Ministero
dei lavori pubblici - Prime indicazioni interpretative ed
operative del decreto del 25-1-2000, n. 34 recante il
regolamento in materia di qualificazione degli esecutori di
lavori pubblici.
Con l'entrata in vigore del D.P.R. 25
gennaio 2000, n. 34, prende il via il nuovo sistema di
qualificazione previsto dall'articolo 8 della legge quadro in
materia di lavori pubblici, che succede senza apprezzabile
soluzione di continuità al regime provvisorio introdotto dal
decreto legge 30 dicembre 1999, n. 502, come noto non
convertito in legge.
In attesa che si costituiscano ed inizino ad operare le prime
SOA, e di conseguenza che si affermi la presenza di imprese
qualificate dagli organismi di attestazione, è evidente che le
procedure di affidamento di lavori pubblici saranno
disciplinate in via principale dagli articoli 28 e seguenti
del nuovo decreto, se i relativi bandi di gara siano stati
pubblicati dopo il 1° marzo 2000. Le procedure di gara
iniziate sotto l'impero del decreto legge 502/1999, invece,
restano assoggettate alla (sostanzialmente identica)
disciplina di quelle norme, ancorché decadute per mancata
conversione in legge; come infatti già indicato in passato in
situazioni analoghe, l'eventuale vuoto normativo e le connesse
questioni di diritto intertemporale si ritiene debbano essere
affrontati e risolti sulla base del criterio - alla fine
condiviso anche dalla giurisprudenza - della valenza delle
regole fissate dalla amministrazione con il bando, che nella
fattispecie viene a svolgere la funzione di lex specialis
della gara. Indipendentemente da ciò, e comunque
tuzioristicamente, il Governo si adopererà affinché venga
approvata apposita previsione legislativa per la salvezza
degli effetti prodotti in costanza del decreto decaduto.
Indipendentemente da ciò, e comunque tuzioristicamente, il
Governo si adopererà affinché venga approvata apposita
previsione legislativa per la salvezza degli effetti prodotti
in costanza del decreto decaduto.
È necessario peraltro affrontare sin d'ora alcuni aspetti
della nuova disciplina, con particolare riferimento alla sua
parte transitoria, al fine di prevenire e risolvere per quanto
possibile i problemi che con maggiore probabilità potrebbero
porsi nella prima applicazione delle nuove norme. In attesa
del completamento del panorama normativo di riferimento, anche
con la pubblicazione del regolamento generale di attuazione
della legge quadro, le previsioni del titolo quarto del nuovo
decreto devono essere integrate da quelle disposizioni che
attualmente ancora vigono in materia di partecipazione alle
gare, e precisamente dagli articoli 22 e 23 del decreto
legislativo 406/1991; queste ultime norme sono destinate a
valere fino a quando non saranno sostituite dalle
corrispondenti disposizioni del menzionato regolamento
generale. Occorre inoltre aggiungere che, secondo il disposto
dell'articolo 8, comma 8, e soprattutto dell'articolo 9, comma
1, della legge 109/1994, le norme del D.P.C.M. 55/1991 devono
ritenersi venute meno per effetto dell'entrata in vigore del
D.P.R. n. 34/2000, fatta eccezione per quanto di seguito si
dirà con riferimento ai requisiti delle imprese appartenenti
ad associazioni temporanee.
Come pure devono ritenersi venuti meno per evidenti ragioni di
incompatibilità tutti i riferimenti all'Albo nazionale dei
costruttori ed alla sua disciplina contenuti in altre norme
ancora vigenti. Ciò premesso, le singole questioni generali
vanno disciplinate sulla base dei seguenti criteri: a)
Redazione del bando di gara La stazione appaltante redige il
bando di gara secondo le indicazioni contenute nell'articolo
30 del nuovo decreto, che deve ritenersi prevalgano, per
evidenti ragioni di posteriorità, sulle norme incompatibili
contenute nei primi tre periodi del comma terzo dell'articolo
18 della legge 55/1990 come modificato
dall'articolo 34 della
legge 109/1994.
Tale sopravvenienza comporta in primo luogo
l'affermazione del principio dell'unicità della categoria
prevalente, individuata sulla base del criterio del maggior
importo riferito ai valori di tutte le categorie componenti
l'intervento, con il conseguente venir meno delle precedenti
norme che, in qualche modo, avevano legittimato l'indicazione
di una pluralità di categorie prevalenti all'interno del
medesimo appalto. In secondo luogo deriva che devono essere
indicati nel bando sia l'importo complessivo dell'appalto, sia
la categoria prevalente con il relativo importo, sia tutte le
altre lavorazioni di importo superiore al 10% del valore
complessivo dell'appalto ovvero di importo superiore a 150.000
Euro, che sono necessarie per la realizzazione dell'intervento
e che rientrano in categorie diverse da quella prevalente
(individuate secondo l'elencazione di cui all'allegato A al
D.P.R. n. 34/2000).
Tutte queste lavorazioni sono, a scelta del concorrente,
subappaltabili o affidabili a cottimo e comunque scorporabili.
Le categorie di importo inferiore ai limiti previsti (dieci
per cento del valore dell'appalto o comunque 150.000 Euro) non
devono quindi essere indicate nel bando; le relative
lavorazioni, qualunque sia la categoria di appartenenza, sono
eseguibili dal soggetto qualificato per la categoria
prevalente. La sola eccezione al principio si ritiene possa
configurarsi per quei casi in cui è necessaria una specifica
qualificazione resa indispensabile da altre norme particolari
(ad esempio dalla legge 5 marzo1990, n. 46, in materia di
impianti), in modo che l'aggiudicatario privo di questa
qualificazione possa procedere al subappalto senza incidere
sulla quota del 30% dell'importo della categoria prevalente
comunque subappaltabile. Sembra doversi inoltre precisare che
fra lavorazione subappaltabile e lavorazione scorporabile non
vi è alcuna differenza sotto il profilo tecnico, e che
pertanto la scelta appartiene alla discrezionalità del
concorrente.
L'ultima delle
premesse dell'allegato A al decreto stabilisce che le
lavorazioni indicate nella "tabella corrispondenze nuove e
vecchie categorie" (appartenente allo stesso allegato) con la
specificazione "qualificazione obbligatoria" non possono
essere eseguite dall'aggiudicatario se esso non sia in
possesso della specifica qualificazione; in tal caso è, pertanto,
obbligatorio affidarne l'esecuzione in subappalto ad imprese
in possesso della relativa qualificazione. Questa prescrizione
riguarda anche le lavorazioni appartenenti alle categorie
generali, ulteriori rispetto alla prevalente, e che - in
quanto tali - non possono essere eseguite con la
qualificazione nella sola categoria prevalente. Occorre poi
precisare che la disposizione dell'articolo 13, comma 7, della
legge 109/1994, pur richiamata dall'articolo 30 in questione,
non è di immediata applicazione, in quanto la sua operatività
è dalla legge quadro subordinata all'entrata in vigore del
regolamento generale. Non solo quindi non vi è per le imprese
alcun obbligo fino a tale data di costituire associazioni
temporanee di tipo verticale, ma tale obbligo diventerà
operante solo qualora le parti di cui si compone l'opera o il
lavoro - appartenenti a categorie diverse da quella prevalente
nonché caratterizzate da notevole contenuto tecnologico o da
rilevante complessità tecnica (individuate nel suddetto
regolamento generale all'articolo 72, comma 4) - siano tutte
singolarmente di importo superiore al 15% dell'importo
complessivo e l'aggiudicatario non sia qualificato per la
esecuzione diretta di tali parti. Si segnala che per effetto
del quarto comma dell'articolo 1 del nuovo decreto sulla
qualificazione le prescrizioni relative ai contenuti dei bandi
di gara non possono essere diverse per contenuto, modalità e
procedure, da quelle previste dai titoli III e IV. Altra
questione che può venire in rilievo nella redazione dei bandi
di gara riguarda i termini, dal momento che le sole norme
attualmente vigenti in materia, contenute negli articoli 13,
14 e 15 del decreto legislativo 406/1991, si riferiscono agli
appalti di valore superiore alla soglia comunitaria, e che la
disciplina dei termini per gli appalti sotto soglia contenuta
nel regolamento generale di attuazione della legge quadro non
è ancora operante. Tuttavia, poiché la fissazione dei termini
della procedura deve ritenersi appartenere al generale potere
dell'amministrazione di dettare le regole del procedimento,
l'eventuale vuoto normativo causato dal venir meno del
D.P.C.M. 55/1991 comporta per le singole stazioni appaltanti
l'obbligo di procedere autonomamente in via di
autoregolamentazione, nel rispetto dei principi di tutela
della concorrenza e di correttezza e logicità dell'azione
amministrativa. Naturalmente, nel compiere le scelte nella
singola fattispecie, la stazione appaltante può recepire
quelli che erano i termini già fissati dal D.P.C.M. (peraltro
confermati nelle future disposizioni del regolamento generale)
spontaneamente riproducendoli. b) Requisiti dell'impresa
singola e di quelle riunite Ciò premesso sulla formulazione
del bando di gara ed in attesa dell'entrata in vigore delle
specifiche disposizioni del regolamento generale in materia di
requisiti di qualificazione dei concorrenti singoli o
associati, deve trovare applicazione il disposto - tuttora
vigente - dell'articolo 23 del decreto legislativo 406/1991,
opportunamente depurato dai richiami alla cessata normativa
sull'Albo nazionale dei costruttori ed adattato alle nuove
disposizioni del decreto sulla qualificazione. Peraltro,
sempre in attesa del regolamento generale, anche l'articolo 8
del D.P.C.M. 55/1991 deve ritenersi ancora in vigore, sia per
il richiamo che ad esso fa l'articolo 13, comma 1, della legge
109/1994 con riferimento ai requisiti di qualificazione, sia
perché mancherebbe - altrimenti - apposita disciplina.
Pertanto, in virtù dei principi da sempre affermati in materia
e delle nuove norme, i concorrenti singoli possono partecipare
alle gare qualora siano in possesso dei requisiti economico
finanziari e tecnico-organizzativi prescritti dagli articoli
31 e 32 del D.P.R. n.34/2000, determinati con riferimento alla
categoria prevalente ed all'importo complessivo dei lavori
posto a base di gara ovvero siano in possesso dei predetti
requisiti determinati con riferimento alla categoria
prevalente e alle categorie delle lavorazioni diverse da
quella prevalente ed ai corrispondenti loro singoli importi;
si ritiene, inoltre, per ragioni di coerenza del sistema, che
possano essere ammesse alle gare anche i concorrenti che non
possiedano tutti i requisiti relativi alle lavorazioni diverse
da quella prevalente, sempre che siano in possesso dei
requisiti mancanti con riferimento alla categoria prevalente.
Le associazioni temporanee ed i consorzi di cui all'articolo
10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 di
tipo orizzontale, possono partecipare alle gare qualora la
mandataria o capogruppo e le mandanti o le altre imprese
consorziate siano in possesso dei requisiti, prescritti dagli
articoli 31 e 32 del D.P.R. n. 34/2000 per le imprese singole,
rispettivamente nelle misure minime del 40% e del 10%.
L'associazione deve comunque possedere i requisiti nella
stessa misura richiesta per l'impresa singola. Le associazioni
temporanee ed i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere d), e) ed e-bis), della legge 109/1994 di tipo
verticale, possono partecipare alle gare qualora la mandataria
o capogruppo e ciascuna mandante o altra impresa consorziata
possiedano i requisiti, prescritti dagli articoli 31 e 32 del
DPR n. 34/2000 per l'impresa singola, rispettivamente con
riferimento alla categoria prevalente e alle categorie che
intendono assumere ed ai corrispondenti singoli importi; si
ritiene, inoltre, per le ragioni di cui sopra, che possano
essere ammesse alle gare anche associazioni o consorzi che non
prevedono che tutte le lavorazioni diverse da quella
prevalente siano assunte da mandanti o da altre imprese
consorziate sempre che i requisiti mancanti siano posseduti
dalla mandataria o capogruppo con riferimento alla categoria
prevalente. c) Qualificazione vera e propria e verifica dei
requisiti.
Va premesso che, come detto, la disciplina transitoria non
esclude - anzi, presuppone -l'eventualità di partecipazione
nella medesima gara di imprese già in possesso
dell'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA e di
imprese non ancora avviate al nuovo sistema; è evidente che,
con riferimento alle prime, la qualificazione regolata dagli
articoli 29 e seguenti del nuovo decreto non dovrà trovare
applicazione, essendo esse ammesse alla gara con il solo
possesso dell'attestato adeguato per categoria e classifica ai
valori della gara ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
medesimo decreto. Per quanto invece attiene alle seconde, la
natura e l'entità dei requisiti di ammissione è regolata dal
decreto in modo differenziato a seconda dell'importo
complessivo dei lavori da affidare. La disciplina sotto questo
profilo non presenta particolari complessità, dovendosi solo
avvertire che tutte le percentuali previste dalle norme
richiamate si riferiscono all'importo complessivo dell'appalto
da affidare. Sembra a questo proposito opportuno precisare che
le norme impongono al concorrente la sola dichiarazione nei
modi di legge del possesso dei requisiti di qualificazione e
che dunque, per i requisiti di ordine speciale, tale onere di
regola può ritenersi correttamente assolto, con forti effetti
di semplificazione e senza pregiudizio per le successive
eventuali dimostrazioni, con la semplice affermazione che i
requisiti posseduti rispondono a quelli richiesti dalla legge
per l'ammissione alla specifica gara, senza alcuna necessità
di esporre nella dichiarazione l'analitica esatta
specificazione o quantificazione dei requisiti effettivamente
posseduti. Maggiori problemi potrebbero insorgere, nella
attuale fase transitoria, con riguardo alla speciale procedura
di verifica a campione ai sensi dell'articolo 10, comma 1
quater, della legge 109/1994, dal momento che in essa si pone
l'esigenza per la stazione appaltante di accertare - e per
l'impresa di dimostrare - l'effettivo possesso del requisito,
e la documentazione dimostrativa menzionata nel D.P.R. n.
34/2000 non sempre potrebbe presentare dati di facile ed
immediata lettura. In materia come è noto questo Ufficio ha
avuto modo di individuare alcuni criteri interpretativi ed
operativi con la precedente circolare 25 ottobre 1999 n.
1285/508/333 UL, la cui portata va ovviamente adeguata alle
nuove norme ora intervenute. Innanzitutto, deve dirsi che la
procedura di verifica a campione non può interessare quelle
imprese che si presentano in gara esibendo l'attestazione di
qualificazione rilasciata da una SOA, in quanto per esse -
salva l'ipotesi prevista dall'articolo 3, comma 6, del
regolamento di qualificazione - l'attestazione stessa
costituisce condizione sufficiente alla dimostrazione del
possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria (art.
1, comma 3, del decreto); viceversa, per gli affidamenti di
qualunque importo, nei riguardi delle imprese non ancora
avviate al nuovo sistema di qualificazione la stazione
appaltante deve procedere agli adempimenti di verifica imposti
dalla norma della legge quadro, trattandosi di fattispecie in
cui viene in rilievo il possesso di requisiti di capacità
economica e tecnico organizzativa. Innanzitutto, deve dirsi
che la procedura di verifica a campione non può interessare
quelle imprese che si presentano in gara esibendo
l'attestazione di qualificazione rilasciata da una SOA, in
quanto per esse - salva l'ipotesi prevista dall'articolo 3,
comma 6, del regolamento di qualificazione - l'attestazione
stessa costituisce condizione sufficiente alla dimostrazione
del possesso dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria
(art. 1, comma 3, del decreto); viceversa, per gli affidamenti
di qualunque importo, nei riguardi delle imprese non ancora
avviate al nuovo sistema di qualificazione la stazione
appaltante deve procedere agli adempimenti di verifica imposti
dalla norma della legge quadro, trattandosi di fattispecie in
cui viene in rilievo il possesso di requisiti di capacità
economica e tecnico organizzativa. In via generale, sembra
necessario precisare che l'individuazione del periodo di
riferimento ai sensi dell'articolo 22 del D.P.R. n. 34/2000
per la documentazione dei requisiti secondo i dati di bilancio
o di altra documentazione fiscale, deve necessariamente tener
conto delle scadenze fissate dalla legge per tali adempimenti;
ne deriva che il periodo in questione non può che essere
quello per il quale detti atti sono effettivamente
utilizzabili, in quanto approvati o presentati; in altri
termini, ai fini dell'individuazione del quinquennio cui
riferire il requisito della cifra di affari, non possono che
venire in considerazione gli ultimi cinque bilanci approvati e
depositati.
Naturalmente, ciò non vale per i requisiti dimostrabili da
altri documenti (quali ad esempio i certificati di esecuzione
dei lavori) la cui esistenza non è condizionata da particolari
scadenze. Quando dunque la stazione appaltante deve procedere
a verificare i requisiti in questione, come del resto imposto
anche dall'ultimo periodo del comma terzo dell'articolo 28 e
del comma secondo dell'articolo 29, la relativa dimostrazione
da parte delle imprese avviene ai sensi delle disposizioni del
titolo III del decreto (artt. 18, 21, 22, 23, 24, 25). Devono
invece ritenersi non pertinenti al periodo transitorio gli
articoli 19 (incremento convenzionale premiante), 20 (consorzi
stabili), 26 (direzione tecnica), che paiono più propriamente
riferibili alla attività di qualificazione demandata alla SOA.
Pertanto, come prime indicazioni operative, gli uffici
vorranno tener conto che: 1. per le ditte individuali, le
società di persone, i consorzi di cooperative, i consorzi fra
imprese artigiane e i consorzi stabili che effettuano
esclusivamente attività di costruzione con le dichiarazioni
annuali IVA e con il Modello Unico corredati da relativa
ricevuta di presentazione; in particolare la cifra d'affari è
pari all'importo indicato alla voce "volume d'affari IVA"
decurtato dell'importo indicato alla voce "cessione di beni
ammortizzabili e passaggi interni".
Se gli stessi soggetti svolgono attività di costruzione
unitamente ad altre attività, la dimostrazione è data con le
dichiarazioni annuali IVA e con il Modello Unico corredati da
relativa ricevuta di presentazione, accompagnati da
autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca il
volume d'affari fra le diverse attività; tale ripartizione è
suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante
attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che
attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse
attività; 2. per le società di capitali e le società
cooperative che effettuano esclusivamente attività di
costruzione, con la presentazione dei bilanci annuali,
riclassificati in base alle normative europee recepite
nell'ordinamento italiano (articoli
2423 e seguenti del codice civile) corredati da
relativa nota che ne attesti l'avvenuto deposito; in
particolare la cifra d'affari è pari all'importo indicato alla
voce "valore della produzione" risultante dal conto economico,
redatto ai sensi dell'articolo
2425 del codice civile.
Se le stesse società svolgono attività di costruzione
unitamente ad altre attività, la dimostrazione della cifra di
affari è fornita con la presentazione dei bilanci annuali
riclassificati e debitamente corredati dalla nota di deposito;
in particolare la cifra d'affari dei lavori è pari all'importo
risultante nella nota integrativa, redatta ai sensi
dell'articolo 2427 del codice civile; qualora la nota
integrativa non contenga tali informazioni, la ripartizione
della cifra del conto economico nelle varie attività svolte
dalla società può essere comprovata con la presentazione di
autocertificazione del legale rappresentante che ripartisca
l'importo fra le diverse attività; tale ripartizione è
suscettibile di verifica da parte della stazione appaltante
attraverso la richiesta dei documenti di fatturazione che
attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse
attività. - La cifra d'affari in lavori relativa ad attività
indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione
dell'impresa richiedente, è comprovata con la presentazione
dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative
europee, corredati dalla relativa nota di deposito, dei
consorzi di cui all'art. 10, comma 1, lettere c) ed e-bis)
della legge quadro, e delle società fra imprese riunite dei
quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi
abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non
abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte dei
soggetti consorziati. - L'attrezzatura tecnica è requisito
speciale la cui verifica di adeguatezza richiede in primo
luogo l'individuazione dei beni che possono venire in
considerazione ai fini di legge, essendo evidente che non
tutti i beni in dotazione all'impresa sono suscettibili di
dimostrare la specifica capacità esecutiva della stessa; il
concetto pare rinvenibile anche nella lettera dell'articolo
18, comma 8, del D.P.R. n. 34/2000, laddove l'attrezzatura
tecnica viene precisata in termini di "attrezzature, mezzi
d'opera ed equipaggiamento tecnico", con un riferimento dunque
non tanto ai beni che l'impresa possiede come tale (e che
comunque possiederebbe qualunque fosse l'oggetto dell'attività
esercitata), quanto piuttosto al complesso dei beni che sono
tipicamente caratterizzati dall'essere destinati alla attività
di realizzazione di lavori pubblici Naturalmente, il principio
deve essere inteso con una certa elasticità - potendo la
casistica rivelarsi estremamente variegata - ma pare potersi
sin d'ora escludere, e salvo sempre il miglior vaglio
giurisprudenziale, che nell'attrezzatura tecnica prevista
dalla norma in questione siano da ricomprendere i beni
genericamente strumentali (quali ad esempio la sede aziendale)
ed in ogni caso le immobilizzazioni extra caratteristiche. Ciò
premesso, l'ammortamento dell'attrezzatura tecnica è
comprovato: 1) per i soggetti non tenuti alla redazione del
bilancio (ditte individuali e società di persone) dalle
dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o Modello
Unico, corredate da relativa ricevuta di presentazione e da
autocertificazione del legale rappresentante circa la quota
riferita all'attrezzatura tecnica come sopra precisata. In
particolare, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti,
l'ammortamento va rilevato o nel prospetto di determinazione
dei redditi ai fini IRPEF, o nel prospetto dei dati di
bilancio, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai
fini dell'applicazione dei parametri. Qualora dalla
dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è
comprovato da autocertificazione del legale rappresentante,
corredata da copia del libro dei beni ammortizzabili vidimato;
2) per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio, con la
presentazione dei bilanci annuali, riclassificati in base alle
normative europee, corredati da relativa nota di deposito. In
particolare, la quota di ammortamento riferita alla
attrezzatura tecnica è quella risultante dalla stessa nota nel
"prospetto dei movimenti delle immobilizzazioni per voce".
Qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni, la
ripartizione della cifra prevista alla voce "ammortamento
delle immobilizzazioni materiali" del conto economico deve
essere comprovata da presentazione di autocertificazione del
legale rappresentante; tale ripartizione è suscettibile di
verifica da parte dell'amministrazione committente attraverso
la richiesta di copia del libro beni ammortizzabili vidimato
che attesti l'effettiva ripartizione degli ammortamenti.
Qualora la nota integrativa non contenga tali informazioni, la
ripartizione della cifra prevista alla voce "ammortamento
delle immobilizzazioni materiali" del conto economico deve
essere comprovata da presentazione di autocertificazione del
legale rappresentante; tale ripartizione è suscettibile di
verifica da parte dell'amministrazione committente attraverso
la richiesta di copia del libro beni ammortizzabili vidimato
che attesti l'effettiva ripartizione degli ammortamenti.
Nell'un caso e nell'altro l'ammortamento figurativo, che nel
regolamento è ricollegato all'ipotesi di esaurimento del
periodo previsto nel piano originario, viene in considerazione
solo per la parte che ricade cronologicamente nel quinquennio
documentabile ai fini dell'utile sussistenza dei requisiti, e
per l'ammontare che risulta dai bilanci degli anni precedenti.
Se invece l'attrezzatura tecnica non è in proprietà
dell'impresa, ma è da questa assunta in locazione finanziaria
o noleggio, occorre fare riferimento ai relativi canoni, come
effettivamente ed annualmente corrisposti, desumibili dai
relativi contratti. -
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente,
composto come al comma 10 dell'articolo 18 del nuovo decreto,
è documentato: 1) per i soggetti non tenuti alla redazione del
bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740,
750 o Modello Unico, con la prova dell'avvenuta presentazione.
In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato,
a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel
prospetto di determinazione dei redditi ai fini IRPEF, o nel
prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei
coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto
dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri.
Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo
complessivo è comprovato da autocertificazione del legale
rappresentante, corredata da documentazione INPS che ne
attesti l'importo. La ripartizione del costo tra il personale
operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere
comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per
categorie attestato da autocertificazione del legale
rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la
richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione
INPS, INAIL, o della Cassa Edile comprovante la consistenza
dell'organico; 2) per i soggetti tenuti alla redazione del
bilancio con la presentazione dei bilanci annuali
riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla
relativa nota di deposito. In particolare il costo in
questione risulta dalla voce "costi per il personale" del
conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del
costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al
personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata
dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero
medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie
come risultante dalla stessa nota integrativa (punto 15),
nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale
rappresentante sulla consistenza dell'organico; tale
dichiarazione è suscettibile di verifica da parte
dell'amministrazione committente, attraverso la richiesta di
copia del libro paga ed altra documentazione INPS, INAIL o
della Cassa Edile comprovante la consistenza dell'organico. -
I lavori eseguiti e relativi categoria e importo sono
documentati con la presentazione dei certificati di esecuzione
degli stessi rilasciati dai committenti, che la stazione
appaltante deve valutare alla luce delle corrispondenze
fissate dalla apposita tabella dell'allegato A al D.P.R. n.
34/2000. d) Requisiti di ordine generale Come già rilevato con
la menzionata circolare di questo Ufficio n.1285/508/333 UL,
la materia dei requisiti di ordine generale esula dal campo di
applicazione della verifica a campione introdotta
dall'articolo 10, comma 1 quater, della legge 109/1994; si
ribadisce anche in questa sede, tuttavia, che non è precluso
alle stazioni appaltanti di verificare comunque, in base agli
ordinari poteri ed eventualmente nella stessa occasione del
controllo degli altri requisiti, la veridicità delle
dichiarazioni di parte sul punto, salva la non applicabilità
delle misure sanzionatorie diverse dalla mera esclusione dalla
gara. Come già rilevato con la menzionata circolare di questo
Ufficio n.1285/508/333 UL, la materia dei requisiti di ordine
generale esula dal campo di applicazione della verifica a
campione introdotta dall'articolo 10, comma 1 quater, della
legge 109/1994; si ribadisce anche in questa sede, tuttavia,
che non è precluso alle stazioni appaltanti di verificare
comunque, in base agli ordinari poteri ed eventualmente nella
stessa occasione del controllo degli altri requisiti, la
veridicità delle dichiarazioni di parte sul punto, salva la
non applicabilità delle misure sanzionatorie diverse dalla
mera esclusione dalla gara. Quanto ai requisiti stessi, ed in
attesa che la materia sia regolata dalla corrispondente
disposizione del regolamento generale, la relativa sussistenza
è attualmente disciplinata dall'articolo 17 del D.P.R. n.
34/2000, per effetto del richiamo operato dal comma terzo
dell'articolo 29, cui va aggiunta la speciale disposizione
prevista dalla legge 12 marzo1999, n. 68. In proposito, appare
in via di prima lettura opportuno chiarire la portata della
causa di esclusione costituita dall'esistenza di precedente
condanna penale (a seguito di dibattimento oppure di
applicazione della pena su richiesta) per reati che incidono
sulla moralità professionale; la disposizione, pure se
generica in coerenza con la definizione tradizionalmente
assunta dalle norme nazionali e comunitarie, mira ad escludere
dagli appalti il concorrente che si sia reso colpevole di
comportamenti penalmente rilevanti per fatti la cui natura e
contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto
fiduciario con la stazione appaltante per la inerenza alla
natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto;
sotto questo profilo, può a titolo indicativo assumersi ad
esempio l'elencazione delle tipologie di reato contenuta
nell'articolo 27, comma 2, lettera q), con l'avvertenza che
essa potrebbe non essere esaustiva. Avvalendosi dei principi
costantemente affermati dalla giurisprudenza in materia, la
stazione appaltante dovrà comunque compiere un apprezzamento
discrezionale circa la incidenza della condanna sull'elemento
fiduciario, traendo elementi di valutazione ponderata dalla
gravità del fatto, dal tempo trascorso dalla condanna, e da
eventuali recidive. Pure i requisiti di ordine generale sono
oggetto di autodichiarazione, ma questa - in quanto
sostitutiva ai sensi del D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403 - deve
necessariamente avere le caratteristiche formali ed i
contenuti che le sono propri. Per quanto attiene poi alle
modalità di verifica, si richiama il contenuto della citata
circolare, rilevandosi che essa verifica non è impedita dal
fatto che l'impresa sia in possesso della attestazione di
qualificazione rilasciata dalla SOA, vuoi perché i requisiti
soggettivi devono necessariamente sussistere nella attualità
rispetto alla data della attestazione, vuoi perché la
sufficienza di quest'ultima è dalla norma espressamente
limitata ai requisiti economico finanziari e tecnico
organizzativi, e non ad altre situazioni. e) Licitazione
privata semplificata L'articolo 23 della legge 109/1994
specifica quali sono i documenti che le imprese devono
presentare a corredo delle domande di inserimento in elenco, e
fra essi è previsto (evidentemente con effetti transitori) il
certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori.
Se per gli elenchi futuri e per le future domande non è dubbia
la necessità di fare riferimento esclusivamente ai requisiti
richiesti dalla nuova normativa, ed eventualmente al solo
possesso dell'attestazione della SOA, il problema potrebbe
oggi porsi con riguardo ad elenchi eventualmente già
predisposti sulla base di domande corredate dal certificato
stesso. In questo caso, è necessario che le stazioni
appaltanti invitino i soggetti già inseriti in elenco a far
pervenire apposita dichiarazione attestante i requisiti
previsti dagli articoli 28 e 31 (cifra d'affari, lavori
eseguiti e relativa categoria, costo del personale e
attrezzatura), corredata dalla prescritta documentazione
dimostrativa. Le stesse stazioni appaltanti, coerentemente con
il carattere semplificativo della speciale procedura,
provvederanno una volta per tutte a verificare l'effettiva
sussistenza dei requisiti dichiarati, e di gara in gara
inviteranno quelle imprese i cui requisiti siano congrui
rispetto all'importo da affidare secondo i criteri indicati
dall'articolo 31 o comunque dal bando di gara, salva comunque
la possibilità di verificare la sussistenza dei requisiti
generali al momento della gara stessa. f) Subappalto L'ipotesi
dell'affidamento di lavori in subappalto non sembra porre
problemi di particolare rilievo, ove si osservi che l'articolo
18 della legge 55/1990, come modificato dall'articolo 34 della
legge 109/1994 prevede al comma terzo, punto 4), che il
subappaltatore debba essere in possesso dei requisiti di
qualificazione previsti dalla vigente normativa in relazione
all'importo dei lavori da eseguire in subappalto. g) Fusioni,
incorporazioni, cessioni d'azienda Le questioni in tema di
qualificazione a seguito delle operazioni societarie in
argomento hanno indubbiamente rivestito una certa criticità
sotto l'impero della precedente normativa in connessione con
l'intestazione nominativa dei relativi certificati di
iscrizione, ma attualmente - senza voler minimamente incidere
sulle problematiche specifiche di gara - devono ritenersi
agevolmente risolvibili alla luce della nuova disciplina. Ai
sensi infatti dell'articolo 15, comma 9, il soggetto derivante
da tali operazioni societarie - l'impresa risultante dalla
fusione, l'incorporante, l'acquirente dell'azienda o di un suo
ramo - può avvalersi dei requisiti di qualificazione già
posseduti dai soggetti che hanno dato luogo al fenomeno,
eventualmente cumulandoli con i propri. In coerenza con la
natura successoria che la tradizionale dottrina attribuisce
alle operazioni in questione dunque, tutti i requisiti (cifra
di affari, lavori eseguiti, attrezzature, costo del personale)
sono da intendersi trasferiti in capo al nuovo soggetto. In
tale prospettiva, dovrebbe ritenersi superato il principio
affermato dall'articolo 35, comma 4, della legge 109/1994 che,
attraverso il richiamo a precedente circolare di questo
Ministero, rievocava il sistema di qualificazione imperniato
sull'Albo, per la decisiva considerazione che le norme
transitorie del D.P.R. n. 34/2000, rinviando alle disposizioni
del proprio titolo III in materia di requisiti, consentono di
applicare anche nella fase transitoria i principi di subentro
nei requisiti ora affermati. h) Lavori di importo inferiore ai
150.000 Euro Per gli appalti di valore inferiore ai 150.000
Euro non si pone problema alcuno di transitorietà nella
relativa disciplina, dal momento che essi sono al di fuori del
sistema unico di qualificazione. Se in linea di principio non
può essere escluso che l'impresa concorra a tali affidamenti
presentando l'attestato SOA, ed in tal caso non dovrà
dimostrare alcuno dei requisiti richiesti dall'articolo 28, né
sarà assoggettabile a procedura di verifica a campione ex
articolo 10 della legge 109/1994, l'affidamento di questi
lavori è subordinato al possesso di requisiti ridotti rispetto
a quelli del sistema di qualificazione, da dichiarare e
dimostrare secondo le regole generali contenute nel D.P.R. n.
34/2000. In proposito, con specifico riferimento ai lavori
eseguiti nel quinquennio antecedente il bando, potrebbe
insorgere dubbio se essi debbano o meno essere assimilabili a
quelli oggetto del contratto da affidare, non contenendo la
norma alcuna specificazione. Ad avviso di questo Ufficio,
tuttavia, detta correlazione, quanto meno in termini di
analogia, deve comunque sussistere. Infatti, per tutti gli
esecutori di lavori pubblici, indipendentemente dall'importo
degli stessi e quindi dall'appartenenza o meno al sistema
unico di qualificazione, proprio la legge 109/1994
all'articolo 8, comma 1, impone in linea generale il possesso
di una professionalità qualificata, che altrimenti non
potrebbe intendersi se non come requisito riferito alla
specificità dell'attività esercitata. Ciò significa che i
lavori eseguiti dall'impresa che concorre all'affidamento di
appalti di valore inferiore ai 150.000 Euro non possono che
avere caratteristiche similari (seppure non esprimibili in
termini di categoria secondo il sistema unico) a quelle che
connotano i lavori da affidare. Ovviamente, la specificazione
della necessaria correlazione va espressamente indicata nel
bando, fermo restando che in ogni caso la valutazione di
similarità deve essere dalla stazione appaltante condotta
anche in presenza di attestati SOA. D'altra parte, il D.P.R.
n. 34/2000 sul punto non poteva fare riferimento alcuno alle
categorie del sistema di qualificazione, in quanto quest'ultimo
non riguarda gli appalti oggetto dell'articolo 28. Per quanto
infine riguarda l'esistenza di requisiti di carattere
generale, in attesa dell'entrata in vigore delle
corrispondenti disposizioni del regolamento generale
richiamate dal comma primo dell'articolo 28, la relativa
disciplina va naturalmente ricercata anche in questa ipotesi
nell'articolo 17 del D.P.R. n. 34/2000. Ulteriori aspetti
della complessa problematica potranno essere esaminati ed
affrontati in seguito, se gli uffici ne segnaleranno la
rilevanza.
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