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Ministero dei lavori pubblici
- Circolare sull’entrata in vigore del regolamento
generale sui lavori pubblici (D.P.R. n. 554/99).
Sono pervenute a questo Ufficio
(Ufficio Legislativo) molte richieste di chiarimenti in
ordine agli effetti che si determinano sui contratti e sui
procedimenti in corso in forza dell’entrata in vigore (in
data 28 luglio 2000) del regolamento generale adottato, ai
sensi dell’articolo 3 della legge n.109/94, con decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
1 – La piena operatività delle nuove disposizioni.
Al riguardo si rammenta che il comma 4 del citato articolo
3 della legge n.109/94 stabilisce che “Sono abrogati, con
effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento,
gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di
cui al comma 1, ad eccezione delle norme della
legislazione antimafia. Il regolamento entra in vigore tre
mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento
della Gazzetta Ufficiale, che avviene contestualmente alla
ripubblicazione della presente legge, coordinata con le
modifiche ad essa apportate fino alla data di
pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti
previsti dalla presente legge e dalle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.”
Il tenore letterale della disposizione legislativa non
giustifica - ad avviso di questo Ufficio - la tesi di chi
correla l’entrata in vigore del regolamento al verificarsi
di una ipotetica condizione sospensiva della contestuale
ripubblicazione della legge n.109/94 e dei decreti
cosiddetti attuativi: l’onere di ripubblicare in un unico
contesto tutta la normativa revisionata dei lavori
pubblici nulla aggiunge al presupposto dell’efficacia
dell’atto regolamentare, che resta l’avvenuta
pubblicazione dell’atto sul supplemento ordinario della
Gazzetta Ufficiale ed il decorso del termine di tre mesi;
sul piano strettamente letterale l’uso di una proposizione
relativa spezza infatti ogni possibile nesso di condizione
ostativa all’efficacia del regolamento.
Ad ogni buon conto l’intervenuto visto del Guardasigilli,
al momento della pubblicazione del decreto presidenziale n.554/99,
sancisce la conclusione dell’iter procedimentale di un
atto normativo subprimario destinato ad avere piena
applicazione da parte dei destinatari.
L’entrata in vigore del regolamento comporta, pertanto, in
linea interpretativa: a) il superamento di ogni possibile
dubbio sulla piena operatività di tutte le disposizioni
della legge Merloni, che non abbiano bisogno di specifici
provvedimenti attuativi; b) l’abrogazione delle norme
previgenti che disciplinavano tutta la materia dei lavori
pubblici demandata alla fonte regolamentare (art 231 Reg.).
Laddove sia prevista, quindi, l’emanazione di decreti non
ancora definiti (ad esempio l’art. 30, comma 4 della legge
n.109/94, che prevede la fissazione con decreto
ministeriale di una soglia al di sopra della quale va
richiesta la presentazione di polizze assicurative),
l’amministrazione, in mancanza di limiti o soglie indicate
nei decreti, si comporterà di norma nel senso di ritenere
vigente l’obbligo per tutti gli appalti, salva la facoltà
di escludere tale obbligo nel singolo caso, attraverso una
puntuale motivazione in relazione al valore e alla natura
dell’appalto.
2 – I principi generali della disciplina transitoria.
Per quanto concerne la cosiddetta “disciplina transitoria”
il punto di partenza, ai fini di una corretta
interpretazione, è che il regolamento generale alla Legge
Merloni, pur costituendo un regolamento di delegificazione,
non è in grado (per la regola generale della gerarchia
delle fonti) di dettare autonomamente regole per la sua
applicazione, nel senso che non può alterare il quadro,
fissato dalle norme di legge ordinaria, che disciplina
l’entrata in vigore degli atti normativi regolamentari e
la successione delle norme nel tempo.
Questa premessa è necessaria per cogliere il valore reale
dell’articolo 232 del regolamento che, sotto la rubrica
“disposizioni transitorie”, sembra voler dettare norme
speciali per modulare l’entrata in vigore della nuova
disciplina. Se – come detto - siffatta possibilità resta
preclusa al regolamento, la disposizione transitoria può
essere regionevolmente interpretata solo in istretta
conformità alle fonti legislative che regolano la
successione delle leggi nel tempo e in particolare al
fenomeno tipico della “abrogazione”. Al contrario della
declaratoria d’incostituzionalità della legge, che ne
preclude l’applicazione dal giorno successivo alla
pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale, la
abrogazione, infatti, non comportando di norma un giudizio
di disvalore della legge abrogata, ma solo un diverso
apprezzamento degli interessi da essa disciplinati, vale
per il futuro e la nuova legge si applica solo a quelle
fattispecie che, fino a quel momento, non abbiano trovato
una compiuta disciplina.
Ed, in realtà, un’attenta lettura dei quattro commi
dell’art. 232 del citato Regolamento generale consente una
ricostruzione dell’entrata in vigore delle nuove
disposizioni pienamente conforme a tali regole.
Principio tipico nella successione delle fonti normative è
che i rapporti negoziali e, in generale, i rapporti di
carattere sostanziale, restino regolati dalla fonte
vigente al momento della nascita del rapporto. Di tale
principio fa puntuale applicazione il comma 2
dell’articolo 232, laddove dispone che “le disposizioni
del regolamento che riguardano il modo o il contenuto
delle obbligazioni del contratto si applicano ai contratti
stipulati successivamente alla loro entrata in vigore”.
Sennonché, una volta accertata la non applicabilità della
nuova normativa ai contratti stipulati anteriormente
all’entrata in vigore della stessa, non sembra lecito
ritenere – con un tipico argomento a contrario – che da
oggi in poi non possano essere più stipulati contratti di
appalto disciplinati secondo la vecchia normativa.
Ne offre una chiara conferma il comma 3 dello stesso
articolo 232, laddove dispone che “Le norme del
regolamento che attengono alle modalità di svolgimento
delle procedure di gara per l’aggiudicazione di lavori e
servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente
alla loro entrata in vigore.” La lex specialis della gara
continua a valere – una volta generato, con la
pubblicazione, l’affidamento dei terzi – sia per gli
aspetti procedurali che per quelli sostanziali del
rapporto, dando vita a contratti di appalto di lavori
pubblici che, ancorché successivi all’entrata in vigore
della nuova disciplina generale, restano legittimamente
regolati dalle norme abrogate.
E tutto ciò è anche comprensibile, se si considera: a) che
la gara crea nei concorrenti (potenziali e reali)
situazioni di vantaggio (e/o svantaggio) giudizialmente
tutelabili, destinate in ogni caso a riflettersi nella
disciplina del rapporto di appalto che ne scaturisce; b)
che é sempre in astratto possibile – ove ricorrano
particolarissimi motivi d’interesse pubblico –
l’annullamento, in via di autotutela amministrativa, del
bando di gara e la riproposizione dello stesso con le
nuove modalità, conformi alla disciplina da ultimo
introdotta dal legislatore.
3 – La disciplina dell’arbitrato – Limiti alla
retroattività.
In realtà le eccezioni a questo principio di continuità
degli atti si hanno solo quando il legislatore ordinario
(e non la fonte regolamentare) connota la nuova
disposizione di una valenza processuale (tempus regit
actus), disponendo l’immediata rilevanza della nuova
norma, quale canone di valutazione della legittimità
dell’atto processuale.
L’esempio più caratteristico di un siffatto genere di
disposizione lo si ritrova nell’articolo 32 della legge n.
109/94 che, all’ultimo comma, testualmente dispone: ”Dalla
data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere
efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50
e 51 del capitolato generale d’appalto approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.1603.
Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da
costituire ai sensi della normativa abrogata, contenuto
nelle clausole dei contratti di appalto già stipulati,
deve intendersi riferito a collegi da nominare con la
procedura camerale secondo le modalità previste dai commi
precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la
disciplina da essi fissata”
Ma, anche in questo particolare settore, l’efficacia
retroattiva (relativamente a clausole compromissorie
previste in contratti di appalto in corso) non sembra
poter ragionevolmente giungere fino al punto di rendere
tamquam non esset una domanda di arbitrato già proposta
con data certa, oltretutto in una situazione (al 28 luglio
2000) nella quale la Camera Arbitrale non risultava in
grado di operare, anzi, per la verità, neppure costituita.
Né sembra lecito consentire ad un comportamento
eventualmente dilatorio di una delle parti chiamata in
giudizio di poter influire, proprio attraverso il non
provvedere alla nomina dell’arbitro, sulla natura e
composizione del collegio chiamato a definire la
controversia.
Il fondamento giuridico di tale conclusione emerge,
d’altronde, dalla stesse modalità con il quale il
legislatore ordinario ha inteso porre la particolare
retroattività della disposizione: la sostituzione
automatica di una diverso contenuto legislativo alla
clausola compromissoria vigente; ma se questo è vero, non
v’è dubbio che, alla data del 27 luglio 2000, l’operatore
giuridico che intendeva utilizzare la clausola ed
esercitare il relativo diritto potestativo di adire un
collegio arbitrale, altro non aveva a disposizione che il
richiamo al capitolato generale d’appalto di cui al D.P.R.
n.1603/62 ed, una volta esercitato legittimamente il
potere contrattuale, la sostituzione automatica della
clausola non ha più ragion d’essere.
4 – L’immediata applicazione delle norme procedimentali e
organizzative.
Discorso più complesso merita invece il problema
dell’efficacia della nuova normativa sul procedimento
amministrativo e, in generale sull’organizzazione e
sull’attività delle amministrazioni pubbliche che assumono
la veste di stazioni appaltanti. Qui il principio tempus
regit actus, che secondo alcuni autori regola la
successione delle leggi nel tempo per le procedure
amministrative, deve fare i conti con l’altro principio,
tipico anch’esso del procedimento amministrativo, che
impedisce inutili ritorni indietro e sprechi di attività
(regola delle preclusioni). D’altra parte è principio
generalissimo che la legittimità di un atto
amministrativo, anche di natura endoprocedimentale, non
possa che essere valutata che con riferimento al momento
in cui l’atto e l’attività risultino adottati e alle norme
all’epoca vigenti.
L’articolo 232 del regolamento generale non aiuta molto al
riguardo; quanto al comma 1 esso dispone: “Le disposizioni
del regolamento che disciplinano l’organizzazione ed il
funzionamento della stazione appaltante sono di immediata
applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al
momento dell’entrata in vigore del regolamento”; conclude
infine al comma 4 :“Ove non diversamente disposto, le
norme del regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1,
2 e 3 non si applicano alle situazioni definite o esaurite
sotto la disciplina precedentemente vigente”
Ma in tal modo non si fornisce un precetto univoco.
Se è infatti plausibile che la fonte regolamentare postuli
una potenziale immediata applicazione della norma
sopravvenuta, dal momento che la nuova disciplina
amministrativa è portatrice di una più adeguata
valutazione legislativa degli interessi pubblici e privati
coinvolti nella fattispecie, per contro riesce difficile
valutare un’attività già svolta alla stregua di nuovi
parametri da ultimo introdotti dal Regolamento. Avviata la
realizzazione di un’opera con il vecchio sistema
dell’ingegnere capo - direttore dei lavori, deve
subentrare il nuovo “responsabile del procedimento”. Con
quali forme? Con quali responsabilità in relazione al
pregresso? Come va inteso il concetto espresso dal
regolamento di “situazioni definite”? Affidata una
progettazione a terzi, quali regole devono disciplinare
l’adempimento dell’incarico? Quelle all’epoca pattuite,
quelle nuove, ovvero le une e le altre, a seconda dei
casi? Il progetto, eventualmente elaborato attraverso
modalità diverse da quelle introdotte dal Regolamento deve
essere “assicurato e validato”, prima della sua
approvazione, come avviene normalmente allorché occorre
adeguarlo, prima di metterlo in gara, a sopravvenute
“norme tecniche”?
Di qui la necessità di una serie di regole pratiche alle
quali può risultare opportuno che le stazioni appaltanti
si attengano, non escludendosi tuttavia – stando il tenore
oggettivamente ambiguo delle disposizioni e la vastità dei
casi – la possibilità di orientamenti giurisprudenziali
non univoci.
Punto di partenza dei comportamenti amministrativi deve
essere l’articolo 7 della legge quadro n. 109/94 che,
sotto la rubrica “Misure per l’adeguamento della
funzionalità della pubblica amministrazione” detta le
nuove regole alle quali debbono attenersi le stazioni
appaltanti stabilendo che esse devono procedere alla
nomina di “un responsabile unico del procedimento di
attuazione di ogni intervento” per le fasi (predefinite
per legge) della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione.
Tre fasi quindi ed una figura organizzativa e funzionale
che ne definisce tempi e modalità assumendone, sin
dall’inizio, integralmente la responsabilità tecnica ed
amministrativa. E’ fin troppo ovvio che siffatta
responsabilità può ragionevolmente giustificarsi ove il
soggetto assuma ab initio i compiti che la nuova legge gli
affida e ove tutti gli atti del procedimento siano
valutabili alla stregua dei nuovi parametri normativi. In
mancanza di tali premesse il meccanismo legislativo
rischia di non funzionare e di condurre a situazioni di
paralisi nell’azione amministrativa.
In altri termini sembra ragionevole che, ove risulti che
una fase del procedimento di realizzazione di un lavoro
pubblico sia già iniziata alla data del 28 luglio 2000,
non vi sono motivi per non concluderla e valutarla alla
stregua della normativa abrogata, procedendosi
rispettivamente all’approvazione del progetto, ovvero
all’aggiudicazione della gara ovvero alla
contabilizzazione e al collaudo dei lavori secondo le
vecchie regole. Al contrario, ove risulti formalmente
conclusa una delle fasi del procedimento indicata dal
citato articolo 7, vale il principio tipico di tutte le
procedure amministrative della piena applicazione dello
ius superveniens, dovendosi procedere, come primo atto,
alla nomina del responsabile del procedimento per la nuova
fase che si va ad aprire ed essendo tenuta da quel momento
in poi l’amministrazione ad applicare, sul piano
organizzativo e funzionale, le nuove regole dettate dalla
legge 109/94 e dai regolamenti attuativi, primo fra tutti
il regolamento generale di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
Particolare attenzione va peraltro riservata alla fase di
progettazione, dal momento che il principio fondamentale,
sotteso dalla riforma Merloni, è che debba essere proprio
il progetto ( e la sua qualità) a trascinare
l'applicazione delle nuove regole. Ed è quindi utile
ricordare al riguardo che gli articoli 16 e 17 della legge
fondamentale, regolanti i requisiti sostanziali
dell’attività di progettazione, sono stati già dichiarati
di immediata applicazione da tutte le circolari emanate da
questo Ministero, mentre veniva lasciato al futuro
regolamento solo il compito di disciplinare elementi
successivi di dettaglio ed, in particolare “ termini e
modalità delle verifiche”. In altri termini solo con
l’entrata in vigore di tale regolamento, al 28 luglio
2000, l’articolo 16 della legge quadro viene arricchito
del “documento preliminare alla progettazione” e della
“verifica al progetto preliminare”, nonché della
“validazione al progetto esecutivo”, mentre l’articolo 16
dello stesso regolamento ribadisce il principio già noto
che “i progetti debbano essere redatti secondo le norme
tecniche vigenti al momento della loro redazione”.
Ma il “documento preliminare alla progettazione”, redatto
dal responsabile del procedimento, non costituisce norma
tecnica e pertanto il vecchio responsabile del
procedimento (che doveva comunque esistere ai sensi della
legge n. 241/90, così come ribadito dalla direttiva della
Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 aprile 1994)
non sembra tenuto ora a redigere, ora per allora, il
documento per la verifica del progetto preliminare ex art.
46 del nuovo regolamento. Allo stesso modo la validazione
del progetto non costituisce attività regolata da norma
tecnica, dato che compete al responsabile del procedimento
e non al progettista. In conclusione resta confermata,
anche per la fase di progettazione, la regola della
continuità delle fasi già avviate sopra esposta, nel senso
che tutti i progetti “a cavallo” del 28 luglio 2000 sono
soggetti a verifica sostanziale di conformità alla legge
quadro (in particolare in relazione all’articolo 16 commi
1 e 2), restando per gli stessi escluso il rispetto delle
specificazioni introdotte dal regolamento, in particolare
sulle modalità della verifica in base al documento
preliminare alla progettazione e sulle modalità della
validazione.
5 – Il recupero della discrezionalità amministrativa
Da tale comportamento, ispirato essenzialmente alla
conservazione degli atti e alla continuità dell’azione
amministrativa, le stazioni appaltanti potranno peraltro
discostarsi allorché gli atti del procedimento (o della
fase del procedimento), adottati prima del 28 luglio 2000,
non risultino di fatto significativi, siano agevolmente
riproponibili e, comunque non abbiano assunto rilevanza
esterna, precisandosi al riguardo che il concetto di avvio
del procedimento deve riguardare le attività e le fasi
previste dall’articolo 7 della Legge Merloni, e non fasi
prodromiche, programmatorie od altre attività di natura
preparatoria.
In tali casi le amministrazioni sono tenute a valutare
discrezionalmente l’opportunità di riavviare ex novo la
fase procedimentale, procedendosi all’attuazione
dell’intervento con le nuove modalità previste dalla legge
quadro e dai regolamenti attuativi. La formula del
regolamento che prescrive l’immediata applicabilità delle
disposizioni “che disciplinano l’organizzazione ed il
funzionamento della stazione appaltante” va intesa, in
sintesi, come un indirizzo tendenzialmente favorevole al
rinnovo degli atti, consentendosi per tale via la
riapertura dei procedimenti anche in assenza di un
puntuale, specifico e rilevante interesse pubblico attuale
e concreto alla rinnovazione degli atti.
Trattasi, come si vede, di valutazioni da svolgere in
concreto in relazione a singole fattispecie, con la
consapevolezza che la fase transitoria resta comunque un
momento complesso e non privo di ripensamenti e dubbi.
Proprio in considerazione di tale situazione, che sembra
caratterizzare tutti gli uffici delle amministrazioni
statali, degli enti pubblici, delle regioni e degli enti
locali che si occupano della realizzazione di lavori, con
decreto ministeriale in corso di registrazione, è stato
istituito, presso la Direzione degli Affari generali e del
Personale del Ministero dei Lavori Pubblici, un nuovo
Ufficio di supporto all’attuazione della Legge Quadro n.109/94,
con il compito di assistere – ove richiesto – in tempi
reali le stazioni appaltanti nelle complesse attività che
avviano la integrale applicazione della nuova disciplina
generale in materia di lavori pubblici.
A tale Ufficio le stazioni appaltanti si potranno sin da
ora rivolgere, con le modalità che riterranno più
opportune, anche in via telematica.
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