LEGGE 11 febbraio 1994, n.109
Legge quadro in materia di lavori pubblici.
pubblicato sulla G.U.
n. 41 del 19-2-1994 - Suppl. Ordinario
n.29
note:
Entrata
in vigore della legge:
6/3/1994
1 - Il d.l. 3 aprile 1995, n. 101 (in G.U. 3/4/1995 n. 78)
nel testo introdotto dalla legge di conversione 2 giugno 1995,
n. 216 (in G.U. 2/6/1995, n. 127) ha modificato (con l'intero
provvedimento) gli artt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16,
17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 30, 32 e introdotto
l'art. 31-bis.
2 - La Corte costituzionale, con sentenza 27 ottobre-7 novembre
1995, n. 482, (in G.U. 1a s.s. 15/11/1995 n. 47), ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 1, comma 2.
**N.B.** E' stato creato il fittizio art. 39 della presente
legge n. 109/1994 in cui è riportato l'intero testo dell'art. 1
del d.l. n. 101/1995 convertito con legge n. 216/1995 recante
"Applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109".
3 - La L. 28 dicembre 1995, n. 549 (in S.O. n. 153 relativo alla
G.U. 29/12/1995 n. 302) ha modificato l'art. 7.
4 - La L. 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. n. 98/L relativo alla
G.U. 17/5/1997 n. 113) ha modificato (con gli artt. 6 e 11) gli
artt. 6 e 18.
5 - La L. 18 novembre 1998, n. 415 (in S.O. n. 199/L relativo
alla G.U. 4/1/2 1998 n. 284) (con gli artt. da 1 a 11) ha
disposto la modifica degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,
30, 31, 32, 34, 38, ed ha inserito gli artt. 37-bis, 37-ter,
37-quater, 37-quinquies, 37-sexies, 37-septies, 37-octies e
37-nonies.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
ART. 1.
(Principi generali).
1. In attuazione dell'articolo 97 della Costituzione
l'attività amministrativa in materia di opere e lavori pubblici
deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di
efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a
tempestività, trasparenza e correttezza, nel rispetto del
diritto comunitario e della libera concorrenza tra gli
operatori.
2. Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di
competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti
infraregionali da queste finanziati, le disposizioni della
presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai
sensi degli statuti delle regioni a statuto speciale e
dell'articolo 117 della Costituzione, anche per il rispetto
degli obblighi internazionali dello Stato.
3. Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e
coordinamento dell'attività amministrativa delle regioni in
conformità alle norme della presente legge.
4. Le norme della presente legge non possono essere derogate,
modificate o abrogate se non per dichiarazione espressa con
specifico riferimento a singole disposizioni.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti.
ART. 2.
(Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge).
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per
lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma 2 del
presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, ad esclusione di quelli ricadenti nell'ambito di
applicazione della normativa nazionale di recepimento della
direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992.
2. Le norme della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si applicano:
a) alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, agli enti pubblici, compresi quelli economici, agli
enti ed alle amministrazioni locali, alle loro associazioni e
consorzi nonchè agli altri organismi di diritto pubblico;
b) ai concessionari di lavori pubblici, ai concessionari di
esercizio di infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle
società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente,
che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di
beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in
regime di libera concorrenza nonchè, qualora operino in virtu'
di diritti speciali o esclusivi, ai concessionari di servizi
pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del
Consiglio, del 14 giugno 1993, salvo modifiche e integrazioni
all'atto del recepimento della direttiva medesima;
c) ai soggetti, enti e società privati relativamente a
lavori, opere ed impianti per la cui realizzazione sia previsto
un contributo o una sovvenzione diretti e specifici in conto
capitale e in conto interessi che complessivamente superino il
40 per cento dell'importo complessivo limitatamente
all'affidamento a terzi di lavori singolarmente di valore
superiore a 300 mila ECU.
3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), qualora
affidino concessioni di lavori pubblici di qualsiasi importo, si
applicano le disposizioni di cui alla presente legge,
limitatamente agli articoli 4, 8, comma 7, 19, 20, 21, 22, 23,
29, 30, 31, 32 e 34, nonchè agli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13
esclusivamente se il concorrente intende eseguire i lavori
oggetto della concessione con la propria organizzazione di
impresa. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), si applicano
le disposizioni della presente legge ad esclusione degli
articoli 5, 6, 14, 18, 26, 27 e 35. Ai soggetti di cui al comma
2, lettera c), si applicano le disposizioni della presente legge
limitatamente agli articoli 4, 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
27, 28, 29 e 34.
4. I soggetti di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati
ad appaltare a terzi i lavori pubblici non realizzati
direttamente o tramite imprese controllate. Ai fini del presente
comma si intendono per soggetti terzi anche le imprese
collegate. I requisiti di qualificazione di cui alla presente
legge sono richiesti al concessionario ed alle imprese collegate
o controllate nei limiti in cui essi eseguono direttamente i
lavori oggetto della concessione.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 4, nei tre anni
successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
i soggetti di cui al comma 2, lettera b), possono far eseguire i
lavori oggetto della concessione ad imprese collegate, nella
misura massima del 30 per cento. I prezzi degli appalti
conferiti ad imprese collegate sono determinati applicando la
media dei ribassi per lavori similari affidati previo
esperimento di procedure di pubblico incanto o di licitazione
privata dal concessionario ovvero dall'amministrazione
concedente negli ultimi sei mesi.
6. Ai sensi della presente legge si intendono:
a) per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con
personalità giuridica, istituito per soddisfare specificatamente
bisogni di interesse generale, non aventi carattere industriale
o commerciale e la cui attività sia finanziata in modo
maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri
enti pubblici o da altri organismi di diritto pubblico, ovvero
la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali soggetti,
ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di
vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b) per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento
dei lavori il ricorso a sistemi di appalto o di concessione;
c) per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al
comma 2, lettera a);
d) per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di
cui al comma 2, lettere b) e c).
ART. 3.
(Delegificazione).
1. E' demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le
norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici
con riferimento:
a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione
dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-
amministrativo con le annesse normative tecniche;
b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici, nonchè degli incarichi di
progettazione;
c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti
procedimentali, anche mediante informazione televisiva o
trasmissione telematica, nonchè alle procedure di accesso a tali
atti;
d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla
realizzazione dei lavori e alle relative competenze.
2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma
1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito
così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce
l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando
altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto
atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e
comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente
legge, nonchè, per quanto non da essa disposto, la legislazione
antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della
normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1.
Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni
culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui
all'articolo 4, nonchè delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente
comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed
integrazioni del regolamento.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal
regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le
direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non
richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore
del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la
materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della
legislazione antimafia. Il regolamento è pubblicato in apposito
supplemento della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla
ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni
legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.
5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il
Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore
contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni
culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i
beni culturali e ambientali, sono adottati uno o piu' capitolati
speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su
tela, su tavola e su muro, nonchè di superfici decorate di
monumenti architettonici e di materiali di scavo.
6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla
presente legge, definisce in particolare:
a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui
all'articolo 4;
b) le sanzioni previste a carico del responsabile del
procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni
dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il
direttore del lavori;
c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di
servizi di cui all'articolo 7;
d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo
nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui
all'articolo 12, nonchè le modalità per la partecipazione dei
consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di
concessioni di lavori pubblici;
e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo
verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma 7;
f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di
aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 14;
g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti,
gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di
lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui
all'articolo 16, comma 8;
h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui
all'articolo 17, comma 9;
i) la misura percentuale del costo di progettazione da
destinare alla costituzione del fondo di cui all'articolo 18,
nonchè i criteri generali di ripartizione delle risorse dello
stesso fondo;
l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai
sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23
della presente legge;
m) le modalità di espletamento dell'attività delle
commissioni giudicatrici di cui all'articolo 21;
n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui
all'articolo 23 in caso di licitazioni private, con particolare
riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di
applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55;
o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui
all'articolo 25;
p) l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6,
secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano,
nonchè le modalità applicative;
q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione
prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o
concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;
r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua
sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e
dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme
concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28 e il
termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato
e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il
collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei
collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi
compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche
dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi
dell'articolo 29;
t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di
cui all'articolo 30, le condizioni generali e particolari delle
polizze e i massimali garantiti, nonchè le modalità di
costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo
articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso
di riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;
u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui
all'articolo 33;
v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla
categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'articolo 18,
comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito
dall'articolo 34, comma 1, della presente legge;
z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le
sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di
assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori
stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai
concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento
dei lavori;
aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è
istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari,
funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione
professionale. Per il funzionamento della commissione e per la
corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del
tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la
spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
ART. 4.
(Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).
1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui
all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici,
anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma,
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito
denominata "Autorità".
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito da
cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra
personalità che operano in settori tecnici, economici e
giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie
il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul
proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena
di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non
possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o
privati nè ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se
professori universitari, in aspettativa per l'intera durata del
mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di
lire 1.250.000.000 annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinchè sia assicurata l'economicità di esecuzione
dei lavori pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare in materia verificando, anche con indagini
campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento dei
lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato
pregiudizio per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita
comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o
di applicazione distorta della normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la
revisione del regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una
relazione annuale nella quale si evidenziano disfunzioni
riscontrate nel settore degli appalti e delle concessioni di
lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma
16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a
varianti in corso d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei
confronti dei concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori
pubblici di cui al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo
8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si
avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10,
lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo 14,
comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonchè,
per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del
Consiglio superiore dei lavori pubblici.
6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità puo'
richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, nonchè ad ogni altra pubblica
amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, impresa o
persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e
chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso o da
iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli
affidamenti dei lavori; anche su richiesta di chiunque ne abbia
interesse, puo' disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio
ispettivo di cui al comma 10, lettera b), e della collaborazione
di altri organi dello Stato; puo' disporre perizie ed analisi
economiche e statistiche nonchè la consultazione di esperti in
ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria.
Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono
tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal
segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche
amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono
vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono
sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i
documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è
proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le
informazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse
sanzioni previste dalle norme vigenti.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 6 appartengano alle pubbliche
amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste
dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità
trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di controllo
e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi
giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla
realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il
pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai
soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei
conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
11. Il Servizio ispettivo è articolato in un nucleo centrale
ed in nuclei regionali.
12. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti e indagini
ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità; informa
altresì gli organi amministrativi competenti sulle eventuali
responsabilità riscontrate a carico di amministratori, di
pubblici dipendenti, di liberi professionisti o di imprese.
13. Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con
l'Autorità, puo' avvalersi del Servizio ispettivo per
l'attuazione dei compiti di controllo spettanti
all'amministrazione.
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una
sezione centrale e in sezioni regionali aventi sede presso i
provveditorati regionali alle opere pubbliche.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni,
anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della
Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati,
dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI),
dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse
edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici
svolge i seguenti compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati
informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio
nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli
avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese
partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme
di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli
preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione
degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di
lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone
oggetto di una specifica pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori
pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, le
relazioni di cui all'articolo 14, comma 8, nonchè l'elenco dei
lavori pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico
con le amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, nonchè con le regioni, al fine di
acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via
informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità
richiesti dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in
particolare in materia contrattuale, e la formulazione di
tipologie unitarie da mettere a disposizione delle
amministrazioni interessate.
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare
all'Osservatorio dei lavori pubblici, per lavori pubblici di
importo superiore a 80.000 ECU, entro quindici giorni dalla data
del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i
dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei
bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di
aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario
e del progettista e, entro trenta giorni dalla data del loro
compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento
e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto,
con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire 50 milioni. La sanzione è
elevata fino a lire 100 milioni se sono forniti dati non
veritieri.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di
interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati
alle sezioni regionali dell'Osservatorio dei lavori pubblici che
li trasmettono alla sezione centrale.
ART. 5.
(Disposizioni in materia di personale dell'Autorità e norme
finanziarie).
1. Al personale dell'Autorità si applicano le disposizioni di
cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
2. La segreteria tecnica di cui all'articolo 4, comma 10,
lettera a), è composta da non piu' di 50 unità, ivi comprese 4
unità di livello dirigenziale, ed è coordinata da un dirigente
generale di livello C.
3. Il Servizio ispettivo di cui all'articolo 4, comma 10,
lettera b), al quale è preposto un dirigente generale di livello
C, è costituito da 150 unità, ivi compresi 30 ispettori con
qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
4. L'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4,
comma 10, lettera c), al quale è preposto un dirigente generale
di livello C, è costituito da 59 unità, ivi comprese 4 unità di
livello dirigenziale.
5. Per le finalità di cui al presente articolo, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un
apposito ruolo del personale dipendente dall'Autorità; alla
copertura del predetto ruolo si provvede in via prioritaria con
il ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, nonchè, in via subordinata, alle procedure di
concorso di cui al medesimo decreto. Per il reclutamento degli
ispettori di cui al comma 3 le procedure di concorso e di
mobilità dovranno garantire la particolare qualificazione
professionale e l'attitudine alla funzione ispettiva. Al
personale dell'Autorità è fatto divieto di assumere altro
impiego od incarico, nonchè di esercitare attività
professionale, didattica, commerciale ed industriale. Fino alla
stipula dei contratti collettivi di cui al decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, al personale
dell'Autorità è attribuito lo stesso trattamento giuridico ed
economico del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
6. L'Autorità provvede alla gestione delle spese necessarie
al proprio funzionamento con un unico capitolo iscritto nello
stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio
dei ministri.
Su proposta dell'Autorità, il Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, disciplina con
apposito regolamento i criteri di gestione e le modalità di
rendicontazione.
7. All'onere derivante dell'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 14.200 milioni per l'anno 1994 e in lire 17.200
milioni a decorrere dall'anno 1995, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo
parzialmente utilizzando, quanto a lire 4.700 milioni per l'anno
1994, a lire 4.700 milioni per l'anno 1995 e a lire 4.700
milioni per l'anno 1996, l'accantonamento relativo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 9.500
milioni per l'anno 1994, a lire 12.500 milioni per l'anno 1995 e
a lire 12.500 miloni per l'anno 1996, l'accantonamento relativo
al Ministero del tesoro. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
ART. 6.
(Modifica della organizzazione e delle competenze del Consiglio
superiore dei lavori pubblici).
1. E' garantita la piena autonomia funzionale ed
organizzativa, nonchè l'indipendenza di giudizio e di
valutazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici quale
massimo organo tecnico consultivo dello Stato.
2. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Il Presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici è nominato dal Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, fra
personalità di riconosciuta competenza in materia di lavori
pubblici, interne o esterne alle pubbliche amministrazioni. Le
funzioni di presidente di sezione sono attribuite con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, su proposta del Presidente del
Consiglio superiore dei lavori pubblici".
3. Nell'esercizio del potere di organizzazione ai sensi
dell'articolo 1, terzo comma, della legge 20 aprile 1952, n.
524, sono altresì garantiti:
a) l'assolvimento dell'attività consultiva richiesta dall'autorita;
b) l'assolvimento dell'attività di consulenza tecnica;
c) la possibilità di far fronte alle richieste di consulenza
avanzate dalle pubbliche amministrazioni.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, si provvede ad
attribuire al Consiglio superiore dei lavori pubblici, su
materie identiche o affini a quelle già di competenza del
Consiglio medesimo, poteri consultivi i quali, con disposizioni
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
siano stati affidati ad altri organi istituiti presso altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Con
il medesimo decreto si provvede ad integrare la rappresentanza
delle diverse amministrazioni dello Stato nell'ambito del
Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sono fatte salve le
competenze del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali.
5. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere
obbligatorio su tutti i progetti di opere pubbliche di importo
superiore a 100 milioni si ECU, nonchè, a prescindere da tale
importo, su tutti i progetti per i quali il parere sia richiesto
dall'Autorità.
ART. 7.
(Misure per l'adeguamento della funzionalità della pubblica
amministrazione).
1. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6
della legge 7 agosto 1990, n. 241, nominano, nell'ambito della
propria struttura tecnica e amministrativa, tra figure
professionali indicate dal regolamento, un unico responsabile
del procedimento per le fasi della programmazione dei lavori,
della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione dei
medesimi.
2. Il responsabile del procedimento, in particolare, motiva
la scelta del metodo di affidamento dei lavori, assicura il
rispetto delle disposizioni normative in materia di contenuto
dei bandi di gara e verifica la completa copertura finanziaria
di ogni impegno di spesa relativa ai lavori; verifica altresì
l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo
che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori
stessi al momento della consegna. Il responsabile del
procedimento, ove accerti l'esistenza di danni per l'erario,
invia gli atti relativi alla competente procura regionale della
Corte dei conti ed alla Autorità.
3. Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti
del direttore dei lavori. Restano ferme, sino alla data di
entrata in vigore del predetto regolamento, le responsabilità
dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite
dalla normativa vigente.
4. Per L'acquisizione di intese, pareri, autorizzazioni,
nulla osta e assensi comunque denominati al fine della
esecuzione di lavori pubblici, puo' essere convocata una
conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, previa
comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di
cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima
della data di convocazione della conferenza.
5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto
definitivo, successivamente alla pronuncia da parte
dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione
d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente,
nonchè al perfezionamento dell'intesa di cui al secondo comma
dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616. In caso di opere di rilievo nazionale o di
iniziativa di amministrazioni statali, ricomprese nella
programmazione di settore e per le quali siano immediatamente
utilizzabili i relativi finanziamenti, le predette pronunce e
intese, qualora non perfezionatesi entro sessanta giorni dalla
richiesta da parte dell'amministrazione statale competente,
possono essere acquisite nell'ambito della conferenza di
servizi.
6. Il regolamento prevede altresì le forme di pubblicità dei
lavori della conferenza di servizi di cui al presente articolo,
nonchè degli atti da cui risultino le determinazioni assunte da
ciascuna amministrazione interessata.
7. La conferenza di servizi puo' richiedere, se necessario,
chiarimenti e documentazioni direttamente ai progettisti.
8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella
conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla
formazione della loro volontà e sono rappresentate da soggetti
che dispongono, per delega ricevuta dell'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del
procedimento.
ART. 8.
(Qualificazione).
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, i soggetti
operanti in materia di lavori pubblici devono essere qualificati
ed improntare la loro attività ai principi della qualità, della
professionalità e della correttezza. I prodotti, i processi, i
servizi e i sistemi di qualità aziendali sono sottoposti a
certificazione obbligatoria ai sensi del comma 2 del presente
articolo.
2. Con regolamento da emanare entro un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il
Ministro per i beni culturali e ambientali, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, è istituto, tenendo conto
della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione
per chi esegue, in qualità di appaltatore, concessionario o
subappaltatore, lavori pubblici di importo superiore a 150.000
ECU con riferimento alle tipologie ed all'importo dei lavori.
3. Il sistema di qualificazione, articolato in enti di
accreditamento pubblici e in organismi di certificazione
pubblici o di diritto privato, accerta ed attesta l'esistenza
nei soggetti qualificati di:
a) sistemi di qualità conformi alle norme europee delle serie
UNI EN 29000 e UNI EN 29004 certificati da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000 e, in
particolare, della serie UNI EN 45012;
b) ulteriori requisiti tecnico-organizzativi, economico-
finanziari e morali, articolati secondo importi e tipologie di
lavori. In particolare, la capacità tecnico-organizzativa dovrà
essere accertata sulla base dei titoli di studio e della
professionalità dell'imprenditore e dei dirigenti dell'impresa,
sulla base delle opere e dei lavori eseguiti negli ultimi anni
con la indicazione dei relativi importi, della tipologia e della
buona esecuzione, sulla base della disponibilità a titolo di
proprietà o di locazione finanziaria, delle attrezzature e dei
mezzi d'opera, dell'organico medio annuo dettagliato per
dirigenti, tecnici, impiegati e operai, integrato dalla
certificazione relativa alle coperture assicurative e
previdenziali dei dipendenti con riferimento agli ultimi anni,
nonchè sulla base di ogni altro elemento utile. La capacità
economico-finanziaria dovrà essere attestata con i bilanci o con
la documentazione contabile relativi agli ultimi tre esercizi,
corredati di ogni altro elemento utile.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) le modalità di accertamento dei sistemi di qualità di cui
al comma 3, lettera a) nel rispetto della normativa vigente;
b) le modalità di accertamento degli ulteriori requisiti di
cui al comma 3, lettera b).
5. Per l'espletamento dei compiti derivanti dall'attuazione
del regolamento di cui alla comma 2, gli organismi pubblici
utilizzeranno il personale in servizio presso gli organismi
medesimi e gli ordinari stanziamenti di bilancio.
6. Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo
nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto
comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle
competenze già attribuite al predetto ufficio e non soppresse ai
sensi del presente articolo.
7. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il
concorrente è escluso dalle procedure di affidamento dei lavori
pubblici qualora:
a) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con
incarico di direttore tecnico abbiano in corso un procedimento
ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento
definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive modificazioni;
b) si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 20, primo
comma, n. 2), e 21, primo comma, n. 2), della legge 10 febbraio
1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni;
c) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni
rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;
d) sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione
di attività o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la legislazione italiana o la legislazione straniera, se
trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una
delle predette pro- cedure;
e) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le
dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di
contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione
italiana o la legislazione dello Stato di residenza, ovvero
abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità.
Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa
denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di
contributi sociali in misura superiore al 20 per cento
dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un
importo superiore al 20 per cento delle tasse o imposte dovute,
nonchè il mancato rispetto delle norme di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni;
f) nell'esercizio della propria attività professionale, abbia
commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova.
8. A decorrere dal 1 gennaio 1997, i lavori pubblici possono
essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi
dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi
del comma 7 del presente articolo. Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge, è vietata, per
l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli albi
speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui
all'articolo 2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1996,
l'esistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3 è
accertata in base al certificato di iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le
imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base
alla certificazione, prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la
partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1 gennaio 1997, è abrogata la legge 10
febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1996, ai
fini della partecipazione alle procedure di affidamento e di
aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla presente legge,
l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni
e integrazioni, e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla
base dei requisiti di iscrizione come rideterminati ai sensi del
medesimo comma 3 dell'articolo 9.
ART. 9.
(Norme in materia di partecipazione alle gare).
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31
dicembre 1996 la partecipazione alle procedure di affidamento
dei lavori pubblici è altresì regolata dalle norme di cui alla
legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e
integrazioni, e al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 10 gennaio 1991, n.
55, come integrato dalle disposizioni di cui al comma 2 del
presente articolo.
2. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per
quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei
coefficenti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che i
concorrenti debbono possedere per la partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo
nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di
categorie in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai
criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre
disposizioni in ordine ad un piu' stretto riferimento tra
iscrizione ad una categoria e specifica capacità
tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità
tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e
della capacità finanziaria ed imprenditoriale.
4. Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita
categoria per le attivitàdi scavo archeologico, restauro e
manutenzione dei beni sottoposti a tutela ai sensi della legge 1
giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
ART. 10
(Soggetti ammessi alle gare).
1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento
dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
a) le imprese individuali, anche artigiane, le società
commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni di
cui agli articoli 8 e 9;
b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro
costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e
successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di
cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società
consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile,
tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali,
società cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
d) le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai
soggetti di cui alle lettere a), b) e c). i quali, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo
speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato
capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni
di cui all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo 2602 del
codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a),
b) e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi
dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al
riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13 della presente
legge.
ART. 11.
(Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare).
1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per
l'ammissione alle procedure di affidamento dei lavori ai
soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c),
devono essere riferiti ai consorzi e non alle singole imprese
consorziate.
ART. 12.
(consorzi stabili).
1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a
norma dell'articolo 11, dei requisiti previsti dagli articoli 8
e 9 formati da non meno di tre consorziati che, con decisione
assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di
operare esclusivamente in modo congiunto nel settore dei lavori
pubblici, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni,
istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
2. Il regolamento detta le norme per l'iscrizione fino al 31
dicembre 1996 dei consorzi stabili all'Albo nazionale dei
costruttori. Il medesimo regolamento stabilisce altresì le
condizioni ed i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire i
lavori anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto
appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di
attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e
tecnico- organizzativi maturati a favore del consorzio in caso
di scioglimento dello stesso, purchè cio' avvenga non oltre sei
anni dalla data di costituzione.
3. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, detta le
norme per l'applicazione del sistema di qualificazione di cui al
medesimo articolo 8 ai consorzi stabili e ai partecipanti ai
consorzi medesimi.
4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto
del codice civile, nonchè l'articolo 18 della legge 19 marzo
1990, n.55, come modificato dall'articolo 34 della presente
legge.
5. E' vietata la partecipazione alla medesima procedura di
affidamento dei lavori pubblici del consorzio stabile e dei
consorziati. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
l'articolo 353 del codice penale. E' vietato ai singoli
partecipanti ai consorzi stabili costituire tra loro o con terzi
consorzi e associazioni temporanee ai sensi dell'articolo 10,
comma 1, lettere b), d) ed e), nonchè piu' di un consorzio
stabile.
6. Tutti gli atti relativi ai consorzi di cui al comma 1,
previsti all'articolo 4 della parte I della tariffa allegata al
testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, sono
soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in
misura fissa. Non è dovuta la tassa sulle concessioni
governative posta a carico delle società ai sensi dell'articolo
3, commi 18 e 19, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n.
17, e successive modificazioni.
7. Le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni
effettuati negli enti di cui al comma 1 non sono soggette alle
imposte sui redditi.
8. I benefici di cui ai commi 6 e 7 si applicano fino al 31
dicembre 1997.
ART. 13.
(Riunione di concorrenti).
1. La partecipazione alle procedure di affidamento delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere d) ed e), è ammessa a condizione che il
mandatario o il capogruppo, nonchè gli altri partecipanti, siano
già in possesso dei requisiti di qualificazione, accertati e
attestati ai sensi dell'articolo 8, per la quota percentuale
indicata nel regolamento di cui al medesimo articolo 8, comma 2,
per ciascuno di essi in conformità a quanto stabilito dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio
1991, n. 55.
2. L'offerta dei concorrenti associati o dei consorziati di
cui al comma 1 determina la loro responsabilità solidale nei
confronti dell'Amministrazione nonchè nei confronti delle
imprese subappaltanti e dei fornitori. Per gli assuntori di
lavori scorporabili la responsabilità limitata all'esecuzione
dei lavori di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale del mandatario o del capogruppo.
3. Per le associazioni temporanee di tipo verticale i
requisiti di cui agli articoli 8 e 9, sempre che siano
frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario o
capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il
relativo importo; per i lavori scorporati ciascun mandante deve
possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei
lavori che intende assumere e nella misura indicata per il
concorrente singolo.
4. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara
in piu' di un'associazione temporanea o consorzio di cui al
comma 1 ovvero di partecipare alla gara anche in forma
individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
associazione o consorzio.
5. Sono vietati le associazioni in partecipazione, le
associazioni temporanee e i consorzi di cui al comma 1
concomitanti o successivi all'aggiudicazione della gara.
6. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 5 comporta
l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto,
nonchè l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o
consorzio di cui al comma 1 concomitanti o successivi alle
procedure di affidamento relative ai medesimi lavori.
7. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione
rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono
necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico
o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed
opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere superi altresì
in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse
non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite
esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti
che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono
tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo,
associazioni temporanee di tipo verticale, disciplinate dal
regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al
presente comma.
8. Per associazione temporanea di tipo verticale si intende
una riunione di concorrenti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera d), nell'ambito della quale uno di essi realizza i
lavori della o delle categorie prevalenti; per lavori
scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla o alle
categorie prevalenti e cosi definiti nel bando di gara,
assumibili da uno dei mandanti.
ART. 14.
(Programmazione dei lavori pubblici).
1. Le amministrazioni aggiudicatrici approvano, anche
nell'ambito di documenti programmatori già previsti dalla
normativa vigente, il programma dei lavori pubblici da eseguire
nel triennio con l'indicazione dei mezzi stanziati sullo stato
di previsione o sul proprio bilancio, nonchè disponibili
utilizzando, in base alla normativa vigente, contributi o
risorse dello Stato, delle regioni o di altri enti pubblici già
stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci, ovvero
acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31
ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni. Il
programma triennale prevede l'elenco dei lavori per settore; le
priorità di intervento; il piano finanziario complessivo e per
settore; i tempi di attuazione degli interventi. Nel programma
sono inclusi, secondo un ordine di priorità, per tipologia di
opere, solo i lavori di cui sia stato redatto almeno il progetto
preliminare e la cui utilità sia accertata sulla base di una
verifica delle esigenze cui i lavori devono corrispondere, delle
caratteristiche generali degli stessi, della stima sommaria dei
relativi costi, nonchè dei benefici economici e sociali
conseguibili. Nel programma è data priorità alla manutenzione e
al recupero del patrimonio pubblico, nonchè al completamento di
lavori già iniziati.
2. Il programma di cui al comma 1 predisposto dagli enti
locali è redatto in conformità agli strumenti urbanistici
previsti dalla legislazione vigente; ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, essi sono adottati
entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Decorso inutilmente tale termine e fino all'adozione dei
suddetti strumenti urbanistici, gli enti locali sono esclusi da
qualsiasi contributo o agevolazione dello Stato in materia di
lavori pubblici.
3. Prima dell'adozione lo schema di programma di cui al comma
1 è reso pubblico mediante affissione nella sede degli enti di
cui al medesimo comma 1 per almeno sessanta giorni consecutivi.
Chiunque, durante tale periodo, puo' formulare sul programma
osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si
pronuncia.
4. Qualora un lavoro compreso nel programma possa eseguirsi
per lotti, deve essere attestata dal responsabile del
procedimento la disponibilità per l'intero triennio dei
necessari mezzi finanziari, della relativa progettazione
definitiva, nonchè essere indicata l'articolazione temporale dei
lotti medesimi. I lotti devono costituire una parte funzionale
dell'opera, come da dichiarazione del responsabile del
procedimento che ne deve attestare la fruibilità.
5. Il Ministro dei lavori pubblici, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce
con proprio decreto lo schema tipo di programma triennale di cui
al comma 1.
6. Fatti salvi i casi di cui al comma 7, le pubbliche
amministrazioni non possono concedere finanziamenti per la
realizzazione di lavori e opere pubbliche non ricompresi nei
programmi di cui al presente articolo, o quando la richiesta non
ne rispetti le priorità.
7. Le amministrazioni aggiudicatrici devono attenersi alle
priorità indicate nel programma, salvi gli interventi imposti da
eventi imprevedibili o calamitosi, nonchè le modifiche
dipendenti da nuove disposizioni di legge o di regolamento
ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o
regionale.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici, unitamente al
programma, trasmettono all'Autorità e all'Osservatorio dei
lavori pubblici una relazione sulla funzionalità delle opere
realizzate per le quali sia già stato effettuato il collaudo
finale. Le amministrazioni aggiudicatrici aventi rilevanza
nazionale trasmettono al Ministero del bilancio e della
programmazione economica i programmi entro il 30 aprile di
ciascun anno.
9. Ai programmi e alle relazioni di cui al comma 8 è data
pubblicità dall'Osservatorio dei lavori pubblici ai sensi
dell'articolo 4, comma 16, lettera c).
ART. 15.
(Competenze dei consigli comunali e provinciali).
1. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8
giugno 1990, n. 142, le parole: "i piani finanziari ed i
programmi" sono sostituite dalle seguenti: " i piani finanziari,
i programmi ed i progetti" e dopo le parole: " i piani
territoriali ed urbanistici, " sono inserite le seguenti: " i
piani particolareggiati ed i piani di recupero,".
Nota all'art. 15:
- Il testo dell'art. 32, comma 2, lettera b), della legge 8
giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali) è il
seguente:
"Art. 32 (Competenze dei consigli).
1. (Omissis).
2. Il consiglio ha competenza limitamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) (omissis);
b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i
piani finanziari ed i programmi di opere pubbliche, i bilanci
annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi,
i piani territoriali e urbanistici, i programmi annuali e
pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad
essi, i pareri da rendere nelle dette materie;".
ART. 16.
(Attività di progettazione).
1. La progettazione si articola, secondo tre livelli di
successive definizioni tecniche, in preliminare, definitiva ed
esecutiva.
2. Il progetto preliminare definisce il quadro delle esigenze
da soddisfare e delle specifiche prestazioni e consiste in una
relazione illustrativa dei lavori da realizzare comprendente le
ragioni della scelta della soluzione prospettata, anche in base
alla valutazione delle eventuali diverse soluzioni possibili, le
verifiche della fattibilità e l'esame dei profili di impatto
ambientale, la conformità agli strumenti urbanistici,
l'indicazione della localizzazione mediante cartografia in scala
1:10.000; in schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche
dei lavori da realizzare;
nella valutazione indicativa della spesa da determinare sulla
base dei costi unitari medi per analoghe categorie di opere.
3. Il progetto definitivo consiste in una relazione
descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,
nonchè delle caratteristiche dei materiali prescelti e
dell'inserimento dei lavori sul territorio; nello studio di
impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle
opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche
delle opere, delle superfici e dei volumi da realizzare,
compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; in
una relazione geologica e geotecnica, idrologica e sismica,
desunta da apposita campagna di sondaggi sull'area interessata;
nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un
disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici
ed economici previsti in progetto, comprendente anche l'elenco
dei prezzi unitari delle varie categorie di lavori, nonchè
l'indicazione dei tempi necessari per la redazione del progetto
esecutivo dei lavori: in un computo metrico estimativo redatto
sulla base dei prezzi unitari assunti.
4. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto
definitivo, consiste in una descrizione completa delle
caratteristiche del territorio e dei lavori, in modo tale che
ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità,
dimensione e prezzo, che siano indicati i materiali da
utilizzare, le tecnologie da adottare, gli interventi di
minimizzazione dell'impatto ambientale e comunque tutti i lavori
da effettuare, con la definizione di un capitolato speciale di
appalto prestazionale e descrittivo. Il progetto esecutivo è
redatto sulla base di complete indagini geologiche e
geotecniche, idrologiche e sismiche, di rilievi altimetrici, di
misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi
del sottosuolo e comprende i disegni generali e di dettaglio,
compresi i particolari costruttivi, redatti nelle piu' opportune
scale, nonchè i calcoli e gli elaborati grafici esecutivi
generali e di dettaglio delle strutture e degli impianti, i
computi metrici dettagliati, le analisi, l'elenco dei prezzi
unitari e quant'altro necessario per l'immediata costruzione
dell'opera e l'esatta determinazione dei tempi e dei costi
relativi. Il progetto esecutivo deve altresì essere corredato da
apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.
5. I progetti sono redatti in modo da assicurare il
coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del
contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel
caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e
della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.
6. Il regolamento determina elementi progettuali relativi a
specifiche categorie di lavori e di opere.
7. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle
ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato
dal sindaco del comune in cui i lavori sono localizzati ovvero
dal prefetto in caso di opere statali.
8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonchè agli studi e alle
ricerche connessi fanno carico agli stanziamenti previsti per la
realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della
spesa o nei bilanci delle amministrazioni aggiudicatrici, nonchè
degli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nei limiti di una
percentuale fissata anno per anno tenuto conto dei programmi in
corso. Tale percentuale non deve comunque superare il 10 per
cento dell'importo del lavoro, con eventuali deroghe previste
dal regolamento per particolari categorie di lavori. In sede di
prima applicazione del presente articolo una somma non superiore
al 10 per cento degli stanziamenti di bilancio previsti per
investimenti relativi a lavori pubblici è destinata alla
copertura degli oneri inerenti alla progettazione o
all'integrazione della progettazione esistente, per adeguarla a
quanto stabilito dal presente articolo.
9. Le regioni possono istituire, a carico del proprio
bilancio di previsione, un fondo di rotazione per la
progettazione di opere pubbliche cui possono accedere gli enti
locali territoriali della regione medesima. Gli enti locali
territoriali possono accedere a tale fondo qualora le opere da
progettare siano previste da strumenti di pianificazione
generali vigenti al momento della richiesta. Gli importi
corrisposti dal fondo, sulla base di criteri determinati dalle
regioni, riaffluiscono al fondo stesso mediante versamento in
entrata delle somme per la progettazione di cui al comma 8
relative alla singola opera finanziata.
10. Qualora nel contratto o nella concessione siano comprese
fasi di progettazione, il titolare dei lavori, nel determinare
il prezzo a base d'asta, specifica separatamente l'importo
relativo alla progettazione.
ART. 17.
(Redazione dei progetti).
1. I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi sono
redatti dagli uffici tecnici delle amministrazioni
aggiudicatrici, ovvero anche dagli organismi tecnici della
pubblica amministrazione di cui essi per legge possono
avvalersi.
2. I comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità
montane e le unità sanitarie locali possono costituire uffici
consortili di progettazione e direzione dei lavori con le
modalità di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno
1990, n. 142.
3. Per la redazione dei progetti le amministrazioni
aggiudicatrici possono avvalersi, per le parti di rispettiva
competenza, della consulenza dei servizi tecnici nazionali di
cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni.
4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano
espletare, ai sensi dei commi 1 e 3, per carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento, le
attività di cui al comma 1 in tempi compatibili con quanto
previsto dalla programmazione dei lavori di cui all'articolo 14,
ovvero in presenza di lavori di particolare complessità o in
caso di necessità di definire progetti integrati che richiedono
l'apporto di una pluralità di competenze specialistiche, possono
affidare a liberi professionisti, singoli o associati, ovvero a
società di ingegneria di cui al comma 8 del presente articolo,
la redazione del progetto preliminare, nonchè del progetto
definitivo ed esecutivo o di parti di essi nonchè lo svolgimento
di attività tecnico- amministrative connesse alla progettazione.
5. I corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 4
sono calcolati e liquidati applicando le aliquote che il
Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dei
lavori pubblici, determina, con proprio decreto, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote
attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle
tariffe in vigore e aggiornando le tabelle relative alle diverse
categorie dei lavori anche in relazione ai nuovi oneri
finanziari assicurativi.
6. Ai corrispettivi relativi alle attività di cui al comma 5
non si applica la disposizione di cui all'articolo unico della
legge 5 maggio 1976, n. 340.
7. Ad università, loro strutture ed enti pubblici di ricerca
puo' essere affidata, nell'ambito di apposite convenzioni, la
realizzazione di studi, ricerche e consulenze per la
predisposizione dei progetti preliminari.
8. Ai fini della presente legge sono società di ingegneria le
società costituite nelle forme di cui ai capi V, VI e VII del
titolo V e al capo I del titolo VI del libro quinto del codice
civile che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze,
progettazioni, direzione dei lavori, valutazioni di congruità
tecnico-economica e studi di impatto ambientale e che non
esercitino le attività di produzione di beni. A tali società non
si applica il divieto previsto dall'articolo 2 della legge 23
novembre 1939, n. 1815.
9. I requisiti organizzativi, professionali e tecnici delle
società di ingegneria sono individuati nel regolamento, fermo il
principio che l'attività di progettazione deve far capo ad uno o
piu' professionisti iscritti negli appositi albi,
nominativamente indicati e personalmente responsabili.
10. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici
relativi ai lavori progettati, nonchè agli eventuali subappalti
o cottimi; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti e cottimi non puo' partecipare un soggetto
controllato, controllante o collegato all'affidatario di
incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di
collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2359 del codice civile.
11. Ai fini di cui al comma 10, costituisce controllo e
collegamento la sussistenza di rapporti configurati come tali
dall'articolo 2359 del codice civile, ancorchè tali rapporti
intercorrano congiuntamente con altri soggetti tramite società
direttamente o indirettamente controllate o tramite intestazione
fiduciaria o mediante accordi parasociali. Si ritiene esistente,
salvo prova contraria, l'influenza notevole di cui all'ultimo
comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano
rapporti di carattere finanziario e organizzativo che
determinino anche una sola delle seguenti attività:
a) la comunicazione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con quella di
altre imprese al fine di acquisire appalti di opere o di servizi
o al fine di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;
c) una distribuzione degli utili o delle perdite diversa,
quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta
in assenza dei rapporti stessi;
d) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli
derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;
e) l'attribuzione di poteri nella scelta degli amministratori
e dei dirigenti di imprese a soggetti diversi da quelli
legittimati in base all'assetto proprietario.
12. Gli incarichi di cui al comma 4, di importo superiore a
50.000 ECU, IVA esclusa, sono affidati secondo quanto previsto
dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992,
nonchè dalla relativa normativa nazionale di recepimento.
13. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono
affidare a terzi gli incarichi ricevuti, salvo quelli relativi
alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, nonchè a misurazioni e picchettazioni.
14. Nei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi deve
essere indicato il nome del progettista inteso come persona
fisica; se i progettisti sono piu' di uno, essi devono essere
nominativamente indicati e sono responsabili in solido, per le
attività professionali globali o specialistiche per cui sono
incaricati.
.
ART. 18.
(Incentivi per la progettazione).
1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e in un quadro di trattamento complessivamente
omogeneo delle diverse categorie interessate, puo' essere
individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo
preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla
costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale
dell'ufficio tecnico dell'amministrazione aggiudicatrice,
qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo
della medesima opera o lavoro.
2. Le somme occorrenti ai fini di cui al comma 1 sono
prelevate sulle quote degli stanziamenti annuali riservate a
spese di progettazione ai sensi dell'articolo 16, comma 8, ed
assegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione della
spesa o ad apposita voce del bilancio delle amministrazioni
aggiudicatrici.
Nota all'art. 18:
- Per il D.Lgs. n. 29 del 1993 si veda in nota all'art.5.
ART. 19.
(Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici).
1. I contratti di appalto di lavori di cui alla presente
legge hanno per oggetto l'esecuzione di lavori da parte
dell'impresa contraente sulla base di un progetto esecutivo, ad
eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli
scavi archeologici.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici affidano in concessione
i lavori pubblici esclusivamente nel caso in cui la concessione
abbia ad oggetto, oltre alla esecuzione, anche la gestione delle
opere. In tale caso la controprestazione a favore del
concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire
funzionalmente e di sfruttare economicamente le opere. Qualora
nella gestione dell'opera siano previsti prezzi o tariffe
ammministrati o controllati, il soggetto concedente assicura al
concessionario l'equilibrio economico- finanziario degli
investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità
del servizio da prestare, anche mediante un prezzo che comunque
non puo' superare il 50 per cento dell'importo totale delle
opere e il cui pagamento avviene a collaudo effettuato.
L'affidamento in concessione puo' essere effettuato sulla
base del progetto definitivo. I lavori potranno avere inizio
soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte del
concedente.
3. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono affidare a
soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle
funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori
pubblici.
4. I contratti di appalto di cui alla presente legge, ad
eccezione di quelli riguardanti la manutenzione periodica e gli
scavi archeologici, sono stipulati a corpo ai sensi delle
disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 326 della
legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F.
5. E' in facoltà delle amministrazioni aggiudicatrici
stipulare a misura, ai sensi del terzo comma dell'articolo 326
della legge 20 marzo 1865. n. 2248, allegato F, i contratti di
appalto relativi ai restauri di beni vincolati a norma della
legge 1 giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni.
ART. 20.
(Procedure di scelta del contraente).
1. Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
2. Le concessioni di cui all'articolo 19 sono affidate
mediante licitazione privata.
3. Gli appalti possono essere affidati anche attraverso
appalto- concorso o trattativa privata esclusivamente nei casi e
secondo le modalità previsti dalla presente legge.
4. L'affidamento di appalti mediante appalto-concorso è
consentito ai soggetti appaltanti, in seguito a motivata
decisione, previo parere vincolante del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di
opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui
progettazione richieda il possesso di competenze particolari o
la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento
della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare,
redatto ai sensi dell'articolo 17, nonchè di un capitolato
prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni,
delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili.
ART. 21.
(Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici).
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o
licitazione privata è effettuata con il criterio del prezzo piu'
basso determinato mediante offerte a prezzi unitari, anche
riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, e
successive modificazioni, e con il criterio del massimo ribasso
sull'elenco prezzi posto a base di gara nel caso di lavori di
manutenzione periodica. Nel caso in cui l'aggiudicatario abbia
presentato offerta con un prezzo inferiore di oltre il 20 per
cento rispetto alla media aritmetica dei prezzi di tutte le
offerte ammesse o con un ribasso superiore di oltre il 20 per
cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le
offerte ammesse, l'importo della garanzia di cui all'articolo
30, comma 2, è incrementato del 50 per cento.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso,
nonchè l'affidamento di concessioni mediante licitazione
privata, avviene con il criterio dell'offerta economicamente
piu' vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti
elementi variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il valore economico e finanziario della controprestazione;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da
praticare all'utenza.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale
d'appalto o il bando di gara devono indicare l'ordine di
importanza degli elementi di cui al comma medesimo, attraverso
metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di
individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta
piu' vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori
avvenga ai sensi del comma 2, la valutazione è affidata ad una
commissione giudicatrice secondo le norme stabilite dal
regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo
competente ad effettuare la scelta dell'aggiudicatorio od
affidatario dei lavori oggetto della procedura, è composta da un
numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti
nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La
commissione è presieduta da un dirigente dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I commissari non
debbono aver svolto nè possono svolgere alcuna altra funzione od
incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori
oggetto della procedura, e non possono far parte di organismi
che abbiano funzioni di vigilanza o di controllo rispetto ai
lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente hanno
rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere
nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni
aggiudicati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato
servizio. Non possono essere nominati commissari coloro i quali
abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti o
concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è
affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa
riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente
nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che, in
qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano
concorso, con dolo o colpa grave accertata in sede
giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati
conseguentemente illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei
rispettivi albi professionali, scelti nell'ambito di rose di
candidati proposte dagli ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di
rose di candidati proposte delle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti,
scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dalle
amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della
commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato
ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel
quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
ART. 22.
(Accesso alle informazioni).
1. Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o
delle concessioni di cui alla presente legge è fatto tassativo
divieto all'amministrazione aggiudicatrice o ad altro ente
aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla normativa vigente
in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a terzi
o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a) l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel
caso di pubblici incanti, prima della scadenza del termine per
la presentazione delle medesime;
b) l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito
o che hanno segnalato il loro interesse nei casi di licitazione
privata, di appalto-concorso o di gara informale che precede la
trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale da parte
del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare
ovvero del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa
privata.
2. L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo
comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati di
pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice
penale.
ART. 23.
(Selezione dei concorrenti da invitare alle gare).
1. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori pubblici
di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando
di gara puo' fissare i numeri minimo e massimo entro cui si
colloca il numero dei concorrenti che si intendono invitare. In
tal caso il numero minimo non puo' essere inferiore a cinque e
quello massimo è pari a cinquanta. Qualora il numero dei
candidati sia superiore a cinquanta, si procede alla scelta
mediante sorteggio pubblico, dandone adeguato preavviso agli
interessati, o con criteri che saranno determinati dal
regolamento. In ogni caso, il numero dei concorrenti ammessi a
presentare offerte deve essere sufficiente ad assicurare una
concorrenza effettiva.
2. Per l'affidamento a licitazione privata di lavori di
importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, il bando di
gara puo' fissare i numeri minimo e massimo entro cui si colloca
il numero dei soggetti che si intendono invitare. In tal caso il
numero minimo non puo' essere inferiore a dieci e quello massimo
è pari a ottanta.
Qualora il numero dei candidati sia superiore a ottanta, si
procede alla scelta sulla base di criteri stabiliti dal
regolamento, tenendo conto della migliore idoneità dimensionale,
tipologica e di localizzazione operativa dei concorrenti
rispetto ai lavori da realizzare.
ART. 24.
(Trattativa privata).
1. Possono essere affidati a trattativa privata:
a) gli appalti di importo complessivo non superiore a 150
mila ECU, IVA esclusa, nel rispetto delle norme sulla
contabilità generale dello Stato e, in particolare,
dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) gli appalti di importo superiore a 150 mila ECU ed
inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, esclusivamente nel
caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti
danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di
natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza rendano
incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di
affidamento degli appalti.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata
sono motivati e comunicati all'Autorità dal responsabile del
procedimento e i relativi atti sono posti in libera visione di
chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa
privata devono possedere i requisiti di cui alla presente legge
per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro puo' essere diviso in piu' affidamenti al
fine dell'applicazione del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti a trattativa privata, ai sensi
del comma 1, avviene mediante gara informale alla quale debbono
essere invitati almeno quindici concorrenti, se sussistono in
tale numero soggetti qualificati ai sensi della presente legge
per i lavori oggetto dell'appalto.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 30
mila ECU, IVA esclusa.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia
stato affidato a trattativa privata, non puo' essere assegnato
con tale procedura altro lotto da appaltare in tempi successivi
e appartenente alla medesima opera.
8. L'interferenza tecnica, o di altro tipo, di lavori da
affidare con lavori in corso di esecuzione non è compresa fra i
motivi tecnici di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo
9 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406. In tali casi
il contratto in esecuzione è risolto e si procede ad affidare i
nuovi lavori congiuntamente a quelli oggetto del contratto
risolto non ancora eseguiti.
ART. 25.
(Varianti in corso d'opera).
1. Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse,
sentito il progettista ed il direttore dei lavori,
esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni di
legge e regolamentari;
b) per cause di forza maggiore accertate nei modi stabiliti
dal regolamento;
c) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto
esecutivo. In tale caso il direttore dei lavori è tenuto a dare,
senza ritardo, comunicazione al responsabile del procedimento
che ne dà immediatamente notizia all'Autorità e al progettista.
2. I progettisti esterni sono responsabili per i danni subiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici in conseguenza di errori od
omissioni della progettazione. La responsabilità si estende
anche ai costi di riprogettazione ed ai maggiori oneri che le
predette amministrazioni devono sopportare in relazione
all'esecuzione delle varianti, ferma restando in ogni caso l'esperibilità
di ulteriori azioni risarcitorie.
3. Ove le varianti nel loro complesso eccedano il quinto
dell'importo originario del contratto, il soggetto appaltante o
concedente procede alla risoluzione del contratto e ad una nuova
aggiudicazione; alla gara deve essere invitato l'aggiudicatario
iniziale. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 la
risoluzione del contratto dà luogo al pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,
oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti; nel caso
di cui alla lettera c) del comma 1, la risoluzione del contratto
dà luogo esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti
regolarmente e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere.
ART. 26.
(Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici).
1. Le amministrazioni aggiudicatrici concedono ed erogano
all'appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo
inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento,
un'anticipazione sull'importo contrattuale per un valore pari al
10 per cento dell'importo stesso, che è gradualmente recuperata
in corso d'opera. Sul relativo importo, in caso di mancata
erogazione, decorrono gli interessi di mora previsti dal
capitolato generale.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è
abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni
aggiudicatrici e dagli altri enti aggiudicatori o realizzatori
non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si
applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo
chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso
d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in
cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di
inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2
per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni
anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale
percentuale è fissata, con decreto del Ministro dei lavori
pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In
sede di prima applicazione della presente legge, il decreto è
emanato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore
della legge stessa.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52,
sono estese ai crediti verso le pubbliche amministrazioni
derivanti da contratti di appalto di lavori pubblici, di
concessione di lavori pubblici e da contratti di progettazione
nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono
soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi
contrattuali.
L'entità delle penali e le modalità di versamento sono
disciplinate dal regolamento.
ART. 27.
(Direzione dei lavori).
1. Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente
legge affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici
sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori
costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da
assistenti.
2. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici non possano
espletare, per carenza di organico accertata e certificata dal
responsabile del procedimento, l'attività di direzione dei
lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:
a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o
convenzione di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n.
142;
b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 17, commi
4 e 12;
c) altri soggetti scelti con le procedure previste dalla
normativa nazionale di recepimento delle disposizioni
comunitarie in materia.
Nota all'art. 27:
- Per il testo dell'art. 24 della legge n. 142/1990 si veda
la nota all'art. 17.
ART. 28.
(Collaudi e vigilanza).
1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine
entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che
deve comunque avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori. Il medesimo regolamento definisce altresì i
requisiti professionali dei collaudatori secondo le
caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi
spettante, nonchè le modalità di effettuazione del collaudo.
2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i
collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
3. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto
un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal
regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio
ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione
del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorchè l'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del mesesimo
termine.
4. Per le operazioni di collaudo, le amministrazioni
aggiudicatrici nominano da uno a tre tecnici di elevata e
specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla
loro compessità e all'importo degli stessi. I tecnici sono
nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle
proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico
accertata e certificata dal responsabile del procedimento.
5. Il collaudatore o i componenti della commissione di
collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività
autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di
vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo.
Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di
lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori.
Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non
possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare
complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo
è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità
dell'opera e dei materiali.
7. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti
casi:
a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, lettere b) e c);
b) in caso di opere di particolare complessità;
c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
d) in altri casi individuati nel regolamento.
8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il
responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di
vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori,
verificando il rispetto della convenzione.
9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
copertura assicurativa, non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo
comma, del codice civile.
10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice
civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi
dell'opera, ancorchè riconoscibili purchè denunciati dal
soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma
carattere definitivo.
ART. 29.
(Pubblicità)
1. Il regolamento disciplina le forme di pubblicità degli
appalti e delle concessioni sulla base delle seguenti norme
regolatrici:
a) per i lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA
esclusa, prevedere l'obbligo dell'invio dei bandi e degli avvisi
di gara, nonchè degli avvisi di aggiudicazione, all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
b) per i lavori di importo superiore a un milione di ECU, IVA
esclusa, prevedere forme unificate di pubblicità a livello
nazionale:
c) per i lavori di importo inferiore a un milione di ECU, IVA
esclusa, prevedere forme di pubblicità semplificata a livello
regionale e provinciale;
d) prevedere l'indicazione obbligatoria nei bandi e negli
avvisi di gara del responsabile del procedimento;
e) disciplinare conformemente alla normativa comunitaria, in
modo uniforme per i lavori di qualsiasi importo, le procedure,
comprese quelle accelerate, i termini e i contenuti degli
inviti, delle comunicazioni e delle altre informazioni cui sono
tenute le amministrazioni aggiudicatrici;
f) prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici e gli
altri enti aggiudicatori o realizzatori, prima della stipula del
contratto o della concessione, anche nei casi in cui
l'aggiudicazione è avvenuta mediate trattativa privata,
provvedano, con le modalità di cui alle lettere a), b) e c) del
presente comma, alla pubblicazione dell'elenco degli invitati e
dei partecipanti alla gara, del vincitore o prescelto, del
sistema di aggiudicazione adottato, dell'importo di
aggiudicazione dei lavori, dei tempi di realizzazione
dell'opera, nonchè del nominativo del direttore dei lavori
designato.
2. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite
nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione
dell'amministrazione.
ART. 30.
(Garanzie e coperture assicurative).
1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione
dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per
cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante
fidejussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la
mancata sottoscrizione del contratto per volontà
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta
l'aggiudicazione.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una
garanzia fidejussoria del 20 per cento per lavori di importo
inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e del 30 per cento
per lavori di importo superiore. La mancata costituzione della
garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione
della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente,
che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che
segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
L'esecutore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente
all'erogazione dell'anticipazione prevista dall'articolo 26,
comma 1, una garanzia fidejussoria di pari importo, gradualmente
diminuita in corso d'opera.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a
terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti
con decreto del Ministro dei lavori pubblici, l'esecutore è
inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitaria decennale, nonchè una polizza per responsabilità
civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della
progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data
dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità
civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei
lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve
coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i
maggiori posti che l'amministrazione deve sopportare per le
varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), resesi
necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un
massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 1 milione di ECU, per lavori di
importo inferiopre a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e per un
massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per
lavori di importo superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La
mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di
garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento
della parcella professionale.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento o per
l'aggiudicazione, le amministrazioni aggiudicatrici o gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori devono verificare la qualità
degli elaborati progettuali e la loro conformità alla normantiva
vigente.
Tale verifica puo' essere effettuata da organismi di
certificazione dei sistemi di qualità di cui all'articolo 8 e
dagli uffici tecnici delle predette amministrazioni o enti.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni
previste dalla normativa vigente.
ART. 31.
(Piani di sicurezza)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e
della previdenza sociale, della sanità e dei lavori pubblici,
sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di
piani di sicurezza nei cantieri edili in conformità alle
direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989,
92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa
normativa nazionale di recepimento.
2. Il piano di sicurezza forma parte integrante del contratto
di appalto o di concessione. Le gravi o ripetute violazioni del
piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore
dei lavori vigila sull'osservanza del piano di sicurezza.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la
data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, se
privi del piano di sicurezza, sono nulli. I contratti in corso
alla medesima data, se privi del piano di sicurezza, sono
annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista
per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei
cantieri di opere e lavori pubblici e determinata dal
complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste
ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo
criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro
nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze
sindacali.
ART. 32.
(Definizione delle controversie).
1. Qualora insorgano controversie relative ai lavori pubblici
le pari ne danno comunicazione al responsabile del procedimento
che propone una conciliazione per l'immediata soluzione della
controversia medesima.
2. Qualora le parti non raggiungano un accordo entro sessanta
giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, la soluzione è
attribuita al giudice competente; dinanzi al giudice ordinario,
nel caso dei lavori in corso, si applicano gli articoli 413 e
seguenti del codice di procedura civile. Nei capitolati generali
o speciali non puo' essere previsto che la soluzione delle
controversie sia deferita ad un collegio arbitrale ai sensi
degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile.
3. La procedura di cui all'articolo 13 della legge 19
febbraio 1992, n. 142, si applica anche alle lesioni derivanti
da atti compiuti in violazione della presente legge e del
regolamento.
4. L'ordinanza di sospensione di cui all'articolo 21, ultimo
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, emessa a seguito di
ricorsi relativi ad esclusioni da procedure di affidamento di
lavori pubblici, non puo' avere durata superiore a sei mesi.
ART. 33.
(Segretezza).
1. Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei
corpi di polizia per la difesa della Nazione o per i compiti di
istituto, nei casi in cui sono richieste misure speciali di
sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo
esiga la protezione degli interessi essenziali della sicurezza
dello Stato, dichiarante indifferibili ed urgenti, possono
essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla
pubblicità delle procedure di affidamento dei lavori pubblici,
ai sensi del comma 2.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina
i casi nei quali debbono svolgersi gare informali e le modalità
delle stesse, i criteri di individuazione dei concorrenti
ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1,
nonchè le relative pro- cedure.
3. I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente
al controllo successivo della Corte dei conti, la quale si
pronuncia altresì sulla regolarità, sulla correttezza e
sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente
comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una
relazione al Parlamento.
ART. 34.
(Subappalto)
1. Il comma 3 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n.
55, già sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:
"3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto
e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con
il relativo importo, nonchè le ulteriori categorie, relative a
tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con
il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme
restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolati
ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto
riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in
misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento.
L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle
seguenti condizioni:
1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i
lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o
concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei
subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di
indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve
essere depositata la certificazione attestante il possesso da
parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del
presente comma;
2) che l'appaltatore preveda, entro il termine di novanta
giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di
subappalto presso il soggetto appaltante;
3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto
dell'offerta piu' di un candidato ad eseguire in subappalto i
lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante
del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta
altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente
comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia
iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato
membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei
costruttori per categorie e classifiche di importi
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti
previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione
delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, è sufficiente per eseguire il lavori pubblici
l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del
subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni".
2. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 18 della legge 19 marzo
1990, n. 55, introdotto dall'articolo 34 del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n. 406, è inserito il seguente:
"3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il
subappalto il cottimo ad uno dei soggetti indicati
dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione
dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il
subappalto il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti
che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5),
del presente articolo".
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente
articolo si applicano alle gare per le quali alla data di
entrata in vigore della presente legge non sia stato ancora
pubblicato il bando.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
anche alle attività che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente superiori al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati.
ART. 35.
(Fusioni e conferimenti).
1. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazion,
fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere
pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di
ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il
cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta
trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei
confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio
1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 8 e 9 della presente legge.
2. Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione puo'
opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del
contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere,
laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non
risultino sussistere i requisiti di cui all'artcolo 10-sexies
della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti
in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale,
decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia
intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono,
nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli
effetti loro attribuiti dalla legge.
4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si
applicano le disposizioni di cui alla circolare del Ministero
dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 190 del 13 agosto 1985.
5. Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da
conferimenti di beni effettuati nelle società risultanti da
fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche non
sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.
ART. 36.
(Trasferimento e affitto di azienda).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche
nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli
organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di
cooperative costituite o da constituirsi secondo le disposizioni
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni,
e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di
soci cooperatori, nei cui confronti risultano estinti, a seguito
della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure
che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in
lista di mobilità di cui all'articolo 6 legge 23 luglio 1991, n.
223.
Note all'art. 36:
- La legge n. 59/1992 reca: "Nuove norme in materia di
società cooperative".
- Si riporta l'art. 6 della legge n. 223/1991 (Norme in
materia cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttiva della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato
del lavoro):
"Art. 6 (Lista di mobilità e compiti della Commissione
regionale per l'impiego). - 1. L'Ufficio regionale del lavoro e
della massima occupazione, sulla base delle direttive impartite
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da
parte dell'Agenzia per l'impiego compila una lista dei
lavoratori in mobilità, sulla base di schede che contengano
tutte le informazioni utili per individuare la professionalità,
la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la
disponibilità al trasferimento sul territorio; in questa lista
vengono iscritti anche i lavoratori di cui agli articoli 11,
comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano fatto
richiesta dell'anticipazione di cui all'art. 7, comma 5.
2. La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di
cui al comma 1 ed inoltre:
a) assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei
lavoratori iscritti nella lista di mobilità, in collaborazione
con l'Agenzia per l'impiego;
b) propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi
di qualificazione e di riqualificazione professionale che,
tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in
mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i
lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le
Commissioni regionali ne dispongano l'avviamento;
c) promuove le iniziative di cui al comma 4;
d) determina gli ambiti circoscrizionali ai fini
dell'avviamento dei lavoratori in mobilità.
3. Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al
Fondo sociale europeo e al Fondo di rotazione, ai sensi del
secondo comma dell'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono
l'assunzione di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4. Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la
Commissione regionale per l'impiego puo' disporre l'utilizzo
temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità in
opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1- bis
del decreto-;legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, modificato
dall'art. 8 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e dal
decreto-legge 21 marzo 1988, n.
86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio
1988, n. 160. Il secondo comma del citato art. 1- bis non si
applica nei casi in cui l'amministrazione pubblica interessata
utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e
proporzionato ad una somma corrispondente al trattamento di
mobilità spettante al lavoratore ridotta del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di
cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio
1985, n. 49".
ART. 37.
(Gestione delle casse edili).
1. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale promuovono la sottoscrizione di un
protocollo d'intesa tra le parti sociali interessate per
l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche al fine di
favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa
non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i diversi organismi paritetici
istituiti attraverso la contrattazione collettiva devono
intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i
versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno
maturato presso gli enti quali sono stati iscritti.
ART. 37-bis. (5) (( (Promotore).
1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti di cui al comma
2, di seguito denominati "promotori", possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui
all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite
contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.
Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento
territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un
progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una
specificazione delle caratteristiche del servizio e della
gestione nonchè l'indicazione degli elementi di cui all'articolo
21, comma 2, lettera b), e delle garanzie offerte dal promotore
all'amministrazione aggiudicatrice.
Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese
sostenute per la loro predisposizione comprensivo anche dei
diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del
codice civile. Tale importo, soggetto all'accettazione da parte
della amministrazione aggiudicatrice, non puo' superare il 2,5
per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal
piano economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonchè i
soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e
con gestori di servizi. )) ART. 37-ter. (5) (( (Valutazione
della proposta).
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte presentate
sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonchè
della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità
dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del
costo di gestione e di manutenzione, della durata della
concessione, dei tempi di ultimazione dei lavori della
concessione, delle tariffe da applicare, della metodologia di
aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario
del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano
l'assenza di elementi ostativi alla loro realizzazione e,
esaminate le proposte stesse anche comparativamente, sentiti i
promotori che ne facciano richiesta, provvedono ad individuare
quelle che ritengono di pubblico interesse. )) ART. 37-quater.
(5) (( (Indizione della gara).
1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano
individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove
necessario, le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8,
ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura
negoziata la relativa concessione di cui all'articolo 19, comma
2, procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa di cui all'articolo
21, comma 2, lettera b), ponendo a base di gara il progetto
preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato
sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse,
nonchè i valori degli elementi necessari per la determinazione
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa nelle misure
previste dal piano economico- finanziario presentato dal
promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura
negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti
presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla
lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico
soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e
questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo 30,
comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui
all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da versare, su
richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima
dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando
in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1,
ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma
1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un
congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara,
il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a
carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del
comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma
1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è
tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due
soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari
all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo.
Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due
soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura
del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per
cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al
presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione di
cui all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad appaltare a
terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto
della concessione. Restano ferme le ulteriori disposizioni del
predetto comma 4 dell'articolo 2. )) ART. 37-quinquies. (5) ((
(Società di progetto).
1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per
la realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un
nuovo servizio di pubblica utilità deve prevedere che
l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di
costituire una società di progetto in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile.
Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale
sociale della società. In caso di concorrente costituito da piu'
soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al
capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni
si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37- quater. La
società così costituita diventa la concessionaria subentrando
nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità
di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce
cessione di contratto.
Il bando di gara puo', altresì, prevedere che la costituzione
della società sia un obbligo dell'aggiudicatario. )) ART.
37-sexies. (5) (( (Società di progetto: emissione di
obbligazioni).
1. Le società costituite al fine di realizzare e gestire una
singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità
possono emettere, previa autorizzazione degli organi di
vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui
all'articolo 2410 del codice civile, purchè garantite pro-quota
mediante ipoteca; dette obbligazioni sono nominative o al
portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono
riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un
avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici. )) ART.
37-septies. (5) (( (Risoluzione).
1. Qualora il rapporto di concessione sia risolto per
inadempimento del soggetto concedente ovvero quest'ultimo
revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, sono
rimborsati al concessionario:
a) il valore delle opere realizzate piu' gli oneri accessori,
al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non
abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi
effettivamente sostenuti dal concessionario;
b) le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in
conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato
guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora da
eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire
valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente
al soddisfacimento dei crediti dei finanziatori del
concessionario e sono indisponibili da parte di quest'ultimo
fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta
alla condizione del pagamento da parte del concedente di tutte
le somme previste dai commi precedenti. )) ART. 37-octies. (5)
(( (Subentro).
1. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio
per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti
finanziatori del progetto potranno impedire la risoluzione
designando, entro novanta giorni dal ricevimento della
comunicazione scritta da parte del concedente dell'intenzione di
risolvere il rapporto, una società che subentri nella
concessione al posto del concessionario e che verrà accettata
dal concedente a condizione che:
a) la società designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la
risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla
scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma ovvero
in un termine piu' ampio che potrà essere eventualmente
concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati
i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni di cui al
comma 1. )) ART. 37-nonies. (5) (( (Privilegio sui crediti).
1. I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di
lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di
pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del
concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del
codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto
scritto.
Nell'atto devono essere esattamente descritti i finanziatori
originari dei crediti, il debitore, l'ammontare in linea
capitale del finanziamento o della linea di credito, nonchè gli
elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile, dell'atto
dal quale il privilegio risulta.
Della costituzione del privilegio è dato avviso mediante
pubblicazione nel foglio annunzi legali; dall'avviso devono
risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La
trascrizione e la pubblicazione devono essere effettuate presso
i competenti uffici del luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del
codice civile, il privilegio puo' essere esercitato anche nei
confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che
sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione prevista dal
comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il
privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si
trasferisce sul corrispettivo. ))
ART. 38.
(Applicazione della legge).
1. Le disposizioni di qui alla presente legge, ad eccezione
di quelle di cui all'articolo 8, nonchè di quelle che fanno
rinvio al regolamento, si applicano ai contratti di appalto di
lavori pubblici, alle concessioni di lavori pubblici e agli
incarichi di progettazione stipulati o affidati a decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 7, lettera
b), si applicano fino all'approvazione di una nuova disciplina
in materia di misure interdittive alla partecipazione a
procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, le
garanzie e le coperture assicurative di cui all'articolo 30 si
applicano secondo modalità disposte dai soggetti appaltanti.
4. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento e per
la realizzazione di lavori relativi ai beni culturali si
applicano le disposizioni di cui alla legge 1 marzo 1975, n. 44
e successive modificazioni, al regolamento approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n. 509, e
all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
237.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
ART. 39.
(Applicazione della legge).
((1. . . . )) (( 2. Il regolamento di cui all'articolo 3
della legge 11 febbraio )) (( 1994, n. 109, è adottato entro il
30 settembre 1995 ed entra )) (( in vigore tre mesi dopo la sua
pubblicazione in apposito )) (( supplemento della Gazzetta
Ufficiale, che avviene )) (( contestualmente alla
ripubblicazione della citata legge )) (( n. 109 del 1994,
coordinata con le modifiche apportate dal )) (( presente
decreto, e dei decreti previsti dalla medesima legge )) (( n.
109 del 1994. )) (( 3. Ai progetti che siano affidati
formalmente a decorrere dalla )) (( data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 2 e )) (( ai relativi
affidamenti in appalto o in concessione )) (( si applicano le
disposizioni della legge 11 febbraio 1994, )) (( n. 109, come
modificata dal presente decreto, nonchè le )) (( disposizioni
del regolamento di cui al comma 2 con le modalità )) ((
stabilite dal regolamento stesso. )) (( 4. Ai progetti che siano
affidati formalmente a decorrere dalla )) (( data di entrata in
vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto e
fino alla data di entrata in vigore del )) (( regolamento di cui
al comma 2, nonchè ai relativi affidamenti )) (( in appalto o in
concessione, si applicano le disposizioni della )) (( legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificata dal presente )) ((
decreto, che non fanno rinvio a norme del medesimo regolamento,
)) (( ad eccezione di quelle di cui agli articoli 4, commi da 1
a 9, )) (( e 14, nonchè le disposizioni legislative e
regolamentari )) (( previgenti non incompatibili con la citata
legge n. 109 del )) (( 1994. Le medesime disposizioni si
applicano ai progetti )) (( affidati formalmente prima della
data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione del
presente decreto e ai relativi )) (( affidamenti in appalto o in
concessione qualora il bando per )) (( l'appalto o per la
concessione non sia pubblicato entro sei )) (( mesi dalla stessa
data. )) (( 5. Ai progetti che siano affidati formalmente prima
della data )) (( di entrata in vigore della legge di conversione
del presente )) (( decreto ed ai relativi affidamenti in appalto
o in concessione, )) (( qualora il bando per l'appalto o per la
concessione sia )) (( pubblicato entro sei mesi dalla stessa
data, si applicano le )) (( disposizioni legislative e
regolamentari vigenti fino alla data )) (( di entrata in vigore
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, )) (( nonchè gli articoli
1, 2, 6, 7, 8, )) (( comma 7, 9, 19, 21, 22, 23, 24, 26, commi
da 1 a 5, 31, )) (( 31-bis, 32, 35, 36, 37 e 38, comma 4, della
citata legge )) (( n. 109 del 1994, come modificata dal presente
decreto. )) (( 6. A parziale deroga di quanto previsto dal comma
5, ai bandi e )) (( agli avvisi pubblicati tra la data di
entrata in vigore della )) (( legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
la data di entrata in vigore )) (( della legge di conversione
del presente decreto, ovvero alle )) (( aggiudicazioni o agli
affidamenti intervenuti entro gli stessi )) (( termini, sono
applicabili le disposizioni )) (( vigenti al momento
dell'adozione dei rispettivi provvedimenti. )) (( 7. Qualora
alla redazione dei progetti provvedano gli )) (( uffici tecnici
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, )) (( della legge
11 febbraio 1994, n. 109, come modificato )) (( dall'articolo 2
del presente decreto, per affidamento di )) (( progetto si
intende l'incarico formale di predisposizione del )) (( progetto
almeno di massima conferito ai predetti uffici da )) (( parte
degli organi competenti. )) (( 8. Nel caso di trattativa
privata, il termine relativo alla )) (( pubblicazione del bando
di cui ai commi 4, 5 e 6 si intende )) (( riferito alla data di
presentazione delle offerte. )) (( 9. Le disposizioni di cui
agli articoli 4, commi da 1 a 9, e 14 )) (( della legge 11
febbraio 1994, n. 109, si applicano a decorrere )) (( dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma )) (( 2 del
presente articolo. )) (( 10. L'obbligo relativo alle
comunicazioni di cui all'articolo )) (( 4, commi 17 e 18, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, decorre )) (( dal sessantesimo
giorno successivo all'avvenuta comunicazione )) (( nella
Gazzetta Ufficiale della costituzione )) (( dell'Osservatorio
dei lavori pubblici. Il termine di novanta )) (( giorni di cui
all'articolo 31-bis, comma 1, della citata legge )) (( n. 109
del 1994, introdotto dall'articolo 9 del presente )) (( decreto,
nel caso di riserve iscritte antecedentemente alla )) (( data di
entrata in vigore del presente decreto, decorre dalla )) (( data
di entrata in vigore della legge di conversione del )) ((
presente decreto. )) (( 11. Alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,
sono apportate le )) (( modificazioni recate dagli articoli
seguenti del presente )) (( decreto.
-------------- AVVERTENZA: COME GIA' ILLUSTRATO NEL DOCUMENTO
SOMMARIO DELLA PRESENTE LEGGE N. 109/1994, IL PRESENTE ART. 39
E' STATO CREATO FITTIZIAMENTE AL FINE DI INDICARE L'AMBITO DI
APPLICAZIONE DELLA STESSA L. N. 109/1994.
Data a Roma, addì 11 febbraio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio dei Ministri
MERLONI, Ministro dei lavori pubblici
Visto, il Guardasigilli: CONSO
LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 672):
Presentato dall'on. TATARELLA ed altri l'11 maggio 1992.
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede referente,
il 24 giugno 1992, con pareri delle commissioni I, V e XI.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 10, 16
dicembre 1992; 13 gennaio 1993; 16, 17 febbraio 1993 e 24 marzo
1993.
Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede redigente,
il 1 aprile 1993.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede redigente, il 6, 7, 20
aprile 1993; 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28 maggio 1993 e 8 giugno
1993.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il 10 giugno
1993 (atto n. 672, 673, 832, 1020, 1028, 1110, 1202, 1210, 1256,
1309, 1340, 1411, 1473, 1517, 1761, 1784, 1904, 1998, 2145- A -
Relatore on. CERUTTI).
Esaminato in aula il 30 marzo 1993; 1 aprile 1993 e approvato il
10 giugno 1993 in un testo unificato con atti nn. 673 (MARTINAT
ed altri), 832 (PARLATO e VALENSISE), 1020 (MARTINAT ed altri),
1028 (IMPOSIMATO ed altri), 1110 (Pierluigi CASTAGNETTI ed
altri), 1202 (BOTTA ed altri), 1210 (CERUTTI ed altri), 1256 (MARTINAT
ed altri), 1309 (DEL BUE ed altri), 1340 (MAIRA), 1411 (FERRARINI
ed altri), 1473 (BARGONE ed altri), 1517 (TASSI), 1761 (RIZZI ed
altri), 1784 (Maurizio BALOCCHI ed altri), 1904 (PRATESI ed
altri), 1998 (MARCUCCI e BATTISTUZZI) e con il disegno di legge
n. 2145 presentato dal Ministro dei lavori pubblici MERLONI).
Senato della Repubblica (atto n. 1294):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede
redigente, il 15 giugno 1993, con pareri delle commissioni 1a,
2a, 4a, 5a, 6a, 7a, 10a, 11a e 13a, della giunta per gli affari
della Comunità europea e della commissione per le questioni
regionali.
Esaminato dalla 8a commissione il 24 giugno 1993; 1›, 6 luglio
1993; 3, 5 agosto 1993; 13, 14, 15, 16, 21, 22 settembre 1993;
5, 7, 12, 13, 14, 19 ottobre 1993.
Presentazione del testo degli articoli annunciata il 21 ottobre
1993 (atto n. 1294, 397, 526, 835, 1043 e 1315- A - Relatore
FABRIS).
Esaminato in aula ed approvato il 21 ottobre 1993.
Camera dei deputati (atto n. 672, 673, 832, 1020, 1110, 1202,
1210, 1256, 1309, 1340, 1411, 1473, 1517, 1761, 1784, 1904,
1998, 2145- B):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede legislativa,
il 3 novembre 1993, con pareri delle commissioni I, II, V, VI,
VII, X, XI e della commissione speciale per le politiche
comunitarie.
Esaminato dalla VIII commissione l'11, 16 novembre 1993;
21, 22 dicembre 1993; 10 gennaio 1994 e approvato, con
modificazioni, l'11 gennaio 1994.
Senato della Repubblica (atto n. 1294- B):
Assegnato alla 8a commissione (Lavori pubblici), in sede
deliberante, il 12 gennaio 1994, con pareri delle commissioni 1a
e 5a.
Esaminato dalla 8a commissione il 12 gennaio 1994 e approvato il
13 gennaio 1994.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 97 della Costituzione è il seguente:
"Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati secondo
disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon
andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di
competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei
funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede
mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge".
- Il testo dell'art. 117 della Costituzione è il seguente:
"Art. 117. - La regione emana per le seguenti materie norme
legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi dello Stato, semprechè le norme stesse non siano in
contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre
regioni:
ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi
dipendenti dalla regione;
circoscrizioni comunali;
polizia locale urbana e rurale;
fiere e mercati;
beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria ed ospedaliera;
istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;
musei e biblioteche di enti locali;
urbanistica;
turismo ed industria alberghiera;
tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;
viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;
navigazione e porti lacuali;
acque minerali e termali;
cave e torbiere;
caccia;
pesca nelle acque interne;
agricoltura e foreste;
artigianato;
altre materie indicate da leggi costituzionali.
Le leggi della Repubblica possono demandare alla regione il
potere di emanare norme per la loro attuazione".
- Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il
seguente:
"Art. 2 (Attribuzioni del Consiglio dei Ministri).
1-2. (Omissis).
3. Sono sottoposti alla deliberazione del consiglio dei
Ministri:
a)-c) (omissis);
d) gli atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni e, nel rispetto delle disposizioni
statutarie, delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e Bolzano; gli atti di sua competenza
previsti dall'articolo 127 della Costituzione e dagli statuti
regionali speciali in ordine alle leggi regionali e delle
province autonome di Trento e Bolzano, salvo quanto stabilito
dagli statuti speciali per la regione siciliana e per la regione
Valle d'Aosta;".
Note all'art. 2:
- La direttiva 92/50 CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992,
coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici
di servizi (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee del 24 luglio 1992, n. L. 209/1).
- La direttiva 93/38 CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e
di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto
nonchè degli enti che operano nel settore delle
telecomunicazioni (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 2a
serie speciale - del 21 ottobre 1993).
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del
1988, citata in nota all'art. 1, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
1. (Omissis).
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio
di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica,
autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del
Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto
dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del
1988, citata in nota all'art. 1, è il seguente:
"Art. 17 (Regolamenti).
1-2. (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita
autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal
Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del
Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, reca: "Tutela delle cose
d'interesse artistico o storico".
- Il D.P.C.M. 10 gennaio 1991, n. 55, reca: "Regolamento
recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti
delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi,
avvisi di gara e capitolati speciali, nonchè disposizioni per la
qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per
l'esecuzione di opere pubbliche".
- Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990,
n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestaione di
pericolosità sociale), modificata dal D.L. 13 maggio 1991 n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203, e dal D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, è il seguente:
"Art. 18.
1-2. (Omissis).
3. Salvo che la legge disponga, per specifici interventi,
ulteriori a diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in
cottimo non è consentito per la realizzazione dell'intera opera
appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria
prevalente ed è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano
indicato all'atto dell'offerta le opere che intendano
subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta
specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei
lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di
classificazione dell'albo nazionale dei costruttori, abbiano
indicato, inoltre, una o piu' imprese subappaltatrici candidate
ad eseguire le dette opere;
2) che i soggetti aggiudicatari comunichino
all'amministrazione o ente appaltante i nominativi dei soggetti
cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori; il
relativo contratto potrà stipularsi dopo l'autorizzazione da
darsi dall'amministrazione o ente appaltante entro trenta giorni
dall'avvenuta comunicazione.
Tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
3) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia
iscritta, se italiana, all'albo nazionale dei costruttori per
categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui,
secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire
lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
4) che non sussista, nei confronti dell'impres affidataria
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni e integrazioni".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 14, comma 1, del D.L. 13 maggio 1991, n.
152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,
n. 203 ("Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità
organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività
amministrativa") è il seguente:
"Art. 14 - 1. Per l'espletamento delle procedure rela- tive
ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici
servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni
di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le
responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata
istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun
ufficio del genio civile".
Note all'art. 5:
- Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni
pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico
impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.
421".
- Il capo III del predetto D.Lgs. n. 29 del 1993, tratta
degli "Uffici, piante organiche, mobilità e accessi".
Note all'art. 6:
- Il testo dell'art. 8 della legge 18 ottobre 1942, n.
1460 (Organi consultivi in materia di opere pubbliche) è il
seguente:
"Art. 8. - Il Presidente del Consiglio superiore e i
presidenti di sezione sono nominati con decreto reale, su
proposta del Ministro per i lavori pubblici, sentito il
Consiglio dei Ministri".
- Il testo dell'art. 1, terzo comma, della legge 20 aprile
1952, n. 524 (Modificazioni a disposizioni della legge 18
ottobre 1942, n. 1460, sulla costituzione del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e della legge 17 agosto 1942, n.
1150, sui piani regolatori), è il seguente:
"Art. 1.
Commi 1›-2›. (Omissis).
La ripartizione delle attribuzioni e dei componenti il
Consiglio superiore dei lavori pubblici fra le varie sezioni è
stabilita all'inizio di ogni biennio con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori
pubblici".
Note all'art. 7:
- Il testo degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi) è il
seguente:
"Art. 4. - 1. Ove non sia già direttamente stabilito per
legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono
tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo
ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile
della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale,
nonchè dell'adozione del provvedimento fi- nale.
2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese
pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti".
"Art. 5. - 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa
provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto
all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro
adempimento inerente il singolo procedimento nonchè,
eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al
comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il
funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a
norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui
all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse".
"Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di
ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti
che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;
b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli
atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e
sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo'
chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di
dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e puo' esperire
accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni
documentali;
c) propone l'indizione o, avendone la competenza, in- dice le
conferenze di servizi di cui all'articolo 14;
d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni
previste dalle leggi e dai regolamenti;
e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento
finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per
l'adozione".
- Il testo dell'art. 14 della sopra citata legge n. 241 del
1990, come modificato dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, è il seguente:
"Art. 14. - 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame
contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un
procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice
di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza stessa puo', essere indetta anche quando
l'amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti,
nullaosta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni
pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella
conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le
intese, i nullaosta e gli assensi richiesti.
2-bis. Qualora nella conferenza sia prevista l'unanimità per
la decisione e questa non venga raggiunta, le relative
determinazioni possono essere assunte dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri. Tali determinazioni hanno il medesimo effetto
giuridico dell'approvazione all'unanimità in sede di conferenza
di servizi.
3. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione la
quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla
conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi
della competenza ad esprimerne definitivamente la volontà, salvo
che essa non comunichi all'amministrazione procedente il proprio
motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa
ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle
determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto
sostanzialmente diverso da quello originariamente previste.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle
amministrazioni preposte alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini".
- Il testo dell'art. 81, comma 2›, del D.P.R. 24 luglio 1977,
n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22
luglio 1975, n. 382), è il seguente:
"Art. 81 (Competenze dello Stato).
Comma 1›. (Omissis).
Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o
comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento
della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani
urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla
difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione
interessata".
Note all'art. 8:
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del
1988, si veda in nota all'art. 3.
- La norma europea della serie UNI EN 29000, adottata dal CEN
il 10 dicembre 1987, reca: "Regole riguardanti la conduzione
aziendale per la qualità e l'assicurazione (o garanzia) della
qualità. Criteri di scelta e di utilizzazione"; la norma europea
della serie UNI EN 29004, adottata dal CEN il 10 dicembre 1987,
reca: "Criteri riguardanti la conduzione aziendale per la
qualità e i sistemi qualità aziendali". Le norme della serie UNI
EN 45000 costituiscono la base comune sulla quale si attuano le
procedure per riconoscere i risultati delle prove e dei
certificati rilasciati. In particolare, la norma europea della
serie UNI EN 45012, adottata dal CEN/CENELEC il 23 giugno 1989,
reca: "Criteri generali per gli organismi di certificazione dei
sistemi qualità".
- Il testo dell'art. 6, sesto comma, della legge 10 febbraio
1962, n. 57 (Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori) è
il seguente:
"Art. 6 (Comitato centrale per l'Albo).
Commi 1›-5 (Omissis).
Il servizio di segreteria del Comitato e tutti gli altri
servizi esecutivi inerenti all'Albo sono disimpegnati
dall'Ispettorato generale per i contratti e l'Albo nazionale
degli appaltatori, già esistente presso il Ministero dei lavori
pubblici che assume la denominazione di ispettorato generale per
l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti".
- Il testo dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone
pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come
modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, è il seguente:
"Art. 3. - Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano
cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo
4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, puo'
essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la
misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza.
Alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto ove le
circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in
uno o piu' comuni o in una o piu' province.
Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono
ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica puo' essere
imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di
dimora abituale".
- Il testo degli articoli 20, primo comma, n. 2 (numero così
modificato dall'art. 23 della legge 13 settembre 1982 n. 646) e
21, primo comma, n. 2, della legge n. 57 del 1962 sopracitata, è
il seguente:
"Art. 20 (Sospensione dell'efficacia dell'iscrizione). -
L'efficacia dell'iscrizione nell'Albo puo' essere sospesa dal
Comitato centrale, quando a carico del costruttore si verifichi
uno dei seguenti casi:
1) (omissis);
2) siano in corso procedimenti penali relativi ai casi
contemplati nel successivo art. 21, n. 2) o procedimenti per
l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;".
"Art. 21 (Cancellazione dall'albo). - Sono cancellati
dall'Albo con provvedimento del Comitato centrale, i costruttori
per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
1) (omissis);
2) condanna per delitto che per la sua natura o per la sua
gravità faccia venir meno i requisiti di natura morale richiesti
per l'iscrizione all'Albo;".
- La legge 2 aprile 1968, n. 482, reca: "Disciplina generale
delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche
amministrazioni e le aziende private".
- Per la legge n. 55 del 1990, si veda in nota all'art.3.
- La legge 15 novembre 1986, n. 768, reca: "Ulteriori norme
per l'aggiornamento dell'albo nazionale dei costruttori".
Note all'art. 9:
- Per la legge n. 57 del 1962 si veda in nota all'art.8.
- Per il D.P.C.M. n. 55 del 1991 si veda in nota all'art. 3.
- Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge n. 55 del 1990,
citata in nota all'art. 3, è il seguente:
" Art. 17.
1. (Omissis).
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su
proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i Ministri
dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie,
sono definite disposizioni per garantire omogeneità di
comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai
contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali,
nonchè, per le finalità della presente legge, disposizioni per
la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette
disposizioni si applicano a tutte le procedure delle
amministrazioni e degli enti pubblici relative agli appalti di
opere e di lavori pubblici, nonchè alle concessioni di
costruzione e di gestione".
- Per la legge n. 1089 del 1939, si veda in nota all'art. 3.
Note all'art. 10:
- La legge 25 giugno 1909, n. 422, reca: "Costituzione di
consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici".
- La legge 8 agosto 1985, n. 443, reca: "Legge-quadro per
l'artigianato".
- Il testo dell'art. 2615-ter del Codice civile è il
seguente:
"Art. 2615-ter (Società consortili). - Le società previste
nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come
oggetto sociale gli scopi indicati nell'art.
2602.
In tal caso l'atto costitutivo puo' stabilire l'obbligo dei
soci di versare contributi in denaro".
- Il testo dell'art. 2602 del Codice civile è il seguente:
"Art. 2602 (Nozione e norme applicabili). - Con il contratto
di consorzio piu' imprenditori istituiscono un'organizzazione
comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate
fasi delle rispettive imprese.
Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle
norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi
speciali".
Note all'art. 12:
- Il capo II del titolo X del libro quinto del codice civile
(Del lavoro) tratta "Dei consorzi per il coordinamento della
produzione e degli scambi".
- Il testo dell'art. 18 della legge n. 55 del 1990, citata in
nota all'art. 3, è il seguente:
"Art. 18. - 1. Possono presentare offerte o comunque
partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici
per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale
dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o
consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono
tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel
contratto. Il contratto non puo' essere ceduto, a pena di
nullità.
3. Salvo che la legge disponga, per specifici interventi,
ulteriori a diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in
cottimo non è consentito per la realizzazione dell'intera opera
appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria
prevalente ed è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano
indicato all'atto dell'offerta le opere che intendano
subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta
specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei
lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di
classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori, abbiano
indicato, inoltre, una o piu' imprese subappaltatrici candidate
ad eseguire le dette opere;
2) che i soggetti aggiudicatari comunichino
all'amministrazione o ente appaltante i nominativi dei soggetti
cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori; il
relativo contratto potrà stipularsi dopo l'autorizzazione da
darsi dall'amministrazione o ente appaltante entro trenta giorni
dall'avvenuta comunicazione.
Tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
3) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia
iscritta, se italiana, all'albo nazionale dei costruttori per
categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da
realizzare in sabappalto o in cottimo, salvo i casi in cui,
secondo la legislazione vigente è sufficiente per eseguire
lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
4) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni e integrazioni.
3- bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante
deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi
eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti
aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari
via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di
pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano
all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori
eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la
specificazione del relativo importo e con proposta motivazione
di pagamento.
4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le
opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al
venti per cento.
5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella
subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica
all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori
entro venti giorni dalla data del contratto stesso.
6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, nonchè i dati di cui al comma 3, numero 3).
7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il
settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è,
altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono all'amministrazione o ente committente prima
dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici, nonchè copia del piano di cui al comma 8.
L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici
trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle
imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio
dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità
competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri.
L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le
imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro
e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di
consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o
designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispettoc del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve
allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai
soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le
certificazioni di cui al comma 3, n. 3 e la dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con
l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o
consorzio.
10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in
subappalto non puo' formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e
alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis
della legge 8 agosto 1977, n. 584, e sauccessive modificazioni
ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non
intendano eseguire direttamente le opere scorporabili, nonchè
alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli
appalti pubblici stiupulati a trattativa privata. Le medesime
disposizioni si applicano altresì alle associazioni in
partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
12. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura
con posa in opera del materiale fornito, quando il calore di
quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della
mano d'opera.
13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10
si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa
vigente, la presentazione di una offerta o comunque
l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte
all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la
cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate
dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo
nazionale dei costruttori.
14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di
cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai
cottimi relativi di lavori pubblici aggiudicati o affidati prima
della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al
duecentoquarantesimogiorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2)
del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei
costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in
cottimo puo' essere autorizzato dall'ente o dalla stazione
appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui
all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982,
n. 646".
- Il testo dell'art. 353 del codice penale è il seguente:
"Art. 353 (Turbata libertà degli incanti). - Chiunque, con
violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri
mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici
incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche
Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con
la reclusione fino a due anni e con la multa da lire
duecentomila a due milioni.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o
dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la
reclusione è da uno a cinque anni e la multa da lire un milione
a quattro milioni.
Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel
caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un
pubblico ufficiale (375) o da persona legalmente autorizzata; ma
sono ridotte alla metà".
- Il testo dell'art. 4 della tariffa, parte I, allegata al
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro) è il
seguente:
"Art. 4. - Atti propri delle società di qualunque tipo ed
oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi,
le associazioni e le altre organizzazioni di persone o di beni,
con o senza personalità giuridica, aventi per oggetto esclusivo
o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole:
a) costituzione e aumento del capitale o patrimonio:
1) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento
sui beni immobili, salvo il successivo n. 2): le stesse aliquote
di cui all'art. 1;
2) con riferimento di proprietà o diritto reale di godimento
su fabbricati destinati specificamente all'esercizio di attività
commerciali e non suscettibili di altra destinazione senza
radicale trasformazione nonchè su aree destinate ad essere
utilizzate per la costruzione dei suddetti fabbricati o come
loro pertinenze, semprechè i fabbricati siano ultimati entro
cinque anni dal conferimento e presentino le indicate
caratteristiche: 4%;
3) con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento
su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami
dell'impresa: 1%;
4) con conferimento di proprietà o di diritto reale di
godimento su autoveicoli: le stesse imposte di cui al successivo
art. 7;
5) con conferimento di denaro, di beni mobili e di diritti
diversi da quelli indicati nei numeri precedenti:
1%;
6) mediante conversione di obbligazioni in azioni o passaggio
a capitale di riserve diverse da quelle constituite con
soprapprezzi o con versamenti dei soci in conto capitale o a
fondo perduto e da quelle iscritte in bilancio a norma di leggi
di rivalutazione monetaria: 1%;
b) fusione tra società e analoghe operazioni poste in essere
da enti diversi dalle società: 1%;
c) altre mofiche statutarie, comprese le trasformazioni e le
proroghe: L. 150.000;
d) assegnazione ai soci, associati o partecipanti:
1) se soggette all'imposta sul valore aggiunto o aventi per
oggetto utili in denaro: L. 150.000;
2) in ogni altro caso: le stesse aliquote di cui alla lettera
a);
e) regolarizzazione di società di fatto, derivanti da
comunione ereditaria di azienda, tra eredi che continuano in
forma societaria l'esercizio dell'impresa: 1%;
f) operazioni di società ed enti esteri di cui all'art. 4 del
testo unico: 1%;
g) atti propri dei gruppi europei di interesse economico: 1%.
Note:
I) Per conferimenti si intendono anche i versamenti in conto
capitale o a fondo perduto datti dai soci, associati o
partecipanti; in tal caso l'imposta di applica in base a
denuncia di quelli fatti in ciascun trimestre da presentarsi
dalla società o ente entro i primi venti giorni del mese
successivo. La proprietà ed i diritti reali su immobili o beni
mobili registrati si intendono confermati dalla data dell'atto
che comporta il loro trasferimento o la loro costituzione.
II) In caso di riduzione del capitale per perdite non sono
soggetti all'imposta, fino a concorrenza dell'ammontare della
riduzione, i conferimenti in denaro relativi all'aumento di
capitale contemporaneamente deliberato.
III) Le imposte di cui alla lettera a) si applicano anche
agli atti che importano assunzione di attività commerciale o
agricola come oggetto esclusivo o principale.
IV) Gli atti di cui alle lettere a) e b) sono soggetti
all'imposta nella misura di L. 100.000 se la società
destinataria del conferimento o la società risultante dalla
fusione o incorporante a la sede legale o amministrativa in
altro Stato membro della Comunità economica europea.
V) L'aliquota di alla lettera e) si applica se l'atto di
regolarizzazione è registrato entro un anno dall'apertura della
successione. In ogni altro caso di regolarizzazione di società
di fatto, ancorchè derivanti da comunioni ereditarie, l'imposta
si applica a norma dell'art. 22 del testo unico.
VI) Per gli atti propri delle società ed enti diversi da
quelli indicati nel presente articolo di applica l'articolo
della tabella.
VII) Per gli atti propri dei gruppi europei di interesse
economico, contemplati alle lettere a), n. 4, c) e d), n.
1, si applicano le imposte ivi rispettivamente previste".
La misura dell'imposta di registro di cui alle lettere c) e
d), n. 1, è stata così elevata dall'art. 17, comma 1 del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243.
- Il D.L. 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, reca:
"Disposizioni in materia di imposte sul valore aggiunto e di
imposte sul reddito e disposizioni relative, all'Amministrazione
finanziaria". I commi 18 e 19 dell'art.
3 del predetto decreto determinano la misura della tassa di
concessione governativa per l'iscrizione nel registro delle
imprese e quella dovuta entro il 30 giugno di ciascun anno
solare".
Nota all'art. 13:
- Per il D.P.C.M. n. 55 del 1991 si veda in nota all'art. 3.
Nota all'art. 14:
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.
310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990
n. 403 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale),
modificato dal D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla
legge 19 marzo 1993, n. 68, è il seguente:
"Art. 3 (Alienazione del patrimonio disponibile degli enti
locali). - 1. Le province, i comuni, le comunità montane e i
loro consorzi sono autorizzati ad alienare il patrimonio
disponibile per la realizzazione di opere pubbliche o per il
finanziamento delle perdite di gestione delle aziende pubbliche
di trasporto, o per i fini indicati agli articoli 24 e 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
1989, n. 144, e al comma 3 dell'art. 1-bis del decreto- legge 1
luglio 1986, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 agosto 1986, n. 488.
1- bis. I comuni e le province possono altresì procedere alla
alienazione del patrimonio di edilizia residenziale di loro
proprietà, ancorchè abbiano usufruito negli anni precedenti di
contributo o finanziamento in conto capitale o in conto
interessi dallo Stato o dalle regioni. la cessione delle unità
immobiliari deve avvenire con priorità assoluta per coloro che
ne fanno uso legittimo, in base a contratto di affitto, di
concessione o comodato. Gli istituti di credito autorizzati
possono concedere mutui ipotecari ai cessionari anche fino al 90
per cento del valore di cessione, corrispondendo agli enti
proprietari il valore ammesso a mutuo. Gli stessi enti possono
prestare garanzia parziale agli istituti mutuanti in misura non
superiore al 40 per cento del prezzo di cessione. I comuni e le
province possono utilizzare i proventi per le finalità previste
al comma 1; nella eventualità di alienazione di valore non
inferiore ai 500 milioni di lire, qualora non utilizzino almeno
il 50 per cento del ricavato per interventi di edilizia
economica e popolare saranno esclusi dai programmi regionali e
nazionali di nuova formazione sulla materia per i successivi
nove anni.
2. Gli enti locali che abbiano deliberato le alienazioni di
cui al comma 1, nelle more del perfezionamento di tali atti,
possono ricorrere a finanziamenti presso istituti di credito.
Possono altresì utilizzare in termini di cassa le somme a
specifica destinazione fatta, eccezione per i trasferimenti di
enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui,
purchè si impegnano esplicitamentre a reintegrarle con il
ricavato delle predette alienazioni.
3. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono designati gli istituti di credito
abilitati ad effettuare i finanziamenti di cui al comma 2 e sono
altresì stabilite le relative condizioni e mobilità".
Note all'art. 17:
- Il testo degli articoli 24, 25 e 26 della legge n. 142 del
1990, citata in nota all'art. 15, è il seguente:
"Art. 24 (Convenzioni). - 1. Al fine di svolgere in modo
coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le
province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico
servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la
regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere
forme di convenzione obbligatoria fra i comuni e le province,
previa statuizione di un disciplinare-tipo".
"Art. 25 (Consorzi). - 1. comuni e le province, per la
gestione associata di uno o piu' servizi possono costituire un
consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di
cui all'art. 23, in quanto compatibili.
2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza
assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo
24, unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la
trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del
consorzio.
4. L'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti
degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o
di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota
di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.
5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne
approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
6. Tra gli stessi comuni e province non puo' essere
costituito piu' di un consorzio.
7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello
Stato puo' prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per
l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge
ne demanda l'attuazione alle leggi regionali".
"Art. 26 (Unioni di comuni). - 1. In previsione di una loro
fusione, due o piu' comuni contermini, appartenenti alla stessa
provincia, ciascuno con popolazione non superiore a 5.000
abitanti, possono costituire una unione per l'esercizio di una
pluralità di funzioni o di servizi.
2. Puo' anche far parte dell'unione non piu' di un comune con
popolazione fra i 5.000 e i 10.000 abitanti.
3. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono
approvati con unica deliberazione dai singoli consigli comunali,
a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Sono organi dell'unione il consiglio, la giunta ed il
presidente che sono eletti secondo le norme di legge rela- tive
ai comuni con popolazioni pari a quella complessiva dell'unione.
Il regolamento puo' prevedere che il consiglio sia espressione
dei comuni partecipanti alla unione e ne disciplina le forme.
5. Il regolamento dell'unione contiene l'indicazione degli
organi e dei servizi da unificare, nonchè le norme relative alla
finanze dell'unione ed ai rapporti finanziari con i comuni.
6. Entro dieci anni dalla costituzione dell'unione deve
procedersi alla fusione, a norma dell'articolo 11. Qualora non
si pervenga alla fusione, l'unione è sciolta.
7. Alla unione di comuni competono le tasse, le tariffe e i
contributi sui servizi dalla stessa gestiti.
8. Le regioni promuovono le unioni di comuni ed a tal fine
provvedono alla erogazione di contributi aggiuntivi a quelli
normalmente previsti per i singoli comuni. In caso di erogazione
di contributi aggiuntivi, dopo dieci anni dalla costituzione
l'unione di comuni viene costituita in comune con legge
regionale, qualora la fusione non sia stata deliberata prima di
tale termine su richiesta dei comuni dell'unione".
- Il testo dell'art. 9 della legge 18 maggio 1989, n.183
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa
del suolo), modificato dall'articolo 3 della legge 7 agosto
1990, n. 253, è il seguente:
"Art. 9 (I servizi tecnici nazionali). - 1. Presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituti i servizi
tecnici nazionali, in un sistema coordinato ed unitario sotto
l'alta vigilanza del Comitato dei Ministri di cui all'art. 4. Ai
servizi tecnici nazionali è assicurata autonomia scientifica,
tecnica, organizzativa ed operativa.
2. I servizi tecnici già esistenti presso i Ministeri dei
lavori pubblici e dell'ambiente sono costituiti nei seguenti
servizi tecnici nazionali: idrografico e mareografico; sismico;
dighe; geologico. Con la procedura ed i criteri di cui al comma
9 vengono costituiti gli ulteriori servizi tecnici nazionali
necessari allo scopo di perseguire l'obiettivo della conoscenza
del territorio e dell'ambiente, nonchè delle loro
trasformazioni. A tal fine sono prioritariamente riorganizzate
le strutture della pubblica amministrazione che già operano nel
settore, nonchè quelle del Corpo forestale dello Stato e quelle
preposte all'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
3. Dell'attività dei servizi tecnici nazionali si avvalgono
direttamente i Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiene,
dell'agricoltura e delle foreste, della marina mercantile e per
il coordinamento della protezione civile, le autorità dei bacini
di rilievo nazionale, gli organismi preposti a quelli di rilievo
interregionale e regionale, il Comitato nazionale per la difesa
del suolo, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, la
Direzione generale della difesa del suolo del Ministero dei
lavori pubblici, il servizio prevenzione degli inquinamenti e
risanamento ambientale e il servizio valutazione dell'impatto
ambientale, informazione ai cittadini e per la relazione sullo
stato dell'ambiente del Ministero dell'ambiente, nonchè il
Dipartimento per il Mezzogiorno.
4. I servizi tecnici nazionali hanno le seguenti funzioni:
a) svolgere l'attività conoscitiva, qual è definita
all'articolo 2;
b) realizzare il sistema informativo unico e la rete
nazionale integrati di rilevamento e sorveglianza, secondo
quanto previsto al comma 5;
c) fornire, a chiunque ne faccia richiesta, dati, pareri e
consulenze, secondo un tariffario fissato ogni biennio con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Comitato dei ministri di cui all'articolo 4. Le tariffe sono
stabilite in base al principio della partecipazione al costo
delle prestazioni da parte di chi ne usufruisca.
5. I servizi tecnici nazionali organizzano, gestiscono e
coordinano un sistema informativo unico ed una rete nazionale
integrati di rilevamento e sorveglianza, definendo con le
Amministrazioni statali, le regioni e gli altri soggetti
pubblici e privati interessati, le integrazioni ed i
coordinamenti necessari.
All'organizzazione ed alla gestione della rete sismica
integrata concorre, sulla base di apposite convenzioni,
l'Istituto nazionale di geofisica. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre 1991, le
iniziative adottate in attuazione e nell'ambito delle risorse
assegnate ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della
legge 11 marzo 1988 n. 67, relative al sistema informativo e di
monitoraggio, confluiscono nei servizi tecnici nazionali.
6. Nell'ambito del Comitato dei ministri di cui all'articolo
4, ciascuno dei Ministri che lo compongono propone, nel settore
di sua competenza le misure di indirizzo e di coordinamento
volte alla completa realizzazione del sistema informativo e
della rete integrati di cui al comma 5, ed in particolare le
priorità nel rilevamento e nella predisposizione della base di
dati.
7. Ai servizi tecnici nazionali è preposto un Consiglio dei
direttori, composto dal presidente del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, che lo presiede, dai direttori dei singoli
servizi tecnici nazionali di cui al comma 1, nonchè dai
responsabili dell'Istituto geografico militare, del Centro
interregionale per la cartografia, dell'Istituto idrografico
della Marina, del Servizio meteorologico dell'Aeronautica
militare, del Corpo fore- stale dello Stato e dell'Istituto
nazionale di geofisica.
8. Il Consiglio dei direttori:
a) provvede, in conformità alle deliberazioni di cui
all'articolo 4, al coordinamento dell'attività svolta dai
singoli servizi tecnici nazionali, dai servizi tecnici dei
soggetti competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, nonchè
dagli altri organismi indicati al precedente comma 7;
b) esercita ogni altra funzione demandatagli con i
regolamenti di cui a comma 9.
9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con appositi regolamenti emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, si provvede alla riorganizzazione ed al
potenziamento dei servizi, tecnici di cui al comma 2, in
particolare disciplinando:
a) l'ordinamento dei servizi tecnici nazionali ed i criteri
generali di organizzazione, anche sotto il profilo della
articolazione territoriale, di ogni singolo servizio;
b) i criteri generali per il coordinamento dell'attività dei
servizi tecnici nazionali, dei servizi tecnici dei soggetti
competenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, tenendo conto in
modo particolare dell'attività svolta dai servizi tecnici
regionali;
c) i criteri per la formazione di ruoli tecnici omogenei per
ciascun servizio, con l'attribuzione di posizioni giuridiche
basate, sul possesso del titolo professionale necessario allo
svolgimento delle attività di ogni singolo servizio e sul
livello professionale della mansioni da svolgere;
d) i criteri generali per l'attribuzione della dirigenza dei
servizi e dei singoli settori in cui gli stessi sono articolati
nel rispetto del principio della preposizione ai servizi ed ai
singoli settori tecnici di funzionari appartenenti ai relativi
ruoli;
e) le modalità di organizzazione e di gestione del sistema
informativo unico e della rete nazionale integrati di
rilevamento e sorveglianza;
f) le modalità che consentono ai servizi tecnici nazionali di
avvalersi dell'attività di enti e organismi specializzati
operanti nei settori di rispettiva competenza nonchè di
impiegare in compiti di istituto ricercatori e docenti
universitari, sulla base di convenzioni-tipo, adottate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che
definiscono l'applicazione delle disposizioni in materia di
comandi finalizzate all'interscambio culturale e scientifico.
10. Ai servizi tecnici nazionali sono preposti dirigenti
generali tecnici.
11. I direttori dei servizi tecnici nazionali idrografico e
mareografico, sismico, dighe, geologico fanno parte di diritto
del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
12. Con la procedura e la modalità di cui al comma 9 si
provvede, tenendo conto della riorganizzazione del sistema dei
servizi tecnici nazionali, a quella funzionale del servizio
tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
13. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge e fino alla definizione del nuovo ordinamento dei
servizi tecnici nazionali, nonchè dei ruoli tecnici omogenei di
cui al comma 9, lettera c), il personale di ruolo, in servizio
alla data predetta presso i servizi idrografico e mareografico,
sismico, dighe, geologico, è collocato senza soluzione di
continuità, in appositi ruoli transitori presso le
amministrazioni di appartenenza per il successivo automatico
trasferimento nei ruoli del snuovo ordinamento, fatti salvi lo
stato giuridico ed il trattamento economico comunque posseduti.
Alla identificazione del personale da ricomprendere nei ruoli
predetti si provvede con decreto del Ministro competente che
determina altresì le dotazioni organiche dei profili
professionali occorrenti in misura pari alle unità da
trasferire. I provvedimenti relativi allo stato giuridico ed al
trattamento economico del personale inquadrato nei ruoli
transitori sono adottati dal Presidente del Consiglio dei
Ministri, o da un Ministro da lui delegato, di concerto con il
Ministro presso il cui dicastero è istituito ciascun ruolo
transitorio".
- Il testo dell'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.
340 (Inderogabilità dei minimi della tariffa professionale per
gli ingegneri ed architetti), è il seguente:
"Art. unico. - All'articolo unico della legge 4 marzo 1958,
n. 143, è aggiunto il comma seguente:
'I minimi di tariffa per gli onorari a vacazione, a
percentuale ed a quantità, fissati dalla legge 2 marzo 1949, n.
143, o stabiliti secondo il disposto della presente legge, sono
inderogabili. L'inderogabilità non si applica agli onorari a
discrezione per le prestazioni di cui all'articolo 5 del testo
unico approvato con la citata legge 2 marzo 1949, n. 143'.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello Stato".
- Il titolo V del libro quinto del codice civile (Del
lavoro), tratta "Delle società"; i capi V, VI e VII trattano
rispettivamente di: "Della società per azioni", "Della società
in accomandita per azioni", "Della società a responsabilità
limitata". Il titolo VI del citato libro quinto tratta "Delle
imprese cooperative e delle mutue assicuratrici"; il capo I
tratta "Delle imprese cooper- ative".
- Il testo dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n.
1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di
consulenza), è il seguente:
"Art. 2. - E' vietato costituire, esercire o dirigere, sotto
qualsiasi forma diversa da quella di cui al precedente articolo,
società, istituti, uffici, agenzie od enti, i quali abbiano lo
scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati od ai
terzi, prestazioni di assistenza o consulenza in materia
tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o
tributaria".
- Il testo dell'art. 2359 del codice civile è il seguente:
"Art. 2359 (Società controllate e società collegate).
- Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea
ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra
società in virtu' di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma
si computano anche i voti spettanti a società controllate, a
società fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra
società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se
la società ha azioni quotate in borsa".
- Per la direttiva 92/50 CEE del 1992 si veda in nota
all'art. 2
Note all'art. 19:
- Il testo dell'art. 326, comma 2, della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato F (Legge sule opere pubbliche) è il seguente:
"Art. 326. Comma 1›. (Omissis).
Per le opere e provviste a corpo, il presso convenuto è fisso
ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore
attribuito alla qualità di dette opere o provviste".
- Il testo dell'art. 326, comma 3, della legge n. 2248,
allegato F, del 1865, indicata al punto a), è il seguente:
"Art. 326. Commi 1›, 2›. (Omissis).
Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel
contratto puo' variare, tanto in piu' quanto in meno, secondo la
quantità effettiva di opere eseguite. Per la esecuzione loro
sono fissati nel capitolato di appalto pressi invariabili per
unità di misura e per ogni specie di lavoro".
- Per la legge n. 1089 del 1939 si veda in nota all'art. 3.
Nota all'art. 21:
- Il testo dell'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n.14
(Norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche
mediante licitazione privata), è il seguente:
"Art. 5. - Quando la licitazione privata si tine con il
metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante
invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco
descritto delle voci relative alle varie categorie di lavoro,
senza la indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un
modulo a piu' colonne denominato: 'lista delle categorie di
lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto'.
Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente
appaltante, quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e
forniture:
a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci rela- tive
alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento
all'elenco descrittivo;
b) nella seconda colonna, l'unità di misura e il quantitativo
previsto per ciascuna voce.
Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti
rimettono all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti
richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato,
nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano
disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie
di lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti dei
quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi
indicati nella terza. Il presso complessivo offerto, che è
rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal
concorrente in calce al modulo stesso.
I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere:
vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in
lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal
concorrente e non puo' presentare correzioni che non siano da
lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
L'autorità che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e
contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le
eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente
comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da
ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte.
Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara,
alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha
offerto il prezzo complessivo piu' vantaggioso per
l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi
unitari e provvedendo ove si riscontrino errori di calcolo, a
correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del
presente articolo.
Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante
queste, l'offerta verificata resti la piu' vantaggiosa,
l'autorità che preside la gara aggiudica i lavori al concorrente
per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato.
Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate
all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo piu'
vantaggioso è stato proposto da altro concorrente,
l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in
tal caso previa verifica dei conteggi presentati.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad
altra ora o al giorno successivo.
L'ente appaltante puo' prestabilire, comunicandolo nelle
lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che
le offerte non devono oltrepassare.
I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario
valgono quali prezzi contratuali.
Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o
forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento
dell'importo totale, prezzi manifestamente non adeguati rispetto
alle previsioni, nel contratto sarà previsto che tali prezzi
valgono entro i limiti delle quantità di lavori riportati
nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantità
eccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il
procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto
25 maggio 1895, n. 350.
La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente
aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del
contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento
dell'aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente
articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti
vengono svincolate non appena ultimata la gara.
Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente
altre offerte presentino manifestamente un carattere
anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri
fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la composizione
delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara,
chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni
dalla data di ricezione delal richiesta, le analisi di tutti o
di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni
necessarie.
Quando tali elementi non siano presentati, o non vengono
ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla con atto motivato,
l'aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed
appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella
graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per
non oltre trenta giorni dalla data della gara.
Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a
stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltane ha diritto
di pretendere, a titolo di penalità, una somam pari
all'ammontare già stabilito per la cauzione provvisoria, che
verrà riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla
riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate
con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639"
Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 326 del codice penale:
"Art. 326 (Rivelazione di segreti di ufficio). - Il pubblico
ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o
comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio,
le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi
modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa si applica la reclusione
a un anno".
Note all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 41 del R.D. n. 827/1924
(Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la
contabilità generale dello Stato):
"Art. 41. - Si procede alla stipulazione dei contratti a
trattativa privata:
1) Quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o
si abbiano fondate prove per ritenere che ove si sperimentassero
andrebbero deserte;
2) Per l'acquisto di cose la cui produzione è garantita da
privativa industriale, o per la cui natura non è possibile
promuovere il concorso di pubbliche offerte;
3) Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti od
oggetti di precisione che una sola ditta puo' fornire con i
requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;
4) Quando si debbano prendere in affitto locali destinati a
servizi governativi;
5) Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e
forniture sia tale da non consentire l'indugio degli incanti o
della licitazione;
6) E in genere in ogni altro caso in cui ricorrono speciali
ed eccezionali circostanze per le quali non possano essere
utilmente seguite le forme degli articoli da 37 a 40 del
presente regolamento.
Nei casi previsti dal presente articolo la ragione per la
quale si ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata
nel decreto di approvazione del contratto e dimostrata al
Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo avviso".
- Si riporta il testo dell'art. 9 del D.lgs. n. 406/1992
(Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure
di approvazione degli appalti di lavori pubblici):
"Art. 9 (Trattativa privata). - 1. Gli appalti di lavori
pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, possono essere affidati
a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando di gara,
contenente l'indicazione dei criteri per la selezione dei
candidati:
a) in caso di offerte irregolari o inaccettabili per mancanza
dei requisiti di cui ai titoli IV e V in una precedente
procedura di aggiudicazione col sistema dei pubblici incanti o
della licitazione privata o dell'appalto concorso, purchè le
condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente
modificate. Non è richiesta la pubblicazione del bando di gara
quando alla trattativa privata vengono ammesse tutte le imprese,
in possesso dei requisiti prescritti nei titoli IV e V, che
hanno presentato nella precedente procedura offerte formalmente
corrette;
b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca,
sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una
reddittività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;
c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui
natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione
preliminare e globale dei prezzi.
2. Gli appalti di lavori pubblici di cui all'articolo 1,
comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, senza
pubblicazione preliminare di un bando di gara:
a) in mancanza di offerte o di un'offerta appropriata a
seguito di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-
concorso, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano
sostanzialmente modificate, presentando una relazione alla
Commissione delle comunità europee, se richiesta;
b) per lavori la cui esecuzione, per motivi tecnici,
artistici o inerenti alla tutela dei diritti d'esclusiva, puo'
essere affidata solo ad un imprenditore determinato;
c) nella misura strettamente necessaria per motivi di
imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle
altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte
delle amministrazioni aggiudicatrici purchè le circostanze
invocate a giustificazione dell'urgenza non siano in alcun modo
imputabili alle amministrazioni stesse;
d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto
inizialmente aggiudicato nè nel primo contratto concluso, che
siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza
imprevista, all'esecuzione dell'opera ivi descritta, purchè
vengano attribuiti all'impreditore che esegue tale opera e
semprechè non possano essere tecnicamente o economicamente,
distinti dall'appalto principale senza gravi inconvenienti per
l'amministrazione oppure, quantunque separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo
perfezionamento. L'importo degli appalti affidati per i lavori
complementari non puo' complessivamente superare il cinquanta
per cento dell'importo dell'appalto principale;
e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere
similari affidate all'impresa titolare di un primo appalto dalla
medesima amministrazione aggiudicatrice, purchè tali lavori
siano conformi a un progetto di base oggetto di un primo appalto
attribuito secondo le procedure dei pubblici incanti, della
licitazione privata o dell'appalto-concorso. In tal caso, il
ricorso alla trattativa privata è consentito nel triennio
successivo all'aggiudicazione dell'appalto iniziale e deve
essere previsto nel bando di gara relativo al primo appalto;
l'importo totale previsto per il seguito dei lavori viene
preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per
l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.
3. In tutti gli altri casi l'amministrazione aggiudicatrice
attribuisce gli appalti di lavori mediante le procedure dei
pubblici incanti, della licitazione privata e dell'appalto
concorso".
Note all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 33 della legge n.41/1986
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986):
"Art. 33. - 1. Il secondo comma dell'articolo 3 della legge
10 dicembre 1981, n. 741, è abrogato.
2. Per i lavori relativi ad opere pubbliche da appaltarsi,
con concedersi o da affidarsi dalle Amministrazioni e dalle
Aziende dello Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti
locali o da altri enti pubblici, non è ammessa la facoltà di
procedere alla revisione dei prezzi.
3. Per i lavori di cui al precedente comma 2 aventi durata
superiore all'anno, la facoltà di procedere alla revisione dei
prezzi è ammessa, a decorrere dal secondo anno successivo alla
aggiudicazione e con esclusione dei lavori già eseguiti nel
primo anno e dell'intera anticipazione ricevuta, quando
l'Amministrazione riconosca che l'importo complessivo della
prestazione è aumentato o diminuito in misura superiore al 10
per cento per effetto di variazioni dei prezzi correnti
intervenute successivamente alla aggiudicazione stessa. Le
variazioni dei prezzi da prendere a base per la suddetta
revisione per ogni semestre dell'anno sono quelle rilevate,
rispettivamente, con decorrenza 1 gennaio e 1 luglio di ciascun
anno.
4. Per i lavori di cui al comma 2 è introdotta la facoltà,
esercitabile dall'Amministrazione, di ricorrere al prezzo
chiuso, consistente nel prezzo del lavoro al netto del ribasso
di asta, aumentato del 5 per cento per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori.
5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano
altresì ai contratti aventi per oggetto forniture e servizi
aggiudicati successivamente all'entrata in vigore della presente
legge.
6. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con
quelle di cui al presente articolo".
- Si riporta l'art. 1664 del codice civile.
"Art. 1664 (Onerosità o difficoltà dell'esecuzione). -
Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano
verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della
mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione
superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto,
l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione
del prezzo medesimo. La revisione puo' essere accordata solo per
quella differenza che eccede il decimo.
Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di
esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non
previste dalle parti, che rendano notevolmente piu' onerosa la
prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo
compenso".
Note all'art. 28:
- Si riporta l'art. 1666, secondo comma, del codice civile:
"Art. 1666 (Verifica e pagamento di singole partite). - Se si
tratta di opera da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti
puo' chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In
tal caso l'appaltatore puo' domandare il pagamento in
proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera
pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici
acconti".
- Si riporta l'art. 1669 del codice civile:
"Art. 1669 (Rovina e difetti di cose immobili). - Quando si
tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro
natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal
compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta
evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è
responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi
causa, purchè sia fatta la denunzia entro un anno dalla
scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla
denunzia".
Note all'art. 31:
- La direttiva 89/391/CEE del Consiglio del 12 giugno 1989
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale CEE del
21 agosto 1989, è stata recepita con l'art. 43 della legge 19
febbraio 1992, n. 142. La direttiva 92/57/CEE del Consiglio del
24 giugno 1992 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava
direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, paragrafo 1, della
direttiva 89/391/CEE.
- Si riportano gli articoli 9, 11 e 35 della legge n.
300/1970 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento):
"Art. 9 (Tutela della salute e dell'integrità fisica).
- I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto
di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere
la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica".
"Art. 11 (Attività culturali, ricreative e assistenziali e
controlli sul servizio di mensa). - Le attività culturali,
ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite
da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei
lavoratori.
Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma
dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del
servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla
contrattazione collettiva".
"Art. 35 (Campo di applicazione). - Per le imprese
industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad
eccezione del primo comma dell'art. 27, della presente legge si
applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo che occupa piu' di quindici dipendenti. Le
stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che
occupano piu' di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese
industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune
occupano piu' di quindici dipendenti ed alle imprese agricole
che nel medesimo ambito territoriale occupano piu' di cinque
dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15,
16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad
applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di
navigazione per il personale navigante".
Note all'art. 32:
- Gli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile
recano norme sul procedimento giurisdizionale in materia di
lavoro.
- Si riportano gli articoli 806 e seguenti del codice di
procedura civile:
"Capo I DEL COMPROMESSO E DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA "Art.
806 (Compromesso). - Le parti possono far decidere da arbitri le
controversie tra di loro insorte, tranne quelle previste negli
articoli 409 e 442, quelle che riguardano questioni di stato e
di separazione personale tra coniugi e le altre che non possono
formare oggetto di transazione".
"Art. 807 (Forma del compromesso). - Il compromesso deve, a
pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare
l'oggetto della controversia.
Al compromesso si applicano le disposizioni che regolano la
validità dei contratti eccedenti la ordinaria amministrazione".
"Art. 808 (Clausola compromissoria). - Le parti, del
contratto che stipulano o in un atto successivo, possono
stabilire che le controversie nascenti dal medesimo siano decise
da arbitri, purchè si tratti di controversie che possono formare
oggetto di compromesso. La clausola compromissoria deve
risultare da atto scritto a pena di nullità.
Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da
arbitri solo se cio' sia previsto nei contratti e accordi
collettivi di lavoro, purchè cio' avvenga, a pena di nullità,
senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità
giudiziaria. La clausola compromissoria è altresì nulla ove
autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero
dichiari il lodo non impugnabile.
La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le
nullità previste dall'art. 829 ed anche per violazione e falsa
applicazione dei contratti e accordi collettivi".
"Art. 809 (Numero e modo di nomina degli arbitri). - Gli
arbitri possono essere uno o piu', purchè in numero dispari.
Il compromesso o la clausola compromissoria deve contenere la
nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi e il
modo di nominarli.
Queste disposizioni debbono osservarsi a pena di nullità".
- Si riporta l'art. 13 della legge n. 142/1990 (Ordinamento
delle autonomie locali) modificato dall'art.
10 della legge n. 81/1993:
"Art. 13 (Circoscrizioni di decentramento comunale). - 1. I
comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti articolano
il loro territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento, quali organismi di partecipazione, di
consultazione e di gestione di servizi di base, nonchè di
esercizio delle funzioni delegate dal comune.
2. L'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
3. I comuni con popolazione tra i 30.000 ed i 100.000
abitanti possono articolare il territorio comunale per istituire
le circoscrizioni di decentramento secondo quanto previsto dal
comma 2.
4. Il consiglio circoscrizionale rappresenta le esigenze
della popolazione della circoscrizione nell'ambito dell'unità
del comune ed è eletto a suffragio diretto. Lo statuto sceglie
il sistema di elezione, che è disciplinato con regolamento.
5. Il consiglio circoscrizionale elegge nel suo seno un
presidente.
6. E' abrogata la legge 8 aprile 1976, n. 278, e succes- sive
modifiche e integrazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 21 della legge n. 1034/1971
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali):
"Art. 21. - Il ricorso deve essere notificato tanto
all'organo che ha emesso l'atto impugnato quanto ai
controinteressati ai quali l'atto direttamente si riferisce, o
almeno ad alcuno tra essi, entro il termine di giorni sessanta
da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica, o
ne abbia comunque avuta piena conoscenza, o, per gli atti di cui
non sia richiesta la notifica individuale, dal giorno in cui sia
scaduto il termine della pubblicazione nell'albo, salvo
l'obbligo di integrare le notifiche con le ulteriori notifiche
agli altri controinteressati, che siano ordinate dal tribunale
amministrativo regionale.
Il ricorso, con la prova delle avvenute notifiche, deve
essere depositato nella cancelleria del tribunale amministrativo
regionale, entro trenta giorni dall'ultima notifica. Nel termine
stesso deve essere depositata anche copia del provvedimento
impugnato, o quanto meno deve fornire prova del rifiuto
dell'amministrazione di rilasciare copia del provvedimento
medesimo.
La mancata produzione della copia del provvedimento impugnato
non implica decadenza.
L'amministrazione all'atto di costituirsi in giudizio, deve
produrre il provvedimento impugnato nonchè, anche in copie
autentiche, gli atti e i documenti in base ai quali l'atto è
stato emanato.
Ove l'amministrazione non provveda all'adempimento, il
presidente ordina l'esibizione degli atti e dei documenti nel
tempo e nei modi opportuni.
Analogo provvedimento il presidente ha il potere di adottare
nei confronti di soggetti diversi dall'amministrazione intimata
per atti e documenti di cui ritenga necessaria l'esibizione in
giudizio. In ogni caso qualora l'esibizione importi una spesa,
essa deve essere anticipata dalla parte che ha proposto istanza
per l'acquisizione dei documenti.
Se il ricorrente, allegando danni gravi e irreparabili
derivanti dall'esecuzione dell'atto, ne chiede la sospensione,
sull'istanza il tribunale amministrativo regionale pronuncia con
ordinanza motivata emessa in camera di consiglio. I difensori
delle parti debbono essere sentiti in camera di consiglio, ove
ne facciano richiesta".
Note all'art. 34:
- Il comma 3 dell'art. 18 della legge n. 55/1990 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre forme di manifestazioni di pericolosità
sociale) modificato dall'art. 34 del decreto legislativo n.406/1991
(Attuazione della direttiva n. 89/440/CEE in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici)
così recita:
"Art. 18.
1-2. (Omissis).
3. Salvo che la legge disponga, per specifici interventi,
ulteriori a diverse condizioni, l'affidamento in subappalto o in
cottimo e non è consentito per la realizzazione dell'intera
opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della
categoria prevalente ed è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che l'impresa, le associazioni o i consorzi abbiano
indicato all'atto dell'offerta le opere che intendano
subappaltare o concedere in cottimo e, per i lavori ad alta
specializzazione da individuarsi con decreto del Ministro dei
lavori pubblici con riferimento alle categorie delle tabelle di
classificazione dell'Albo nazionale dei costruttori, abbiano
indicato, inoltre, una o piu' imprese subappaltatrici candidate
ad eseguire le dette opere;
2) che i soggetti aggiudicatari comunichino
all'amministrazione o ente appaltante i nominativi dei soggetti
cui intendono subappaltare o dare in cottimo i lavori; il
relativo contratto potrà stipularsi dopo l'autorizzazione da
darsi dall'amministrazione o ente appaltante entro trenta giorni
dall'avvenuta comunicazione.
Tale termine puo' essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che
si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa;
3) che l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo sia
iscritta, se italiana, all'albo nazionale dei costruttori per
categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo, salvo i casi in cui,
secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire
lavori pubblici l'iscrizione alla Camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura;
4) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni e integrazioni".
- Per il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 400/1988
vedasi in nota all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 10 della legge n.
575/1965 (Disposizioni contro la mafia):
"Art. 10. - 1. Le persone alle quali sia stata applicata con
provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono
ottenere:
a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti
nonchè concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste
per l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione, nonchè di costruzione e
gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e
concessioni di servizi pubblici;
d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di
opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e
nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera
di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei
registri di commissionari astatori presso i mercati annonari
all'ingrosso;
e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto
autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di
attività imprenditoriali, comunque denominati;
f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre
erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle
Comunità europee, per lo svolgimento di attività
imprenditoriali.
2. Il provvedimento definitivo di appicazione della misura di
prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze,
autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed
erogazioni di cui al comma 1, nonchè il divieto di concludere
contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di
opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e
relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i
noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le
autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni
sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale,
se sussistono motivi di particllare gravità, puo' disporre in
via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere
l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri
provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento
del tribunale puo' essere in qualunque momento revocato dal
giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il
decreto che applica la misura di prevenzione.
4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previste
dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva
con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonchè nei
confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la
persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o
determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i
divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.
5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione
di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli
altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti
previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal
giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a
mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla
famiglia.
5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo,
attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti,
ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla
pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le
concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni
indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite
e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma
2 non puo' essere consentita a favore di persone nei cui
confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che
sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il
quale puo' disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le
sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi
procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il
giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a
venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha
proceduto alla comunicazione.
5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche
nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva
o, ancorchè non definitiva, confermata in grado di appello, per
uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice
di procedura penale".
Note all'art. 35:
- Si riporta l'art. 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n.187
(Regolamento per il controllo delle composizioni azionarie dei
soggetti appaltanti di opere pubbliche e per il divieto delle
intestazioni fiduciarie presunte dall'art.
17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, sulla
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso):
"Art. 1. - 1. Le società per azioni, in accomandita per
azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative per
azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per
azioni o a responsabilità limitata aggiudicatarie di opere
pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici,
devono comunicare all'amministrazione committente o concedente
prima della stipula del contratto o della convenzione, la
propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di
godimento o di garanzia sulle azioni 'con diritto di voto' sulla
base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione,
nonchè l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile
che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie
nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto.
2. Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o
subappaltatore sia un concorzio, esso è tenuto a comunicare i
dati di cui al comma 1, riferiti alle singole società
consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed
all'esecuzione dell'opera.
3. fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti,
l'amministrazione committente o concedente è tenuta a conservare
per cinque anni dal collaudo dell'opera i dati di cui ai commi 1
e 2, tenendoli a disposizione dell'autorità giudiziaria o degli
organi cui la legge attribuisce poteri di accesso, di
accertamento o di verifica per la prevenzione e la lotta contro
la delinquenza mafiosa.
4. Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i
consorzi sono tenuti alla conservazione, per uguale periodo,
delle copie delle note di trasmissione e dei relativi dati".
- Si riporta l'art. 10-sexsies della legge n. 575/1965
(Disposizioni contro la mafia):
"Art. 10-sexies. - 1. La pubblica amministrazione, prima di
rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le
concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni
previste dall'articolo 10, e prima di stipulare, approvare o
autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo
articolo deve acquisire apposita certificazione relativa
all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un
procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge,
di una misura di prevenzione, nonchè circa la sussistenza di
provvedimenti che applicano una misura di prevenzione o di
condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5- ter, e di
quelli che dispongono divieti sospensioni o decadenze a norma
dell'articolo 10, ovvero del secondo comma dell'articolo
10-quater. Per i rinnovi, allorchè la legge dispone che gli
stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i
provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti,
salvo gli atti di esecuzione e per i contratti derivati da altri
già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste
con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o
provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i
divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti
concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo
per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere
acquisita per ciascun anno di durata del contratto.
2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui
circoscrizione gli atti o i contratti devono essere
perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente
pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di
stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di
opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su
richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati,
puo' essere rilasciata anche su richiesta del concessionario,
previa acquisizione dall'interessato dei certificati di
residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre
mesi.
4. Quando gli atti o i contratti riguardano società, la
certificazione è richiesta nei confronti della stessa società.
Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali
anche consortili ai sensi dell'art.
2615- ter del codice civile, o di società cooperative, di
consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V,
titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti
del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti
l'organo di amministrazione, nonchè di ciascuno dei consorziati
che nei consorzi e nelle società consortili detenga una
partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o
consorziati per conto dei quali le società consortili o i
consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica
amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice
civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha
la rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate.
Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è
richiesta nei confronti di tutti i soci;
se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti
dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui
all'art. 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta
nei confonti di coloro che le rappresentano stabilmente nel
territorio dello Stato.
5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina
dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì
richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.
6. Le certificazioni possono anche essere rilasciate su
richiesta del privato interessato presentata alla prefettura
competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la
sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa
domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti,
deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali
la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o
enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari
occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata
di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla
pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi
dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai
sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica
amministrazione o al concessionario la certificazione
prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 puo'
essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale
l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di
prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo
carico e dei propri conviventi di procedimenti in corso per
l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause
ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori
pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La
sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con
le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968,
n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta
l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti
la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di
servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario
dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra
amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e
autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica
sicurezza o del loro rinnovo.
9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita
dalla dichiarazione di cui al comma 7:
a) per la stipulazione o approvazione di contratti con
artigiani o con esercenti professioni intellettuali;
b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui
all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonchè di
costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica
amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo
non supera i cento milioni di lire;
c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi
concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei
servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non
supera i cento milioni di lire;
d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui
agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui
valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.
10. E' fatta comunque salva la facoltà della pubblica
amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni
sostitutive di richiedere successivamente ulteriore
certificazione alla prefettura territorialmente competente.
11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare
tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonchè
la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono
esenti da imposta di bollo.
13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro
trenta giorni dalla richiesta. Le prefetture sono tenute a
rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione
dell'istanza di certificazione, nonchè i soggetti per cui la
medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla
presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire
ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al
comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di
avvalersi della facoltà di cui al comma 10.
14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al
presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione
da uno a quattro anni.
15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori
pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la
permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per
l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì
procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o
concedenti.
16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante
opere o lavori per la pubblica amministrazione,
l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è
comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15".
- La circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto
1985, n. 382, reca: "Snellimento delle procedure concernenti
modifiche di iscrizione nell'albo nazionale dei costruttori per
importi di competenza del comitato centrale che non richiedono
il preventivo parere del comitato regionale"
Note all'art. 38:
- La legge 1 marzo 1975, n. 44, reca: "Misure intese alla
protezione del patrimonio archeologico artistico e storico
nazionale".
- Il D.P.R. 17 maggio 1978, n. 509, reca: "Regolamento delle
spese da farsi in economia per i servizi dell'Amministrazione
centrale e periferica del Ministero dei beni culturali ed
ambientali".
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237:
"Art. 7. - 1. Il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sulla base delle proposte degli organi centrali e periferici,
coordinate dai competenti uffici centrali, sentito il Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, approva, entro il
mese di agosto dell'anno che precede quello di riferimento, il
piano annuale per la realizzazione degli interventi e delle
spese ordinarie e straordinarie da effettuare da parte degli
organi centrali e periferici. Ai fini della formazione del piano
possono essere presentati progetti ai sensi dell'art. 1, comma
5, della legge 10 febbraio 1992, n. 145. Il parere del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali sostituisce quelli
previsti dalla legge 21 dicembre 1961, n. 1552, ed ogni altro
prescritto parere di organi consultivi dello Stato. Il piano
puo' essere aggiornato, nell'ambito delle assegnazioni di fondi
di ciascun ufficio, sentito il competente comitato di settore
del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in
caso di necessità, con decreto motivato.
2. I fondi necessari per effettuare le spese previste nel
piano, da parte degli organi periferici e degli istituti
centrali, sono messi a disposizione dei funzionari delegati
mediante ordini di accreditamento emessi soltanto sulla base del
piano e in deroga al limite di cui all'art.
56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e succes-
sive modificazioni. I predetti funzionari assumono, a valere sui
fondi messi a loro disposizione, in deroga ai limiti previsti
dalla legislazione vigente, le relative obbligazioni giuridiche
che sono sottoposte al controllo successivo in sede di
rendiconto.
3. I progetti per la realizzazione degli interventi sui beni
statali e sui beni non statali per i quali lo Stato interviene
direttamente, sono predisposti, con l'indicazione dei tempi di
esecuzione, dagli organi del Ministero per i beni culturali e
ambientali. In caso di motivata impossibilità la predisposizione
dei progetti puo' essere affidata, con apposita convenzione, ad
istituti universitari o di alta cultura o a professionisti
esterni.
I compensi per gli incarichi affidati gravano sugli
stanziamenti iscritti nel piano di spesa. I progetti degli
interventi e i preventivi delle spese di cui al comma 1, nonchè
quelli gravanti sui fondi relativi ad esercizi precedenti il
1993 sono approvati dai competenti organi periferici del
Ministro per i beni culturali e ambientali fino ad un importo
complessivo di lire 1.000 milioni e dal direttore generale del
competente Ufficio centrale per importi superiori, in deroga ai
limiti di spesa previsti dalle vigenti norme. Il predetto limite
puo' essere modificato con decreto del Ministro per i beni
culturali e ambientali. I provvedimenti di approvazione dei
progetti, adottati dagli organi periferici e dai direttori
generali relativamente agli interventi eseguiti dai funzionari
delegati, sono sottoposti al solo controllo successivo in sede
di rendiconto.
4. I responsabili degli organi periferici del Ministero per i
beni culturali e ambientali informano il competente ufficio
centrale, facendo pervenire, entro trenta giorni dalla data di
formazione, copia degli atti adottati per la realizzazione degli
interventi e ogni sei mesi dall'inizio dei lavori, nonchè non
oltre un mese dalla data di ultimazione dei lavori, una
relazione tecnica inerente l'esecuzione del progetto. L'omesso
invio degli atti e delle relazioni, accertato, previa
controdeduzione scritta dell'interessato, dal competente
dirigente generale, costituisce inosservanza delle direttive
generali ai sensi dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29.
5. Le procedure previste dal regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1978, n.
509, si applicano anche agli interventi e alle spese non
inserite nel piano di cui al presente articolo. E' abrogato il
comma 1 dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145".
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