CIRCOLARE ESPLICATIVA
SULLA LEGGE 18.11.1998 N. 415 (c.d. legge Merloni ter)
(prot. 2100
UL)
L’entrata
in vigore della legge 18 novembre 1998, n. 415 (c.d. legge "Merloni ter"),
che come è noto apporta modifiche sostanziali alla precedente legge 11
febbraio 1994, n. 109, pone all’immediato problemi di disciplina
transitoria, mancando nel suo testo apposite disposizioni in tal senso.
La
necessità del completamento normativo demandato dalla legge alla
successiva emanazione del Regolamento, conferma la perdurante situazione
- già evidenziata ed affrontata all’epoca della circolare n. 4488/UL del
7 ottobre 1996 - di non immediata applicabilità di tutte le disposizioni
della legge che facciano riferimento alla futura adozione di fonti
regolamentari.
Nell’ambito, quindi, delle disposizioni che non
rinviano a normazione di rango secondario e che, per tale motivo, sono
suscettibili di immediata applicazione all’atto dell’entrata in vigore
della legge 415/1998 (19 dicembre 1998), la problematica assume rilievo
alla stregua delle peculiarità che incidono sulle fasi dell’affidamento
e dell’esecuzione dei lavori pubblici.
Occorre
a questi fini pertanto individuare quelle questioni che si pongono con
riferimento alla prima di dette fasi ovvero alla seconda.
1) Quanto
all’ambito relativo alla fase di affidamento, è bene precisare che il
criterio discretivo è connesso alla data di pubblicazione del bando di
gara, il quale, in relazione alle specifiche norme che lo regolano,
disciplina tutto lo svolgimento della procedura d’affidamento. Esso,
come "lex specialis" di ogni singola gara, assicura la sostanziale
unitarietà delle procedure di selezione e condiziona, attraverso le sue
clausole, la presentazione delle offerte dei partecipanti, per cui la
sua precettività si cristallizza al momento in cui è reso pubblico.
Questa particolare natura del bando non consente, pertanto,
l’operatività immediata di quei precetti normativi capaci di incidere
sugli assetti della procedura d’affidamento da esso già definita.
Come è
noto, tale criterio ha già ispirato le precedenti circolari di questo
Ministero in tema di transitorietà della disciplina dell’anomalia
dell’offerta in seguito alla emanazione del D.M. 28 aprile 1997; la sua
correttezza e legittimità deve ritenersi confermata alla luce del
recente e specifico pronunciamento del Consiglio di Stato ( Sez. V, 11 maggio 1998, n. 226).
Ha
infatti affermato il Giudice Amministrativo di secondo grado che la
sostanziale unitarietà del procedimento di selezione del contraente, nel
quale le offerte sono direttamente condizionate dalle clausole della lex
specialis, impone di applicare la normativa vigente al momento di
pubblicazione del bando, irrilevanti essendo le modifiche normative
successive a detta data.
Alla
stregua di quanto precede si può affermare che tutte le innovazioni
apportate dalla legge 415/98 relative alla fase di affidamento di opere
pubbliche si applicano esclusivamente alle procedure i cui bandi
risultino pubblicati a partire dalla data di entrata in vigore della
legge stessa (19 dicembre 1998). Viceversa le gare il cui bando sia
stato pubblicato anteriormente a quella data continuano ad essere
disciplinate dalla previgente normativa, anche se la procedura si
protragga successivamente all’entrata in vigore della legge.
Questo,
tanto con riferimento alle procedure di affidamento tramite asta
pubblica quanto con riguardo alle procedure di licitazione privata; in
queste ultime, è vero che alla pubblicazione del bando di gara segue
normalmente la lettera di invito, che pure è da intendersi quale lex
specialis della gara, ma quest’ultima non si ritiene comunemente possa
avere contenuto e portata difformi da quelle del bando di cui
costituisce fonte integrativa nell’ambito della medesima normazione
procedimentale (C.Si. 23 aprile 1992 n. 94; TAR Lazio, sez. III 15 marzo
1995 n. 536; TAR Puglia sez. I, 7 febbraio 1995 n. 54).
Naturalmente, il principio può essere con certezza
invocato solo in presenza delle disposizioni chiaramente innovative
rispetto alla disciplina già in vigore, e non anche a quelle che
appaiono meramente dichiarative di principi già affermati dalla
giurisprudenza (ad esempio in materia di contratti misti), che come tali
devono ritenersi già presenti nell’ordinamento.
Ciò
premesso, sulla base dei principi sopra affermati possono essere
affrontate le situazioni transitorie interessate dall’articolo 10, comma
1 bis (partecipazione a gare da imprese in situazione di controllo),
dall’articolo 10, comma 1 quater (controlli a campione), dall’articolo
13, commi 4, 5 e 5 bis (obbligo di indicazione dei consorziati e
possibilità di formalizzare il raggruppamento o consorzio dopo
l’aggiudicazione), dall’articolo 30, commi 1, 2 e 2-bis (garanzie) e
soprattutto dall’articolo 21, comma 1 bis (nuova determinazione della
soglia di anomalia delle offerte).
2) Quanto
invece all’ambito applicativo relativo alla fase di esecuzione dei
contratti, l’applicazione delle norme della legge di immediata
precettività è condizionata dall’esistenza del contratto, in quanto
l’assetto delle reciproche obbligazioni assunte dalle parti ha come
punto di riferimento il contesto normativo in vigore al momento della
stipulazione dell’accordo.
In altri
termini, la particolare incidenza che hanno nei contratti di affidamento
dell’opera pubblica le fonti eteronome della disciplina di settore
recepite nei testi contrattuali porta ad affermare che anche nei
contratti predetti si manifesta il generale principio del "tempus regit
actum", onde l’equilibrio sinallagmatico raggiunto sotto la vigenza di
un determinato assetto normativo rimane di regola insensibile alle
variazioni di quell’assetto che lo potrebbero rimettere in discussione.
Riguardate in quest’ottica, le disposizioni della
legge 415/98 immediatamente precettive inerenti alla fase di esecuzione
del contratto in tanto sono applicabili ai rapporti in corso in quanto
non siano suscettibili di alterare il sinallagma contrattuale codificato
sotto il vigore della normativa precedente.
Sulla
base di tale principio, a quanto risulta mai posto in discussione dalla
giurisprudenza, e degli altri di portata generale vigenti in materia
vanno affrontate le questioni poste dalle disposizioni maggiormente
significative in relazione al profilo considerato.
Ad
esempio, è evidente che le innovazioni recate dalla legge 415/98 al
vecchio testo dell’art. 25 in materia di varianti in corso d’opera,
comportando nuovi obblighi delle parti, non possono riguardare i
contratti in corso d’esecuzione.
Tuttavia,
discorso diverso deve essere svolto per quelle varianti che abbiano un
importo superiore al c.d. "quinto d’obbligo", le quali, per la loro
capacità di alterare i prezzi d’appalto originari e di richiedere una
nuova manifestazione di volontà dell’assuntore, non consentono di
considerare gli atti aggiuntivi al contratto originario che ne
discendono quali accessori di quest’ultimo, bensì quali veri e propri
accordi autonomi, come tali del tutto soggetti alla normativa vigente al
momento della loro sottoscrizione (Cons. Stato, II sezione, parere 8
aprile 1998 e precedente costante giurisprudenza).
Pertanto,
per quelle varianti superiori al "quinto d’obbligo" che dovessero
accedere ad affidamenti in corso d’esecuzione è applicabile la nuova
normativa, sia per quanto riguarda i requisiti della variante stessa,
sia per le conseguenze contrattuali ed esecutive che ne discendono.
Inoltre,
l’articolo 26, comma 1, nel regolare il ritardato pagamento delle rate
di prezzo, conferisce l’espressa facoltà all’esecutore di avvalersi
della c.d. "eccezione d’inadempimento" ex art. 1460 c.c.
In questo
caso tuttavia può ritenersi che la specifica disposizione sia
immediatamente applicabile anche ai contratti in corso, in quanto
dichiarativa di un principio di diritto comune, il quale era già stato
considerato ammissibile anche negli appalti pubblici dalla Corte di
Cassazione (sez. I, 24 ottobre 1985, n. 5232).
Ancora,
la disposizione di cui all’articolo 28, comma 3, prevede la sostituzione
del certificato di regolare esecuzione al certificato di collaudo per i
lavori di importo inferiore ai 200.000 ECU e conferisce alla stazione
appaltante la facoltà della sostituzione stessa per i lavori di importo
compreso tra i 200.000 ed il milione di ECU.
Sebbene
la norma riguardi aspetti latu sensu contrattuali, essa non possiede una
particolare incidenza sulla portata delle obbligazioni già assunte dalle
parti, ma piuttosto ne semplifica l’adempimento con vantaggi reciproci
tanto per la stazione appaltante che per l’affidatario, onde essa può
farsi rientrare tra le norme immediatamente applicabili anche ai
contratti in essere.
Ancora,
la disposizione dell’articolo 34 in materia di subappalti influisce sia
sulla fase della presentazione dell’offerta da parte dei partecipanti
alle gare che sul regime della fase esecutiva del rapporto attraverso la
modifica delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 55/90,
con significative innovazioni apportate, tra l’altro, ai commi 3, 9 e
12.
E’ chiaro
che la disposizione contenente il venir meno dell’onere di indicazione
dei subappaltatori, si applica ai bandi successivi all’entrata in vigore
della legge, in base al criterio sopra individuato.
Discorso
diverso deve essere fatto per le altre norme riguardanti specificamente
il procedimento complessivo da seguirsi per giungere alla fase esecutiva
dei lavori subappaltati. Queste norme (art. 18, comma terzo, nn. 2 e 3 e
comma 9, ultima parte) appaiono di immediata applicazione, perché non
innovano sostanzialmente, ma solo per aspetti procedurali, alla
normativa previgente e, pertanto, non rappresentano comunque una
disciplina normativa capace di incidere sull’equilibrio sinallagmatico
raggiunto con il contratto, sottraendosi, quindi, all’efficacia del
principio del "tempus regit actum". Esse possono, quindi, applicarsi a
tutti i contratti in essere al momento dell’entrata in vigore della
legge nei quali l’appaltatore sia stato preventivamente abilitato, in
sede di affidamento, a subappaltare parte delle opere.
Lo stesso
non potrebbe affermarsi, al contrario, per la parte della disposizione
di cui al comma 12 del novellato art. 18 che non presuppone l’adozione
del regolamento, la quale, introducendo una nuova definizione, sotto
l’aspetto della rilevanza economica, per i noli a caldo e le forniture
con posa in opera, sarebbe suscettibile, ove immediatamente applicabile,
di perturbare le condizioni che avevano determinato nel loro complesso
l’offerta presentata dall’affidatario. La norma in parola, pertanto, è
applicabile solo agli affidamenti i cui bandi sono pubblicati
all’indomani dell’entrata in vigore della legge.
In merito
agli ulteriori problemi applicativi che l’entrata in vigore della nuova
legge dovesse porre, l'Ufficio Studi e Legislazione del Ministero dei
Lavori Pubblici si riserva successivamente di esaminarne il contenuto e
la portata ed eventualmente intervenire ancora a livello consultivo.
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dicembre 1998