|
|
Le nuove regole in materia di
progettazione di opere pubbliche
Con l’emanazione della legge numero 166 del 3 agosto 2002 il
quadro normativo relativo ai lavori pubblici ha registrato
l’ennesima rivoluzione.
Quella che infatti può a tutti gli effetti considerarsi la
“Merloni-quater” ha apportato significative innovazioni in
un contesto normativo che origina dalla legge numero 109 dell’11
febbraio 1994. In particolare importanti modifiche sono state
apportate
dalla Merloni quater, al quadro normativo afferente gli incarichi di
progettazione, che più da vicino riguardano il ruolo
delle professioni tecniche nel settore dei lavori pubblici.
In questa pubblicazione a cura del Centro Studi del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri vengono raccolte le analisi
concernenti alcuni tra gli aspetti più significativi della
rinnovata legislazione riguardante gli incarichi di
progettazione. In particolare nel primo capitolo si esamina la
questione relativa all’applicabilità nel settore dei
lavori pubblici del Decreto Ministeriale del 4 aprile 2001
che ha aggiornato le tariffe professionali degli ingegneri e
delle altre professioni tecniche; applicabilità che è stata
inopinatamente negata dall’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici. Nel secondo capitolo vengono affrontate due tematiche
che contrappongono da tempo amministrazioni pubbliche e
professionisti: l’inderogabilità dei minimi tariffari
e la possibilità di subordinare il pagamento della
prestazione all’effettivo finanziamento dell’opera
progettata. Nel terzo capitolo, infine, si concentra
l’attenzione sulle due innovazioni più penalizzanti per i
professionisti e più dannose per l’efficienza e l’efficacia dei
lavori pubblici: l’istituzione dei consorzi stabili di
progettazionee l’enorme estensione riconosciuta
all’ambito di operatività dell’appalto integrato.
Puoi visualizzare la legge Merloni quater direttamente e poi stamparla
(consigliato)
Puoi scaricare
la Legge Merloni quater in versione PDF
Riforma degli albi di ingegneri e architetti
DPR 5 giugno 2001 n. 328 |
E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
del 17 agosto 2001 n. 190 il Decreto del Presidente della
Repubblica del 5 giugno 2001 n. 328 relativo alla riforma
dell'ordinamento degli albi, ordini e collegi di diverse
professioni fra cui quelle di architetto, geometra e
ingegnere.
Nello specifico il regolamento modifica e integra la
disciplina delle professioni di: dottore agronomo e dottore
forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale,
attuario, biologo,
chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario,
perito industriale, psicologo.
Il regolamento in oggetto non modifica l'ambito stabilito
dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite
o riservate, in via esclusiva a ciascuna professione.
Tuttavia la riforma rivoluziona il panorama delle
professioni. Infatti le nuove figure professionali saranno
determinate sulla base di due titoli differenziati; laurea e
la laurea specialistica.
In particolar
modo gli ingegneri e architetti laureati con il corso
triennale potranno iscriversi agli Ordini ed esercitare la
professione con la denominazione di architetto e ingegnere
junior.
Questi potranno esercitare attività che richiedono
l'applicazione e il know-how di tecniche standardizzate che
non necessitano di capacità di innovazione nella risoluzione
dei problemi. Invece i professionisti specialisti con la
laurea ordinaria quinquennale potranno continuare ad
esercitare la professione con tutte le competenze a loro
riconosciute dai rispettivi ordinamenti.
Il regolamento
prevede che gli Albi siano divisi in due sezioni: la A
riservata per gli specialisti e la B per chi ha conseguito
il titolo triennale. Per entrambi è previsto l'esame
di Stato, che verterà su una prova pratica e una orale più
una prova scritta di carattere generale. Per i geometri è
possibile l'iscrizione all'Albo unico anche dopo aver
conseguito il diploma di scuola superiore, previo un periodo
di praticantato di due anni; è invece previsto un tirocinio
di sei mesi, da svolgere durante il corso di studi, se si
consegue la laurea triennale. Per gli architetti e gli
ingegneri fino ad oggi il tirocinio non era previsto, ma il
Consiglio nazionale vorrebbe istituirlo.
La difficoltà nel riconoscimento delle competenze è tutta
nei problemi di identificazione della linea di demarcazione
tra tecniche standardizzate e tecniche innovative. Proprio
il Consiglio Nazionale degli Ingegneri punta il dito contro
il nuovo regolamento specificando che la mancanza di un
netto spartiacque tra professionisti specializzati
quinquennali e quelli triennali potrebbe portare alla
confusione delle due figure professionali e avverte che
presenterà un ricorso contro le nuove denominazioni delle
qualifiche considerate ambigue e non adeguate a
rappresentare il diverso livello di formazione tra junior e
specialisti.
Con la riforma degli Ordini Professionali sarà l'intero
mercato dei servizi a cambiare dato che una parte
dell'offerta potrà essere soddisfatta da laureati junior e
che tra le professioni tradizionali appaiono regolamentate
nuove figure come il paesaggista e l'urbanista accanto
all'architetto.
Il regolamento,
comunque, non intacca i diritti degli attuali iscritti agli
Ordini che faranno parte della sezione B degli Albi e
potranno candidarsi all'esame di Stato per accedere,
indifferentemente, ai due elenchi.
La proposta di regolamento fa salvi i diritti degli attuali
iscritti agli Ordini, che faranno parte della sezione B
degli Albi, e stabilisce che i laureati secondo il "vecchio"
ordinamento possano candidarsi all'esame di Stato per
accedere, indifferentemente, ai due elenchi.
Vedi versione
integrale DPR 328 del05/06/2001 (Modifiche ed integrazioni
della disciplina e dei requisiti per l'ammissione agli esami
di stato e relative prove per l'esercizio di talune
professioni) GU 190 del 17/08/2001
|
| |
|