
Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999
"Razionale
sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici."
(Pubblicata
nella Gazz. Uff. 11 marzo 1999, n. 58.)
IL MINISTRO
DEI LAVORI PUBBLICI
§ DELEGATO PER LE AREE URBANE
Vista la
legge 13 giugno 1991, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che
con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme
regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1996, n.
610 recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada", che all'art. 54 dispone la realizzazione di
cunicoli e gallerie per la allocazione nel sottosuolo dei pubblici
servizi in strutture adeguatamente dimensionate e concepite in modo tale
da consentire manutenzione ordinaria e straordinaria senza la
manomissione del corpo stradale e sue pertinenze;
Considerata l'esigenza di dare le necessarie indicazioni in materia ai
comuni con più di 30.000 abitanti;
Considerata l'opportunità, altresì, di dare le istruzioni anche nel caso
di pubblici servizi sistemati nei marciapiedi, là dove tale allocazione
non arrechi intralcio alla circolazione e disagio alla cittadinanza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre
1998 concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri al Ministro dei lavori pubblici, dott. Enrico Micheli in
materia di aree urbane;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente le
disposizioni di attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, che all'art.
54, primo comma, lettera b), mantiene allo Stato le funzioni attinenti
all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di
tutto il materiale cartografico ufficiale esistente e per quello in
corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una
più agevole lettura dei dati;
Visto l'art. 98 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
che mantiene allo Stato le funzioni di definire disposizioni tecniche
relative alle strade e loro pertinenze;
Visto l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, primo comma;
Considerata l'urgenza di intervenire nel settore dei servizi tecnologici
in armonia con la pressante necessità di una riqualificazione urbana in
ciascuna area che abbia influenza sulla mobilità urbana e l'inquinamento;
Considerato altresì che nel caso di opere di urbanizzazione connesse
all'imminente evento giubilare, venga considerata nel contesto medesimo
l'eventuale sistemazione dei pubblici servizi in modo corrispondente
alle prescrizioni del nuovo codice della strada;
Sentito il parere del comitato tecnico scientifico per lo sfruttamento
razionale del sottosuolo, di cui al decreto 25 giugno 1995 del
Sottosegretario pro-tempore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
delegato per le aree urbane, nel cui comitato sono state rappresentate
le amministrazioni centrali, le imprese dei pubblici servizi, l'U.P.I.,
l'A.N.C.I. e le Federazioni delle imprese;
Vista l'intesa espressa nella seduta del 13 novembre 1998 dalla
Conferenza unificata;
Visto il parere del Ministero dell'ambiente;
Emana la
seguente direttiva:
1.
Finalità.
1. La
presente direttiva fornisce a comuni, province, Anas ed altri Enti
proprietari e/o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico,
in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti sotterranei
delle aziende e delle imprese erogatrici dei servizi, in seguito
denominate con il solo termine di "aziende".
2. Le relative disposizioni, ai sensi del primo comma dell'art. 25 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 66 del
regolamento di esecuzione n. 495 del 16 dicembre 1992, così come
integrato dall'art. 54 del regolamento di esecuzione n. 610 del 16
settembre 1996, riguardano le realizzazioni di attraversamenti
trasversali e occupazioni longitudinali sotterranee della sede stradale
per le infrastrutture dei servizi.
3. Le disposizioni stesse sono dirette, altresì, a consentire la
facilità di accesso agli impianti tecnologici e la relativa loro
manutenzione, e tendono a conseguire, per quanto possibile, il controllo
e la rilevazione delle eventuali anomalie attraverso sistemi di
segnalazione automatica ed evitare, o comunque ridurre per quanto
possibile al minimo, lo smantellamento delle sedi stradali, le
operazioni di scavo, lo smaltimento del materiale di risulta fino alle
località di discarica ed il successivo ripristino della sede stradale.
4. Obbiettivo primario della presente direttiva è quello di
razionalizzare l'impiego del sottosuolo in modo da favorire il
coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere,
facilitando la necessaria tempestività degli interventi stessi al fine
di consentire, nel contempo, la regolare agibilità del traffico ed
evitare, per quanto possibile, il disagio alla popolazione dell'area
interessata ai lavori ed alle attività commerciali ivi esistenti.
5. La connessa finalità è quella di promuovere la scelta di interventi
che non comportino in prospettiva la diminuzione della fluidità del
traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane,
contribuendo così sia ad evitare gli effetti di congestionamento causato
dalle sezioni occupate, sia a contenere i consumi energetici, ridurre i
livelli di inquinamento, nonché l'impatto visivo al fine di
salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio e realizzare economie a lungo
termine.
2. Campo
di applicazione.
1. Le
disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici
nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazione di
quelli già esistenti ovvero in occasione dei significativi interventi di
riqualificazione urbana di cui al successivo art. 6.
2. Nel sottosuolo possono essere presenti i seguenti servizi
reti di acquedotti;
reti elettriche di distribuzione;
reti elettriche per servizi stradali (es. illuminazione pubblica,
semafori, ecc.);
reti di distribuzione per le telecomunicazioni ed i cablaggi di servizi
particolari;
reti di teleriscaldamento;
condutture del gas.
3. Le prescrizioni della presente direttiva, ad eccezione di quelle
attinenti alla tenuta delle cartografie di cui agli articoli 3 e 5 non
riguardano le adduttrici ed alimentatrici primarie delle reti idriche,
le grandi infrastrutture quali collettori di fognature, linee di
trasporto di fluidi infiammabili e di linee elettriche ad alta tensione,
nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture
appartenenti ad un'unica azienda (centrali telefoniche, cabine
elettriche etc.).
3. Piano
urbano dei servizi.
1. I comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione
residente superiore a 30 mila abitanti o interessati da presenze dovute
ad alta affluenza turistica stagionale, sono tenuti a redigere, entro un
quinquennio compatibilmente con le risorse disponibili, un piano
organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare
d'intesa con le "aziende", che sarà denominato Piano urbano generale dei
servizi nel sottosuolo (PUGSS), farà parte del Piano regolatore generale
e, comunque, dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo
urbanistico.
2. Le regioni possono individuare aree urbane ad alta densità abitativa
o ambiti territoriali a particolare sensibilità ambientale da sottoporre
a tale obbligo.
3. Tutti i comuni sono comunque tenuti all'osservanza delle norme
tecniche UNI e CEI vigenti, per la posa dei servizi elencati al
precedente art. 2, con particolare riguardo al rispetto delle distanze
fra le linee dei servizi stessi ed alla loro esatta collocazione.
4. Tutti i comuni dovranno, inoltre, dotarsi di una cartografia cartacea,
informatica o numerica ed in questo secondo caso essa dovrà
corrispondere a quanto indicato al successivo art. 16 acciocché sia
compatibile fra i vari soggetti.
5. La procedura relativa alle nuove urbanizzazioni dovrà contemplare la
presentazione del progetto dei servizi tecnologici.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano svolgono le
funzioni di controllo e vigilanza. Per quest'ultime province le
disposizioni della direttiva non si applicano se incompatibili con le
attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.
4.
Tipologia delle opere.
1. Per la
realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie
standard di ubicazione dei vari servizi:
a) in trincea
previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o
altre pertinenze stradali;
b) in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di
canalizzazioni;
c) in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi
percorribili.
2. Le
caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto saranno in accordo
con le norme tecniche UNI e CEI pertinenti.
3. La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel
sottosuolo, di cui al punto precedente, è effettuata, in sede di
appositi incontri, dai comuni in funzione delle aree interessate, delle
dimensioni e della potenzialità degli impianti e concordata con le "aziende"
in accordo con quanto previsto agli articoli 9 e 10.
4. Le disposizioni stesse si applicano alle aree consortili, situate nei
comuni di cui all'art. 3, sulle quali esistono edifici ad uso civile o
commerciale ed il cui intervento edilizio possa incidere sulla sede
stradale circostante o comunque sulla viabilità.
5. Ove il PUGSS non sia stato predisposto, le scelte tra le alternative
tecniche devono essere operate in sede di Conferenza dei servizi.
5.
Predisposizione dei servizi in trincea.
1. Nel caso
di posa direttamente interrata dei servizi sotto il marciapiede, deve
essere ridotto al minimo il disagio alla circolazione stradale e deve
essere permesso un più agevole ingresso delle infrastrutture negli
edifici. In accordo con le indicazioni delle "Norme sulle
caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane" del
Consiglio nazionale delle ricerche, ai fini delle presenti disposizioni
per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere
considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di
quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento.
2. Particolare attenzione deve porsi nel caso di interramento dei
servizi nei marciapiedi sui quali si affacciano aree commerciali e
produttive; in tal caso devono essere limitati i disagi, fissando i
tempi massimi per l'esecuzione delle opere, nel rispetto di quanto
indicato nel successivo art. 8, ovvero predisponendo direttamente
cunicoli con plotte scoperchiabili o polifore.
3. Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali
della sede stradale, realizzati in sotterraneo con impianti inerenti i
servizi di cui al primo comma dell'art. 28 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, la profondità minima di interramento, di cui al
terzo comma dell'art. 66 del sopracitato regolamento di esecuzione n.
495, non si applica al di fuori della carreggiata; al di sotto della
stessa tale profondità minima può essere ridotta, previo accordo con
l'Ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari
circostanze lo consigliano; sono, comunque, fatte salve le prescrizioni
delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.
4. Relativamente ai servizi interrati, qualora sussistano dubbi sulla
effettiva localizzazione degli impianti tecnologici, deve essere
valutata, di volta in volta, la possibilità di impiego di sistemi
tecnici innovativi che consentano interventi nel sottosuolo senza
l'effrazione della superficie, sia per la conoscenza di quanto
sottostante (indagine geognostica), sia per la posa di cavi (perforazione
orizzontale controllata).
5. Per i nuovi allacciamenti delle varie utenze, sia di servizi
provenienti da strutture o gallerie sotterranee che da linee alloggiate
direttamente nel terreno, devono essere osservate le norme tecniche UNI
e CEI.
6. Allo scopo di minimizzare l'impatto ambientale, la realizzazione
delle strutture per la posa di impianti tecnologici, nelle aree di nuovo
insediamento, deve avvenire contemporaneamente alle altre infrastrutture
secondo progetti e modalità approvati dal comune d'intesa con le aziende.
7. In dette nuove aree può essere valutata l'eventualità di destinare
zone a verde utilizzabili, nel caso, per la sistemazione dei
sottoservizi. Anche in tali aree, ove occorra salvaguardare le essenze,
sarà opportuno l'utilizzo di sistemi non effrattivi.
6.
Predisposizione dei servizi in strutture polifunzionali.
1. La
realizzazione delle strutture sotterranee polifunzionali (cunicoli o
gallerie), riguarda le aree di nuova urbanizzazione, nonché quelle
urbanizzate in occasione di tutti gli interventi di cui ai comma
seguenti ed in tutti i casi di interesse pubblico, tenuto conto delle
caratteristiche degli impianti tecnologici, delle strade, del traffico e
dei piani di sviluppo, ovvero le aree nelle quali l'evoluzione dei
servizi potrebbe comportare il successivo potenziamento o rifacimento
degli impianti.
2. Nelle aree di nuovo insediamento le strutture sotterranee
polifunzionali sono considerate opere di urbanizzazione primaria e
devono essere realizzate contemporaneamente alle altre infrastrutture a
cura e spese del lottizzatore secondo progetti concordati con le "aziende"
e approvati dal "comune".
3. Per quanto riguarda le aree già urbanizzate, la realizzazione delle
strutture sotterranee polifunzionali deve essere valutata nel corso di
appositi incontri finalizzati all'esame degli interventi necessari per
opere significative di ristrutturazione urbanistica, quali ad esempio
metropolitane, tranvie, sottopassi, parcheggi, ecc.
4. In ogni caso nelle aree centrali, o comunque urbanizzate, nelle quali
un intervento straordinario comporti l'interruzione dell'intera sede
stradale, per una lunghezza di almeno 50 metri, le opere di ripristino
devono essere l'occasione per realizzare, per quanto possibile,
direttamente un cunicolo polifunzionale o una galleria, in relazione
alla tipologia degli impianti allocabili e delle possibili esigenze
future.
5. Le esigenze di effettuazione degli interventi secondo le tipologie di
cui al primo comma devono essere tenute presenti anche quando si debba
sistemare un sottosuolo che interessi strade importanti turisticamente o
a livello ambientale, nonché quando si voglia procedere a pavimentazioni,
progettate con particolare cura in relazione all'importanza dei
manufatti circostanti per il loro valore storico, architettonico o
archeologico.
6. In ogni caso le strutture sotterranee polifunzionali devono essere
dimensionate per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non
inferiore a dieci anni, tenendo conto, altresì, delle disposizioni
concernenti la liberalizzazione di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249
e del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318,
che può comportare nuovi interventi sui manufatti stradali.
7. Priorità di scelta degli interventi permane, comunque, alle autorità
locali ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 507/1993
per quanto riguarda la facoltà di trasferire in altra sede le condutture,
i cavi e gli impianti a proprie spese, ai sensi dell'art. 46, secondo
comma, ovvero trasferire in gallerie appositamente costruite per tali
impianti, nel qual caso la relativa spesa sarà a carico percentualmente
degli utenti secondo le modalità di cui al successivo art. 47, quarto
comma dell'anzidetto decreto legislativo n. 507/1993.
8. Il maggiore onere economico sostenuto dalle aziende per la
realizzazione delle infrastrutture sotterranee, nonché per i conseguenti
spostamenti dei servizi, di cui alla lettera c) del primo comma dell'art.
4 costituisce costo sostenuto nell'interesse generale per la
realizzazione di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente
delle risorse, ai fini del recupero tariffario secondo le determinazioni
dell'autorità per i servizi di pubblica utilità, ai sensi di quanto
previsto dalla lettera e) del comma 12, art. 2 della legge 14 novembre
1995, n. 481, in misura correlata alle opere progettate ed autorizzate.
9. Ove da parte delle autorità locali vengano direttamente realizzate le
strutture sotterranee polifuzionali, idoneamente dimensionate per le
esigenze delle varie aziende erogatrici, i rispettivi nuovi impianti,
nella medesima tratta, non devono essere sistemati in sedi diverse ne
dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti
nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi
per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto
della sede stradale.
7. Nuovo
codice della strada.
1. Le
strutture sotterranee polifunzionali - cunicoli e gallerie di servizi -
devono essere accessibili dall'esterno, nel rispetto delle disposizioni
di cui all'art. 66 del regolamento di esecuzione e di attuazione del
Nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, ai fini della loro ispezionabilità
all'interno, per i necessari interventi di ordinaria e straordinaria
manutenzione.
2. Nelle aree di incrocio e dove sussistono concentrazioni di servizi
deve essere previsto un sistema di strutture polifunzionali o di
polifore che attraversi gli incroci stessi e che sia dimensionato in
modo tale da sostenere anche il piano di sviluppo urbano.
8. Norme
tecniche di riferimento.
1. Le
strutture sotterranee dei servizi devono essere realizzate, per quanto
possibile, in modo tale da potere raccogliere al proprio interno,
sistematicamente, tutti i servizi compatibili.
2. I cablaggi, le linee elettriche, le linee telefoniche e telematiche e
gli altri sistemi devono essere installati secondo le pertinenti norme
UNI e CEI e successivi aggiornamenti.
3. Tutti i servizi e gli elementi che li compongono devono essere
sistemati in modo tale da rispettare i princìpi di sicurezza di cui alle
disposizioni di legge, alle norme tecniche UNI e CEI, al fine di
garantire l'efficienza del sistema, nonché facilitare tutti gli
interventi necessari per l'esercizio e la manutenzione curando, in
particolare, l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto
ministeriale 24 novembre 1984, nonché quelle del decreto legislativo n.
626/1994.
4. Il sistema deve essere progettato tenendo conto di eventuali rischi
sismici nelle aree in cui tali rischi sono localizzati. A tal fine
andranno osservate le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici
nazionali.
5. Particolare cura deve essere posta nel calcolo degli spazi, sia
riguardo agli accessi dall'esterno, sia alla necessaria adeguata
agibilità delle strutture da parte degli addetti ai lavori per le varie
operazioni e l'impiego delle relative attrezzature.
6. Le gallerie, quale soluzione da privilegiare, coerentemente con le
indicazioni dell'UNI e CEI, devono avere una dimensione non inferiore ai
metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza, quale spazio libero di passaggi,
anche per il caso di emergenza, oltre allo spazio di ingombro da
riservare alle varie utenze, passerelle ed altro.
7. Per l'inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista, ad
opportuna distanza, una copertura a plotte amovibili per una lunghezza
da apportare all'altezza interna del manufatto ed alla lunghezza delle
tubazioni da impiegare.
9.
Barriere architettoniche e aspetti ambientali.
1. Qualora i
lavori interessino i marciapiedi ed altre pertinenze stradali, al fine
di garantire, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi stessi da
parte anche delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, le
relative opere dovranno osservare gli adempimenti di cui agli articoli 4
e 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503,
predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei
passi carrai con appositi accorgimenti.
2. Il comune o l'ente, in sede di autorizzazione di cui al comma
precedente, deve accertare che nel piano delle opere siano stati
previsti gli adempimenti correlati al richiamato decreto del Presidente
della Repubblica n. 503/1996.
3. Ai fini della verifica dell'impatto delle opere sull'ambiente sono
fatte salve, altresì, le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 12 aprile 1996, nelle ipotesi in cui gli interventi in
materia di servizi a rete coincidano con i progetti di infrastrutture di
cui al punto 7 dell'allegato B) al richiamato decreto del Presidente
della Repubblica, inclusi nell'elenco delle tipologie progettuali
soggette a detta valutazione.
4. Relativamente agli accorgimenti da porre in essere nella esecuzione
delle relative opere, le prescrizioni di cui alla presente direttiva,
possono formare oggetto di appositi protocolli che dovranno essere
adottati dai comuni d'intesa con le aziende.
10.
Programmazione.
1. I comuni
interessati devono all'uopo svolgere le funzioni di coordinamento in
materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi, con
esclusione degli allacciamenti agli utenti.
2. Gli adempimenti di cui al primo comma fanno carico oltre ai comuni,
agli altri soggetti proprietari e/o gestori delle sedi stradali e delle
aree di uso pubblico che siano interessati dalle opere di cui alla
presente direttiva.
3. A tale scopo tutti i soggetti interessati (comuni, enti ed aziende),
devono promuovere una efficace pianificazione con verifica della
copertura finanziaria degli interventi previsti, su base possibilmente
triennale, mediante incontri sistematici per realizzare le necessarie
sinergie e conseguire risultati razionali e coerenti con un uso ottimale
del sottosuolo, nell'ambito del piano di sviluppo urbano.
4. Nelle more della realizzazione del "Piano urbano generale dei servizi
del sottosuolo", i comuni, di concerto con gli altri "enti" devono, con
cadenza almeno semestrale, far luogo al censimento degli interventi
necessari sia per l'ordinaria che per la straordinaria manutenzione
delle strade, nonché degli interventi urbanistici previsti dal Piano
regolatore generale e dai piani attuativi, dando tempestiva
comunicazione alle "aziende", che dovranno presentare ai comuni e/o agli
"enti" entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione, la
pianificazione prevista per le proprie attività.
5. Il comune deve provvedere, di concerto con gli "enti" interessati a
convocare una riunione con le "aziende" per la pianificazione dei
suddetti interventi nei periodi successivi. Nel corso di questa riunione
vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal comune,
dagli "enti" interessati e dalle "aziende" e il comune, sulla base delle
suddette risultanze, deciderà sulla opportunità di convocare una
apposita conferenza dei servizi, ai sensi della legge n. 142/1990.
6. I comuni, in ogni caso, sentite le aziende devono dotarsi di un
regolamento che disciplini modalità e tempi certi per il rilascio delle
autorizzazioni all'apertura dei cantieri avuto riguardo a quanto
prescritto dalla legge n. 241/1990.
11.
Conferenza dei servizi.
1. La
conferenza deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun "ente"
e/o "azienda" per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione
e comunque non oltre i novanta giorni successivi.
2. Nel corso della conferenza dei servizi:
- devono essere definite le modalità degli interventi da effettuare
congiuntamente tra il comune, gli "enti" e le "aziende";
- devono essere approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle
"aziende" e la relativa temporizzazione secondo i criteri di cui al
successivo art. 12;
- deve essere scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei
singoli servizi tra quelle indicate al precedente art. 4 in base a
criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli
urbanistici;
- devono essere indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico
e archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle
opere.
12.
Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo.
1. Le "aziende",
fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti e per gli altri
interventi di urgenza, devono presentare al comune o agli altri "enti"
almeno tre mesi prima dell'esecuzione delle opere, i progetti,
eventualmente in formato elettronico, dei singoli interventi per
consentire le verifiche del rispetto dei vincoli indicati nel corso
della conferenza dei servizi e riportati all'articolo precedente.
2. Entro trenta giorni il comune e o gli "enti" devono precisare i
motivi dell'eventuale diniego con riferimento ai vincoli non rispettati
nella progettazione.
3. Qualora da parte del comune o degli enti, nel termine di cui al comma
precedente, non vengano segnalate osservazioni o comunicati motivi
ostativi alla realizzazione delle opere, le aziende devono avviare i
lavori in coerenza con le conclusioni della conferenza dei servizi,
comunicando la data di inizio dei lavori stessi.
13.
Condotte di gas combustibile.
1. Per quanto attiene alla sistemazione delle condotte di gas
combustibile, che ai sensi dell'art. 54 del regolamento n. 610/1996
devono essere situate all'esterno di strutture sotterranee
polifunzionali, si fa rinvio alle norme di cui alla richiamata guida
tecnica dell'UNI e CEI, salvo che la tubazione del gas non possa essere
collocata in luogo diverso e che debba essere posta, per un tratto di
limitata estensione, nella struttura sotterranea. In tal caso la
tubazione del gas non dovrà presentare punti di derivazione, ed essere
sistemata con impiego di doppio tubo con sfiati.
2. Per quest'ultime condutture dovranno comunque essere considerate
soluzioni compatibili secondo le norme della guida tecnica dell'UNI e
CEI, "requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a
rete in strutture sotterranee polifunzionali" della norma UNI e CEI
Servizi tecnologici interrati, della norma UNI-CIG 10576 "Protezioni
delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo", del decreto
ministeriale 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il
trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas
naturale".
14.
Strutture polifunzionali esistenti.
1. I comuni,
entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente direttiva,
devono organizzarsi per dare corso ad una ricognizione, d'intesa con le
"aziende", per il monitoraggio delle strutture polifuzionali esistenti (gallerie
e cunicoli) nel proprio territorio valutando inoltre, ove necessario, le
opportune iniziative ai fini della loro bonifica per un successivo
migliore impiego. A tal fine sarà curato un censimento di tali strutture,
dei punti di accesso, dello stato delle opere murarie, nonché dei
servizi presenti verificandone lo stato d'uso, previa eliminazione di
quelli abbandonati.
2. Decorsi ulteriori sei mesi i comuni riferiranno al Dipartimento per
le aree urbane circa lo stato dei lavori e delle possibilità o meno di
effettuazione delle operazioni di monitoraggio.
3. Ove tali strutture verranno rese utilizzabili, nei limiti della loro
capacità, le autorità locali non dovranno autorizzare la nuova
sistemazione dei servizi in trincea su percorsi paralleli o limitrofi ad
eccezione degli interventi di cui al comma 9 dell'art. 6.
15.
Cartografia.
1. La
disponibilità della cartografia, come richiamato all'art. 3, è
finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi
esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento delle "aziende"
di cui all'art. 1 attraverso i rapporti tra le stesse e i comuni e gli "enti".
2. Lo scambio di informazioni tra le aziende e tra queste ed i comuni o
gli enti competenti potrà inizialmente avvenire utilizzando idonee
cartografie su supporto cartaceo (in scala 1:500, 1:1000 o 1:2000 e
contenenti almeno il reticolo stradale, il contorno degli edifici e gli
elementi topografici più significativi) sulle quali le aziende dovranno
riportare le indicazioni relative all'ubicazione dei propri impianti
sotterranei e dei nuovi interventi.
3. I comuni e gli altri enti dovranno dotarsi di adeguati sistemi
informativi compatibili ed interoperabili, per la raccolta e
l'archiviazione dei dati cartografici relativi all'occupazione del
sottosuolo da parte di ciascuno dei servizi elencati all'art. 2.
4. Le "aziende" dovranno mantenere costantemente aggiornati i dati
cartografici relativi ai propri impianti e dovranno renderli disponibili,
su richiesta motivata del comune o degli altri enti interessati.
5. Le "aziende", nello scambio delle informazioni sull'occupazione del
sottosuolo, dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto,
l'ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la
profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici e la
tipologia e dovranno indicare le seguenti caratteristiche principali:
gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale,
dimensione;
elettricità: tensione nominale, materiale;
telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea.
16.
Impiego della cartografia.
1. Per
facilitare lo scambio di informazioni, le cartografie dovranno essere
gradualmente informatizzate entro cinque anni per i comuni che rientrano
nell'art. 3 ed entro dieci anni per gli altri comuni che decidessero di
dotarsi delle suddette cartografie unificate numerizzate, utilizzando
una base planimetrica unica preferibilmente di tipo aereofotogrammetrico
e/o satellitare promossa dall'autorità locale con competenza prevalente,
e comunque con tempi compatibili con la rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni e dei progetti intersettoriali dell'AIPA.
2. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di significativi interventi di
riqualificazione urbanistica, l'autorità locale dovrà provvedere inoltre
a fornire alle aziende, in occasione delle riunioni di pianificazione di
cui all'art. 10, le nuove carte numeriche aggiornate.
3. A partire dalla data in cui ciascun comune o "ente" fornirà le "aziende"
la cartografia unificata del proprio territorio, tutti i nuovi
interventi dovranno essere documentati sul nuovo supporto e dovranno
essere forniti al comune o a società da esso delegata di volta in volta,
su richiesta motivata e relativamente alla zona interessata dai lavori
previsti nei progetti. Gradualmente dovranno essere documentati
parimenti tutti gli impianti esistenti.
4. Ciò dovrà consentire di disporre di cartografia numerica del
territorio come base comune per tutti gli utenti che interagiscono nella
medesima attività dando luogo ad un sistema unitario da condividere
quale mezzo indispensabile per lo scambio delle diverse informazioni tra
gli utenti stessi.
5. Si dovrà realizzare così un sistema informativo territoriale nel
quale le diverse esigenze di progettazione, pianificazione e
documentazione trovino un'unica base di riferimento e di utilizzo dei
dati necessari provenienti da diversi enti o società coerentemente con
le direttive AIPA autorità per l'informatizzazione nella pubblica
amministrazione.
6. Potrà essere fatto ricorso ad un apposito organismo, anche consortile,
preposto alla formazione e all'aggiornamento di una base cartografica in
forma numerica, ovvero operata congiuntamente la realizzazione di
progetti integrati sulle diverse aree di interesse all'interno dei quali
condividere le diverse informazioni e dividere altresì gli oneri
economici per una necessaria trasparenza ed economicità di intervento.
7. Relativamente alla cartografia numerica di base il principio di
unificazione deve essere inteso come raggiungimento di identici
parametri di qualità di tipo descrittivo, di tipo metrico e di
strutturazione logica delle informazioni geometriche. Tali descrizioni
sono, insieme ad altri meccanismi, definite come metadati, che insieme
ai dati elementari, costituiscono, nella logica del sistema di
comunicazione dei dati territoriali, i dati utilizzabili.
8. Nel quadro di un possibile interscambio delle informazioni tra i vari
sistemi informativi territoriali, la necessità di garantire la libertà
di ogni ente o società di scegliere gli strumenti hardware e software
più idonei alle proprie esigenze operative e strutturali, presuppone
come iter percorribile il ricorso ad uno specifico formato neutro di
interscambio ovvero conformato a standard internazionali nei suoi vari
livelli di strutturazione che consente il trasferimento di tutte le
informazioni di tipo geometrico, alfanumerico e topologico.
17.
Eventuali aggiornamenti al codice della strada.
1. Agli
attraversamenti ed alle occupazioni previste dall'art. 1, secondo comma,
della presente direttiva, si dovranno applicare le disposizioni che
dovessero eventualmente integrare o modificare il nuovo codice della
strada.
18.
Contenimento tempi di lavoro.
1. Le aziende
d'intesa con gli enti locali dovranno valutare di volta in volta
l'opportunità di effettuare i lavori afferenti interventi sui servizi
anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per
le zone interessate (nel rispetto dei tempi previsti nel progetto
esecutivo).
19. Uffici
per il sottosuolo.
1. Gli enti,
compatibilmente con le dotazioni organiche, potranno istituire uffici
"ad hoc" che dovranno, a loro volta, mantenere costanti contatti con gli
uffici del traffico.
2. Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle
opere e dei relativi collaudi, il comune o l'ente dovrà tenere presenti
le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvedendo,
altresì, alla scelta dei componenti della commissione di collaudo ai
sensi dell'art. 29 della legge medesima.