 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale;
2) quando alla costruzione non sia stato possibile effettuare l’adeguamento antisismico;
3) quando per quanto concerne opere realizzate su territorio demaniale o sottoposto a vincolo, l’autorità competente non abbia autorizzato la concessione o la vendita;
4) quando le opere siano state costruite su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse rilevante come dispongono gli artt. 6-7 del dlg 490/1999;
5) quando l’opera sia stata realizzata su un territorio su cui si sono verificati incendi e che è considerato per questo a rischio di incendio;
6) quando l’opera sia stata realizzata nei porti e nelle altre aree appartenenti la demanio marittimo considerate di interesse rilevante per la sicurezza dello stato e le esigenze della navigazione.
La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli oneri concessori, deve essere presentata al comune competente, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di autocertificazione con allegata documentazione fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.
Per quanto concerne la competenza regionale ad adeguare (modificandola) la disciplina del condono così come è stata fin ora descritta, la legge stabilisce che le regioni entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (fissata al 25 novembre 2003) possono definire il procedimento amministrativo in tema di condono per mezzo di disposizioni normative regionale, con la possibilità di aumentare l’oblazione fino ad un massimo del 10% (per scoraggiare il condono) e di aumentare gli oneri di concessione fino al 100%. I contributi di concessione non possono invece essere modificati dalle regioni.
In ogni caso la legge prevede che le modiche che le regioni dovessero apportare alla disciplina dettata dallo Stato possono avere una duplice finalità quale;
a) quella di attivare politiche di repressione dell’abuso edilizio e per promuovere attività di riqualificazione di determinate aree;
b) attivare controlli periodici per aggiornare le scritture catastali (controlli da attivare anche per mezzo di rilievi aero fotogrammetrici) allo scopo di poter verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle domande di condono

Spetta inoltre al comune fare la perimetrazione delle aree abusive determinando anche gli oneri concessori per realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria e per gli interventi di riqualificazione igienico sanitaria e ambientale attuati dagli enti locali.
Se le opere di urbanizzazione primaria vengano realizzate da privati in forma singola o consortile i costi delle opere (calcolati in base ai criteri che vengono indicati dallo sportello unico per l’edilizia) possono essere detratti dall’importo totale e sono considerati anticipazione degli oneri concessori (come è indicato nella Tabella C).
Per quanto concerne il costo del condono e la modalità di pagamento la legge prevede che alla domanda debba essere allegata la attestazione di versamento del 30% dell’oblazione e il 30% degli oneri di concessione, comunque la legge prevede che il minimo di anticipazione di oblazione da dover versare anticipatamente sia di 1.700 euro e se tale importo in totale è minore a tale cifra il versamento debba essere versato in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda gli oneri concessori il versamento deve essere effettuato nella misura minima di 500 euro e se l’importo è inferiore a tale cifra va versato interamente in un’unica soluzione.
La cifra che rimane dopo aver pagato l’anticipazione sia dell’oblazione che degli oneri concessori va corrisposta in due rate, la prima entro il 30 giugno 2004 e la seconda entro il 30 settembre 2004. Comunque l’intera somma degli oneri concessori va versata entro il 31 dicembre 2006.
Per quanto concerne le spese di istruttoria è previsto che in questa fase vengano applicate le stessi diritti e oneri applicati alla procedura per il rilascio del permesso a costruire.
I comuni possono disporre di aumentare tali diritti e oneri fino ad un massimo del 10% e tale aumento si considera indennità risarcitoria dovuta al comune.
La legge ha previsto, allo scopo di sollecitare i comuni a istruire le domande di sanatoria presentate entro il 31 marzo 2004, che il 50% delle somme a titolo di conguaglio dell’oblazione venga destinato al comune interessato, il quale può utilizzare tale somme per pagare i dipendenti che si fermano oltre l’orario di lavoro a completare le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria.

Veniamo adesso agli effetti della sanatoria. La sanatoria infatti comporta la estinzione dei reati quando la domanda sia stata presentata nei termini e sia stata pagata interamente la somma dovuta a titolo di oblazione e siano decorsi 36 mesi dalla data di questo pagamento.
A capo del richiedente la sanatoria si intende acquisita qualora siano stati interamente pagati gli oneri di concessione (che scade il 30/9/2004) e sia stata presentata la documentazione che per legge deve essere allegata alla domanda entro il 31 marzo 2004; sia stata fatta la denuncia in catasto entro il 30/9/2004, sia stata formalizzata la denuncia ai fini dell’Ici e della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani e della tassa o canone di occupazione del suolo pubblico.
Inoltre devono essere trascorsi 24 mesi dalla data del 30/9/2004 e 24 mesi dal 30/9/2006 senza che sia stato adottato dal comune alcun provvedimento negativo.
Qualora invece entro i termini previsti sia stato verificato che la somma versata come oblazione non è quella che il richiedente avrebbe dovuto versare, e tale incongruenza sia dovuta al dolo del richiedente allora, alle costruzioni realizzate senza titolo abilitativo, si applicano le seguenti sanzioni;
a) nullità degli atti notarili di vendita o acquisto dei beni immobili interessati (art. 40 legge 47/1985);
b) divieto per le aziende erogatrici dei servizi pubblici essenziali come gasa luce telefono acqua di erogare tali servizi agli immobili abusivi.
E’ previsto inoltre che le aziende erogatrici dei servizi pubblici comunichino al sindaco le richieste di allaccio con la indicazione dell’immobile per il quale i servizi vengono richiesti indicando il titolo abilitativi. In caso di violazione di tali obblighi sono previste delle sanzioni amministrative pesanti infatti si può andare da 10mila euro a 50mila euro per le aziende e da un minimo di 2.582 a un massimo di 7.746 euro per i funzionari responsabili.