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DECRETO LEGGE 166/2002-MERLONI QUATER

 

 

Le nuove regole in materia di progettazione di opere pubbliche

 
Con l’emanazione della legge numero 166 del 3 agosto 2002 il quadro normativo relativo ai lavori pubblici ha registrato l’ennesima rivoluzione.
Quella che infatti può a tutti gli effetti considerarsi la

“Merloni-quater”

ha apportato significative innovazioni in un contesto normativo che origina dalla legge numero 109 dell’11 febbraio 1994. In particolare importanti modifiche sono state apportate

dalla Merloni quater,

al quadro normativo afferente gli incarichi di progettazione, che più da vicino riguardano il ruolo delle professioni tecniche nel settore dei lavori pubblici.

In questa pubblicazione a cura del Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri vengono raccolte le analisi concernenti alcuni tra gli aspetti più significativi della rinnovata legislazione riguardante gli incarichi di progettazione. In particolare nel primo capitolo si esamina la questione relativa all’applicabilità nel settore dei lavori pubblici del Decreto Ministeriale del 4 aprile 2001 che ha aggiornato le tariffe professionali degli ingegneri e delle altre professioni tecniche; applicabilità che è stata inopinatamente negata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. Nel secondo capitolo vengono affrontate due tematiche che contrappongono da tempo amministrazioni pubbliche e professionisti: l’inderogabilità dei minimi tariffari e la possibilità di subordinare il pagamento della prestazione all’effettivo finanziamento dell’opera progettata. Nel terzo capitolo, infine, si concentra l’attenzione sulle due innovazioni più penalizzanti per i professionisti e più dannose per l’efficienza e l’efficacia dei lavori pubblici: l’istituzione dei consorzi stabili di progettazionee l’enorme estensione riconosciuta all’ambito di operatività dell’appalto integrato.

Puoi visualizzare la legge Merloni quater direttamente e poi stamparla (consigliato)

Puoi scaricare la Legge Merloni quater  in versione PDF



 

Le nuove regole in materia di progettazionedelle opere pubbliche. Tariffe, prestazioni gratuite, consorzi stabili e appalto integrato. (234 KB) PDF Format

Cod 02  01/06/03

Riforma degli albi di ingegneri e architetti
DPR 5 giugno 2001 n. 328
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 agosto 2001 n. 190 il Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328 relativo alla riforma dell'ordinamento degli albi, ordini e collegi di diverse professioni fra cui quelle di architetto, geometra e ingegnere.
Nello specifico il regolamento modifica e integra la disciplina delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
Il regolamento in oggetto non modifica l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite o riservate, in via esclusiva a ciascuna professione.
Tuttavia la riforma rivoluziona il panorama delle professioni. Infatti le nuove figure professionali saranno determinate sulla base di due titoli differenziati; laurea e la laurea specialistica.
In particolar modo gli ingegneri e architetti laureati con il corso triennale potranno iscriversi agli Ordini ed esercitare la professione con la denominazione di architetto e ingegnere junior.
Questi potranno esercitare attività che richiedono l'applicazione e il know-how di tecniche standardizzate che non necessitano di capacità di innovazione nella risoluzione dei problemi. Invece i professionisti specialisti con la laurea ordinaria quinquennale potranno continuare ad esercitare la professione con tutte le competenze a loro riconosciute dai rispettivi ordinamenti.
Il regolamento prevede che gli Albi siano divisi in due sezioni: la A riservata per gli specialisti e la B per chi ha conseguito il titolo triennale. Per entrambi è previsto l'esame di Stato, che verterà su una prova pratica e una orale più una prova scritta di carattere generale. Per i geometri è possibile l'iscrizione all'Albo unico anche dopo aver conseguito il diploma di scuola superiore, previo un periodo di praticantato di due anni; è invece previsto un tirocinio di sei mesi, da svolgere durante il corso di studi, se si consegue la laurea triennale. Per gli architetti e gli ingegneri fino ad oggi il tirocinio non era previsto, ma il Consiglio nazionale vorrebbe istituirlo.
La difficoltà nel riconoscimento delle competenze è tutta nei problemi di identificazione della linea di demarcazione tra tecniche standardizzate e tecniche innovative. Proprio il Consiglio Nazionale degli Ingegneri punta il dito contro il nuovo regolamento specificando che la mancanza di un netto spartiacque tra professionisti specializzati quinquennali e quelli triennali potrebbe portare alla confusione delle due figure professionali e avverte che presenterà un ricorso contro le nuove denominazioni delle qualifiche considerate ambigue e non adeguate a rappresentare il diverso livello di formazione tra junior e specialisti.
Con la riforma degli Ordini Professionali sarà l'intero mercato dei servizi a cambiare dato che una parte dell'offerta potrà essere soddisfatta da laureati junior e che tra le professioni tradizionali appaiono regolamentate nuove figure come il paesaggista e l'urbanista accanto all'architetto.
Il regolamento, comunque, non intacca i diritti degli attuali iscritti agli Ordini che faranno parte della sezione B degli Albi e potranno candidarsi all'esame di Stato per accedere, indifferentemente, ai due elenchi.
La proposta di regolamento fa salvi i diritti degli attuali iscritti agli Ordini, che faranno parte della sezione B degli Albi, e stabilisce che i laureati secondo il "vecchio" ordinamento possano candidarsi all'esame di Stato per accedere, indifferentemente, ai due elenchi.

Vedi versione integrale DPR 328 del05/06/2001 (Modifiche ed integrazioni della disciplina e dei requisiti per l'ammissione agli esami di stato e relative prove per l'esercizio di talune professioni) GU 190 del 17/08/2001

 

 


 

 

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