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Decreto Pres. Repubblica 21/12/1999 n. 554
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
(Suppl. ordinario G.U. 28/04/2000 n. 66/L)

 
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  • Errata Corrige 03/12/2002
     Un comunicato del 3 dicembre 2002 ha modificato la legge relativamente all'art. 189 pag. 124, Allegato G pag. 155 e Allegato H pag. 156.
    comunicato;
     
  • TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
    CAPO I - Potestà regolamentare
    Art. 1 (Ambito di applicazione e calcolo degli importi)
    1. Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti fissati dall’articolo 2, commi 2 e 3, della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.
    2. Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati nell’ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto di potestà legislativa a norma dell’articolo 117 della Costituzione.
    3. Ai sensi dell’articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2 applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
    4. In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
    5. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell’I.V.A.
    Art. 2 (Definizioni)
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall’articolo 2, comma 2, della Legge;
    b) tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi assimilabili;
    c) per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da realizzare;
    d) opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
    e) opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni, presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di territorio;
    f) opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica: quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio;
    g) strutture, impianti e opere speciali previsti all’articolo 13, comma 7, della Legge: quelli elencati all’articolo 72, comma 4;
    h) opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell’articolo 17, commi 4 e 13, nell’articolo 20, comma 4, e nell’articolo 28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
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