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Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109,
e successive modificazioni.
(Gazzetta ufficiale 07/06/2000 n. 131)
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(omissis)
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
Art. 1. Contenuto del capitolato generale
1. Il capitolato generale d'appalto, in prosieguo
denominato capitolato, contiene la disciplina regolamentar
dei rapporti tra le amministrazioni aggiudicatrici e i
soggetti affidatari di lavori pubblici.
2. Le disposizioni del capitolato devono essere
espressamente richiamate nel contratto di appalto; esse si
sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi
di contratto o di capitolato speciale, ove non
diversamente disposto dalla legge o dal regolamento.
3. Ai fini del presente capitolato per regolamento si
intende il regolamento di cui all'articolo 3 della legge
11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.
Art. 2. Domicilio dell'appaltatore
1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale
ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia
in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio
presso gli uffici comunali, o lo studio di un
professionista, o gli uffici di società legalmente
riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed
ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o
dal responsabile unico del procedimento, ciascuno
relativamente agli atti di propria competenza, a mani
proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta
nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate
presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
Art. 3. Indicazione delle persone che possono riscuotere
1. Il contratto di appalto e gli atti di cottimo devono
indicare:
a) il luogo e l'ufficio dove saranno effettuati i
pagamenti, e le relative modalità, secondo le norme che
regolano la contabilità della stazione appaltante;
b) la persona o le persone autorizzate dall'appaltatore a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di
credito preventivamente riconosciute dalla stazione
appaltante; gli atti da cui risulti tale designazione sono
allegati al contratto.
2. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle
persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla stazione appaltante.
3. In caso di cessione del corrispettivo di appalto
successiva alla stipula del contratto, il relativo atto
deve indicare con precisione le generalità del cessionario
ed il luogo del pagamento delle somme cedute.
4. In difetto delle indicazioni previste dai commi
precedenti, nessuna responsabilità può attribuirsi alla
stazione appaltante per pagamenti a persone non
autorizzate dall'appaltatore a riscuotere.
Art. 4. Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore
1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente
deve conferire mandato con rappresentanza a persona
fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per
l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione
dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed
essere depositato presso l'amministrazione committente,
che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione
dei lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta
la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo
dei lavori.
4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi
l'amministrazione committente, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il
cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che
per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo
rappresentante.
Art. 5. Cantieri, attrezzi, spese ed obblighi generali a
carico dell'appaltatore
1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del
capitolato speciale d'appalto, si intendono comprese nel
prezzo dei lavori e perciò a carico dell'appaltatore:
a) le spese per l'impianto, la manutenzione e
l'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle
relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo
d'opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per
quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei
lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche,
esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere,
anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal
responsabile del procedimento o dall'organo di collaudo,
dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento
del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato
di regolare esecuzione;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria
attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di
direzione lavori;
g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e
per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;
h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle
opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del
certificato di regolare esecuzione;
i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del
decreto legislativo n. 626/1994, e successive
modificazioni.
2. L'appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi
d'opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei
lavori per essere impiegati nei lavori in economia
contemplati in contratto.
3. La stazione appaltante può mantenere sorveglianti in
tutti i cantieri, sui galleggianti e sui mezzi di
trasporto utilizzati dall'appaltatore.
Art. 6. Disciplina e buon ordine dei cantieri
1. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far
osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento.
2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere
assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.
3. La direzione del cantiere è assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore ed eventualmente coincidente
con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4.
4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea
di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di
cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte
le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore
anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti
nel cantiere.
5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale per
indisciplina, incapacità o grave negligenza.
6. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati
dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti dell'amministrazione committente
per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei
materiali.
Art. 7. Tutela dei lavoratori
1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori.
2. A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto
progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50
per cento. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento
il responsabile del procedimento provvede a dare
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento,
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa
edile, ove richiesto.
3. L'amministrazione dispone il pagamento a valere sulle
ritenute suddette di quanto dovuto per le inadempienze
accertate dagli enti competenti che ne richiedano il
pagamento nelle forme di legge.
4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede
di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del
collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano
comunicato all'amministrazione committente eventuali
inadempienze entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta del responsabile del
procedimento.
Art. 8. Spese di contratto, di registro ed accessorie
1. Sono a carico dell'appaltatore le spese di contratto e
tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione compresi
quelli tributari.
2. Se al termine dei lavori il valore del contratto
risulti maggiore di quello originariamente previsto è
obbligo dell'appaltatore provvedere all'assolvimento
dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori
imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata
di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della
stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione
dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.
3. Se al contrario al termine dei lavori il valore del
contratto risulti minore di quello originariamente
previsto, la stazione appaltante rilascia apposita
dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti
disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente
pagate.
Art. 9. Riconoscimenti a favore dell'appaltatore in caso
di ritardata consegna dei lavori
1. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso
dell'appaltatore dal contratto per ritardo nella consegna
dei lavori attribuibile a fatto o colpa della stazione
appaltante ai sensi dell'articolo 129, commi 8 e 9, del
regolamento, l'appaltatore ha diritto al rimborso delle
spese contrattuali ai sensi dell'articolo 112 del
regolamento, nonché delle altre spese effettivamente
sostenute e documentate in misura comunque non superiore
alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto
dell'appalto:
1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 500
milioni;
0,50 per cento per la eccedenza fino a 3.000 milioni;
0,20 per cento per la parte eccedente i 3.000 milioni.
Nel caso di appalto integrato, l'appaltatore ha altresì
diritto al rimborso delle spese del progetto
esecutivo nell'importo quantificato nei documenti di gara
e depurato del ribasso offerto; con il
pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo
alla stazione appaltante.
2. Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda
tardivamente alla consegna, l'appaltatore ha diritto al
risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari
all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente
alla produzione media giornaliera prevista dal programma
di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato
dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla
data di effettiva consegna dei lavori.
3. Oltre alle somme espressamente previste nei commi 1 e 2
nessun altro compenso o indennizzo spetta all'appaltatore.
4. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a
norma del comma 1, debitamente quantificata, deve essere
inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della comunicazione di accoglimento
dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli
importi spettanti a norma del comma 2 deve essere
formulata a pena di decadenza mediante riserva da
iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da
confermare, debitamente quantificata, nel registro di
contabilità con le modalità di cui all'articolo 165 del
regolamento.
Art. 10. Variazione al progetto appaltato
1. Ai sensi dell'articolo 134 del regolamento, nessuna
modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad
iniziativa esclusiva dell'appaltatore. La violazione del
divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del
procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di
demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità,
fermo che in nessun caso egli può vantare compensi,
rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Per le sole ipotesi previste dall'articolo 25, comma 1,
della legge, la stazione appaltante durante l'esecuzione
dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino
alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, e
l'appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli
stessi patti, prezzi e condizioni del contratto
originario, salva l'eventuale applicazione dell'articolo
134, comma 6, e 136 del regolamento, e non ha diritto ad
alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo
ai nuovi lavori.
3. Se la variante, nei casi previsti dal comma 2, supera
tale limite il responsabile del procedimento ne dà
comunicazione all'appaltatore che, nel termine di dieci
giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto
se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali
condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al
ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante
deve comunicare all'appaltatore le proprie determinazioni.
Qualora l'appaltatore non dia alcuna risposta alla
comunicazione del responsabile del procedimento si intende
manifestata la volontà di accettare la variante agli
stessi prezzi, patti e condizioni del contratto
originario. Se la stazione appaltante non comunica le
proprie determinazioni nel termine
fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate
dall'appaltatore.
4. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo
dell'appalto è formato dalla somma risultante dal
contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di
sottomissione per varianti già intervenute, nonché
dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'appaltatore
ai sensi dell'articolo 31-bis della legge e dell'articolo
149 del regolamento. La disposizione non si applica nel
caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 25, comma
1, lettera d), della legge.
5. Nel calcolo di cui al comma 4 non sono tenuti in conto
gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle
opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni
rispetto alle quantità previste superino il quinto
dell'importo totale del contratto e non dipendano da
errore progettuale ai sensi dell'articolo 25, comma 1,
lettera d) della legge, l'appaltatore può chiedere un equo
compenso per la parte eccedente.
6. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche
essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto,
qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari
gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute
omogenee secondo le indicazioni del capitolato speciale,
modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio
economico all'appaltatore è riconosciuto un equo compenso,
comunque non superiore al quinto dell'importo
dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera
notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità
del singolo gruppo che supera il quinto della
corrispondente quantità originaria e solo per la parte che
supera tale limite.
7. In caso di dissenso sulla misura del compenso è
accreditata in contabilità la somma riconosciuta dalla
stazione appaltante, salvo il diritto dell'appaltatore di
formulare la relativa riserva per l'ulteriore richiesta.
8. Qualora il progetto esecutivo sia stato redatto a cura
dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o
omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso,
sono a suo totale carico l'onere della nuova
progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato
rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli
ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
Art. 11. Varianti in diminuzione migliorative proposte
dall'appaltatore
1. Ad eccezione dei contratti affidati a seguito di
appalto concorso, l'impresa appaltatrice, durante il corso
dei lavori può proporre al direttore dei lavori eventuali
variazioni migliorative ai sensi dell'articolo 25, terzo
comma, secondo periodo, della legge di sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori.
2. Possono formare oggetto di proposta le modifiche
dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché
singoli elementi tecnologici o singole componenti del
progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e
che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei
lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La
idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche
tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del
valore.
3. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di
perizia tecnica corredata anche degli elementi di
valutazione economica, è presentata al direttore dei
lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile
del procedimento unitamente al proprio parere. Il
responsabile del procedimento entro i successivi trenta
giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore
le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo
procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo.
4. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte
e presentate in modo da non comportare interruzione o
rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come
stabilita nel relativo programma.
5. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa
approvata ai sensi del presente articolo sono ripartite in
parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore.
Art. 12. Diminuzione dei lavori
1. Indipendentemente dalle ipotesi previste dall'articolo
25 della legge, la stazione appaltante può sempre ordinare
l'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a
quanto previsto in capitolato speciale d'appalto, nel
limite di un quinto dell'importo di contratto, come
determinato ai sensi dell'articolo 10, comma 4, e senza
che nulla spetti all'appaltatore a titolo di indennizzo.
2. L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione
deve essere tempestivamente comunicata all'appaltatore e
comunque prima del raggiungimento del quarto quinto
dell'importo contrattuale.
Art. 13. Pagamento dei dipendenti dell'appaltatore
1. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, l'appaltatore è invitato
per iscritto dal responsabile del procedimento a
provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove egli
nonprovveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimità della richiesta entro il termine sopra
assegnato, la stazione appaltante può pagare anche in
corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all'appaltatore in esecuzione del contratto.
2. I pagamenti di cui al comma 1 fatti dalla stazione
appaltante sono provati dalle quietanze predisposte a cura
del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli
interessati.
3. Nel caso di formale contestazione delle richieste da
parte dell'appaltatore, il responsabile del procedimento
provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione per i necessari accertamenti.
Art. 14. Danni
1. Sono a carico dell'appaltatore tutte le misure,
comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti
per evitare il verificarsi di danni alle opere,
all'ambiente, alle persone e alle cose nella esecuzione
dell'appalto.
2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di
danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell'appaltatore,
indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura
assicurativa ai sensi del titolo VII del regolamento.
Art. 15. Accettazione, qualità ed impiego dei materiali
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle
prescrizioni del capitolato speciale ed essere della
migliore qualità: possono essere messi in opera solamente
dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di
controversia, si procede ai sensi dell'articolo 138 del
regolamento.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è
definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore
dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e
i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o
che per qualsiasi causa non fossero conformi alle
caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati
al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve
rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese.
3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine
prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante può provvedervi direttamente a spese
dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della
rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei
materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione
appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua
iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei
documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più
accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la
contabilità è redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità
o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego
di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle
dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia
stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di
contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile
senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive
dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche
obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla
direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando
la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a
tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la
direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo
campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio
prove materiali riporta espresso riferimento a tale
verbale.
8. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono
disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute
necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico
dell'appaltatore.
Art. 16. Provvista dei materiali
1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica
indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo
ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del
lavoro, purchè essi abbiano le caratteristiche prescritte
dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali
modifiche di tale scelta non comportano diritto al
riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei
prezzi pattuiti.
2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri
derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di
cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con
qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei
luoghi.
3. A richiesta della stazione appaltante l'appaltatore
deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della
legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità,
ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di
aver pagato le indennità per le occupazioni temporanee o
per i danni arrecati.
Art. 17. Sostituzione dei luoghi di provenienza dei
materiali previsti in contratto
1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di
provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può
prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di
necessità o convenienza.
2. Nel caso di cui al comma 1, se il cambiamento importa
una differenza in più o in meno del quinto del prezzo
contrattuale del materiale, si fa luogo alla
determinazione del nuovo prezzo ai sensi degli articoli
136 e 137 del regolamento.
3. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano
indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore non può
cambiarli senza l'autorizzazione scritta del direttore dei
lavori, che riporti l'espressa approvazione del
responsabile unico del procedimento. In tal caso si
applica l'articolo 16, comma 2.
Art. 18. Difetti di costruzione
1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le
lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da
quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o
inadeguatezze.
2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei
lavori, la decisione è rimessa al responsabile del
procedimento; qualora l'appaltatore non ottemperi
all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.
3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano
difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contraddittorio con
l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano
accertati, le spese delle verifiche sono a carico
dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha
diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute
per il ripristino della situazione originaria, con
esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.
Art. 19. Verifiche nel corso di esecuzione dei lavori
1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione
appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e
difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le
parti di lavoro e materiali già controllati. Tali
controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun
diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in
capo alla stazione appaltante.
Art. 20. Compensi all'appaltatore per danni cagionati da
forza maggiore
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza
maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione
lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque
giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei
lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai
prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei
danni e delle perdite di materiali non ancora posti in
opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi
d'opera.
3. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il
danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle
persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
4. L'appaltatore non può sospendere o rallentare
l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a
che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.
5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi
d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora
iscritti a libretto, sono valutati in base alla
misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di
cantiere. Mancando la misurazione, l'appaltatore può dare
la dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di
prova, ad eccezione di quella testimoniale.
Art. 21. Tempo per la ultimazione dei lavori
1. L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine
stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data
del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna
parziale ai sensi dell'articolo 130 del regolamento,
dall'ultimo dei verbali di consegna.
2. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere
dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie
constatazioni in contraddittorio.
3. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del
contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante,
non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque
sia il maggior tempo impiegato.
4. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi
dell'articolo 119 del regolamento, ai fini
dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è
determinato sommando il ritardo accumulato
dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei
lavori di cui all'articolo 45, comma 10, del regolamento e
il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere
i lavori.
Art. 22. Penali
1. Per il maggior tempo impiegato dall'appaltatore
nell'esecuzione dell'appalto oltre il termine contrattuale
è applicata la penale nell'ammontare stabilito dal
capitolato speciale o dal contratto e con i limiti
previsti dall'articolo 117 del regolamento.
2. Qualora il capitolato speciale preveda scadenze
differenziate di varie lavorazioni, oppure sia prevista
l'esecuzione dell'appalto articolata in più parti, il
ritardo nella singola scadenza comporta l'applicazione
della penale nell'ammontare contrattualmente stabilito.
3. La penale è comminata dal responsabile del procedimento
sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei
lavori.
4. È ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la
totale o parziale disapplicazione della penale, quando si
riconosca che il ritardo non è imputabile all'impresa,
oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente
sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione
appaltante. La disapplicazione non comporta il
riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore.
5. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la
stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo
di collaudo ove costituito.
Art. 23. Premio di accelerazione
1. In casi particolari che rendano apprezzabile
l'interesse a che l'ultimazione dei lavori avvenga in
anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, il
contratto può prevedere che all'appaltatore sia
riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo
determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti nel
capitolato speciale o nel contratto per il calcolo della
penale, sempre che l'esecuzione dell'appalto sia conforme
alle obbligazioni assunte.
Art. 24. Sospensione e ripresa dei lavori
1. È ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal
direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1,
del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche,
di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che
impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola
d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali
rientrano le situazioni che determinano la necessità di
procedere alla redazione di una variante in corso d'opera
nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a),
b), b-bis) e c) della legge, queste ultime due qualora
dipendano da fatti non prevedibili al momento della
conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane
per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno
comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.
Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia
di variante, il tempo deve essere adeguato alla
complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al
progetto.
3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione temporanea dei lavori ai sensi
dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia
disposto la ripresa dei lavori stessi, può diffidare per
iscritto il responsabile del procedimento a dare le
necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché
provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai
sensi del presente comma è condizione necessaria per poter
iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori,
qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima
maggiore durata della sospensione.
4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del
regolamento, il responsabile del procedimento determina il
momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico
interesse o di necessità che lo hanno indotto a sospendere
i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se più
di una, durino per un periodo di tempo superiore ad un
quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione
dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi
complessivi, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento
del contratto senza indennità; se la stazione appaltante
si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento
della sospensione oltre i termini suddetti.
5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma
precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque sia
la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o
indennizzo.
6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta
a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata non è
calcolata nel tempo fissato dal contratto per l'esecuzione
dei lavori.
7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi
dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano
i commi 1, 2 e 5; essa determina altresì il differimento
dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il
rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto
della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori
previsto nello stesso periodo secondo il programma dei
lavori redatto dall'impresa.
Art. 25. Sospensione illegittima
1. Le sospensioni totali o parziali dei lavori disposte
dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle
stabilite dall'articolo 24 sono considerate illegittime e
danno diritto all'appaltatore ad ottenere il
riconoscimento dei danni prodotti.
2. Ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile, il danno
derivante da sospensione illegittimamente disposta è
quantificato secondo i seguenti criteri:
a) detratte dal prezzo globale nella misura intera, le
spese generali infruttifere sono determinate
nella misura pari alla metà della percentuale minima
prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera c)
del regolamento, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;
b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la
ritardata percezione dell'utile di impresa,
nella misura pari agli interessi moratori come fissati
dall'articolo 30, comma 4, computati sulla
percentuale prevista dall'articolo 34, comma 2, lettera d)
del regolamento, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;
c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente
corrisposte sono riferiti rispettivamente
ai macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza
della mano d'opera accertati dal direttore
dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 5, del
regolamento;
d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base
dei coefficienti annui fissati dalle
vigenti norme fiscali.
3. Al di fuori delle voci elencate al comma 2 sono ammesse
a risarcimento ulteriori voci di danno solo se documentate
e strettamente connesse alla sospensione dei lavori.
Art. 26. Proroghe
1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non
sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può
richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con
congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3.
In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti
spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilità
della maggiore durata a fatto della stazione appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal
responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
Art. 27. Durata giornaliera dei lavori
1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di
lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte,
ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone
preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale
facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine
tecnico o organizzativo. In ogni caso l'appaltatore non ha
diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.
2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina
del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la
necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente
o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su
autorizzazione del responsabile del procedimento ne dà
ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad
uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior
onere.
Art. 28. Valutazione dei lavori in corso d'opera
1. Ferme le disposizioni del regolamento in materia di
contabilizzazione e di pagamento del corrispettivo, per
determinati manufatti il cui valore è superiore alla spesa
per la messa in opera i capitolati speciali possono
stabilire anche il prezzo a piè d'opera, e prevedere il
loro accreditamento in contabilità prima della messa in
opera, in misura non superiore alla metà del prezzo
stesso.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori
eseguiti è aggiunta la metà di quello dei materiali
provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in
opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati
dal direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di
contratto o, in difetto, ai prezzi di stima.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità
rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori ai sensi
dell'articolo 18, comma 1.
Art. 29. Termini di pagamento degli acconti e del saldo
1. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento
relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può
superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla
maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori a
norma dell'articolo 168 del regolamento. Il termine per
disporre il pagamento degli importi dovuti in base al
certificato non può superare i trenta giorni a decorrere
dalla data di emissione del certificato stesso.
2. Il termine di pagamento della rata di saldo e di
svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i
novanta giorni dall'emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai
sensi dell'articolo 28, comma 9, della legge. Nel caso
l'appaltatore non abbia preventivamente presentato
garanzia fidejussoria, il termine di novanta giorni
decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
3. I capitolati speciali e i contratti possono stabilire
termini inferiori.
Art. 30. Interessi per ritardato pagamento
1. Qualora il certificato di pagamento delle rate di
acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione
appaltante spettano all'appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino
alla data di emissione di detto certificato. Qualora il
ritardo nella emissione del certificato di pagamento
superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono
dovuti gli interessi moratori.
2. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia
effettuato entro il termine stabilito ai sensi
dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione
appaltante spettano all'appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora
il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal
giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono
dovuti gli interessi moratori.
3. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga
nel termine stabilito dall'articolo 29 per causa
imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme
dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il
ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.
4. Il saggio degli interessi di mora previsti dai commi 1,
2 e 3 è fissato ogni anno con decreto del Ministro dei
lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica. Tale misura
è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo
1224, secondo comma, del codice civile.
leggi il decreto;
Decreto Ministeriale 31/07/2002
Determinazione per il periodo 1 gennaio 2002 - 31 dicembre
2002, della misura del tasso di interesse di mora da
applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del
capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici,
approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici 19
aprile 2000, n. 145.
(Gazzetta ufficiale 13/09/2002 n. 215)
Art. 31. Forma e contenuto delle riserve
1. L'appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle
disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,
quale che sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza
sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha
determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso,
sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere
iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della
firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono
abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed
indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere a
pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle
somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora
l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della riserva, l'appaltatore ha
l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro
il termine di quindici giorni fissato dall'articolo 165,
comma 3, del regolamento.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via
definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.
Art. 32. Definizione delle riserve al termine dei lavori
1. Le riserve e le pretese dell'appaltatore, che in
ragione del valore o del tempo di insorgenza non sono
state oggetto della procedura di accordo bonario ai sensi
dell'articolo 31-bis della legge, sono esaminate e
valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni
dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai
sensi dell'articolo 204 del regolamento.
2. Qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo
28 della legge senza che la stazione appaltante abbia
effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il
certificato di regolare esecuzione dei lavori,
l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le
proprie riserve e richieste notificando apposita istanza.
La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro
i successivi novanta giorni.
3. Il pagamento delle somme eventualmente riconosciute
dalla stazione appaltante deve avvenire entro sessanta
giorni decorrenti dalla accettazione da parte
dell'appaltatore dell'importo offerto. In caso di
ritardato pagamento decorrono gli interessi al tasso
legale.
4. Le domande che fanno valere in via ordinaria o
arbitrale pretese già oggetto di riserva ai sensi
dell'articolo 31 non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve
stesse.
Art. 33. Tempo del giudizio
1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese
nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la
domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni,
decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui
all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della
determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32
del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti
dagli stessi commi 1 e 2.
2. Salvo diverso accordo delle parti, e qualora la domanda
non abbia ad oggetto questioni la cui definizione non è
differibile nel tempo, la controversia arbitrale non può
svolgersi prima che siano decorsi i termini di cui ai
commi 1 e 2 dell'articolo 32.
3. Se nel corso dell'appalto sono state proposte più
domande di arbitrato in relazione a diverse procedure di
accordo bonario, queste sono decise in un unico giudizio
ai sensi del comma 2.
Art. 34. Controversie
1. Se il contratto o gli atti di gara non contengono
espressa clausola compromissoria, la competenza a
conoscere delle controversie derivanti dal contratto di
appalto spetta, ai sensi dell'articolo 20 del codice di
procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è
stato stipulato.
2. Se le parti intendono deferire ad arbitri le
controversie derivanti dal contratto di appalto, nel
contratto o nel compromesso è fatto richiamo all'articolo
150 del regolamento ed alle disposizioni del presente
articolo.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le controversie sono
risolte da un collegio arbitrale costituito presso la
Camera arbitrale per i lavori pubblici secondo le modalità
previste dal regolamento. Il giudizio arbitrale si svolge
secondo le regole di procedura contenute nel decreto del
Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro
della giustizia previsto dall'articolo 32 della legge.
Art. 35. Proprietà degli oggetti trovati
1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a
termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la
proprietà degli oggetti di valore e di quelli che
interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia,
compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire
nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i
rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi.
L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute
per la loro conservazione e per le speciali operazioni che
fossero state espressamente ordinate al fine di
assicurarne l'integrità ed il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico
o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla
stazione appaltante. L'appaltatore non può demolire o
comunque alterare i reperti, né può rimuoverli senza
autorizzazione della stazione appaltante.
Art. 36. Proprietà dei materiali di demolizione
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni
sono di proprietà dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente
accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e
delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di
detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto
dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non
sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Art. 37. Collaudo
1. Il decorso del termine fissato dalla legge per il
compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le
responsabilità eventualmente accertate a carico
dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina
l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie
prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge e
dell'articolo 101 del regolamento.
2. Oltre a quanto disposto dall'articolo 193 del
regolamento, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le
spese di visita del personale della stazione appaltante
per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze
riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le
ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai
difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate
dalla rata di saldo da pagare all'impresa.
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