Il project financing -inteso come tecnica innovativa
di finanziamento di opere pubbliche- rappresenta un
terreno di attività molto importante per le Banche.
Fino ad oggi, gli istituti di credito hanno
ricoperto nelle operazioni di project financing
ruoli fondamentali, soprattutto a livello
internazionale, prestando una serie di servizi in
favore dei privati e delle amministrazioni pubbliche
sul fronte della consulenza, della programmazione
economico-finanziaria, del finanziamento
tradizionale e della partecipazione al capitale
della società di progetto.
Rispetto agli altri Paesi europei, nei quali il
project financing ha trovato rapida diffusione (come
ad es. l'Inghilterra e la Francia), l'Italia è
rimasta, per diverso tempo, scarsamente interessata
dal fenomeno.
Ciò principalmente per la carenza di una normativa
ad hoc, che aveva creato negli investitori molti
dubbi circa la possibilità di recuperare i loro
investimenti non essendo prevista alcuna forma di
tutela in tal senso.
Di recente però il quadro di riferimento è
profondamente mutato.
Con la L. 18 novembre 1998 n. 415, sono stati
introdotti, nell'ambito della nostra normativa
quadro di lavori pubblici (L. 11 febbraio 1994, n.
109), otto nuovi articoli dal 37-bis al 37-nonies,
nei quali ha trovato espresso riconoscimento la
figura del soggetto promotore, dotato di idonei
requisiti, che propone alle Amministrazioni
interessate la realizzazione di opere pubbliche o di
pubblica utilità, già programmate dalla stessa
Amministrazione, tramite lo strumento della
concessione di costruzione e gestione, con la
possibilità di costituire, dopo l'eventuale
aggiudicazione, una società di progetto, dando luogo
all'isolamento giuridico del flusso di cassa e dei
rischi connessi al progetto da tutte le altre
attività del concessionario.
Nel quadro delineato dalla suddetta legge, le Banche
sono state chiamate a svolgere una nuova importante
funzione, quella di asseverazione del Piano
economico-finanziario.
Inizialmente questa attività è stata concepita come
una prerogativa esclusiva degli istituti di credito,
mentre successivamente (con l'art. 7 L. 1 agosto
2002, n. 166 di parziale riforma della L. 109/1994)
è stata estesa anche alle società di servizi
costituite da istituti di credito, ai sensi
dell'art. 106 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, ed alle società di
revisione di cui all'art. 1 L. 23 novembre 1939, n.
1966
Allo stato attuale, possiamo affermare che nelle
operazioni di project financing, secondo la
normativa italiana, le Banche sono in grado di
svolgere un ruolo centrale.
E' da attendersi che questo ruolo divenga sempre più
intenso anche in correlazione al potenziale sviluppo
dell'istituto principalmente nel settore delle
grandi infrastrutture, in cui vi è un urgente
bisogno di opere per rendere il nostro Paese più
competitivo sui mercati europei. Al riguardo, come
noto, è stata ultimamente emanata anche una legge ad
hoc (la c.d. legge obiettivo 21 dicembre 2001, n.
443), che punta proprio sul ricorso al capitale
privato per favorire la realizzazione di grandi
infrastrutture e di opere di interesse strategico.
Le Banche, in un recentissimo comunicato stampa
dell'ABI (23 ottobre 2002) si sono dichiarate
soddisfatte dalle nuove leggi sulle infrastrutture e
pronte a fare fattivamente la propria parte per la
realizzazione di opere pubbliche su tutti i tre
piani del project financing.
Queste in sintesi le attività che gli istituti di credito hanno
previsto di sviluppare:
° il financial advisory;
° l'arranging;
° il finanziamento.
Accanto a tali attività, le Banche sono chiamate a
svolgere l'indefettibile ruolo di:
° asseverazione ai
sensi dell'art. 37-bis L. 109/1994.
Vediamo in sintesi i contenuti dei suddetti ambiti
d'intervento.
1 Financial Advisory
L'attività di consulenza è finalizzata alla
definizione del rischio connesso ad una determinata
iniziativa per renderla "bancabile", cioè
proponibile ai finanziatori, ed all'identificazione
di una prima ipotesi di modalità di reperimento dei
fondi necessari per la realizzazione
dell'iniziativa.
Le Banche devono, quindi, prima di tutto
verificare:
se il progetto è per sua natura in grado di generare
flussi di cassa;
- se esiste una domanda di mercato in relazione
all'opera che si intende realizzare;
- se i flussi di ricavi attesi possono in
qualche modo ripagare l'investimento.
- Altre specifiche verifiche che le banche
possono essere chiamate a svolgere come advisor
sono le seguenti:
- analisi delle tecnologie e delle soluzioni
ingegneristiche per la realizzazione del progetto
(in collaborazione con i consulenti tecnici);
- analisi degli aspetti normativi e legali (in
collaborazione con consulenti legali);
- due diligence dei soggetti coinvolti
nell'operazione;
- valutazione dei rischi insiti nel progetto ed
individuazione delle modalità con le quali
gestirli ed allocarli;
- stima dei costi di investimento e dei tempi di
realizzazione;
- assistenza al promotore nella redazione del
business plan;
- elaborazione delle analisi di sensitività;
- determinazione del fabbisogno finanziario e
delle modalità di copertura;
- identificazione delle modalità di
approvvigionamento del capitale di debito e di
rischio.
Nella prassi internazionale, le Banche sono
solite predisporre al termine dell'attività di
analisi un information memorandum, nel quale sono
contenuti il business plan e le altre informazioni
raccolte.
Tale documento viene di regola utilizzato dall'advisor
per contattare i potenziali finanziatori e
cominciare a negoziare i termini del finanziamento.
Questo tipo di attività consulenziale, in linea
teorica, può essere svolta anche da soggetti diversi
dalle Banche, in quanto non richiede la
disponibilità di mezzi finanziari.
In concreto, però, rispetto ad un qualsiasi altro
esperto della materia, le Banche hanno una buona
conoscenza del mercato, che è fondamentale per
l'analisi del rischio, e soprattutto possono essere
coinvolte nelle fasi successive dell'operazione. Ciò
rende il loro intervento preferenziale rispetto a
quello di altri consulenti finanziari.
2 Arranging
L'arranging consiste
nell'organizzazione e negoziazione
dei termini del finanziamento.
A differenza dell'attività
consulenziale, l'arranging è una
prerogativa esclusiva delle banche
in quanto presuppone una notevole
dotazione di mezzi finanziari.
Si tratta in sostanza di
strutturare e gestire il contratto
di finanziamento ed i contratti
accessori di garanzia,
organizzando e negoziando forme
tecniche, controparti e garanzie.
Talvolta, nelle esperienze
internazionali, la banca arranger
è stata chiamata ricoprire anche
il ruolo di "banca agente", e cioè
ad occuparsi delle fasi di
erogazione e di rimborso del
finanziamento ed a controllore
dell'avanzamento del progetto.
Sempre nelle operazioni di project
financing internazionali è poi
molto frequente che i promotori
richiedano da parte dell'arranger
impegni di finanziamento
interamente sottoscritti (underwriting),
assunti sulla base di termini e
condizioni negoziate e concordate
tra le parti, che formano il
cosiddetto term-sheet.
Il ricorso al processo di
underwriting può essere molto
importante nello sviluppo di
operazioni di project financing,
in quanto offre la certezza dei
finanziamenti, che, a sua volta,
favorisce la stipula dei contratti
commerciali.
Molto spesso l'incarico di
arranger è svolto unitamente a
quello di advisor.
3
Finanziamento
I servizi di finanziamento
consistono nell'effettiva
erogazione di capitale, di rischio
o di debito, sulla base degli
studi predisposti dai consulenti.
Come vedremo la banca che finanzia
il progetto non deve essere
necessariamente la stessa di
quella che rilascia
l'asseverazione.
4 Asseveratore
La Legge 109/1994 e s.m.i. non
specifica i contenuti
dell'attività di asseverazione.
Si può subito precisare che si
tratta di un'attività diversa dal
financial advisory.
Per delimitare gli effettivi
contenuti dell'attività di
asseverazione è intervenuta
l'Autorità per la Vigilanza dei
Lavori pubblici con ben due atti
di regolazione.
Con un primo atto n. 34 del 18
luglio 2000, l'Autorità aveva
definito l'asseverazione come
un'attività a rilevanza
pubblicistica, consistente
nell'accertamento effettuato
dall'istituto di credito, in luogo
dell'amministrazione, su uno degli
elementi costitutivi della
proposta.
Secondo tale interpretazione,
l'attività di asseverazione doveva
attestare la coerenza del piano
economico finanziario con gli
elementi previsti dall'art. 18,
comma 3, e dall'art. 85, comma 1,
del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554
ed in particolare con quelli di
seguito indicati:
- l'eventuale prezzo
massimo che l'amministrazione
aggiudicatrice intende
corrispondere;
- l'eventuale prezzo minimo
che il concessionario è tenuto a
corrispondere per la
costituzione o il trasferimento
dei diritti;
- l'eventuale canone da
corrispondere
all'amministrazione
aggiudicatrice;
- la percentuale dei lavori
da appaltare obbligatoriamente a
terzi;
- il tempo massimo previsto
per l'esecuzione dei lavori e
per l'avvio della gestione;
- la durata massima della
concessione;
- il livello minimo della
qualità di gestione del
servizio, nonché delle relative
modalità;
- il livello iniziale
massimo e la struttura delle
tariffe da praticare all'utenza
e la metodologia del loro
adeguamento nel tempo.
Ulteriori funzioni, insite
nell'asseverazione, dovevano
consistere nel fornire indicazioni
alla stazione appaltante circa
l'identificazione di eventuali
ulteriori elementi specifici che
saranno inseriti nel contratto.
Nello stesso atto, l'Autorità
aveva escluso che, a livello
normativo, fosse individuabile un
obbligo a contrarre il
finanziamento con i promotori da
parte dell'istituto di credito
asseverante, emergendo, al
contrario, dal dettato normativo
una distinzione tra i due momenti
quello dell'asseverazione e quello
del finanziamento.
L'interpretazione complessivamente
espressa dall'Autorità ha
suscitato forti polemiche da parte
del sistema bancario, soprattutto
per l'ampiezza dei contenuti
dell'asseverazione e per le
responsabilità che le Banche erano
chiamate ad assumere, in vece
delle Pubbliche Amministrazioni.
L'ABI ha diramato più
comunicazioni e da ultimo con nota
del 15 giugno 2001 ha predisposto
una bozza della lettera
dell'asseverazione, con la quale
ha individuato i seguenti elementi
in relazione ai quali le Banche
sono chiamate ad effettuare le
loro valutazioni:
- prezzo che il promotore
intende chiedere
all'Amministrazione
aggiudicatrice;
- prezzo che il promotore
intende corrispondere
all'Amministrazione per la
costituzione o il trasferimento
dei diritti;
- canone che il promotore
intende corrispondere
all'Amministrazione;
- tempo massimo previsto
per l'esecuzione dei lavori e
per l'avvio della gestione;
- durata prevista della
concessione;
- struttura finanziaria
dell'operazione;
- costi/ricavi e
conseguenti flussi di cassa
generati dal progetto.
Con atto di regolazione n. 14
del 5 luglio 2001 è di nuovo
intervenuta l'Autorità, chiarendo
prima di tutto che la rilevanza
pubblicistica, di cui al
precedente atto di regolazione,
andava intesa in relazione
all'importanza dell'attività
svolta dall'istituto di credito,
in termini di "supporto
all'attività della pubblica
amministrazione" per le sue
autonome valutazioni.
Con lo stesso atto, l'Autorità ha
poi ridotto i contenuti
dell'asseverazione, affermando che
l'elenco previsto dall'art. 85 del
D.P.R. 554/1999 non ha natura
assoluta ma può variare in
relazione alla complessità della
proposta e al giudizio
dell'istituto di credito, purché
il contenuto dell'asseverazione
sia sufficiente
all'Amministrazione per
individuare gli elementi da porre
a base di gara per l'offerta
economicamente più vantaggiosa.
Più precisamente, l'Autorità ha
convenuto con le indicazioni
fornite dall'ABI circa l'ambito
necessario di valutazione
economico-finanziaria che le
Banche devono effettuare ai fini
dell'asseverazione; al contempo ha
evidenziato la necessità di una
verifica sulla congruenza dei dati
forniti nel piano economico
finanziario con la bozza di
convenzione.
Secondo questa nuova
interpretazione, l'ambito
dell'asseverazione può essere
anche concordato tra l'istituto di
credito ed il promotore sempre che
sia accertata la coerenza degli
elementi tipici del piano del
punto di vista
economico-finanziario.
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3. Osservazioni
3.1
Istituti finanziatori La norma introduce
l'obbligo da parte del promotore di presentare
il piano economico finanziario "asseverato" da
un istituto di credito ovvero si chiede che
l'istituto di credito sia disponibile a
finanziare il progetto promosso. Sembrerebbe
quindi che, in caso di aggiudicazione della
concessione, alla realizzazione e al
finanziamento del progetto possano partecipare
solamente gli istituti che abbiano "asseverato"
in fase di promozione il progetto in questione.
In realtà non esistendo un rapporto diretto tra
PA e gli istituti finanziatori e non
riscontrandosi la necessità per una loro
definitiva selezione e valutazione, si ritiene
che sia possibile il successivo inserimento di
ulteriori o alternativi istituti finanziatori.
3.2
Molteplicità di promotori La legge non
disciplina il caso in cui la PA riceva per la
medesima opera, inserita nel piano triennale,
più proposte da diversi promotori. In questo
caso, infatti, non vengono definite le regole
per la selezione delle diverse proposte dei
promotori. Tutto ciò implica, già in fase
iniziale, la possibilità di un corposo
contenzioso amministrativo.
3.3.
Progetto preliminare Nella sua attuale
formulazione la legge introduce una duplicità di
situazione legata all'obbligo del promotore di
individuare l'opera da realizzare nell'ambito di
quelle definita "calde" inserite ne programma
triennale, preparandone la progettazione
preliminare. In realtà l'opera può essere
inserita nel piano triennale solo previa
approvazione da parte della PA di una relativa
progettazione preliminare.
3.4.
Subappalto Una deroga alle norme sulla
concessione è stabilita dall'art 37 quater comma
6 secondo cui è possibile al concessionario di
un opera in finanziamento privato appaltare a
terzi una percentuale minima del 30% dei lavori
oggetto della concessione (e non del 40% come
previsto dall'art 2 comma 4).
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4.
Conclusioni
Alla PA e agli altri enti
pubblici preposti in generale alla
realizzazione di opere per la collettività
(opere infrastrutturali, opere che erogano
servizi pubblici) il project financing offre
la possibilità di accedere a fonti di
finanziamento private. Di qui le due
esigenze contrapposte:
*
da un lato quella dell'amministrazione
aggiudicatrice di assicurare la disciplina
pubblicistica dettata per l'affidamento, la
realizzazione e la gestione di opere
destinate a soddisfare la collettività sia
rispettata;
*
dall'altro lato quella delle imprese e dei
finanziatori di lasciare spazio adeguato
alle particolari caratteristiche del project
financing, in assenza delle quali
l'operazione non è attuabile.
Inoltre, la disciplina del
finanziamento privato delle opere pubbliche
introdotta dalla Merloni-ter rappresenta
senza dubbio un risultato positivo, perché
ha chiarito alcuni aspetti fondamentali
quali:
*
L'individuazione dei promotori e dei loro
diritti.
*
Quali opere proporre per ricorrere allo
strumento del project financing.
*
La definizione della società di progetto e
dei diritti dei finanziatori.
Integrazione pubblico-privato in sanità
(PDF-file-68,9Kb)

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UP |
Dossier a cura di:
Avv. Angelo de Angelis
Studio KLegal |
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