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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2003, n.114 

Modifiche  ed  integrazioni  alla  legge  17 dicembre  1971, n. 1158,
relativa   alla   realizzazione  dell'attraversamento  stabile  dello
Stretto  di  Messina,  a norma dell'articolo 14 della legge 1° agosto
2002, n. 166.

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visti gli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista   la   legge   17 dicembre  1971,  n.  1158,  che  regola  la
realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina;
  Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443;
  Visto il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
  Visto  l'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che delega
il  Governo  ad  adottare un decreto legislativo inteso a riformare e
aggiornare la legge 17 dicembre 1971, n. 1158;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 aprile 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  1.  Dopo  l'articolo  3  della  legge 17 dicembre 1971, n. 1158, e'
inserito il seguente:
  «Art.   3-bis.   -  1.  La  societa'  Stretto  di  Messina  S.p.A.,
concessionaria per legge della realizzazione del collegamento stabile
viario  e  ferroviario,  ivi  comprese  le necessarie opere connesse,
nonche'  della  gestione  e manutenzione del collegamento viario e di
altri  servizi  pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia ed
il  continente, opera di preminente interesse nazionale, e' organismo
di  diritto  pubblico  ai  sensi  e  per  gli effetti delle direttive
comunitarie  93/36/CEE,  93/37/CEE  e  92/50/CEE,  ed  e',  pertanto,
sottoposta  al rispetto delle procedure previste da tali direttive ed
eventuali  successive  modificazioni  per l'aggiudicazione di appalti
pubblici  di  forniture, lavori e servizi; la societa' garantisce nel
proprio   ambito   lo   svolgimento   dei  compiti  previsti  per  il
responsabile  del  procedimento  dalle  norme della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, che la riguardano.».

      
                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R. 28 dicembre  1985,  n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - Il testo degli articoli 76 e 87 della Costituzione e'
          il seguente:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'   essere   delegato   al   Governo   se   non  con  la
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.».
              «Art.  87.  Il  Presidente  della Repubblica e' il capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga le leggi (93) ed emana i decreti aventi valore
          di legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 23 agosto
          1988,  n. 400 recante «Disciplina dell'attivita' di Governo
          e  ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, S.O., e' il seguente:
              «Art.   14.  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi  adottati  dal  Governo  ai  sensi dell'art. 76
          della   Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente  della
          Repubblica  con la denominazione di "decreto legislativo" e
          con   l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge  di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione.
              2.  L'emanazione  del decreto legislativo deve avvenire
          entro  il  termine  fissato  dalla legge di delegazione; il
          testo  del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo e'
          trasmesso   al   Presidente   della   Repubblica,   per  la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita'  di  oggetti  distinti  suscettibili di separata
          disciplina,  il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
          successivi  per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti. In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione,  il  Governo  informa periodicamente le Camere
          sui  criteri  che  segue nell'organizzazione dell'esercizio
          della delega.
              4.  In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto per
          l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti  delegati.  Il parere e' espresso dalle Commissioni
          permanenti  delle  due  Camere competenti per materia entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni  non  ritenute  corrispondenti  alle direttive
          della  legge  di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
          successivi,  esaminato  il  parere, ritrasmette, con le sue
          osservazioni  e  con  eventuali modificazioni, i testi alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.».
              «Art.   16  (Atti  aventi  valore  o  forza  di  legge.
          Valutazione  delle  conseguenze finanziarie). - 1. Non sono
          soggetti  al  controllo  preventivo  di  legittimita' della
          Corte  dei conti i decreti del Presidente della Repubblica,
          adottati  su  deliberazione  del Consiglio dei Ministri, ai
          sensi degli articoli 76 e 77 della Costituzione.
              2.  Il  Presidente  della Corte dei conti, in quanto ne
          faccia  richiesta  la Presidenza di una delle Camere, anche
          su  iniziativa  delle  Commissioni parlamentari competenti,
          trasmette  al  Parlamento  le  valutazioni  della  Corte in
          ordine alle conseguenze finanziarie che deriverebbero dalla
          conversione in legge di un decreto-legge o dalla emanazione
          di   un   decreto   legislativo  adottato  dal  Governo  su
          delegazione delle Camere.».
              - La    legge   17 dicembre   1971,   n.   1158   reca:
          «Collegamento  viario  e  ferroviario  fra la Sicilia ed il
          continente»,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  8
          dell'11 gennaio 1972.
              - La   legge   21 dicembre  2001,  n.  43,  cosi'  come
          modificata dalla legge 1° agosto 2002, n. 16, reca: «Delega
          al  Governo  in  materia  di infrastrutture ed insediamenti
          produttivi  strategici  ed altri interventi per il rilancio
          delle  attivita'  produttive»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299, S.0.
              - Il  decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, reca:
          «Attuazione  della  legge  21 dicembre 2001, n. 443, per la
          realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
          produttivi strategici e di interesse nazionale», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale,  n.  199  del  26 agosto 2002 -
          supplemento ordinario n. 174.
              - Il  testo dell'art. 14 della legge 1° agosto 2002, n.
          166,  recante: «Disposizioni in materia di infrastrutture e
          trasporti»,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del
          3 agosto   2002  -  Supplemento  Ordinario  n.  158  e'  il
          seguente:
              «Art.   14   (Delega   al   Governo   in   materia   di
          attraversamento  stabile dello Stretto di Messina). - 1. Il
          Governo  e'  delegato  ad adottare, entro dodici mesi dalla
          data  di entrata in vigore della presente legge, sentito il
          parere  delle  competenti  Commissioni parlamentari, che si
          pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, un decreto
          legislativo  inteso  a  riformare  ed  aggiornare  la legge
          17 dicembre  1971,  n.  1158,  relativa all'attraversamento
          stabile  dello  Stretto di Messina, attenendosi ai seguenti
          principi e criteri direttivi:
                a) riconduzione  della  procedura di approvazione del
          progetto e realizzazione delle opere alla disciplina di cui
          alla  legge  21 dicembre  2001, n. 443, e relative norme di
          attuazione,  applicabili  all'opera  in  oggetto, in virtu'
          della inclusione dell'attraversamento stabile nel programma
          delle opere di preminente interesse nazionale, approvato ai
          sensi  del  comma 1 dell'art. 1 della medesima legge n. 443
          del 2001;
                b) qualificazione della societa' «Stretto di Messina»
          quale  organismo  di diritto pubblico cui sono demandate le
          attivita'  per  la realizzazione dell'opera, in conformita'
          alla  direttiva  del  Presidente del Consiglio dei Ministri
          23 gennaio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 56
          del 9 marzo 1998.».
          Note all'art. 1:
              -   La   legge   17 dicembre  1971,  n.  1158  recante:
          «Collegamento  viario  e  ferroviario  fra la Sicilia ed il
          continente»,  e'  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 8
          dell'11 gennaio 1972.
              - La direttiva n. 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno
          1993  coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti
          pubblici  di  forniture  ed  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale della Comunita' europea n. 199 del 9 agosto 1993.
              - La direttiva n. 93/37/CEE del 14 giugno 1993 coordina
          le  procedure  di  aggiudicazione degli appalti pubblici di
          lavori.
              -   La  direttiva  n.  92/50/CEE  del  Consiglio  delle
          Comunita'  europee  del  18 giugno  1992  modificata  dalla
          direttiva  n. 97/52/CE, reca; Coordinamento delle procedure
          di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi.
              -  La  legge  11 febbraio  1994,  n.  109  e successive
          modificazioni, reca: «Legge quadro sui lavori pubblici», e'
          pubblicata  nel  S.O.  n.  1  Gazzetta  Ufficiale n. 41 del
          19 febbraio 1994.

      

                               Art. 2.
  1.   L'articolo  4  della  legge  17 dicembre  1971,  n.  1158,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  4.  -  1.  Il collegamento stabile viario e ferroviario e di
altri servizi pubblici pertinenti il collegamento tra la Sicilia e il
continente   e'   opera   di   preminente   interesse  nazionale.  Al
finanziamento  dei  relativi  interventi e alla loro realizzazione si
provvede  secondo le previsioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
e  del  decreto  legislativo  20 agosto  2002,  n.  190, e successive
modificazioni.
  2.   All'approvazione  del  progetto  preliminare  e  del  progetto
definitivo  dell'opera  si  provvede ai sensi della legge 21 dicembre
2001, n. 443, e successive modificazioni.
  3. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il consiglio di
amministrazione  della  societa'  concessionaria, sentito il comitato
scientifico di cui al comma 6.
  4.  In  caso  di  mancata  approvazione  del  progetto  preliminare
resteranno  a  carico della societa' concessionaria le relative spese
ivi comprese quelle per gli studi e lavori preparatori.
  5. Le varianti esecutive di carattere non sostanziale che risultino
necessarie  in  corso  d'opera  sono  autorizzate  dal  consiglio  di
amministrazione  della  societa'  concessionaria, sentito il comitato
scientifico di cui al comma 6.
  6. La societa' concessionaria provvede alla costituzione, con oneri
a  proprio  carico,  di  un  Comitato  scientifico,  con  compiti  di
consulenza tecnica, anche ai fini della supervisione e dell'indirizzo
delle  attivita' tecniche progettuali. Il Comitato scientifico rende,
in   particolare,   parere  al  consiglio  di  amministrazione  della
Societa', in ordine al progetto definitivo ed esecutivo dell'opera ed
alle  varianti.  Il  Comitato  scientifico  e'  composto  da 9 membri
scelti,   d'intesa   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  tra  soggetti  dotati  di  adeguata  specializzazione  ed
esperienza.
  7.  In  considerazione del carattere eccezionale dell'opera e della
entita'  dei  mezzi finanziari occorrenti per la sua realizzazione da
reperire  sul mercato, il carico di interessi passivi e di ogni altro
onere  finanziario  facente  capo  alla  societa' concessionaria, nei
primi 7 anni di gestione, potra' essere capitalizzato in bilancio fra
le  immobilizzazioni  immateriali  ed  essere  ammortizzato,  per  un
periodo  superiore  a  quello massimo previsto dall'articolo 2426 del
codice   civile,   per  tutta  la  durata  della  concessione  e  con
determinazione  del  consiglio di amministrazione della societa', con
il consenso del collegio sindacale.».

      
                  Note all'art. 2:
              -  Per  la  legge  21 dicembre 2001, n. 443, cosi' come
          modificata  dalla  legge  1° agosto 2002, n. 166, vedi note
          alle premesse.
              -  Per  il  decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190,
          vedi note alle premesse.
              -  Il  testo  dell'art.  2426  del  Codice civile e' il
          seguente:
              «Art.   2426   (Criteri   di   valutazione).   -  Nelle
          valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
                1) le  immobilizzazioni  sono  iscritte  al  costo di
          acquisto   o  di  produzione.  Nel  costo  di  acquisto  si
          computano  anche  i costi accessori. Il costo di produzione
          comprende   tutti   i   costi  direttamente  imputabili  al
          prodotto.  Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
          ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
          di  fabbricazione  e fino al momento dal quale il bene puo'
          essere  utilizzato;  con  gli stessi criteri possono essere
          aggiunti   gli   oneri   relativi  al  finanziamento  della
          fabbricazione, interna o presso terzi;
                2)  il  costo  delle  immobilizzazioni,  materiali  e
          immateriali,  la  cui  utilizzazione  e' limitata nel tempo
          deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
          in   relazione   con   la   loro  residua  possibilita'  di
          utilizzazione.   Eventuali   modifiche   dei   criteri   di
          ammortamento  e  dei  coefficienti  applicati devono essere
          motivate nella nota integrativa;
                3)  l'immobilizzazione  che, alla data della chiusura
          dell'esercizio,  risulti durevolmente di valore inferiore a
          quello  determinato  secondo  i  numeri 1) e 2) deve essere
          iscritta  a  tale  minor  valore;  questo  non  puo' essere
          mantenuto  nei  successivi  bilanci  se  sono venuti meno i
          motivi della rettifica effettuata.
              Per  le  immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in  imprese  controllate o collegate che risultino iscritte
          per    un    valore    superiore    a    quello   derivante
          dall'applicazione  del criterio di valutazione previsto dal
          successivo  n.  4)  o, se non vi sia obbligo di redigere il
          bilancio   consolidato,   al   valore  corrispondente  alla
          frazione   di   patrimonio   netto  risultante  dall'ultimo
          bilancio  dell'impresa  partecipata,  la  differenza dovra'
          essere motivata nella nota integrativa;
                4)  le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
          in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
          con  riferimento  ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
          secondo  il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
          alla   corrispondente   frazione   del   patrimonio   netto
          risultante  dall'ultimo  bilancio  delle  imprese medesime,
          detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
          principi  di  redazione  del  bilancio  consolidato nonche'
          quelle  necessarie  per  il  rispetto dei principi indicati
          negli articoli 2423 e 2423-bis.
              Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
          in  base  al  metodo  del  patrimonio  netto,  il  costo di
          acquisto  superiore al valore corrispondente del patrimonio
          netto    risultante   dall'ultimo   bilancio   dell'impresa
          controllata  o  collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
          purche'   ne   siano   indicate   le   ragioni  nella  nota
          integrativa.  La  differenza,  per  la parte attribuibile a
          beni   ammortizzabili   o   all'avviamento,   deve   essere
          ammortizzata.
              Negli  esercizi  successivi  le  plusvalenze, derivanti
          dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
          al  valore  indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
          sono iscritte in una riserva non distribuibile;
                5)  i  costi di impianto e di ampliamento, i costi di
          ricerca,  di  sviluppo  e  di  pubblicita'  aventi utilita'
          pluriennale  possono  essere  iscritti  nell'attivo  con il
          consenso   del   collegio   sindacale   e   devono   essere
          ammortizzati  entro un periodo non superiore a cinque anni.
          Fino  a che l'ammortamento non e' completato possono essere
          distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili
          sufficienti   a   coprire   l'ammontare   dei   costi   non
          ammortizzati;
                6)  l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
          il  consenso  del collegio sindacale, se acquisito a titolo
          oneroso,  nei  limiti  del  costo per esso sostenuto e deve
          essere  ammortizzato  entro  un  periodo di cinque anni. E'
          tuttavia     consentito    ammortizzare    sistematicamente
          l'avviamento  in  un  periodo limitato di durata superiore,
          purche'  esso  non  superi la durata per l'utilizzazione di
          questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
          integrativa;
                7)  il  disaggio  su  prestiti  deve  essere iscritto
          nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
          di durata del prestito;
                8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
          presumibile di realizzazione;
                9)  le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
          che  non  costituiscono  immobilizzazioni  sono iscritti al
          costo  di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
          1),   ovvero   al   valore   di   realizzazione  desumibile
          dall'andamento  del  mercato,  se minore; tale minor valore
          non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
          venuti  meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
          essere computati nel costo di produzione;
                10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
          col  metodo  della  media  ponderata  o  con  quelli «primo
          entrato, primo uscito» o «ultimo entrato, primo uscito»; se
          il  valore cosi' ottenuto differisce in misura apprezzabile
          dai   costi   correnti  alla  chiusura  dell'esercizio,  la
          differenza  deve  essere  indicata,  per categorie di beni,
          nella nota integrativa;
                11)  i  lavori in corso su ordinazione possono essere
          iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
          con ragionevole certezza;
                12)  le  attrezzature  industriali  e commerciali, le
          materie  prime,  sussidiarie  e  di consumo, possono essere
          iscritte  nell'attivo  ad  un valore costante qualora siano
          costantemente   rinnovate,  e  complessivamente  di  scarsa
          importanza  in  rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
          non  si  abbiano  variazioni  sensibili nella loro entita',
          valore  e composizione. E' consentito effettuare rettifiche
          di  valore  e accantonamenti esclusivamente in applicazione
          di norme tributarie.».

      

                               Art. 3.
  1.   L'articolo  5  della  legge  17 dicembre  1971,  n.  1158,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  5.  -  1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
assume  la  funzione  di concedente della societa' Stretto di Messina
S.p.A.  e per l'effetto subentra, dalla data di entrata in vigore del
presente  decreto  legislativo,  ad  ANAS  e a RFI - Rete Ferroviaria
Italiana  S.p.a.  nei  rapporti con la societa' concessionaria di cui
alla convenzione in data 27 dicembre 1985.
  2.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla
vigilanza  sulle attivita' della societa' concessionaria avvalendosi,
ove non vi siano specifiche professionalita' interne, della struttura
tecnica  di  missione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del
decreto  legislativo  20 agosto  2002,  n.  190.  Ove  ne  ravvisi la
necessita',  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti propone
al  Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina di un commissario
straordinario   ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  7,  del  decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190; il commissario e' nominato con le
modalita'  procedurali  indicate all'articolo 2, comma 7, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
  3.   La   societa'  concessionaria  provvede  direttamente,  ovvero
mediante  contraenti  generali  o  concessionario  di  costruzione  e
gestione  alle  operazioni  di  esproprio delle aree necessarie, alla
costruzione degli interventi affidatigli.
  4.  Gli  interventi  relativi  al  collegamento  stabile  viario  e
ferroviario  e  di  altri servizi pubblici pertinenti il collegamento
tra  la  Sicilia  ed  il  continente  sono  dichiarati di particolare
urgenza  ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.
  5.  Per  quanto  non  previsto dalla presente legge agli interventi
relativi   alla  realizzazione  del  collegamento  stabile  viario  e
ferroviario  e  di  altri servizi pubblici pertinenti il collegamento
tra  la  Sicilia  e  il continente si applicano le disposizioni della
legge  21 dicembre  2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190 e successive modificazioni.».

      
                  Note all'art. 3:
              - Il testo dell'art. 2, comma 3, lettera a) del decreto
          legislativo  20 agosto  2002,  n. 190, recante: «Attuazione
          della  legge  21 dicembre 2001, n. 44, per la realizzazione
          delle   infrastrutture   e  degli  insediamenti  produttivi
          strategici  e  di  interesse  nazionale,  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale n. 199 del 26 agosto 2002 - supplemento
          ordinario n. 174, e' il seguente:
              «3.  Per  le  attivita'  di  cui al presente decreto il
          Ministero,  ove  non  vi  siano specifiche professionalita'
          interne, puo':
                a) avvalersi  di  una  struttura  tecnica di missione
          composta  da  dirigenti delle pubbliche amministrazioni, da
          tecnici  individuati  dalle  regioni  o  province  autonome
          territorialmente   coinvolte,   nonche',   sulla   base  di
          specifici    incarichi    professionali   o   rapporti   di
          collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
          esperti  nella  gestione  di lavori pubblici e privati e di
          procedure  amministrative. La struttura tecnica di missione
          e'  istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti;  i  costi  della  struttura  tecnica  di
          missione  e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti
          a  carico  dei  fondi  con  le  modalita'  stabilite con il
          decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          di cui al comma 6».
              - Il testo dell'art. 2, comma 7 del decreto legislativo
          20 agosto  2002,  n.  199, recante: «Attuazione della legge
          21 dicembre  2001,  n.  443,  per  la  realizzazione  delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
          di  interesse nazionale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n.  199  del 26 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 174,
          e' il seguente:
              «7.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentiti    i    Ministri   competenti   nonche',   per   le
          infrastrutture  di  competenza  dei  soggetti aggiudicatori
          regionali,  i  presidenti delle regioni o province autonome
          interessate,    abilita    eventualmente    i    commissari
          straordinari  ad  adottare, con le modalita' ed i poteri di
          cui  all'art.  13  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
          n.   135,   in  sostituzione  dei  soggetti  competenti,  i
          provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
          sollecita   progettazione,   istruttoria,   affidamento   e
          realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
          produttivi.».
              -  Il  testo  dell'art.  22  del decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 giugno  2001,  n. 327, recante: «Testo
          unico  delle  disposizioni  legislative  e regolamentari in
          materia  di espropriazione per pubblica utilita' (Testo A),
          come  modificato  dal  decreto  legislativo n. 302 del 2002
          pubblicato   nel  supplemento  ordinario  n.  231  Gazzetta
          Ufficiale  - serie generale - n. 214 del 14 settembre 2001,
          e' il seguente:
              «Art.  22 (L-R) (Determinazione urgente dell'indennita'
          provvisoria).  - 1. In caso di particolare urgenza, tale da
          non  consentire l'applicazione delle disposizioni dell'art.
          20, il decreto di esproprio puo' essere emanato ed eseguito
          in  base  alla  determinazione  urgente della indennita' di
          espropriazione,  senza  particolari  indagini o formalita'.
          Nel   decreto  si  da  atto  della  determinazione  urgente
          dell'indennita'  e  si  invita  il proprietario, nei trenta
          giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare
          se la condivide. (R)
              2. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al
          comma  1  e la documentazione comprovante la piena e libera
          disponibilita'  del  bene, l'autorita' espropriante dispone
          il  pagamento dell'indennita' di espropriazione nel termine
          di  sessanta  giorni,  senza  applicare  la  riduzione  del
          quaranta  per  cento  di  cui all'art. 37, comma 1. Decorso
          tale  termine  al  proprietario  sono  dovuti gli interessi
          nella misura del tasso legale. (L)
              3.  Se  non  condivide  la  determinazione della misura
          della   indennita'  di  espropriazione,  entro  il  termine
          previsto  dal comma 1 l'espropriato puo' chiedere la nomina
          dei  tecnici,  ai sensi dell'art. 21 e, se non condivide la
          relazione  finale,  puo' proporre l'opposizione alla stima.
          (R)
              4.   In   assenza   della   istanza  del  proprietario,
          l'autorita'    espropriante    chiede   la   determinazione
          dell'indennita'   alla   commissione  provinciale  prevista
          dall'art.  41,  che  provvede  entro  il  termine di trenta
          giorni, e da comunicazione della medesima determinazione al
          proprietario, con avviso notificato con le forme degli atti
          processuali civili. (R)».

      

                               Art. 4.
  1.   L'articolo  7  della  legge  17 dicembre  1971,  n.  1158,  e'
sostituito dal seguente:
  «Art.  7.  - 1. Alla disciplina dei rapporti tra il Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti e la societa' concessionaria relativi
alla   costruzione   del   collegamento   viario   e  ferroviario  ed
all'esercizio   del  collegamento  stradale  tra  la  Sicilia  ed  il
continente si provvede, con apposita convenzione, da stipularsi entro
60 giorni dall'approvazione del progetto preliminare.
  2.  La  convenzione  di cui al comma 1 e' approvata con decreto del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro  dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni Sicilia e
Calabria;
  3.  In  particolare la convenzione, nel quadro delle previsioni del
progetto preliminare approvato, disciplina, tra l'altro:
    a) il  programma  di  costruzione  di  tutte le opere, fissando i
relativi termini di ultimazione e quelli di avvio della gestione;
    b) le  caratteristiche  funzionali,  impiantistiche,  tecniche ed
architettoniche delle opere da eseguire e lo standard dei servizi;
    c) le modalita' di realizzazione delle prestazioni da parte della
societa'  Stretto  di  Messina  S.p.A.,  secondo le disposizioni e le
procedure   previste,   per  la  realizzazione  delle  infrastrutture
strategiche   e   di  preminente  interesse  nazionale,  dal  decreto
legislativo  20 agosto  2002,  n.  190,  e  successive modificazioni,
mediante  affidamento  ad  uno  o piu' contraenti generali o mediante
concessione di costruzione e gestione;
    d) le  modalita' ed i termini per il collaudo delle opere secondo
le   previsioni  di  cui  all'articolo  11  del  decreto  legislativo
20 agosto  2002,  n.  190,  nonche'  per  l'entrata  in esercizio del
collegamento sia stradale che ferroviario;
    e) le modalita' di esercizio dei poteri di vigilanza da parte del
concedente,   ferma   restando  la  responsabilita'  a  carico  della
concessionaria   sia  della  progettazione  che  dell'esecuzione  dei
lavori;
    f)  le  modalita'  per  la riconsegna all'Amministrazione statale
dell'opera e relative pertinenze al termine della concessione;
    g) le  penali e le ipotesi di decadenza dalla concessione, con le
relative   procedure,   nonche'   i   criteri   e  le  modalita'  per
l'acquisizione allo Stato delle opere e degli impianti;
    h) casi  in  cui  lo Stato puo' esercitare il riscatto anticipato
dell'opera pubblica oggetto della presente legge, nonche' i termini e
le modalita' per l'esercizio del riscatto stesso;
    i) l'assunzione da parte della concessionaria di tutti i costi di
progettazione,  costruzione  e  di manutenzione, anche straordinaria,
dell'opera,   nonche'  delle  spese  di  esercizio  del  collegamento
stradale per l'intera durata della concessione;
    l)  il piano economico-finanziario, la durata della concessione e
l'eventuale  contributo  da  accordare  in  stretta  osservanza  alle
previsioni  contenute nel piano economico-finanziario stesso, nonche'
le  modalita'  di  corresponsione  del  contributo  stesso secondo la
disciplina prevista dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo
20 agosto  2002,  n.  190;  la  previsione  che alla approvazione del
progetto  definitivo dell'opera, nonche' all'entrata in esercizio del
collegamento  sullo  stretto, sara' accertato il costo aggiornato dei
lavori   e   stabilito,   per   differenza,   l'eventuale  contributo
integrativo  da  corrispondere  alla  societa' concessionaria per gli
aumenti  di  costo  derivanti  da forza maggiore, sorpresa geologica,
sopravvenute  prescrizioni  di  legge  o  di  enti  terzi  o comunque
derivanti   da   richieste  del  concedente;  l'eventuale  contributo
integrativo   sara'  determinato  in  stretta  osservanza  del  piano
economico-finanziario  ed  ai  relativi  oneri si fara' fronte con le
risorse  stanziate  annualmente  per le infrastrutture strategiche di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;
    m) la  specificazione  della  quota annuale di ammortamento degli
investimenti  in  stretta  osservanza  alle  previsioni contenute nel
piano  economico  finanziario,  con la indicazione del valore residuo
dell'investimento  non  ammortizzato al termine della concessione; le
modalita' finanziarie di devoluzione allo Stato dell'opera e relative
pertinenze  al  termine della concessione e le modalita' di revisione
periodica del piano economico finanziario;
    n) le   modalita'   di   reperimento,  da  parte  della  societa'
concessionaria,  dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione
delle  prestazioni  affidate,  tenendo  conto  della  possibilita' di
cedere  in proprieta' o diritto di godimento beni immobili allo scopo
espropriati,   la   cui  utilizzazione  sia  strumentale  o  connessa
all'opera  affidata, secondo le previsioni dell'articolo 19, comma 2,
della  legge  11 febbraio  1994,  n. 109, come modificato dalla legge
1° agosto 2002, n. 166;
    o) la eventuale partecipazione al capitale della societa' Stretto
di  Messina S.p.A. di altri soggetti pubblici e privati; in tale caso
saranno   apportate  le  conseguenti  modifiche  allo  statuto  della
societa' stessa;
    p) le  modalita' e i termini per la manutenzione e gestione delle
opere,  nonche'  i  poteri di controllo del concedente sulla gestione
stessa;
    q) la  devoluzione  in favore della concessionaria degli introiti
derivanti dalla gestione del collegamento stradale;
    r) l'entita'   e   le  modalita'  di  versamento  del  canone  da
corrispondersi alla concessionaria da RFI - Rete Ferroviaria Italiana
S.p.a.  per  l'esercizio degli impianti ferroviari, per il primo anno
di  esercizio,  nonche'  i  criteri  e le modalita' da seguire per la
determinazione  del canone stesso per gli ulteriori anni di esercizio
e relative modalita' di versamento;
    s) i  criteri per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe
di  pedaggio  determinate  in  misura  tale  da  favorire  una giusta
politica di valorizzazione economica del Mezzogiorno;
    t)  la  possibilita'  di  deferire  al  giudizio  di  un collegio
arbitrale,  secondo  le previsioni di cui all'articolo 12 del decreto
legislativo  20 agosto 2002, n. 190, le eventuali controversie tra il
Ministero  delle  infrastrutture  e dei trasporti, da una parte, e la
societa'   concessionaria,   dall'altra,  relative  alla  esecuzione,
interpretazione e risoluzione della convenzione;
    u) l'inserimento,   negli   atti   contrattuali   di  affidamento
dell'opera  a terzi, della facolta' della societa' Stretto di Messina
S.p.A.   di   recedere   dal   contratto   ove  il  progetto  redatto
dall'affidatario dopo l'aggiudicazione comporti sostanziali modifiche
alle opere ovvero aumenti di prezzo.».

      
                  Note all'art. 4:
              -   Il  testo  dell'art.  11  del  decreto  legislativo
          20 agosto  2002,  n.  190, recante: «Attuazione della legge
          21 dicembre  2001,  n.  443,  per  la  realizzazione  delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
          di   interesse   nazionale»,   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale   del   26 agosto  2002,  n.  199  -  supplemento
          ordinario n. 174, e' il seguente:
              «Art.   11   (Collaudo).   -   1. Al   collaudo   delle
          infrastrutture  si  provvede con le modalita' e nei termini
          previsti dalla legge quadro.
              2.   Per   le  infrastrutture  di  grande  rilevanza  o
          complessita', il soggetto aggiudicatore puo' autorizzare le
          commissioni   di  collaudo  ad  avvalersi  dei  servizi  di
          supporto  e  di  indagine  di  soggetti  specializzati  nel
          settore.  Gli oneri relativi sono a carico dei fondi con le
          modalita'  ed  i  limiti stabiliti con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze. L'affidatario del
          supporto   al   collaudo   non   puo'   avere  rapporti  di
          collegamento  con chi ha progettato, diretto, sorvegliato o
          eseguito in tutto o in parte l'infrastruttura».
              - Il testo dell'art. 7, comma 2 del decreto legislativo
          20 agosto  2002,  n.  190, recante: «Attuazione della legge
          21 dicembre  2001,  n.  443,  per  la  realizzazione  delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
          di interesse nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del  26 agosto  2002 n. 199 - supplemento ordinario n. 174,
          e' il seguente:
              «2.  Il  concessionario  assume  a  proprio  carico  il
          rischio  di gestione dell'opera. Il prezzo eventualmente da
          accordare  al  concessionario e la durata della concessione
          sono  determinati,  nel bando di gara, sulla base del piano
          economico  finanziario  e  costituiscono  come  previsto al
          successivo  art.  10,  comma 4, parametri di aggiudicazione
          della  concessione Nella determinazione del prezzo si tiene
          conto  della  eventuale  prestazione  di  beni e servizi da
          parte    del    concessionario    allo    stesso   soggetto
          aggiudicatore, relativamente all'opera concessa, secondo le
          previsioni del bando di gara.».
              -   Il   testo   dell'art.  19,  comma  2  della  legge
          11 febbraio  1994,  n.  109,  e  successive  modificazioni,
          recante:  legge  quadro sui lavori pubblici, pubblicata nel
          supplemento  ordinario  n. 1 alla Gazzetta Ufficiale del 19
          febbraio 1994, n. 41, e' il seguente:
              «2.  Le  concessioni  di lavori pubblici sono contratti
          conclusi  in  forma  scritta  fra  un  imprenditore  e  una
          amministrazione   aggiudicatrice,   aventi   a  oggetto  la
          progettazione  definitiva,  la  progettazione  esecutiva  e
          l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilita', e
          di  lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati,
          nonche'  la  loro  gestione  funzionale  ed  economica.  La
          controprestazione  a  favore  del  concessionario  consiste
          unicamente  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e di
          sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora
          necessario,    il    soggetto    concedente   assicura   al
          concessionario     il     perseguimento     dell'equilibrio
          economico-finanziario  degli  investimenti e della connessa
          gestione   in  relazione  alla  qualita'  del  servizio  da
          prestare,  anche  mediante  un prezzo, stabilito in sede di
          gara, che comunque non puo' superare il cinquanta per cento
          dell'importo  totale  dei  lavori.  Il  prezzo  puo' essere
          corrisposto  a  collaudo  effettuato  in un'unica rata o in
          piu'  rate  annuali,  costanti  o  variabili.  A  titolo di
          prezzo,   i   soggetti   aggiudicatori  possono  cedere  in
          proprieta'  o  diritto  di  godimento  beni  immobili nella
          propria  disponibilita',  o  allo scopo espropriati, la cui
          utilizzazione  sia  strumentale  o  connessa  all'opera  da
          affidare  in  concessione,  nonche'  beni  immobili che non
          assolvono  piu'  a  funzioni  di  interesse  pubblico, gia'
          indicati  nel  programma  di cui all'art. 14, ad esclusione
          degli  immobili  ricompresi nel patrimonio da dismettere ai
          sensi   del   decreto-legge   25 settembre  2001,  n.  351,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  23 novembre
          2001,  n.  410.  Qualora il soggetto concedente disponga di
          progettazione   definitiva  o  esecutiva,  l'oggetto  della
          concessione,  quanto  alle  prestazioni  progettuali,  puo'
          essere circoscritto alla revisione della progettazione e al
          suo completamento da parte del concessionario.».
              -   Il  testo  dell'art.  12  del  decreto  legislativo
          20 agosto  2002,  n.  190, recante: «Attuazione della legge
          21 dicembre  2001,  n.  443,  per  la  realizzazione  delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e
          di interesse nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          del  26 agosto 2002, n. 199 - supplemento ordinario n. 174,
          e' il seguente:
              «Art.  12  (Risoluzione delle controversie). - 1. Tutte
          le  controversie  relative  all'esecuzione dei contratti la
          realizzazione  delle  infrastrutture possono essere risolte
          mediante   arbitrato   rituale   di  diritto.  Al  giudizio
          arbitrale  si applicano, salvo quanto disposto nel presente
          articolo, le disposizioni del codice di procedura civile.
              2.   Qualora   sussista  la  competenza  arbitrale,  il
          giudizio  e'  demandato  ad  un  collegio  composto  da tre
          membri.
              3.  Ciascuna  delle parti, nella domanda di arbitrato o
          nell'atto   di  resistenza,  nomina  l'arbitro  di  propria
          competenza  scelto  fra  professionisti  aventi particolare
          esperienza nella materia dei lavori pubblici.
              4.  Il  terzo  arbitro  con  funzioni di presidente del
          collegio arbitrale e' nominato, d'accordo, dagli arbitri di
          parte o dalle parti stesse, tra i magistrati amministrativi
          e  contabili, nonche' tra gli avvocati dello Stato nel caso
          in cui non ne sia stato nominato uno quale arbitro di parte
          e  l'Avvocatura  dello Stato non sia difensore di una delle
          parti   in   giudizio.  In  caso  di  mancato  accordo,  ad
          iniziativa  della  parte piu' diligente, provvede la camera
          arbitrale  per  i  lavori pubblici di cui all'art. 32 della
          legge  quadro  e  successive  modificazioni,  scegliendo il
          terzo arbitro nell'albo previsto dal decreto del Presidente
          della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
              5.  Il  collegio  arbitrale  provvede  alla  nomina del
          segretario in persona di propria fiducia e, quando occorra,
          alla  nomina  del  consulente  tecnico  di  ufficio, scelto
          nell'ambito   dell'apposito   elenco  tenuto  dalla  camera
          arbitrale.
              6.  I  compensi spettanti agli arbitri sono determinati
          con il regolamento di cui all'art. 15.».

      

                               Art. 5.
  1. Alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, sono apportate le seguente
modificazioni:
    a) all'articolo  1,  primo  comma,  la  parola:  «prevalente»  e'
sostituita dalla seguente: «preminente»; il quinto comma e' abrogato;
    b) all'articolo 2:
      1)  al  primo  comma  sono  aggiunte,  alla  fine  del  secondo
capoverso,  le  seguenti  parole:  «,  nonche' lo svolgimento di ogni
connessa attivita' anche attraverso societa' partecipate; a fronte di
eventuali  contributi  per  lo  svolgimento  di attivita' connesse si
procedera' alla separazione dei relativi flussi contabili.»;
      2) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«lo  statuto  deve  altresi'  prevedere  la  previa  designazione del
Ministero  delle  infrastrutture e dei trasporti per la nomina di tre
degli altri amministratori»;
      3) il terzo comma e' abrogato;
    c) all'articolo 3, il terzo comma e' abrogato;
    d) l'articolo 6 e' abrogato;
    e) all'articolo 9:
      1) il sesto comma e' abrogato;
      2)  al  settimo  comma  le  parole: «la stessa» sono sostituite
dalla seguente: «successiva»;
      3) l'ottavo comma e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 24 aprile 2003

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

      
                  Note all'art. 5:
              - Il testo dell'art. 1 della legge 17 dicembre 1971, n.
          1158,  recante:  «Collegamento  viario e ferroviario fra la
          Sicilia   ed   il  continente,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'11 gennaio 1972, n. 8, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.  1 (Collegamento stabile viario e ferroviario). -
          Concessione  alla  realizzazione di un collegamento stabile
          viario  e  ferroviario  e  di altri servizi pubblici fra la
          Sicilia  ed  il  continente  opera  di preminente interesse
          nazionale  - si provvede mediante affidamento dello studio,
          della    progettazione   e   della   costruzione,   nonche'
          dell'esercizio   del   solo  collegamento  viario,  ad  una
          societa'  per  azioni  al  cui  capitale  sociale partecipi
          direttamente    o    indirettamente   l'Istituto   per   la
          ricostruzione  industriale  con  almeno  il cinquantuno per
          cento.
              Il  restante  49  per  cento del capitale sociale sara'
          sottoscritto  dall'azienda  autonoma  delle  ferrovie dello
          Stato,  dall'ANAS,  dalle  regioni  Sicilia e Calabria e da
          amministrazioni   ed   enti  pubblici.  La  concessione  e'
          assentita  con decreto dei Ministri per i lavori pubblici e
          per  i  trasporti  e  l'aviazione civile, di concerto con i
          Ministri per il bilancio e la programmazione economica, per
          il  tesoro,  per  le partecipazioni statali e per la Marina
          mercantile, sentito il CIPE.
              Con  lo  stesso  decreto  viene  approvata,  sentiti  i
          consigli  di  amministrazione  delle Ferrovie dello Stato e
          dell'ANAS  e  previo  parere  del  Consiglio  di  Stato, la
          convenzione che disciplina la concessione.
              (Comma abrogato).».
              - Il testo dell'art. 2 della legge 17 dicembre 1971, n.
          1158,  recante:  «Collegamento  viario e ferroviario fra la
          Sicilia   ed  il  continente»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'11 gennaio 1972, n. 8, come modificato dalla
          legge qui pubblicata e' il seguente:
              «Art.   2  (Societa'  concessionaria).  -  La  societa'
          concessionaria dovra' avere come scopo sociale:
                lo  studio,  la  progettazione  e  la  costruzione di
          un'opera per il collegamento stabile ferroviario e viario e
          dei pubblici servizi tra la Sicilia e il continente;
                l'esercizio   del   collegamento  e  la  manutenzione
          dell'opera   di  cui  al  punto  precedente,  salvo  quanto
          previsto  dall'art.  3  per  quanto  attiene  all'esercizio
          ferroviario,   nonche'  lo  svolgimento  di  ogni  connessa
          attivita'  anche  attraverso societa' partecipate; a fronte
          di  eventuali  contributi  per  la svolgimento di attivita'
          connesse si procedera' alla separazione dei relativi flussi
          contabili.
              L'atto  costitutivo  e  lo statuto sociale non potranno
          prevedere  deroghe alle maggioranze assembleari di cui agli
          articoli 2368  e  2369  del  codice  civile  e,  per quanto
          attiene alla azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ed
          alla  ANAS,  dovranno  prevedere  la  facolta' per ciascuna
          delle  aziende  di  nominare,  ai  sensi dell'art. 2458 del
          Codice civile, almeno un amministratore ed un sindaco e per
          ciascuna  delle  due  regioni  almeno un amministratore. Lo
          statuto  deve altresi' prevedere la previa designazione del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per la
          nomina di tre degli altri amministratori.
              (Comma abrogato).
              In  deroga  alle  disposizioni  del  codice  civile, il
          presidente  del  consiglio d'amministrazione sara' nominato
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con  i  Ministri  per  i  lavori  pubblici, per i
          trasporti  e  l'aviazione  civile  e  per le partecipazioni
          statali.
              La  societa'  concessionaria  e' autorizzata, in deroga
          alle limitazioni di cui all'art. 2410 del Codice civile, ad
          emettere  obbligazioni per un importo superiore al capitale
          versato.».
              - Il testo dell'art. 3 della legge 17 dicembre 1971, n.
          1158,  recante:  «Collegamento  viario e ferroviario fra la
          Sicilia   ed   il  continente,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'11 gennaio 1973, n. 8, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art. 3 (Disposizioni sulla societa' concessionaria). -
          Alla  societa'  concessionaria  e' affidato l'esercizio, la
          gestione  e  la manutenzione del collegamento sullo stretto
          di  Messina,  ad  eccezione di quanto riguarda gli impianti
          ferroviari   che,  ad  ultimazione  e  collaudo  definitivo
          dell'opera,    passeranno    in   esercizio,   gestione   e
          manutenzione  all'Azienda  autonoma  delle  ferrovie  dello
          Stato, secondo il vigente ordinamento.
              Le  spese  generali  di  gestione  dell'opera  e  della
          relativa  manutenzione,  ordinaria  e straordinaria, sono a
          carico della societa' concessionaria.
              (Comma abrogato).
              - Il testo dell'art. 9 della legge 17 dicembre 1971, n.
          1158,  recante:  «Collegamento  viario e ferroviario fra la
          Sicilia   ed  il  continente»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale dell'11 gennaio 1972, n. 8, come modificato dalla
          legge qui pubblicata, e' il seguente:
              «Art.   9   (Partecipazioni   azionarie).  -  L'azienda
          autonoma  delle  ferrovie  dello  Stato  e'  autorizzata ad
          assumere le partecipazioni azionarie di cui all'art. 1 fino
          a   concorrenza   della   somma  di  lire  due  miliardi  e
          cinquecento milioni.
              Per  far  fronte al suindicato onere l'azienda autonoma
          delle  Ferrovie  dello  Stato utilizzera' la quota di spesa
          prevista   dall'ultimo   comma   dell'art.  8  della  legge
          25 ottobre 1968, n. 1089.
              L'azienda  nazionale  autonoma delle strade e' del pari
          autorizzata   ad   assumere   le   medesime  partecipazioni
          azionarie  fino  a  concorrenza  della  somma  di  lire due
          miliardi e mezzo.
              Per  far  fronte  al suindicato onere verra' ridotto di
          pari  importo  il contributo dello Stato a favore dell'ANAS
          per  l'anno  1972 e conseguentemente verranno ridotti degli
          importi  di  milioni  mille,  milioni cinquecento e milioni
          mille, rispettivamente gli stanziamenti dei capitoli numeri
          503,  504  e  505  dello  stato  di  previsione della spese
          dell'ANAS per l'anno medesimo.
              Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre,
          con  propri  decreti,  le variazioni di bilancio occorrenti
          per l'attuazione della presente legge.
              (Comma abrogato).
              Con  successiva  legge si provvedera' alle modalita' di
          attribuzione   delle   aree   di  risulta  derivanti  dallo
          spostamento  delle  attrezzature  viarie  e ferroviarie che
          andranno  a  far  parte  del  patrimonio  indisponibile dei
          comuni.
              (Comma abrogato).».

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