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TITOLO I -
Disposizioni generali
Art.1 (Ambito di
applicazione)
1. Il presente
Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui
all’articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive
modificazioni.
2. La qualificazione è
obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici affidati dai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109 e successive modificazioni, dalle Regioni anche a
statuto speciale e dalle Provincie Autonome di Trento e Bolzano,
di importo superiore a 150.000 Euro.
3. Fatto salvo quanto
stabilito dall'articolo 3, commi 6 e 7, l'attestazione di
qualificazione rilasciata a norma del presente Regolamento
costituisce condizione necessaria e sufficiente per la
dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e
finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici.
4. Le stazioni
appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la
dimostrazione della qualificazione con modalità, procedure e
contenuti diversi da quelli previsti dap resente titolo, nonché
dai titoli III e IV.
Art. 2 (Definizione)
1. Ai fini del presente
Regolamento si intende per :
a) "Legge": la legge 14
febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni;
b) "Stazioni
appaltanti": i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, della
Legge, nonché le Regioni anche a statuto speciale e le Provincie
autonome di Trento e Bolzano;
c) "Regolamento
generale": il regolamento di cui all’articolo 3, comma 2 della
Legge;
d) "Regolamento": il
presente regolamento;
e) "Procedimento di
qualificazione": la sequenza degli atti disciplinati delle norme
del Regolamento che permette di individuare in capo a
determinati soggetti il possesso di requisiti giuridici,
organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare
lavori pubblici;
f) "Autorità":
l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici istituita ai
sensi dell’articolo 4 della Legge;
g) "Organismo di
autorizzazione": l’Autorità;
h) "Organismi di
accreditamento": i soggetti legittimati da norme nazionali o
internazionali ad accreditare, ai sensi delle norme europee
serie UNI CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a
svolgere le attività di cui alla lettera l);
i) "Organismi di
attestazione": gli organismi di diritto privato, in prosieguo
denominati SOA, che accertano ed attestano l’esistenza nei
soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di
qualificazione di cui all’articolo 8, comma 3, lettera c) ed
eventualmente lettere a), b) della Legge;
l) "Organismi di
certificazione": gli organismi di diritto privato che rilasciano
i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee
serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e correlati del sistema di qualità;
m) "Autorizzazione":
l’atto conclusivo del procedimento mediante il quale l’Autorità
autorizza gli organismi di attestazione a svolgere le attività
di cui alla lettera i);
n) "Accreditamento":
l’atto conclusivo della procedura mediante il quale gli
organismi di accreditamento legittimano gli organismi di
certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l);
o) "Commissione": la
Commissione consultiva prevista dall’articolo 8, comma 3, della
Legge del cui parere si avvale l’Autorità ai fini
dell’autorizzazione e della sua eventuale revoca nei confronti
dei soggetti di cui alle lettere i) e l), nonché della
definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi
nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio
dell’attestazione di qualificazione;
p) "Attestazione": il
documento che dimostra il possesso dei requisiti di cui
all’articolo 8, comma 3, lettera c) ed eventualmente lettere a),
b) della Legge;
q) "Certificazione": il
documento che dimostra il possesso del certificato di sistema di
qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla
vigente disciplina nazionale;
r) "Dichiarazione": il
documento che dimostra la presenza di elementi significativi e
correlati del sistema di qualità di cui all'articolo 8, comma 3,
lettera b), della Legge;
s) "Osservatorio":
l’Osservatorio dei lavori pubblici di cui all’articolo 4, comma
10, lettera c), e all'articolo 14, comma 11, della Legge;
t) "Imprese": i
soggetti di cui all’articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c),
della Legge;
u) "Impresa
assegnataria": l’impresa cui i consorzi previsti all’articolo
10, comma 1, lettere b) e c), della Legge assegnano, in parte o
totalmente, l’esecuzione dei lavori;
v) "Casse EdiliI": gli
organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva di cui all’articolo 37 della Legge.
Art. 3 (Categorie e
classifiche)
1. Le imprese sono
qualificate per categorie di opere generali, per categorie di
opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione
e per prestazioni di progettazione e costruzione, e
classificate, nell'ambito delle categorie a loro attribuite,
secondo gli importi di cui al comma 4.
2. La qualificazione in
una categoria abilita l’impresa a partecipare alle gare e ad
eseguire i lavori nei limiti della propria classifica
incrementata di un quinto; nel caso di imprese raggruppate o
consorziate la medesima disposizione si applica con riferimento
a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che
essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto
dell’importo dei lavori a base di gara.
3. Le categorie sono
specificate nell’allegato A.
4. Le classifiche sono
stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
|
classifica |
fino
a lire |
fino
a Euro |
|
I |
500.000.000 |
258.228 |
|
II |
1.000.000.000 |
516.457 |
|
III |
2.000.000.000 |
1.032.913 |
|
IV |
5.000.000.000 |
2.582.284 |
|
V |
10.000.000.000 |
5.164.569 |
|
VI |
20.000.000.000 |
10.329.138 |
|
VII |
30.000.000.000 |
15.493.707 |
|
VIII |
oltre 30 miliardi |
oltre 15.493.707 |
5. L’importo della
classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti
di qualificazione è convenzionalmente stabilito pari a lire
quaranta miliardi (Euro 20.658.276).
6. Per gli appalti di
importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro
20.658.276), l’impresa, oltre alla qualificazione conseguita
nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra
d’affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta
ed indiretta, non inferiore a tre volte l’importo a base di
gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto
all’articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo
l’articolo 10, comma 1-quater, della Legge.
7. Per le imprese
stabilite in altri Stati aderenti all’Unione Europea la
qualificazione di cui al presente regolamento non è condizione
obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto di
lavori pubblici, nonché per l’affidamento dei relativi
subappalti. Ai sensi dell’articolo 8, comma 11-bis, della Legge
per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all’Unione
europea l’esistenza dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare di appalto è
accertata in base alla documentazione prodotta secondo le
normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è
comunque consentita, alle stesse condizioni richieste per le
imprese italiane, anche alle imprese stabilite negli Stati
aderenti alla Unione Europea.
8. Le imprese che non
possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e
costruzione, possono partecipare alle relative gare in
associazione temporanea con i soggetti di cui all’articolo 17,
comma 1, lettere d), e) ed f), della Legge.
Art. 4 (Sistema di
qualità aziendale ed elementi significativi e correlati del
sistema di qualità aziendale)
1. Ai fini della
qualificazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, lettera b),
della Legge, le imprese devono possedere il sistema di qualità
aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e
correlati del suddetto sistema, nella misura prevista
dall’allegato C, secondo la cadenza temporale prevista
dall’allegato B.
2. La certificazione
del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della
presenza degli elementi significativi e tra loro correlati del
sistema di qualità aziendale si intendono riferite agli aspetti
gestionali dell’impresa nel suo complesso, con riferimento alla
globalità delle categorie e classifiche.
3. Il possesso della
certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della
dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità
aziendale, rilasciate da soggetti accreditati, ai sensi delle
norme europee della serie UNI CEI EN 45000, al rilascio della
certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è
attestato dalle SOA.
TITOLO II - Autorizzazione degli organismi di attestazione
Art. 5 (Commissione
consultiva)
1. La Commissione è
composta dai seguenti componenti:
a) un rappresentante
del Ministero dei lavori pubblici, con funzioni di Presidente,
designato dal Ministro competente;
b) un rappresentante
del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal
Ministro competente;
c) un rappresentante
del Ministero dell’industria, del commercio e dell'artigianato
designato dal Ministro competente;
d) un rappresentante
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato
dal Ministro competente;
e) un rappresentante
del Ministero dell’ambiente designato dal Ministro competente;
f) un rappresentante
del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal
Ministro competente;
g) un rappresentante
del Ministero della difesa designato dal Ministro competente;
h) due rappresentanti
delle Regioni e delle Province autonome, designati dalla
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province
Autonome;
i) due rappresentanti
dei Comuni designati dall’Associazione nazionale dei comuni
italiani;
l) un rappresentante
delle Province designato dall’Unione delle province d’Italia;
m) tre rappresentanti
delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle
associazioni che hanno sottoscritto contratti collettivi
nazionali di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed
affini o di comparto;
n) nove rappresentanti
delle imprese designati dalle associazioni nazionali di
categoria che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali
di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini o di
comparto.
2. Le attività di
segreteria della Commissione sono svolte da personale
dell’Autorità.
3. La mancata
designazione dei componenti di cui alle lettere h), i), l), m) e
n) del comma 1 entro trenta giorni dalla richiesta non
costituisce motivo ostativo al funzionamento della Commissione.
4. La Commissione è
convocata dal Presidente dell’Autorità, con preavviso di almeno
quindici giorni e con l’indicazione delle questioni da trattare.
5. I pareri della
Commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza
di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della
maggioranza dei presenti e, in seconda convocazione, a
maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il
voto del Presidente.
6. Per la
partecipazione alle attività della Commissione è stabilito un
compenso nella misura determinata dall’Autorità nei limiti delle
risorse disponibili.
Art. 6 (Nomina dei
componenti della Commissione)
1. I membri della
Commissione sono nominati dall’Autorità e durano in carica per
un triennio.
2. In caso di
dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione
dall’incarico per qualsiasi altro motivo, l’Autorità provvede
alla loro sostituzione con le stesse modalità previste per la
nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in
carica i loro predecessori.
Art. 7 (Requisiti generali
e di indipendenza delle SOA e relativi controlli)
1. Le Società Organismi
di Attestazione sono costituite nella forma delle società per
azioni, la cui denominazione sociale deve espressamente
comprendere la locuzione "organismi di attestazione"; la sede
legale deve essere nel territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale
deve essere almeno pari ad un miliardo di lire interamente
versato.
3. Lo statuto deve
prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività di
attestazione secondo le norme del Regolamento e di effettuazione
dei connessi controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e
sulla produzione delle imprese di costruzione, nonché sulla loro
capacità operativa ed economico - finanziaria.
4. La composizione e la
struttura organizzativa delle SOA deve assicurare, anche in
presenza di eventuali situazioni di controllo o di collegamento,
individuate secondo quanto previsto dall’articolo 2359 del
codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di
giudizio e l’assenza di qualunque interesse commerciale,
finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o
discriminatori.
5. Le SOA devono
dichiarare e adeguatamente documentare, entro 15 giorni dal loro
verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la
presenza di interessi idonei ad influire sul requisito
dell'indipendenza.
6. Ai fini del
controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle
SOA e sulla persistenza del requisito dell’indipendenza
l’Autorità può richiedere, indicando il termine per la risposta
non inferiore a trenta giorni, alle stesse SOA e alle società ed
enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni
informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le
eventuali situazioni di controllo o di collegamento, secondo
quanto risulta dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute
e da ogni altro dato a loro disposizione.
7. Non possono svolgere
attività di attestazione le SOA:
a) che si trovano in
stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione vigente;
b) che sono soggette a
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in
regola con gli obblighi fiscali, contributivi ed assistenziali
previsti dalla vigente legislazione;
d) qualora nei
confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci
diretti o indiretti, direttori tecnici sia pendente un
procedimento per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione prevista dall'articolo 3 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423, o sussista una delle cause ostative previste
dell’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;
e) qualora nei
confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti o
direttori tecnici è stata pronunciata sentenza di condanna
passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale
o professionale, o per delitti finanziari;
f) che nell'esercizio
della propria attività si sono rese responsabili di errore
professionale grave formalmente accertato;
g) che hanno reso false
dichiarazioni o fornito falsa documentazione in merito alle
informazioni loro richieste.
8. Le SOA comunicano
all’Autorità l’eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze
che incidono sulle situazioni di cui al comma 7.
9. La mancata risposta
a richieste dell’Autorità nel termine di trenta giorni, o la
mancata comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o
la comunicazione di informazioni non veritiere implicano
l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 4, comma 7,
della Legge e possono nei casi più gravi comportare la revoca
dell'autorizzazione.
Art. 8 (Partecipazioni
azionarie)
1. Non possono
possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente,
una partecipazione al capitale di una SOA i soggetti indicati
dagli articoli 2, comma 2, 10, comma 1, e 17, comma 1, della
Legge, nonché le regioni e le province autonome.
2. Le associazioni
nazionali delle imprese di cui all’articolo 5, comma 1, lettera
n) e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni
appaltanti possono possedere azioni di una SOA nel limite
massimo complessivo del 20% del capitale sociale, ed ognuna
delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di
garantire il principio dell’uguale partecipazione delle parti
interessate alla qualificazione, la partecipazione al capitale
da parte delle associazioni di imprese è ammessa qualora nella
medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da parte di
associazione di stazioni appaltanti e viceversa.
3. Chiunque, a
qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o
indirettamente, una partecipazione azionaria in una SOA, deve
darne preventiva comunicazione all'Autorità.
4. Si intendono
acquisite o cedute indirettamente le partecipazioni azionarie
trasferite tramite società controllate ai sensi dell’articolo
2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite
interposta persona.
5. L'Autorità, entro
sessanta giorni dalla comunicazione, può vietare il
trasferimento della partecipazione quando essa può influire
sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere
il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 7, comma 4;
il decorso del termine senza che l'Autorità adotti alcun
provvedimento equivale a nulla osta all'operazione.
6. Il trasferimento
della partecipazione, una volta avvenuto, è comunicato
all'Autorità e alla SOA.
Art. 9 (Requisiti tecnici
delle SOA)
1. L'organico minimo
delle SOA è costituito:
a) da un direttore
tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato
all'esercizio della professione da almeno dieci anni, iscritto,
al momento dell'attribuzione dell'incarico, al relativo albo
professionale, assunto a tempo indeterminato, dotato di adeguata
esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici
maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività
di controllo tecnico dei cantieri (organizzazione, qualità,
avanzamento lavori, costi) o di valutazione della capacità
economico - finanziaria delle imprese in relazione al loro
portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione
della qualità; il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare,
nelle forme previste dalle vigenti leggi, di non svolgere
analogo incarico presso altre SOA;
b) da tre laureati, di
cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza ed
uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in
possesso di esperienza professionale almeno triennale attinente
al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti,
in possesso almeno del diploma di scuola media superiore,
assunti a tempo indeterminato.
2. I soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
nelle SOA devono possedere i requisiti morali previsti
dall'articolo 7, comma 7.
3. Il venire meno dei
requisiti determina la decadenza dalla carica; essa è dichiarata
dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni dalla
conoscenza del fatto.
4. Le SOA devono
disporre di attrezzatura informatica per la comunicazione delle
informazioni all’Osservatorio conforme al tipo definito
dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente Regolamento.
Art.10 (Concessione e
revoca della autorizzazione)
1. Lo svolgimento da
parte delle SOA dell'attività di attestazione della
qualificazione ai sensi del presente Regolamento è subordinato
alla autorizzazione dell'Autorità.
2. La SOA presenta
istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e
lo statuto sociale;
b) l'elencazione della
compagine sociale e la dichiarazione circa eventuali situazioni
di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della
SOA, comprensivo dei curriculum dei soggetti che ne fanno parte;
d) la dichiarazione del
legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle
vigenti leggi, circa l'inesistenza delle situazioni previste
dall'articolo 7, comma 7, in capo alla SOA, ai suoi
amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici;
e) certificato del
casellario giudiziale relativo agli amministratori, legali
rappresentanti e direttori tecnici della SOA;
f) un documento
contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a
quanto stabilito dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente Regolamento, saranno
utilizzate per l’esercizio dell’attività di attestazione;
g) una polizza
assicurativa stipulata con impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura del rischio cui si riferisce l’obbligo, per la
copertura delle responsabilità conseguenti all’attività svolta,
avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari
prevedibile.
3. L'Autorità ai fini
istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni
alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il
procedimento entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento
dell'istanza. Il tempo necessario all’Autorità per acquisire le
richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di
autorizzazione non impedisce la presentazione di una nuova
istanza.
5. L'autorizzazione è
revocata dall'Autorità quando sia accertato il venire meno dei
requisiti e delle condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9,
nonché quando sia accertato il mancato inizio dell'attività
sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la stessa
attività risulti interrotta per più di sei mesi.
L'autorizzazione è altresì revocata nei casi più gravi di
violazione dell'obbligo di rendere le informazioni richieste ai
sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato
che la SOA non svolge la propria attività in modo efficiente e
conforme alle disposizioni della Legge, del presente Regolamento
e nel rispetto delle procedure contenute nel documento di cui al
comma 2, lettera f).
6. Il procedimento di
revoca dell'autorizzazione, è iniziato d’ufficio, quando
l’Autorità viene a conoscenza dell’esistenza, anche a seguito di
denuncia di terzi interessati, del verificarsi di una delle
circostanze di cui al comma 5. A tal fine l’Autorità contesta
alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le
proprie osservazioni e controdeduzioni entro un termine
perentorio non inferiore a trenta giorni, decorsi i quali, entro
i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione in
ordine alla revoca.
8. In via istruttoria
l’Autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni
documentali necessarie; le audizioni sono svolte in
contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni
documentali sono alla stessa comunicate, con l’assegnazione di
un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta
giorni per controdeduzioni. In tal caso, il termine per le
pronuncia da parte dell’Autorità rimane sospeso per il periodo
necessario allo svolgimento dell’istruttoria ed alle
presentazione delle controdeduzioni.
9. In caso di revoca
dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della
attività di una SOA le attestazioni rilasciate sono valide a
tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro
novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti
fatti, la SOA cui trasferire la documentazione in base alla
quale sono state rilasciate le attestazioni di qualificazione;
nell’eventualità di inerzia del soggetto qualificato il
trasferimento è disposto dall’Autorità.
10. In caso di revoca
dell’autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della
attività di una SOA, le documentazioni relative ai contratti per
il rilascio di attestazioni non ancora conclusi sono trasferite
d’ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.
Art.11 (Elenco delle SOA
ed elenchi delle imprese qualificate)
1. L'Autorità iscrive
in apposito elenco le società autorizzate a svolgere l'attività
di attestazione e ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio.
2. L'Autorità, sulla
base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi
dell'articolo 12, cura la formazione su base regionale, con
riferimento alla sede legale dei soggetti qualificati, di
elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione.
Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'Osservatorio.
Art. 12 (Svolgimento
dell'attività di qualificazione e relative tariffe)
1. Nello svolgimento
della propria attività le SOA devono:
a) comportarsi con
diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge;
b) acquisire le
informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare
in modo da assicurare adeguata informazione;
c) agire in modo da
garantire imparzialità ed equo trattamento;
d) assicurare e
mantenere l'indipendenza richiesta dalla Legge e dal
Regolamento;
e) disporre di risorse
e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare
efficienza e correttezza;
f) verificare la
veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle
certificazioni e delle documentazioni presentate dai soggetti
cui rilasciare l’attestato.
2. Per l’espletamento
delle loro attività le SOA non possono ricorrere a prestazioni
di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di
qualificazione o di suo rinnovo è soggetta al pagamento di un
corrispettivo determinato, in rapporto all’importo complessivo
ed al numero delle categorie generali o specializzate cui si
richiede di essere qualificati secondo la formula di cui
all'allegato E.
4. L’importo
determinato ai sensi del comma 3 è considerato corrispettivo
minimo della prestazione resa. Non può essere previsto il
pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio.
Ogni patto contrario è nullo.
5. Le SOA trasmettono
all'Autorità, entro quindici giorni dal loro rilascio, copia
degli attestati.
Art.13 (Autorizzazione di
organismi di certificazione)
1. Gli organismi già
accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di
qualità, che intendono svolgere anche attività di attestazione,
sono soggetti alla autorizzazione da parte dell'Autorità.
2. L'autorizzazione è
subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti e
delle condizioni stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9, fatta
eccezione per ciò che attiene alla denominazione sociale e
all’unicità dell’oggetto sociale.
Art. 14 (Vigilanza
dell’Autorità)
1. L’Autorità, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, lettera i), della Legge, vigila sul
sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando
ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse
necessario, controlla che le SOA:
a) operino secondo le
procedure, anche di controllo interno, presentate in sede di
richiesta di autorizzazione ed approvate dall’Autorità stessa;
b) abbiano un
comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di
interesse;
c) rilascino le
attestazioni nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti
nell’articolo 4, e nel titolo III;
d) applichino le
tariffe di cui all’allegato E.
2. I poteri di
vigilanza e di controllo dell’Autorità ai fini di quanto
previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su
motivata e documentata istanza di altra impresa, che in ogni
momento può chiedere la verifica della sussistenza dei requisiti
che hanno dato luogo al rilascio dell’attestazione, sempre che
vanti un interesse concreto ed attuale. Sull’istanza di verifica
l’Autorità, disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei
propri uffici e sentita l’impresa sottoposta a verifica,
provvede entro sessanta giorni.
3. L’Autorità provvede
periodicamente alla verifica a campione di un numero di
attestazioni rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla
stessa Autorità.
TITOLO III - Requisiti per la qualificazione
Art.15 (Domanda di
qualificazione)
1. Per il conseguimento
della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla
certificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della
presenza di elementi significativi di cui all'articolo 8, comma
3, lettere a) e b), della Legge secondo la cadenza temporale
prevista nell’allegato B, i requisiti stabiliti dal presente
titolo.
2. L'impresa che
intende ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare
apposito contratto con una delle SOA autorizzate.
3. La SOA svolge
l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei
requisiti di qualificazione, anche mediante accesso diretto alle
strutture aziendali dell'impresa istante, e compie la procedura
di rilascio dell’attestazione entro novanta giorni dalla stipula
del contratto.
4. Della stipula del
contratto, del rilascio o del diniego di rilascio
dell’attestazione la SOA informa l’Autorità nei successivi
trenta giorni.
5. La durata
dell'efficacia dell'attestazione è pari a tre anni. Almeno tre
mesi prima della scadenza del termine, l'impresa che intende
conseguire il rinnovo dell'attestazione deve stipulare un nuovo
contratto con la medesima SOA o con un’altra autorizzata.
6. Il rinnovo
dell'attestazione può essere richiesto anche prima della
scadenza sempre che siano decorsi tre mesi dalla data del
rilascio dell'attestazione già acquisita.
7. Il rinnovo
dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse
modalità previste per il rilascio dell’attestazione; dalla data
della nuova attestazione decorre il termine di efficacia fissato
dal comma 5.
8. Non costituiscono
rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata
di efficacia dell’attestazione le variazioni che non producono
effetti diretti sulle categorie e classifiche oggetto della
relativa qualificazione; dette variazioni sono soggette, secondo
criteri fissati dall’Autorità entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente Regolamento, a procedure
accelerate e semplificate nonché a tariffa ridotta.
9. In caso di fusione o
di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o
di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la
qualificazione dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso
hanno dato origine.
Art.16 (Reclami)
1. Le determinazioni
assunte dalle SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese
per ottenere la qualificazione sono soggette al controllo
dell’Autorità qualora l’impresa interessata ne faccia richiesta
entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva
conoscenza della determinazione stessa.
2. L’Autorità, sentita
l’impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni
necessarie, provvede entro sessanta giorni ad indicare alla SOA
le eventuali condizioni da osservarsi nell’esecuzione del
contratto stipulato. L’inottemperanza da parte della SOA alle
indicazioni dell’Autorità costituisce comportamento valutabile
ai sensi dell’articolo 10, comma 5 del presente Regolamento.
Art.17 (Requisiti d'ordine
generale)
1. I requisiti d'ordine
generale occorrenti per la qualificazione sono:
a) cittadinanza
italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea,
ovvero residenza in Italia per gli stranieri imprenditori ed
amministratori di società commerciali legalmente costituite, se
appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità
nei riguardi di cittadini italiani;
b) assenza di
procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10
della legge 31 maggio 1965, n. 575;
c) inesistenza di
sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale a carico del
titolare, del legale rappresentante, dell’amministratore o del
direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità
professionale;
d) inesistenza di
violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in
materia di contribuzione sociale secondo la legislazione
italiana o del paese di residenza;
e) inesistenza di
irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la
legislazione italiana o del paese di provenienza;
f) iscrizione al
registro delle imprese presso le competenti camere di commercio,
industria, agricoltura e artigianato, ovvero presso i registri
professionali dello Stato di provenienza, con indicazione della
specifica attività di impresa;
g) insussistenza dello
stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione
dell'attività;
h) inesistenza di
procedure di fallimento, di concordato preventivo, di
amministrazione controllata e di amministrazione straordinaria;
i) inesistenza di
errore grave nell’esecuzione di lavori pubblici;
l) inesistenza di
violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti
l’osservanza delle norme poste a tutela della prevenzione e
della sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) inesistenza di false
dichiarazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per
l’ammissione agli appalti e per il conseguimento
dell'attestazione di qualificazione.
2. L’Autorità
stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che
intendono qualificarsi dimostrano l’esistenza dei requisiti
richiesti per la qualificazione. Di ciò è fatto espresso
riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per la
qualificazione delle società commerciali, delle cooperative e
dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei
consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c)
del comma 1 si riferiscono al direttore tecnico e a tutti i soci
se si tratta di società in nome collettivo; al direttore tecnico
e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in
accomandita semplice; al direttore tecnico e agli amministratori
muniti di rappresentanza se si tratta di ogni altro tipo di
società o di consorzio.
Art.18 (Requisiti di
ordine speciale)
1. I requisiti d'ordine
speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità
economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità
tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione
di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico
medio annuo.
2. La adeguata capacità
economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee referenze
bancarie;
b) dalla cifra di
affari, determinata secondo quanto previsto all’articolo 22,
realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed
indiretta non inferiore al 100% degli importi delle
qualificazioni richieste nelle varie categorie;
c) limitatamente ai
soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto,
costituito dal totale della lettera A del passivo di cui
all’articolo 2424 del codice civile, riferito all’ultimo
bilancio approvato, di valore positivo.
3. La cifra di affari
in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte
delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi
di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei
consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni
annuali IVA; da parte delle società di capitale con la
presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle
direttive europee, e della relativa nota di deposito.
4. La cifra di affari
in lavori relativa alla attività indiretta, in proporzione alle
quote di partecipazione dell’impresa richiedente, è comprovata
con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità
alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei
consorzi di cui all’articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis)
della Legge, e delle società fra imprese riunite dei quali
l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano
fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano
ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti
consorziati.
5. La adeguata idoneità
tecnica è dimostrata:
a) con la presenza di
idonea direzione tecnica secondo quanto previsto dall’articolo
26;
b) dall'esecuzione di
lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della
classifica richiesta; l’importo è determinato secondo quanto
previsto dall’articolo 22;
c) dall'esecuzione di
un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 40% dell’importo della
qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di due lavori,
nella stessa singola categoria, di importo complessivo non
inferiore al 55% dell’importo della qualificazione richiesta,
ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola
categoria, di importo complessivo, non inferiore al 65%
dell’importo della qualificazione richiesta; gli importi sono
determinati secondo quanto previsto dall’articolo 22.
6. L’esecuzione dei
lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori
previsti dall’articolo 22, comma 7.
7. Per la
qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati
in appalto a seguito di appalto concorso, ovvero oggetto dei
contratti di cui all’articolo 19, comma 1, lettera b), numero 1)
della Legge, oppure affidati in concessione, il requisito
dell’idoneità tecnica è altresì dimostrato dalla presenza di uno
staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a tempo
indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei
quali almeno la metà in possesso di laurea, è stabilito in due
per le imprese qualificate fino alla terza classifica, in
quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla quinta
classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle
classifiche successive.
8.
L'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella dotazione stabile
di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico, in
proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali
sono fornite le essenziali indicazioni identificative. Detta
dotazione contribuisce al valore della cifra di affari in lavori
di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata,
rapportata alla media annua dell’ultimo quinquennio, sotto forma
di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di
noleggio, per un valore non inferiore al 2% della predetta cifra
d’affari, costituito per almeno la metà dagli ammortamenti e dai
canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica per la
quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al
valore della cifra di affari sotto forma di ammortamenti
figurativi, da evidenziarsi separatamente, calcolati proseguendo
il piano di ammortamento precedentemente adottato per un periodo
pari alla metà della sua durata. L'ammortamento figurativo è
calcolato con applicazione del metodo a quote costanti con
riferimento alla durata del piano di ammortamento concluso.
9. L’ammortamento è
comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di
persone, con la presentazione della dichiarazione dei redditi
corredata da autocertificazione circa la quota riferita alla
attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative, dei
consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle
società di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità alle direttive europee, e della
relativa nota di deposito.
10. L'adeguato organico
medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il
personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi,
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non
inferiore al 15% della cifra di affari in lavori di cui al comma
2, lettera b), effettivamente realizzata, di cui almeno il 40%
per personale operaio. In alternativa l’adeguato organico medio
annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per
il personale dipendente assunto a tempo indeterminato non
inferiore al 10% della cifra di affari in lavori, di cui almeno
l’80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese
artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella
percentuale minima necessaria. Per le imprese individuali e per
le società di persone il valore della retribuzione del titolare
e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione
convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL.
11. Il costo
complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a
norma del comma 10, è documentato con il bilancio corredato
dalla relativa nota e riclassificato in conformità delle
direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione, e
dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una
dichiarazione sulla consistenza dell’organico, distinto nelle
varie qualifiche, da cui desumere la corrispondenza con il costo
indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi annuali
attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle
Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai
dipendenti e ai relativi contributi.
12. Alla determinazione
delle percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorre, in
proporzione alle quote di competenza dell’impresa, anche
l’ammortamento ed il costo per il personale dipendente dei
consorzi e delle società di cui al comma 4.
13. I consorzi di
cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi
stabili possono dimostrare il requisito relativo alle
attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura in dotazione
stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono
dimostrare il requisito relativo all’organico medio annuo
attraverso il costo del personale dipendente proprio e dei
soggetti consorziati.
14. Per ottenere la
qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti
di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati
dall’impresa mediante i lavori affidati ad altre imprese della
cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori
tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui
i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico,
per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei
costruttori ovvero qualificate ai sensi del Regolamento, per un
periodo complessivo non inferiore a cinque anni, di cui almeno
tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle
funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei
certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei
certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei
direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei
lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l’importo
complessivo di essi e fino ad un massimo di cinque miliardi. Un
direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma
5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi cinque anni da
una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve
produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la
percentuale dell’attrezzatura tecnica di cui al comma 8 ed il
rapporto di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e la cifra d’affari di cui al comma
2, lettera b), è inferiore alle percentuali indicate nei
medesimi commi 8 e 10, la cifra d’affari stessa è
figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da
ristabilire le percentuali richieste; la cifra d’affari così
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
requisito di cui al comma 2, lettera b).
Art. 19 (Incremento
convenzionale premiante)
1. Qualora l’impresa,
oltre al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualità di
cui all’articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti
ed indici economico finanziari:
a) capitale netto,
costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato
patrimoniale di cui all’articolo 2424 del codice civile
dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore al 5% della
cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui
all’articolo 18, comma 2, lettera b);
b) indice di liquidità,
costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti
dell’ultimo bilancio approvato, pari o superiore a 0,5; le
liquidità comprendono le rimanenze per lavori in corso alla fine
dell’esercizio;
c) reddito netto di
esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi
della produzione di cui all’articolo 2425 del codice civile, di
valore positivo in almeno due esercizi tra gli ultimi tre;
d) requisiti di cui
all’articolo 18, comma 1, lettere c) e d), di valore non
inferiori ai minimi stabiliti al medesimo articolo, commi 8 e
10; i valori degli importi di cui all’articolo 18, commi 2,
lettera b), e 5, lettere b) e c), posseduti dall’impresa sono
figurativamente incrementati in base alla percentuale
determinata secondo quanto previsto dall’allegato F; gli importi
così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione
dei requisiti dei suddetti commi dell’articolo 18.
Art.20 (Consorzi stabili)
1. Il consorzio stabile
è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle
singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in
riferimento ad una determinata categoria di opera generale o
specializzata, per la classifica corrispondente all’importo pari
o immediatamente inferiore alla somma di quelle possedute dalle
imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di
importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra
le imprese consorziate già possieda tale qualificazione.
Art.21 (Rivalutazione
dell’importo dei lavori eseguiti)
1. Gli importi dei
lavori ultimati, relativi a tutte le categorie individuate dalle
tabelle di cui all'allegato A, vanno rivalutati sulla base delle
variazioni accertate dall’ISTAT relative al costo di costruzione
di un edificio residenziale, intervenute fra la data di
ultimazione dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto
di qualificazione con la SOA.
2. Sono soggetti alla
rivalutazione esclusivamente gli importi dei lavori eseguiti a
seguito di contratti stipulati con le stazioni appaltanti di cui
all’articolo 2, comma1, lettera b) del presente Regolamento.
Art. 22 (Determinazione
del periodo di attività documentabile e dei relativi importi e
certificati)
1. La cifra d’affari in
lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente
all’articolo 18, comma 2, lettera b), e all’articolo 18, comma
5, lettera b), sono quelli realizzati nel quinquennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
2. Fino al 31 dicembre
2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli
importi previsti all’articolo 18, comma 5, lettera b), sono
quelli realizzati nei migliori cinque anni del decennio
antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
3. I lavori di cui
all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel
quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto
con la SOA.
4. Fino al 31 dicembre
2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i
lavori di cui all’articolo 18, comma 5, lettera c), sono quelli
realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA.
5. I lavori da valutare
sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati ed
ultimati nel periodo di cui al precedente comma 1, ovvero la
parte di essi eseguita nel quinquennio, per il caso di lavori
iniziati in epoca precedente o per il caso di lavori in corso di
esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto con la
SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
6. L'importo dei lavori
è costituito dall'importo contabilizzato al netto del ribasso
d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle
risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per
riserve dell’appaltatore diverse da quelle riconosciute a titolo
risarcitorio.
7. I certificati di
esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema di
cui all’allegato D e contengono la espressa dichiarazione dei
committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati
regolarmente e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in
sede arbitrale o giudiziaria, ne viene indicato l'esito. Ai fini
della qualificazione per i lavori sui beni soggetti alle
disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli
scavi archeologici, la certificazione deve contenere l’attestato
dell’autorità preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori,
del buon esito degli interventi eseguiti. Sono fatti salvi i
certificati rilasciati prima della data di entrata in vigore del
presente Regolamento.
8. I certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in
copia, a cura delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio.
L'Autorità provvede ai necessari riscontri a campione.
Art.23 (Criteri di
accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all’estero)
1. Per i lavori
eseguiti all'estero da imprese con sede legale in Italia, il
richiedente produce:
a) per i Paesi aderenti
all’Unione Europea, la certificazione rilasciata dal committente
ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b) per gli altri Paesi
una attestazione rilasciata dal tecnico di fiducia del consolato
competente, vistata dal medesimo dalla quale risultano i lavori
eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la
dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con
buon esito;
c) una copia del
contratto e ogni documento comprovante i lavori eseguiti.
Art.24 (Lavori eseguiti
dall’impresa aggiudicataria e dall’impresa subappaltatrice)
1. Ai fini della
qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in
subappalto e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in
regime di subappalto valgono i seguenti criteri:
a) le lavorazioni
assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi
delle tabelle di cui all'allegato A; l’impresa subappaltatrice
può utilizzare per la qualificazione il quantitativo delle
lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa
aggiudicataria può utilizzare l’importo complessivo dei lavori
se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera il 30%
dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni
appartenenti alle categorie di cui all’allegato A per le quali è
prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario,
l'ammontare complessivo dei lavori viene decurtato della quota
eccedente quella anzidetta; l’importo dei lavori così
determinato può essere utilizzato esclusivamente per la
qualificazione nella categoria prevalente.
2. I lavori sui beni
immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali
e ambientali sono utilizzati ai fini della qualificazione
soltanto dall’impresa che li ha effettivamente eseguiti sia essa
aggiudicataria o subappaltatrice.
Art. 25 (Criteri di
valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi importi)
1. L'attribuzione alle
categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui
all'allegato A e relative ai lavori eseguiti per conto di
stazioni appaltanti pubbliche, ovvero di soggetti comunque
tenuti all'applicazione delle leggi in materia di lavori
pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria
prevalente richiesta nel bando di gara.
2. Per i lavori il cui
committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui
lavori pubblici, l’importo e la categoria dei lavori sono
desunti dal contratto di appalto o altro documento di analoga
natura ed è valutato per intero nella corrispondente categoria
individuata dalle tabelle di cui all'allegato A.
3. Per i lavori
eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a
parametri fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla
base di prescrizioni od indici ufficiali e il relativo importo è
valutato nella misura del 100%.
4. Nel caso di opere di
edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale
dell’intervento (C.T.N.) così come determinato dai soggetti
competenti secondo le norme vigenti, moltiplicato per la
superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%.
5. Nei casi indicati ai
commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla
seguente documentazione:
a) concessione edilizia
relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia
autentica del progetto approvato;
b) copia del contratto
stipulato;
c) copia delle fatture
corrispondenti al quantitativo di lavori eseguiti;
d) copia del
certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei
lavori.
6. Ai fini della
qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di
imprese artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio
stabile è attribuito, sulla base di una deliberazione del
consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente al consorziato
esecutore secondo le percentuali previste dall’articolo 24,
comma 1, lettera b).
Art.26 (Direzione tecnica)
1. La direzione tecnica
è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-
rganizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La
direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto,
eventualmente coincidente con il legale rappresentante
dell’impresa, o da più soggetti,
2. I soggetti ai quali
viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per
la qualificazione in categorie con classifica di importo
superiore alla IV, di laurea in ingegneria, in architettura, o
altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in
architettura o equipollente; per le classifiche inferiori è
ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di
equivalente titolo di studio tecnico, ovvero di requisito
professionale identificato nella esperienza acquisita nel
settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un
periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione.
3. I soggetti designati
nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo
incarico per conto di altre imprese qualificate; essi producono
una dichiarazione di unicità di incarico. Qualora il direttore
tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa, dal
legale rappresentante, dall’amministratore e dal socio, deve
essere dipendente dell'impresa stessa o in possesso di contratto
d'opera professionale regolarmente registrato. Per i lavori che
hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in
materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi
archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in
possesso di laurea in conservazione di beni culturali o in
architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori
alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale
acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un
periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei
certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione
rilasciati dall’autorità preposta alla tutela dei suddetti beni.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici possono essere
definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti
professionali equivalenti.
4. La qualificazione
conseguita ai sensi dell’articolo 18, comma 14, è collegata al
direttore tecnico che l’ha consentita. La stessa qualificazione
può essere confermata sulla base di autonoma e specifica
valutazione se l’impresa provvede alla sostituzione del
direttore tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti
aventi analoga idoneità.
5. Se l’impresa non
provvede alla sostituzione del o dei direttori tecnici uscenti,
si dispone:
a) la revoca della
qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti,
connessi alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti;
b) a conferma o la
riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi
corrispondenti, nel caso in cui l’impresa dimostri di aver
eseguito lavori rispettivamente di pari o di minore importo
nelle categorie in precedenza connesse alla direzione tecnica.
6. Se la variazione
della direzione tecnica è influente per l’iscrizione conseguita,
ovvero se la medesima è costituita da una sola persona,
l’impresa provvede a darne comunicazione alla SOA che l’ha
qualificata e all’Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta
giorni dalla data della avvenuta variazione.
7. In deroga a quanto
stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in
vigore del presente Regolamento svolgono la funzione di
direttore tecnico, possono conservare l’incarico presso la
stessa impresa.
Art.27 (Casellario
informatico)
1. Presso
l’Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario
informatico delle imprese qualificate. Il casellario è formato
sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi
dell’articolo 12, comma 5, del presente Regolamento, e delle
comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal Regolamento
generale.
2. Nel casellario sono
inseriti in via informatica per ogni impresa qualificata i
seguenti dati:
a) ragione sociale,
indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla
C.C.I.A.A.;
b) rappresentanza
legale, direzione tecnica e organi con potere di rappresentanza;
c) categorie ed importi
della qualificazione conseguita;
d) data di cessazione
dell’efficacia dell’attestazione di qualificazione;
e) ragione sociale
della SOA che ha rilasciato l’attestazione;
f) cifra di affari in
lavori realizzata nel quinquennio precedente la data dell’ultima
attestazione conseguita;
g) costo del personale
sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima
qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo
relativo al personale operaio, tecnico, diplomato o laureato;
h) costo degli
ammortamenti tecnici ordinari, degli ammortamenti figurativi e
dei canoni per attrezzatura tecnica sostenuto nel quinquennio
precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita;
i) natura ed importo
dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente
l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati
rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco
dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione
finanziaria;
m) importo dei
versamenti effettuati all’INPS, all’INAIL e alle Casse Edili in
ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;
n) eventuale stato di
liquidazione o cessazione di attività;
o) eventuali procedure
concorsuali pendenti;
p) eventuali episodi di
grave negligenza nell’esecuzione di lavori ovvero gravi
inadempienze contrattuali, anche in riferimento all’osservanza
delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti
da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
q) eventuali sentenze
di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale a carico dei legali rappresentanti, degli amministratori
delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica
amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il
patrimonio;
r) eventuali
provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell’articolo 8,
comma 7, della Legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali falsità
nelle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle
condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di
gara, accertate in esito alla procedura di cui all’articolo 10,
comma 1-quater, della Legge;
t) tutte le altre
notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente
dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Osservatorio ritenute
utili ai fini della tenuta del casellario.
3. Le imprese sono
tenute a comunicare all’Osservatorio, entro trenta giorni dal
suo verificarsi, ogni variazione relativa ai requisiti di ordine
generale previsti dall’articolo 17.
4. Le stazioni
appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione
dettagliata sul comportamento dell’impresa esecutrice, redatta
secondo la scheda tipo definita dall’Autorità e pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dall’entrata in vigore
del presente Regolamento.
5. I dati del
casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura
dell’Osservatorio e sono a disposizione di tutte le stazioni
appaltanti per l’individuazione delle imprese nei cui confronti
sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento di
lavori pubblici.
6. Tutte le notizie, le
informazioni e i dati riguardanti le imprese contenute nel
casellario sono riservati e tutelati nel rispetto della
normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono
provvedere le stazioni appaltanti.
Art.28 (Requisiti per
lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 Euro)
1. Fermo restando
quanto previsto dal Regolamento generale in materia di
esclusione dalle gare, le imprese possono partecipare agli
appalti di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000
Euro qualora in possesso dei seguenti requisiti di ordine
tecnico-organizzativo:
a) importo dei lavori
eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all’importo del contratto
da stipulare;
b) costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15%
dell’importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra
il suddetto costo e l’importo dei lavori sia inferiore a quanto
richiesto, l’importo dei lavori è figurativamente e
proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale
richiesta; l’importo dei lavori così figurativamente ridotto
vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla
lettera a);
c) adeguata
attrezzatura tecnica.
2. Per i lavori sui
beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni
culturali e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli
agricolo-forestali, le imprese devono aver realizzato nel
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando
lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si
intendono eseguire, e presentare l’attestato di buon esito degli
stessi rilasciato dalle autorità eventualmente preposte alla
tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
3. I requisiti sono
determinati e documentati secondo quanto previsto dal presente
titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione o di
offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione
appaltante secondo le disposizioni vigenti in materia.
TITOLO IV - Norme transitorie
Art.29 (Disciplina
transitoria)
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente Regolamento, le imprese
non ancora in possesso della qualificazione secondo il sistema
previsto dai titoli I, II e III possono realizzare lavori
pubblici e partecipare alle relative procedure di affidamento
secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32.
2. I requisiti
richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di
gara, e sono determinati e documentati secondo quanto previsto
al titolo III; il relativo possesso è dichiarato dalle imprese
in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed è accertato
dalle stazioni appaltanti secondo le disposizioni vigenti in
materia.
3. Fino all’entrata in
vigore del regolamento generale, le cause di esclusione dalle
gare per l’affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo
sono determinate con riferimento a quanto previsto dall’articolo
17, commi 1 e 3.
Art.30 (Categoria
prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili)
1. La stazione
appaltante indica nel bando di gara:
a) l'importo
complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto;
b) la relativa
categoria prevalente e la relativa classifica secondo l’allegato
A e l’articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di
importo più elevato fra quelle costituenti l’intervento;
c) le parti
appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si
compone l’opera o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente,
con i relativi importi e categorie che, fatto salvo quanto
previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, sono tutte, a scelta
del concorrente, subappaltabili o affidabili a cottimo, e
comunque scorporabili.
2. Le parti costituenti
l’opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c), sono
quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento
dell’importo complessivo dell’opera o del lavoro, ovvero di
importo superiore a 150.000 Euro.
Art. 31 (Appalti di
importo superiore a 150.000 Euro ed inferiore al controvalore in
Euro di 5.000.000 di DSP)
1. Alle procedure di
affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 Euro ed
inferiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui
bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2001, sono ammesse le
imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in
lavori, non inferiore a 1,75 volte l’importo dell’appalto da
affidare;
b) esecuzione di lavori
appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell’appalto di
importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli
appalti di importo pari o inferiori a 3.500.000 di Euro, la
percentuale è fissata al 40%;
c) costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori
fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra d’affari
effettivamente realizzata;
d)
dotazione stabile di attrezzatura tecnica secondo i valori
fissati dall’articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra d’affari
effettivamente realizzata; per le procedure i cui bandi sono
pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore richiesto è pari
alla metà.
2. Nel caso in cui i
requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non
rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni
previste dall’articolo 18, comma 15; la cifra d’affari così
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).
3. A partire dal 1°
gennaio 2001 i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b),
sono incrementati del 30%.
Art.32 (Appalti di importo
pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP)
1. Alle procedure di
affidamento di appalti di importo pari o superiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono
pubblicati entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente Regolamento, sono ammesse le imprese in possesso dei
seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in
lavori non inferiore a due volte e mezzo l’importo dell’appalto
da affidare;
b) esecuzione di
lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto
dell’appalto, di importo non inferiore al 60% di quello
dell’appalto da affidare;
c) esecuzione di un
singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto dell’appalto,
di importo, non inferiore al 30% di quello dell’appalto da
affidare, ovvero, in alternativa, di due lavori, nella suddetta
categoria prevalente, di importo complessivo, non inferiore al
40% di quello dell’appalto da affidare ovvero, in alternativa,
di tre lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo
complessivo, non inferiore al 50% di quello dell’appalto da
affidare;
d) costo complessivo
sostenuto per il personale dipendente non inferiore a quanto
previsto valori fissati dall’articolo 18, comma 10, riferiti
alla cifra d’affari effettivamente realizzata;
e) dotazione stabile di
attrezzatura tecnica nella metà dei valori fissati dall’articolo
18, comma 8, riferiti alla cifra di affari effettivamente
realizzata.
2. Nel caso in cui i
requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non
rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni
previste dall'articolo 18, comma 15; la cifra di affari così
figurativamente rideterminata vale per la dimostrazione del
possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).
3. Qualora il
concorrente sia un’associazione temporanea o un consorzio o un
GEIE di cui all’articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis),
della Legge, ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito
fissato dal comma 1, lettera c), deve essere stato integralmente
eseguito da una qualsiasi delle imprese associate o consorziate.
Art.33 - (Disposizioni
finali)
1. L’Ispettorato
generale per l’Albo nazionale dei costruttori e per i contratti
del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di
Ispettorato generale per i contratti con il compito di
provvedere, con l’attuale struttura organizzativa,
all’esperimento delle gare e alla stipulazione dei contratti per
l’appalto dei lavori, dei servizi e delle forniture di
competenza del Ministero dei lavori pubblici, nonché alla
stipulazione degli atti di transazione nell’interesse del
Ministero stesso. All’Ispettorato è demandato inoltre ogni
adempimento relativo alle materie che residuano a seguito
dell’abrogazione dell’Albo nazionale dei costruttori, con
particolare riferimento alla normativa antimafia. Entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento,
con decreto del Ministro dei lavori pubblici è determinato il
contingente di personale da assegnare all’Ispettorato
nell’ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero
dei lavori pubblici.
2. Ai sensi
dell’articolo 8, commi 10 e 11, della Legge, sono inefficaci le
delibere assunte dagli organi deliberanti dell’Albo nazionale
dei costruttori per le quali non sia intervenuta entro il 31
dicembre 1999 l’effettiva iscrizione all’Albo stesso.
Art. 34 - (Entrata in
vigore)
1. Il presente
regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione.
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Vedi ALLEGATI
:
|
TABELLA CORRISPONDENZE
NUOVE E VECCHIE CATEGORIE |
|
CATEGORIE NUOVE Dpr 34/00 |
QUALIFICAZIONE
OBBLIGATORIA |
CATEG.
D.M. n. 304/98 |
CATEG
D.M.
N.770/82 |
| OG 1 |
Edifici civili e industriali |
SI |
G 1 |
2 |
| OG 2 |
Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela |
SI |
G 2 |
3A -3 B
|
| OG 3 |
Strade, autostrade, ponti, viadotti,
ferrovie, metropolitane |
SI |
G 3 |
. 4 – 6 - 8
|
| OG 4 |
Opere d’arte nel sottosuolo
|
SI |
G 4 |
15 |
| OG 5 |
Dighe |
SI |
G 5 |
14 |
| OG 6 |
Acquedotti, gasdotti , oleodotti, opere
di irrigazione e di evacuazione |
SI |
G 6 |
10A -10C - 19E |
| OG 7 |
Opere marittime e lavori di dragaggio |
SI |
G 7 |
13A -13B |
| OG 8 |
Opere fluviali, di difesa, di
sistemazione idraulica e di bonifica |
SI |
G 8 |
10B |
| OG 9 |
Impianti per la produzione di energia
elettrica |
SI |
G 9 |
16A - 16B - 16C
16D |
| OG 10 |
Impianti per la trasformazione alta/media
tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente
alternata e continua |
SI |
G 10 |
- 9D - 16F - 16G
- 16H – 16L |
| OG 11 |
Impianti tecnologici |
SI |
G 11 |
5A - 5C
|
| OG 12 |
Opere ed impianti di bonifica e
protezione ambientale |
SI |
S 22
|
|
| OG 13 |
Opere di ingegneria naturalistica |
SI |
S 1 |
11 |
| OS 1 |
Lavori in terra |
|
S 1 |
1 |
| OS 2 |
Superfici decorate e beni mobili di
interesse storico e artistico |
SI |
S 2 |
|
| OS 3 |
Impianti idrico-sanitario, cucine,
lavanderie |
SI |
S 3 |
5A1 - 5B
|
| OS 4 |
Impianti elettromeccanici trasportatori |
SI |
S 4 |
5D - 5D1 - 20
|
| OS 5 |
Impianti pneumatici e antintrusione |
SI |
S 5 |
5E |
| OS 6 |
Finiture di opere generali in materiali
lignei, plastici, metallici e vetrosi |
|
S 6 |
5F1 - 5F3
|
| OS 7 |
Finiture di opere generali di natura
edile |
|
S 7 |
5F2 - 5G
|
| OS 8 |
Finiture di opere generali di natura
tecnica |
|
S 8 |
5H |
| OS 9 |
Impianti per la segnaletica luminosa e
la sicurezza del traffico |
SI |
S 9 |
9A - 9B - 9C -9E
|
| OS 10 |
Segnaletica stradale non luminosa |
SI |
S 10 |
7 |
| OS 11 |
Apparecchiature strutturali speciali |
SI |
S 11
|
|
| OS 12 |
Barriere e protezioni stradali |
|
S 12
|
|
| OS 13 |
Strutture prefabbricate in cemento
armato |
SI |
S 13
|
|
| OS 14 |
Impianti di smaltimento e recupero
rifiuti |
SI |
S 14 |
12B |
| OS 15 |
Pulizia di acque marine, lacustri,
fluviali |
SI |
S 15 |
13C |
| OS 16 |
Impianti per centrali produzione
energia elettrica |
SI |
S 16 |
16E - 16I
|
| OS 17 |
Linee telefoniche ed impianti di
telefonia |
SI |
S 17 |
16M |
| OS 18 |
Componenti strutturali in acciaio o
metallo |
SI |
S 18 |
17 |
| OS 19 |
Impianti di reti di telecomunicazione e
di trasmissioni e trattamento |
SI |
.S 19 |
18 |
| OS 20 |
Rilevamenti topografici |
SI |
S 20 |
19A - 19B
|
| OS 21 |
Opere strutturali speciali |
SI |
S 21 |
19C - 19D - 19F
|
| OS 22 |
Demolizione di opere |
|
S 1 |
|
| OS 23 |
Impianti di potabilizzazione e
depurazione |
SI |
S 23 |
12A |
| OS 24 |
Verde e arredo urbano |
SI |
S 1 |
11 |
| OS 25 |
Scavi archeologici |
SI |
G 2 |
3B |
| OS 26 |
Pavimentazioni e sovrastrutture
speciali |
|
G 3 |
8 |
| OS 27 |
Impianti per la trazione elettrica |
SI |
G 10 |
9D |
| OS 28 |
Impianti termici e di condizionamento |
SI |
G 11 |
5A |
| OS 29 |
Armamento ferroviario |
SI |
S 9 |
9A- 9B -9C - 9E
|
| OS 30 |
Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi |
SI |
G 11 |
5C |
| OS 31 |
Impianti per la mobilità sospesa |
SI |
S 18
|
17 |
| OS 32 |
Strutture in legno |
|
G 1 2
|
|
| OS 33 |
Coperture speciali |
SI |
G 1 2
|
|
| OS 34 |
Sistemi antirumore per infrastrutture
di mobilità |
|
S 8 |
5H |
|
Tabella
necessita' di elementi o sistema di qaulita'
|
Requisito |
Classifica I e II
( da 0 a 1 mld.) |
Classifica III,IV
e V
(da 1 a 10 mld.) |
Classifica VI e
VII
( da 10 a 30 mld.)
|
Classifica VIII
(illimitato) |
|
Elementi
del
sistema
di
qualità |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - sì
anno 2004 - sì |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - sì
anno 2003 - sì
anno 2004 - // |
anno 2000 – no
anno 2001 – no
anno 2002 – sì
anno 2003 - //
anno 2004 - // |
|
Sistema
di
qualità |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no
regime - no |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - no
regime - sì |
anno 2000 - no
anno 2001 - no
anno 2002 - no
anno 2003 - no
anno 2004 - sì
regime - sì
|
anno 2000 – no
anno 2001 – no
anno 2002 – no
anno 2003 – sì
anno 2004 – sì
regime - sì |
| |
|
|
|
Top
Allegati
|
|