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Condono
edilizio 2003-Proroga fino al 31 Luglio 2004- |
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Il Governo
ha prorogato fino al prossimo 31 luglio il termine di presentazione
delle domande di Condono. Il Consiglio dei Ministri ha infatti
approvato un decreto-legge che, oltre a disporre lo slittamento del
termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione degli
illeciti edilizi, proroga al 30 settembre ed al 30 novembre 2004 i
termini per il pagamento, rispettivamente, della seconda e della terza
rata dell'oblazione e degli oneri concessori.
Il Consiglio di Stato, infatti, e con esso molti tribunali
amministrativi regionali, ritiene che la legge sul condono sia
applicabile su tutto il territorio nazionale, anche nelle regioni in
cui non è stata emanata un'apposita legge di recepimento ed
adeguamento della normativa regionale.
Sarà dunque possibile presentare la domanda di definizione degli
illeciti edilizi ancora per 4 mesi; secondo l'orientamento della
magistratura amministrativa, inoltre, sarà possibile farlo anche nelle
regioni che non hanno provveduto ad emanare, così come previsto nella
normativa nazionale, apposite disposizioni di ricepimento.
Il Consiglio di Stato, infatti, e con esso molti tribunali
amministrativi regionali, ritiene che la legge sul condono sia
applicabile su tutto il territorio nazionale, anche nelle regioni in
cui non è stata emanata un'apposita legge di recepimento ed
adeguamento della normativa regionale. |
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Decreto legge n°82 del 31/03/2004
testo in vigore dal: 31-3-2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di prorogare il
termine per la presentazione delle domande di regolarizzazione in
materia di illeciti edilizi di cui all'articolo 32 del decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 marzo 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei
trasporti;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
1. Al decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 32, commi 15 e 32, le parole: «31 marzo 2004»
sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2004»;
b) nell'allegato 1, le parole: «30 giugno 2004» e «30 settembre
2004», indicate dopo le parole: «seconda rata» e «terza rata», sono
sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «30 settembre 2004» e
«30 novembre 2004».
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Condono edilizio; terza proroga fissata per
dicembre 2004
09/07/2004 - E' stato
approvato il testo del decreto legge che contiene la manovra correttiva
da 7 miliardi e mezzo di euro volta al contenimento del deficit al di
sotto del 3% e la proroga del termine di scadenza per il condono
edilizio che è
stato fissato al
10 dicembre p.v.
Il testo del decreto approvato lo scorso 9 luglio contiene
"Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica". Essendo
una bozza, ricordiamo che tale provvedimento non è ancora in vigore, per
questo sarà necessario aspettare la pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.
La manovra prevede 5,5 miliardi di euro di tagli mentre altri 2 miliardi
dovranno essere individuati in un secondo momento con provvedimenti
amministrativi.
Sono previsti tagli ai ministeri per 2 miliardi mezzo e riduzioni di
oltre il 10% delle spese per l'acquisto di beni e servizi. Sono stati
tagliati anche gli incentivi a industria e mezzogiorno e sono state
ridotti i costi per le consulenze e i fondi speciali per ferrovie e Anas.
Anche le Banche e le assicurazioni sono state coinvolte dalla manovra
poichè per il 2004 dovranno versare complessivamente nelle casse dello
Stato 300 milioni in più rispetto all'anno precedente.
E' previsto anche che il Consiglio dei Ministri si occupi in modo
urgente del nuovo testo sul condono riformulato in base alle
prescrizioni indicate dalla corte costituzionale nelle sentenze emanate
di recente e divenute efficaci in data 7 luglio 2004 a seguito della
loro pubblicazione su Gazzetta Ufficiale.
Vedi le altre news;
@ Condono edilizio: la Corte Costituzionale dà il via
libera
@
Il condono è legittimo e le regioni devono fissare un nuovo termine per
la presentazione delle domande
Scarica:
Legge dello Stato 23/05/2004 n. 141
Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante
proroga di termini in materia edilizia.
(Gazzetta ufficiale 29/05/2004 n. 125 |
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Scarica la Sentenza 28/06/2004 n. 198 della Corte Costituzionale -
Condono edilizio; sono illegittime le leggi Toscana, Umbria, Marche,
Friuli ed Emilia con le quali le regioni hanno disposto di non
applicare il condono sul proprio territorio che conclude: |
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LA CORTE
COSTITUZIONALE
1)
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione
Toscana 4 dicembre 2003, n. 55 (Accertamento di conformità delle
opere edilizie eseguite in assenza di titoli abilitativi, in totale
o parziale difformità o con variazioni essenziali, nel territorio
della Regione Toscana);
2)
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della
Regione Friuli-Venezia Giulia 11 dicembre 2003, n. 22 (Divieto di
sanatoria eccezionale delle opere abusive);
3)
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della
legge della Regione Marche 23 dicembre 2003, n. 29 (Norme
concernenti la vigilanza sull'attività edilizia nel territorio
regionale);
4)
dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della
Regione Emilia-Romagna 16 gennaio 2004, n. 1 (Misure urgenti per
la salvaguardia del territorio dall'abusivismo urbanistico ed
edilizio).
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 24 giugno 2004.
F.to:
Gustavo
ZAGREBELSKY, Presidente |
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Non ci sarà più alcun intervento
normativo del Governo
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Le regioni
dovranno fare riferimento alle pronunce della Corte
Costituzionale
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16/07/2004 - Il Governo, a
seguito dell'ultimo Consiglio dei Ministri, ha deciso di non
fare seguito al decreto legge 168/2004 con un'altra legge
che specifichi alle regioni i criteri cui si devono attenere
nell'emanazione delle loro leggi di adeguamento alla
manovra. Questo non significa che non verrà convertito il
decreto ma che, con la legge di conversione, verrà
confermato il termine di scadenza senza disporre le
modifiche alla legge sul condono 269/2003 dato che le
pronunce della Corte Costituzionale sono esaustive in questo
senso.
Infatti come ha dichiarato lo stesso Ministro delle
Infrastrutture, le sentenze della Corte Costituzionale sono
talmente dettagliate da non lasciare ulteriore spazio di
manovra. La Corte Costituzionale ha chiarito che il condono
è legittimo ma così stando le cose le domande sono
irricevibili là dove le regioni non si sono pronunciate con
apposita legge regionale.
Per quanto riguardo la "irricevibilità" delle domande nelle
regioni che non si sono espresse, ma anche in quelle che lo
hanno fatto ma per le quali il termine per la presentazione
delle domande è già scaduto, questa è quanto mai dubbia.
Infatti il cittadino al quale non venisse accettata la
domanda di condono presso il proprio comune potrebbe
ricorrere al giudice per far valere il suo diritto di
sanatoria scaturente dalla 269/2003 e dalle sentenze della
Corte Costituzionale.
In ogni caso il possibile rifiuto dell'addetto del comune
della domanda di sanatoria (la "irrecivibilità di cui sopra)
potrebbe creare non pochi problemi a tutti coloro che hanno
urgenza di presentare la domanda per sospendere procedimenti
di demolizione e procedimenti penali. Infatti, secondo il
ministro almeno questo aspetto andrebbe disciplinato in sede
di conversione del decreto legge 168/2004.
Per quanto riguarda il problema della chiusura con rogito di
compravendite di immobili già in corso, questo non trova
ostacoli nel caso di abusi non gravi.
Data questa situazione diventa di
grande importanza che le regioni legiferino entro e non
oltre il 12 novembre 2004 dato che la scadenza del condono è
previsto per il 10 dicembre. Se le regioni dovessero
lasciare trascorrere questo termine senza legiferare, si
applicherebbe automaticamente la legge nazionale.
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Analizziamo alla
luce dei nuovi provvedimenti normativi quali
sono le novità in tema di condono
16/04/2004 - L’iter di
approvazione e pubblicazione della normativa in tema di condono è giunta
al suo termine. Alla pubblicazione del decreto legge 269/2003 avvenuta
su GU in ottobre 2003 è seguita la pubblicazione della
legge di conversione che ha apportato delle modifiche al decreto legge
sopra citato.
Analizziamo insieme, alla luce di questi provvedimenti normativi quali
sono le novità in tema di condono e quali sono le tappe per poterlo
ottenere nonchè i requisiti fondamentali di questa nuova disciplina.
Innanzitutto premettiamo che il condono è escluso per tutte quelle opere
realizzate nell’ambito del demanio marittimo, dei laghi, fiumi, e
terreni gravati da diritti di uso civico. Per queste opere l’unico
provvedimento possibile è l’ordine di demolizione immediata.
Per quanto concerne le opere realizzate su aree di proprietà dello Stato
o che fanno parte del demanio statale, possono essere sanate tramite
l’agenzia del demanio competente che accerti la volontà dello Stato o a
cedere a titolo oneroso la proprietà dell’area su cui sorge l’opera o a
garantire onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera stessa sul
suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.
La domanda alla filiale dell’agenzia del demanio territorialmente
competente deve essere inoltrata entro il 31 luglio 2004 (a seguito del
decreto legge 31/0372004 n. 82 di recente pubblicato) cui deve essere
allegata la attestazione di pagamento all’erario della indennità per
l’occupazione pregressa che va calcolata applicando i parametri dei
valor unitari degli indennizzi, per anno di occupazione, per un periodo
che non deve essere superiore alla prescrizione quinquennale.
La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti con le
informazioni relative all’opera e alla stessa devono essere allegati i
seguenti documenti;
a)pagamento dell’oblazione
b) anticipazione degli oneri concessori
c) autocerticazione con fotografie che racconti la storia dell’opera e
la sua descrizione
d) una perizia giurata sulle dimensioni dell’opera e sulla stabilità
statica nel caso la grandezza dell’opera superi i 450 mc.
e) tutti gli altri documenti eventualmente richiesti dalla legge
regionale.
La domanda deve essere completata con la copia della denuncia in catasto
dell’immobile e deve pervenire alla stessa agenzia del demanio.
Lo Stato risponderà sulla sua disponibilità a cedere l’area su cui sorge
l’opera o a concedere al titolare dell’opera il diritto a mantenerla sul
suo territorio (sempre a titolo oneroso) entro il 31 dicembre 2004.
Per ottenere la sanatoria delle opere costruite sulle aree sottoposte
a vincolo invece, è necessario il parere favorevole dell’autorità
preposta alla tutela del vincolo.
In questo caso sarà l’autorità a valutare la possibilità di cedere
l’area appartenente al patrimonio disponibile oppure a riconoscere il
diritto a mantenere l’opera sul quell’area.
Nel caso in cui il parere non dovesse essere formulato dalla autorità
competente entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta
del parere stesso, allora la legge dispone che il richiedente possa
impugnare il silenzio-rifiuto entro i sessanta giorni (successivi ai
180) oppure dinanzi al capo dello stato entro 120 giorni.
Se invece il parere è positivo, il rilascio del titolo abilitativo
estingue il reato di abuso edilizio.
Il parere non viene richiesto quando le violazioni riguardano l’altezza,
i distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2%
delle misure prescritte.
In ogni caso il titolo abilitativo su aree vincolate viene rilasciato
quando;
a) le opere siano difformi a quanto prescritto dalla legge 64/1974 e nel
dpr 380/2001. E’ necessario comunque in questo caso che le opere siano
collaudate con la certificazione sullo stato dei lavori relativi e con
il certificato sulla stabilità statica dell’edificio;
b) le opere contrastino con le norme urbanistiche che prevedono la
destinazione a edifici pubblici o a spazi pubblici, a patto che non
siano in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero
urbanistico;
c) le opere siano contrastanti con le norme sulle distanze minime a
protezione del nastro stradale quando le opere siano state realizzate
fuori dal perimetro dei centri abitati ai sensi del dm 1404/1968.
Per quanto concerne il pagamento di quanto è dovuto sia nel caso del
condono di opere realizzate sulle aree demaniali sia nel caso di condono
di opere su aree sottoposte a vincolo, questo deve essere effettuato
in due rate con scadenza il 30/06/2005 e 31/12/2005.
Il provvedimento formale con cui viene concesso il condono viene
rilasciato dalla filiale dell’agenzia del demanio territorialmente
competente entro il 31/12/2006. Il diritto viene concesso dall’Autorità
competente per una durata massima di 20 anni a fronte del pagamento di
un canone che viene stabilito sulla base dei valori di mercato.
Per quanto concerne il condono delle opere abusive in generale, i
requisiti richiesti dalla legge sono i seguenti;
1) le opere devono essere state ultimate entro il 31/3/2003;
2) le opere non devono aver subito un ampliamento maggiore al 30% del
volume totale della costruzione originaria o in alternativa per le nuove
costruzione il volume non può essere superiore a 750 mc;
Le opere realizzate illecitamente per essere condonabili devono avere i
seguenti requisiti;
1) devono essere opere realizzate in assenza o difformità del titolo
abilitativo edilizio e in maniera difforme rispetto alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici esistenti;
2) devono essere opere realizzate in assenza o difformità del titolo
abilitativo edilizio e in maniera difforme rispetto alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici esistenti alla data di entrata in vigore del
dl 269/2003;
3) per quanto concerne la ristrutturazione questa deve essere stata
realizzata in assenza o difformità del titolo abilitativo edilizio;
4) il restauro e il risanamento conservativo di edifici nei centri
storici (zone A) e degli edifici nelle altre zone deve essere stato
realizzato in mancanza o in maniera difforme rispetto al titolo
abilitativo;
5) gli interventi di manutenzione straordinaria devono essere stati
realizzati in mancanza o in maniera difforme al titolo abilitativi
edilizio.
La sanatoria non si applica in tutti i casi seguenti;
1) quando il proprietario o avente causa sia stato condannato con
sentenza definitiva per i delitti previsti dagli artt. 416-bis, 648-bis
e 648-ter del codice penale;
2) quando alla costruzione non sia stato possibile effettuare
l’adeguamento antisismico;
3) quando per quanto concerne opere realizzate su territorio demaniale o
sottoposto a vincolo, l’autorità competente non abbia autorizzato la
concessione o la vendita;
4) quando le opere siano state costruite su immobili dichiarati
monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati
di interesse rilevante come dispongono gli artt. 6-7 del dlg 490/1999;
5) quando l’opera sia stata realizzata su un territorio su cui si sono
verificati incendi e che è considerato per questo a rischio di incendio;
6) quando l’opera sia stata realizzata nei porti e nelle altre aree
appartenenti la demanio marittimo considerate di interesse rilevante per
la sicurezza dello stato e le esigenze della navigazione.
La domanda relativa alla definizione dell'illecito edilizio, con
l'attestazione del pagamento dell'oblazione e dell'anticipazione degli
oneri concessori, deve essere presentata al comune competente, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo 2004.
La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) dichiarazione di autocertificazione con allegata documentazione
fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali
si chiede il titolo abilitativo edilizio in sanatoria e lo
stato dei lavori relativo;
b) qualora l'opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia
giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una certificazione
redatta da un tecnico abilitato all'esercizio della
professione attestante l'idoneita' statica delle opere eseguite;
c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma
regionale.
Per quanto concerne la competenza regionale ad adeguare
(modificandola) la disciplina del condono così come è stata fin ora
descritta, la legge stabilisce che le regioni entro 60 giorni dalla
data di entrata in vigore della legge (fissata al 25 novembre 2003)
possono definire il procedimento amministrativo in tema di condono per
mezzo di disposizioni normative regionale, con la possibilità di
aumentare l’oblazione fino ad un massimo del 10% (per scoraggiare il
condono) e di aumentare gli oneri di concessione fino al 100%. I
contributi di concessione non possono invece essere modificati dalle
regioni.
In ogni caso la legge prevede che le modiche che le regioni dovessero
apportare alla disciplina dettata dallo Stato possono avere una duplice
finalità quale;
a) quella di attivare politiche di repressione dell’abuso edilizio e per
promuovere attività di riqualificazione di determinate aree;
b) attivare controlli periodici per aggiornare le scritture catastali
(controlli da attivare anche per mezzo di rilievi aero fotogrammetrici)
allo scopo di poter verificare la veridicità di quanto dichiarato nelle
domande di condono
Spetta inoltre al comune fare la perimetrazione delle aree abusive
determinando anche gli oneri concessori per realizzare opere di
urbanizzazione primaria e secondaria e per gli interventi di
riqualificazione igienico sanitaria e ambientale attuati dagli enti
locali.
Se le opere di urbanizzazione primaria vengano realizzate da privati in
forma singola o consortile i costi delle opere (calcolati in base ai
criteri che vengono indicati dallo sportello unico per l’edilizia)
possono essere detratti dall’importo totale e sono considerati
anticipazione degli oneri concessori (come è indicato nella Tabella C).
Per quanto concerne il costo del condono e la modalità di pagamento
la legge prevede che alla domanda debba essere allegata la attestazione
di versamento del 30% dell’oblazione e il 30% degli oneri di
concessione, comunque la legge prevede che il minimo di anticipazione di
oblazione da dover versare anticipatamente sia di 1.700 euro e se tale
importo in totale è minore a tale cifra il versamento debba essere
versato in un’unica soluzione.
Per quanto riguarda gli oneri concessori il versamento deve essere
effettuato nella misura minima di 500 euro e se l’importo è inferiore a
tale cifra va versato interamente in un’unica soluzione.
La cifra che rimane dopo aver pagato l’anticipazione sia dell’oblazione
che degli oneri concessori va corrisposta in due rate, la prima entro il
30 giugno 2004 e la seconda entro il 30 settembre 2004. Comunque
l’intera somma degli oneri concessori va versata entro il 31 dicembre
2006.
Per quanto concerne le spese di istruttoria è previsto che in questa
fase vengano applicate le stessi diritti e oneri applicati alla
procedura per il rilascio del permesso a costruire.
I comuni possono disporre di aumentare tali diritti e oneri fino ad un
massimo del 10% e tale aumento si considera indennità risarcitoria
dovuta al comune.
La legge ha previsto, allo scopo di sollecitare i comuni a istruire le
domande di sanatoria presentate entro il 31 marzo 2004, che il 50% delle
somme a titolo di conguaglio dell’oblazione venga destinato al comune
interessato, il quale può utilizzare tale somme per pagare i dipendenti
che si fermano oltre l’orario di lavoro a completare le procedure per il
rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria.
Veniamo adesso agli effetti della sanatoria. La sanatoria infatti
comporta la estinzione dei reati quando la domanda sia stata presentata
nei termini e sia stata pagata interamente la somma dovuta a titolo di
oblazione e siano decorsi 36 mesi dalla data di questo pagamento.
A capo del richiedente la sanatoria si intende acquisita qualora siano
stati interamente pagati gli oneri di concessione (che scade il
30/9/2004) e sia stata presentata la documentazione che per legge deve
essere allegata alla domanda entro il 31 marzo 2004; sia stata fatta la
denuncia in catasto entro il 30/9/2004, sia stata formalizzata la
denuncia ai fini dell’Ici e della tassa smaltimento rifiuti solidi
urbani e della tassa o canone di occupazione del suolo pubblico.
Inoltre devono essere trascorsi 24 mesi dalla data del 30/9/2004 e 24
mesi dal 30/9/2006 senza che sia stato adottato dal comune alcun
provvedimento negativo.
Qualora invece entro i termini previsti sia stato verificato che la
somma versata come oblazione non è quella che il richiedente avrebbe
dovuto versare, e tale incongruenza sia dovuta al dolo del richiedente
allora, alle costruzioni realizzate senza titolo abilitativo, si
applicano le seguenti sanzioni;
a) nullità degli atti notarili di vendita o acquisto dei beni immobili
interessati (art. 40 legge 47/1985);
b) divieto per le aziende erogatrici dei servizi pubblici essenziali
come gasa luce telefono acqua di erogare tali servizi agli immobili
abusivi.
E’ previsto inoltre che le aziende erogatrici dei servizi pubblici
comunichino al sindaco le richieste di allaccio con la indicazione
dell’immobile per il quale i servizi vengono richiesti indicando il
titolo abilitativi. In caso di violazione di tali obblighi sono previste
delle sanzioni amministrative pesanti infatti si può andare da 10mila
euro a 50mila euro per le aziende e da un minimo di 2.582 a un massimo
di 7.746 euro per i funzionari responsabili.
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