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SPECIALE SUL CERTIFICATODI ATTESTAZIONE SOA
RESOCONTO SULLE IMPRESE ATTESTATE |
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Premessa sulle SOA
Dal primo gennaio 2002 possono partecipare alle gare di
appalto pubbliche dal valore superiore ai 150mila euro
solo le imprese in possesso della certificazione SOA,
come previsto dal Decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000.
In Italia, sono 59 le Società Organismo di Attestazione
che hanno lo scopo di dimostrare l'esistenza dei
requisiti di capacità tecnica, finanziaria e gestionale
delle imprese ai fini del loro affidamento di lavori
pubblici da parte degli enti che indicono gare.
Le Soa, in questo ruolo, si sono sostituite al vecchio
Albo Nazionale Costruttori nell'attestare la
affidabilità e l'efficienza delle imprese di costruzione
affinchè esse possano partecipare a gare pubbliche per
l'affidamento di appalti.
Indagine effettuata dall'Authority sulle SOA
Di recente l'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici ha diffuso un quadro
generale di resoconto della attività delle SOA e delle
imprese attestate.
Riteniamo molto utile riportare di seguito le cifre e i
numeri di questo resoconto che è indubbiamente coerente
con quanto abbiamo affermato fino ad ora relativamente
al preminente ruolo che le SOA rivestono sul mercato
nonché alcune informazioni che sono utili ai fini della
conoscenza di questo settore.
Secondo il citato quadro generale, oggi in Italia le
Società di attestazione sono 59. Il maggior numero è
localizzato nel Lazio dove ne sono presenti 12. Segue la
Campania con 10, la Lombardia con 8, il Veneto con 7 e
la Sicilia con 5. In sei regioni, invece, non vi è
ancora alcuna traccia. Per quanto riguarda invece le
imprese qualificate, il numero più sostanzioso si
registra in Lombardia (1.910); seguono il Lazio (1.526),
Campania (1.486), Sicilia (1.421). Ultima la Valle
d'Aosta con 87 imprese qualificate.
Dati
sulle imprese attestate e da attestare
Le imprese attestate invece sono
circa 13mila. Di queste circa l'8,8 (pari a 1140
imprese) hanno il certificato SOA che attesta sia la
loro capacità di progettazione che quella di
costruzione.
Dai grafici diffusi dall'Authority inoltre emerge che la
distribuzione delle imprese attestate nell'ambito del
territorio nazionale è piuttosto omogenea nel senso che
vi è una sostanziale parità fra Nord e Sud. (le
percentuali di imprese attestate sono Nord 41,08%, Sud
38,67%, Centro 20,25%). Si ritiene comunque che questo
numero sia destinato a salire nei prossimi mesi.
In riferimento alle imprese che posseggono sia
l'attestazione di progettazione che quella di
costruzione (le 1140 imprese di cui sopra), si constata
che questa da sola non sarà sicuramente sufficiente a
determinare la capacità di operare da general contractor,
essendo comunque necessario dimostrare di saper gestire
tale ruolo, nuovo nel mercato italiano, nella realtà
operativa.
E' da segnalare che con l'ottenimento dell'attestazione
non terminano i doveri delle imprese che partecipano
alle gare; queste devono infatti dimostrare ad ogni gara
i requisiti generalmente richiesti. Le imprese all'atto
di partecipazione all'appalto sono soggette alla
verifica di cui all'articolo 2 del DPR 412/2000 per il
quale non possono partecipare alle gare le imprese che
si trovano in stato di fallimento o in liquidazione
coatta o amministrazione controllata o di concordato
preventivo o il cui titolare o direttore tecnico abbia
subito una condanna penale passata in giudicato.
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Rinnovo dell'attestazione
Decorsi cinque anni (prima
erano 3) da quando l'impresa ha ottenuto l'attestato
è necessario procedere ad una nuova qualificazione,
fermo restando che il nuovo contratto con le SOA
deve essere stipulato almeno tre mesi prima che
scada il vecchio.
Questo sistema prevede che l'impresa proceda alla
riqualificazione esattamente come se fosse la prima
non essendo consentito il rinnovo per mezzo di una
verifica di alcuni parametri di ordine meramente
economico.
Inoltre l'art. 15 comma 6 del DPR 34/2000 consente
che le imprese rinnovino l'attestazione per
estendere o aumentare la propria qualificazione
anche se non sono ancora trascorsi i cinque anni
(fermo restando che devono essere trascorsi almeno
tre mesi dal rilascio del precedente certificato).
Laddove l'attestazione sia stata incrementata o
estesa, il periodo di validità della qualificazione
viene automaticamente prorogato dato che il tempo
ricomincia a decorrere da quel momento.
Ci sono comunque delle variazioni che non
determinano e costituiscono un rinnovo vero e
proprio, nel senso che non producono effetti diretti
sulle categorie, classifiche e sulla durata
dell'attestazione che rimane invariata.
Queste variazioni sono per esempio quelle che
determinano un cambiamento di sede, direzione
tecnica, ragione, denominazione sociale ecc.
Inoltre l'art. 18 comma 4 del Dpr 34/2000 stabilisce
che se l'impresa ha ottenuto la qualificazione
avvalendosi dell'esperienza maturata da un direttore
tecnico, se questo successivamente all'acquisizione
della qualificazione viene a mancare, deve essere
necessariamente sostituito con uno di analoga
esperienza oppure è necessario verificare se nel
frattempo l'impresa ha raggiunto il numero e il
livello dei requisiti richiesti tali da consentire
il mantenimento della qualificazione.
La conseguenza nel caso quest'ultimo accertamento
risultasse negativo sarebbe la perdita della
qualificazione ottenuta per mezzo del direttore
tecnico.
Altri dati sulle Soa
Per quanto concerne il costo
della qualificazione si ritiene che questo nei
prossimi anni sia destinato a salire in quanto è
necessario compensare alle SOA la perdita che
subiscono dall'aumento degli anni di validità
dell'attestato (da tre a cinque).
Infatti nel Collegato alle infrastrutture, che è
stato appena approvato dall Parlamento, è stato
inserito un emendamento che concede alle SOA un
adeguamento delle tariffe minime e massime
obbligatorie per la attività di attestazione fissate
dal DPR 34/2000 per la qualificazione.
Sono molto intensi anche i controlli dell'Autorità
per la vigilanza sui lavori pubblici per trovare
tutte le imprese in possesso di attestazioni Soa
irregolari.
In pochi mesi L'Autority ha scovato otto imprese con
certificati falsi ma è stato accertato che solo tre
di queste hanno commesso delle vere e proprie
infrazioni, le altre sono risultate vittime di
truffe messe a punto da soggetti che si dichiaravano
funzionari di Soa autorizzate.
Fino ad oggi dunque le irregolarità riscontrate in
questo campo sono state di due tipi; da una parte vi
è il raggiro commesso da falsi funzionari Soa a
danno delle imprese. Dall'altra vi è la
presentazione di documenti falsi che le imprese
fanno alle Soa allo scopo di ottenere
l'attestazione.
La prima ipotesi si è verificata in Sicilia dove tre
imprese hanno presentato false documentazioni alle
SOA allo scopo di ottenere un gran numero di
categorie abilitate.
In questi casi l'Autorità ha inflitto alle imprese
delle sanzioni dopo aver annullato la falsa
attestazione. La sanzione è stata quella di vietare
a queste imprese la partecipazione alle gare al di
sopra dei 150mila euro, non potendo - le imprese -
per dodici mesi stipulare nuovi contratti con le Soa
per fare l'attestazione.
Nella seconda ipotesi di truffa di cui sopra, le
imprese non sono state protagoniste della truffa ma
vittime di falsi funzionari Soa che le hanno
convinte a firmare falsi contratti di attestazione.
In questo caso non sono state applicate sanzioni né
alle imprese vittime della truffa né alle società
Soa del cui nome i truffatori si sono serviti.
Segnaliamo comunque che i controlli da parte
dall'Autorità sia nei confronti delle imprese che si
vogliono attestare che nei confronti delle Soa si
fanno sempre più numerose e le infrazioni che
vengono riscontrate sono di vario tipo, da meramente
formali sanabili senza alcuna grave conseguenza a
infrazioni più serie che possono portare, per le
imprese l'annullamento della attestazione e per le
Soa la chiusura della attività.
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