Art. 1.
(Ambito oggettivo e soggettivo di
applicazione della legge)
1. All'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni ed integrazioni, di seguito
denominata "legge n. 109", il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge
e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono
per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al comma
2 del presente articolo, le attività di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e
manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa
ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti misti
di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o
di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano
le norme della presente legge qualora i lavori assumano
rilievo economico superiore al 50 per cento".
2. All'articolo 2 della legge n. 109, la lettera b)
del comma 2 è sostituita dalla seguente:
"b)
ai concessionari di lavori pubblici, di cui
all'articolo 19, comma 2, ai concessionari di esercizio di
infrastrutture destinate al pubblico servizio, alle aziende
speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 23 e 25 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle
società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n.
142, e successive modificazioni, ed all'articolo 12 della
legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni,
alle società con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la
produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati
sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai
concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, qualora operino in
virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento di
attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo,
individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i lavori
riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che
non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate
separatamente e appaltate separatamente in quanto strettamente
connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella
disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158".
3. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 3 e 4 sono
sostituiti dai seguenti:
"3. Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b),
fatta eccezione per i concessionari di lavori pubblici, di cui
al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le
disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
7, 14, 18, 19, commi 2 e 2-bis, 27 e 33. Ai
concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al
comma 2, lettera c), si applicano le disposizioni della
presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2
e 2-bis, 27, 32 e 33. Ai soggetti di cui al comma 2,
lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, non si applicano, altresì,
le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 3, comma
2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei
lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione
delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica.
4. I concessionari di lavori pubblici di cui al comma
2, lettera b), sono obbligati ad appaltare a terzi
attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori
pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese
controllate che devono essere espressamente indicate in sede
di candidatura, con la specificazione anche delle rispettive
quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese
controllate viene successivamente aggiornato secondo le
modifiche che intervengono nei rapporti tra le imprese. I
requisiti di qualificazione previsti dalla presente legge per
gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle imprese
controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione
eseguiti direttamente. Le amministrazioni aggiudicatrici
devono prevedere nel bando l'obbligo per il concessionario di
appaltare a terzi una percentuale minima del 40 per cento dei
lavori oggetto della concessione. Le imprese controllate
devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme
della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono
per soggetti terzi anche le imprese collegate; le situazioni
di controllo e di collegamento si determinano secondo quanto
previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano
anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari
di infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma
2, lettera b), per la realizzazione dei lavori previsti
nelle convenzioni già assentite alla data di entrata in vigore
della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai sensi
della normativa vigente. I soggetti concessionari prima
dell'inizio dei lavori sono tenuti a presentare al concedente
idonea documentazione in grado di attestare la situazione di
controllo per i fini di cui al comma 4".
4. All'articolo 2 della legge n. 109, i commi 5 e 5-bis
sono sostituiti dai seguenti:
"5. I lavori di competenza dei soggetti di cui al
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di importo pari o
superiore a 200.000 ECU e inferiore a 5 milioni di ECU,
diversi da quelli individuati nel decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 6, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di cui
al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni
di cui allo stesso decreto legislativo, ad eccezione degli
articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi 4 e 5, 25, comma 2,
26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU
sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2 provvedono
all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge,
esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione
di lavori pubblici ovvero in economia nei limiti di cui
all'articolo 24. Le medesime disposizioni si applicano anche
ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158, per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non
rientranti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, del medesimo decreto legislativo nonchè tra quelli di
cui al comma 2, lettera b), del presente articolo".
5. All'articolo 2, comma 6, lettera a), della legge
n. 109, dopo le parole: "di interesse generale", la virgola è
soppressa.
Art. 2.
(Qualificazione)
1. All'articolo 8 della legge n. 109, i commi 1, 2, 3 e 4
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al fine di assicurare il conseguimento degli
obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori
a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere
qualificati ed improntare la loro attività ai princìpi della
qualità, della professionalità e della correttezza. Allo
stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di
qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono
sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito,
tenendo conto della normativa vigente in materia, un sistema
di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi
titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di
importo superiore a 150.000 ECU, articolato in rapporto alle
tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati
dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita
commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima.
Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si
provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle
risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti
qualificati di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente
normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai
sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati del sistema di qualità
rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle
disposizioni comunitarie in materia di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in
particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la
commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere
composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle
organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti
collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di
rappresentanza dei lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di
eventuale revoca nei confronti degli organismi di
attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti organismi devono
possedere, fermo restando che essi devono agire in piena
indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici
destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti
alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel
settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al
rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro
richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in
possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei
compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il
divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della
certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla
medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei
soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del
sistema di qualità, di cui al comma 3, lettere a) e
b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera c),
nonchè le modalità per l'eventuale verifica annuale dei
predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti
tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma
3, lettera c), con le relative misure in rapporto
all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto
disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno
definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla
regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i
versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni
appaltanti, graduati in un periodo non superiore a cinque anni
ed in rapporto alla tipologia dei lavori nonché agli oggetti
dei contratti, di richiedere il possesso della certificazione
del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere
a) e b). La facoltà ed il successivo obbligo per le
stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di qualità
non potranno comunque essere previsti per lavori di importo
inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle tariffe
applicabili all'attività di qualificazione;
g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non
inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonché le
relative modalità di verifica;
h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei
soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al
comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso
l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4".
2. Il regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della
legge n. 109, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. All'articolo 8 della legge n. 109, il comma 5 è
abrogato.
4. All'articolo 8, comma 9, della legge n. 109, le parole:
"dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 3" sono
sostituite dalle seguenti: "dei requisiti di cui alla lettera
c) del comma 3".
5. All'articolo 8 della legge n. 109, dopo il comma 11 sono
aggiunti i seguenti:
"11-bis. Le imprese dei Paesi appartenenti
all'Unione europea partecipano alle procedure per
l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla
documentazione, prodotta secondo le normative vigenti nei
rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti prescritti
per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una
concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i
lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla
data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti
e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni
aggiudicatrici".
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di
qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema,
usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste,
rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30
della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti
prendono in considerazione la certificazione del sistema di
qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi
significativi e tra loro correlati di tale sistema, in
aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2
dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma 2
stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e
tecnico debbano possedere le imprese per essere affidatarie di
lavori pubblici di importo inferiore a 150.000 ECU.
11-sexies. Per le attività di restauro e manutenzione
dei beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire
i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei
lavori".
Art. 3.
(Soggetti ammessi alle gare e sistemi di
realizzazione dei lavori pubblici)
1. All'articolo 10 della legge n. 109, sono aggiunti i
seguenti commi:
"1-bis. Non possono partecipare alla medesima gara
imprese che si trovino fra di loro in una delle situazioni di
controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento
o di risoluzione del contratto per grave inadempimento
dell'originario appaltatore, di interpellare il secondo
classificato al fine di stipulare un nuovo contratto per il
completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche
già proposte in sede di offerta. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, in caso di fallimento del secondo
classificato, possono interpellare il terzo classificato e, in
tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni
economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore
al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato
all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di
comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta
medesima, il possesso dei requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente
richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale
prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i
soggetti aggiudicatori procedono all'esclusione del
concorrente dalla gara, alla escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto
all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma
7, nonché per l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui
all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è, altresì,
inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle
operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente
che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano
compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi
non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni
si applicano le suddette sanzioni e si procede alla
determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed
alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione".
2. All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1 è
premesso il seguente:
"01. I lavori pubblici di cui alla presente legge
possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di
appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto
previsto all'articolo 24, comma 6".
3. All'articolo 19 della legge n. 109, al comma 1, lettera
b), dopo le parole: "progettazione esecutiva" sono
inserite le seguenti: "di cui all'articolo 16, comma 5,".
4. All'articolo 19, comma 1, lettera b), della legge
n. 109, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) riguardino lavori la cui componente
impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento
sul valore dell'opera;".
5. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 1, è
inserito il seguente:
"1-bis. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma
1, lettera b), la gara è indetta sulla base del
progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4".
6. All'articolo 19 della legge n. 109, il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti
conclusi in forma scritta fra
un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice,
aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o
di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed
economica. La controprestazione a favore del concessionario
consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di
sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
nella gestione siano previsti prezzi o tariffe amministrati,
controllati o predeterminati, il soggetto concedente assicura
al concessionario il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti e della connessa
gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare,
anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara, che
comunque non può superare il 50 per cento dell'importo totale
dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a collaudo
effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o
variabili".
7. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
"2-bis. La durata della concessione non può essere
superiore a trenta anni. I presupposti e le condizioni di base
che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli
investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle
premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le
variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a
detti presupposti o condizioni di base, nonché norme
legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi
tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività
previste nella concessione, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria
revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove
condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine
di scadenza delle concessioni, ed in mancanza della predetta
revisione il concessionario può recedere dalla concessione.
Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni
introdotte risultino favorevoli al concessionario, la
revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del
concedente. Nel caso di recesso del concessionario si
applicano le disposizioni dell'articolo 37-septies,
comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il
contratto deve contenere il piano economico-finanziario di
copertura degli investimenti e deve prevedere la
specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti
annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento
non ammortizzato al termine della concessione".
8. Alle concessioni di servizi pubblici si applicano, ove
compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2-bis,
della legge n. 109, introdotto dal comma 7 del presente
articolo.
9. All'articolo 19 della legge n. 109, dopo il comma 5-bis
sono aggiunti i seguenti:
"5-ter. In sostituzione totale o parziale delle
somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il
bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore
della proprietà di beni immobili appartenenti
all'amministrazione aggiudicatrice già indicati nel programma
di cui all'articolo 14 in quanto non assolvono più a funzioni
di interesse pubblico; fermo restando che detto trasferimento
avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei
lavori, il bando di gara può prevedere un momento antecedente
per l'immissione nel possesso dell'immobile.
5-quater. La gara avviene tramite offerte che possono
riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione
dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e
l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore
della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei
lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due
migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla
acquisizione dei beni ed alla esecuzione dei lavori, qualora
la loro combinazione risulti più conveniente per
l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta
migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora
non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il
regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina
compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima
degli immobili di cui al comma 5-ter nonché le modalità
di aggiudicazione".
Art. 4.
(Programmazione dei lavori pubblici)
1. L'articolo 14 della legge n. 109 è sostituito dal
seguente:
"Art. 14. - (Programmazione dei lavori pubblici) - 1.
L'attività di realizzazione dei lavori di cui alla presente
legge si svolge sulla base di un programma triennale e di suoi
aggiornamenti annuali che i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), predispongono ed approvano, nel
rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente
all'elenco dei lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo
di studi di fattibilità e di identificazione e quantificazione
dei propri bisogni che i soggetti di cui al comma 1
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e,
quando esplicitamente previsto, di concerto con altri
soggetti, in conformità agli obiettivi assunti come
prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le
caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed
economico-finanziarie degli stessi e contengono l'analisi
dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali
componenti storico-artistiche, architettoniche,
paesaggistiche, e nelle sue componenti di sostenibilità
ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con
priorità i bisogni che possono essere soddisfatti tramite la
realizzazione di lavori finanziabili con capitali privati, in
quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi
pubblici, prima della loro approvazione, mediante affissione
nella sede dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di
priorità tra le categorie di lavori, nonchè un ulteriore
ordine di priorità all'interno di ogni categoria. In ogni
categoria sono comunque prioritari i lavori di manutenzione,
di recupero del patrimonio esistente, di completamento dei
lavori già iniziati, nonchè gli interventi per i quali ricorra
la possibilità di finanziamento con capitale privato
maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni
immobili pubblici che, al fine di quanto previsto all'articolo
19, comma 5-ter, possono essere oggetto di diretta
alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e
valutati anche rispetto ad eventuali caratteri di rilevanza
storico-artistica, architettonica, paesaggistica e ambientale
e ne viene acquisita la documentazione catastale e ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai
lavori previsti dal programma triennale devono rispettare le
priorità ivi indicate. Sono fatti salvi gli interventi imposti
da eventi imprevedibili o calamitosi, nonchè le modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o
regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a
livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui
al comma 1 è subordinata alla previa approvazione della
progettazione preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16,
salvo che per i lavori di manutenzione, per i quali è
sufficiente l'indicazione degli interventi accompagnata dalla
stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro o un tronco di lavoro a rete può essere
inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o più
lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata
elaborata la progettazione almeno preliminare e siano state
quantificate le complessive risorse finanziarie necessarie per
la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni caso
l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad essa
addetto, un soggetto idoneo a certificare la funzionalità,
fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi
nell'elenco annuale devono essere conformi agli strumenti
urbanistici vigenti o adottati. Ove gli enti locali siano
sprovvisti di tali strumenti urbanistici, decorso inutilmente
un anno dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente
per la loro adozione, e fino all'adozione medesima, gli enti
stessi sono esclusi da qualsiasi contributo o agevolazione
dello Stato in materia di lavori pubblici. Per motivate
ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni
dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio
1978, n. 1, e successive modificazioni, e dell'articolo 27,
comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni
aggiudicatrici deve essere approvato unitamente al bilancio
preventivo, di cui costituisce parte integrante, e deve
contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili
in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a
statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili
ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n.
310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1990, n. 403, e successive modificazioni. Un lavoro non
inserito nell'elenco annuale può essere realizzato solo sulla
base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse
già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al
momento della formazione dell'elenco, fatta eccezione per le
risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o di
economie. Agli enti locali territoriali si applicano le
disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio
1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
10. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non
ricadenti nelle ipotesi di cui al comma 5, secondo periodo,
non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di
pubbliche amministrazioni.
11. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad
adottare il programma triennale e gli elenchi annuali dei
lavori sulla base degli schemi tipo, che sono definiti con
decreto del Ministro dei lavori pubblici. I programmi e gli
elenchi sono trasmessi all'Osservatorio dei lavori pubblici
che ne dà pubblicità, ad eccezione di quelli provenienti dal
Ministero della difesa. I programmi triennali e gli
aggiornamenti annuali, fatta eccezione per quelli predisposti
dagli enti e da amministrazioni locali e loro associazioni e
consorzi, sono altresì trasmessi al CIPE, per la verifica
della loro compatibilità con i documenti programmatori
vigenti.
12. Le disposizioni di cui ai commi 1, 5 e 10 si
applicano a far data dal primo esercizio finanziario
successivo alla pubblicazione del decreto di cui al comma 11,
ovvero dal secondo qualora il decreto sia emanato nel secondo
semestre dell'anno.
13. L'approvazione del progetto definitivo da parte di
una amministrazione aggiudicatrice equivale a dichiarazione di
pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori".
2. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990,
n.142, e successive modificazioni, la lettera b) è
sostituita dalla seguente:
"b) i programmi, le relazioni previsionali e
programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e
l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e
pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi, i piani
territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali
per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri
da rendere nelle dette materie;".
3. All'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e
successive modificazioni, i commi quarto e quinto sono
sostituiti dai seguenti:
"Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga
destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di
servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di
lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei
conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori
pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi
alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità
di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò
non determini modifiche al dimensionamento o alla
localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi
alla popolazione, regolamentate con standard
urbanistici minimi da norme nazionali o regionali.
Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli
strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici
servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse
da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono
regolamentate con standard minimi da norme nazionali o
regionali, la deliberazione del consiglio comunale di
approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della
giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed
esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti
stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva
e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6
e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive
modificazioni".
Art. 5.
(Misure per l'adeguamento della funzionalità
della pubblica amministrazione)
1. L'articolo 7 della legge n. 109 è sostituito dal
seguente:
"Art. 7. - (Misure per l'adeguamento della funzionalità
della pubblica amministrazione). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni
singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori
pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e
dell'esecuzione.
2. Il regolamento determina l'importo massimo e la
tipologia dei lavori per i quali il responsabile del
procedimento può coincidere con il progettista o con il
direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del
regolamento tale facoltà può essere esercitata per lavori di
qualsiasi importo o tipologia. L'Amministrazione della difesa,
in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi
tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento
può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola
fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione,
affidamento ed esecuzione.
3. Il responsabile del procedimento formula proposte e
fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del
programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi
aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di
attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di
prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza
alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del
programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle
procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti
o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera
disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce
all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle
principali fasi di svolgimento del processo attuativo
necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di
controllo di sua competenza.
4.
Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del
responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti,
le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei
coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la
progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni. Restano ferme, fino alla data di entrata in
vigore del predetto regolamento, le responsabilità
dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite
dalla normativa vigente.
5. Il responsabile del procedimento deve essere un
tecnico. Qualora l'organico dei soggetti di cui al comma 1
presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle
adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal
dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del
programma, i compiti di supporto all'attività del responsabile
del procedimento possono essere affidati con le procedure e le
modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
157, a professionisti singoli o associati nelle forme di cui
alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1,
lettere e) ed f), aventi le necessarie
competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale
e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza
assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.
6. Qualora si renda necessaria l'azione integrata e
coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o
locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del
responsabile unico del procedimento, può promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo
27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni.
7.
Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni,
autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque
denominati, al fine dell'esecuzione di lavori pubblici,
l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile
unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai
sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Alle amministrazioni interessate
deve essere comunicato, a cura del responsabile unico del
procedimento, il progetto di cui al comma 8 del presente
articolo almeno trenta giorni prima della data di convocazione
della conferenza o dell'accordo di programma. In caso di
affidamento di concessione di lavori pubblici di cui
all'articolo 19, comma 2, la conferenza di servizi è convocata
dal concedente anche nell'interesse del concessionario.
8.
In sede di conferenza di servizi le amministrazioni
si esprimono sul progetto definitivo, successivamente alla
pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine
alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla
normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni
dalla richiesta, o nel più breve termine idoneo a consentire
l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari
entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di
cui al primo periodo del presente comma, la stessa
amministrazione è tenuta ad esprimersi in sede di conferenza
di servizi. La conferenza di servizi può esprimersi anche sul
progetto preliminare al fine di concordare quali siano le
condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto
definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le
autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi di cui
alle vigenti norme.
9.
Il regolamento e le leggi regionali prevedono le
forme di pubblicità dei lavori della conferenza di servizi,
nonchè degli atti da cui risultano le determinazioni assunte
da ciascuna amministrazione interessata.
10. In sede di conferenza di servizi possono essere
richiesti ai progettisti, se necessario, chiarimenti e
documentazione.
11. Le amministrazioni interessate si esprimono nella
conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali
sulla formazione della loro volontà e sono rappresentate da
soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo
istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera
dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto
del procedimento.
12. Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato
assente o comunque non dotato di adeguato potere di
rappresentanza, la conferenza è riconvocata per una sola
volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima
convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della
totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza
dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
13. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di
servizi deve essere motivato e recare, a pena di
inammissibilità, le specifiche indicazioni delle modifiche
progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
14. Le regioni a statuto ordinario provvedono a
disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i
princìpi di cui al presente articolo, per gli interventi di
competenza regionale e locale.
15. Il termine per il controllo di legittimità sugli
atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato è fissato
in trenta giorni e può essere interrotto per non più di due
volte, per un massimo di dieci giorni, per la richiesta di
chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di
cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367".
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 17 della legge n.
109)
1. La rubrica dell'articolo 17 della legge n. 109 è
sostituita dalla seguente: "Effettuazione delle attività di
progettazione, direzione dei lavori e accessorie".
2. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi da 1 a 8
sono sostituiti dai seguenti:
"1. Le prestazioni relative alla progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei
lavori ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo
alle attività del responsabile unico del procedimento e del
dirigente competente alla formazione del programma triennale
di cui all'articolo 14, sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e
unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti
di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli
articoli 24, 25 e 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni
di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono
avvalersi per legge;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle
forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e
successive modificazioni;
e)
dalle società di professionisti di cui al comma 6,
lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 6,
lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti
di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto
compatibili.
2. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1,
lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti
delle amministrazioni abilitati all'esercizio della
professione. I tecnici diplomati, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti
previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in
servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero
abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice, da almeno cinque anni e
risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico ed
abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.
3. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per
la stipulazione, a carico delle amministrazioni
aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei
rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della
progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico
dei soggetti stessi.
4. La redazione del progetto preliminare, definitivo ed
esecutivo, nonché lo svolgimento di attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione, in caso di
carenza in organico di personale tecnico nelle stazioni
appaltanti, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di
istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o
di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di
necessità di predisporre progetti integrali, così come
definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una
pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e
certificati dal responsabile del procedimento, possono essere
affidati ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f)
e g). Le società di cui al comma 1, lettera f),
singole ovvero raggruppate ai sensi del comma 1, lettera
g), possono essere affidatarie di incarichi di
progettazione soltanto nel caso in cui i corrispettivi siano
stimati di importo pari o superiore a 200.000 ECU, salvo i
casi di opere di speciale complessità e che richiedano una
specifica organizzazione.
5. Il regolamento dei lavori per l'attività del Genio
militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis, indica i
soggetti abilitati alla firma dei progetti.
6. Si intendono per:
a)
società di professionisti le società costituite
esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi
previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme
delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del
titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma
di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del
libro quinto del codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni
dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi
di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti
previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono
l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della
legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle
società si applica il contributo integrativo previsto dalle
norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui
ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice
civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche,
consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni
di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale.
Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali
si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle
norme legislative che regolano la Cassa di previdenza di
ciascun professionista firmatario del progetto.
7. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi
e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 6
del presente articolo. Fino all'entrata in vigore del
regolamento, le società di cui al predetto comma 6, lettera
b), devono disporre di uno o più direttori tecnici, aventi
titolo professionale di ingegnere o di architetto o laureato
in una disciplina tecnica attinente alla attività prevalente
svolta dalla società, iscritti al relativo albo da almeno
dieci anni con funzioni di collaborazione alla definizione
degli indirizzi strategici della società, di collaborazione e
controllo sulle prestazioni svolte dai tecnici incaricati
della progettazione, in relazione alle quali controfirmano gli
elaborati.
8. Indipendentemente dalla natura giuridica del
soggetto affidatario dell'incarico di cui ai commi 4 e 14, lo
stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
personalmente responsabili e nominativamente indicati già in
sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione
delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre
essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica
incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni
specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per
promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei
gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione".
3. All'articolo 17, comma 9, della legge n. 109, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I divieti di cui al
presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario
dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello
svolgimento dell'incarico ed ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione ed ai
loro dipendenti".
4. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 11 e 12 sono
sostituiti dai seguenti:
"11. Per l'affidamento di incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU,
il regolamento disciplina le modalità di aggiudicazione che le
stazioni appaltanti devono rispettare contemperando i princìpi
generali della trasparenza e del buon andamento con l'esigenza
di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed
il corrispettivo dell'incarico.
12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione il
cui importo stimato sia compreso tra 40.000 e 200.000 ECU, le
stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare
adeguata pubblicità agli stessi. Fino alla data di entrata in
vigore del regolamento l'affidamento degli incarichi di
progettazione avviene sulla base dei curricula
presentati dai progettisti. Per gli incarichi di progettazione
il cui importo stimato sia inferiore a 40.000 ECU, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento ai soggetti di
cui al comma 1, lettere d) ed e), di loro
fiducia. In entrambi i casi le stazioni appaltanti devono
verificare l'esperienza e la capacità professionale dei
progettisti incaricati e motivarne la scelta in relazione al
progetto da affidare.
12-bis. Le stazioni appaltanti non possono subordinare
la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della
progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa
connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera
progettata. Nella convenzione stipulata fra stazione
appaltante e progettista incaricato sono previste le
condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi
con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni. Ai
fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio
deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione
dei lavori qualora si intenda affidarla allo stesso
progettista esterno".
5. All'articolo 17 della legge n. 109, i commi 13 e 14 sono
sostituiti dai seguenti:
"13. Quando la prestazione riguardi la progettazione
di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo
architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo,
nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria la opportunità di applicare la procedura del
concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali
concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità
previste dai commi 10 e 12.
14. Nel caso di affidamento di incarichi di
progettazione ai sensi del comma 4, l'attività di direzione
dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri
professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso
il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai
fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve
comprendere l'importo della direzione dei lavori".
6. All'articolo 17 della legge n. 109, dopo il comma 14
sono aggiunti i seguenti:
"14-bis. I corrispettivi delle attività di
progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione
dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le
aliquote che il Ministro di grazia e giustizia, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, determina, con proprio
decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle
aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione,
dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a
percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche
in relazione ai nuovi oneri finanziari assicurativi, e la
percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività
di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonchè le attività
del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in
materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494.
14-ter. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma
14-bis, continuano ad applicarsi le tariffe
professionali in vigore. Per la progettazione preliminare si
applica l'aliquota fissata per il progetto di massima e per il
preventivo sommario; per la progettazione definitiva si
applica l'aliquota fissata per il progetto esecutivo; per la
progettazione esecutiva si applicano le aliquote fissate per
il preventivo particolareggiato, per i particolari costruttivi
e per i capitolati e i contratti.
14-quater. I corrispettivi determinati dal decreto di
cui al comma 14-bis nonché ai sensi del comma 14-ter
del presente articolo, fatto salvo quanto previsto dal comma
12-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989,
n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1989, n. 155, sono minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo
comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.
340. Ogni patto contrario è nullo.
14-quinquies. In tutti gli affidamenti di cui al
presente articolo l'affidatario non può avvalersi del
subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle
indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a
rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione
delle relazioni geologiche, nonchè per la sola redazione
grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque
impregiudicata la responsabilità del progettista.
14-sexies. Le progettazioni definitiva ed esecutiva
sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o
privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari
ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal
caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista,
dell'attività progettuale precedentemente svolta.
L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di
progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo
resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle
stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.
14-septies. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonché le connesse attività
tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per
l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse,
direttamente a società di ingegneria di cui al comma 1,
lettera f), che siano da essi stessi controllate,
purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media
realizzata dalle predette società nella Unione europea negli
ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al
soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di
controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile".
7. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 14-bis,
della legge n. 109, introdotto dal comma 6 del presente
articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
8. Ai fini della partecipazione alla gara per gli
affidamenti di cui all'articolo 17 della legge n. 109, come
modificato dal presente articolo, le società costituite dopo
la data di entrata in vigore della presente legge, per un
periodo di tre anni dalla loro costituzione, possono
documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara anche con
riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora
costituite nella forma di società di persone o di società
cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti
dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato e
con qualifica di dirigente o con funzioni di collaborazione
coordinata e continuativa, qualora costituite nella forma di
società di capitali; per le società costituite fino a tre anni
prima della data di entrata in vigore della presente legge
detta facoltà è esercitabile per un periodo massimo di tre
anni da tale data.
9. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 2, secondo
periodo, della legge n. 109, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo, si applica esclusivamente ai tecnici in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Criteri di aggiudicazione - Commissioni
aggiudicatrici)
1. All'articolo 21 della legge n. 109, i commi 1, 1-bis
e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico
incanto o licitazione privata è effettuata con il criterio del
prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara,
determinato:
a) per i contratti da stipulare a misura, mediante
ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero
mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti a sistemi o
subsistemi di impianti tecnologici, ai sensi dell'articolo 5
della legge 2 febbraio 1973, n. 14, per quanto compatibile;
b) per i contratti da stipulare a corpo, mediante
ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero
mediante la predetta offerta a prezzi unitari;
c) per i contratti da stipulare a corpo e a misura,
mediante la predetta offerta a prezzi unitari.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
pari o superiore a 5 milioni di ECU con il criterio del prezzo
più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata
deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo 30
della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso
pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali
di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per
cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle
offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi
percentuali che superano la predetta media. A tal fine la
pubblica amministrazione prende in considerazione entro il
termine di sessanta giorni dalla data di presentazione delle
offerte esclusivamente giustificazioni fondate
sull'economicità del procedimento di costruzione o delle
soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente
favorevoli di cui gode l'offerente, con esclusione, comunque,
di giustificazioni relativamente a tutti quegli elementi i cui
valori minimi sono stabiliti da disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori sono
rilevabili da dati ufficiali. Le offerte debbono essere
corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni
relativamente alle voci di prezzo più significative, indicate
nel bando di gara o nella lettera d'invito, che concorrono a
formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello
posto a base d'asta. Relativamente ai soli appalti di lavori
pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria,
l'amministrazione interessata procede all'esclusione
automatica dalla gara delle offerte che presentino una
percentuale di ribasso pari o superiore a quanto stabilito ai
sensi del primo periodo del presente comma. La procedura di
esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero
delle offerte valide risulti inferiore a cinque.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante
appalto-concorso nonchè l'affidamento di concessioni mediante
licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i
seguenti elementi variabili in relazione all'opera da
realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro
da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle
concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro
da realizzare".
2. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici, con
proprio decreto, sentite le competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dalla
trasmissione del relativo schema di decreto, definisce le
modalità di determinazione della soglia di anomalia delle
offerte in sostituzione di quelle previste dall'articolo 21,
comma 1-bis, della legge n. 109, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo.
Art. 8.
(Licitazione privata)
1. La rubrica dell'articolo 23 della legge n. 109 è
sostituita dalla seguente: "Licitazione privata e licitazione
privata semplificata".
2. All'articolo 23 della legge n. 109, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:
"1-bis. Per i lavori di importo inferiore a 750.000
ECU, IVA esclusa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), hanno la facoltà di invitare a
presentare offerta almeno trenta concorrenti scelti a
rotazione fra quelli di cui al comma 1-ter del presente
articolo se sussistono in tale numero soggetti che siano
qualificati in rapporto ai lavori oggetto dell'appalto.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1,
lettere a), b), c), d) ed e), interessati ad
essere invitati alle gare di cui al comma 1-bis del
presente articolo, presentano apposita domanda. I soggetti di
cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), possono
presentare un numero massimo di trenta domande; i soggetti di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere b), c), d) ed
e), possono presentare domande in numero pari al doppio di
quello dei propri consorziati e comunque in numero compreso
fra un minimo di sessanta ed un massimo di centottanta. Si
applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 13. Ogni
domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono
state inviate le domande e deve essere corredata dal
certificato di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori e
da una autocertificazione, ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta di non
trovarsi in nessuna delle cause di esclusione dalle gare di
appalto e di non aver presentato domanda in numero superiore a
quanto previsto al secondo periodo del presente comma. La
domanda presentata nel mese di dicembre ha validità per l'anno
successivo a quello della domanda. La domanda presentata negli
altri mesi ha validità per l'anno finanziario corrispondente a
quello della domanda stessa. In caso di false dichiarazioni si
applicano le sanzioni di cui all'articolo 8, comma 7".
Art 9.
(Ulteriori modifiche alla legge n. 109)
1. All'articolo 1, comma 2, della legge n. 109, le parole:
"le disposizioni" sono sostituite dalle seguenti: "i princìpi
desumibili dalle disposizioni".
2. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, della
legge n. 109 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
3. All'articolo 3, comma 4, della legge n. 109, le parole:
"coordinata con le modifiche apportate dal decreto-legge 3
aprile 1995, n. 101, come modificato dalla relativa legge di
conversione," sono sostituite dalle seguenti: "coordinata con
le modifiche ad essa apportate fino alla data di pubblicazione
del medesimo regolamento,".
4. All'articolo 3, comma 5, della legge n. 109, dopo le
parole: "nuovo capitolato generale d'appalto" sono inserite le
seguenti: "che trova applicazione ai lavori affidati dai
soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a),
della presente legge, e" e le parole: "per i lavori di
restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su
muro, nonché di superfici decorate di monumenti architettonici
e di materiali di scavo" sono sostituite dalle seguenti: "per
lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni
della legge 1o giugno 1939, n. 1089".
5. All'articolo 3, comma 6, lettera h), della legge
n. 109, le parole: "17, comma 8" sono sostituite dalle
seguenti: "17, comma 7".
6. All'articolo 3, comma 7-bis, della legge n. 109,
la parola: "strettamente" è soppressa.
7. All'articolo 4, comma 5, della legge n. 109, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del Consiglio
nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente
agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle
disposizioni della legge 1o giugno 1939, n. 1089".
8. All'articolo 4, comma 6, della legge n. 109, dopo le
parole: "anche su richiesta", è inserita la seguente:
"motivata" e le parole: "del Servizio di ispettorato tecnico
di cui al comma 3 dell'articolo 5" sono sostituite dalle
seguenti: "del Servizio ispettivo di cui al comma 10".
9. All'articolo 4, comma 7, della legge n. 109, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti
dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della
sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva da proporre
entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti
medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante
ruoli".
10. All'articolo 4 della legge n. 109 il comma 10 è
sostituito dai seguenti:
"10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti
ed operano:
a)
la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed
indagini ispettive nelle materie di competenza dell'Autorità;
informa, altresì, gli organi amministrativi competenti sulle
eventuali responsabilità riscontrate a carico di
amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi
professionisti e di imprese. Il Ministro dei lavori pubblici,
d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del Servizio ispettivo
per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti
all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente
generale di livello C ed esso è composto da non più di 125
unità appartenenti alla professionalità amministrativa e
tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore a quella
dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5
dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi
compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione
del Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di
responsabilità dello stato di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri".
11. All'articolo 4 della legge n. 109, il comma 14 è
sostituito dal seguente:
"14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato
in una sezione centrale ed in sezioni regionali aventi sede
presso le regioni e le province autonome. I modi e i
protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano".
12. All'articolo 4, comma 16, lettera c), della
legge n. 109, sono soppresse le parole: "le relazioni di cui
all'articolo 14, comma 8, ".
13. All'articolo 4 della legge n. 109, dopo il comma 16 è
inserito il seguente:
"16-bis. In relazione alle attività, agli aspetti e
alle componenti peculiari dei lavori concernenti i beni
sottoposti alle disposizioni della legge 1o giugno
1939, n. 1089, i compiti di cui alle lettere a) e b)
del comma 16 sono svolti dalla sezione centrale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici, su comunicazione del
soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente
sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite
della sezione regionale dell'Osservatorio".
14. All'articolo 4, comma 17, della legge n. 109, le
parole: "80.000 ECU" sono sostituite dalle seguenti: "150.000
ECU".
15. La rubrica dell'articolo 5 della legge n. 109 è
sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di
personale dell'Autorità e del Servizio ispettivo e norme
finanziarie".
16. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 3 è
abrogato.
17. All'articolo 5 della legge n. 109, il comma 5-bis
è sostituito dal seguente:
"5-bis. In sede di prima applicazione della presente
legge, si provvede alla copertura dei posti in organico del
Servizio ispettivo, in via prioritaria, mediante il personale
assunto in esito ai concorsi per esami di cui all'articolo 13,
comma 6, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e, in
subordine, mediante il personale assunto nell'ambito del
sistema di programmazione delle assunzioni previsto
dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per il
restante personale si provvede in via prioritaria con il
ricorso alle procedure di mobilità di cui al capo III del
titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
nonché, in via subordinata, con il ricorso alle procedure di
concorso di cui al medesimo decreto".
18. All'articolo 5 della legge n. 109, è aggiunto, in fine,
il seguente comma:
"7-bis. L'Autorità provvede alla definizione delle
risorse necessarie per le sezioni regionali dell'Osservatorio,
nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio".
19. All'articolo 9, comma 1, della legge n. 109, le parole:
"regolata dalle" sono sostituite dalle seguenti: "ammessa in
base alle".
20. All'articolo 9, comma 2, della legge n. 109, dopo le
parole: "per quanto attiene" sono inserite le seguenti: "al
periodo di riferimento nonchè".
21. All'articolo 11, comma 1, della legge n. 109, le
parole: "riferiti ai consorzi e non alle singole imprese
consorziate" sono sostituite dalle seguenti: "posseduti e
comprovati dagli stessi secondo quanto previsto dal decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n.
55, o dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2, della
presente legge, salvo che per i requisiti relativi alla
disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonchè
all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente
in capo al consorzio ancorchè posseduti dalle singole imprese
consorziate".
22. All'articolo 12, comma 1, della legge n. 109, è
soppressa la parola: "esclusivamente".
23. All'articolo 13, comma 4, della legge n. 109, le
parole: "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d) ed e)"
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I consorzi di
cui all'articolo 10, comma 1, lettere b) e c),
sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali
consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto
divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla
medesima gara".
24. All'articolo 13 della legge n. 109, il comma 5 è
sostituito dai seguenti:
"5. È consentita la presentazione di offerte da
parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere
d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal
caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese
che costituiranno i raggruppamenti o i consorzi e contenere
l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse
imprese conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta
e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto
in nome e per conto proprio e delle mandanti.
5-bis. È vietata l'associazione in partecipazione. È
vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle
associazioni temporanee e dei consorzi di cui all'articolo 10,
comma 1, lettere d) ed e), rispetto a quella
risultante dall'impegno presentato in sede di offerta".
25. All'articolo 16, comma 2, della legge n. 109, al
secondo periodo, dopo le parole: "di cui ai commi" è inserita
la seguente: "3,".
26. All'articolo 16, comma 3, della legge n. 109, dopo le
parole: "ai profili ambientali" sono inserite le seguenti: "e
all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso
e riciclaggio"; la parola: "speciali" è sostituita dalle
seguenti: "dimensionali, volumetriche," e sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "; il progetto preliminare dovrà
inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa".
27. All'articolo 16, comma 5, della legge n. 109, le
parole: "nei termini e con le modalità" sono sostituite dalle
seguenti: "nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi
e la gradualità".
28. All'articolo 16, comma 7, della legge n. 109, dopo le
parole: "nonché agli studi e alle ricerche connessi," sono
inserite le seguenti: "gli oneri relativi alla progettazione
dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali
di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni
professionali e specialistiche atte a definire gli elementi
necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove,
sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli
edifici esistenti,".
29. All'articolo 18, comma 2-bis, della legge n.
109, dopo le parole: "impatto ambientale ad altre
rilevazioni," sono inserite le seguenti: "alla stesura dei
piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di
sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494,".
30. All'articolo 18 della legge n. 109, dopo il comma 2-bis,
sono inseriti i seguenti:
"2-ter. I pubblici dipendenti che abbiano un
rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare,
nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza,
incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, se non
conseguenti ai rapporti d'impiego.
2-quater. È vietato l'affidamento di attività di
progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività
di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre
procedure diverse da quelle previste dalla presente legge".
31. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, dopo le
parole: "le amministrazioni aggiudicatrici", sono aggiunte le
seguenti: "ed i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera b)".
32. All'articolo 19, comma 3, della legge n. 109, è
aggiunto il seguente periodo: "Sulla base di apposito
disciplinare le amministrazioni aggiudicatrici possono
tuttavia affidare le funzioni di stazione appaltante ai
Provveditorati alle opere pubbliche o alle amministrazioni
provinciali".
33. All'articolo 19, comma 5, della legge n. 109, le
parole: "delle amministrazioni aggiudicatrici" sono sostituite
dalle seguenti: "dei soggetti di cui all'articolo 2, comma
2,".
34. All'articolo 20, comma 2, della legge n. 109, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ponendo a base di
gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli
elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini
geologiche, geotecniche, idrologiche e sismiche; l'offerta ha
ad oggetto gli elementi di cui all'articolo 21, comma 2,
lettera b), nonchè le eventuali proposte di varianti al
progetto posto a base della gara; i lavori potranno avere
inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da
parte dell'amministrazione aggiudicatrice".
35. All'articolo 20, comma 4, della legge n. 109, dopo la
parola: "parere" è soppressa la parola: "vincolante", le
parole: "ai sensi dell'articolo 17" sono sostituite dalle
seguenti: "ai sensi dell'articolo 16", ed è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "L'offerta ha ad oggetto il progetto
esecutivo ed il prezzo".
36. All'articolo 24, comma 1, lettere a) e b),
della legge n. 109, le parole: "superiore a 150.000" sono
sostituite dalle seguenti: "superiore a 300.000".
37. All'articolo 24, comma 1, lettera b), della
legge n. 109, dopo le parole: "imperiosa urgenza" sono
inserite le seguenti: "attestati dal dirigente o dal
funzionario responsabile del procedimento".
38. All'articolo 24, comma 5, della legge n. 109, dopo le
parole: "comma 1," sono inserite le seguenti: "lettera
b),".
39. All'articolo 24, comma 6, della legge n. 109, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatti salvi i lavori
del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a
mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare,
disciplinati dal regolamento per l'attività del Genio militare
di cui all'articolo 3, comma 7-bis".
40. All'articolo 24 della legge n. 109, il comma 8 è
abrogato.
41. All'articolo 25, comma 1, della legge n. 109, dopo la
lettera b) è inserita la seguente:
"b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura
e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in
corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili
nella fase progettuale;".
42. All'articolo 25, comma 3, della legge n. 109, al primo
periodo, le parole "5 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per
tutti gli altri lavori" e le parole: "della spesa prevista"
sono sostituite dalle seguenti: "dell'importo del contratto
stipulato".
43. All'articolo 25 della legge n. 109, dopo il comma 5 è
aggiunto il seguente:
"5-bis. Ai fini del presente articolo si considerano
errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione
dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione
delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati
progettuali".
44. All'articolo 26 della legge n. 109, il comma 1 è
sostituito dal seguente:
"1. In caso di ritardo nella emissione dei
certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli
acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal
capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli
fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei
lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella
misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ferma restando la
sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in
cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di
spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di
agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero,
previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi
sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di
promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto".
45. All'articolo 27, comma 2, alinea, della legge n. 109,
le parole: "per carenza di organico accertata e certificata
dal responsabile del procedimento" sono sostituite dalle
seguenti: "nei casi di cui al comma 4 dell'articolo 17".
46. All'articolo 27, comma 2, lettera b), della
legge n. 109, le parole: "17, comma 5" sono sostituite dalle
seguenti: "17, comma 4".
47. All'articolo 28, comma 1, della legge n. 109, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di redazione del
certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del
certificato di regolare esecuzione".
48. All'articolo 28 della legge n. 109, al comma 3, sono
aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso di lavori di importo
sino a 200.000 ECU il certificato di collaudo è sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo
superiore, ma non eccedente il milione di ECU, è in facoltà
del soggetto appaltante di sostituire il certificato di
collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla
data di ultimazione dei lavori".
49. All'articolo 28 della legge n. 109, il comma 9 è
sostituito dal seguente:
"9. Il pagamento della rata di saldo, disposto
previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre
il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di
collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare
esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del
codice civile".
50. All'articolo 29, comma 1, lettera f), della
legge n. 109, le parole: "nonchè del nominativo del direttore
dei lavori designato" sono sostituite dalle seguenti: "del
nominativo del direttore dei lavori designato, nonchè, entro
trenta giorni dal loro compimento ed effettuazione,
dell'ultimazione dei lavori, dell'effettuazione del collaudo,
dell'importo finale del lavoro".
51. All'articolo 29, comma 1, della legge n. 109, dopo la
lettera f), sono aggiunte le seguenti:
"f-bis) nei casi in cui l'importo finale dei lavori
superi di più del 20 per cento l'importo di aggiudicazione o
di affidamento e/o l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con
un ritardo superiore ai sei mesi rispetto al tempo di
realizzazione dell'opera fissato all'atto dell'aggiudicazione
o dell'affidamento, prevedere forme di pubblicità, con le
stesse modalità di cui alle lettere b) e c) del
presente comma ed a carico dell'aggiudicatario o
dell'affidatario, diretta a rendere note le ragioni del
maggior importo e/o del ritardo nell'effettuazione dei lavori;
f-ter) nei casi di contenzioso, di cui agli articoli
31-bis, commi 2 e 3, e 32, gli organi giudicanti devono
trasmettere i dispositivi delle sentenze e delle pronunce
emesse all'Osservatorio e, qualora le sentenze o le pronunce
dispongano variazioni rispetto agli importi di aggiudicazione
o di affidamento dei lavori, disporre forme di pubblicità, a
carico della parte soccombente, con le stesse modalità di cui
alle lettere b) e c) del presente comma".
52. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, della legge n.
109, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e
dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui
al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario".
53. All'articolo 30, comma 1, della legge n. 109, il
secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "La
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per
fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al
momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non
aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione".
54. All'articolo 30, comma 2, della legge n. 109, il
secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la
garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali
quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento" e l'ultimo
periodo è soppresso.
55. All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 2, è
inserito il seguente:
"2-bis. La fidejussione bancaria o la polizza
assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro
quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa
relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dell'offerta".
56. All'articolo 30 della legge n. 109, il comma 6 è
sostituito dal seguente:
"6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento
dei lavori, le stazioni appaltanti devono verificare, nei
termini e con le modalità stabiliti dal regolamento, la
rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla
normativa vigente. Tale verifica può essere effettuata da
organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici
delle predette stazioni appaltanti".
57. All'articolo 30 della legge n. 109, dopo il comma 7, è
aggiunto il seguente:
"7-bis. Con apposito regolamento, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla
trasmissione del relativo schema, è istituito, per i lavori di
importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di garanzia
globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b)".
58. Il regolamento di cui all'articolo 30, comma 7-bis,
della legge n. 109, introdotto dal comma 57 del presente
articolo, è emanato entro un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
59. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le coperture
assicurative e le garanzie fidejussorie previste dall'articolo
30 della legge n. 109 sono approvati con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
60. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 1 è
inserito il seguente:
"1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il
concessionario redige e consegna ai soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza
quando questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano
generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero
del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
b).
61. All'articolo 31 della legge n. 109, i commi 2 e 3 sono
sostituiti dai seguenti:
"2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il
piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di
sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma
1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza di cui
alla lettera c) del comma 1-bis formano parte
integrante del contratto di appalto o di concessione; i
relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono
soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario,
previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il
regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni
della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da
parte del committente. Il direttore di cantiere e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza
dei piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei
lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni
o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro
trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i
contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati
dopo la data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 1-bis,
sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se privi
del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c)
del comma 1-bis, sono annullabili qualora non integrati
con i piani medesimi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1".
62. All'articolo 31 della legge n. 109, dopo il comma 4 è
aggiunto il seguente:
"4-bis. Ai fini del presente articolo il
concessionario che esegue i lavori con la propria
organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore".
63. All'articolo 17, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n.
55, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con lo
stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad
interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
cessazione entro un termine predeterminato, salvo le
intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della
legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste
ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta
effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle
amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in
presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma,
si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei
costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione
dall'Albo stesso".
64. Le disposizioni attuative del comma 63 sono adottate,
entro il termine del 31 dicembre 1998, nelle forme indicate
nel primo periodo del comma 3 dell'articolo 17 della legge 19
marzo 1990, n. 55.
65. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della
legge n. 109, il numero 1) è sostituito dal seguente:
"1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o
l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di
opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;".
66. All'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come sostituito da ultimo dall'articolo 34, comma 1, della
legge n. 109, i numeri 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:
"2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni
prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto
presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì
la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente
comma;".
67. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il
comma 3-ter, introdotto dall'articolo 34, comma 2,
della legge n. 109, è abrogato.
68. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il
comma 5 è abrogato.
69. All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n.
55, come sostituito dall'articolo 34 del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n. 406, le parole da: ", da trasmettere" a:
"n. 3) e" sono soppresse ed al medesimo comma 9 sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "La stazione appaltante provvede
al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla
relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola
volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si
intende concessa".
70. All'articolo 18, comma 11, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) la parola: "5," è soppressa;
b) le parole da: "20" fino a: "n. 584, e successive
modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti:
"22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406".
71. All'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, il
comma 12, come sostituito dall'articolo 34 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal
seguente:
"12. Ai fini del presente articolo è considerato
subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera,
quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo
dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e
qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da
affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i
lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di
impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per
la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti
di cui al comma 3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore
di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i
sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome
del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del
lavoro, servizio o fornitura affidati".
72. All'articolo 18, comma 13, della legge 19 marzo 1990,
n. 55, come modificato dall'articolo 34 del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, la parola: "5," è
soppressa.
73. All'articolo 34 della legge n. 109, il comma 4 è
abrogato.
74. L'articolo 38 della legge n. 109 è sostituito dal
seguente:
"Art. 38. - (Applicazione della legge). - 1. Fino
alla data di entrata in vigore del regolamento, il Ministero
per i beni culturali e ambientali per la realizzazione dei
lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai
sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, può
procedere in deroga agli articoli 16, 20, comma 4, 23, comma
1, e 23, comma 1-bis, limitatamente all'importo dei
lavori, nonché all'articolo 25, fermo restando che le
percentuali di cui al comma 3 del medesimo articolo 25 possono
essere elevate non oltre il limite del 20 per cento e che
l'importo in aumento relativo alle varianti che determinano un
incremento dell'importo originario del contratto deve trovare
copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera".
75. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157, dopo le parole: "rispetto ai servizi" sono
aggiunte le seguenti: ", siano complessivamente di importo
inferiore al 50 per cento del totale".
76. Il termine di cui all'articolo 37 della legge n. 109 è
riaperto e fissato in sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine,
qualora l'intesa di cui al medesimo articolo 37 non venga
sottoscritta entro i successivi trenta giorni, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, sentito il Ministro dei
lavori pubblici, convoca le parti sociali proponendo la
sottoscrizione di un protocollo di intesa.
77. Decorso il termine di sessanta giorni dalla scadenza
del termine di cui al primo periodo del comma 76, le casse
edili che non applicano la reciprocità con altre casse edili
regolarmente costituite non possono rilasciare dichiarazioni
liberatorie di regolarità contributiva.
Art. 10.
(Definizione delle controversie)
1. L'articolo 32 della legge n. 109 è sostituito dal
seguente:
"Art. 32. - (Definizione delle controversie). - 1.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto,
comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento
dell'accordo bonario previsto dal comma 1 dell'articolo 31-bis,
possono essere deferite ad arbitri.
2.
Qualora sussista la competenza arbitrale, il
giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito
presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita
presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con
il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del regolamento, sono fissate
le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei
princìpi del codice di procedura civile, e sono fissate le
tariffe per la determinazione del corrispettivo dovuto dalle
parti per la decisione della controversia.
3.
Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli
effetti di cui all'articolo 3 della presente legge, la
composizione e le modalità di funzionamento della camera
arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la
camera arbitrale dovrà attenersi nel fissare i requisiti
soggettivi e di professionalità per assumere l'incarico di
arbitro, nonchè la durata dell'incarico stesso, secondo
princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento
cessano di avere efficacia gli articoli 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16
luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo ai
collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa
abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare
con la procedura camerale secondo le modalità previste dai
commi precedenti ed i relativi giudizi si svolgono secondo la
disciplina da essi fissata".
Art. 11.
(Realizzazione di opere pubbliche senza
oneri finanziari per la pubblica amministrazione)
1. Dopo l'articolo 37 della legge n. 109, sono aggiunti i
seguenti:
"Art. 37-bis. - (Promotore). - 1. Entro il 30 giugno
di ogni anno i soggetti di cui al comma 2, di seguito
denominati "promotori", possono presentare alle
amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica
utilità, inseriti nella programmazione triennale di cui
all'articolo 14, comma 2, ovvero negli strumenti di
programmazione formalmente approvati dall'amministrazione
aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite
contratti di concessione, di cui all'articolo 19, comma 2, con
risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori
stessi. Le proposte devono contenere uno studio di
inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di
fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di
convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un
istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche
del servizio e della gestione nonché l'indicazione degli
elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), e
delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice. Le proposte devono inoltre indicare l'importo
delle spese sostenute per la loro predisposizione comprensivo
anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile. Tale importo, soggetto
all'accettazione da parte della amministrazione
aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore
dell'investimento, come desumibile dal piano
economico-finanziario.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i
soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi,
finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i
soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera f),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e
con gestori di servizi.
Art. 37-ter. - (Valutazione della proposta). - 1.
Entro il 31 ottobre di ogni anno le amministrazioni
aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed
ambientale, nonché della qualità progettuale, della
funzionalità, della fruibilità dell'opera, dell'accessibilità
al pubblico, del rendimento, del costo di gestione e di
manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di
ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da
applicare, della metodologia di aggiornamento delle stesse,
del valore economico e finanziario del piano e del contenuto
della bozza di convenzione, verificano l'assenza di elementi
ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte
stesse anche comparativamente, sentiti i promotori che ne
facciano richiesta, provvedono ad individuare quelle che
ritengono di pubblico interesse.
Art. 37-quater. - (Indizione della gara). - 1. Entro
il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici,
qualora fra le proposte presentate ne abbiano individuate
alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 8, ultimo periodo,
e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la
relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2,
procedono, per ogni proposta individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui
all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo a base di
gara il progetto preliminare presentato dal promotore,
eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle
amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi
necessari per la determinazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa nelle misure previste dal piano
economico-finanziario presentato dal promotore;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura
negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti
presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla
lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato
un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il
promotore e questo unico soggetto.
2. La proposta del promotore posta a base di gara è
vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte
nella gara ed è garantita dalla cauzione di cui all'articolo
30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo di
cui all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo, da
versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice,
prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui
all'articolo 30, comma 1, versano, mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal
bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis,
comma 1, ultimo periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore non risulti
aggiudicatario entro un congruo termine fissato
dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore
della proposta ha diritto al pagamento, a carico
dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis,
comma 1, ultimo periodo. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi
del comma 3.
5. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al
comma 1, lettera b), il promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro
soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano
partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui
all'articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo. Qualora
alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti,
oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60
per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento
al secondo offerente. Il pagamento è effettuato
dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo
dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma
3.
6. I soggetti aggiudicatari della concessione di cui al
presente articolo sono obbligati, in deroga alla disposizione
di cui all'articolo 2, comma 4, terzultimo periodo, ad
appaltare a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei
lavori oggetto della concessione. Restano ferme le ulteriori
disposizioni del predetto comma 4 dell'articolo 2.
Art. 37-quinquies. - (Società di progetto). - 1. Il
bando di gara per l'affidamento di una concessione per la
realizzazione e/o gestione di una infrastruttura o di un nuovo
servizio di pubblica utilità deve prevedere che
l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di
costituire una società di progetto in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando
di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della
società. In caso di concorrente costituito da più soggetti,
nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale
sociale di ciascun soggetto. Le predette disposizioni si
applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-quater.
La società così costituita diventa la concessionaria
subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario
senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale
subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di
gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società
sia un obbligo dell'aggiudicatario.
Art. 37-sexies. - (Società di progetto: emissione di
obbligazioni). - 1. Le società costituite al fine di
realizzare e gestire una singola infrastruttura o un nuovo
servizio di pubblica utilità possono emettere, previa
autorizzazione degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche
in deroga ai limiti di cui all'articolo 2410 del codice
civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca;
dette obbligazioni sono nominative o al portatore.
2. I titoli e la relativa documentazione di offerta
devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un
avvertimento dell'elevato grado di rischio del debito, secondo
modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
Art. 37-septies. - (Risoluzione). - 1. Qualora il
rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del
soggetto concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione
per motivi di pubblico interesse, sono rimborsati al
concessionario:
a) il valore delle opere realizzate più gli oneri
accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in
cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i
costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b)
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere
in conseguenza della risoluzione;
c) un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato
guadagno, pari al 10 per cento del valore delle opere ancora
da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire
valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2. Le somme di cui al comma 1 sono destinate
prioritariamente al soddisfacimento dei crediti dei
finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte
di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti
crediti.
3. L'efficacia della revoca della concessione è
sottoposta alla condizione del pagamento da parte del
concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
Art. 37-octies. - (Subentro). - 1. In tutti i casi
di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi
attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori
del progetto potranno impedire la risoluzione designando,
entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere
il rapporto, una società che subentri nella concessione al
posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente
a condizione che:
a)
la società designata dai finanziatori abbia
caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente
equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b)
l'inadempimento del concessionario che avrebbe
causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui all'alinea del presente comma
ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente
concordato tra il concedente e i finanziatori.
2. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono
fissati i criteri e le modalità di attuazione delle previsioni
di cui al comma 1.
Art. 37-nonies. - (Privilegio sui crediti). - 1. I
crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori
pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di
pubblici servizi hanno privilegio generale sui beni mobili del
concessionario ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del
codice civile.
2. Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da
atto scritto. Nell'atto devono essere esattamente descritti i
finanziatori originari dei crediti, il debitore, l'ammontare
in linea capitale del finanziamento o della linea di credito,
nonchè gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3. L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è
subordinata alla trascrizione, nel registro indicato
dall'articolo 1524, secondo comma, del codice civile,
dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio
annunzi legali; dall'avviso devono risultare gli estremi della
avvenuta trascrizione. La trascrizione e la pubblicazione
devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo
ove ha sede l'impresa finanziata.
4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153
del codice civile, il privilegio può essere esercitato anche
nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui
beni che sono oggetto dello stesso dopo la trascrizione
prevista dal comma 3. Nell'ipotesi in cui non sia possibile
far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente,
il privilegio si trasferisce sul corrispettivo".
Art. 12.
(Efficacia di disposizioni della legge n.
109)
1. Al comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 aprile
1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
giugno 1995, n. 216, le parole "agli articoli 4, commi da 1 a
9, e 14" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 14".