S. 2518 - Conversione in legge del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione

dell’andamento dei conti pubblici

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti

per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale.

TITOLO I

DISPOSIZIONI PER FAVORIRE LO SVILUPPO

Capo I

INNOVAZIONE E RICERCA

Articolo 1.

(Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in

borsa, stage aziendali per studenti)

1. Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla

ordinaria deduzione è escluso dall’imposizione sul reddito d’impresa:

a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le

immobilizzazioni immateriali [nonchè degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie

digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative]; a tale importo si aggiunge il

30 per cento dell’eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d’imposta

precedenti; le stesse percentuali si applicano all’ammontare delle spese sostenute dalle piccole e

medie imprese, come definite dall’Unione europea, che, nell’ambito di distretti industriali o filiere

produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o

altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L’efficacia delle

disposizioni del precedente periodo è subordinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato

istitutivo della Comunità europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione

europea;

b) l’importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in

fiere all’estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni;

c) l’ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi

d’istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più

di un anno dal termine del relativo corso di studi;

d) l’ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui

all’articolo 11.

2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore

del presente decreto, l’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e dell’imposta sul

reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977,

n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza

delle disposizioni di cui al presente articolo.

2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne

rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale

rappresentante. L’Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalità di comunicazione, a

consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.

3. Ai fini di cui al comma 1, l’attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata con

riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis, dal presidente del

collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto

nell’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in

quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge

28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e

successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L’effettività delle

spese di cui alla lettera c) del comma 1 è comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di

appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l’effettiva partecipazione degli stessi o da

altra idonea documentazione.

4. L’incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo

d’imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

[5. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, lettera

a), rilevano progressivamente i dati relativi alle attività di ricerca e sviluppo ed alle tecnologie

digitali e li comunicano all’Agenzia delle entrate, a consuntivo, secondo le modalità stabilite con

provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.] Soppresso.

6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta nei limiti del 20 per

cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta

cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita

non sono presi in considerazione.

Articolo 2.

(Finanziamento degli investimenti in ricerca e innovazione)

1. Le risorse derivanti dalle operazioni di cartolarizzazione, effettuate ai sensi dell’articolo 15

della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, dei crediti dello Stato o di altri

enti pubblici, relativi a finanziamenti di investimenti in ricerca e innovazione, sono destinate alla

concessione di ulteriori finanziamenti da erogare con le modalità stabilite dal Ministro competente.

La riassegnazione delle risorse derivanti dalle predette operazioni di cartolarizzazione a fondi non

rotativi può essere disposta, nei limiti del venti per cento, di concerto con il Ministro dell’economia

e delle finanze.

Articolo 3.

(Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero)

1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori, che in possesso di titolo di studio

universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto

documentata attività di ricerca all’estero presso università o centri di ricerca pubblici o privati per

almeno due anni continuativi che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei

cinque anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, e che conseguentemente

divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai

fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta

dell’imposta regionale sulle attività produttive. L’incentivo di cui al presente comma si applica nel

periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei

due periodi di imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.

Articolo 4.

(Istituto italiano di Tecnologia)

1. È istituita la fondazione denominata Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) con lo scopo di

promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l’alta formazione tecnologica, favorendo così lo

sviluppo del sistema produttivo nazionale. A tal fine la fondazione instaura rapporti con organismi

omologhi in Italia e assicura l’apporto di ricercatori italiani e stranieri operanti presso istituti esteri

di eccellenza.

2. Lo statuto della fondazione, concernente anche l’individuazione degli organi dell’Istituto,

della composizione e dei compiti, è approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri dell’istruzione, dell’università e

della ricerca e dell’economia e delle finanze.

3. Il patrimonio della fondazione è costituito ed incrementato da apporti dello Stato, di soggetti

pubblici e privati; le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di

enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili

facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. Il trasferimento di

beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le

attività culturali e non modifica il regime giuridico, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma,

del codice civile, dei beni demaniali trasferiti.

4. Al fine di costituire il patrimonio dell’Istituto Italiano di Tecnologia, i soggetti fondatori di

fondazioni di interesse nazionale, nonchè gli enti ad essi succeduti, possono disporre la devoluzione

di risorse all’Istituto fino a 2 anni dopo la pubblicazione dello statuto di cui al comma 2, con

modifiche, soggette all’approvazione dall’autorità vigilante, degli atti costitutivi e degli statuti dei

propri enti. Con le modalità di cui al comma 2, vengono apportate modifiche allo statuto

dell’Istituto per tenere conto dei princìpi contenuti negli statuti degli enti che hanno disposto la

devoluzione.

5. Ai fini del rapido avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, con

decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono nominati un commissario unico, un comitato di indirizzo e regolazione ed un

collegio dei revisori. Il commissario unico con i poteri dell’organo monocratico realizza il rapido

avvio delle attività della fondazione Istituto Italiano di Tecnologia in un periodo non superiore a

due anni dalla sua istituzione di cui al comma 1 ed al termine rende il proprio bilancio di mandato.

6. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario unico è autorizzato ad avvalersi, fino

al limite massimo di 10 unità di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all’uopo messo a

disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti ed

organismi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni ed integrazioni. Può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di

consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata alla

emissione di obbligazioni e alla contrazione di prestiti per un controvalore di non oltre 100 milioni

di euro. Nell’ambito della predetta somma la Cassa depositi e prestiti è autorizzata ad effettuare

anticipazioni di cassa, in favore del commissario unico nei limiti di importo complessivi stabiliti

con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze che fissano, altresì, le condizioni di scadenza

e di tasso di interesse.

8. Gli importi delle anticipazioni concesse dalla Cassa depositi e prestiti al commissario unico

devono affluire in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello

Stato, intestato alla fondazione Istituto Italiano di Tecnologia e ne costituiscono il patrimonio

iniziale.

9. Il Ministro dell’economia e delle finanze provvede, a decorrere dal 2005 e per un massimo

di venti anni, al rimborso alla Cassa depositi e prestiti dei titoli emessi, dei prestiti contratti e delle

somme anticipate, secondo modalità da stabilire con propri decreti. Gli interessi di

preammortamento, calcolati applicando lo stesso tasso del rimborso dei titoli emessi, dei prestiti

contratti o delle anticipazioni sono predeterminati e capitalizzati con valuta coincidente all’inizio

dell’ammortamento e sono corrisposti con le stesse modalità, anche di tasso e di tempo.

10. A favore della fondazione, ai fini della sua valorizzazione, è autorizzata la spesa di 50

milioni di euro per l’anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014.

Tali somme possono essere utilizzate anche per l’estinzione di eventuali mutui contratti

dall’Istituto.

11. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e

devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di

neutralità fiscale.

12. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede con quota parte

delle maggiori entrate recate dal presente decreto.

Capo II

INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE

Articolo 5.

(Trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni)

1. La Cassa depositi e prestiti è trasformata in società per azioni con la denominazione di

"Cassa depositi e prestiti società per azioni" (CDP S.p.A.), con effetto dalla data della pubblicazione

nella Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di cui al comma 3. La CDP S.p.A., salvo quanto

previsto dal comma 3, subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i diritti e gli obblighi anteriori

alla trasformazione.

2. Le azioni della CDP S.p.A. sono attribuite allo Stato, che esercita i diritti dell’azionista ai

sensi dell’articolo 24, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; non si

applicano le disposizioni dell’articolo 2362 del codice civile. Le fondazioni di cui all’articolo 2 del

decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e altri soggetti pubblici o privati possono detenere quote

complessivamente di minoranza del capitale della CDP S.p.A.

3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di natura non regolamentare, da

emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati:

a) le funzioni, le attività e le passività della Cassa depositi e prestiti anteriori alla

trasformazione che sono trasferite al Ministero dell’economia e delle finanze e quelle assegnate alla

gestione separata della CDP S.p.A. di cui al comma 8;

b) i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, che sono trasferite alla

CDP S.p.A. e assegnate alla gestione separata di cui al comma 8, anche in deroga alla normativa

vigente. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta

della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e

qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345

del codice civile ed all’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti

ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

c) gli impegni accessori assunti dallo Stato;

d) il capitale sociale della CDP S.p.A., comunque in misura non inferiore al fondo di

dotazione della Cassa depositi e prestiti risultante dall’ultimo bilancio di esercizio approvato.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di natura non regolamentare, su

proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è approvato lo Statuto della CDP s.p.a. e sono

nominati i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo

periodo di durata in carica. Per tale primo periodo restano in carica i componenti del collegio dei

revisori indicati ai sensi e per gli effetti dell’articolo 10 della legge 13 maggio 1983, n. 197. Le

successive modifiche allo statuto della CDP s.p.a. e le nomine dei componenti degli organi sociali

per i successivi periodi sono deliberati a norma del codice civile.

5. Il primo esercizio sociale della CDP S.p.A. si chiude al 31 dicembre 2004.

6. Alla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni del Titolo V del testo unico delle leggi in

materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, previste per gli

intermediari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del medesimo decreto legislativo,

tenendo presenti le caratteristiche del soggetto vigilato e la speciale disciplina della gestione

separata di cui al comma 8.

7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico,

utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali,

assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa

controllate, e fondi provenienti dall’emissione di titoli, dall’assunzione di finanziamenti e da altre

operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed

alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall’emissione di titoli, dall’assunzione di

finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della

raccolta di fondi a vista. La raccolta di fondi è effettuata esclusivamente presso investitori

istituzionali.

8. La CDP S.p.A. assume partecipazioni e svolge le attività, strumentali, connesse e accessorie;

per l’attuazione di quanto previsto al comma 7, lettera a), la CDP S.p.A. istituisce un sistema

separato ai soli fini contabili ed organizzativi, la cui gestione è uniformata a criteri di trasparenza e

di salvaguardia dell’equilibrio economico. Sono assegnate alla gestione separata le partecipazioni e

le attività ad essa strumentali, connesse e accessorie, e le attività di assistenza e di consulenza in

favore dei soggetti di cui al comma 7, lettera a). Il decreto ministeriale di cui al comma 3 può

prevedere forme di razionalizzazione e concentrazione delle partecipazioni detenute dalla Cassa

depositi e prestiti alla data di trasformazione in società per azioni.

9. Al Ministro dell’economia e delle finanze spetta il potere di indirizzo della gestione separata

di cui al comma 8. È confermata, per la gestione separata, la Commissione di vigilanza prevista

dall’articolo 3 del regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e successive modificazioni.

10. Per l’amministrazione della gestione separata di cui al comma 8 il consiglio di

amministrazione della CDP S.p.A. è integrato dai membri, con funzioni di amministratore, indicati

alle lettere c), d) ed f) del primo comma dell’articolo 7 della legge 13 maggio 1983, n. 197.

11. Per l’attività della gestione separata di cui al comma 8 il Ministro dell’economia e delle

finanze determina con propri decreti di natura non regolamentare:

a) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche dei libretti di risparmio

postale, dei buoni fruttiferi postali, dei titoli, dei finanziamenti e delle altre operazioni finanziarie

assistiti dalla garanzia dello Stato;

b) i criteri per la definizione delle condizioni generali ed economiche degli impieghi, nel

rispetto dei princìpi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non

discriminazione;

c) le norme in materia di trasparenza, pubblicità, contratti e comunicazioni periodiche;

d) i criteri di gestione delle partecipazioni assegnate ai sensi del comma 3.

12. Sino all’emanazione dei decreti di cui al comma 11 la CDP S.p.A. continua a svolgere le

funzioni oggetto della gestione separata di cui al comma 8 secondo le disposizioni vigenti alla data

di trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni. I rapporti in essere e i

procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 11

continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari

vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dai decreti di cui al comma 11 continua ad

applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di

amministrazione e del direttore generale della Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione

sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall’amministratore

delegato della CDP S.p.A.

13. All’attività di impiego della gestione separata di cui al comma 8 continuano ad applicarsi le

disposizioni più favorevoli previste per la Cassa depositi e prestiti anteriori alla trasformazione,

inclusa la disposizione di cui all’articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267.

14. La gestione separata di cui al comma 8 subentra nei rapporti attivi e passivi e conserva i

diritti e gli obblighi sorti per effetto della cartolarizzazione dei crediti effettuata ai sensi dell’articolo

8 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002,

n. 112.

15. La gestione separata di cui al comma 8 può avvalersi dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi

dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in

giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30

ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni.

16. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita relazione presentata dalla

CDP S.p.A., riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla

CDP S.p.A..

17. Il controllo della Corte dei conti si svolge sulla CDP S.p.A. con le modalità previste

dall’articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

18. La CDP S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al soddisfacimento dei diritti

dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal fine la CDP S.p.A. adotta

apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni e dei rapporti giuridici destinati, dei

soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi attribuiti e delle modalità con

le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato. La

deliberazione è depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436 del codice civile. Dalla data di

deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono destinati esclusivamente al

soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono

patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della CDP S.p.A. e dagli altri patrimoni destinati.

Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata,

sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso derivanti sono ammesse azioni soltanto a

tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di destinazione del patrimonio non dispone

diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è

effettuata la CDP S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei

diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la responsabilità illimitata della CDP S.p.A. per le

obbligazioni derivanti da fatto illecito. Con riferimento a ciascun patrimonio separato la CDP S.p.A.

tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti dagli articoli 2214 e seguenti del codice

civile. Per il caso di sottoposizione della CDP S.p.A. alle procedure di cui al Titolo IV del testo

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n.

385, o ad altra procedura concorsuale applicabile, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato

continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni contenute nel presente

comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento delle passività al cui

servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze e gli altri termini

previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono trasferire o affidare in

gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun patrimonio destinato e le relative

passività.

19. Alla scadenza, anche anticipata per qualsiasi motivo, del contratto di servizio ovvero del

rapporto con il quale è attribuita la disponibilità o è affidata la gestione delle opere, degli impianti,

delle reti e delle dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici in relazione ai quali è

intervenuto il finanziamento della CDP S.p.A. o di altri soggetti autorizzati alla concessione di

credito, gli indennizzi dovuti al soggetto uscente sono destinati prioritariamente al soddisfacimento

dei crediti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente comma, sono indisponibili da

parte del soggetto uscente fino al completo soddisfacimento dei predetti crediti e non possono

formare oggetto di azioni da parte di creditori diversi dalla CDP S.p.A. e dagli altri finanziatori di

cui al presente comma. Il nuovo soggetto gestore assume, senza liberazione del debitore originario,

l’eventuale debito residuo nei confronti della CDP S.p.A. e degli altri finanziatori di cui al presente

comma. L’ente affidante e, se prevista, la società proprietaria delle opere, degli impianti, delle reti e

delle dotazioni garantiscono in solido il debito residuo fino all’individuazione del nuovo soggetto

gestore. Anche ai finanziamenti concessi dalla CDP S.p.A. si applicano le disposizioni di cui ai

commi 3 e 4 dell’articolo 42 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al

decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

20. Salvo le deleghe previste dallo statuto, l’organo amministrativo della CDP S.p.A. delibera

le operazioni di raccolta di fondi con obbligo di rimborso sotto qualsiasi forma. Ad esse non si

applicano il divieto di raccolta del risparmio tra il pubblico previsto dall’articolo 11, comma 2, del

testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre

1993, n. 385, nè i limiti quantitativi alla raccolta previsti dalla normativa vigente; non trovano

altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile. Per ciascuna emissione di titoli può

essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il quale ne cura gli interessi e in

loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di nomina e approva le modificazioni

delle condizioni dell’operazione.

21. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si

applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

22. La pubblicazione del decreto di cui al comma 3 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli

adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

23. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione della Cassa depositi e

prestiti e per l’effettuazione dei trasferimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono

esenti da imposizione fiscale, diretta ed indiretta.

24. Tutti gli atti, contratti, trasferimenti, prestazioni e formalità relativi alle operazioni di

raccolta e di impiego, sotto qualsiasi forma, effettuate dalla gestione separata di cui al comma 8,

alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie anche reali di qualunque tipo da

chiunque e in qualsiasi momento prestate, sono esenti dall’imposta di registro, dall’imposta di

bollo, dalle imposte ipotecaria e catastale e da ogni altra imposta indiretta, nonchè ogni altro tributo

o diritto. Non si applica la ritenuta di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 26 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sugli interessi e gli altri proventi dei conti correnti

dedicati alla gestione separata di cui al comma 8.

25. Gli interessi e gli altri proventi dei titoli di qualsiasi natura e di qualsiasi durata emessi

dalla CDP S.p.A. sono soggetti al regime dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella

misura del 12,50%, di cui al decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

26. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della Cassa depositi e prestiti al

momento della trasformazione prosegue con la CDP S.p.A. ed è disciplinato dalla contrattazione

collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti quesiti e gli

effetti, per i dipendenti della Cassa, rivenienti dalla originaria natura pubblica dell’ente di

appartenenza, ivi inclusa l’ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica

anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente

decreto continuano ad applicarsi al personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti fino alla

stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al

predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di

entrata in vigore del presente decreto. Per il personale già dipendente dalla Cassa depositi e prestiti,

che ne fa richiesta, entro sessanta giorni dalla trasformazione si attivano, sentite le organizzazioni

sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento prioritario al Ministero dell’economia e delle

finanze. Il personale trasferito è inquadrato, in base all’ex livello di appartenenza e secondo le

equipollenze definite dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 e successive

modificazioni e 4 agosto 1986 e successive modificazioni, nella corrispondente area e posizione

economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche

amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche

amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile,

riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale

percepibile al momento della trasformazione, come definita dal vigente CCNL, e quella spettante in

base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l’amministrazione di destinazione sono

corrisposte nella misura eventualmente eccedente l’importo del predetto assegno personale. Entro

cinque anni dalla trasformazione, il personale già dipendente della Cassa depositi e prestiti che ha

proseguito il rapporto di lavoro dipendente con CDP S.p.A. può richiedere il reinquadramento nei

ruoli delle amministrazioni pubbliche secondo le modalità e i termini previsti dall’articolo 54 del

CCNL per il personale non dirigente della Cassa depositi e prestiti per il quadriennio normativo

1998-2001. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico

e quello relativo all’indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle

pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di trasformazione, i predetti dipendenti

possono esercitare, con applicazione dell’articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per

il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i

quali sono iscritti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INPS e hanno diritto al trattamento di

fine rapporto ai sensi dell’articolo 2120 del codice civile.

27. Nell’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i periodi quinto, sesto, settimo ed ottavo sono

sostituiti dai seguenti: "Infrastrutture S.p.A. può destinare propri beni e rapporti giuridici al

soddisfacimento dei diritti dei portatori di titoli da essa emessi e di altri soggetti finanziatori. A tal

fine Infrastrutture S.p.A. adotta apposita deliberazione contenente l’esatta descrizione dei beni e dei

rapporti giuridici destinati, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti ad essi

attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del

patrimonio destinato. La deliberazione è depositata e iscritta a norma dell’articolo 2436 del codice

civile. Dalla data di deposito della deliberazione i beni e i rapporti giuridici individuati sono

destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è

effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello di Infrastrutture S.p.A. e

dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui

vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio destinato e sui frutti e proventi da esso

derivanti sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Se la deliberazione di

destinazione del patrimonio non dispone diversamente, delle obbligazioni nei confronti dei soggetti

a cui vantaggio la destinazione è effettuata Infrastrutture S.p.A. risponde esclusivamente nei limiti

del patrimonio ad essi destinato e dei diritti ad essi attribuiti. Resta salva in ogni caso la

responsabilità illimitata di Infrastrutture S.p.A. per le obbligazioni derivanti da fatto illecito. Per

ciascuna emissione di titoli può essere nominato un rappresentante comune dei portatori dei titoli, il

quale ne cura gli interessi e in loro rappresentanza esclusiva esercita i poteri stabiliti in sede di

nomina e approva le modificazioni delle condizioni dell’operazione. Con riferimento a ciascun

patrimonio separato Infrastrutture S.p.A. tiene separatamente i libri e le scritture contabili prescritti

dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile. Per il caso di scioglimento di Infrastrutture S.p.A. e

di sottoposizione a procedura di liquidazione di qualsiasi natura, i contratti relativi a ciascun

patrimonio separato continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le previsioni

contenute nel presente comma. Gli organi della procedura provvedono al tempestivo pagamento

delle passività al cui servizio il patrimonio è destinato e nei limiti dello stesso, secondo le scadenze

e gli altri termini previsti nei relativi contratti preesistenti. Gli organi della procedura possono

trasferire o affidare in gestione a banche i beni e i rapporti giuridici ricompresi in ciascun

patrimonio destinato e le relative passività".

Art. 5-bis.

(Registro italiano dighe)

1. All’articolo 6 della legge 1º agosto 2002, n. 166, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

“4-bis. Con il regolamento previsto dall’articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui

il Registro italiano dighe provvede all’approvazione dei progetti delle opere di derivazione dai

serbatoi e di adduzione all’utilizzazione, comprese le condotte forzate, nonché alla vigilanza sulle

operazioni di controllo che i concessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime opere“.

2. All’articolo 39, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo le

parole: “31 marzo 1998, n. 112“ sono aggiunte le seguenti: “, ad eccezione dell’emanazione della

normativa tecnica di cui all’articolo 88, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 31 marzo 1998,

n. 112, che rientra nell’esclusiva competenza del Registro italiano dighe – RID“.

.

Capo III

MADE IN ITALY, COMPETITIVITÀ, SVILUPPO

Articolo 6.

(Trasformazione della SACE in società per azioni)

1. L’Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) è trasformato in società per

azioni con la denominazione di SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero o più

brevemente SACE S.p.A. con decorrenza dal 1º gennaio 2004. La SACE S.p.A. succede nei

rapporti attivi e passivi, nonchè nei diritti e obblighi della SACE in essere alla data della

trasformazione.

2. Le azioni della SACE S.p.A. sono attribuite al Ministero dell’economia e delle finanze. Le

nomine dei componenti degli organi sociali sono effettuate d’intesa con i Ministeri indicati nel

comma 5 dell’articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni.

3. I crediti di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e

successive modificazioni e integrazioni, esistenti alla data del 31 dicembre 2003, sono trasferiti alla

SACE S.p.A. a titolo di conferimento di capitale. I crediti medesimi sono iscritti nel bilancio della

SACE S.p.A al valore indicato nella relativa posta del Conto patrimoniale dello Stato. Ulteriori

trasferimenti e conferimenti di beni e partecipazioni societarie dello Stato a favore della SACE

S.p.A possono essere disposti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell’economia

e delle finanze, che determina anche il relativo valore di trasferimento o conferimento. Ai

trasferimenti e conferimenti di cui al presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345

del codice civile.

4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui al comma 3, detratta la quota spettante agli

assicurati indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria

centrale dello Stato intestato alla SACE S.p.A., unitamente ai proventi delle attività che beneficiano

della garanzia dello Stato.

5. Il capitale della SACE S.p.A. alla data indicata nel comma 1 è pari alla somma del netto

patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31 dicembre 2003 e del valore dei crediti

di cui all’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive

modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi del comma 3.

6. Dalla data indicata nel comma 1 è soppresso il Fondo di dotazione di cui al decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai fini della contabilità

dello Stato, le disponibilità giacenti nel relativo conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale

dello Stato non rientranti nell’ambito di applicazione di altre disposizioni normative sono riferite al

capitale della SACE S.p.A. e il conto corrente medesimo è intestato alla SACE S.p.A.

7. Il Ministro dell’economia e delle finanze, in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice

civile, con proprio decreto di natura non regolamentare, su proposta dell’organo amministrativo

della SACE S.p.A. da formularsi entro il termine di approvazione del bilancio di esercizio relativo

all’anno 2004, può rettificare i valori dell’attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A. A

tale scopo, l’organo amministrativo si avvale di soggetti di adeguata esperienza e qualificazione

professionale nel campo della revisione contabile.

8. L’approvazione dello statuto e la nomina dei componenti degli organi sociali della SACE

S.p.A., previsti dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea, che il presidente della

SACE S.p.A. convoca entro il 28 febbraio 2004. Sino all’insediamento degli organi sociali, la

SACE S.p.A. è amministrata dagli organi di SACE in carica alla data del 31 dicembre 2003.

9. La SACE S.p.A. svolge le funzioni di cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo

31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi

dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni

e integrazioni, e dalla disciplina dell’Unione Europea in materia di assicurazione e garanzia dei

rischi non di mercato. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell’attività

assicurativa di cui al presente comma sono garantiti dallo Stato nei limiti indicati dalla legge di

approvazione del bilancio dello Stato distintamente per le garanzie di durata inferiore e superiore a

ventiquattro mesi. Il Ministro dell’economia e delle finanze può, con uno o più decreti di natura non

regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro delle

attività produttive, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea e dei limiti fissati dalla legge di

approvazione del bilancio dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per natura,

caratteristiche, controparti, rischi connessi o paesi di destinazione non beneficiano della garanzia

statale. La garanzia dello Stato resta in ogni caso ferma per gli impegni assunti da SACE

precedentemente all’entrata in vigore dei decreti di cui sopra in relazione alle operazioni ivi

contemplate.

10. Le garanzie già concesse, alla data indicata nel comma 1, in base alle leggi 22 dicembre

1953, n. 955, 5 luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n. 131, 24 maggio 1977, n. 227, e al decreto

legislativo 31 marzo 1998, n. 143, restano regolate dalle medesime leggi e dal medesimo decreto

legislativo.

11. Alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato si applicano le disposizioni di cui

all’articolo 2, comma 3, all’articolo 8, comma 1, e all’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni.

12. La SACE S.p.A. può svolgere l’attività assicurativa e di garanzia dei rischi di mercato

come definiti dalla disciplina dell’Unione Europea. L’attività di cui al presente comma è svolta con

contabilità separata rispetto alle attività che beneficiano della garanzia dello Stato o costituendo allo

scopo una società per azioni. In quest’ultimo caso la partecipazione detenuta dalla SACE S.p.A. non

può essere inferiore al 30% e non può essere sottoscritta mediante conferimento dei crediti di cui al

comma 3. L’attività di cui al presente comma non beneficia della garanzia dello Stato.

13. Le attività della SACE S.p.A. che non beneficiano della garanzia dello Stato sono soggette

alla normativa in materia di assicurazioni private, incluse le disposizioni di cui alla legge 12 agosto

1982, n. 576.

14. La SACE S.p.A. può acquisire partecipazioni in società estere in casi direttamente e

strettamente collegati all’esercizio dell’attività assicurativa e di garanzia ovvero per consentire un

più efficace recupero degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A. concorda con la Società italiana per

le imprese all’estero (SIMEST S.p.A.), di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100, l’esercizio

coordinato dell’attività di cui al presente comma.

15. Per le attività che beneficiano della garanzia dello Stato, la SACE S.p.A. può avvalersi

dell’Avvocatura dello Stato, ai sensi dell’articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme

giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura

dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni e

integrazioni.

16. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le modalità previste dall’articolo 12 della

legge 21 marzo 1958, n. 259.

17. Sulla base di una apposita relazione predisposta dalla SACE S.p.A., il Ministro

dell’economia e delle finanze riferisce annualmente al Parlamento sull’attività svolta dalla

medesima.

18. Gli utili di esercizio della SACE S.p.A., di cui è stata deliberata la distribuzione al

Ministero dell’economia e delle finanze sono versati in entrata al bilancio dello Stato, ad eccezione

di una quota pari al 10 per cento degli stessi che è versata nel conto corrente di Tesoreria di cui

all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, per gli scopi e le finalità

ivi previsti.

19. La trasformazione prevista dal comma 1 e il trasferimento di cui al comma 3 non

pregiudicano i diritti e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e ai terzi in relazione alle

operazioni di cui all’articolo 7, commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e alle

operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni, contrattualmente definite o approvate

dal consiglio di amministrazione della SACE, con particolare riferimento ad ogni effetto giuridico,

finanziario e contabile discendente dalle operazioni medesime per i soggetti menzionati nel presente

comma. I crediti trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui abbiano formato oggetto delle

operazioni di cartolarizzazione e di emissione di obbligazioni di cui sopra, nonchè gli altri rapporti

giuridici instaurati in relazione alle stesse, costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della

SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio delle operazioni sopra indicate. Su tale

patrimonio separato non sono ammesse azioni da parte dei creditori della SACE o della SACE

S.p.A., sino al rimborso dei titoli emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione e di

emissione di obbligazioni di cui sopra. La separazione patrimoniale si applica anche in caso di

liquidazione o insolvenza della SACE S.p.A.

20. La pubblicazione del presente articolo nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli

adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. La

pubblicazione tiene altresì luogo della pubblicità prevista dall’articolo 2362 del codice civile, nel

testo introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. Sono esenti da imposte dirette e

indirette, da tasse e da obblighi di registrazione le operazioni di trasformazione della SACE nella

SACE S.p.A. e di successione di quest’ultima alla prima, incluse le operazioni di determinazione,

sia in via provvisoria che in via definitiva, del capitale della SACE S.p.A.. Non concorrono alla

formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nel bilancio della medesima SACE

S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle

imposte sui redditi e della imposta regionale sulle attività produttive. Il rapporto di lavoro del

personale alle dipendenze della SACE al momento della trasformazione prosegue con la SACE

S.p.A.

21. Dalla data di cui al comma 1 i riferimenti alla SACE contenuti in leggi, regolamenti e

provvedimenti vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE S.p.A., per quanto pertinenti.

Nell’articolo 1, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 209, le parole: "vantati dallo Stato italiano"

sono sostituite dalle seguenti: "di cui all’articolo 2 della presente legge".

22. Alla SACE S.p.A. si applica il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, limitatamente

alle disposizioni in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione.

23. L’articolo 7, comma 2-bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive

modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente, con decorrenza dal 1º gennaio 2004:

"2-bis. Le somme recuperate, riferite ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti negli accordi

bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito, stipulati dal Ministero degli affari esteri

d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, affluite sino alla data di trasformazione

della SACE nella SACE S.p.A. nell’apposito conto corrente acceso presso la Tesoreria centrale

dello Stato, intestato al Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro, restano di

titolarità del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro. Questi è autorizzato

ad avvalersi delle disponibilità di tale conto corrente per finanziare la sottoscrizione di aumenti di

capitale della SACE S.p.A. e per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla SACE

S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché per ogni altro scopo e finalità connesso con

l’esercizio dell’attività della SACE S.p.A. nonché con l’attività nazionale sull’estero, anche in

collaborazione o coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel rispetto delle

esigenze di finanza pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi del conto corrente sono

determinati dalla legge finanziaria e iscritti nello stato di previsione del Ministero dell’economia e

delle finanze, Dipartimento del Tesoro".

24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli 1, 4, 5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,

8, commi 2, 3 e 4, 9, 10, 11, commi 2, 3 e 4, e 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e

successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano ad essere applicati sino alla

data di approvazione dello statuto della SACE S.p.A. La titolarità e le disponibilità del conto

corrente acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell’articolo 8, comma 3, del

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, sono trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di riserva,

a fronte degli impegni assunti che beneficiano della garanzia dello Stato.

Articolo 7.

(Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie)

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con

personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali

la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997,

n. 472, si applicano in quanto compatibili.

Articolo 8.

(Ruling internazionale)

1. Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard

internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei

dividendi e delle royalties.

2. La procedura si conclude con la stipulazione di un accordo, tra il competente ufficio

dell’Agenzia delle entrate e il contribuente, e vincola per il periodo d’imposta nel corso del quale

l’accordo è stipulato e per i due periodi d’imposta successivi, salvo che intervengano mutamenti

nelle circostanze di fatto o di diritto rilevanti al fine delle predette metodologie e risultanti

dall’accordo sottoscritto dai contribuenti.

3. In base alla normativa comunitaria, l’amministrazione finanziaria invia copia dell’accordo

all’autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i

contribuenti pongono in essere le relative operazioni.

4. Per i periodi d’imposta di cui al comma 2, l’Amministrazione finanziaria esercita i poteri di

cui agli articoli 32 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,

soltanto in relazione a questioni diverse da quelle oggetto dell’accordo.

5. La richiesta di ruling è presentata al competente ufficio, di Milano o di Roma, della Agenzia

delle entrate, secondo quanto stabilito con provvedimento del direttore della medesima Agenzia.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d’imposta

successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ammontanti a 5 milioni di euro a decorrere dal

2004, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Articolo 9.

(Riduzione oneri per garanzie relative a crediti IVA)

1. All’articolo 38-bis, primo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "per una durata pari" sono inserite le seguenti:

"a tre anni dallo stesso, ovvero, se inferiore,".

Articolo 10.

(Attestazione dei crediti tributari)

1. Su richiesta dei creditori d’imposta intestatari del conto fiscale, l’Agenzia delle entrate è

autorizzata ad attestare la certezza e la liquidità del credito, nonchè la data indicativa di erogazione

del rimborso. L’attestazione, che non è utilizzabile ai fini del processo di esecuzione e del

procedimento di ingiunzione, può avere ad oggetto anche importi da rimborsare secondo modalità

diverse da quelle previste dal titolo II del regolamento adottato con decreto del Ministro delle

finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, 28 dicembre 1993, n. 567.

Articolo 11.

(Premio di quotazione in borsa)

1. Per le società le cui azioni sono ammesse alla quotazione in un mercato regolamentato di

uno Stato membro dell’Unione europea successivamente alla data di entrata in vigore del presente

decreto e fino al 31 dicembre 2004, l’aliquota dell’imposta sul reddito è ridotta al 20 per cento per il

periodo d’imposta nel corso del quale è stata disposta l’ammissione alla quotazione e per i due

periodi d’imposta successivi, a condizione che le azioni delle predette società non siano state

precedentemente negoziate in un mercato regolamentato di uno Stato membro dell’Unione Europea

e che le società effettuino, al fine di ottenere l’ammissione alla quotazione, un’offerta di

sottoscrizione di proprie azioni che dia luogo ad un incremento del patrimonio netto non inferiore al

15 per cento del patrimonio netto risultante dal bilancio relativo all’esercizio precedente a quello di

inizio dell’offerta, al netto dell’utile di esercizio.

2. Il reddito complessivo netto dichiarato è assoggettabile ad aliquota ridotta ai sensi del

comma 1 per un importo complessivo fino a 30 milioni di euro.

3. Se le azioni di cui al comma 1 sono escluse dalla quotazione, fuori del caso previsto

dall’articolo 133 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l’agevolazione di cui al comma 1 si

applica soltanto per i periodi d’imposta chiusi prima della revoca.

4. Per i periodi d’imposta in cui è applicabile l’agevolazione di cui al comma 1, alle società ivi

indicate non si applica l’agevolazione di cui all’articolo 1 e seguenti del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 466. Tuttavia tali società possono optare per l’applicazione di quest’ultima

agevolazione, in luogo di quella di cui al comma 1.

Articolo 12.

(Riduzione dell’aliquota dell’imposta per gli organismi di investimento collettivo dei valori

mobiliari (OICVM) specializzati in società quotate di piccola e media capitalizzazione)

1. Nel terzo periodo del comma 1 degli articoli 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77,

sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, 11-bis del decreto-legge 30

settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,

recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già

autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992,

n. 84, recante la disciplina del regime tributario delle SICAV, e 11 della legge 14 agosto 1993, n.

344, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi, le parole:

"nonché le ritenute del 12,50 per cento previste" sono sostituite dalle seguenti: "nonché le ritenute

del 12,50 per cento e del 5 per cento previste".

2. Nel comma 2 dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina

dei fondi comuni d’investimento mobiliare, e nel comma 2 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30

settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,

recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già

autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

"La predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non

meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati

regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione

e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente

disposizione, il valore dell’investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel

corso dell’anno solare, ai due terzi del valore dell’attivo per più di un sesto dei giorni di

valorizzazione del fondo successivi al compimento del predetto periodo; il valore dell’attivo è

rilevato dai prospetti periodici del fondo al netto dell’eventuale risparmio d’imposta, ricollegabile ai

risultati negativi della gestione, contabilizzato nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a

disposizione dell’Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti dall’articolo

43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche su supporto

informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l’osservanza del requisito

minimo d’investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o

media capitalizzazione s’intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a

800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l’ultimo giorno di quotazione di

ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si determina sottraendo dal valore del patrimonio

netto del fondo alla fine dell’anno al lordo dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei

rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell’anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate

nell’anno, il valore del patrimonio netto del fondo all’inizio dell’anno, i proventi derivanti dalla

partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva

e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi d’investimento collettivo

del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983,

n. 77, nonchè i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d’imposta".

3. Nel comma 2 dell’articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, recante la disciplina dei

fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La

predetta aliquota è ridotta al 5 per cento, qualora il regolamento del fondo preveda che non meno

dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni ammesse alla quotazione nei mercati

regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea di società di piccola o media capitalizzazione

e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di adeguamento del regolamento alla presente

disposizione, il valore dell’investimento nelle azioni delle predette società non risulti inferiore, nel

corso dell’anno solare, ai due terzi del valore dell’attivo per più di due mesi successivi al

compimento del predetto periodo; il valore dell’attivo è rilevato dai prospetti del fondo al netto

dell’eventuale risparmio d’imposta, ricollegabile ai risultati negativi della gestione, contabilizzato

nei prospetti medesimi. Devono essere tenuti a disposizione dell’Amministrazione finanziaria fino

alla scadenza dei termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, anche su supporto informatico, appositi prospetti contabili che consentano

di verificare l’osservanza del requisito minimo d’investimento previsto dal periodo precedente. Ai

predetti effetti per società di piccola o media capitalizzazione s’intendono le società con una

capitalizzazione di mercato non superiore a 800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi

rilevati l’ultimo giorno di quotazione di ciascun trimestre solare. Il risultato della gestione si

determina sottraendo dal valore del patrimonio netto del fondo alla fine dell’anno al lordo

dell’imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti

nell’anno e diminuito delle sottoscrizioni effettuate nell’anno, il valore del patrimonio netto del

fondo all’inizio dell’anno, i proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento

collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il 60 per cento dei proventi derivanti dalla

partecipazione ad organismi d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del

comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, nonchè i proventi esenti e quelli

soggetti a ritenuta a titolo d’imposta.".

4. Nel comma 3 dell’articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e disciplina

dei fondi comuni d’investimento mobiliare, nel comma 4 dell’articolo 11-bis del decreto-legge 30

settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,

recante la disciplina del regime tributario dei fondi comuni esteri di investimento mobiliare, già

autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, e nel comma 4 dell’articolo 11 della legge 14

agosto 1993, n. 344, sull’istituzione e disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare chiusi,

dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: "Il credito d’imposta riconosciuto sui proventi

derivanti dalla partecipazione ai fondi di cui al secondo periodo del comma 2 costituisce credito

d’imposta limitato fino a concorrenza del 9 per cento di detti proventi e ad esso si applicano le

disposizioni dei commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 11 e dei commi 1-bis e 1-ter dell’articolo 94 del

testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917. L’imposta corrispondente al credito d’imposta limitato di cui al precedente periodo è

computata, fino a concorrenza dell’importo del credito medesimo, nell’ammontare delle imposte di

cui al comma 4 dell’articolo105 del medesimo testo unico secondo i criteri previsti per gli utili

indicati al n. 2) del predetto comma.".

5. Nel comma 1 dell’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la

disciplina delle forme pensionistiche complementari, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Il

risultato si determina sottraendo dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al

lordo dell’imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il pagamento dei riscatti,

delle prestazioni previdenziali e delle somme trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito

dei contributi versati, delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonchè dei redditi soggetti

a ritenuta, del 54,55 per cento dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi

d’investimento collettivo del risparmio di cui al quarto periodo del comma 1 dell’articolo 10-ter

della legge 23 marzo 1983, n. 77, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta e il valore

del patrimonio stesso all’inizio dell’anno. I proventi derivanti da quote o azioni di organismi di

investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per

cento concorrono a formare il risultato della gestione se percepiti o se iscritti nel rendiconto del

fondo e su di essi compete un credito d’imposta del 15 per cento. Il credito d’imposta compete nella

misura del 6 per cento nel caso in cui gli organismi d’investimento collettivo del risparmio siano

assoggettati ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi sul risultato della gestione con l’aliquota

del 5 per cento.".

6. Nel comma 3 dell’articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la

disciplina delle forme pensionistiche complementari, le parole: "nonchè la ritenuta prevista, nella

misura del 12,50 per cento," sono sostituite dalle seguenti: "nonchè le ritenute previste, nella misura

del 12,50 per cento e del 5 per cento,".

7. Nel comma 1 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, sull’istituzione e

disciplina dei fondi comuni d’investimento mobiliare, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La

ritenuta è operata con l’aliquota del 5 per cento, qualora il regolamento dell’organismo

d’investimento preveda che non meno dei due terzi del relativo attivo siano investiti in azioni

ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione Europea di

società di piccola o media capitalizzazione e, decorso il periodo di un anno dalla data di avvio o di

adeguamento del regolamento alla presente disposizione, il valore dell’investimento nelle azioni

delle predette società non risulti inferiore, nel corso dell’anno solare, ai due terzi del valore

dell’attivo per più di un sesto dei giorni di valorizzazione del fondo successivi al compimento del

predetto periodo; il valore dell’attivo è rilevato dai prospetti periodici dell’organismo

d’investimento. Nel caso in cui il regolamento dell’organismo d’investimento sia stato adeguato alla

presente disposizione successivamente al suo avvio, sui proventi maturati fino alla data di

adeguamento la ritenuta è operata con l’aliquota del 12,50 per cento. I soggetti incaricati residenti

tengono a disposizione dell’Amministrazione finanziaria fino alla scadenza dei termini stabiliti

dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il

regolamento dell’organismo d’investimento e le eventuali modifiche, nonchè, anche su supporto

informatico, appositi prospetti contabili che consentano di verificare l’osservanza del requisito

minimo d’investimento previsto dal periodo precedente. Ai predetti effetti per società di piccola o

media capitalizzazione s’intendono le società con una capitalizzazione di mercato non superiore a

800 milioni di euro determinata sulla base dei prezzi rilevati l’ultimo giorno di quotazione di

ciascun trimestre solare".

8. Il comma 4 dell’articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, è sostituito dal seguente:

"4. Nel caso in cui le quote o azioni di cui al comma 1 sono collocate all’estero, o comunque i

relativi proventi sono conseguiti all’estero senza applicazione della ritenuta, detti proventi, se

percepiti al di fuori dell’esercizio d’impresa commerciale, sono assoggettati a imposizione

sostitutiva, secondo le disposizioni di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse aliquote di

ritenuta previste nel comma 1.".

9. Nel comma 1 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la

disciplina del rimborso d’imposta per i sottoscrittori di quote di organismi di investimento collettivo

del risparmio italiani, dopo le parole: "al pagamento di una somma pari al 15 per cento" sono

aggiunte le seguenti: "dei predetti proventi, qualora siano erogati da organismi di investimento

collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota del 12,50 per cento, e al 6 per cento, qualora

siano erogati da organismi d’investimento collettivo soggetti ad imposta sostitutiva con l’aliquota

del 5 per cento".

10. Nel comma 4 dell’articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante

l’esenzione da imposta sostitutiva degli organismi d’investimento collettivo italiani sottoscritti

esclusivamente da soggetti non residenti, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Nel caso di

organismi d’investimento collettivo mobiliare le cui quote o azioni siano sottoscritte esclusivamente

da soggetti non residenti di cui al comma 3, gli organismi medesimi sono esenti dall’imposta

sostitutiva sul risultato della gestione altrimenti dovuta con le aliquote del 12,50 e 5 per cento.".

11. Nel comma 4 dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, recante la

disciplina dell’imposta sostitutiva sul risultato maturato delle gestioni individuali di portafoglio,

dopo le parole: "di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86," sono inserite le seguenti: "il 60 per cento

dei proventi derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio di

cui al quarto periodo, del comma 1, dell’articolo 10-ter, della legge 23 marzo 1983, n. 77,".

11-bis. Sono abrogati l’articolo 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, il regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1999, n. 392, nonché il regolamento di cui al

decreto del Ministro del tesoro emanato di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle finanze,

dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del commercio con l’estero 19 ottobre 1998,

n. 508, concernenti l’istituzione e il funzionamento del “Centro di servizi finanziari ed assicurativi

di Trieste“.

Articolo 13.

(Disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi)

1. Ai fini del presente decreto si intendono per: "confidi", i consorzi con attività esterna, le

società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che

svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi; per "attività di garanzia collettiva dei fidi",

l’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la

prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte

delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per "confidi di secondo grado", i

consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità

limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di

questi ultimi o da altre imprese; per "piccole e medie imprese", le imprese che soddisfano i requisiti

della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese

determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche

agricole e forestali; per "testo unico bancario", il decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e

successive modificazioni e integrazioni; per "elenco speciale", l’elenco previsto dall’articolo 107

del testo unico bancario; per "riforma delle società", il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In

sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è

composto dai soggetti indicati all’articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068 e successive

modificazioni.

2. I confidi, salvo quanto stabilito dal comma 32 , svolgono esclusivamente l’attività di

garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di

attività previste dalla legge.

3. Nell’esercizio dell’attività di garanzia collettiva dei fidi possono essere prestate garanzie

personali e reali, stipulati contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, nonchè utilizzati in

funzione di garanzia depositi indisponibili costituiti presso i finanziatori delle imprese consorziate o

socie.

4. I confidi di secondo grado svolgono l’attività indicata nel comma 2 a favore dei confidi e

delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi.

5. L’uso nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al

pubblico delle parole "confidi", "consorzio, cooperativa, società consortile di garanzia collettiva dei

fidi" ovvero di altre parole o locuzioni idonee a trarre in inganno sulla legittimazione allo

svolgimento dell’attività di garanzia collettiva dei fidi è vietato a soggetti diversi dai confidi.

6. Chiunque contravviene al disposto del comma 5 è punito con la medesima sanzione prevista

dall’articolo 133, comma 3, del testo unico bancario.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell’articolo 145 del medesimo testo

unico.

8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di

servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.

9. Ai confidi possono partecipare anche imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti

dimensionali determinati dalla Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea

per gli investimenti (BEI) a favore delle piccole e medie imprese, purchè complessivamente non

rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie.

10. Gli enti pubblici e privati e le imprese di maggiori dimensioni che non possono far parte

dei confidi ai sensi del comma 9 possono sostenerne l’attività attraverso contributi e garanzie non

finalizzati a singole operazioni; essi non divengono consorziati o soci nè fruiscono delle attività

sociali, ma i loro rappresentanti possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le modalità

stabilite dagli statuti, purchè la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti

riservata all’assemblea.

11. Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo grado.

12. Il fondo consortile o il capitale sociale di un confidi non può essere inferiore a 100 mila

euro, fermo restando per le società consortili l’ammontare minimo previsto dal codice civile per la

società per azioni.

13. La quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del

fondo consortile o del capitale sociale, nè inferiore a 250 euro.

14. Il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere

inferiore a 250 mila euro. Dell’ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è

costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione. Al fine del raggiungimento di

tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di

conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate.

15. Quando, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, risulta che il patrimonio

netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori

sottopongono all’assemblea gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la

diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l’assemblea

che approva il bilancio deve deliberare l’aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero

il versamento, se lo statuto ne prevede l’obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai

fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso

deve deliberare lo scioglimento del confidi.

16. Se, per la perdita di oltre un terzo del fondo consortile o del capitale sociale, questo si

riduce al di sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori devono senza indugio

convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo

aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confidi. Per i

confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata restano applicabili le

ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite.

17. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il primo e il

secondo comma dell’articolo 2525 del codice civile, come modificato dalla riforma delle società.

18. I confidi non possono distribuire avanzi di gestione di ogni genere e sotto qualsiasi forma

alle imprese consorziate o socie, neppure in caso di scioglimento del consorzio, della cooperativa o

della società consortile, ovvero di recesso, decadenza, esclusione o morte del consorziato o del

socio.

19. Ai confidi costituiti sotto forma di società cooperativa non si applicano il secondo comma

dell’articolo 2545-quater del codice civile introdotto dalla riforma delle società e gli articoli 11 e 20

della legge 31 gennaio 1992, n. 59. L’obbligo di devoluzione previsto dall’articolo 2514, comma

primo, lettera d), del codice civile, come modificato dalla riforma delle società, si intende riferito al

Fondo di garanzia interconsortile al quale il confidi aderisca o, in mancanza, ai Fondi di garanzia di

cui ai commi 20, 21, 25 e 28.

20. I confidi che riuniscono complessivamente non meno di 15 mila imprese e garantiscono

finanziamenti complessivamente non inferiori a 500 milioni di euro possono istituire, anche tramite

le loro associazioni nazionali di rappresentanza, fondi di garanzia interconsortile destinati alla

prestazione di controgaranzie e cogaranzie ai confidi.

20-bis. Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20 i confidi che riuniscono cooperative e

loro consorzi debbono associare complessivamente non meno di 5.000 imprese e garantire

finanziamenti complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro.

21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da società consortili per azioni o a

responsabilità limitata il cui oggetto sociale preveda in via esclusiva lo svolgimento di tale attività,

ovvero dalle società finanziarie costituite ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 114. In deroga all’articolo 2602 del codice civile le società consortili possono essere

costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.

22. I confidi aderenti ad un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente a tale fondo,

entro un mese dall’approvazione del bilancio, un contributo obbligatorio pari allo 0,5 per mille dei

finanziamenti complessivamente garantiti. Gli statuti dei fondi di garanzia interconsortili possono

prevedere un contributo più elevato.

23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia interconsortile versano annualmente

una quota pari allo 0,5 per mille dei finanziamenti complessivamente garantiti, entro il termine

indicato nel comma 22, al Ministero dell’economia e delle finanze; le somme a tale titolo versate

fanno parte delle entrate del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell’economia e delle

finanze, una somma pari all’ammontare complessivo di detti versamenti è annualmente assegnata ai

Fondi di garanzia indicati dai commi 25 e 28. I confidi, operanti nel settore agricolo, la cui base

associativa è per almeno il 50 per cento composta da imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135

del codice civile, versano annualmente la quota alla Sezione speciale del Fondo interbancario di

garanzia, di cui all’articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni.

24. Ai fini delle imposte sui redditi i contributi versati ai sensi dei commi 22 e 23, nonchè gli

eventuali contributi, anche di terzi, liberamente destinati ai fondi di garanzia interconsortile o ai

Fondi di garanzia previsti dai commi 25 e 28, non concorrono alla formazione del reddito delle

società che gestiscono tali fondi; detti contributi e le somme versate ai sensi del comma 23 sono

ammessi in deduzione dal reddito dei confidi o degli altri soggetti eroganti nell’esercizio di

competenza.

25. Il Fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale s.p.a. ai sensi dell’articolo 2,

comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è conferito in una società per azioni,

avente per oggetto esclusivo la sua gestione, costituita con atto unilaterale dallo Stato entro trenta

giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il capitale sociale iniziale della società per

azioni è determinato con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze e con il Ministero delle politiche agricole e forestali. La società per

azioni assume i diritti e gli obblighi del Fondo di garanzia proseguendo in tutti i suoi rapporti, anche

processuali, anteriori al conferimento. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo costituiti o prestate a

favore del Fondo di garanzia conservano il loro grado e la loro validità in capo alla società per

azioni, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. L’atto costitutivo attribuisce agli

amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale a norma dell’articolo 2443 del codice civile

con offerta delle nuove azioni ai confidi, anche tramite le loro associazioni nazionali di

rappresentanza, alle società indicate nel comma 21, alle Regioni, alle Camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, alle banche, agli enti gestori di altri fondi pubblici di garanzia al

fine del loro conferimento nella società per azioni e agli ulteriori soggetti pubblici e privati

eventualmente individuati dallo statuto della società. Lo statuto fissa altresì un limite massimo di

possesso azionario per i nuovi soci, diversi da quelli che apportino altri fondi pubblici di garanzia,

non superiore al 5 per cento del capitale sociale. In ogni caso lo Stato, le Regioni e gli altri enti

pubblici conservano congiuntamente la maggioranza assoluta del capitale sociale. Le operazioni di

garanzia effettuate dalla società per azioni di cui al presente comma beneficiano della garanzia dello

Stato nei limiti delle risorse finanziarie attribuite.

26. L’intervento della società per azioni di cui al comma 25 è rivolto in via prioritaria alle

operazioni di controgaranzia delle garanzie, cogaranzie o controgaranzie prestate nell’esercizio

esclusivo o prevalente dell’attività di rilascio delle garanzie dai propri soci, intendendosi per tali

anche i confidi appartenenti alle associazioni socie. [L’intervento è rivolto in via prioritaria alle

garanzie, cogaranzie e controgaranzie prestate "a prima richiesta". Soppresso.]

27. Le regole di funzionamento del fondo di cui al comma 25 e le caratteristiche delle garanzie

dallo stesso prestate sono disciplinate con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto

con il Ministro dell’economia e delle finanze.

28. L’intervento del Fondo di garanzia di cui all’articolo 2, comma 100, lettera b), della legge

23 dicembre 1996, n. 662, è riservato alle operazioni di controgaranzia dei confidi operanti

sull’intero territorio nazionale nonchè alle operazioni in cogaranzia con i medesimi. La

controgaranzia e la cogaranzia del Fondo sono escutibili per intero, a prima richiesta, alla data di

avvio delle procedure di recupero nei confronti dell’impresa inadempiente. Le eventuali somme

recuperate dai confidi sono restituite al Fondo nella stessa percentuale della garanzia da esso

prestata.

29. L’esercizio dell’attività bancaria in forma di società cooperativa a responsabilità limitata è

consentito, ai sensi dell’articolo 28 del testo unico bancario, anche alle banche che, in base al

proprio statuto, esercitano prevalentemente l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci.

La denominazione di tali banche contiene le espressioni "confidi", "garanzia collettiva dei fidi" o

entrambe.

30. Alle banche di cui al comma 29 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni

contenute negli articoli da 5 a 11, da 19 a 28 e da 33 a 37, del testo unico bancario.

31. La Banca d’Italia emana disposizioni attuative dei commi 29 e 30, tenuto conto delle

specifiche caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.

32. All’articolo 155 del testo unico bancario, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

"4-bis. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri

oggettivi, riferibili al volume di attività finanziaria e ai mezzi patrimoniali, in base ai quali sono

individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’iscrizione nell’elenco speciale previsto dall’articolo

107. La Banca d’Italia stabilisce, con proprio provvedimento, gli elementi da prendere in

considerazione per il calcolo del volume di attività finanziaria e dei mezzi patrimoniali. Per

l’iscrizione nell’elenco speciale i confidi devono adottare una delle forme societarie previste

dall’articolo 106, comma 3.

4-ter. I confidi iscritti nell’elenco speciale esercitano in via prevalente l’attività di garanzia

collettiva dei fidi.

4-quater. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere, prevalentemente nei confronti

delle imprese consorziate o socie, le seguenti attività:

a) prestazione di garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato, al fine

dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie;

b) gestione, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, di fondi pubblici di agevolazione;

c) stipula, ai sensi dell’articolo 47, comma 3, di contratti con le banche assegnatarie di fondi

pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di

facilitarne la fruizione.

4-quinquies. I confidi iscritti nell’elenco speciale possono svolgere in via residuale, nei limiti

massimi stabiliti dalla Banca d’Italia, le attività riservate agli intermediari finanziari iscritti nel

medesimo elenco.

4-sexies. Ai confidi iscritti nell’elenco speciale si applicano gli articoli 107, commi 2, 3, 4 e 4-

bis, 108, 109, 110 e 112. La Banca d’Italia dispone la cancellazione dall’elenco speciale qualora

risultino gravi violazioni di norme di legge o delle disposizioni emanate ai sensi del presente

decreto legislativo; si applica l’articolo 111, commi 3 e 4.".

33. Le banche e i confidi indicati nei commi 29, 30, 31 e 32 possono, anche in occasione delle

trasformazioni e delle fusioni previste dai commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43, imputare al fondo

consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da

contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici senza che ciò comporti violazione dei

vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere

territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale. Le azioni o

quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non

attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo nè sono computate nel capitale sociale o

nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni

dell’assemblea.

34. Le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei

consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l’anno entro centoventi giorni dalla chiusura

dell’esercizio sociale attraverso il deposito dell’elenco dei consorziati riferito alla data di

approvazione del bilancio.

35. Gli amministratori del consorzio devono redigere il bilancio d’esercizio con l’osservanza

delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni. L’assemblea approva il bilancio entro

centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio ed entro trenta giorni dall’approvazione una copia del

bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito,

e dal verbale di approvazione dell’assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata

presso l’ufficio del registro delle imprese.

36. Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti tra quelli la cui tenuta è obbligatoria il

consorzio deve tenere:

a) il libro dei consorziati, nel quale devono essere indicati la ragione o denominazione

sociale ovvero il cognome e il nome dei consorziati e le variazioni nelle persone di questi;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea, in cui devono essere trascritti

anche i verbali eventualmente redatti per atto pubblico;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo amministrativo collegiale, se

questo esiste;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, se questo esiste. I

primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.

Ai consorziati spetta il diritto di esaminare i libri indicati nel presente comma e, per quelli

indicati nelle lettere a) e b), di ottenerne estratti a proprie spese. Il libro indicato nella lettera a) può

altresì essere esaminato dai creditori che intendano far valere la responsabilità verso i terzi dei

singoli consorziati ai sensi dell’articolo 2615, secondo comma del codice civile, e deve essere,

prima che sia messo in uso, numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio

dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio.

37. L’articolo 155, comma 4, del testo unico bancario è sostituito dal seguente:

"4. I confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un’apposita sezione dell’elenco previsto

dall’articolo 106, comma 1. L’iscrizione nella sezione non abilita a effettuare le altre operazioni

riservate agli intermediari finanziari iscritti nel citato elenco. A essi non si applica il titolo V del

presente decreto legislativo".

38. I confidi possono trasformarsi in uno dei tipi associativi indicati nel presente articolo e

nelle banche di cui ai commi 29, 30 e 31 anche qualora siano costituiti sotto forma di società

cooperativa a mutualità prevalente o abbiano ricevuto contributi pubblici o privati di terzi.

39. I confidi possono altresì fondersi con altri confidi comunque costituiti. Alle fusioni

possono partecipare anche società, associazioni, anche non riconosciute, fondazioni e consorzi

diversi dai confidi purchè il consorzio o la società incorporante o che risulta dalla fusione sia un

confidi o una banca [di credito cooperativo (Soppresso)] di cui al comma 29.

40. Alla fusione si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al libro V, titolo V, capo X,

sezione II del codice civile; a far data dal 1º gennaio 2004, qualora gli statuti dei confidi

partecipanti alla fusione e il progetto di fusione prevedano per i consorziati eguali diritti, senza che

assuma rilievo l’ammontare delle singole quote di partecipazione, non è necessario redigere la

relazione degli esperti prevista dall’articolo 2501-sexies del codice civile, come modificato dalla

riforma delle società. Il progetto di fusione determina il rapporto di cambio sulla base del valore

nominale delle quote di partecipazione, secondo un criterio di attribuzione proporzionale.

41. Anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2500-septies, 2500-octies e 2545-decies

del codice civile, introdotti dalla riforma delle società, le deliberazioni assembleari necessarie per le

trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, e 40 sono adottate con le maggioranze

previste dallo statuto per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria.

42. Le trasformazioni e le fusioni previste dai commi 38, 39, 40 e 41 non comportano in alcun

caso per i contributi e i fondi di origine pubblica una violazione dei vincoli di destinazione

eventualmente sussistenti.

43. Le società cooperative le quali divengono confidi sotto un diverso tipo associativo a

seguito di fusione o che si trasformano ai sensi del comma 38 non sono soggette all’obbligo di

devoluzione del patrimonio ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

di cui all’articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, a condizione che nello statuto

del confidi risultante dalla trasformazione o fusione sia previsto l’obbligo di devoluzione del

patrimonio ai predetti fondi mutualistici in caso di eventuale successiva fusione o trasformazione

del confidi stesso in enti diversi dal confidi ovvero dalle banche di cui al comma 29.

44. I confidi fruiscono di tutti i benefici previsti dalla legislazione vigente a favore dei consorzi

e delle cooperative di garanzia collettiva fidi; i requisiti soggettivi ivi stabiliti si considerano

soddisfatti con il rispetto di quelli previsti dal presente articolo.

45. Ai fini delle imposte sui redditi i confidi, comunque costituiti, si considerano enti

commerciali.

46. Gli avanzi di gestione accantonati nelle riserve e nei fondi costituenti il patrimonio netto

dei confidi concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva o il fondo sia

utilizzato per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio o dall’aumento del fondo

consortile o del capitale sociale. Il reddito d’impresa è determinato senza apportare al risultato netto

del conto economico le eventuali variazioni in aumento conseguenti all’applicazione dei criteri

indicati nel titolo I, capo VI, e nel titolo II, capo II, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

47. Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive i confidi, comunque costituiti,

determinano in ogni caso il valore della produzione netta secondo le modalità contenute

nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive

modificazioni.

48. Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto non si considera effettuata nell’esercizio di imprese

l’attività di garanzia collettiva dei fidi.

49. Le quote di partecipazione al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, comunque

costituiti, e i contributi a questi versati costituiscono per le imprese consorziate o socie oneri

contributivi ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Tale

disposizione si applica anche alle imprese e agli enti di cui al comma 10, per un ammontare

complessivo deducibile non superiore al 2 per cento del reddito d’impresa dichiarato; è salva ogni

eventuale ulteriore deduzione prevista dalla legge.

50. Ai fini delle imposte sui redditi, le trasformazioni e le fusioni effettuate tra i confidi ai

sensi dei commi 38, 39, 40, 41, 42 e 43 non danno luogo in nessun caso a recupero di tassazione dei

fondi in sospensione di imposta dei confidi che hanno effettuato la trasformazione o partecipato alla

fusione.

51. Le fusioni sono soggette all’imposta di registro in misura fissa.

52. I confidi già costituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno tempo due

anni decorrenti da tale data per adeguarsi ai requisiti disposti dai commi 12, 13, 14, 15, 16 e 17,

salva fino ad allora l’applicazione delle restanti disposizioni del presente articolo; anche decorso

tale termine i confidi in forma cooperativa già costituiti alla data di entrata in vigore del presente

decreto non sono tenuti ad adeguarsi al limite minimo della quota di partecipazione determinato ai

sensi del comma 13.

53. Per i confidi che si costituiscono nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del

presente decreto tra imprese operanti nelle zone ammesse alla deroga per gli aiuti a finalità

regionale, di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, la parte dell’ammontare

minimo del patrimonio netto costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione

deve essere pari ad almeno un decimo del totale, in deroga a quanto previsto dal comma 14.

54. I soggetti di cui al comma 10, che alla data di entrata in vigore del presente decreto

partecipano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono

mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell’attività sociale.

55. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto gestiscono fondi pubblici di

agevolazione possono continuare a gestirli fino a non oltre tre anni dalla stessa data. Fino a tale

termine i confidi possono prestare garanzie a favore dell’amministrazione finanziaria dello Stato al

fine dell’esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie.

56. Le modificazioni delle iscrizioni, delle voci e dei criteri di bilancio conseguenti

all’attuazione del presente articolo non comportano violazioni delle disposizioni del codice civile o

di altre leggi in materia di bilancio, nè danno luogo a rettifiche fiscali.

57. I confidi che hanno un volume di attività finanziaria pari o superiore a cinquantuno milioni

di euro o mezzi patrimoniali pari o superiori a duemilioniseicentomila euro possono, entro il

termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chiedere l’iscrizione

provvisoria nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo unico bancario. La Banca d’Italia

procede all’iscrizione previa verifica della sussistenza degli altri requisiti di iscrizione previsti dagli

articoli 106 e 107 del testo unico bancario. Entro tre anni dall’iscrizione, i confidi si adeguano ai

requisiti minimi per l’iscrizione previsti ai sensi del comma 32. Trascorso tale periodo, la Banca

d’Italia procede alla cancellazione dall’elenco speciale dei confidi che non si sono adeguati. I

confidi iscritti nell’elenco speciale ai sensi del presente comma, oltre all’attività di garanzia

collettiva dei fidi, possono svolgere, esclusivamente nei confronti delle imprese consorziate o socie,

le sole attività indicate nell’articolo 155, comma 4-quater, del testo unico bancario. Resta fermo

quanto previsto dall’articolo 155, comma 4-ter, del medesimo testo unico bancario.

58. Il secondo comma dell’articolo 17 della legge 19 marzo 1983, n. 72, è abrogato.

59. L’articolo 33 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è abrogato.

60. Nell’articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono

soppresse le seguenti parole: ", e in ogni caso per i consorzi di garanzia collettiva fidi di primo e

secondo grado, anche costituiti sotto forma di società cooperativa o consortile, previsti dagli articoli

29 e 30 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell’apposita sezione dell’elenco previsto

dall’articolo 106 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385".

61. Nell’articolo 15, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «consorzi o

cooperative di garanzia collettiva fidi denominati “Confidi“, istituiti dalle associazioni di categoria

imprenditoriali e dagli ordini professionali» sono sostituite dalle seguenti: “confidi, di cui

all’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269“.

61-bis. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario di garanzia, istituita con

l’articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, può essere concessa

alle banche e agli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del testo

unico bancario, a fronte di finanziamenti a imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice

civile, ivi comprese la locazione finanziaria e la partecipazione, temporanea e di minoranza, al

capitale delle imprese agricole medesime, assunte da banche, da altri intermediari finanziari o da

fondi chiusi di investimento mobiliari. La garanzia della Sezione speciale del Fondo interbancario

di garanzia è estesa, nella forma di controgaranzia, a quella prestata dai confidi operanti nel settore

agricolo, che hanno come consorziati o soci almeno il 50 per cento di imprenditori agricoli ed agli

intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’articolo 106 del medesimo testo unico.

Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione

delle garanzie della Sezione speciale e la gestione delle sue risorse, nonché le eventuali riserve di

fondi a favore di determinati settori o tipologie di operazioni.

61-ter. In via transitoria, fino alla data di insediamento degli organi sociali della società di cui

al comma 25, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti riguardanti il fondo di garanzia di cui

all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Articolo 14.

(Servizi pubblici locali)

1. All’articolo 113 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 dell’articolo 35 della

legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’rubrica le parole: "di rilevanza industriale sono sostituite dalle seguenti: "di rilevanza

economica";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le disposizioni del presente articolo che disciplinano le modalità di gestione ed

affidamento dei servizi pubblici locali concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed

integrative delle discipline di settore. Restano ferme le altre disposizioni di settore e quelle di

attuazione di specifiche normative comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del

presente articolo i settori disciplinati dai decreti legislativi 16 marzo 1999, n. 79 e 23 maggio 2000,

n. 164.»;

c) al comma 4, lettera a), le parole: "con la partecipazione maggioritaria degli enti locali,

anche associati," sono sostituite dalle seguenti: "con la partecipazione totalitaria di capitale

pubblico" e, in fine, sono aggiunte, le seguenti parole: ",a condizione che gli enti pubblici titolari

del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che

la controllano";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della

normativa dell’Unione europea, con conferimento della titolarità del servizio:

a) a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad

evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto

attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di

rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo

emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;

c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’ente o gli enti pubblici titolari

del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che

la controllano.";

e) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le previsioni di cui al presente

comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore.";

f) al comma 12, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "mediante

procedure ad evidenza pubblica da rinnovarsi alla scadenza del periodo di affidamento";

g) al comma 13, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Gli enti locali, anche in forma

associata, nei casi in cui non sia vietato dalle normative di settore, possono conferire la proprietà

delle reti, degli impianti, e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente

pubblico, che è incedibile.";

h) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

"15-bis. Nel caso in cui le disposizioni previste per i singoli settori non stabiliscano un congruo

periodo di transizione, ai fini dell’attuazione delle disposizioni previste nel presente articolo, le

concessioni rilasciate con procedure diverse dall’evidenza pubblica cessano comunque entro e non

oltre la data del 31 dicembre 2006, senza necessità di apposita deliberazione dell’ente affidante.

Sono escluse dalla cessazione le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato

nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano

dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza, nonchè quelle

affidate a società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del

capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e

che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che

la controllano.";

h-bis) dopo il comma 15-bis è aggiunto il seguente:

“15-ter. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 15-bis, può essere differito ad una

data successiva, previo accordo, raggiunto caso per caso, con la Commissione europea, alle

condizioni sotto indicate:

a) nel caso in cui, almeno dodici mesi prima dello scadere del suddetto termine si dia

luogo, mediante una o più fusioni, alla costituzione di una nuova società capace di servire un bacino

di utenza complessivamente non inferiore a due volte quello originariamente servito dalla società

maggiore; in questa ipotesi il differimento non può comunque essere superiore ad un anno;

b) nel caso in cui, entro il termine di cui alla lettera a), un’impresa affidataria, anche a

seguito di una o più fusioni, si trovi ad operare in un ambito corrispondente almeno all’intero

territorio provinciale ovvero a quello ottimale, laddove previsto dalle norme vigenti; in questa

ipotesi il differimento non può comunque essere superiore a due anni“.

2. All’articolo 113-bis del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al

decreto legislativo n. 267 del 2000, introdotto dal comma 15 dell’articolo 35 della legge 28

dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nell’rubrica le parole: "privi di rilevanza industriale" sono sostituite dalle seguenti: "privi

di rilevanza economica";

b) al comma 1, alinea, le parole: "privi di rilevanza industriale" sono sostituite dalle

seguenti: "privi di rilevanza economica";

c) al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del

capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e

che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’ente o gli enti pubblici che

la controllano";

d) il comma 4 è abrogato.

3. All’articolo 35 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 16;

al comma 7 del medesimo articolo 35 le parole: "nei termini stabiliti dal regolamento di cui al

comma 16 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "al termine dell’affidamento".

Articolo 15.

(Acquisto di beni e servizi)

1. Nell’articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 1 e 2 sono soppressi.

Articolo 16.

(Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi

autostradali)

1. Nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4

dell’articolo 5 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla

legge 27 febbraio 2002, n. 16, già prorogate al 31 dicembre 2002 con l’articolo 1, comma 4-bis, del

decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,

n. 178, come modificate dall’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 24 settembre 2002,

n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, si applicano, con le

medesime modalità ed effetti, anche per il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 2003. Per tale

periodo i termini e i riferimenti temporali contenuti nelle predette disposizioni, ferme nel resto, sono

così rideterminati:

a) la riduzione dell’aliquota prevista dal comma 1 del predetto articolo 5 è fissata con

riferimento al 31 dicembre 2002;

b) il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3 del predetto

articolo 5 deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 gennaio 2004, facendo

riferimento allo scostamento di prezzo che risulti alla fine dell’anno 2003 rispetto al prezzo rilevato

nella prima settimana di gennaio del medesimo anno;

c) la domanda di rimborso di cui al comma 4 del predetto articolo 5 deve essere presentata

entro il 31 marzo 2004.

2. Per gli interventi previsti dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998,

n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati

dall’articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è autorizzata a decorrere

dall’anno 2003 un’ulteriore spesa di 10.329.138 euro. Ai relativi oneri si provvede con quota parte

delle entrate recate dal presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Una quota del fondo di rotazione per le politiche comunitarie dello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, pari a 308 milioni di euro, è utilizzata a

copertura dell’agevolazione fiscale di cui al comma 1. Il predetto importo è versato all’entrata del

bilancio dello Stato per essere riassegnato alla pertinente unità previsionale di base del predetto

stato di previsione per l’anno 2004.

Articolo 17.

(Rinnovo agevolazioni in materia di accise per le imprese)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2004, si

applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate, di

cui all’articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonchè la

disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso

industriale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con

biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all’articolo 6 del decreto-legge 1º ottobre 2001,

n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418.

2. Per l’anno 2003 non si fa luogo all’emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri previsto dall’articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono

stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di

petrolio, sull’"orimulsion", nonchè sulle emulsioni stabilizzate di cui all’articolo 24, comma 1,

lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della

misura delle aliquote decorrenti dal 1º gennaio 2005.

3. Relativamente all’anno 2003, per l’agevolazione di cui al comma 1, lettera c), in relazione

all’accertamento dell’avvenuto raggiungimento del limite di spesa di cui al decreto del Ragioniere

generale dello Stato 15 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2003, ai

sensi dell’articolo 11-ter, comma 6-bis, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è autorizzato per detto

anno uno stanziamento aggiuntivo di 5 milioni di euro, cui si provvede con le maggiori entrate

recate dal presente decreto.

3-bis. All’articolo 4, comma 4-ter, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, è aggiunto il seguente periodo: “Nel caso

in cui l’energia sia fornita all’utente finale da un comune, che gestisce direttamente gli impianti e le

reti di teleriscaldamento, l’autodichiarazione sul credito maturato, con la tabella dei Kwh forniti dal

comune, è presentata congiuntamente da quest’ultimo e dal fornitore dell’energia ed il credito di

imposta è usufruito direttamente dal fornitore“.

3-ter. Ai fini dell’elaborazione delle strategie di ammodernamento e riqualificazione

dell’autotrasporto di merci, con particolare riguardo allo sviluppo della logistica e

dell’intermodalità, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per le attività ed il

funzionamento della Consulta generale per l’autotrasporto.

3-quater. All’onere di cui ai commi 3-bis e 3-ter, rispettivamente pari a 50.000 euro e 2

milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità

previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 18.

(Contributo per il recupero degli olii esausti)

1. All’articolo 7 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "e mediante riciclaggio, per la produzione di combustibili a

specifica" sono soppresse;

b) al comma 6 le parole: "e produzione di combustibili a specifica" sono soppresse.

Capo IV

SOCIETÀ CIVILE, FAMIGLIA E SOLIDARIETÀ

Articolo 19.

(De tax)

1. Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi

commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche ha

facoltà di manifestare l’assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota

pari all’1 per cento della imposta sul valore aggiunto, relativa ai prodotti acquistati.

2. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all’articolo 7 della legge 7

dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 18 agosto 1991, n. 266, e le ONLUS,

sono considerati, ai fini di cui al comma 1, enti svolgenti attività etiche. Con decreto del Ministero

dell’economia e delle finanze, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge

di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri soggettivi ed oggettivi richiesti agli enti,

diversi da quelli elencati nel precedente periodo, per l’accesso ai benefici previsti dal presente

articolo. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, adottato entro la stessa data,

sono stabilite le modalità di raccolta delle manifestazioni di assenso di cui al comma 1, nonchè

quelle ulteriori occorrenti per l’applicazione del presente articolo.

3. Per le finalità del presente articolo è stanziato l’importo di un milione di euro per l’anno

2003, nonchè di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo

parzialmente utilizzando le maggiori entrate derivanti dal presente decreto. Il Ministro

dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni

di bilancio.

4. Le disposizioni del presente articolo hanno valore sperimentale e non incidono sull’esercizio

della delega legislativa di cui all’articolo 5, comma 1, lettera h), della legge 7 aprile 2003, n. 80.

Articolo 20.

(Agevolazioni fiscali a favore delle associazioni di volontariato e delle Onlus)

1. Nel comma 1 dell’articolo 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono aggiunti, in fine, i

seguenti periodi: "Per l’acquisto di autoambulanze e di beni mobili iscritti in pubblici registri

destinati ad attività antincendio da parte dei vigili del fuoco volontari, in alternativa a quanto

disposto nei periodi precedenti, le associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo

6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)

possono conseguire il predetto contributo nella misura del venti per cento del prezzo complessivo di

acquisto, mediante corrispondente riduzione del medesimo prezzo praticata dal venditore. Il

venditore recupera le somme corrispondenti alla riduzione praticata mediante compensazione, ai

sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.".

Articolo 21.

(Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali)

1. Per ogni figlio nato dal 1º dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore

per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne

residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita, nell’ambito dell’INPS, una speciale gestione con

una dotazione finanziaria complessiva di 308 milioni di euro.

3. L’assegno è concesso dai comuni. I comuni provvedono ad informare gli interessati

invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all’atto dell’iscrizione all’anagrafe dei nuovi nati.

4. L’assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall’INPS sulla base dei

dati forniti dai comuni medesimi, secondo modalità da definire nell’ambito dei decreti di cui al

comma 5.

5. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche

sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono emanate le necessarie

disposizioni per l’attuazione del presente articolo.

6. Per il finanziamento delle politiche in favore delle famiglie il Fondo nazionale per le

politiche sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni, è incrementato di 232 milioni di euro per l’anno 2004.

6-bis. A fini di controllo, il diritto alla deduzione per i figli a carico di cittadini extracomunitari

è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia

rilasciato dal comune, se nella relativa anagrafe i figli di tali cittadini sono effettivamente iscritti,

ovvero da equivalente documentazione validamente formata nel Paese d’origine, ai sensi della legge

ivi vigente, tradotta in italiano ed asseverata come conforme all’originale dal consolato italiano nel

Paese di origine.

6-ter. Gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in

deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo

grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non

superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di

obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di

temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività

lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

7. Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 287 milioni di euro per l’anno

2003 e di 253 milioni di euro per l’anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante

corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,

nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello Stato di

previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente

utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 22.

(Asili nido)

1. Il mutamento della destinazione d’uso di immobili ad uso abitativo per essere adibiti ad asili

nido è sottoposto a denuncia di inizio attività. Restano ferme le previsioni normative in materia di

sicurezza, igiene e tutela della salute, nonchè le disposizioni contenute nei regolamenti

condominiali.

Articolo 23.

(Lotta al carovita)

1. Previ controlli operati dalla Guardia di finanza mirati a rilevare i prezzi al consumo, sono

revisionati entro il 31 dicembre 2003 gli studi di cui all’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto

1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, relativi ai settori in

cui si sono manifestate, o sono in atto, abnormi dinamiche di aumento dei prezzi.

2. Per incentivare la realizzazione di offerte di prodotti di consumo a prezzo conveniente, è

istituito un apposito fondo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2003 e 20 milioni di euro per l’anno

2004 destinato a finanziare le iniziative attivate dai Comuni e dalle Camere di commercio, d’intesa

fra loro, mirate a promuovere e sostenere l’organizzazione di panieri di beni di generale e largo

consumo, nonchè l’attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti

telematici, degli elenchi degli esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in

parte, tali panieri e di quelli meritevoli, o meno, in ragione dei prezzi praticati. Le procedure e le

modalità di erogazione delle disponibilità del fondo nonchè quelle per la sua ripartizione sono

stabilite con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell’economia e delle

finanze di concerto con il Ministro delle attività produttive entro quaranta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto.

2-bis. Agli oneri indicati al comma 2 si provvede con quota parte delle entrate derivanti dal

presente decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2-ter. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, la lettera g) è

sostituita dalla seguente:

g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità ed all’efficienza della rete

distributiva nonché dell’intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione,

trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di

appositi osservatori, ai quali partecipano anche rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni

dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali e dei servizi, delle

imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale

costituito presso il Ministero delle attività produttive“.

Articolo 24.

(Proroga dell’agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie)

1. La riduzione dell’aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all’articolo 2,

comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

Articolo 25.

(Rinnovo di agevolazioni in materia di accisa sul gas metano per usi civili)

1. Le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano per combustione per usi

civili, di cui all’articolo 27, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano dalla data

di entrata in vigore del presente decreto al 31 dicembre 2004.

TITOLO II

CORREZIONE DELL’ANDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI

Capo I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CESSIONE E REGOLARIZZAZIONE DI IMMOBILI

Articolo 26.

(Disposizioni per la valorizzazione e privatizzazione di beni pubblici)

1. Al comma 3 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le

medesime agevolazioni di cui al comma 8 dell’articolo 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996,

n. 104, sono estese ai conduttori delle unità ad uso residenziale trasferite alle società costituite ai

sensi del comma 1 dell’articolo 2.".

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è inserito il seguente:

"3-bis. È riconosciuto in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello

residenziale il diritto di opzione per l’acquisto in forma individuale, al prezzo determinato secondo

quanto disposto dal comma 7. Le modalità di esercizio del diritto di opzione sono determinate con i

decreti di cui al comma 1".

2-bis. Nel comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il secondo periodo, è inserito il

seguente: “Nei casi previsti dai primi due periodi del presente comma, qualora l’originario contratto

di locazione non sia stato formalmente rinnovato ma ricorrano comunque le condizioni previste dal

primo periodo del comma 6, il rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni

decorre dalla data, successiva al trasferimento dell’unità immobiliare alle società di cui al comma 1

dell’articolo 2, in cui sarebbe scaduto il contratto di locazione se fosse stato rinnovato“.

3. Al primo periodo del comma 5 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo le parole: “ad uso

residenziale“, sono inserite le seguenti: “, delle unità immobiliari ad uso diverso da quello

residenziale nonché in favore degli affittuari dei terreni“.

4. Alla fine del comma 8 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte le seguenti

parole: "Per i medesimi immobili è concesso, in favore dei conduttori che acquistano a mezzo di

mandato collettivo e rappresentano almeno il 50 per cento, ma meno dell’80 per cento delle unità

residenziali complessive dell’immobile al netto di quelle libere, un abbattimento del prezzo di cui al

primo periodo fino a un massimo dell'8 per cento. Le modalità di applicazione degli abbattimenti di

prezzo sono determinate con i decreti di cui al comma 1.".

5. Al comma 13 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",

che si trovano in stato di degrado e per i quali sono necessari interventi di restauro e di risanamento

conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia".

6. All’articolo 3, comma 13, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001,

n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le

seguenti parole: "Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali, di concerto con

l’".

7. Al primo periodo del comma 14 dell’articolo 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351,

convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo la parola: "immobili",

sono aggiunte le seguenti: "ad uso residenziale non di pregio ai sensi del comma 13".

8. Dopo il comma 17 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito,

con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto il seguente:

"17-bis. Il medesimo divieto di cui al terzo periodo del comma 17 non si applica agli enti

pubblici territoriali che intendono acquistare unità immobiliari residenziali poste in vendita ai sensi

dell’articolo 3 che risultano libere ovvero per le quali non sia stato esercitato il diritto di opzione da

parte dei conduttori che si trovano nelle condizioni di disagio economico di cui al comma 4, ai fini

dell’assegnazione delle unità immobiliari ai predetti soggetti. Ai fini dell’acquisto di immobili di

cui al comma 1, le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire società per

azioni, anche con la partecipazione di azionisti privati individuati tramite procedura di evidenza

pubblica.".

9. Al comma 20 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono soppresse le parole: "Le unità

immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in

assenza della citata offerta in opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre

2001 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle

condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di

volontà di acquisto."

9-bis. Al fine di favorire la valorizzazione dei beni immobili statali suscettibili di uso turistico

e nell’ambito del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica in funzione del patto di stabilità

e crescita, l’Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle

finanze, può essere autorizzata a vendere a trattativa privata, anche in blocco, beni immobili dello

Stato a Sviluppo Italia spa. Si applicano le disposizioni contenute nel terzo e quarto periodo del

comma 1 dell’articolo 29 del presente decreto.

10. All’articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni,

dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6-bis. I beni immobili non più strumentali alla gestione caratteristica dell’impresa ferroviaria,

di proprietà di Ferrovie dello Stato spa, ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1998,

n. 448, e successive modificazioni, e dell’articolo 5 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonchè i

beni acquisiti ad altro titolo, sono alienati da Ferrovie dello Stato spa, o dalle società da essa

controllate, direttamente o con le modalità di cui al presente decreto. Le alienazioni di cui al

presente comma sono effettuate con esonero dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà e

di quelli attestanti la regolarità urbanistica, edilizia e fiscale degli stessi beni. Le risorse economicofinanziarie

derivanti dalle dismissioni effettuate direttamente ai sensi del presente comma sono

impiegate da RFI spa in investimenti relativi allo sviluppo dell’infrastruttura ferroviaria e, in

particolare, al miglioramento della sicurezza dell’esercizio. Le previsioni di cui ai primi due periodi

del presente comma, previa emanazione dei decreti previsti dal presente articolo, si applicano a tutte

le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato al momento dell’alienazione dei

beni.".

11. All’articolo 15, comma 10, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito

dall’articolo 22 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla

legge 23 novembre 2001, n. 409, è aggiunto, dopo l’ultimo periodo, il seguente: "Alle cessioni dei

crediti effettuate nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione dello Stato e di altri enti pubblici,

previste dalla legge ovvero approvate con provvedimenti dell’Amministrazione dello Stato, non si

applicano gli articoli 69, commi 1, 2 e 3, e 70 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440".

11-bis. È autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, da

assegnare alla regione Friuli-Venezia Giulia per la realizzazione di interventi e di opere

infrastrutturali di interesse locale, da essa individuati nei comuni interessati dal progetto di

ampliamento della base di Aviano.

11-ter. All’onere derivante dal comma 11-bis, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità previsionale di

base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle

finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al

medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11-quater. Con le modalità ed alle condizioni previste al capo I del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive

modificazioni, sono alienati gli alloggi di cui alla legge 18 agosto 1978, n. 497, non ubicati nelle

infrastrutture militari o, se ubicati, non operativamente posti al loro diretto e funzionale servizio,

secondo quanto previsto con decreto del Ministero della difesa, né classificati quali alloggi di

servizio connessi all’incarico occupati dai titolari dell’incarico in servizio. La disposizione di cui al

presente comma non si applica agli alloggi che, alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, si trovino in una delle seguenti situazioni:

a) sono effettivamente assegnati a personale in servizio per attuali esigenze abitative proprie

o della famiglia, nel rispetto delle condizioni e dei criteri di cui al regolamento di cui al decreto del

Ministro della difesa 16 gennaio 1997, n. 253;

b) sono in corso di manutenzione per avvicendamento dei titolari;

c) sono occupati da soggetti ai quali sia stato notificato, anche eventualmente a mezzo

ufficiale giudiziario, il provvedimento amministrativo di recupero forzoso.

11-quinquies. Il diritto di opzione previsto dai commi 3 e 6 dell’articolo 3 del decreto-legge

n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, spetta solo a coloro che

comunque corrispondono allo Stato un canone o una indennità per l’occupazione dell’alloggio.

11-sexies. Per l’anno 2004 una quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui

al comma 11-quater, nel limite di 20 milioni di euro, è riassegnata allo stato di previsione del

Ministero della difesa in apposito fondo per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli

immobili stessi. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo è

determinato con la legge di bilancio.

11-septies. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2003, da trasferire al comune

di Roma, per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale. All’onere derivante dal presente

comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità

previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 27.

(Verifica dell’interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico)

1. Le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, alle città

metropolitane, ai comuni e ad ogni altro ente ed istituto pubblico, di cui all’articolo 2 del decreto

legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, sono sottoposte alle disposizioni in materia di tutela del

patrimonio culturale fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2.

2. La verifica circa la sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o

etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, è effettuata dalle soprintendenze, d’ufficio o su

richiesta dei soggetti cui le cose appartengono, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti

dal Ministero per i beni e le attività culturali.

3. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l’interesse di cui al comma

2, le cose medesime sono escluse dall’applicazione delle disposizioni di tutela di cui al decreto

legislativo n. 490 del 1999.

4. L’esito negativo della verifica avente ad oggetto cose appartenenti al demanio dello Stato,

delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, è comunicato ai competenti uffici affinchè ne

dispongano la sdemanializzazione, qualora non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse da

valutarsi da parte del Ministero interessato.

[5. Le cose di cui al comma 3 e quelle di cui al comma 4 per le quali si sia proceduto alla

sdemanializzazione sono liberamente alienabili.] Soppresso.

6. I beni nei quali sia stato riscontrato, in conformità agli indirizzi generali richiamati al

comma 2, l’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico restano definitivamente

sottoposti alle disposizioni di tutela. L’accertamento positivo costituisce dichiarazione ai sensi degli

articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 490 del 1999 ed è trascritto nei modi previsti dall’articolo 8

del medesimo testo unico.

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i

soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

8. In sede di prima applicazione del presente articolo, la competente filiale dell’Agenzia del

demanio trasmette alla soprintendenza regionale, entro trenta giorni dalla emanazione del decreto di

cui al comma 9, gli elenchi degli immobili di proprietà dello Stato o del demanio statale sui quali la

verifica deve essere effettuata, corredati di schede descrittive recanti i dati conoscitivi relativi ai

singoli immobili.

9. I criteri per la predisposizione degli elenchi e le modalità di redazione delle schede

descrittive, nonché le modalità di trasmissione dei predetti elenchi e delle schede descrittive anche

per il tramite di altre amministrazioni interessate, sono stabiliti con decreto del Ministero per i beni

e le attività culturali, da emanare di concerto con l’Agenzia del demanio e con la Direzione

Generale dei Lavori e del Demanio del Ministero della difesa per i beni immobili in uso

all’amministrazione della difesa entro trenta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto-legge.

10. La soprintendenza regionale, sulla base dell’istruttoria svolta dalle soprintendenze

competenti e del parere da queste formulato nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta,

conclude il procedimento di verifica in ordine alla sussistenza dell’interesse culturale dell’immobile

con provvedimento motivato e ne dà comunicazione all’agenzia richiedente, entro sessanta giorni

dalla ricezione della relativa scheda descrittiva. La mancata comunicazione nel termine complessivo

di centoventi giorni dalla ricezione della scheda equivale ad esito negativo della verifica.

11. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica positiva,

integrate con il provvedimento di cui al comma 10, confluiscono in un archivio informatico

accessibile ad entrambe le amministrazioni, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare

e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali.

12. Per gli immobili appartenenti alle regioni ed agli altri enti pubblici territoriali, nonchè per

quelli di proprietà di altri enti ed istituti pubblici, la verifica è avviata a richiesta degli enti

interessati, che provvedono a corredare l’istanza con le schede descrittive dei singoli immobili. Al

procedimento così avviato si applicano le disposizioni dei commi 10 ed 11.

13. Le procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell’articolo 3 del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre

2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si

applicano anche ai beni immobili di cui al comma 3 del presente articolo, nonchè a quelli

individuati ai sensi del comma 112 dell’articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e

successive modificazioni, e del comma 1 dell’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

All’articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, sono soppressi i

commi 1-bis e ter.

13-bis. L’Agenzia del demanio, di concerto con la Direzione generale dei lavori e del demanio

del Ministero della difesa, individua beni immobili in uso all’amministrazione della difesa non più

utili ai fini istituzionali da inserire in programmi di dismissione per le finalità di cui all’articolo 3,

comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

Articolo 28.

(Cessione terreni)

1. Al comma 8 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il

prezzo di vendita dei terreni è pari al prezzo di mercato degli stessi immobili liberi, diminuito del 30

per cento. È riconosciuto agli affittuari il diritto di opzione per l’acquisto da esercitarsi con le

modalità e nei termini di cui al comma 3. Agli affittuari coltivatori diretti o imprenditori agricoli

che esercitano il diritto di opzione per l’acquisto, è concesso l’ulteriore abbattimento di prezzo

secondo percentuali analoghe a quelle previste dal presente comma e determinate con i decreti di

cui al comma 1. Gli affittuari che esercitano il diritto di opzione possono procedere all’acquisto dei

terreni attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001, approvato dalla Commissione europea con

decisione comunitaria n. SG (2001) D/288933 del 5 giugno 2001. Non si applicano alle operazioni

fondiarie attuate attraverso il regime di aiuto di Stato n. 110/2001 le disposizioni previste

dall’articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e dall’articolo 7 della legge 14 agosto 1971,

n. 817. Tali operazioni usufruiscono delle agevolazioni tributarie per la formazione e

l’arrotondamento della proprietà contadina previste dalla legge 6 agosto 1954, n. 604.

1-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “I decreti di cui al comma 1

individuano, anche in deroga a quanto previsto dalla vigente normativa, gli adempimenti necessari

al fine di consentire l’esercizio del diritto di prelazione da parte dei soggetti che ne sono titolari“;

b) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: “dei conduttori“, sono inserite le seguenti: “e

degli affittuari dei terreni“ e dopo le parole: “l’irregolarità“, sono inserite le seguenti: “dell’affitto

o“;

c) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “I terreni e le unità immobiliari

liberi ovvero i terreni e le unità immobiliari per i quali gli affittuari o i conduttori non hanno

esercitato il diritto di opzione per l’acquisto, sono posti in vendita al miglior offerente individuato

con procedura competitiva, le cui caratteristiche sono determinate dai decreti di cui al comma 1,

fermo restando il diritto di prelazione di cui al comma 5.“;

d) al comma 18, ultimo periodo, dopo le parole: “dei canoni di“, sono inserite le seguenti:

“affitto o“;

e) al comma 19, sesto periodo, dopo le parole: “in caso di cessione“ sono inserite le

seguenti: “agli affittuari o“.

Articolo 29.

(Cessione di immobili adibiti ad uffici pubblici)

1. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per l’anno 2004

attraverso la dismissione di beni immobili dello Stato, in funzione del patto di stabilità e crescita, si

provvede alla alienazione di tali immobili con prioritario riferimento a quelli per i quali sia stato già

determinato il valore di mercato. L’Agenzia del demanio è autorizzata, con decreto dirigenziale del

Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministeri interessati, a vendere a trattativa

privata, anche in blocco, beni immobili adibiti ad uffici pubblici non assoggettati alle disposizioni in

materia di tutela del patrimonio culturale dettate dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

ovvero per i quali sia stato accertato, con le modalità indicate nell’articolo 27 del presente decreto,

l’inesistenza dell’interesse culturale. La vendita fa venire meno l’uso governativo, ovvero l’uso

pubblico e l’eventuale diritto di prelazione spettante ad enti pubblici anche in caso di rivendita. Si

applicano le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 17 dell’articolo 3 del decreto-legge

25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410,

nonchè al primo ed al secondo periodo del comma 18 del medesimo articolo 3. Per l’anno 2004, una

quota delle entrate rivenienti dalla vendita degli immobili di cui al presente articolo, nel limite di 50

milioni di euro, è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze in

apposito fondo da ripartire, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili

stessi. Una quota, stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, delle risorse di

cui agli articoli 28, comma 3, e 29, comma 4, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, non impegnate al

termine dell’esercizio finanziario 2003, è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al precedente

periodo, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre

1999, n. 469. Resta fermo che le risorse di cui all’articolo 29, comma 4, della legge n. 28 del 1999,

affidate al citato fondo sono destinate alla spesa per i canoni di locazione di immobili per il Corpo

della Guardia di finanza; la rimanente parte delle risorse stanziate per l’anno 2000 e non impegnate

al termine dell’esercizio finanziario 2003 è destinata all’incremento delle dotazioni finanziarie

finalizzate alla realizzazione del programma di interventi infrastrutturali del Corpo. Il fondo è

attribuito alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione interessati con decreti del

Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, da comunicare, anche

con evidenze informatiche, tramite l’Ufficio centrale di bilancio alle relative Commissioni

parlamentari e alla Corte dei conti. A decorrere dall’anno 2005, l’importo del fondo è determinato

con la legge di bilancio.

1-bis. Alle procedure di valorizzazione e dismissione previste dai commi 15 e 17 dell’articolo

3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23

novembre 2001, n. 410, nonché dai commi dal 3 al 5 dell’articolo 80 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, e dall’articolo 30 del presente decreto si applicano le disposizioni del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, e dell’articolo 81, quarto comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. Per le

opere rientranti nelle procedure di valorizzazione e dismissione indicate nel primo periodo del

presente comma, ai soli fini dell’accertamento di conformità previsto dagli articoli 2 e 3 del citato

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994, la destinazione ad

uffici pubblici è equiparata alla destinazione, contenuta negli strumenti urbanistici e nei regolamenti

edilizi, ad attività direzionali o allo svolgimento di servizi. Resta ferma, per quanto attiene al

contributo di costruzione, la disciplina contenuta nella sezione II del capo II del titolo II della parte I

del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Articolo 30.

(Valorizzazione immobili dello Stato attraverso strumenti societari)

1. Ai fini della valorizzazione, trasformazione, commercializzazione e gestione del patrimonio

immobiliare dello Stato e con le procedure di cui al primo periodo del comma 15 dell’articolo 3 del

decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre

2001, n. 410, vengono promosse le società di trasformazione urbana secondo quanto disposto

dall’articolo 120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che includano nel proprio ambito di intervento immobili di

proprietà dello Stato, anche con la partecipazione del Ministero dell’economia e delle finanze,

attraverso l’Agenzia del demanio, delle regioni, delle province, e delle società interamente

controllate dallo stesso Ministero. Nel caso in cui gli enti preposti non abbiano provveduto alla

costituzione di tali società entro centottanta giorni dalla comunicazione da parte dell’Agenzia del

demanio dell’individuazione dei beni oggetto dei fini sopra indicati, il Ministero dell’economia e

delle finanze, mediante l’Agenzia del demanio, ne promuove la costituzione. L’Agenzia del

demanio individua gli azionisti privati delle società di trasformazione tramite procedura di evidenza

pubblica. Alle società di trasformazione urbana, costituite ai sensi del presente comma, possono

essere conferiti o attribuiti, a titolo di concessione, singoli beni immobili o compendi immobiliari di

proprietà dello Stato individuati dall’Agenzia del demanio d’intesa con i comuni, le province e le

regioni territorialmente interessati, sentite inoltre le Amministrazioni statali preposte alla tutela nel

caso di immobili gravati da vincoli. Il trasferimento non modifica il regime giuridico previsto dagli

articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile, dei beni demaniali trasferiti. I rapporti, anche di

natura patrimoniale, intercorrenti tra l’Agenzia del demanio e la società di trasformazione urbana

sono disciplinati da apposita convenzione contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle

parti. Una quota dei proventi derivanti dalla valorizzazione degli immobili attraverso le procedure

di cui al presente comma spettante agli azionisti pubblici delle società di trasformazione urbana, da

stabilirsi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, è destinata alla realizzazione di

programmi di edilizia residenziale convenzionata, finalizzati a sopperire alle esigenze abitative dei

comuni e delle aree metropolitane, elaborati di intesa con le regioni e gli enti locali interessati. I

predetti programmi prevedono una quota, di norma pari al 25 per cento, di alloggi da destinare ai

soggetti indicati nei primi due periodi del comma 4 dell’articolo 3 del decreto-legge 25 settembre

2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

2. Il Ministero dell’economia e delle finanze, tramite l’Agenzia del demanio, può partecipare a

società di trasformazione urbana, promosse dalle città metropolitane e dai comuni, ai sensi

dell’articolo 120 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, che includano nel

proprio ambito di intervento immobili di proprietà dello Stato.

2-bis. Al fine di assicurare la continuità dell’azione svolta dall’Agenzia del demanio anche

nella fase di trasformazione in ente pubblico economico e di garantire la massima efficienza nello

svolgimento dei compiti assegnati ai sensi del presente articolo, nonché degli articoli 27 e 29 del

presente decreto, il personale in servizio presso la predetta Agenzia può esercitare l’opzione

irrevocabile per la permanenza nel comparto delle agenzie fiscali o per il passaggio ad altra

pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, e successive modificazioni, entro due mesi dalla data di approvazione del nuovo statuto e

comunque non oltre il 31 gennaio 2004. L’eventuale opzione già esercitata ai sensi dell’articolo 3,

comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intende confermata ove, entro il predetto

termine, non venga revocata. All’articolo 3 del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, dopo il

comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. I dipendenti in servizio all’atto della trasformazione in ente pubblico economico

mantengono il regime pensionistico e quello relativo alla indennità di buonuscita secondo le regole

vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore dello statuto, i predetti dipendenti possono esercitare opzione per il regime pensionistico cui

è iscritto il personale assunto successivamente a detta data“.

Articolo 31.

(Fondi di investimento immobiliare)

1. Per l’anno 2003, i soggetti non residenti, che hanno conseguito proventi derivanti dalla

partecipazione ai fondi immobiliari, nonchè plusvalenze realizzate mediante la loro cessione o

rimborso, hanno diritto, facendone richiesta, entro il 31 dicembre dell’anno in cui il provento è

percepito o la plusvalenza è realizzata, alla società di gestione del fondo, al pagamento di una

somma pari all’1 per cento del valore delle quote, proporzionalmente riferito al periodo di possesso

rilevato in ciascun periodo di imposta. In ogni caso il valore delle quote è rilevato

proporzionalmente al valore netto del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 25

settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, sul

quale è stata assolta l’imposta sostitutiva. Il pagamento è disposto dai predetti soggetti, per il

tramite della banca depositaria, computandolo in diminuzione del versamento dell’imposta

sostitutiva dell’1 per cento. Il pagamento non può essere richiesto all’Amministrazione finanziaria.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica nei confronti dei soggetti non residenti indicati

nell’articolo 6 del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239.

Articolo 32.

(Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione

dell’attività di repressione dell’abusivismo edilizio, nonchè per la definizione degli illeciti edilizi e

delle occupazioni di aree demaniali)

1. Al fine di pervenire alla regolarizzazione del settore è consentito, in conseguenza del

condono di cui al presente articolo, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria delle opere

esistenti non conformi alla disciplina vigente.

2. La normativa è disposta nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale ai princìpi

contenuti nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato

con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in conformità al titolo V della

Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e comunque fatte

salve le competenze delle autonomie locali sul governo del territorio.

3. Le condizioni, i limiti e le modalità del rilascio del predetto titolo abilitativo sono stabilite

dal presente articolo e dalle normative regionali.

4. Sono in ogni caso fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province

autonome di Trento e di Bolzano.

5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti fornisce, d’intesa con le regioni interessate, il

supporto alle amministrazioni comunali ai fini dell’applicazione della presente normativa e per il

coordinamento con le leggi 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modifiche e integrazioni, e con

l’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modifiche e integrazioni.

6. Al fine di concorrere alla partecipazione alla realizzazione delle politiche di riqualificazione

urbanistica dei nuclei interessati dall’abusivismo edilizio, attivate dalle regioni ai sensi del comma

33 è destinata una somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la

Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono

individuati gli interventi da ammettere a finanziamento.

7. Al comma 1 dell’articolo 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunta, in

fine, la seguente lettera:

"c-bis) nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra dei mille abitanti siano sprovvisti dei

relativi strumenti urbanistici generali e non adottino tali strumenti entro diciotto mesi dalla data di

elezione degli organi. In questo caso, il decreto di scioglimento del consiglio è adottato su proposta

del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. [Le

disposizioni di cui alla presente lettera si applicano anche nei confronti degli altri organi tenuti

all’adozione di strumenti urbanistici. (Soppresso)]"

8. All’articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il

comma 2, è inserito il seguente:

2-bis. Nell’ipotesi di cui alla lettera c-bis) del comma 1, trascorso il termine entro il quale

gli strumenti urbanistici devono essere adottati, la regione segnala al prefetto gli enti inadempienti.

Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto ad adempiere all’obbligo nel termine di

quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono attivare gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo

statuto secondo criteri di neutralità, di sussidiarietà e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il

termine di quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio".

9. Per attivare un programma nazionale di interventi, anche con la partecipazione di risorse

private, rivolto alla riqualificazione di ambiti territoriali caratterizzati da consistente degrado

economico e sociale, con riguardo ai fenomeni di abusivismo edilizio, da attuare anche attraverso il

recupero delle risorse ambientali e culturali, è destinata una somma di 20 milioni di euro per l’anno

2004 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro delle

infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell’Ambiente e della tutela del territorio e

per i beni e le attività culturali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28

agosto 1997, n. 281, sono individuati gli ambiti di rilevanza e interesse nazionale oggetto di

riqualificazione urbanistica, ambientale e culturale, attribuendo priorità alle aree oggetto di

programmi di riqualificazione già approvati di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici dell’8

ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre

1998, e di cui all’articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Su

tali aree, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con i soggetti pubblici interessati,

predispone un programma di interventi, anche in riferimento a quanto previsto dall’articolo 29,

comma 4, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come sostituito dal comma 42 del presente articolo.

10. Per la realizzazione di un programma di interventi di messa in sicurezza del territorio

nazionale dal dissesto idrogeologico è destinata una somma di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e

di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro dell’ambiente e

della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente

decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, sono individuate le aree comprese nel programma. Su tali aree, il Ministero

dell’ambiente e della tutela del territorio, d’intesa con i soggetti pubblici interessati, predispone un

programma operativo di interventi e le relative modalità di attuazione.

11. Allo scopo di attuare un programma di interventi per il ripristino e la riqualificazione delle

aree e dei beni soggetti alle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,

è destinata una somma di 10 milioni di euro per l’anno 2004 e di 20 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2005 e 2006. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali di concerto con il

Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, di intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tale somma è assegnata alla soprintendenza per i beni

architettonici e ambientali, per l’esecuzione di interventi di ripristino e riqualificazione

paesaggistica, dopo avere individuato, d’intesa con le regioni, le aree vincolate da ricomprendere

nel programma.

12. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la Cassa depositi e prestiti è

autorizzata a mettere a disposizione l’importo massimo di 50 milioni di euro per la costituzione,

presso la Cassa stessa, di un Fondo di rotazione, denominato Fondo per le demolizioni delle opere

abusive, per la concessione ai comuni e ai soggetti titolari dei poteri di cui all’articolo 27, comma 2,

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche avvalendosi delle modalità

di cui all’articolo 2, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all’articolo 41, comma 4,

del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di

anticipazioni, senza interessi, sui costi relativi agli interventi di demolizione delle opere abusive

anche disposti dall’autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative

connesse. Le anticipazioni, comprensive della corrispondente quota delle spese di gestione del

Fondo, sono restituite al Fondo stesso in un periodo massimo di cinque anni, secondo modalità e

condizioni stabilite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, utilizzando le somme riscosse a carico degli esecutori

degli abusi. In caso di mancato pagamento spontaneo del credito, l’amministrazione comunale

provvede alla riscossione mediante ruolo ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

Qualora le somme anticipate non siano rimborsate nei tempi e nelle modalità stabilite, il Ministro

dell’interno provvede al reintregro alla Cassa depositi e prestiti, trattenendone le relative somme dai

fondi del bilancio dello Stato da trasferire a qualsiasi titolo ai comuni.

13. Le attività di monitoraggio e di raccolta delle informazioni relative al fenomeno

dell’abusivismo edilizio di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fanno capo

all’Osservatorio nazionale dell’abusivismo edilizio. Il Ministero collabora con le regioni al fine di

costituire un sistema informativo nazionale necessario anche per la redazione della relazione al

Parlamento di cui all’articolo 9 del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito, con

modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 298. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti, d’intesa con il Ministro dell’interno, sono aggiornate le modalità di redazione,

trasmissione, archiviazione e restituzione delle informazioni contenute nei rapporti di cui

all’articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per le

suddette attività è destinata una somma di 0,2 milioni di euro per l’anno 2004 e di 0,4 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006

14. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio

statale, ad esclusione del demanio marittimo, lacuale e fluviale, nonché dei terreni gravati da diritti

di uso civico, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale

competente è subordinato al rilascio della disponibilità da parte dello Stato proprietario, per il

tramite dell’Agenzia del demanio, rispettivamente, a cedere a titolo oneroso la proprietà dell’area

appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l’opera ovvero a garantire

onerosamente il diritto al mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio e al

patrimonio indisponibile dello Stato.

15. La domanda del soggetto legittimato volta ad ottenere la disponibilità dello Stato alla

cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero il riconoscimento al diritto al

mantenimento dell’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile dello

Stato deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla filiale dell’Agenzia del demanio

territorialmente competente, corredata dell’attestazione del pagamento all’erario della somma

dovuta a titolo di indennità per l’occupazione pregressa delle aree, determinata applicando i

parametri di cui alla allegata Tabella A, per anno di occupazione, per un periodo comunque non

superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia, la

documentazione relativa all’illecito edilizio di cui ai commi 32 e 35. Entro il 30 settembre 2004,

inoltre, deve essere allegata copia della denuncia in catasto dell’immobile e del relativo

frazionamento.

16. La disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a

riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio

indisponibile dello Stato viene espressa dalla filiale dell’Agenzia del demanio territorialmente

competente entro il 31 dicembre 2004. Resta ferma la necessità di assicurare, anche mediante

specifiche clausole degli atti di vendita o dei provvedimenti di riconoscimento del diritto al

mantenimento dell’opera, il libero accesso al mare, con il conseguente diritto pubblico di passaggio.

17. Nel caso di aree soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985,

n. 47, la disponibilità alla cessione dell’area appartenente al patrimonio disponibile ovvero a

riconoscere il diritto a mantenere l’opera sul suolo appartenente al demanio o al patrimonio

indisponibile dello Stato è subordinata al parere favorevole da parte dell’Autorità preposta alla

tutela del vincolo.

18. Le procedure di vendita delle aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato

devono essere perfezionate entro il 31 dicembre 2006, a cura della filiale dell’Agenzia del demanio

territorialmente competente previa presentazione da parte dell’interessato del titolo abilitativo

edilizio in sanatoria rilasciato dall’ente locale competente, ovvero della documentazione attestante

la presentazione della domanda, volta ad ottenere il rilascio del titolo edilizio in sanatoria sulla

quale è intervenuto il silenzio assenso con l’attestazione dell’avvenuto pagamento della connessa

oblazione, alle condizioni previste dal presente articolo.

19. Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato

applicando i parametri di cui alla Tabella B allegata al presente decreto ed è corrisposto in due rate

di pari importo scadenti, rispettivamente, il 30 giugno 2005 e il 31 dicembre 2005.

19-bis. Le opere eseguite da terzi su aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, per

le quali è stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria da parte dell’ente locale

competente, sono inalienabili per un periodo di cinque anni dalla data di perfezionamento delle

procedure di vendita delle aree sulle quali insistono le opere medesime.

20. Il provvedimento formale di riconoscimento del diritto al mantenimento dell’opera sulle

aree del demanio dello Stato e del patrimonio indisponibile è rilasciato a cura della filiale

dell’Agenzia del demanio territorialmente competente entro il 31 dicembre 2006, previa

presentazione della documentazione di cui al comma 18. Il diritto è riconosciuto per una durata

massima di anni venti, a fronte di un canone commisurato ai valori di mercato.

21. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del

presente decreto, sono rideterminati i canoni annui di cui all’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre

1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

22. Dal 1º gennaio 2004 i canoni per la concessione d’uso sono rideterminati nella misura

prevista dalle tabelle allegate al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 agosto 1998,

n. 342, rivalutate del trecento per cento.

23. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 6 del citato decreto del Ministro di cui al comma

22, relativo alla classificazione delle aree da parte delle regioni, in base alla valenza turistica delle

stesse.

24. Ai fini del miglioramento, della tutela e della valorizzazione delle aree demaniali è

autorizzata una spesa fino ad un importo massimo di 20 milioni di euro per l’anno 2004 e di 40

milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006. L’Agenzia del demanio, di concerto con il

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del

territorio, il Ministro dei beni e delle attività culturali, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispone un

programma di interventi volti alla riqualificazione delle aree demaniali. Il programma è approvato

con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell’economia e delle finanze.

25. Le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive

modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall’articolo 39 della legge 23

dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè dal presente articolo, si

applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 marzo 2003 e che non abbiano

comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione

originaria o, in alternativa, un ampliamento superiore a 750 metri cubi. Le suddette disposizioni

trovano altresì applicazione alle opere abusive realizzate nel termine di cui sopra relative a nuove

costruzioni residenziali non superiori a 750 metri cubi per singola richiesta di titolo abilitativo

edilizio in sanatoria, a condizione che la nuova costruzione non superi complessivamente i 3.000

metri cubi.

26. Sono suscettibili di sanatoria edilizia le tipologie di illecito di cui all’allegato 1:

a) numeri da 1 a 3, nell’ambito dell’intero territorio nazionale, fermo restando quanto

previsto alla lettera e) del comma 27 del presente articolo, nonchè 4, 5 e 6 nell’ambito degli

immobili soggetti a vincolo di cui all’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

b) numeri 4, 5 e 6, nelle aree non soggette ai vincoli di cui all’articolo 32 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, in attuazione di legge regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, con la quale è determinata la possibilità, le condizioni e le

modalità per l’ammissibilità a sanatoria di tali tipologie di abuso edilizio.

27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le

opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora:

a) siano state eseguite dal proprietario o avente causa condannato con sentenza definitiva,

per i delitti di cui all’articolo 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale o da terzi per suo conto;

b) non sia possibile effettuare interventi per l’adeguamento antisismico, rispetto alle

categorie previste per i comuni secondo quanto indicato dalla ordinanza del Presidente del

Consiglio dei Ministri 20 marzo 2003, n. 3274, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003;

c) non sia data la disponibilità di concessione onerosa dell’area di proprietà dello Stato o

degli enti pubblici territoriali, con le modalità e condizioni di cui all’articolo 32 della legge 28

febbraio 1985, n. 47, ed al presente decreto;

d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e

regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e

paesistici, nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti

prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non

conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici;

e) siano state realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti

aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente rilevante ai sensi degli articoli 6 e 7

del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

f) fermo restando quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e

indipendentemente dall’approvazione del piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3 della

citata legge n. 353 del 2000, il comune subordina il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria

alla verifica che le opere non insistano su aree boscate o su pascolo i cui soprassuoli siano stati

percorsi dal fuoco. Agli effetti dell’esclusione dalla sanatoria è sufficiente l’acquisizione di

elementi di prova, desumibili anche dagli atti e dai registri del Ministero dell’interno, che le aree

interessate dall’abuso edilizio siano state, nell’ultimo decennio, percorse da uno o più incendi

boschivi;

g) siano state realizzate nei porti e nelle aree, appartenenti al demanio marittimo, di

preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato ed alle esigenze

della navigazione marittima, quali identificate ai sensi del secondo comma dell’articolo 59 del

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

28. I termini previsti dalle disposizioni sopra richiamate e decorrenti dalla data di entrata in

vigore dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e

integrazioni, ove non disposto diversamente, sono da intendersi come riferiti alla data di entrata in

vigore del presente decreto. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, ove

compatibili, le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e al predetto articolo 39.

29. Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi posti in essere dalla persona imputata di uno

dei delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice penale, o da terzi per suo conto, è

sospeso fino alla sentenza definitiva di non luogo a procedere o di proscioglimento o di assoluzione.

Non può essere conseguito il titolo abilitativo edilizio in sanatoria degli abusi edilizi se interviene la

sentenza definitiva di condanna per i delitti sopra indicati. Fatti salvi gli accertamenti di ufficio in

ordine alle condanne riportate nel certificato generale del casellario giudiziale ad opera del comune,

il richiedente deve attestare, con dichiarazione sottoscritta nelle forme di cui all'articolo 46 del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non avere

carichi pendenti in relazione ai delitti di cui agli articoli 416-bis, 648-bis e 648-ter del codice

penale.

30. Qualora l’amministratore di beni immobili oggetto di sequestro o di confisca ai sensi della

legge 31 maggio 1965, n. 575, autorizzato dal giudice competente ad alienare taluno di detti beni,

può essere autorizzato, altresì, dal medesimo giudice, sentito il pubblico ministero, a riattivare il

procedimento di sanatoria sospeso. In tal caso non opera nei confronti dell’amministratore o del

terzo acquirente il divieto di rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria di cui al comma 29.

31. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria non comporta limitazione ai diritti dei

terzi.

32. La domanda relativa alla definizione dell’illecito edilizio, con l’attestazione del pagamento

dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, è presentata al comune competente, a

pena di decadenza, entro il 31 marzo 2004, unitamente alla dichiarazione di cui al modello allegato

e alla documentazione di cui al comma 35.

33. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,

emanano norme per la definizione del procedimento amministrativo relativo al rilascio del titolo

abilitativo edilizio in sanatoria e possono prevederne, tra l’altro, un incremento dell’oblazione fino

al massimo del 10 per cento della misura determinata nella tabella C allegata al presente decreto, ai

fini dell’attivazione di politiche di repressione degli abusi edilizi e per la promozione di interventi

di riqualificazione dei nuclei interessati da fenomeni di abusivismo edilizio, nonchè per l’attuazione

di quanto previsto dall’articolo 23 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

34. Ai fini dell’applicazione del presente articolo non si applica quanto previsto dall’articolo

37, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Con legge regionale gli oneri di concessione

relativi alle opere abusive oggetto di sanatoria possono essere incrementati fino al massimo del 100

per cento. Le amministrazioni comunali perimetrano gli insediamenti abusivi entro i quali gli oneri

concessori sono determinati nella misura dei costi per la realizzazione delle opere di urbanizzazione

primaria e secondaria necessarie, nonchè per gli interventi di riqualificazione igienico-sanitaria e

ambientale attuati dagli enti locali. Coloro che in proprio o in forme consortili, nell’ambito delle

zone perimetrate, intendano eseguire in tutto o in parte le opere di urbanizzazione primaria, nel

rispetto dell’articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni e

integrazioni, secondo le disposizioni tecniche dettate dagli uffici comunali, possono detrarre

dall’importo complessivo quanto già versato, a titolo di anticipazione degli oneri concessori, di cui

alla tabella D allegata al presente decreto. Con legge regionale, ai sensi dell’articolo 29 della legge

28 febbraio 1985, n. 47, come modificato dal presente articolo, sono disciplinate le relative modalità

di attuazione.

35. La domanda di cui al comma 32 deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’articolo 47, comma 1, del testo unico di cui

al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con allegata documentazione

fotografica, dalla quale risulti la descrizione delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo

edilizio in sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

b) qualora l’opera abusiva supera i 450 metri cubi, da una perizia giurata sulle dimensioni e

sullo stato delle opere e una certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della

professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite;

c) ulteriore documentazione eventualmente prescritta con norma regionale.

36. La presentazione nei termini della domanda di definizione dell’illecito edilizio, l’oblazione

interamente corrisposta nonchè il decorso di trentasei mesi dalla data da cui risulta il suddetto

pagamento, producono gli effetti di cui all’articolo 38, comma 2, della legge 28 febbraio 1985,

n. 47. Trascorso il suddetto periodo di trentasei mesi si prescrive il diritto al conguaglio o al

rimborso spettante.

37. Il pagamento degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al

comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale degli immobili di

cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nonchè, ove dovute, delle denunce ai fini della

tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, entro il 30

settembre 2004, nonchè il decorso del termine di ventiquattro mesi da tale data senza l’adozione di

un provvedimento negativo del comune, equivalgono a titolo abilitativo edilizio in sanatoria. Se nei

termini previsti l’oblazione dovuta non è stata interamente corrisposta o è stata determinata in forma

dolosamente inesatta, le costruzioni realizzate senza titolo abilitativo edilizio sono assoggettate alle

sanzioni richiamate all’articolo 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e all’articolo 48 del decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

38. La misura dell’oblazione e dell’anticipazione degli oneri concessori, nonchè le relative

modalità di versamento, sono disciplinate nell’allegato 1 al presente decreto.

39. Ai fini della determinazione dell’oblazione non si applica quanto previsto dai commi 13,

14, 15 e 16 dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

40. Alla istruttoria della domanda di sanatoria si applicano i medesimi diritti e oneri previsti

per il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, come disciplinati dalle Amministrazioni comunali per le

medesime fattispecie di opere edilizie. Ai fini della istruttoria delle domande di sanatoria edilizia

può essere determinato dall’Amministrazione comunale un incremento dei predetti diritti e oneri

fino ad un massimo del 10 per cento da utilizzare con le modalità di cui all’articolo 2, comma 46,

della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per l’attività istruttoria connessa al rilascio delle concessioni

in sanatoria i comuni possono utilizzare i diritti e oneri di cui al precedente periodo, per progetti

finalizzati da svolgere oltre l’orario di lavoro ordinario.

41. Al fine di incentivare la definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi del

presente articolo, nonchè ai sensi del capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive

modificazioni, e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni,

il 50 per cento delle somme riscosse a titolo di conguaglio dell’oblazione, ai sensi dell’articolo 35,

comma 14, della citata legge n. 47 del 1985, e successive modificazioni, è devoluto al comune

interessato. Con decreto interdipartimentale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del

Ministero dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione del presente

comma.

42. All’articolo 29 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le proposte di varianti di recupero urbanistico possono essere presentate da parte di

soggetti pubblici e privati, con allegato un piano di fattibilità tecnico, economico, giuridico e

amministrativo, finalizzato al finanziamento, alla realizzazione e alla gestione di opere di

urbanizzazione primaria e secondaria e per il recupero urbanistico ed edilizio, volto al

raggiungimento della sostenibilità ambientale, economica e sociale, alla coesione degli abitanti dei

nuclei edilizi inseriti nelle varianti e alla rivitalizzazione delle aree interessate dall’abusivismo

edilizio.".

43. L’articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, è sostituito dal seguente:

"Articolo 32. – (Opere costruite su aree sottoposte a vincolo). – 1. Fatte salve le fattispecie

previste dall’articolo 33, il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su

immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla

tutela del vincolo stesso. Qualora tale parere non venga formulato dalle suddette amministrazioni

entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di parere, il richiedente può

impugnare il silenzio-rifiuto. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la

violazione del vincolo. Il parere non è richiesto quando si tratti di violazioni riguardanti l’altezza, i

distacchi, la cubatura o la superficie coperta che non eccedano il 2 per cento delle misure prescritte.

2. Sono suscettibili di sanatoria, alle condizioni sottoindicate, le opere insistenti su aree

vincolate dopo la loro esecuzione e che risultino:

a) in difformità dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni, e dal decreto

del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, quando possano essere collaudate secondo il

disposto del quarto comma dell’articolo 35;

b) in contrasto con le norme urbanistiche che prevedono la destinazione ad edifici pubblici

od a spazi pubblici, purchè non in contrasto con le previsioni delle varianti di recupero di cui al

capo III;

c) in contrasto con le norme del decreto ministeriale 1º aprile 1968, n. 1404, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 96 del 13 aprile 1968, e con agli articoli 16, 17 e 18 della legge 13 giugno

1991, n. 190, e successive modificazioni, sempre che le opere stesse non costituiscano minaccia alla

sicurezza del traffico.

3. Qualora non si verifichino le condizioni di cui al comma 2, si applicano le disposizioni

dell’articolo 33.

4. Ai fini dell’acquisizione del parere di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall’articolo

20, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il motivato

dissenso espresso da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale,

ivi inclusa la soprintendenza competente, alla tutela del patrimonio storico artistico o alla tutela

della salute preclude il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria.

5. Per le opere eseguite da terzi su aree di proprietà [dello Stato o (parole soppresse)] di enti

pubblici territoriali, in assenza di un titolo che abiliti al godimento del suolo, il rilascio della

concessione o dell’autorizzazione in sanatoria è subordinato anche alla disponibilità dell’ente

proprietario a concedere onerosamente, alle condizioni previste dalle leggi statali o regionali

vigenti, l’uso del suolo su cui insiste la costruzione. La disponibilità all’uso del suolo, anche se

gravato di usi civici, viene espressa [dallo Stato o (parole soppresse)] dagli enti pubblici territoriali

proprietari entro il termine di centottanta giorni dalla richiesta. La richiesta di disponibilità all’uso

del suolo deve essere limitata alla superficie occupata dalle costruzioni oggetto della sanatoria e alle

pertinenze strettamente necessarie, con un massimo di tre volte rispetto all’area coperta dal

fabbricato. Salve le condizioni previste da leggi regionali, il valore è stabilito dalla filiale

dell’Agenzia del demanio competente per territorio per gli immobili oggetto di sanatoria ai sensi

della presente legge e dell’articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con riguardo al valore

del terreno come risultava all’epoca della costruzione aumentato dell’importo corrispondente alla

variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al momento

della determinazione di detto valore. L’atto di disponibilità, regolato con convenzione di cessione

del diritto di superficie per una durata massima di anni sessanta, è stabilito dall’ente proprietario

non oltre sei mesi dal versamento dell’importo come sopra determinato.

6. Per le costruzioni che ricadono in aree comprese fra quelle di cui all’articolo 21 della legge

17 agosto 1942, n. 1150, il rilascio della concessione o della autorizzazione in sanatoria è

subordinato alla acquisizione della proprietà dell’area stessa previo versamento del prezzo, che è

determinato dall’Agenzia del territorio in rapporto al vantaggio derivante dall’incorporamento

dell’area.

7. Per le opere non suscettibili di sanatoria ai sensi del presente articolo si applicano le

sanzioni previste dal decreto del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

43-bis. Le modifiche apportate con il presente articolo concernenti l’applicazione delle leggi

28 febbraio 1985, n. 47, e 23 dicembre 1994 n. 724, non si applicano alle domande già presentate ai

sensi delle predette leggi.

44. All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma

2, dopo le parole: "l’inizio" sono inserite le seguenti: "o l’esecuzione".

45. All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma

2, dopo le parole: " 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le

seguenti: ",nonchè in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli

strumenti urbanistici".

46. All’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma

2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le opere abusivamente realizzate su immobili

dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse

particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999,

n. 490, o su beni di interesse archeologico, nonchè per le opere abusivamente realizzate su immobili

soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del titolo II del

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune

o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall’accertamento

dell’illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi

55 e 56 dell’articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662".

47. Le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, sono incrementate del cento per cento.

[48. All’articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma

2, le parole: "terzo mese" sono sostituite dalle seguenti: "trenta giorni".] Soppresso.

[49. All’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, comma

1, dopo le parole: "atti tra vivi" sono inserite le seguenti:", nonchè mortis causa".] Soppresso.

49-bis. All’articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive

modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tali spese, limitatamente agli esercizi

finanziari 2002 e 2003, sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quello terminale,

semprechè l’impegno formale venga assunto entro il secondo esercizio finanziario successivo alla

prima iscrizione in bilancio“.

49-ter. L’articolo 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, è sostituito dal seguente:

–“Art. 41. – (Demolizione di opere abusive). – 1. Entro il mese di dicembre di ogni anno il

dirigente o il responsabile del servizio trasmette al prefetto l’elenco delle opere non sanabili per le

quali il responsabile dell’abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al

ripristino dei luoghi e indica lo stato dei procedimenti relativi alla tutela del vincolo di cui al

comma 6 dell’articolo 31. Nel medesimo termine le amministrazioni statali e regionali preposte alla

tutela trasmettono al prefetto l’elenco delle demolizioni da eseguire. Gli elenchi contengono, tra

l’altro, il nominativo dei proprietari e dell’eventuale occupante abusivo, gli estremi di

identificazione catastale, il verbale di consistenza delle opere abusive e l’eventuale titolo di

occupazione dell’immobile.

2. Il prefetto, entro trenta giorni dalla ricezione degli elenchi di cui al comma 1, provvede agli

adempimenti conseguenti all’intervenuto trasferimento della titolarità dei beni e delle aree

interessate, notificando l’avvenuta acquisizione al proprietario e al responsabile dell’abuso.

3. L’esecuzione della demolizione delle opere abusive, compresa la rimozione delle macerie e

gli interventi a tutela della pubblica incolumità, è disposta dal prefetto. I relativi lavori sono affidati,

anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese tecnicamente e

finanziariamente idonee. Il prefetto può anche avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere

pubbliche, delle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita

convenzione stipulata d’intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro della

difesa“.

49-quater. All’articolo 48 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6

giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “3-ter. Al

fine di consentire una più penetrante vigilanza sull’attività edilizia, è fatto obbligo alle aziende

erogatrici di servizi pubblici ed ai funzionari cui sia imputabile la stipulazione dei relativi contratti

di somministrazione di comunicare al sindaco del comune ove è ubicato l’immobile le richieste di

allaccio ai pubblici servizi effettuate per gli immobili, con indicazione della concessione edilizia

ovvero della autorizzazione ovvero degli altri titoli abilitativi, ovvero della istanza di concessione in

sanatoria presentata, corredata dalla prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di

oblazione. L’inosservanza di tale obbligo comporta, per ciascuna violazione, la sanzione pecuniaria

da euro 10.000 ad euro 50.000 nei confronti delle aziende erogatrici di servizi pubblici, nonché la

sanzione pecuniaria da euro 2.582 ad euro 7.746 nei confronti del funzionario della azienda

erogatrice cui sia imputabile la stipulazione dei contratti.

50. Agli oneri indicati ai commi 6, 9, 10, 11, 13 e 24, si provvede, nei limiti stabiliti nei

predetti commi, per gli anni 2004, 2005 e, quanto a 82 milioni di euro, per l’anno 2006, mediante

quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo. Tali somme sono versate, per

ciascuno dei predetti anni, all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle pertinenti

unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, dei Ministeri interessati. Per la restante parte

degli oneri relativi all’anno 2006 si provvede con quota parte delle entrate recate dal presente

decreto. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

REGOLARIZZAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE

SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO

Tabella A

Valori unitari degli indennizzi

Zone Territoriali Omogenee Classi dimensionali Comuni

A B C D E

1° < 10.000 15,00 10,00 7,50 10,00

2° 10.001 ÷ 100.000 30,00 20,00 15,00 20,00

3° 100.001 ÷ 300.000 60,00 40,00 30,00 40,00

4° > 300.001 90,00 60,00 45,00 60,00

5,00

(I valori sono espressi in €/mq/anno)

Tabella B

Valori unitari delle aree

Zone Territoriali Omogenee Classi dimensionali Comuni

A B C D E

1° < 10.000 45,00 30,00 22,50 30,00

2° 10.001 ÷ 100.000 90,00 60,00 45,00 60,00

3° 100.001 ÷ 300.000 180,00 120,00 90,00 120,00

4° > 300.001 270,00 180,00 135,00 180,00

15,00

Allegato 1

TIPOLOGIA DI OPERE ABUSIVE SUSCETTIBILI DI SANATORIA

ALLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 32

Tipologia 1. Opere realizzate in assenza o in difformità

del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme

urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti

urbanistici;

Tipologia 2. Opere realizzate in assenza o in difformità

del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme

urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti

urbanistici alla data di entrata in vigore del presente

provvedimento;

Tipologia 3. Opere di ristrutturazione edilizia come

definite dall’articolo 3, comma 1, lettera d) del d.P.R.

6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in

difformità dal titolo abilitativo edilizio;

Tipologia 4. Opere di restauro e risanamento

conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1,

lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in

assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio,

nelle zone omogenee A di cui all’articolo 2 del decreto

ministeriale 2 aprile 1968, n.1444;

Tipologia 5. Opere di restauro e risanamento

conservativo come definite dall’articolo 3, comma 1,

lettera c) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in

assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio;

Tipologia 6. Opere di manutenzione straordinaria,

come definite all’articolo 3, comma 1, lettera b) del

d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in

difformità dal titolo abilitativo edilizio; opere o

modalità di esecuzione non valutabili in termini di

superficie o di volume.

Procedura per la sanatoria edilizia

La domanda di definizione degli illeciti edilizi da

presentare al comune entro il 31 marzo 2004 deve essere

compilata utilizzando il modello di domanda allegato.

Alla domanda deve essere allegato:

a) l’attestazione del versamento del 30 per cento

dell’oblazione, calcolata utilizzando la tabella 1 del modello

allegato e in base a quanto indicato nella tabella C. Nel caso di

oblazione di importo fisso o comunque inferiore a tali importi,

l’oblazione va versata per intero. Il versamento deve

comunque essere effettuato nella misura minima di

1.700,00 E, qualora l’importo complessivo sia superiore a tale

cifra, ovvero per intero qualora l’importo dell’oblazione sia

inferiore a tale cifra;

b) l’attestazione del versamento del 30 per cento

dell’anticipazione degli oneri concessori, calcolata utilizzando

le tabelle 3 e 4 del modello allegato e in base a quanto indicato

nella tabella D. Il versamento deve comunque essere effettuato

nella misura minima di 500,00 E, qualora l’importo

complessivo sia superiore a tale cifra, ovvero per intero

qualora l’importo dell’anticipazione degli oneri concessori sia

inferiore a tale cifra;

L’importo restante dell’oblazione deve essere versato per

importi uguali, entro:

– seconda rata 30 giugno 2004

– terza rata 30 settembre 2004

L’importo restante dell’anticipazione degli oneri di

concessione deve essere versato per importi uguali, entro:

– seconda rata 30 giugno 2004

– terza rata 30 settembre 2004

L’importo definitivo degli oneri concessori dovuti deve

essere versato entro il 31 dicembre 2006, secondo le

indicazioni fornite dall’amministrazione comunale con

apposita deliberazione.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve

essere accompagnata dalla seguente documentazione:

d) dichiarazione del richiedente resa ai sensi dell’art. 4

della legge 4 gennaio 1968, n.15, corredata dalla

documentazione fotografica, nella quale risulti la descrizione

delle opere per le quali si chiede il titolo abilitativo edilizio in

sanatoria e lo stato dei lavori relativo;

e) quando l’opera abusiva supera i 450 metri cubi una

perizia giurata sulle dimensioni e sullo stato delle opere e una

certificazione redatta da un tecnico abilitato all’esercizio della

professione attestante l’idoneità statica delle opere eseguite.

Qualora l’opera per la quale viene presentata istanza di

sanatoria sia stata in precedenza collaudata, tale certificazione

non è necessaria se non è oggetto di richiesta motivata da

parte del sindaco;

f) ulteriore documentazione eventualmente prescritta

con norma regionale.

La domanda di definizione degli illeciti edilizi deve

essere integrata entro il 30 settembre 2004 dalla:

a) denuncia in catasto dell’immobile oggetto di illecito

edilizio e della documentazione relativa all’attribuzione della

rendita catastale e del relativo frazionamento;

b) denuncia ai fini dell’imposta comunale degli

immobili di cui al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

c) ove dovuto, delle denunce ai fini della tassa per lo

smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del

suolo pubblico.

DEFINIZIONE DEGLI ILLECITI EDILIZI - MISURA DELL’OBLAZIONE

E DELL’ANTICIPAZIONE DEGLI ONERI CONCESSORI

Tabella C

Misura dell’oblazione

Tipologia dell’abuso Misura dell’oblazione

€/mq

Immobili non residenziali

Misura dell’oblazi

€/mq

Immobili residenz

Opere realizzate in assenza o in

difformità del titolo abilitativo edilizio

e non conformi alle norme urbanistiche

e alle prescrizioni degli strumenti

urbanistici………………………...

Opere realizzate in assenza o in

difformità del titolo abilitativo edilzio,

ma conformi alle norme urbanistiche e

alle prescrizioni degli strumenti

urbanistici alla data di entrata in vigore

del presente

provvedimento……………….…...

Opere di ristrutturazione edilizia come

definite dall’articolo 3, comma 1,

lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001,

n. 380 realizzate in assenza o in

difformità del titolo abilitativo

edilizio………………………..

150,00

100,00

100,00

80,00

80,00

60,00

Tipologia dell’abuso

Misura dell’oblazione

Forfait

Opere di restauro e risanamento

conservativo come definite dall’articolo

3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6

giugno 2001, n. 380, realizzate in

assenza o in difformità del titolo

abilitativo edilizio, nelle zone

omogenee A di cui all’articolo 2 del

decreto ministeriale 2 aprile 1968,

n.1444……………………………

Opere di restauro e risanamento

conservativo come definite dall’articolo

3, comma 1, lettera c) del d.P.R. 6

giugno 2001, n. 380, realizzate in

assenza o in difformità del titolo

abilitativo

edilizio……………………..……

Opere di manutenzione straordinaria,

come definite all’articolo 3, comma 1,

lettera b) del d.P.R. 6 giugno 2001,

3.500,00

n.380 e dalla normativa regionale,

realizzate in assenza o in difformità del

titolo abilitativo edilizio; opere o

modalità di esecuzione non valutabili in

termini di superficie o di

volume……………………………

1.700,00

516,00

Tabella D

Misura dell’anticipazione degli oneri di concessione

1. Numero abitanti 2. Nuove costruzioni e

ampliamenti (€/mq)

3. Ristrutturazion

modifiche della destin

d’uso (€/mq)

Fino a 10.000……………………..

Da 10.001 a 100.000……………...

38,00

55,00

18,00

27,00

Da 100.001 a 300.000…………….

Oltre 300.001……………………..

71,00

89,00

36,00

45,00

Art. 32-bis.

(Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. Al fine di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli

connessi alla riduzione del rischio sismico, e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli

enti locali, delle aree metropolitane e delle città d’arte è istituito nello stato di previsione del

Ministero dell’economia e delle finanze, per il triennio 2003-2005, un apposito fondo per interventi

straordinari. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 73.487.000 per l’anno 2003 e di euro

100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

sentito il Ministro dell’economia e delle finanze, vengono individuati gli interventi da realizzare, gli

enti beneficiari e le risorse da assegnare nell’ambito delle disponibilità del fondo.

3. All’onere di cui al presente articolo, pari a euro 73.487.000 per l’anno 2003 e euro

100.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione

dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità

previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale“ dello stato di previsione del Ministero

dell’economia e delle finanze per l’anno 2003 allo scopo parzialmente utilizzando

l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Capo II

CONCORDATO FISCALE PREVENTIVO E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 33.

(Concordato preventivo)

1. In attesa dell’avvio a regime del concordato preventivo triennale, è introdotto in forma

sperimentale un concordato preventivo biennale per il periodo d’imposta in corso al 1º gennaio

2003 e per quello successivo.

2. Sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e

professioni.

3. L’osservanza degli obblighi fiscali intrinseca all’adesione al concordato preventivo

comporta:

a) la determinazione agevolata delle imposte sul reddito e, in talune ipotesi, dei contributi;

b) salvo che non venga richiesto dal cliente, la sospensione degli obblighi tributari di

emissione dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale;

c) la limitazione dei poteri di accertamento.

4. Il concordato preventivo si opera sulle seguenti basi, ferma restando la dichiarazione di un

reddito di impresa o di lavoro autonomo minimo di 1.000 euro:

a) per il primo periodo d’imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2001 almeno del 9

per cento, nonché il relativo reddito del 2001 almeno del 7 per cento, anche a seguito di

adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

b) per il secondo periodo d’imposta, incrementando i ricavi o compensi del 2003 almeno del

4,5 per cento, nonché il relativo reddito del 2003 almeno del 3,5 per cento, anche a seguito di

adeguamento in dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto; tale

adeguamento, per quanto riguarda i ricavi o compensi, è consentito solo se la predetta soglia può

essere raggiunta con un incremento non superiore al 5 per cento dei ricavi o compensi annotati nelle

scritture contabili.

5. Se i ricavi o compensi dichiarati nel periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001 sono

inferiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore o dei parametri, l’adesione al

concordato preventivo è subordinata all’adeguamento a questi ultimi e all’assolvimento delle

relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare anteriormente alla data di

presentazione della comunicazione di adesione.

6. Ai fini di quanto previsto dal comma 4 si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento

divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni

di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative

presentate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322,

che abbiano determinato una riduzione del reddito ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

7. Per i periodi d’imposta oggetto di concordato, sul reddito d’impresa o di lavoro autonomo

dichiarato che eccede quello relativo al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, l’imposta è

determinata separatamente con l’aliquota del 23 per cento. L’aliquota è, invece, del 33 per cento per

i soggetti di cui all’articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti il cui reddito

d’impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001 sia stato

superiore a 100.000 euro. Sul reddito che eccede quello minimo determinato secondo le modalità di

cui al comma 4 non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale

reddituale; se il contribuente intende versare comunque i contributi, gli stessi sono commisurati

sulla parte eccedente il minimale reddituale.

8. Per i soggetti che si avvalgono del concordato preventivo, i redditi d’impresa e di lavoro

autonomo possono essere oggetto di accertamento ai fini tributari e contributivi esclusivamente in

base agli articoli 39, primo comma, lettere a), b), c) e d), primo periodo, e secondo comma, lettera

c), 40 e 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Restano

altresì applicabili le disposizioni di cui all’articolo 54, commi secondo, primo periodo, terzo, quarto

e quinto, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché quelle previste

dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441.

9. Il contribuente che non soddisfa la condizione di cui al comma 4 lo comunica nella

dichiarazione dei redditi; in questo caso:

a) il contribuente decade dai benefici previsti dal comma 3;

b) l’ufficio emette accertamento parziale, sulla base dei ricavi o compensi di cui al comma

4; salve le ipotesi di accadimenti straordinari ed imprevedibili; in tale ultima ipotesi trova

applicazione il procedimento di accertamento con adesione previsto dal decreto legislativo 19

giugno 1997, n. 218;

c) gli obblighi di documentazione riprendono dalla data di scadenza del termine per la

presentazione della dichiarazione in cui è stata data la comunicazione.

10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l’articolo 11,

comma 6, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

11. Nell’articolo 6, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,

le parole: “pari al cento“, sono sostituite dalle seguenti: “pari al centocinquanta“.

12. Non sono ammessi al concordato preventivo i titolari di reddito d’impresa e gli esercenti

arti e professioni che:

a) non erano in attività il 31 dicembre 2000;

b) hanno dichiarato ricavi o compensi di importo superiore a 5.154.569,00 euro nel periodo

d’imposta in corso al 1º gennaio 2001; non si tiene conto di quelli di cui all’articolo 53, comma 1,

lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917;

c) hanno titolo a regimi forfettari di determinazione dell’imponibile o dell’imposta, per il

periodo d’imposta in corso al 1º gennaio 2001, o per quello in corso al 1º gennaio 2003;

d) non si impegnano a rispettare la condizione indicata nel comma 4 per ciascun periodo

d’imposta oggetto di concordato.

13. La sospensione dell’obbligo tributario di emissione dello scontrino e della ricevuta fiscale

opera per le operazioni poste in essere dopo la data di presentazione della comunicazione di

adesione. Resta comunque ferma la determinazione dell’imposta sul valore aggiunto

periodicamente dovuta da calcolare tenendo conto dell’imposta relativa alle cessioni di beni e alle

prestazioni di servizio effettuate.

14. Agli effetti del presente articolo, si considerano ricavi quelli dell’articolo 53 del testo unico

delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,

e successive modificazioni, ad esclusione di quelli di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 1 del

medesimo articolo; si considerano compensi quelli previsti dall’articolo 50, comma 1, del

medesimo testo unico.

15. Le disposizioni del presente articolo non incidono sull’esercizio della delega legislativa di

cui all’articolo 3, comma 1, lettera e), numero 3), della legge 7 aprile 2003, n. 80. L’adesione al

concordato preventivo si esprime mediante comunicazione resa tra il 1º gennaio e il 16 marzo 2004.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,

sono stabilite le modalità di presentazione della comunicazione di adesione e dell’adeguamento di

cui al comma 5.

Articolo 34.

(Proroga di termini in materia di definizioni agevolate)

1. Al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º

agosto 2003, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nei commi 2 e 2-bis dell’articolo 1, le parole: "16 ottobre 2003", ovunque ricorrano, sono

sostituite dalle seguenti: "16 marzo 2004";

b) nello stesso comma 2 dell’articolo 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche

con riferimento alle date di versamento degli eventuali pagamenti rateali, ferma restando la

decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003.";

c) nel comma 2-sexies dell’articolo 1, il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Per i

contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16

marzo 2004, versamenti utili per la definizione di cui all’articolo 15 della legge 27 dicembre 2002,

n. 289, e successive modificazioni, il termine per la proposizione del ricorso avverso atti

dell’amministrazione finanziaria, di cui al comma 8 dello stesso articolo 15, è fissato al 18 marzo

2004. E’ sospeso fino al 18 marzo 2004 il termine per il perfezionamento della definizione di cui al

decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al

comma 1 del citato articolo 15 della legge n. 289 del 2002.“; nel medesimo comma, secondo

periodo, le parole: “16 ottobre 2003“ sono sostituite dalle seguenti: “16 marzo 2004“.

2. Nel comma 2-ter dell’articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "16

ottobre 2003" e "16 settembre 2003" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "16 marzo

2004" e "16 febbraio 2004".

3. Nell’articolo 16, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato, da

ultimo, dall’articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143,

convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2003, n. 212, le parole: "30 novembre 2003",

ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 2004"; nello stesso articolo 16, comma

8, primo periodo, le parole: "1º marzo 2004" sono sostituite dalle seguenti: "16 maggio 2004".

4. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e

11, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata

trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2002,

sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri

di calcolo fissati nelle relative convenzioni.

5. Il beneficio previsto al comma 4 si applica a condizione che il versamento della penalità

ridotta avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da parte

dell’Agenzia delle entrate.

6. Il beneficio previsto dal comma 4 non si applica alle penalità già versate [o regolate

contabilmente (parole soppresse)] alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto.

6-bis. Le penalità previste a carico dei soggetti convenzionati ai sensi dell’articolo 19, commi 5

e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo

22 febbraio 1999, n. 37, per il ritardato invio dei flussi informativi riguardanti le operazioni di

riscossione e per il ritardato versamento delle somme riscosse, sono ridotte ad una somma pari al 10

per cento dell’importo risultante dall’applicazione dei criteri di calcolo fissati nelle relative

convenzioni.

6-ter. Il beneficio previsto al comma 6-bis si applica a condizione che il ritardato invio dei

flussi informativi e il ritardato riversamento delle somme riscosse sia relativo a somme incassate

fino al 31 dicembre 2002, e che il riversamento delle penalità ridotte avvenga:

a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da parte

dell’Agenzia delle entrate.

6-quater. Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione delle penalità già versate alla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 35.

(Modifiche al regime IVA per le cessioni di rottami ferrosi)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 19, terzo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) operazioni non

soggette all’imposta per effetto delle disposizioni di cui al primo comma dell’articolo 74,

concernente disposizioni relative a particolari settori.";

b) nell’articolo 68, primo comma, la lettera c-bis) è soppressa;

c) nell’articolo 70, dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: "Alle importazioni di beni

indicati nel settimo e nell'ottavo comma dell’articolo 74, concernente disposizioni relative a

particolari settori, si applicano le disposizioni di cui al comma precedente,";

d) nell’articolo 74:

1) il settimo comma è sostituito dal seguente: "Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi

di metalli ferrosi e dei relativi lavori, di carta da macero, di stracci e di scarti di ossa, di pelli, di

vetri, di gomma e plastica, intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano

stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a

facilitarne l’utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento

dell’imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d’imposta nel territorio dello Stato. La

fattura, emessa dal cedente senza addebito dell’imposta, con l’osservanza delle disposizioni di cui

agli articoli 21 e seguenti e con l’indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere

integrata dal cessionario con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta e deve essere

annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche

successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo

mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all’articolo

25. Agli effetti della limitazione contenuta nel terzo comma dell’articolo 30 le cessioni sono

considerate operazioni imponibili. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche per

le cessioni dei semilavorati di metalli ferrosi di cui alle seguenti voci della tariffa doganale comune

vigente al 31 dicembre 2003:

a) ghise gregge e ghise specolari in pani, salmoni o altre forme primarie (v.d. 72.01);

b) ferro-leghe (v.d. 72.02);

c) prodotti ferrosi ottenuti per riduzione diretta di minerali di ferro ed altri prodotti ferrosi

spugnosi, in pezzi, palline o forme simili; ferro di purezza minima in peso, di 99,94%, in pezzi, in

palline o forme simili (v.d. 72.03);

d) graniglie e polveri, di ghisa greggia, di ghisa specolare, di ferro o di acciaio (v.d. 72.05).";

1-bis) all'ottavo comma è aggiunta la seguente lettera:

e-sexies) barre di ottone (v.d. 74.07.21);

2) i commi nono e decimo sono abrogati.

2. Nell’articolo 42, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con

modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse le parole: "non soggetta", nonché

le parole: "e 74, commi ottavo e nono".

[Articolo 36.] Soppresso

[(Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di Iva)

1. Nell’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nella prima

ipotesi, copia della dichiarazione deve essere inviata entro quindici giorni, a cura del cedente o del

prestatore, all’Ufficio dell’entrate competente nei confronti del dichiarante. Entro trenta giorni dalla

ricezione l’Ufficio, ove dalle informazioni in suo possesso rilevi specifiche anomalie, interessa il

Comando della Guardia di finanza territorialmente competente per accertare l’esistenza del

dichiarante e l’effettività delle operazioni dal medesimo effettuate, nonchè la sussistenza dei

requisiti per acquistare beni e servizi senza pagamento dell’imposta ai sensi del presente comma.

Nella seconda ipotesi analoga richiesta deve essere avanzata alla Guardia di finanza, in presenza

degli stessi presupposti, dall’ufficio dell’Agenzia delle dogane.".

2. L’articolo 10, ultimo periodo, del D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, è sostituito dai seguenti:

"I medesimi contribuenti, entro il 15 del mese successivo, comunicano all’Amministrazione

finanziaria, anche per via telematica, in apposito elenco, l’ammontare di riferimento delle

esportazioni, delle operazioni assimilate e delle operazioni comunitarie e quello degli acquisti e

delle importazioni, effettuati in ciascun mese, senza pagamento dell’imposta, con l’indicazione dei

soggetti con i quali tali operazioni sono intercorse. Gli uffici, ove dalle informazioni in loro

possesso ritengano sussistere motivi per considerare non operativi ovvero inesistenti i soggetti

obbligati all’invio degli elenchi di cui al precedente periodo, entro trenta giorni dal ricevimento,

chiedono ai Comandi della Guardia di finanza territorialmente competenti l’esecuzione di specifici

controlli a riguardo. Il mancato invio dell’elenco, fatte salve le sanzioni applicabili, comporta

l’inserimento degli inadempienti in un apposito piano di controllo da parte dell’Amministrazione

finanziaria.".

3. All’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis). È punito con la sanzione prevista nel comma 3 il cedente o il prestatore che omette di

inviare copia della dichiarazione d’intento all’Ufficio delle entrate competente nei confronti del

dichiarante, nei termini previsti dall’art. 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983,

n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.".]

Articolo 37.

(Esatta ricognizione dei soggetti tenuti al pagamento di tasse su veicoli e natanti per anni

pregressi)

1. Per consentire la notificazione di atti e di iscrizioni a ruolo fondati su dati validati,

conseguente alla esatta individuazione dei soggetti che nulla più devono per avere fatto ricorso agli

istituti di definizione di cui all’articolo 5-quinquies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282,

convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, nonché all’articolo 13 della legge

27 dicembre 2002, n. 289, in deroga alle disposizioni dell’articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio

2000, n. 212, i termini di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito,

con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, e successive modificazioni, relativi ai

rimborsi ed ai recuperi delle tasse dovute per effetto dell’iscrizione dei veicoli o autoscafi nei

pubblici registri e dei relativi interessi e penalità, che scadono nel periodo tra la data di entrata in

vigore del presente decreto ed il 31 dicembre 2005, sono differiti a tale ultima data.

Articolo 38.

(Norme di semplificazione in materia di sequestro, fermo, confisca e alienazione dei veicoli)

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell’articolo 213:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il

conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l’obbligo di

depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un

luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per

la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l’ufficio di appartenenza

dell’organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile

dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel

verbale di contestazione della violazione.";

2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche

giurisdizionali proposti dall’interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è

divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a

proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal

prefetto ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis. Decorso inutilmente il suddetto termine, il

trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell’organo accertatore e a spese del custode, fatta salva

l’eventuale denuncia di quest’ultimo all’autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico

estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell’ufficio cui appartiene il

pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il

Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli

uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo

2-ter. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente

obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni

fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da

euro 1549,37 a euro 6197,48, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della

patente di guida da uno a tre mesi. In questo caso l’organo di polizia indica nel verbale di sequestro

i motivi che non hanno consentito l’affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione

ed il trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo

214-bis. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura – ufficio

territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli

importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da

parte del prefetto.

2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l’organo di polizia provvede con il

verbale di sequestro a dare avviso scritto che, decorsi dieci giorni, la mancata assunzione della

custodia del veicolo da parte del proprietario o, in sua vece, di altro dei soggetti indicati

nell’articolo 196 o dell’autore della violazione, determinerà l’immediato trasferimento in proprietà

al custode, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento.

L’avviso è notificato dall’organo di polizia che procede al sequestro contestualmente al verbale di

sequestro. Il termine di dieci giorni decorre dalla data della notificazione del verbale di sequestro al

proprietario del veicolo o ad uno dei soggetti indicati nell’articolo 196. Decorso inutilmente il

predetto termine, l’organo accertatore trasmette gli atti al prefetto, il quale entro i successivi 10

giorni, verificata la correttezza degli atti, dichiara il trasferimento in proprietà, senza oneri, del

veicolo al custode, con conseguente cessazione di qualunque onere e spesa di custodia a carico dello

Stato. L’individuazione del custode-acquirente avviene secondo le disposizioni dell’articolo 214-

bis. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in

relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria

dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la

medesima somma è restituita all’avente diritto. Per le altre cose oggetto del sequestro in luogo della

vendita è disposta la distruzione. Per le modalità ed il luogo della notificazione si applicano le

disposizioni di cui all’articolo 201, comma 3. Ove risulti impossibile, per comprovate difficoltà

oggettive, procedere alla notifica del verbale di sequestro integrato dall’avviso scritto di cui al

presente comma, la notifica si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello di affissione

dell’atto nell’albo del comune dov’è situata la depositeria.";

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi

dell’articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di

infondatezza dell’accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del

veicolo. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l’ordinanzaingiunzione

di cui all’articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le

necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo

ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato, della somma ricavata dall’alienazione. Il

provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto

e di custodia del veicolo. Nel caso in cui nei confronti del verbale di accertamento o dell’ordinanzaingiunzione

o dell’ordinanza che dispone la sola confisca sia proposta opposizione innanzi

all’autorità giudiziaria, la cancelleria del giudice competente dà comunicazione al prefetto, entro

dieci giorni, della proposizione dell’opposizione e dell’esito del relativo giudizio.";

4) il comma 5 è abrogato;

b) nell’articolo 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all’accertamento della violazione

consegua l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il

proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido,

fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la

disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio.

Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con

decreto del Ministero dell’interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura

dell’ufficio da cui dipende l’organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli

organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto

presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All’autore della violazione o

ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a

proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione

amministrativa del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonché la sanzione

amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L’organo di

polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito

luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell’articolo 214-bis, secondo le modalità

previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si

applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui

all’articolo 213, comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.";

c) dopo l’articolo 214, è aggiunto il seguente:

"Art. 214-bis. – (Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo, fermo e

confisca). 1. Ai fini del trasferimento della proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e

214, comma 1, ultimo periodo, dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo, nonché

dell’alienazione dei veicoli confiscati a seguito di sequestro amministrativo, l’individuazione del

custode-acquirente avviene, secondo criteri oggettivi riferibili al luogo o alla data di esecuzione del

sequestro o del fermo, nell’ambito dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il

Ministero dell’interno e con l’Agenzia del demanio all’esito dello svolgimento di gare ristrette,

ciascuna relativa ad ambiti territoriali infraregionali. La convenzione ha ad oggetto l’obbligo ad

assumere la custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e di quelli

confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli nelle ipotesi di trasferimento di

proprietà, ai sensi degli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di

alienazione conseguente a confisca. Ai fini dell’aggiudicazione delle gare le amministrazioni

procedenti tengono conto delle offerte economicamente più vantaggiose per l’erario, con particolare

riguardo ai criteri ed alle modalità di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed

all’ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi per l’individuazione del custodeacquirente,

indicati nel primo periodo del presente comma, sono definiti, mediante protocollo

d’intesa, dal Ministero dell’interno e dalla Agenzia del demanio.

2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo,

in relazione al trasferimento della proprietà dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a

fermo, per i veicoli confiscati l’alienazione si perfeziona con la notifica al custode-acquirente,

individuato ai sensi del comma 1, del provvedimento dal quale risulta la determinazione

all’alienazione da parte dell’Agenzia del demanio. Il provvedimento notificato è comunicato al

pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano all’alienazione dei veicoli confiscati a

seguito di sequestro amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189.".

2. I veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate a seguito dell’applicazione di misure

di sequestro e sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e

successive modificazioni, ovvero quelli non alienati per mancanza di acquirenti, purché

immatricolati per la prima volta da oltre cinque anni e privi di interesse storico e collezionistico,

comunque custoditi da oltre due anni alla data del 30 settembre 2003, anche se non confiscati, sono

alienati, anche ai soli fini della rottamazione, mediante cessione al soggetto titolare del deposito. La

cessione è disposta sulla base di elenchi di veicoli predisposti dal prefetto anche senza

documentazione dello stato di conservazione. I veicoli sono individuati secondo il tipo, il modello

ed il numero di targa o telaio.

3. All’alienazione ed alle attività ad essa funzionali e connesse procedono congiuntamente il

Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, secondo modalità stabilite con decreto dirigenziale

di concerto tra le due Amministrazioni.

4. Il corrispettivo dell’alienazione è determinato dalle Amministrazioni procedenti in modo

cumulativo per il totale dei veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni dei

veicoli, dell’ammontare delle somme dovute al depositario-acquirente, computate secondo i criteri

stabiliti nel comma 6, in relazione alle spese di custodia, nonché degli eventuali oneri di

rottamazione che possono gravare sul medesimo depositario-acquirente.

5. L’alienazione del veicolo si perfeziona con la notifica al depositario-acquirente del

provvedimento dal quale risulta la determinazione all’alienazione da parte dell’Amministrazione

procedente, anche relativamente ad elenchi di veicoli. Il provvedimento notificato è comunicato al

pubblico registro automobilistico competente per l’aggiornamento delle iscrizioni, senza oneri.

6. Al custode è riconosciuto, in deroga alle tariffe di cui all’articolo 12 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, un importo complessivo forfettario,

comprensivo del trasporto, calcolato, per ciascuno degli ultimi dodici mesi di custodia, in euro 6,00

per i motoveicoli ed i ciclomotori, in euro 24,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa

complessiva inferiore a 3,5 tonnellate, nonché per le macchine agricole ed operatrici, ed in euro

30,00 per gli autoveicoli ed i rimorchi di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. Gli importi

sono progressivamente ridotti del venti per cento per ogni ulteriore anno, o frazione di esso, di

custodia del veicolo, salva l’eventuale intervenuta prescrizione delle somme dovute. Le somme

complessivamente riconosciute come dovute sono versate in cinque ratei costanti annui; la prima

rata è corrisposta nell’anno 2004.

7. Se risultano vizi relativi alla notificazione degli atti del procedimento sanzionatorio non si

procede, nei confronti del trasgressore, al recupero delle spese di custodia liquidate.

8. Nei casi previsti dal presente articolo, la prescrizione del diritto alla riscossione delle somme

dovute a titolo di sanzione amministrativa, nonché il mancato recupero, nei confronti del

trasgressore, delle spese di trasporto e di custodia, non determinano responsabilità contabile.

9. Le operazioni di rottamazione o di alienazione dei veicoli oggetto della disciplina di cui al

presente articolo sono esenti dal pagamento di qualsiasi tributo od onere ai fini degli adempimenti

relativi alle formalità per l’annotazione nei pubblici registri.

10. Le procedure di alienazione o rottamazione straordinaria che, alla data di entrata in vigore

del presente decreto, sono state avviate dalle singole prefetture – uffici territoriali del Governo,

qualora non ancora concluse, sono disciplinate dalle disposizioni del presente articolo. In questo

caso i compensi dovuti ai custodi e non ancora liquidati sono determinati ai sensi del comma 6,

anche sulla base di una autodichiarazione del titolare della depositeria, salvo che a livello locale

siano state individuate condizioni di pagamento meno onerose per l’erario.

11. In relazione ai veicoli, diversi da quelli oggetto della disciplina stabilita dal presente

articolo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono giacenti presso le depositerie

autorizzate a seguito dell’applicazione di misure di sequestro o di fermo previste dal decreto

legislativo n. 285 del 1992, l’organo di polizia che ha proceduto al sequestro o al fermo notifica al

proprietario l’avviso previsto dal comma 2-quater dell’articolo 213 del predetto decreto legislativo,

introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente articolo, con l’esplicito avvertimento che, in

caso di rifiuto della custodia del veicolo a proprie spese, si procederà, altresì, all’applicazione della

sanzione amministrativa pecuniaria e della sanzione amministrativa accessoria previste, al riguardo,

dal comma 2-ter del predetto articolo 213, introdotto dal comma 1, lettera a), n. 2) del presente

articolo. Il termine di dieci giorni, dopo il cui inutile decorso si verifica il trasferimento della

proprietà del veicolo al custode, decorre dalla data della notificazione dell’avviso. La somma

ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è

stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata in ogni altro caso la somma depositata

è restituita all’avente diritto.

12. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo

periodo, del decreto legislativo n. 285 del 1992, rispettivamente introdotto e sostituito dal presente

articolo, fino alla stipula delle convenzioni previste dall’articolo 214-bis del medesimo decreto

legislativo, introdotto dal presente articolo, l’alienazione o la rottamazione dei veicoli continuano ad

essere disciplinate dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni di cui

all’articolo 49, commi 1, lettere a), b) e c), e 2, e all’articolo 50 della legge 28 dicembre 2001,

n. 448, nonché le disposizioni degli articoli 395, 397, comma 5, e 398, comma 3, del decreto del

Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Articolo 39.

(Altre disposizioni in materia di entrata)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la disposizione di cui all’articolo 3,

comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche

relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all’articolo 62 del medesimo testo

unico nonché, dalla data della relativa istituzione, del contributo di cui agli articoli 6 e 7 del

decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio

2002, n. 16. Per l’anno 2003, il decreto di cui all’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo n. 504

del 1995 è adottato non oltre il 22 novembre dello stesso anno e l’acconto, di misura non inferiore

al 98 per cento:

a) per gli oli minerali, escluso il gas metano, relativamente alla seconda quindicina del mese

di dicembre, è riferito all’accisa dovuta per i prodotti immessi in consumo nel periodo dall’1 al 15

dicembre;

b) per i prodotti di cui all’articolo 62 del citato decreto legislativo n. 504, relativo al mese di

dicembre, è riferito all’imposta dovuta per le immissioni in consumo relative al mese di novembre.

2. L’Agenzia delle entrate provvede alla riscossione dei crediti vantati dagli enti pubblici

nazionali individuati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30

novembre 2003. Le modalità di riscossione, i termini di riversamento agli enti delle somme

incassate, nonché il rimborso degli oneri sostenuti dall’Agenzia, sono disciplinati da apposita

convenzione approvata con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze. Restano

impregiudicate le attribuzioni degli enti titolari dei crediti quanto alla facoltà di concedere

rateazioni e dilazioni ai sensi della normativa vigente, nonché, in caso di mancato spontaneo

pagamento del debitore, alla formazione dei ruoli ai fini della riscossione coattiva.

3. Gli eventuali trasferimenti a favore degli enti di cui al comma 2 sono ridotti, per l’anno

2004, di 500 milioni di euro. Con il decreto di cui al comma 2 è quantificato, per ciascuno dei

predetti enti, l’ammontare della riduzione dei trasferimenti. Tenuto conto dell’esaurimento del ciclo

di efficacia delle disposizioni in materia di definizioni tributarie agevolate, di cui alla legge 27

dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, in sede di definizione dell’atto di indirizzo

annuale, di cui all’articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, valevole per l’anno

2004, si procede al nuovo orientamento delle linee dell’azione accertatrice delle strutture

dell’Amministrazione finanziaria al fine di rafforzare significativamente, a decorrere dallo stesso

anno, i risultati dell’attività di controllo tributario.

4. All’articolo 2, comma primo, della legge 13 luglio 1965, n. 825, è aggiunto, in fine, il

seguente periodo: "Le richieste sono corredate, in relazione ai volumi di vendita di ciascun

prodotto, da una scheda rappresentativa degli effetti economico-finanziari conseguenti alla

variazione proposta.". Tale disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle richieste

formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per le quali, fino alla

medesima data, non è stato ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il relativo provvedimento di

accoglimento; in relazione a tali richieste, il termine per la conclusione del procedimento di

valutazione, da parte dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riprende a decorrere

per intero dalla data in cui perviene alla predetta Amministrazione, per ciascuna richiesta, la scheda

di cui al primo periodo del presente comma. Nell’articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre

2002, n. 289, le parole: "30 aprile 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

5. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge 27 dicembre 2003, n. 289, le parole: "entro il 31

dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2004".

6. Al comma 6 dell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la durata di

ciascuna partita" sono sostituite dalle seguenti: "la durata della partita; le parole: "non è inferiore a

dieci secondi" sono sostituite dalle seguenti: "è compresa tra sette e tredici secondi"; le parole: "a

venti volte il costo della singola partita" sono sostituite dalle seguenti: "a 50 euro"; le parole: "7.000

partite" sono sostituite dalle seguenti: "14.000 partite"; le parole: "90 per cento" sono sostituite dalle

seguenti: "75 per cento".

7. Il termine del 1º gennaio 2004, di cui all’articolo 110, comma 7, lettera b), terzo periodo, del

testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

successive modificazioni, è prorogato al 30 aprile 2004 relativamente ai soli apparecchi e congegni

di cui al predetto comma 7, lettera b), per i quali, entro il 31 dicembre 2003, è stato rilasciato il

nulla osta di cui all’articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 640, e successive modificazioni, e sono state assolte le relative imposte. A decorrere dal 1º

gennaio 2004, nei casi in cui non è stato rilasciato entro il 31 dicembre 2003 il nulla osta di cui al

periodo precedente, e dal 1º maggio 2004, nei casi in cui è stato rilasciato il predetto nulla osta, gli

apparecchi e congegni di cui al periodo precedente non possono consentire il prolungamento o la

ripetizione della partita e, se non convertiti in uno degli apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6,

ovvero comma 7, lettere a) e c), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto n. 773 del 1931:

a) gli stessi sono rimossi e demoliti entro, rispettivamente, il 31 gennaio 2004 e il 31 maggio

2004, secondo le modalità stabilite con decreto dirigenziale del Ministero dell’economia e delle

finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

b) ferme restando le sanzioni previste dal comma 9 del predetto articolo 110, i relativi

nullaosta perdono efficacia;

c) all’autorità amministrativa è preclusa la possibilità di rilasciare al gestore, ai sensi

dell’articolo 38, commi 2 e 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ulteriori nullaosta per un

periodo di cinque anni.

7-bis. Nell’articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto

18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis.

Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o,

comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.“.

8. Al comma 1 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 640, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il primo periodo è aggiunto il

seguente: "A decorrere dal 1º gennaio 2004, le disposizioni di cui al precedente periodo si

applicano, esclusivamente, agli apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110,

comma 7, del citato testo unico.".

9. Al comma 2 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogate le parole: "e per ciascuno di

quelli successivi".

10. All’articolo 14-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: "per l’anno 2001 e per ciascuno

di quelli successivi" sono aggiunte le seguenti: "fino all’anno 2003".

11. All’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e

successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. Per gli

apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni,

ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti la misura dell’imponibile medio forfetario annuo è, per

l’anno 2004 e per ciascuno di quelli successivi, prevista in:

a) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera a) del predetto comma 7 dell’articolo 110;

b) 2.500 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera b) del predetto comma 7 dell’articolo 110;

c) 1.800 euro, per gli apparecchi di cui alla lettera c) del predetto comma 7 dell’articolo

110.".

12. Il comma 4 dell’articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"4. Entro il 30 giugno 2004 sono individuati, con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto

della normativa nazionale e comunitaria, uno o più concessionari della rete o delle reti

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per la gestione telematica degli apparecchi di

cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni. Tale rete o reti

consentono la gestione telematica, anche mediante apparecchi videoterminali, del gioco lecito

previsto per gli apparecchi di cui al richiamato comma 6. Con uno o più decreti del Ministro

dell’economia e delle finanze, adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, sono dettate disposizioni per la attuazione

del presente comma.".

12-bis. Per la definizione delle posizioni dei concessionari incaricati della raccolta di

scommesse sportive ai sensi dei regolamenti emanati in attuazione dell’articolo 3, comma 230, della

legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni dell’articolo 8, commi 5, 6, 7, 8 e 9, del

decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, della legge 1º agosto 2003,

n. 200, e del decreto dirigenziale emanato ai sensi del comma 7 sopra indicato.

13. Agli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di

pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni,

collegati in rete, si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle

somme giocate. Per l’anno 2004, fino al collegamento in rete, è dovuto, a titolo di acconto:

a) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1º gennaio al 31 maggio 2004, il nulla osta di

cui al comma 5 dell’articolo 38 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, un versamento di 4.200 euro,

da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 3.200 euro antecedentemente al collegamento obbligatorio di cui al comma 1

dell’articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni;

b) per gli apparecchi per i quali è richiesto, dal 1º giugno al 31 ottobre 2004, il nulla osta di

cui al citato comma 5, un versamento di 2.700 euro, da effettuarsi in due rate nella misura di:

1) 1.000 euro contestualmente alla richiesta del nulla osta stesso;

2) 1.700 euro antecedentemente al richiamato collegamento obbligatorio.

13-bis. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato, da emanare entro il 31 dicembre 2003, sono definiti i termini e le modalità di

assolvimento del prelievo erariale unico e dell’acconto di cui al comma 13.

13-ter. Ferme restando le attribuzioni del Ministero delle attività produttive in materia di

concorsi ed operazioni a premio, le disposizioni in tema di attribuzione unitaria al Ministero

dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle funzioni

statali in materia di organizzazione e gestione dei giuochi, ed in particolare quelle introdotte con gli

articoli 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, 8, comma 1, del decreto-legge 24

dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, 25,

comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come sostituito dall’articolo 1 del decreto

legislativo 3 luglio 2003, n. 173, si intendono nel senso che tra le predette funzioni rientrano quelle

di controllo sulle attività che costituiscono, per la mancanza di reali scopi promozionali, elusione

del monopolio statale dei giuochi.

13-quater. Al fine di razionalizzare e semplificare i compiti amministrativi diretti a contrastare

comportamenti elusivi del monopolio statale dei giuochi, senza aggravio degli adempimenti a carico

dei soggetti che intendono svolgere manifestazioni a premio, il Ministero delle attività produttive

trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato, all’atto del loro ricevimento, copia delle comunicazioni preventive di avvio dei concorsi a

premio previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001,

n. 430, nonché dei relativi allegati. Entro trenta giorni dal ricevimento della copia delle

comunicazioni di cui al periodo precedente, il Ministero dell’economia e delle finanze-

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, qualora individui coincidenza tra il concorso a

premio e una attività di giuoco riservato allo Stato, lo dichiara con provvedimento espresso,

assegnando il termine di cinque giorni per la cessazione delle attività. Il provvedimento è

comunicato al soggetto interessato e al Ministero delle attività produttive. Ferma l’irrogazione delle

sanzioni amministrative ai sensi dell’articolo 124, commi 1 e 4, del regio decreto-legge 19 ottobre

1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive

modificazioni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, la prosecuzione del concorso a

premio, nelle stesse forme enunciate con la comunicazione di cui al primo periodo, è punita con

l’arresto fino ad un anno. Con decreto interdirigenziale del Ministero delle attività produttive e del

Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono

rideterminate le forme della comunicazione preventiva di avvio dei concorsi a premio, anche per

consentire la loro trasmissione in via telematica. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero

dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, d’intesa fra loro,

stabiliscono, anche in vista della completa informatizzazione del processo comunicativo, adeguate

modalità di trasmissione della copia delle comunicazioni di cui al primo periodo del presente

comma.

13-quinquies. Al fine di evitare fenomeni di elusione del monopolio statale dei giuochi, i

soggetti che intendono svolgere le attività richiamate dall’articolo 19, comma 4, lettera d), della

legge 27 dicembre 1997, n. 449, inviano, prima di darvi corso, e comunque prima della

comunicazione prevista dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

n. 430 del 2001, una autonoma comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze-

Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nelle forme e con le modalità stabilite con

provvedimento dirigenziale di tale Amministrazione. Decorsi trenta giorni dalla data di ricezione

della comunicazione, senza l’adozione di un provvedimento espresso da parte del Ministero

dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si intende

comunque rilasciato nulla osta all’effettuazione delle attività di cui al primo periodo; entro lo stesso

termine, il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di

Stato può espressamente subordinare il nulla osta all’ottemperanza di specifiche prescrizioni circa le

modalità di svolgimento delle attività predette, affinché le stesse non risultino coincidenti con

attività di giuoco riservato allo Stato. Ferma l’irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al

citato regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo

svolgimento delle attività di cui al primo periodo, in caso di diniego di nulla osta ovvero senza

l’osservanza delle prescrizioni eventualmente impartite, è punito con l’arresto fino ad un anno.

13-sexies. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 3-bis, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle bande musicali amatoriali, ai cori ed alle

compagnie teatrali amatoriali, per le manifestazioni organizzate dalle stesse.

14. Con uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze, adottati ai sensi

dell’articolo 16, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, sono disciplinate le nuove

scommesse a totalizzatore nazionale su eventi diversi dalle corse dei cavalli, secondo principi di

armonizzazione con la disciplina organizzativa dei concorsi pronostici su base sportiva, di