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"Norme per il diritto al lavoro dei
disabili"
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Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68
del 23 marzo 1999 - Supplemento Ordinario n. 57
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- Capo I
- DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
- Art. 1.
- (Collocamento dei disabili).
- 1. La presente legge ha come finalità la
promozione dell'inserimento e della integrazione
lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro
attraverso servizi di sostegno e di collocamento
mirato. Essa si applica:
- a) alle persone in età lavorativa affette da
minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali e ai
portatori di handicap intellettivo, che comportino una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 45
per cento, accertata dalle competenti commissioni per
il riconoscimento dell'invalidità civile in conformità
alla tabella indicativa delle percentuali di
invalidità per minorazioni e malattie invalidanti
approvata, ai sensi dell'articolo 2 del decreto
legislativo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero
della sanità sulla base della classificazione
internazionale delle menomazioni elaborata dalla
Organizzazione mondiale della sanità;
- b) alle persone invalide del lavoro con un grado
di invalidità superiore al 33 per cento, accertata
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
- c) alle persone non vedenti o sordomute, di cui
alle leggi 27 maggio 1970, n. 382, e successive
modificazioni, e 26 maggio 1970, n. 381, e successive
modificazioni;
- d) alle persone invalide di guerra, invalide
civili di guerra e invalide per servizio con
minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria
di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni.
- 2. Agli effetti della presente legge si intendono
per non vedenti coloro che sono colpiti da cecità
assoluta o hanno un residuo visivo non superiore ad un
decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale
correzione. Si intendono per sordomuti coloro che sono
colpiti da sordità dalla nascita o prima
dell'apprendimento della lingua parlata.
- 3. Restano ferme le norme per i centralinisti
telefonici non vedenti di cui alle leggi 14 luglio
1957, n. 594, e successive modificazioni, 28 luglio
1960, n. 778, 5 marzo 1965, n. 155, 11 aprile 1967, n.
231, 3 giugno 1971, n. 397, e 29 marzo 1985, n. 113,
le norme per i massaggiatori e massofisioterapisti non
vedenti di cui alle leggi 21 luglio 1961, n. 686, e 19
maggio 1971, n. 403, le norme per i terapisti della
riabilitazione non vedenti di cui alla legge 11
gennaio 1994, n. 29, e le norme per gli insegnanti non
vedenti di cui all'articolo 61 della legge 20 maggio
1982, n. 270. Per l'assunzione obbligatoria dei
sordomuti restano altresí ferme le disposizioni di cui
agli articoli 6 e 7 della legge 13 marzo 1958, n. 308.
- 4. L'accertamento delle condizioni di disabilità
di cui al presente articolo, che danno diritto di
accedere al sistema per l'inserimento lavorativo dei
disabili, è effettuato dalle commissioni di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
secondo i criteri indicati nell'atto di indirizzo e
coordinamento emanato dal Presidente del Consiglio dei
ministri entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1. Con il medesimo atto vengono
stabiliti i criteri e le modalità per l'effettuazione
delle visite sanitarie di controllo della permanenza
dello stato invalidante.
- 5. In considerazione dei criteri adottati, ai
sensi del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, per la valutazione e la verifica della
residua capacità lavorativa derivante da infortunio
sul lavoro e malattia professionale, ai fini
dell'accertamento delle condizioni di disabilità è
ritenuta sufficiente la presentazione di
certificazione rilasciata dall'INAIL.
- 6. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera d),
l'accertamento delle condizioni di disabilità che
danno diritto di accedere al sistema per l'inserimento
lavorativo dei disabili continua ad essere effettuato
ai sensi delle disposizioni del testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni.
- 7. I datori di lavoro, pubblici e privati, sono
tenuti a garantire la conservazione del posto di
lavoro a quei soggetti che, non essendo disabili al
momento dell'assunzione, abbiano acquisito per
infortunio sul lavoro o malattia professionale
eventuali disabilità.
- Art. 2.
- (Collocamento mirato).
- 1. Per collocamento mirato dei disabili si intende
quella serie di strumenti tecnici e di supporto che
permettono di valutare adeguatamente le persone con
disabilità nelle loro capacità lavorative e di
inserirle nel posto adatto, attraverso analisi di
posti di lavoro, forme di sostegno, azioni positive e
soluzioni dei problemi connessi con gli ambienti, gli
strumenti e le relazioni interpersonali sui luoghi
quotidiani di lavoro e di relazione.
- Art. 3.
- (Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva).
- 1. I datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori
appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1
nella seguente misura:
- a) sette per cento dei lavoratori occupati, se
occupano più di 50 dipendenti;
- b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50
dipendenti;
- c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35
dipendenti.
- 2. Per i datori di lavoro privati che occupano da
15 a 35 dipendenti l'obbligo di cui al comma 1 si
applica solo in caso di nuove assunzioni.
- 3. Per i partiti politici, le organizzazioni
sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di
lucro, operano nel campo della solidarietà sociale,
dell'assistenza e della riabilitazione, la quota di
riserva si computa esclusivamente con riferimento al
personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni
amministrative e l'obbligo di cui al comma 1 insorge
solo in caso di nuova assunzione.
- 4. Per i servizi di polizia, della protezione
civile e della difesa nazionale, il collocamento dei
disabili è previsto nei soli servizi amministrativi.
- 5. Gli obblighi di assunzione di cui al presente
articolo sono sospesi nei confronti delle imprese che
versano in una delle situazioni previste dagli
articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, ovvero dall'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863;
gli obblighi sono sospesi per la durata dei programmi
contenuti nella relativa richiesta di intervento, in
proporzione all'attività lavorativa effettivamente
sospesa e per il singolo ambito provinciale. Gli
obblighi sono sospesi inoltre per la durata della
procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e
24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive
modificazioni, e, nel caso in cui la procedura si
concluda con almeno cinque licenziamenti, per il
periodo in cui permane il diritto di precedenza
all'assunzione previsto dall'articolo 8, comma 1,
della stessa legge.
- 6. Agli enti pubblici economici si applica la
disciplina prevista per i datori di lavoro privati.
- 7. Nella quota di riserva sono computati i
lavoratori che vengono assunti ai sensi della legge 21
luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni,
nonché della legge 29 marzo 1985, n. 113, e della
legge 11 gennaio 1994, n. 29.
- Art. 4.
- (Criteri di computo della quota di riserva).
- 1. Agli effetti della determinazione del numero di
soggetti disabili da assumere, non sono computabili
tra i dipendenti i lavoratori occupati ai sensi della
presente legge ovvero con contratto a tempo
determinato di durata non superiore a nove mesi, i
soci di cooperative di produzione e lavoro, nonché i
dirigenti. Per i lavoratori assunti con contratto a
tempo indeterminato parziale si applicano le norme
contenute nell'articolo 18, comma secondo, della legge
20 maggio 1970, n. 300, come sostituito dall'articolo
1 della legge 11 maggio 1990, n. 108.
- 2. Nel computo le frazioni percentuali superiori
allo 0,50 sono considerate unità.
- 3. I lavoratori disabili dipendenti occupati a
domicilio o con modalità di telelavoro, ai quali
l'imprenditore affida una quantità di lavoro atta a
procurare loro una prestazione continuativa
corrispondente all'orario normale di lavoro in
conformità alla disciplina di cui all'articolo 11,
secondo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e
a quella stabilita dal contratto collettivo nazionale
applicato ai lavoratori dell'azienda che occupa il
disabile a domicilio o attraverso il telelavoro, sono
computati ai fini della copertura della quota di
riserva.
- 4. I lavoratori che divengono inabili allo
svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di
infortunio o malattia non possono essere computati
nella quota di riserva di cui all'articolo 3 se hanno
subito una riduzione della capacità lavorativa
inferiore al 60 per cento o, comunque, se sono
divenuti inabili a causa dell'inadempimento da parte
del datore di lavoro, accertato in sede
giurisdizionale, delle norme in materia di sicurezza
ed igiene del lavoro. Per i predetti lavoratori
l'infortunio o la malattia non costituiscono
giustificato motivo di licenziamento nel caso in cui
essi possano essere adibiti a mansioni equivalenti
ovvero, in mancanza, a mansioni inferiori. Nel caso di
destinazione a mansioni inferiori essi hanno diritto
alla conservazione del più favorevole trattamento
corrispondente alle mansioni di provenienza. Qualora
per i predetti lavoratori non sia possibile
l'assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori, gli
stessi vengono avviati, dagli uffici competenti di cui
all'articolo 6, comma 1, presso altra azienda, in
attività compatibili con le residue capacità
lavorative, senza inserimento nella graduatoria di cui
all'articolo 8.
- 5. Le disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
1981, n. 738, si applicano anche al personale militare
e della protezione civile.
- 6. Qualora si renda necessaria, ai fini
dell'inserimento mirato, una adeguata riqualificazione
professionale, le regioni possono autorizzare, con
oneri a proprio carico, lo svolgimento delle relative
attività presso la stessa azienda che effettua
l'assunzione oppure affidarne lo svolgimento, mediante
convenzioni, alle associazioni nazionali di
promozione, tutela e rappresentanza, di cui
all'articolo 115 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni, che abbiano le adeguate competenze
tecniche, risorse e disponibilità, agli istituti di
formazione che di tali associazioni siano emanazione,
purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge
21 dicembre 1978, n. 845, nonché ai soggetti di cui
all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Ai fini del finanziamento delle attività di
riqualificazione professionale e della corrispondente
assistenza economica ai mutilati ed invalidi del
lavoro, l'addizionale di cui al primo comma
dell'articolo 181 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, detratte le spese per l'assegno di
incollocabilità previsto dall'articolo 180 dello
stesso testo unico, per l'assegno speciale di cui alla
legge 5 maggio 1976, n. 248, e per il fondo per
l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui
all'articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è
attribuita alle regioni, secondo parametri predisposti
dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di seguito
denominata "Conferenza unificata".
- Art. 5.
- (Esclusioni, esoneri parziali e contributi
esonerativi).
- 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare entro centoventi giorni dalla
data di cui all'articolo 23, comma 1, sentite le
Commissioni parlamentari competenti per materia, che
esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione dello schema di decreto, e la Conferenza
unificata, sono individuate le mansioni che, in
relazione all'attività svolta dalle amministrazioni
pubbliche e dagli enti pubblici non economici, non
consentono l'occupazione di lavoratori disabili o la
consentono in misura ridotta. Il predetto decreto
determina altresí la misura della eventuale riduzione.
- 2. I datori di lavoro pubblici e privati che
operano nel settore del trasporto pubblico aereo,
marittimo e terrestre non sono tenuti, per quanto
concerne il personale viaggiante e navigante,
all'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo 3.
Sono altresí esentati dal predetto obbligo i datori di
lavoro pubblici e privati del solo settore degli
impianti a fune, in relazione al personale
direttamente adibito alle aree operative di esercizio
e regolarità dell'attività di trasporto.
- 3. I datori di lavoro privati e gli enti pubblici
economici che, per le speciali condizioni della loro
attività, non possono occupare l'intera percentuale
dei disabili, possono, a domanda, essere parzialmente
esonerati dall'obbligo dell'assunzione, alla
condizione che versino al Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 un
contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta,
nella misura di lire 25.000 per ogni giorno lavorativo
per ciascun lavoratore disabile non occupato.
- 4. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, sentita la
Conferenza unificata e sentite altresí le Commissioni
parlamentari competenti per materia, che esprimono il
loro parere con le modalità di cui al comma 1, sono
disciplinati i procedimenti relativi agli esoneri
parziali dagli obblighi occupazionali, nonché i
criteri e le modalità per la loro concessione, che
avviene solo in presenza di adeguata motivazione.
- 5. In caso di omissione totale o parziale del
versamento dei contributi di cui al presente articolo,
la somma dovuta può essere maggiorata, a titolo di
sanzione amministrativa, dal 5 per cento al 24 per
cento su base annua. La riscossione è disciplinata
secondo i criteri previsti al comma 7.
- 6. Gli importi dei contributi e della
maggiorazione di cui al presente articolo sono
adeguati ogni cinque anni con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Conferenza unificata.
- 7. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data
di cui all'articolo 23, comma 1, determinano i criteri
e le modalità relativi al pagamento, alla riscossione
e al versamento, al Fondo regionale per l'occupazione
dei disabili di cui all'articolo 14, delle somme di
cui al presente articolo.
- 8. I datori di lavoro, pubblici e privati, possono
essere autorizzati, su loro motivata richiesta, ad
assumere in un'unità produttiva un numero di
lavoratori aventi diritto al collocamento obbligatorio
superiore a quello prescritto, portando le eccedenze a
compenso del minor numero di lavoratori assunti in
altre unità produttive della medesima regione. Per i
datori di lavoro privati la compensazione può essere
operata in riferimento ad unità produttive ubicate in
regioni diverse.
- Capo II
- SERVIZI DEL COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO
- Art. 6.
- (Servizi per l'inserimento lavorativo dei disabili
e modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 1997,
n. 469).
- 1. Gli organismi individuati dalle regioni ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, di seguito denominati "uffici
competenti", provvedono, in raccordo con i servizi
sociali, sanitari, educativi e formativi del
territorio, secondo le specifiche competenze loro
attribuite, alla programmazione, all'attuazione, alla
verifica degli interventi volti a favorire
l'inserimento dei soggetti di cui alla presente legge
nonché all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle
liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri
e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle
convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
- 2. All'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- a) le parole: "maggiormente rappresentative" sono
sostituite dalle seguenti: "comparativamente più
rappresentative";
- b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
"Nell'ambito di tale organismo è previsto un comitato
tecnico composto da funzionari ed esperti del settore
sociale e medico-legale e degli organismi individuati
dalle regioni ai sensi dell'articolo 4 del presente
decreto, con particolare riferimento alla materia
delle inabilità, con compiti relativi alla valutazione
delle residue capacità lavorative, alla definizione
degli strumenti e delle prestazioni atti
all'inserimento e alla predisposizione dei controlli
periodici sulla permanenza delle condizioni di
inabilità. Agli oneri per il funzionamento del
comitato tecnico si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa per il
funzionamento della commissione di cui al comma 1".
- Capo III
- AVVIAMENTO AL LAVORO
- Art. 7.
- (Modalità delle assunzioni obbligatorie).
- 1. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo previsto
dall'articolo 3 i datori di lavoro assumono i
lavoratori facendone richiesta di avviamento agli
uffici competenti ovvero attraverso la stipula di
convenzioni ai sensi dell'articolo 11. Le richieste
sono nominative per:
- a) le assunzioni cui sono tenuti i datori di
lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, nonché i
partiti politici, le organizzazioni sindacali e
sociali e gli enti da essi promossi;
- b) il 50 per cento delle assunzioni cui sono
tenuti i datori di lavoro che occupano da 36 a 50
dipendenti;
- c) il 60 per cento delle assunzioni cui sono
tenuti i datori di lavoro che occupano più di 50
dipendenti.
- 2. I datori di lavoro pubblici effettuano le
assunzioni in conformità a quanto previsto
dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo
22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
80, salva l'applicazione delle disposizioni di cui
all'articolo 11 della presente legge. Per le
assunzioni di cui all'articolo 36, comma 1, lettera
a), del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993, e
successive modificazioni, i lavoratori disabili
iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8, comma 2,
della presente legge hanno diritto alla riserva dei
posti nei limiti della complessiva quota d'obbligo e
fino al cinquanta per cento dei posti messi a
concorso.
- 3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei
cambi, che esercitano le funzioni di vigilanza sul
sistema creditizio e in materia valutaria, procedono
alle assunzioni di cui alla presente legge mediante
pubblica selezione, effettuata anche su base
nazionale.
- Art. 8.
- (Elenchi e graduatorie).
- 1. Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1,
che risultano disoccupate e aspirano ad una
occupazione conforme alle proprie capacità lavorative,
si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dagli uffici
competenti; per ogni persona, l'organismo di cui
all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23
dicembre 1997, n. 469, come modificato dall'articolo 6
della presente legge, annota in una apposita scheda le
capacità lavorative, le abilità, le competenze e le
inclinazioni, nonché la natura e il grado della
minorazione e analizza le caratteristiche dei posti da
assegnare ai lavoratori disabili, favorendo l'incontro
tra domanda e offerta di lavoro. Gli uffici competenti
provvedono al collocamento delle persone di cui al
primo periodo del presente comma alle dipendenze dei
datori di lavoro.
- 2. Presso gli uffici competenti è istituito un
elenco, con unica graduatoria, dei disabili che
risultano disoccupati; l'elenco e la graduatoria sono
pubblici e vengono formati applicando i criteri di cui
al comma 4. Dagli elementi che concorrono alla
formazione della graduatoria sono escluse le
prestazioni a carattere risarcitorio percepite in
conseguenza della perdita della capacità lavorativa.
- 3. Gli elenchi e le schede di cui ai commi 1 e 2
sono formati nel rispetto delle disposizioni di cui
agli articoli 7 e 22 della legge 31 dicembre 1996, n.
675, e successive modificazioni.
- 4. Le regioni definiscono le modalità di
valutazione degli elementi che concorrono alla
formazione della graduatoria di cui al comma 2 sulla
base dei criteri indicati dall'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4.
- 5. I lavoratori disabili, licenziati per riduzione
di personale o per giustificato motivo oggettivo,
mantengono la posizione in graduatoria acquisita
all'atto dell'inserimento nell'azienda.
- Art. 9.
- (Richieste di avviamento).
- 1. I datori di lavoro devono presentare agli
uffici competenti la richiesta di assunzione entro
sessanta giorni dal momento in cui sono obbligati
all'assunzione dei lavoratori disabili.
- 2. In caso di impossibilità di avviare lavoratori
con la qualifica richiesta, o con altra concordata con
il datore di lavoro, gli uffici competenti avviano
lavoratori di qualifiche simili, secondo l'ordine di
graduatoria e previo addestramento o tirocinio da
svolgere anche attraverso le modalità previste
dall'articolo 12.
- 3. La richiesta di avviamento al lavoro si intende
presentata anche attraverso l'invio agli uffici
competenti dei prospetti informativi di cui al comma 6
da parte dei datori di lavoro.
- 4. I disabili psichici vengono avviati su
richiesta nominativa mediante le convenzioni di cui
all'articolo 11. I datori di lavoro che effettuano le
assunzioni ai sensi del presente comma hanno diritto
alle agevolazioni di cui all'articolo 13.
- 5. Gli uffici competenti possono determinare
procedure e modalità di avviamento mediante chiamata
con avviso pubblico e con graduatoria limitata a
coloro che aderiscono alla specifica occasione di
lavoro; la chiamata per avviso pubblico può essere
definita anche per singoli ambiti territoriali e per
specifici settori.
- 6. I datori di lavoro, pubblici e privati,
soggetti alle disposizioni della presente legge sono
tenuti ad inviare agli uffici competenti un prospetto
dal quale risultino il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei
lavoratori computabili nella quota di riserva di cui
all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni
disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza unificata, stabilisce con
proprio decreto, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, la
periodicità dell'invio dei prospetti e può altresí
disporre che i prospetti contengano altre informazioni
utili per l'applicazione della disciplina delle
assunzioni obbligatorie. I prospetti sono pubblici.
Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il
diritto di accesso ai predetti documenti
amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, dispongono la loro consultazione nelle proprie
sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico.
- 7. Ove l'inserimento richieda misure particolari,
il datore di lavoro può fare richiesta di collocamento
mirato agli uffici competenti, ai sensi degli articoli
5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nel caso
in cui non sia stata stipulata una convenzione
d'integrazione lavorativa di cui all'articolo 11,
comma 4, della presente legge.
- 8. Qualora l'azienda rifiuti l'assunzione del
lavoratore invalido ai sensi del presente articolo, la
direzione provinciale del lavoro redige un verbale che
trasmette agli uffici competenti ed all'autorità
giudiziaria.
- Art. 10.
- (Rapporto di lavoro dei disabili obbligatoriamente
assunti).
- 1. Ai lavoratori assunti a norma della presente
legge si applica il trattamento economico e normativo
previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.
- 2. Il datore di lavoro non può chiedere al
disabile una prestazione non compatibile con le sue
minorazioni.
- 3. Nel caso di aggravamento delle condizioni di
salute o di significative variazioni
dell'organizzazione del lavoro, il disabile può
chiedere che venga accertata la compatibilità delle
mansioni a lui affidate con il proprio stato di
salute. Nelle medesime ipotesi il datore di lavoro può
chiedere che vengano accertate le condizioni di salute
del disabile per verificare se, a causa delle sue
minorazioni, possa continuare ad essere utilizzato
presso l'azienda. Qualora si riscontri una condizione
di aggravamento che, sulla base dei criteri definiti
dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 1, comma 4, sia incompatibile con la
prosecuzione dell'attività lavorativa, o tale
incompatibilità sia accertata con riferimento alla
variazione dell'organizzazione del lavoro, il disabile
ha diritto alla sospensione non retribuita del
rapporto di lavoro fino a che l'incompatibilità
persista. Durante tale periodo il lavoratore può
essere impiegato in tirocinio formativo. Gli
accertamenti sono effettuati dalla commissione di cui
all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
integrata a norma dell'atto di indirizzo e
coordinamento di cui all'articolo 1, comma 4, della
presente legge, che valuta sentito anche l'organismo
di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come modificato
dall'articolo 6 della presente legge. La richiesta di
accertamento e il periodo necessario per il suo
compimento non costituiscono causa di sospensione del
rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro può essere
risolto nel caso in cui, anche attuando i possibili
adattamenti dell'organizzazione del lavoro, la
predetta commissione accerti la definitiva
impossibilità di reinserire il disabile all'interno
dell'azienda.
- 4. Il recesso di cui all'articolo 4, comma 9,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero il
licenziamento per riduzione di personale o per
giustificato motivo oggettivo, esercitato nei
confronti del lavoratore occupato obbligatoriamente,
sono annullabili qualora, nel momento della cessazione
del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori
occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di
riserva prevista all'articolo 3 della presente legge.
- 5. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro,
il datore di lavoro è tenuto a darne comunicazione,
nel termine di dieci giorni, agli uffici competenti,
al fine della sostituzione del lavoratore con altro
avente diritto all'avviamento obbligatorio.
- 6. La direzione provinciale del lavoro, sentiti
gli uffici competenti, dispone la decadenza dal
diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e la
cancellazione dalle liste di collocamento per un
periodo di sei mesi del lavoratore che per due volte
consecutive, senza giustificato motivo, non risponda
alla convocazione ovvero rifiuti il posto di lavoro
offerto corrispondente ai suoi requisiti professionali
e alle disponibilità dichiarate all'atto della
iscrizione o reiscrizione nelle predette liste.
- Capo IV
- CONVENZIONI E INCENTIVI
- Art. 11.
- (Convenzioni e convenzioni di integrazione
lavorativa).
- 1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo
dei disabili, gli uffici competenti, sentito
l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge,
possono stipulare con il datore di lavoro convenzioni
aventi ad oggetto la determinazione di un programma
mirante al conseguimento degli obiettivi occupazionali
di cui alla presente legge.
- 2. Nella convenzione sono stabiliti i tempi e le
modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si
impegna ad effettuare. Tra le modalità che possono
essere convenute vi sono anche la facoltà della scelta
nominativa, lo svolgimento di tirocini con finalità
formative o di orientamento, l'assunzione con
contratto di lavoro a termine, lo svolgimento di
periodi di prova più ampi di quelli previsti dal
contratto collettivo, purché l'esito negativo della
prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui
è affetto il soggetto, non costituisca motivo di
risoluzione del rapporto di lavoro.
- 3. La convenzione può essere stipulata anche con
datori di lavoro che non sono obbligati alle
assunzioni ai sensi della presente legge.
- 4. Gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro convenzioni di integrazione
lavorativa per l'avviamento di disabili che presentino
particolari caratteristiche e difficoltà di
inserimento nel ciclo lavorativo ordinario.
- 5. Gli uffici competenti promuovono ed attuano
ogni iniziativa utile a favorire l'inserimento
lavorativo dei disabili anche attraverso convenzioni
con le cooperative sociali di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.
381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della
stessa legge, nonché con le organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri regionali di cui
all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e
comunque con gli organismi di cui agli articoli 17 e
18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con
altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire
alla realizzazione degli obiettivi della presente
legge.
- 6. L'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, come
modificato dall'articolo 6 della presente legge, può
proporre l'adozione di deroghe ai limiti di età e di
durata dei contratti di formazione-lavoro e di
apprendistato, per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui al comma 3 ed al primo periodo del
comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali deroghe devono
essere giustificate da specifici progetti di
inserimento mirato.
- 7. Oltre a quanto previsto al comma 2, le
convenzioni di integrazione lavorativa devono:
- a) indicare dettagliatamente le mansioni
attribuite al lavoratore disabile e le modalità del
loro svolgimento;
- b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e
di tutoraggio da parte degli appositi servizi
regionali o dei centri di orientamento professionale e
degli organismi di cui all'articolo 18 della legge 5
febbraio 1992, n. 104, al fine di favorire
l'adattamento al lavoro del disabile;
- c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento
del percorso formativo inerente la convenzione di
integrazione lavorativa, da parte degli enti pubblici
incaricati delle attività di sorveglianza e controllo.
- Art. 12.
- (Cooperative sociali).
- 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 9 e 11, gli uffici competenti possono
stipulare con i datori di lavoro privati soggetti agli
obblighi di cui all'articolo 3, con le cooperative
sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni, e con i disabili liberi professionisti,
anche se operanti con ditta individuale, apposite
convenzioni finalizzate all'inserimento temporaneo dei
disabili appartenenti alle categorie di cui
all'articolo 1 presso le cooperative sociali stesse,
ovvero presso i citati liberi professionisti, ai quali
i datori di lavoro si impegnano ad affidare commesse
di lavoro. Tali convenzioni, non ripetibili per lo
stesso soggetto, salvo diversa valutazione del
comitato tecnico di cui al comma 2, lettera b),
dell'articolo 6, non possono riguardare più di un
lavoratore disabile, se il datore di lavoro occupa
meno di 50 dipendenti, ovvero più del 30 per cento dei
lavoratori disabili da assumere ai sensi dell'articolo
3, se il datore di lavoro occupa più di 50 dipendenti.
- 2. La convenzione è subordinata alla sussistenza
dei seguenti requisiti:
- a) contestuale assunzione a tempo indeterminato
del disabile da parte del datore di lavoro;
- b) copertura dell'aliquota d'obbligo di cui
all'articolo 3 attraverso l'assunzione di cui alla
lettera a);
- c) impiego del disabile presso la cooperativa
sociale ovvero presso il libero professionista di cui
al comma 1, con oneri retributivi, previdenziali e
assistenziali a carico di questi ultimi, per tutta la
durata della convenzione, che non può eccedere i
dodici mesi, prorogabili di ulteriori dodici mesi da
parte degli uffici competenti;
- d) indicazione nella convenzione dei seguenti
elementi:
- 1) l'ammontare delle commesse che il datore di
lavoro si impegna ad affidare alla cooperativa ovvero
al libero professionista di cui al comma 1; tale
ammontare non deve essere inferiore a quello che
consente alla cooperativa stessa ovvero al libero
professionista di cui al comma 1 di applicare la parte
normativa e retributiva dei contratti collettivi
nazionali di lavoro, ivi compresi gli oneri
previdenziali e assistenziali, e di svolgere le
funzioni finalizzate all'inserimento lavorativo dei
disabili;
- 2) i nominativi dei soggetti da inserire ai sensi
del comma 1;
- 3) l'indicazione del percorso formativo
personalizzato.
- 3. Alle convenzioni di cui al presente articolo si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 11, comma 7.
- 4. Gli uffici competenti possono stipulare con i
datori di lavoro privati soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 3 e con le cooperative sociali di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8
novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni,
apposite convenzioni finalizzate all'inserimento
lavorativo temporaneo dei detenuti disabili.
- Art. 13.
- (Agevolazioni per le assunzioni).
- 1. Attraverso le convenzioni di cui all'articolo
11, gli uffici competenti possono concedere ai datori
di lavoro privati, sulla base dei programmi presentati
e nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al
comma 4 del presente articolo:
- a) la fiscalizzazione totale, per la durata
massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed
assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile
che, assunto in base alla presente legge, abbia una
riduzione della capacità lavorativa superiore al 79
per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla
terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni;
la medesima fiscalizzazione viene concessa in
relazione ai lavoratori con handicap intellettivo e
psichico, assunti in base alla presente legge,
indipendentemente dalle percentuali di invalidità,
previa definizione da parte delle regioni di criteri
generali che consentano di contenere gli oneri a tale
titolo nei limiti del 10 per cento della quota di loro
competenza a valere sulle risorse annue di cui al
comma 4 e con indicazione delle modalità di utilizzo
delle risorse eventualmente non impiegate;
- b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per
cento, per la durata massima di cinque anni, dei
contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad
ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla
presente legge, abbia una riduzione della capacità
lavorativa compresa tra il 67 per cento e il 79 per
cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta
categoria di cui alle tabelle citate nella lettera a);
- c) il rimborso forfettario parziale delle spese
necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per
renderlo adeguato alle possibilità operative dei
disabili con riduzione della capacità lavorativa
superiore al 50 per cento o per l'apprestamento di
tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle
barriere architettoniche che limitano in qualsiasi
modo l'integrazione lavorativa del disabile.
- 2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono estese
anche ai datori di lavoro che, pur non essendo
soggetti agli obblighi della presente legge, procedono
all'assunzione di disabili.
- 3. Il datore di lavoro che, attraverso le
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 11,
assicura ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1
la possibilità di svolgere attività di tirocinio
finalizzata all'assunzione, per un periodo fino ad un
massimo di dodici mesi, rinnovabili per una sola
volta, assolve per la durata relativa l'obbligo di
assunzione. I datori di lavoro sono tenuti ad
assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul
lavoro, mediante convenzioni con l'INAIL, e per la
responsabilità civile. I relativi oneri sono posti a
carico del Fondo di cui al comma 4.
- 4. Per le finalità di cui al presente articolo è
istituito presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro
dei disabili, per il cui finanziamento è autorizzata
la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999 e lire 60
miliardi a decorrere dall'anno 2000.
- 5. Dopo cinque anni, gli uffici competenti
sottopongono a verifica la prosecuzione delle
agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo.
- 6. Agli oneri derivanti dal presente articolo,
pari a lire 40 miliardi per l'anno 1999 e a lire 60
miliardi annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30. Le somme non impegnate nell'esercizio di
competenza possono esserlo in quelli successivi.
- 7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
- 8. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro centoventi giorni
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la Conferenza
unificata, sono indicati i criteri e le modalità per
la ripartizione fra le regioni delle disponibilità del
Fondo di cui al comma 4, nonché la disciplina dei
procedimenti per la concessione delle agevolazioni di
cui al comma 1.
- 9. Il Governo della Repubblica, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
procede ad una verifica degli effetti delle
disposizioni del presente articolo e ad una
valutazione dell'adeguatezza delle risorse finanziarie
ivi previste.
- Art. 14.
- (Fondo regionale per l'occupazione dei disabili).
- 1. Le regioni istituiscono il Fondo regionale per
l'occupazione dei disabili, di seguito denominato
"Fondo", da destinare al finanziamento dei programmi
regionali di inserimento lavorativo e dei relativi
servizi.
- 2. Le modalità di funzionamento e gli organi
amministrativi del Fondo sono determinati con legge
regionale, in modo tale che sia assicurata una
rappresentanza paritetica dei lavoratori, dei datori
di lavoro e dei disabili.
- 3. Al Fondo sono destinati gli importi derivanti
dalla irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dalla presente legge ed i contributi versati
dai datori di lavoro ai sensi della presente legge,
nonché il contributo di fondazioni, enti di natura
privata e soggetti comunque interessati.
- 4. Il Fondo eroga:
- a) contributi agli enti indicati nella presente
legge, che svolgano attività rivolta al sostegno e
all'integrazione lavorativa dei disabili;
- b) contributi aggiuntivi rispetto a quelli
previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera c);
- c) ogni altra provvidenza in attuazione delle
finalità della presente legge.
- Capo V
- SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- Art. 15.
- (Sanzioni).
- 1. Le imprese private e gli enti pubblici
economici che non adempiano agli obblighi di cui
all'articolo 9, comma 6, sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma di lire
1.000.000 per ritardato invio del prospetto,
maggiorata di lire 50.000 per ogni giorno di ulteriore
ritardo.
- 2. Le sanzioni amministrative previste dalla
presente legge sono disposte dalle direzioni
provinciali del lavoro e i relativi introiti sono
destinati al Fondo di cui all'articolo 14.
- 3. Ai responsabili, ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, di inadempienze di pubbliche
amministrazioni alle disposizioni della presente legge
si applicano le sanzioni penali, amministrative e
disciplinari previste dalle norme sul pubblico
impiego.
- 4. Trascorsi sessanta giorni dalla data in cui
insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti
alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno
lavorativo durante il quale risulti non coperta, per
cause imputabili al datore di lavoro, la quota
dell'obbligo di cui all'articolo 3, il datore di
lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di
sanzione amministrativa, al Fondo di cui all'articolo
14, di una somma pari a lire 100.000 al giorno per
ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato
nella medesima giornata.
- 5. Le somme di cui ai commi 1 e 4 sono adeguate
ogni cinque anni con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
- Art. 16.
- (Concorsi presso le pubbliche amministrazioni).
- 1. Ferme restando le disposizioni di cui agli
articoli 3, comma 4, e 5, comma 1, i disabili possono
partecipare a tutti i concorsi per il pubblico
impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano
banditi. A tal fine i bandi di concorso prevedono
speciali modalità di svolgimento delle prove di esame
per consentire ai soggetti suddetti di concorrere in
effettive condizioni di parità con gli altri.
- 2. I disabili che abbiano conseguito le idoneità
nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini
dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3,
anche se non versino in stato di disoccupazione e
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel
concorso.
- 3. Salvi i requisiti di idoneità specifica per
singole funzioni, sono abrogate le norme che
richiedono il requisito della sana e robusta
costituzione fisica nei bandi di concorso per il
pubblico impiego.
- Art. 17.
- (Obbligo di certificazione).
- 1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora
partecipino a bandi per appalti pubblici o
intrattengano rapporti convenzionali o di concessione
con pubbliche amministrazioni, sono tenute a
presentare preventivamente alle stesse la
dichiarazione del legale rappresentante che attesti di
essere in regola con le norme che disciplinano il
diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita
certificazione rilasciata dagli uffici competenti
dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della
presente legge, pena l'esclusione.
- Art. 18.
- (Disposizioni transitorie e finali).
- 1. I soggetti già assunti ai sensi delle norme sul
collocamento obbligatorio sono mantenuti in servizio
anche se superano il numero di unità da occupare in
base alle aliquote stabilite dalla presente legge e
sono computati ai fini dell'adempimento dell'obbligo
stabilito dalla stessa.
- 2. In attesa di una disciplina organica del
diritto al lavoro degli orfani e dei coniugi
superstiti di coloro che siano deceduti per causa di
lavoro, di guerra o di servizio, ovvero in conseguenza
dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali
cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti
riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di
servizio e di lavoro e dei profughi italiani
rimpatriati, il cui status è riconosciuto ai sensi
della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è attribuita in
favore di tali soggetti una quota di riserva, sul
numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e
privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari
a un punto percentuale e determinata secondo la
disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge.
La predetta quota è pari ad un'unità per i datori di
lavoro, pubblici e privati, che occupano da
cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni
sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7,
comma 1. Il regolamento di cui all'articolo 20
stabilisce le relative norme di attuazione.
- 3. Per un periodo di ventiquattro mesi a decorrere
dalla data di cui all'articolo 23, comma 1, gli
invalidi del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo
4, comma 5, che alla medesima data risultino iscritti
nelle liste di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, sono avviati al lavoro dagli
uffici competenti senza necessità di inserimento nella
graduatoria di cui all'articolo 8, comma 2. Ai
medesimi soggetti si applicano le disposizioni
dell'articolo 4, comma 6.
- Art. 19.
- (Regioni a statuto speciale e province autonome).
- 1. Sono fatte salve le competenze legislative
nelle materie di cui alla presente legge delle regioni
a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
- Art. 20.
- (Regolamento di esecuzione).
- 1. Entro centoventi giorni dalla data di cui
all'articolo 23, comma 1, sono emanate, sentita la
Conferenza unificata, norme di esecuzione, aventi
carattere generale, cui le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano si conformano,
nell'ambito delle rispettive competenze, ai fini
dell'attuazione delle disposizioni della presente
legge.
- Art. 21.
- (Relazione al Parlamento).
- 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale ogni due anni, entro il 30 giugno, presenta al
Parlamento una relazione sullo stato di attuazione
della presente legge, sulla base dei dati che le
regioni annualmente, entro il mese di marzo, sono
tenute ad inviare al Ministro stesso.
- Art. 22.
- (Abrogazioni).
- 1. Sono abrogati:
- a) la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive
modificazioni;
- b) l'articolo 12 della legge 13 agosto 1980, n.
466;
- c) l'articolo 13 della legge 26 dicembre 1981, n.
763;
- d) l'articolo 9 del decreto-legge 29 gennaio 1983,
n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
marzo 1983, n. 79;
- e) l'articolo 9 del decreto-legge 12 settembre
1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638;
- f) l'articolo 14 della legge 20 ottobre 1990, n.
302.
- Art. 23.
- (Entrata in vigore).
- 1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma
4, 5, commi 1, 4 e 7, 6, 9, comma 6, secondo periodo,
13, comma 8, 18, comma 3, e 20 entrano in vigore il
giorno successivo a quello di pubblicazione della
presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
- 2. Le restanti disposizioni della presente legge
entrano in vigore dopo trecento giorni dalla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
-
UP