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SENTENZE Elencate per ordine alfabetico

Dt  Competenze Geom.Ing.Arch                                                                                   Consiglio di stato sentenza 368
Dt  Illeggittimita' di Aggiudicazione  a contratto stipulato                                           Consiglio di stato Sz 6666 27/10/03
Dt  Incarichi di progettazione sotto-soglia.Insufficiente albo pretorio                          TAR Puglia-Bari del 19/04/01    
Dt  Impugnare l'ordinanza di demolizione                                                                    Consiglio di stato 1990 /2003  
Dt  La categoria OG11 non puo' essere sostituita dalle  OS3,OS5,OS28,OS30      Corte di Cassazione 20/03/2003
Dt  L'immobile abusivo puo essere sequestrato
Dt  Offerta solo in cifre.L'Impresa non va esclusa                                                        Consiglio di Stato N°7134 10/11/03
Dt  Piano Reg. Gen.Decadenza dei vincoli quinquennali
   
10-12-03  Veranda -per cotruirla basta la DIA                                                                          Tar Lazio N°9570  del 2003  
   
   
   
   

SENTENZE

  Sentenza Corte Cassz. Sentenza 20/03/2003 N°12878/2003 per l'intero processo

 Limmobile abusivo finito può essere sequestrato

Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza 12878/2003

23/04/2003 - I giudici della Cassazione hanno stabilito che anche l'opera ultimata può essere sequestrata preventivamente poichè qualsiasi opera completata determina turbamento del regolare assetto urbanistico con il conseguente appesantimento del carico urbanistico e delle infrastrutture.

 


SENTENZA N°3068 del consiglio di stato

Calcestruzzo armato: dal Consiglio di Stato chiarimenti su competenze di geometri, ingegneri ed architetti.

Rientra nelle competenze dei geometri firmare progetti di opere che prevedono strutture in calcestruzzo armato, a condizione che il calcolo e la direzione lavori di queste ultime siano affidati ad un ingegnere o ad un architetto abilitati.
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, con la
sentenza n. 3068 del 2003.
Il TAR dell'Abruzzo, nel primo grado di giudizio, aveva annullato una concessione edilizia perché il progetto dell'opera da realizzare (una palazzina con struttura in c.a.) recava la firma di un geometra, in qualità di progettista, e di un ingegnere in qualità di progettista e direttore dei lavori delle opere strutturali.
Secondo la magistratura amministrativa abruzzese, il progetto dell'opera in questione esulava dalle competenze professionali del geometra; infatti "nessun rilievo poteva essere attribuito alla circostanza che i calcoli del cemento armato erano stati affidati a parte a un ingegnere, giacché è il professionista incaricato della progettazione della direzione dei lavori che assume la responsabilità dell'intera costruzione e non gli eventuali i suoi collaboratori (articolo 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086)."
Il Consiglio di Stato, al contrario, ha ritenuto che la forma di cooperazione che si è stabilita in tal modo tra i due professionisti, non è in contrasto con il citato articolo 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, come sostenuto nella sentenza di primo grado.


 

 SENTENZA TAR Puglia-Bari del 19/04/01 Incarichi di progettazione sotto-soglia.Insufficiente pubblicazione albo pretorio

 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Sede di Bari - Sezione I 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

sul ricorso n. 3352 del 2000 proposto

dall’ORDINE degli ARCHITETTI della PROVINCIA di FOGGIA, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Jannarelli e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Bari alla via Dalmazia n. 161 (c/o avv. Paola Bascià), per mandato a margine del ricorso;

CONTRO

il COMUNE di MONTELEONE di PUGLIA, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Giorgione, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Foggia alla via Zara n. 93, per mandato a margine della memoria di costituzione, e quindi domiciliato ex lege in Bari presso la Segreteria del Tribunale;

per l’annullamento

dell’avviso pubblico del 20 ottobre 2000, pubblicato mediante affissione all’albo pretorio comunale sino al 30 ottobre 2000, relativo ad affidamento di incarichi per la redazione del progetto e successiva direzione lavori per le opere di difesa del suolo in località “Aia del Caruso”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché sconosciuto

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monteleone di Puglia;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore, alla pubblica udienza del 7 marzo 2001, il dott. Leonardo Spagnoletti e udito l’avv. Paola Bascià, in sostituzione dell’avv. Antonio Jannarelli, per l’Ente ricorrent e;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

F A T T O

Con ricorso notificato il 25-27 novembre 2000 e depositato in Segreteria il 5 dicembre 2000, l’Ordine degli architetti della provincia di Foggia, in persona del Presidente pro-tempore, ha impugnato l’avviso pubblico in epigrafe meglio specificato, deducendo, con unico complesso motivo, le seguenti censure:

Violazione e falsa applicazione di legge (legge n. 109/1994 e successive modifiche; d.P.R. n. 554/1999). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carente o omessa valutazione dei presupposti, illogicità e contraddittorietà manifeste, travisamento, insussistenza di atto presupposto

L’avviso pubblico è illegittimo per la sua assoluta genericità: non è dato conoscere se vi sia una presupposta determinazione intesa al conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori; non è stabilito il valore dell’opera pubblica e l’importo stimato del compenso professionale e non è quindi consentito verificare se si tratti di incarichi di valore inferiore a 40.000 Ecu, compresi tra 40.000 e 200.000 Ecu o superiori a 200.000 Ecu, con le connesse differenti modalità di affidamento, come disciplinate anche dal d.P.R. n. 554/1999; non vi è alcuna indicazione tipica dei bandi di gara; non è stata data comunque al medesimo adeguata pubblicità ove si tratti di incarico di valore inferiore a 40.000 Ecu.

Costituitosi in giudizio, il Comune di Monteleone di Puglia ha dedotto in via pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva dell’Ordine ricorrente e nel merito l’infondatezza del ricorso sul rilievo che con determinazione dirigenziale n. 83 del 28 agosto 2000 è stata disposta la pubblicazione di avviso pubblico mediante affissione all’albo pretorio, trattandosi di incarico di progettazione di valore inferiore a 40.000 Ecu, ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 554/1999.

Con memoria difensiva depositata il 22 febbraio 2001, l’Ente ricorrente, pur revocando in dubbio che il valore dell’incarico, in rapporto a quello dell’opera pubblica, fosse inferiore a 40.000 Ecu, ribadiva che comunque alla procedura intesa al conferimento dell’incarico non era stata data adeguata pubblicità.

Con ordinanza n. 6 del 10 gennaio 2001 veniva accolta l’istanza incidentale di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato (con contestuale fissazione dell’udienza di discussione) sul rilievo che “l’impugnato avviso pubblico non reca alcuna indicazione né del valore dell’opera da eseguire né dell’importo stimato a titolo di compenso professionale” e che “…la mera affissione all’albo comunale dell’avviso pubblico non realizza l’adeguata pubblicità richiesta dall’art. 17 co. 12  l. 11/2/94 n. 109”.

All’udienza pubblica del 7 marzo 2001 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

D I R I T T O

1.) Il Tribunale deve esaminare, in limine, l’eccezione pregiudiziale spiegata dal difensore dell’Amministrazione comunale intimata, incentrata sul rilievo della carente legittimazione ad agire dell’Ordine ricorrente in ordine all’impugnativa di un avviso pubblico per il conferimento di incarichi di progettazione.

L’eccezione è manifestamente destituita di giuridico fondamento.

Come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa anche più recente, gli ordini professionali, in quanto enti di rappresentanza istituzionale degli interessi dei professionisti iscritti, sono pienamente legittimati ad agire in giudizio anche al fine di far valere interessi strumentali riferibili alla sfera dell’intera categoria (oltre che, ovviamente, a quella di ciascun iscritto), e quindi a dolersi della violazione di disposizioni relative alle procedure di evidenza pubblica di carattere selettivo per l’affidamento di incarichi di progettazione che incidano sulla partecipazione dei professionisti rappresentati (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339; nello stesso senso, Sez. V, 3 giugno 1996, n. 642).

Nel caso di specie, peraltro, in funzione delle dedotte censure, imperniate sull’assoluta genericità dell’avviso di selezione e sulla sua carente pubblicità, l’Ordine ricorrente è portatore di un chiaro interesse strumentale alla rinnovazione della procedura di evidenza pubblica al fine di consentire alla sfera dei professionisti iscritti  di partecipare ad una regolare e legittima selezione, con piena cognizione delle caratteristiche contenutistiche dell’incarico, nei suoi aspetti tecnico-progettuali ed economici, e con la più ampia pubblicità della procedura stessa.

2.) Nel merito il ricorso in epigrafe, come già divisato nell’ordinanza cautelare, è pienamente fondato.

2.1) Com’è noto, l’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ha distinto tra gli incarichi di progettazione di importo stimato pari o superiore a 200.000 Ecu (per i quali trovano applicazione le disposizioni concernenti gli appalti pubblici di servizi di cui alla direttiva CEE 92/50 del 18 giugno 1992 e al d.lgs. 17 marzo 1997, n. 157), e quelli di importo compreso tra i 40.000 e i 200.000 Ecu ed inferiori ai 40.000 Ecu.

Per questi ultimi, il comma dodicesimo (come sostituito dall’art. 6 della legge 18 novembre 1998, n. 415) ha previsto, sino all’entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge, l’affidamento sulla base di curricula presentati dai progettisti interessati, e, per quelli di valore inferiore ai 40.000 Ecu, a professionisti singoli o associati o a società di professionisti di propria fiducia, in entrambi i casi con verifica dell’esperienza e capacità professionale dei progettisti incaricati e congrua motivazione della scelta effettuata “in relazione al progetto da affidare”.

In effetti, nell’impianto normativo dell’art. 12 comma dodicesimo soltanto per gli incarichi di valore stimato compreso tra i 40.000 e i 200.000 Ecu è previsto che le stazioni appaltanti “…devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi”.

Sennonché, già in via di prima approssimazione, deve ritenersi che, ove per incarichi di importo stimato inferiore ai 40.000 Ecu, l’Amministrazione, autolimitando la propria discrezionalità, ritenga di dar corso ad una procedura di tipo selettivo, con pubblicazione di un avviso, non possa sottrarsi alla regola di pubblicità funzionale individuata dalla citata disposizione, nel senso che il mezzo prescelto per pubblicizzare l’avviso deve essere idoneo allo scopo di raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità ed importanza dell’incarico.

Né, quando si tratti di avviso di selezione, e non di bando di gara in senso proprio, possono obliterarsi, sul piano del contenuto informativo minimo dell’avviso, quelle notizie che consentano di individuare l’oggetto dell’incarico ed il suo valore (con indicazione, quindi, dell’entità dei lavori pubblici cui si riferisce la progettazione e del compenso stimato previsto) nonché gli elementi valutativi che saranno considerati ai fini della selezione (natura, caratteri ed estensione temporale delle esperienze professionali richieste).

Deve rammentarsi, però, che con l’entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge quadro sui lavori pubblici (d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554) il principio di pubblicità funzionale già enunciato espressamente per i soli incarichi di valore stimato compreso tra i 40.000 e i 200.000 Ecu, è stato esteso anche agli incarichi c.d. sotto soglia (e cioè inferiori, ora, ai 40.000 Euro).

L’art. 62 del d.P.R. n. 554/1999 ha infatti prescritto che i servizi di cui al precedente art. 50 (e cioè quelli attinenti all’architettura e all’ingegneria, relativi all’affidamento della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e le attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione) “…di importo inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la relativa prestazione professionale”. 

Inoltre, il comma nono dell’art. 62 contiene un rinvio recettizio al comma terzo del successivo art. 80 e alle relative forme di pubblicità, nel senso che “i bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità di cui all’art. 80 comma 3”.

Quest’ultimo, com’è noto, prevede la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara “…sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2” (e cioè su “almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due (quotidiani) a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori”; il comma nono chiarisce, poi, quali siano i quotidiani nazionali e quali quelli regionali -o provinciali- più diffusi).

Il tenore del rinvio, di chiara natura recettizia, esclude che per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (e quindi per l’affidamento degli incarichi di progettazione) possano trovare applicazione altre disposizioni dell’art. 80 dettate, in generale, per gli appalti di lavori pubblici: e così, in particolare, quella del comma quinto che, per l’ipotesi di importo dei lavori inferiore a 500.000 Euro faculta le stazioni appaltanti alla sola pubblicazione dell’avviso o del bando “…nell’Albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell’Albo della stazione appaltante”.

Peraltro, essendo le forme di pubblicità di cui all’art. 80 comma terzo riferite, in virtù del rinvio di cui all’art. 62 comma nono, ai bandi di gara possono profilarsi due opzioni ermeneutiche.

La nozione di “bandi di gara” può essere intesa in senso lato, come relativa ad ogni sorta di avviso relativo ad una selezione di tipo concorsuale per l’affidamento di incarichi, con la conseguenza di ritenere applicabili le più ampie forme di pubblicità previste dall’art. 80 comma terzo (pubblicazione sul foglio inserzioni della G.U. e su almeno due quotidiani nazionali e due regionali a più ampia diffusione) per tutti gli incarichi, sia se inferiori a 40.000 Euro sia se compresi tra i 40.000 Euro e il controvalore in euro di 200.000 DSP, da affidare, com’è noto, a licitazione privata, ai sensi dell’art. 62 comma secondo (laddove per i progetti di importo superiore si applica, come già evidenziato, la disciplina degli appalti pubblici di servizi).

Al contrario, e tenuto conto del gradualismo che ispira le forme di pubblicità, via via più complesse (o aggravate) in funzione dell’importo dei lavori, come prescritte dall’art. 80 commi secondo, terzo e quarto) -ed esclusa, per le ragioni già esposte, l’applicabilità del comma quinto-, può ritenersi che la puntuale e rigorosa osservanza delle forme di pubblicità di cui all’art. 80 terzo comma sia imposta soltanto per i bandi di gara in senso stretto (e quindi per gli incarichi di valore stimato compreso tra 40.000 euro e il controvalore in euro di 200.000 DSP).

In tale ipotesi, esclusa la sufficienza della pubblicazione al solo albo pretorio comunale (e della stazione appaltante, se trattasi di ente diverso dal comune), la “adeguata pubblicità” deve intendersi come comprensiva, se non dell’inserzione dell’avviso sulla G.U., almeno della pubblicazione integrale o per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione regionale, ed eventualmente da forme aggiuntive quali la pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante (che, di per sé, non è sufficiente: cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 1, 24 gennaio 2001, n. 190).

Ed in tal senso è peraltro orientata la più recente giurisprudenza amministrativa, che esclude che la “…congrua e adeguata pubblicità dell’avviso pubblico…(possa ritenersi soddisfatta) dalla mera pubblicazione del bando sull’albo della Stazione appaltante, senza che l’avviso appaia sui quotidiani di tiratura locale” (Cons. Stato, 7 marzo 2001, n. 1339).

2.1) Nel caso di specie, peraltro, l’assoluta genericità dell’avviso pubblico (dal quale non si evince né il numero degli incarichi, né il loro importo stimato, né quello dei lavori cui gli incarichi di riferiscono, né i requisiti di capacità professionale richiesti) non consente nemmeno di ritenere che fosse applicabile la minore forma di pubblicità innanzi indicata (pubblicazione all’albo e, per estratto o in forma integrale, su almeno due quotidiani regionali a maggiore diffusione) in luogo di quella, più completa e rigorosa, di cui all’art. 80 comma terzo del d.P.R. n. 554/1999, posto che non è affatto dimostrato che il valore del (o degli?) incarichi sia inferiore a 40.000 euro (circostanza solo indirettamente affermata col richiamo all’art. 17 comma dodicesimo della legge n. 109/1994 circa l’affidamento a professionisti di fiducia, nella determinazione dirigenziale n. 83 del 28 agosto 2000 esibita dal difensore dell’Amministrazione comunale).

3.) Alla stregua delle osservazioni che precedono, risultano pertanto fondate le censure di cui al motivo unico complesso di ricorso, e per quanto attiene all’assoluta genericità dell’avviso e per quanto concerne la sua inadeguata pubblicità a mezzo della sola affissione all’albo pretorio comunale.

4.) In conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, col conseguente annullamento dell’avviso pubblico impugnato, salvi i provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione comunale intimata.

5.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione I, così provvede sul ricorso in epigrafe n. 3352 del 2000:

1) accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla l’avviso pubblico impugnato, salvi i provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione comunale;

2) condanna l’Amministrazione comunale di Monteleone di Puglia, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione, in favore dell’Ordine degli architetti della provincia di Foggia ricorrente, in persona del suo Presidente pro-tempore, delle spese ed onorari di giudizio, liquidati in complessive £. 2.000.000=.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2001, con l’intervento dei magistrati:

Gennaro           FERRARI                    Presidente                   

Leonardo         SPAGNOLETTI          Componente est.

Stefano FANTINI                    Componente

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SENTENZA   Anche il gestore di un immobile può impugnare l'ordinanza di demolizione

E' quanto ha stabilito il Consiglio di Stato con la sentenza 1990/2003

30/04/2003 - Il Consiglio di Stato ha stabilito che anche il gestore, e non solo il proprietario di un bene può impugnare l'ordinanza di demolizione. Tale principio si giustifica sulla base del fatto che anche il gestore riceve un immediato e tangibile danno dall'ordinanza poichè pur essendo legittimato all'utilizzo non può esercitare il suo diritto ancorchè sia divenuto gestore nelle more del termine per impugnare l'ordinanza.
Sentenza 16/04/2003 n. 1990
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) - Nel caso di demolizione di opere anche il gestore ha il diritto di impugnare l'ordinanza


SENTENZA

PRG - DECADENZA VINCOLI QUINQUENNALI - OBBLIGO DEL COMUNE DI PROVVEDERE AD UNA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA
I
l Consiglio di Stato, Sez. IV, con Sentenza 10 aprile 2003, n. 2015, ha ritenuto che la decadenza dei vincoli urbanistici che comportano l'inedificabilità assoluta ovvero che privano il diritto di proprietà del suo sostanziale valore economico, determinata dall'inutile decorso del termine quinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 19 novembre 1968 n. 1167 decorrente dall'approvazione del piano regolatore generale, obbliga il Comune a procedere alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di disciplina urbanistica: l'Amministrazione comunale ha quindi l'obbligo di provvedere sulla diffida delle proprietarie di un fondo su cui insisteva un vincolo - poi scaduto - di inedificabilità, pena la formazione del silenzio - rifiuto. L'obbligo incombente sul Comune di provvedere ad una nuova disciplina urbanistica per la scadenza quinquennale dei vincoli di inedificabilità può essere assolto sia attraverso una variante specifica sia attraverso una variante generale, che sono gli unici strumenti che consentono all'amministrazione comunale di verificare la persistente compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree situate nelle aree più diverse del territorio comunale rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico interesse. Il comma 2 dell'articolo 21 bis della legge 6 dicembre 1071 n. 1034, introdotto con l'articolo 2 della legge 21 luglio 2000 n. 205, stabilisce che solo ove l'amministrazione resti inadempiente all'ordine del giudice di provvedere (di norma entro un termine non superiore a trenta giorni) il giudice, su richiesta della parte interessata, nomina un commissario che provvede in luogo della stessa la ratio della norma tende ad evitare, per quanto possibile, la sostituzione del giudice all'amministrazione nell'esercizio della funzione di amministrazione attiva.
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 SENTENZA

La categ.OG11 non puo' essere sostituita dalle OS3,OS5,OS28,OS30

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza Consiglio di Stato, sezione VI, 27 maggio 2003, n. 2968

IL CONSIGLIO DI STATO (Sezione VI)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 10094 del 2002, proposto dalla P.B. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati O.R., F.S. e F.L., ed elettivamente domiciliato in ...

contro

l’Autorità Portuale di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

e nei confronti

della Impresa Costruzioni T., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato G.G., ed elettivamente domiciliato in ...

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, Sez. I, 24 ottobre 2002, n. 5452, e per l’accoglimento del ricorso di primo grado n. 2630 del 2002;

Visto il ricorso in appello, con i relativi allegati;
Vista la memoria difensiva depositata dall’Autorità Portuale di Taranto in data 20 febbraio 2003;
Vista la memoria di costituzione in giudizio della Impresa Costruzioni T., depositata in data 18 dicembre 2002;
Vista la memoria depositata dall’appellante in data 26 febbraio 2003;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di Stato Luigi Maruotti all’udienza del 4 marzo 2003;
Vista l’ordinanza con cui la Sezione ha respinto la domanda cautelare formulata in via incidentale dall’appellante;
Udito l’avvocato F.S. per l’appellante;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. Con un bando pubblicato in data 20 luglio 2002, l’Autorità Portuale di Taranto ha indetto una gara per l’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione e di completamento della palazzina servizi di frontiera al terminal container del porto di Taranto.

In data 17 settembre 2002, la commissione nominata per la valutazione delle offerte ha escluso dalla gara la P.B. s.r.l., rilevando che “dall’attestazione SOA non si rileva la qualificazione in OG11, obbligatoria ai sensi del bando”.

2. Col ricorso n. 2630 del 2002, proposto al T.A.R. per la Puglia, Sezione di Lecce, la P.B. s.r.l. ha impugnato il provvedimento di esclusione, nonché quello che ha disposto l’aggiudicazione della gara.
Il T.A.R., con la sentenza n. 5452 del 2002, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

3. Con l’appello in esame, la P.B. s.r.l. ha impugnato la sentenza del T.A.R. ed ha chiesto che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di primo grado.

Si sono costituite in giudizio l’Autorità Portuale di Taranto e l’impresa aggiudicataria della gara, che hanno chiesto che l’appello sia respinto.

L’appellante ha depositato una memoria con cui ha illustrato le questioni controverse ed ha insistito nelle già formulate conclusioni.

4. All’udienza del 4 marzo 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Col provvedimento impugnato in primo grado, l’Autorità Portuale di Taranto ha disposto l’esclusione della società appellante dalla gara per l’affidamento dei lavori di straordinaria manutenzione e di completamento della palazzina dei servizi di frontiera al terminal container del porto di Taranto.

Il provvedimento di esclusione ha rilevato che “dall’attestazione SOA non si rileva la qualificazione in OG11, obbligatoria ai sensi del bando”.

2. Col gravame in esame, la società appellante ha riproposto le censure formulate in primo grado - respinte dal T.A.R. per la Puglia con la sentenza impugnata – ed ha dedotto che:

a) essa è risultata in possesso della attestazione per la categoria prevalente (opere civili e industriali, OG1) e delle attestazioni per le opere specializzate (impianti elettrici, idrico-sanitari, termici e di condizionamento, OS3, OS28 e OS30);
b) la qualificazione per la categoria OG1, in base al d.P.R. n. 34 del 2000, “riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo, nonché delle eventuali opere connesse”;
c) il possesso della attestazione per la categoria prevalente e per quelle specifiche relative agli impianti equivale al possesso della attestazione OG11 (richiesta dal bando), che “riguarda la fornitura, il montaggio, la manutenzione o la ristrutturazione di un insieme coordinato di impianti di riscaldamento, di ventilazione e di condizionamento del clima, di impianti idrico sanitari ... , di impianti elettrici, telefonici, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi congiuntamente in interventi appartenenti alle categorie generali che siano stati già realizzati o siano in corso di costruzione”;
d) contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, essa va considerata in possesso dei requisiti prescritti per essere ammessa alla gara (poiché tutte le lavorazioni specialistiche vanno considerate inglobate nella categoria generale OG11), potendo assumere da sola i lavori, senza alcuna necessità di costituire una associazione temporanea di imprese;
e) con la determinazione n. 48 del 12 ottobre 2000, al punto 7 la stessa Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ha rilevato che “la qualificazione nella categoria OG11 ... può essere attribuita solo se ... il soggetto sia già in possesso di attestato di qualificazione in almeno tre delle categorie specializzate (OS 3, OS5, OS28, OS30) il cui insieme coordinato e congiunto costituisce la stessa categoria OG11”;
f) la commissione di gara avrebbe dovuto comunque attribuire rilievo alla dimostrazione del possesso della qualificazione nelle categorie OS3, OS28 e OS30.

3. Ritiene la Sezione che le censure così riassunte (e da trattare congiuntamente per la loro stretta connessione) vadano respinte, perché infondate.

3.1. Sul piano normativo, va premesso che il bando di gara deve specificare le opere e i lavori appartenenti alle categorie di opere generali o di opere specializzate e richiedere la qualificazione nella categoria prevalente e, se del caso, in quella specializzata (articoli 72 e 73 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

Il relativo sistema di qualificazione, istituito con l’art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è stato dettagliatamente disciplinato dal regolamento adottato con d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, il quale ha sancito - all’art. 1, comma 2 – che “la qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici” e - all’art. 3, comma 1 - che “le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di opere specializzate, ... e classificate, nell’ambito delle categorie loro attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4”, come specificate nell’allegato A.

Con tale sistema, il legislatore ha inteso dare concreta attuazione ai principi di efficienza, efficacia e trasparenza dell’azione amministrativa, poiché nel corso delle singole gare d’appalto non devono di volta in volta essere concretamente comprovati (dalle imprese) e accertati (dall’Amministrazione) i requisiti oggetto delle qualificazioni degli organismi di attestazione, proprio perché essi risultano formalmente attestati da tali organismi (sulla base di specifici accertamenti, soggetti ad autorizzazioni, a verifiche e alla vigilanza della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).

Il medesimo principio è stato anche esplicitato nelle premesse all’allegato A al medesimo d.P.R. n. 34 del 2000, per il quale “le lavorazioni di cui alle categorie generali ... per le quali nell’allegata tabella ... è prescritta la qualificazione obbligatoria, qualora siano indicate nei bandi di gara come parti dell’intervento da realizzare, non possono essere eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive delle relative adeguate qualificazioni”.

Ciò comporta che la vigente normativa (legislativa e regolamentare) ha sancito – senza eccezioni - l’obbligo per l’Amministrazione di verificare la formale corrispondenza tra le categorie indicate nel bando di gara e quelle comprovate dalle imprese col sistema di qualificazione da parte degli organismi di attestazione: le imprese comprovano la sussistenza dei prescritti requisiti mediante le attestazioni delle SOA, mentre l’Amministrazione verifica che le attestazioni riguardino tutte le categorie indicate nel bando.

In altri termini, in ragione delle esigenze di celerità del procedimento (e per evitare che nel corso della gara di appalto si controverta di questioni rilevanti nei rapporti tra l’impresa e gli organismi di attestazione), l’Amministrazione:

- si deve limitare al riscontro della sussistenza delle qualificazioni previste nel bando;
- non può verificare – in via incidentale, d’ufficio o su richiesta della impresa partecipante alla gara – né l’equipollenza tra una delle categorie indicate nel bando e quella oggetto della qualificazione della SOA, né può verificare se la conseguita qualificazione in una o più categorie vada considerata equivalente ad una ulteriore qualificazione, formalmente non conseguita dalla SOA.

3.2. Ciò posto, nel caso di specie è decisivo considerare che il bando di gara, al punto 3.5., ha specificato che l’opera da appaltare consiste nella realizzazione di edifici civili e industriali (per la percentuale del 79,36%) e di impianti tecnologici (per la percentuale del 20,76%), relative alle categorie OG1 e OG11.

Tali categorie sono state distintamente prese in considerazione e definite nell’allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000 (sicché neppure può ritenersi che la categoria OG1 ‘assorba’ quella OG11), anche con l’annotazione della obbligatorietà della qualificazione.

Pertanto, l’impresa appellante avrebbe dovuto comprovare la qualificazione non solo per la categoria OG1 (come ha concretamente fatto), ma anche per la categoria OG11.

Al riguardo, rileva la Sezione che:

- è irrilevante il richiamo formulato dall’appellante al punto 7 della determinazione n. 48 del 2000 della Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, poiché essa si è limitata ad evidenziare come la qualificazione nella categoria OG11 possa essere rilasciata alla impresa che sia in possesso di altri attestati di qualificazione, ivi specificati, ma non ha neppure ipotizzato che nel corso di una gara d’appalto l’Amministrazione possa - d’ufficio o su domanda della impresa - ritenere superflua per la categoria OG11 la formale qualificazione della SOA;
- sotto tale profilo, in base alla normativa di settore solo l’organismo di attestazione può riscontrare l’effettiva o perdurante sussistenza dei prescritti requisiti in conformità alla definizione contenuta nell’Allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000;
- del resto, come ha rilevato l’Amministrazione nei suoi scritti difesivi, il bando di gara ha specificato nel 20,64% l’importo dei lavori per gli impianti tecnologici da comprovare con la prescritta qualificazione nella categoria OG11, sicché rileva anche la circostanza per cui non poteva esservi il subappalto per i medesimi lavori, per il superamento del limite del 15% previsto dall’art. 13, comma 7, della legge n. 109 del 1994.

Ne consegue che, poiché l’impresa non si è munita della qualificazione per la categoria OG1, l’Amministrazione ne ha legittimamente disposto l’esclusione, per carenza dei requisiti prescritti nel bando.

3.3. Col ricorso di primo grado, e con deduzioni richiamate nel gravame, l’appellante ha anche contestato la legittimità del bando di gara, per la parte in cui esso vada inteso (come effettivamente deve intendersi) nel senso che abbia richiesto la formale qualificazione della SOA sia per la categoria OG1 che per la categoria OG11.

Anche tale censura va disattesa, poiché:

- l’Allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, nelle sue premesse, ha espressamente attribuito all’Amministrazione il potere di indicare nel bando quali siano le “categorie generali” per le quali “è prescritta la qualificazione obbligatoria";
- nel bando di gara, l’Amministrazione ha specificato le “lavorazioni di cui si compone l’intervento” (indicando nel loro complesso le opere edili e, specificamente, gli impianti elettrici, antincendio, idrico-fognante, di terra, termico, di condizionamento e gli ascensori), richiedendo ragionevolmente - proprio per la complessità degli interventi e la diversità delle categorie - sia la qualificazione nella categoria generale OG1, sia l’altra nella categoria generale OG11.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello nel suo complesso è infondato e va respinto.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello n. 10094 del 2002.

Compensa tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 4 marzo 2003, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con l’intervento dei signori:

Mario Egidio SCHINAIA, Presidente
Sergio SANTORO, Consigliere
Alessandro PAJNO, Consigliere
Luigi MARUOTTI, Consigliere Est.
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI, Consigliere

 


SENTENZA  Consiglio di stato N°7134

L'offerta e' valida anche se e' stata espressa solo in cifre e non in lettere

REPUBBLICA ITALIANA

N.7134/03  Reg.Sent.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno

IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

N.  9238  Reg.Ric.

Sezione Quinta

Anno 2003

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso n.9238 del 2003 , proposto da La Piccola Grande Impresa di Giuliani Donato , rappresentata  e difesa  dall’ avv. Pasquale Medina , con il quale è elettivamente domiciliata  presso  l’avv. Franco Scoca   in Roma, via Paisiello 55

contro

il Comune di Copertino, rappresentato  e difeso   dall’ avv. Angelo Vantaggiato  ed  elettivamente domiciliato   presso  lo studio dell’avv. Angeletti in Roma, Via Pisanelli, n. 2;

e la Ditta Pellé Antonio, non costituita

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce, 23 luglio 2003 , n. 5247, resa tra le parti.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vist o l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Copertino;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza del 4 novembre  2003  il consigliere Marzio Branca,  e uditi altresì l’avv. Medina e l’avv. Vantaggiato;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

Fatto

Con la sentenza in epigrafe, resa in forma semplificata, è stato respinto il ricorso proposto dalla ditta Piccola Grande Impresa di Giuliani Donato avverso i provvedimenti del Comune di Copertino, con i quali, esclusa l’offerta della ditta Calabrese Costruzioni s.r.l., ha aggiudicato alla impresa Pellé l’appalto di lavori di sistemazione stradale.

La ricorrente sosteneva che l’aggiudicazione era illegittima in quanto determinata a seguito della esclusione di una offerta che invece doveva ritenersi ammissibile.

Con l’appello la ditta Giuliani ripropone la censura e chiede che la sentenza sia riformata.

Il Comune di Copertino si è costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.

Alla camera di consiglio del  4 novembre 2003  fissata per l’esame della domanda di sospensione della sentenza, la Sezione, sentite le parti,  tratteneva la causa per l’adozione della decisione di merito, a norma dell’art. 21, commi 11 e 16, della legge n. 1034 del 1979, come modificata dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000.

DIRITTO

L’appello è fondato.

L’offerta, la cui esclusione ha determinato il mutamento della media, con pregiudizio dell’appellante, aggiudicataria provvisoria, è stata ritenuta non ammissibile perché i prezzi unitari, indicati in cifre, non erano stati indicati anche in lettere, in violazione di una precisa prescrizione del bando, che la Commissione ha considerato stabilita a pena di esclusione.

L’avviso, fatto proprio dalla sentenza di primo grado,  non può essere condiviso alla stregua della normativa regolamentare che disciplina la procedura.

Merita di essere segnalato in particolare l’art. 90 comma 7 del d.P.R. n. 554 del 1999, a norma del quale, coerentemente con quanto prescritto nel comma 6, il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è rappresentato dal ribasso percentuale, in base al quale, non solo si identifica l’offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta percentuale, adeguandoli a quest’ultima (Cons. St., Sez. V, 30 ottobre 2003, n. 6767).

Se, dunque, può convenirsi che la prescrizione regolamentare circa la indicazione in cifre e lettere dei prezzi unitari sia destinata a presidiare un interesse pubblico alla chiarezza dell’offerta, emerge con certezza dal dato testuale citato la irrilevanza degli eventuali errori commessi nella redazione dell’offerta per quanto concerne i prezzi unitari, in quanto se ne prevede la correzione alla stregua della percentuale di ribasso.

La omessa indicazione in lettere dei prezzi unitari non può essere considerata infrazione più grave della  eventuale discordanza con il dato in cifre, posto che il dato mancante (o errato) può essere ricavato (o corretto), in entrambi i casi con la semplice operazione matematica  di applicazione della percentuale di ribasso.

Deve quindi farsi applicazione di noti  principi giurisprudenziali che, nella materia in esame, impongono di valutare la portata di una clausola del bando che, come nella specie,  commina l’esclusione in termini generali e onnicomprensivi, alla stregua dell’interesse che la norma violata è destinata a presidiare, e,  ove non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante, accordano la preferenza al favor partecipationis (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2002 n. 226; 4 aprile 2002 n. 1857).

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta,    accoglie l’appello in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso primo grado;

dispone la compensazione delle spese;

ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.

Così deciso in Roma, nella  camera di consiglio del 4 novembre  2003 con l'intervento dei magistrati:

Agostino Elefante                               Presidente

Giusepe Farina                                    Consigliere

Aldo Fera                                             Consigliere

Marco Lipari                                       Consigliere

Marzio Branca                                     Consigliere est.

L'ESTENSORE                                IL PRESIDENTE

F.to Marzio Branca                           F.to Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

F.to Antonietta Fancello

    GO UP  

 


 

 Sentenza  TAR Lazio - Per la veranda è sufficiente la DIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter) composto dai sig.ri
Roberto SCOGNAMIGLIO PRESIDENTE
Paolo RESTAINO CONSIGLIERE est.
Antonio AMICUZZI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi n. 5704/01 e n. 4966/02 proposti da CALI’ Sergio rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cesare Parentela e Lidia Perri con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via Cervesato, 21
c o n t r o
il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea Manganelli con domicilio eletto presso lo stesso nella Sede dell’Avvocatura comunale alla Via del Tempio di Giove n. 21 (Campidoglio)
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti della IV Circoscrizione del Comune di Roma:
1) determinazione dirigenziale n. 77 del 6.2.2001 con cui è stata ordinata la immediata sospensione di lavori abusivi su un terrazzino confinante con quello condominiale (ric. N. 5704/01);
2) determinazione dirigenziale n. 233 del 3.1.2002 con cui è stata ingiunta la demolizione delle stesse opere abusive;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 27 marzo 2003 il relatore Paolo Restaino e udito, altresì, l’avv. Rocchi, in sostituzione dell’avv. Manganelli, per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Viene impugnata la determinazione dirigenziale n. 77 del 6.2.2001 del Comune di Roma (IV^ Circoscrizione) con cui è stata ordinata la immediata sospensione di lavori abusivi riferiti alla realizzazione da parte del ricorrente, su un terrazzo di pertinenza (confinante con terrazzo condominiale) di una struttura di alluminio e vetri con cambio di destinazione d’uso della superficie interessata (circa mq. 6).
Vengono dedotti come motivi di gravame:
I) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione art. 31 l. 241/1990 per non contenere l’atto impugnato la motivazione della sua adozione.
II) Violazione di legge (art. 4 l. 28 febbraio 1985 n. 47) per non essere stato adottato, dopo l’ordine di sospensione dei lavori, il provvedimento definitivo nel termine previsto dalla suindicata disposizione.
III) Eccesso di potere poiché il regolamento di condominio relativo all’immobile di cui trattasi non contiene alcun divieto per i singoli condomini di realizzare lavori di qualsiasi genere nei locali propri e comuni locali e non subordina l’esecuzione dei suddetti lavori ad alcuna preventiva autorizzazione dell’amm.re
IV) Falsa ed erronea rappresentazione dei fatti poiché non è dato rinvenire, in contrasto con quanto ritenuto dal Comune sulla base di sopraluogo effettuato da tecnico incaricato, alcun cambio di destinazione d’uso della superficie interessata, né la struttura realizzata appare sostenuta da tre muretti, né è stata eseguita alcuna delle opere relative alla realizzazione di impianti elettrico, idrico, pavimentazione, rivestimenti e montaggio di una vasca da bagno.
Viene evidenziata la finalità dell’opera cui trattasi limitata al riparo da agenti atmosferici ed alla protezione dall’accesso di terzi estranei del terrazzino posto sullo stesso livello del terrazzo condominiale attraverso la installazione di una struttura assimilabile ad una veranda a vetri non necessitante di concessione edilizia avendo funzioni esclusive di riparo.
Con successivo ricorso, essendo stata dal Comune adottata la determinazione n. 233 del 30.1.2002, contenente la ingiunzione al ricorrente a demolire la stessa opera abusiva, quest’ultimo ha impugnato anche tale ingiunzione con la quale vengono in sostanza reiterate tutte le censure già mosse con il primo ricorso.
Il contraddittorio è stato istituito per entrambi i ricorsi nei confronti del Comune di Roma che, costituitosi in giudizio, sostiene nella propria memoria di difesa la infondatezza delle censure del ricorrente relative alla inesistenza di un abuso edilizio, come dallo stesso ritenuto.
Alla udienza del 27 marzo 2003 entrambi i ricorsi sono passati in decisione.
D I R I T T O
I due ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione.
Sostiene il ricorrente che la struttura da lui realizzata sul terrazzino del suo appartamento, confinante con il terrazzo condominiale, non richiedeva il preventivo rilascio di concessione edilizia trattandosi della realizzazione di un’opera ad elementi metallici e tamponatura a vetri di ridotte dimensioni apposta esclusivamente per costituire un riparo dagli agenti atmosferici ed una protezione dall’accesso furtivo di terzi nell’abitazione.
A sostegno di tale prospettazione richiama orientamenti della magistratura penale che hanno escluso la necessità del preventivo rilascio di concessione edilizia per le verande a vetri nella limitata ipotesi in cui la stessa struttura adempia esclusivamente alla funzione di riparare dagli agenti atmosferici.
Con riferimento alle strutture a veranda installate come elementi accessori ad un fabbricato o a parte dello stesso per costituire un riparo o una protezione per l’edificio abitativo, va precisato che devono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia per essere invece annoverabili tra quelli aventi finalità di natura conservativa per la cui realizzazione l’art. 4 del D.L. 5.10.1993 n. 338 convertito con modifiche nella legge 4.12.1993 n. 493 e poi sostituito dall’art. 2 comma 60 della legge 23.12.1996 n. 662 (e successive modificazioni) richiede la semplice denuncia di inizio di attività, soltanto quegli interventi realizzanti, per le predette finalità, la installazione di elementi compatibili con le esigenze dell’ordinario uso dell’edificio o della parte di esso cui accedono nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dello stesso edificio e della destinazione edilizio-urbanistica delle varie parti di cui esso si compone.
Solo tali interventi possono ritenersi infatti adempiere all’esclusiva finalità di riparo o protezione (“lato sensu”, di conservazione del preesistente) che è quella sola in vista della quale è stata in via normativa prevista la esentabilità dal regime della concessione edilizia per venire ricondotta a quello, di maggiore semplificazione, della denuncia di inizio di attività.
Nel caso di specie non appare riconoscibile alla struttura dal ricorrente apposta sul terrazzino del suo appartamento, confinante con quello condominiale, una finalità meramente di riparo compatibile con l’uso ordinario dell’abitazione e con la sua naturale funzionalità quale consentita dalla destinazione edilizio-urbanistica delle varie parti di cui si compone, comprensive di quelle abitabili e di quelle non abitabili.
Con la realizzazione del manufatto in questione la ricorrente ha comunque ottenuto un nuovo spazio interamente chiuso utilizzabile come nuovo minuscolo locale che, anche nelle sue dimensioni ridotte (circa 6 mq.), arreca, nella sua sporgenza anche in elevazione sino al balcone del piano soprastante non essendo infatti assimilabile alle c.d. verande “a filo” di parete, una visibile alterazione allo stesso terrazzo condominiale.
La sua realizzazione pertanto richiedeva, come ha esattamente ritenuto il Comune, la esistenza di una concessione edilizia.
Tanto ritenuto risulta agevole la rilevazione della infondatezza di tutte le altre censure, compresa quella, contenuta soltanto nel primo ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 4 della legge n. 47/1985 per non essere stato adottato, dopo l’ordine di sospensione lavori, il provvedimento definitivo nel termine indicato nello stesso articolo.
Rileva il Collegio che la indicazione, contenuta nel predetto art. 4 l. n. 47/1985, del termine entro cui il Comune, dopo la emissione della ordinanza di sospensione dei lavori abusivi, deve emanare i provvedimenti definitivi diretti a reprimere l’abuso edilizio accertato, se designa il termine della legale efficacia del provvedimento di sospensione dei lavori trascorso il quale lo stesso perde la sua efficacia, non priva il Comune del potere di adottare i provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia perpetrata, pur dopo il decorso dello stesso termine, con la conseguenza che l’avvenuto decorso di tale termine senza ancora la adozione dei provvedimenti definitivi enunciati dal già citato art. 4, non rende illegittimo né l’ordine di sospensione dei lavori già emesso, né il successivo definitivo provvedimento repressivo dell’abuso che sia stato emanato pur dopo la scadenza dello stesso termine.
Quanto agli altri rilievi, comuni ad entrambi i ricorsi, non trova alcun fondamento quello relativo alla assenza di una motivazione giustificativa della adozione degli atti emessi dal Comune.
Entrambi i provvedimenti risultano infatti emessi sulla base della rilevazione, da parte dello stesso Comune, delle opere indicate negli atti al ricorrente notificati, e nella constatazione che le stesse opere sono state eseguite senza concessione edilizia.
Tali indicazioni costituiscono i presupposti giustificativi della adozione dei provvedimenti che il Comune ha adottato per reprimere l’abuso edilizio da lui accertato, che, come noto, essendo di dovuta emanazione una volta accertata la esecuzione di opere edilizie senza la relativa concessione, non richiedono alcuna ulteriore motivazione.
Attesa la già rilevata consistenza dell’opera eseguita sul terrazzo di cui trattasi da ritenersi di per sé annoverabile, nella sua conformazione e collocazione, tra quelle richiedenti il preventivo rilascio di concessione edilizia, non assume alcuna rilevanza né la mancata previsione, nel regolamento del condominio relativo all’immobile di cui trattasi, di un divieto per i singoli condomini di realizzare lavori edilizi nei locali di proprietà o in locali condominiali, né la contestazione del ricorrente sull’effettivo avvenuto cambio di destinazione dell’area su cui ha realizzato il suo intervento, che il medesimo intenderebbe negare sulla base di confutazioni alle rilevazioni del Comune relative alla realizzazione di impianti elettrici, idrici o opere di pavimentazione, all’interno della struttura di cui trattasi.
Va al riguardo osservato che, anche indipendentemente dalla realizzazione di impianti o altre opere interne, dee ritenersi già verificato un mutamento nell’uso dell’originario terrazzino attraverso la realizzazione, al suo posto, di un ambiente interamente chiuso, sia pure di esigue dimensioni, esterno ai vani abitativi dell’appartamento.
Per tutte le ragioni sopra esposte entrambi i ricorsi vanno rigettati.
Si ritiene tuttavia potersi disporre la compensazione delle spese tra le parti ravvisandosi la presenza di motivi che la giustificano.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter) pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe:
1) Dispone la riunione dei due gravami;
2) Rigetta entrambi i ricorsi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27.3.2003.
Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Paolo RESTAINO Consigliere est.


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  ILLEGGITTIMITA' Sentenza 66666/2003

Consiglio di Stato - Effetti della dichiarazione di illegittimità di una aggiudicazione intervenuta a contratto stipulato

E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello proposto dalla Tor di Valle Costruzioni S.p.a. nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Piselli, col quale elettivamente domicilia in Roma, Via Giuseppe Mercalli n. 13 (appellante)
contro
il Ministero dei lavori pubblici ed il Provveditorato regionale alle opere pubbliche per l’Umbria, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale, ope legis, domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (appellati)
e nei confronti
della Tecnis S.p.a., in persona del legale rappresentante, ed in A.T.I. con la Si.Gen. Co. S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. prof. Eugenio Piccozza, col quale elettivamente domicilia in Roma, Via delle Quattro Fontane n.16 (appellante incidentale)
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. III, 30 novembre 2001, n. 8902;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione;
Visto il controricorso e ricorso incidentale proposto dalla Soc. Tecnis;
Vista la decisione di questa Sezione n. 5363/2002;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 10 giugno 2003 il Consigliere Nicola Russo;
Udito l’avvocato dello Stato Linda;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 8902 del 30 novembre 2001 il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglieva il ricorso incidentale col quale l’ATI di cui era mandataria Tecnis S.p.a. aveva contestato la legittimità dell’ammissione alla gara a licitazione privata per l’affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica di versante in frana in località “Ivancich” del comune di Assisi (da aggiudicarsi col criterio del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, su un importo a base d’asta per £. 24.247.392.730) della Tor di Valle S.p.a. e, per conseguenza, dichiarava improcedibile il ricorso presentato da quest’ultima avverso l’aggiudicazione in favore della controinteressata.
Tale sentenza è stata riformata da questa Sezione con decisione n. 5363 del 18 giugno – 9 ottobre 2002, la quale, in accoglimento dell’appello proposto dalla Tor di Valle, ha così disposto: a) ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dalla Tecnis; b) ha accolto il ricorso di primo grado proposto dalla Tor di Valle e, per l’effetto, ha annullato gli atti ivi impugnati (ritenendo, quindi, illegittima l’aggiudicazione disposta in favore dell’ATI Tecnis S.p.a. – Si. Gen. Co. S.r.l.); c) ha rinviato ogni decisione sulla domanda di risarcimento del danno all’esito delle determinazioni dell’Amministrazione.
Più in particolare, questa Sezione, con la citata decisione n. 5363/2002, rilevava che nell’atto di appello Tor di Valle, nella sua qualità di seconda classificata nell’ambito della procedura di gara in controversia, aveva riproposto l’istanza risarcitoria - da soddisfarsi in forma specifica o per equivalente - già avanzata in prime cure e che la medesima aveva precisato, nella memoria del 12 giugno 2002 - allegando documentata relazione tecnica - che i lavori, affidati alla Tecnis il 14 giugno 2001 (da ultimarsi in 36 mesi decorrenti da quella data) erano in fase di stallo (come dimostrato dal fatto che l’emissione del primo S.A.L., per un importo di lavori inferiore al 10% dell’opera, era prevista non prima del mese di luglio del 2002), donde la richiesta di risarcimento in forma specifica con aggiudicazione dei lavori ed immissione nel cantiere; rilevava, infine, che, in alternativa, l’equivalente del pregiudizio sofferto era stato quantificato da Tor di Valle nel 10% dell’importo contrattuale (riferito in realtà al prezzo a base d’asta e non a quello di aggiudicazione).
In tale contesto, questa Sezione, con la decisione in argomento (n. 5363/2002), disponeva di verificare se effettivamente sussistessero le condizioni tecnico-operative per l’eventuale immissione dell’impresa Tor di Valle nell’area di cantiere, con subentro all’aggiudicataria ATI Tecnis.
Della relativa verificazione la decisione incaricava il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per l’Umbria, il quale veniva invitato a chiarire - con documentata relazione da produrre entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione - l’effettivo andamento dei lavori affidati a Tecnis e la praticabilità operativa del subentro di Tor di Valle.
In data 13 dicembre 2002 il Provveditorato ha provveduto al deposito della relazione.
Con istanza ritualmente notificata alle controparti in data 18 marzo 2003 l’appellata Tecnis S.p.a. ha chiesto la fissazione dell’udienza di merito della causa, a seguito del deposito della relazione da parte del Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche.
Prima dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie, con le quali hanno ulteriormente ribadito ed illustrato le proprie tesi difensive.
All’udienza del 10 giugno 2003 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Come esposto nella parte narrativa del fatto, questa Sezione, con decisione n. 5363/2002, in accoglimento dell’appello proposto dalla Tor di Valle S.p.a. avverso la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 8902/2001, ha così statuito:
a) ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto dall’ATI Tecnis avverso la mancata esclusione della Tor di Valle dalla gara a licitazione privata per l’affidamento dei lavori di sistemazione idrogeologica del versante in frana “Ivancich” del comune di Assisi;
b) ha accolto il ricorso principale proposto dalla Tor di Valle e, per l’effetto, ha annullato gli atti di gara impugnati e, quindi, l’aggiudicazione disposta in favore della prima graduata, ATI Tecnis S.p.a. – Si. Gen. Co. S.r.l.;
c) ha rinviato ogni decisione sulla domanda di risarcimento del danno, riproposta dall’appellante Tor di Valle, ricorrente in primo grado, all’esito delle determinazioni dell’Amministrazione e, all’uopo, ha contestualmente incaricato il Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per l’Umbria di verificare se effettivamente sussistessero, come richiesto dalla Tor di Valle, le condizioni tecnico-operative per l’eventuale immissione dell’impresa medesima nell’area di cantiere, con subentro all’aggiudicataria ATI Tecnis, invitando il Provveditorato medesimo a depositare una documentata relazione sull’effettivo andamento dei lavori affidati alla Tecnis e sulla praticabilità operativa del subentro di Tor di Valle all’aggiudicataria.
Alla luce della suddetta pronuncia di questa Sezione la materia del contendere risulta, pertanto, circoscritta all’esame della domanda risarcitoria riproposta nell’atto di appello dalla Tor di Valle, nella sua qualità di seconda classificata nell’ambito della procedura di gara in controversia, da soddisfarsi in forma specifica o per equivalente, vale a dire nella valutazione della praticabilità del subentro di Tor di Valle alla Tecnis, quale risarcimento in forma specifica, ovvero, in caso negativo e in via subordinata, nella determinazione dei criteri per provvedere al risarcimento del danno per equivalente, quantificato dalla Tor di Valle nel 10% dell’importo contrattuale.
Tutto ciò in esito all’accertamento, affidato dalla citata decisione al Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche, sull’andamento del lavori e sulla praticabilità del subentro della Tor di Valle, accertamento cui, peraltro, il Provveditorato ha tempestivamente provveduto (in data 13 dicembre 2002) tramite il deposito della relazione richiesta.
Ciò premesso, appare al Collegio estranea all’oggetto del presente giudizio, avente ad oggetto la domanda di risarcimento del danno, la questione, sollevata dalla parte appellata (nell’istanza di prosecuzione del giudizio e fissazione di udienza), relativa alla sussistenza o meno in capo all’appellante società Tor di Valle dei requisiti di qualificazione per eseguire i lavori oggetto dell’appalto de quo, dal momento che tale questione inerisce al giudizio di annullamento che, invece, come si è detto, si è ormai definitivamente concluso.
E, infatti, per quanto riguarda la questione dell’ammissibilità dell’offerta di Tor di Valle, seconda classificata, la summenzionata decisione di questa Sezione n. 5363/2002 ha statuito - in riforma della sentenza impugnata che lo aveva accolto - l’inammissibilità del ricorso incidentale di primo grado, con cui la controinteressata aggiudicataria, ATI Tecnis, aveva, appunto, proposto tale questione, deducendo che la ricorrente non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara per mancanza dei requisiti di qualificazione.
Tale parte o capo di sentenza, inerente al giudizio di annullamento, è, quindi, ormai coperto dal giudicato e non può essere rimesso in discussione nel diverso - anche se processualmente connesso - giudizio di risarcimento del danno.
Prima di passare ad esaminare funditus l’odierna materia del contendere, appare, tuttavia, necessario fare qualche breve cenno alla problematica, di notevole rilevanza pratica, relativa alle conseguenze giuridiche determinate dall’annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione sulla sorte del contratto stipulato dall’Amministrazione.
Com’è noto, sussiste al riguardo un acceso contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza del giudice ordinario ritiene che l’annullamento con effetti ex tunc degli atti amministrativi emanati in vista della conclusione del contratto – deliberazione di contrattare, bando, aggiudicazione – incida sulla sua validità, in quanto priva l’Amministrazione della legittimazione e della capacità stessa (art. 1425 c.c.) a contrattare, determinando l’annullabilità del contratto; siffatto annullamento, però, può essere pronunciato solo su richiesta dell’Amministrazione contraente, la quale sarebbe l’unica parte interessata ai sensi dell’art. 1441 c.c., secondo cui <> (cfr. Cass., Sez. II, 8 maggio 1996, n. 4269; Cass., Sez. I, 28 marzo 1996, n. 2842; Cass., Sez. II, 21 febbraio 1995, n, 1885).
Altro orientamento del giudice ordinario propende, invece, per la tesi della nullità per mancanza del consenso (cfr. Cass., Sez. III, 9 gennaio 2002, n. 193).
Viene, poi, riconosciuta la nullità del contratto nel caso di incompetenza assoluta dell’organo stipulante (cfr. Cass., 9 ottobre 1961, n. 2058; Cass., 10 aprile 1978, n. 1668).
La posizione del giudice amministrativo non coincide con quella del giudice ordinario.
L’orientamento prevalente del giudice amministrativo, infatti, afferma la tesi della caducazione automatica (così Cons. St., Sez. V, 25 maggio 1998, n. 677, in un caso di annullamento in autotutela dell’aggiudicazione; id., 30 marzo 1993, n. 435, che afferma il travolgimento automatico del contratto per effetto dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione; Cons. St., Sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 244, muovendo dal principio di conservazione degli atti, per cui la graduatoria della gara conserva i suoi effetti per il caso in cui venga meno la prima aggiudicazione, afferma che l’annullamento dell’aggiudicazione in favore del primo graduato comporta l’aggiudicazione automatica in favore del secondo graduato; di recente, Cons. St., Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1218; Cons. St., Sez. VI, 14 marzo 2003, n. 1518).
Il profilo della caducazione automatica è stato, poi, di recente approfondito dalla VI Sezione di questo Consiglio (cfr. dec. 5 maggio 2003, n. 2332), che ha ripreso la tesi, di matrice dottrinaria, della inefficacia del contratto per mancanza legale del procedimento, vale a dire per carenza del presupposto legale di efficacia del contratto costituito dalla fase di evidenza pubblica mancanza legale del procedimento), riconducendone l’effetto al principio generale, proprio anche dei negozi giuridici privati collegati in via necessaria, secondo cui simul stabunt, simul cadent .
Altro orientamento della VI Sezione di questo Consiglio ritiene accoglibile l’impostazione tradizionale relativa alla normale efficacia caducante dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto conseguente, ma con il temperamento costituito dalla salvezza dei diritti dei terzi in buona fede in applicazione analogica degli artt. 23, comma 2 e 25, comma 2, del codice civile, applicabili alla Pubblica amministrazione in quanto persona giuridica ex art. 11 dello stesso codice (cfr. Cons. St., Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2992).
Secondo un orientamento dei giudici amministrativi di primo grado, invece, nella fattispecie si sarebbe in presenza di un’ipotesi di nullità per violazione di norme imperative ex artt. 1418, primo comma c.c. (c.d. nullità virtuale o extratestuale: cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 29 maggio 2002, n. 3177; TRGA Bolzano, 12 febbraio 2003, n. 48; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 28 gennaio 2003, n. 394; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 7 maggio 2002, n. 802).
Per la tesi della nullità si è, poi, di recente pronunciata la V Sezione di questo Consiglio (cfr. dec. 13 novembre 2002, n. 6281), che, però, ha esaminato il caso particolare della carenza di potere della P.A. (rinegoziazione, dopo la gara, delle condizioni economiche previste in sede di aggiudicazione).
Ad avviso del Collegio, la tesi tradizionale dell’annullabilità relativa del contratto, a ben vedere, finisce col vanificare la tutela del soggetto controinteressato, il quale, pur avendo ottenuto ragione davanti al giudice amministrativo, ove il contratto sia stato già concluso, resta privo di alcun risultato praticamente utile, non essendo in grado di soddisfare la propria aspirazione finale ad essere il contraente; il contratto, infatti, sarebbe impugnabile dinanzi al giudice ordinario su iniziativa della sola Amministrazione soccombente nel giudizio amministrativo ed avrebbe una sua vita autonoma, preclusiva di ogni utilità dell’annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale amministrativa, che non sia quella legata alla possibilità di richiedere il risarcimento del danno per equivalente.
Sul piano del buon senso, poi, appare iniquo che l’Amministrazione sia l’unico soggetto legittimato a lamentare la violazione delle norme ad evidenza pubblica per ottenere l’annullamento del contratto quando le illegittimità accertate in tale procedimento di regola non sono subite da essa Amministrazione, ma sono da questa provocate.
Senza dire che tale opzione ermeneutica potrebbe finire per risolversi in una facile elusione del principio di effettività della tutela giurisdizionale da parte dell’Amministrazione, mediante l’immediata stipula del contratto pur in presenza di violazioni della par condicio e di illegittimità degli atti di gara, se si considera che il più delle volte ben difficilmente l’annullamento dell’aggiudicazione può essere pronunciato prima della stipulazione del contratto.
La tesi della nullità del contratto, del pari, non convince, in quanto la nullità configura una patologia del contratto consistente in un vizio genetico che lo inficia ab origine , mentre nella specie trattasi di una vicenda sopravvenuta all’annullamento giurisdizionale dell’atto conclusivo della procedura di gara.
Accogliere la tesi della nullità del contratto, poi, significherebbe consentire la proposizione della relativa azione dichiarativa in ogni tempo - stante l’imprescrittibilità della medesima (art. 1422 c.c.) - da parte di chiunque vi abbia interesse e anche la rilevabilità ex officio (art. 1421 c.c.), a prescindere, quindi, da una previa rituale e tempestiva impugnazione, da parte dei soli soggetti legittimati a ricorrere, dell’atto amministrativo viziato (deliberazione di contrattare, bando, aggiudicazione) nel termine di decadenza proprio del giudizio amministrativo.
Ma ciò, a ben considerare, finirebbe per pregiudicare alquanto la certezza dei rapporti giuridici, atteso che esporrebbe il contratto, magari a distanza di molto tempo dalla sua conclusione ed in corso di avanzata esecuzione, al rischio di venire travolto con effetto retroattivo ad iniziativa di chiunque vi abbia interesse.
Per gli stessi motivi non convince la tesi della caducazione automatica dell’intero contratto a seguito dell’annullamento dell’aggiudicazione (o di altri atti della serie procedimentale) da parte del giudice amministrativo, caducazione automatica che, del resto, non trova appigli nella lettera della legge e contrasta con il principio della soggezione del contratto alla disciplina del diritto comune.
La tesi che appare preferibile, ad avviso del Collegio, è quella della mancanza del requisito della legittimazione a contrarre.
E, invero, la caducazione, in sede giurisdizionale o amministrativa, di atti della fase della formazione, attraverso i quali si è formata in concreto la volontà contrattuale dell’Amministrazione, dà luogo alla conseguenza di privare l’Amministrazione stessa, con efficacia ex tunc, della legittimazione a negoziare; in sostanza, l’organo amministrativo che ha stipulato il contratto, una volta che viene a cadere, con effetto ex tunc, uno degli atti del procedimento costitutivo della volontà dell’Amministrazione, come la deliberazione di contrattare, il bando o l’aggiudicazione, si trova nella condizione di aver stipulato injure, privo della legittimazione che gli è stata conferita dai precedenti atti amministrativi (cfr. Cass., 20 novembre 1985, n. 5712).
La categoria che viene in gioco in tal caso non è l’annullabilità, ma l’inefficacia. E, infatti, nei contratti ad evidenza pubblica gli atti della serie pubblicistica e quelli della serie privatistica sono indipendenti quanto alla validità; i primi condizionano, però, l’efficacia dei secondi, di modo che il contratto diviene ab origine inefficace se uno degli atti del procedimento viene meno per una qualsiasi causa (cfr. Cass., 5 aprile 1976, n. 1197).
Di mancanza del presupposto o della condizione legale di efficacia, invece, deve parlarsi a proposito della fattispecie della mancata approvazione del contratto, che afferisce sostanzialmente alla fase dell’integrazione dell’efficacia del procedimento contrattuale e non incide sulla perfezione del contratto; l’approvazione, infatti, opera quale condicio juris e consiste in un atto amministrativo esterno al contratto ed alla sua struttura, condizionante l’efficacia giuridica di questo e non la sua esistenza. La mancata approvazione rende il contratto non più eseguibile, così da liberare il privato contraente, come ovviamente l’Amministrazione, da ogni obbligo (cfr. Cass., 12 novembre 1992, n. 12182).
E, invece, l’inefficacia sopravvenuta derivante dall’annullamento degli atti di gara ovvero del provvedimento di aggiudicazione, sia in sede giurisdizionale, che amministrativa o in via di autotutela (sempre che, in tal caso ne ricorrano tutti i presupposti sostanziali) è relativa e può essere fatta valere solo dalla parte che abbia ottenuto l’annullamento dell’aggiudicazione.
Più problematica appare, invece, la posizione dell’Amministrazione.
Di regola il contratto rimane vincolante inter partes, nonostante l’intervenuto annullamento dell’aggiudicazione in sede giurisdizionale, fino all’adozione di apposite iniziative da parte degli interessati.
Tuttavia, appare meritevole di protezione anche l’interesse dell’Amministrazione a rimuovere gli effetti di situazioni ormai riconosciute illegittime. In tale eventualità, tuttavia, la P.A. può determinare l’inefficacia del contratto, ma attraverso il procedimento di annullamento degli atti di gara in via di autotutela, applicando i principi garantistici in materia (avviso di avvio del procedimento; congrua motivazione; adeguata valutazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento del contraente).
Per quanto, più in particolare, riguarda la tutela dei soggetti che abbiano ottenuto ragione dinanzi al giudice amministrativo tramite l’annullamento dell’atto di aggiudicazione, nei casi in cui il contratto sia già stato concluso, ritiene il Collegio preferibile la posizione dottrinale orientata nel senso dell’applicazione della normativa dettata dal codice civile a proposito delle associazioni e fondazioni, in quanto esprimente principi generali, applicabili anche alla Pubblica amministrazione, quale persona giuridica ex art. 11 c.c., soggetta, quindi, oltre che alle norme di diritto pubblico, anche alle norme civilistiche essenziali che disciplinano le persone giuridiche (cfr., in tal senso, anche se nell’ambito della teoria della inefficacia del contratto per difetto di un presupposto o di una condizione di efficacia del contratto, Cons. St., Sez. VI, n. 2992 del 2003 cit.).
Secondo tali principi, l’annullamento della deliberazione formativa della volontà contrattuale dell’ente “non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima” (art. 23 e 25 c.c.).
Questo criterio, invero, consente di tutelare la posizione del contraente di buona fede, ma allo stesso tempo consente di dare pieno riconoscimento alle ragioni di colui che abbia ottenuto l’annullamento di atti della fase di formazione (e segnatamente, dell’aggiudicazione) laddove possa essere esclusa la buona fede del contraente, travolgendo in tal caso detto annullamento la fattispecie contrattuale nella sua interezza.
Ciò detto, un argomento sistematico in favore della tesi della inefficacia sopravvenuta può, a ben vedere, trarsi dalla legge 21 dicembre 2001 n. 443 (“Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive”, c.d. legge obiettivo), la quale, all’art. 1, comma 2, contiene una delega al Governo ad emanare disposizioni volte a definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione di infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, indicando, tra gli altri, il seguente principio e criterio direttivo (lettera n): <>.
La delega, com’è noto, è stata attuata con l’art. 14 del D.Lgs. n. 190 del 2002, con cui, appunto, si esclude che l’annullamento dell’aggiudicazione comporti la caducazione (si parla espressamente di “risoluzione”) del contratto nelle more stipulato dalla P.A..
Ora, se il legislatore, in applicazione di una facoltà riconosciuta dalla direttiva 89/665 (art. 2, par. 5 e 6) - che postula il principio in forza del quale, di regola, la stipulazione del contratto non preclude affatto la reintegrazione in forma specifica, anche se gli Stati membri potrebbero introdurre norme interne con tale contenuto - ha avvertito la necessità di stabilire una apposita norma derogatoria di tale principio in un particolare settore, allora significa che, in linea generale, la stipulazione del contratto non è di ostacolo alla tutela in forma specifica della parte interessata, assicurata attraverso la verificazione del contratto e la conseguente possibilità di subentro.
D’altronde, il riferimento del legislatore delegato (anche se per escluderla) alla risoluzione del contratto conseguente all’annullamento della procedura sembra far propendere per il rifiuto della categoria della invalidità e per l’adesione a quella della perdita di efficacia del contratto.
Tanto premesso, deve osservarsi che, secondo una massima che si iscrive nel filone della caducazione automatica <> (cfr. Cons. St., Sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 244; id., 19 dicembre 2000, n. 6838).
Ora, appare poco condivisibile una soluzione che lasci alla piena discrezionalità del soggetto soccombente nel giudizio di annullamento dell’aggiudicazione (la Pubblica amministrazione) la decisione sulle sorti del contratto.
Preferibile, invece, appare quell’indirizzo che, pur ritenendo che il prius nella materia in esame (appalti) sia sempre costituito dalla reintegrazione in forma specifica, anche mediante l’adempimento parziale, ammette, tuttavia, che il debitore (l’Amministrazione) possa denunciarne la gravosità – o anche l’impossibilità - rimettendosi comunque sul punto all’apprezzamento del giudice (cfr. Cons. St., V, 6 marzo 2002, n. 1373).
Ed è nel solco di tale orientamento che pare iscriversi la pronuncia in esame, n. 5363/2002 - della quale la presente costituisce il seguito - che ha sì devoluto prioritariamente all’Amministrazione un accertamento obiettivo sull’effettivo andamento dei lavori affidati all’originaria aggiudicataria Tecnis e sulla praticabilità operativa del subentro di Tor di Valle, ma poi si è riferita alle determinazioni della stessa Amministrazione come presupposto della valutazione, riservata, invece, all’esclusiva competenza del Collegio giudicante, della domanda risarcitoria avanzata dalla Tor di Valle medesima.
E, del resto, il carattere esclusivo della giurisdizione amministrativa sulle controversie in materia di procedure di aggiudicazione, espressamente sancito dall’art. 6 della legge n. 205 del 2000 e dall’art. 33 del D. Lgs. n. 80 del 1998, è sintomatico di una tendenza ad un controllo giurisdizionale più incisivo e pieno sui rapporti giuridici, anche di tipo contrattuale o paritetico, originati da atti a contenuto provvedimentale contestati innanzi al G.A..
In tale contesto, il potere del G.A. di condannare l’Amministrazione al risarcimento del danno, anche mediante la reintegrazione in forma specifica, appare indicativo della volontà legislativa di collegare alla tradizionale tutela di annullamento una tutela più intensa ed effettiva della situazione giuridica fatta valere, realizzata attraverso il ripristino, ove possibile, della situazione giuridica e materiale alterata dall’attività illegittima dell’Amministrazione.
Da tale punto di vista, ad avviso di questo Collegio, deve, anzi, in via assolutamente pregiudiziale, affermarsi che la giurisdizione esclusiva e la tutela reintegratoria specifica (considerata non come eventuale o eccezionale, essendo, invece, sussidiaria, rispetto ad essa, quella risarcitoria per equivalente, praticabile solo quando quella restitutoria non possa essere conseguita con successo: cfr., in tal senso, Cons. St., Sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2280, in tema di danni da occupazione illegittima e da irreversibile trasformazione del fondo), previste dalla normativa poc’anzi citata determinano, in punto di giurisdizione, che anche il giudizio sulla sorte del contratto a seguito di vizi del procedimento di scelta del contraente debba spettare al giudice amministrativo (così anche Cons. St., Sez. VI, dec. n. 2332 del 2003 cit.); in tale prospettiva, la rimozione del contratto si connette non tanto ad un giudizio civilistico sul rapporto negoziale, bensì ad una forma di tutela reintegratoria in forma specifica, la quale, in sede di giurisdizione esclusiva, deve necessariamente comprendere anche statuizioni dichiarative o costitutive concernenti la sorte (validità o efficacia) del contratto stipulato.
Quanto ai limiti che può trovare il principio della tutela ripristinatoria, consistente nella reintegrazione in forma specifica del danno ingiusto causato dalla Pubblica amministrazione, intesa come istituto speciale del diritto processuale amministrativo, essi sono stati individuati da questa Sezione (cfr. IV Sez., dec. 14 giugno 2001, n. 3169) nella speciale rilevanza dell’interesse pubblico, sotto l’aspetto della eccessiva onerosità per il pubblico interesse e per la collettività.
Tuttavia, prima di passare ad esaminare più da vicino il problema dell’accertamento del danno patrimoniale risarcibile, occorre premettere che nella specie, ai fini della fondatezza nell’ an della domanda risarcitoria, sussiste la responsabilità della P.A., in quanto l’evento dannoso (mancata aggiudicazione dell’appalto dei lavori) può dirsi imputabile al comportamento negligente e, pertanto, colposo dell’Amministrazione appaltante; e, infatti, come accertato nella citata decisione n. 5363/2002, l’adozione e l’esecuzione dell’atto illegittimo (aggiudicazione alla controinteressata ATI Tecnis) è avvenuta in violazione delle regole di imparzialità e correttezza che l’Amministrazione stessa si era data in sede di gara nella lex specialis a pena di esclusione (cfr. pag 18 dec. cit.).
Tanto premesso, per quanto riguarda la domanda di reintegrazione in forma specifica proposta in via principale dalla Tor di Valle, deve dirsi che la stessa appare infondata.
E, infatti, come si è visto, ostativa a tale forma di tutela deve ritenersi la eccessiva onerosità per l’interesse pubblico e la collettività (che è quella che sopporta gli oneri dell’azione amministrativa: cfr. Cons. St., Sez. IV, dec. n. 3169 del 2001 cit.), nonché, ad avviso del Collegio, l’impossibilità (totale o parziale) della reintegrazione in forma specifica (arg. ex art. 2058 c.c.).
Ora, come emerge dalla relazione tecnica depositata dal Provveditorato in data 13 dicembre 2002, <> derivanti da un eventuale subentro (quali “il fermo dei lavori, nonché la duplicazione dei tempi necessari alla ripetizione dei monitoraggi prodromici alla scelta dei macchinari di scavo dei collettori principali e delle perforazioni in microtunnelling”: v. pag. 14 relazione cit.) e <>, con tutte le conseguenze <> (cfr. pag. 13 relazione cit.; l’appalto de quo, infatti, concerne lavori di sistemazione idrogeologica di un versante in frana).
E, ad avviso del Collegio, tanto basta per far ritenere sicuramente preminente, nel necessario giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, l’interesse pubblico e della collettività alla rapida conclusione dei lavori, a fronte dell’interesse privato dell’originaria ricorrente, odierna appellante, a che l’iniziativa non abbia seguito a favore dell’aggiudicataria.
La domanda di reintegrazione in forma specifica riproposta in via principale dalla società appellante è, dunque, infondata.
Ciò detto, occorre ora esaminare la domanda di risarcimento del danno per equivalente, proposta in via subordinata dalla società ricorrente in primo grado ed odierna appellante nell’eventualità del mancato accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica (subentro).
Ai fini della liquidazione di tale danno si può, a ben vedere, utilizzare lo strumento previsto dall’art. 35, comma 2, del D.Lgs n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della L. n. 205 del 2000, che consente al giudice amministrativo di stabilire i criteri in base ai quali l’Amministrazione (l’art. 7 cit. ha aggiunto anche il gestore del servizio pubblico) deve proporre a favore dell’avente titolo il pagamento della somma entro un congruo termine, prevedendo che, qualora permanga il disaccordo, le parti possano rivolgersi nuovamente al giudice per la determinazione delle somme dovute nelle forme del giudizio di ottemperanza.
La possibilità di limitarsi alla fissazione dei criteri è un utile strumento di semplificazione posto a disposizione del giudice amministrativo, che tiene conto dell’obiettiva complessità delle operazioni di liquidazione del danno in questa materia e che comunque persegue finalità di accelerazione e di economia processuale, in sintonia con l’intero impianto della legge n. 205 del 2000.
Si dispone, pertanto, che l’Amministrazione provveda a liquidare una somma a favore della società Tor di Valle a titolo sia di danno emergente (costi di partecipazione alla gara) che di lucro cessante (mancato utile), secondo i criteri appresso indicati, entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di comunicazione, o, se anteriore, da quella di notifica, della presente decisione.
In particolare, il risarcimento del danno dovuto alla Tor di Valle S.p.a. dovrà computarsi come segue:
A) quanto al danno emergente:
A1) spese o costi sostenuti per la preparazione dell’offerta e per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione (cfr. art. 2, comma 7, della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee del 25 febbraio 1992, 92/13/CEE).
Non sono, invece, nella specie liquidabili, quale voce di danno emergente, per difetto assoluto di qualsiasi prova al riguardo (anche se la giurisprudenza sovente ha reputato che possano venire in rilievo) ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (applicabili anche al processo amministrativo avente ad oggetto diritti soggettivi, come quello al risarcimento del danno ingiusto), l’inutile immobilizzazione di risorse umane e mezzi tecnici.
A2) Quanto al pregiudizio per la perdita di chance legata all’impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il requisito economico legato all’esecuzione dei lavori, può, ad avviso del Collegio, procedersi in via equitativa alla liquidazione di tale voce del danno emergente nella misura del 3% del prezzo offerto dalla Tor di Valle in sede di aggiudicazione.
Non sono imputabili, invece, le spese legali sostenute a fronte dei giudizi intrapresi, in quanto la relativa liquidazione è oggetto di autonoma statuizione giurisdizionale.
B) Quanto al lucro cessante, vale a dire l’utile economico che sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto in caso di aggiudicazione non avvenuta per illegittimità dell’azione amministrativa - generalmente reputato pari al 10% del valore dell’appalto, criterio cui fa riferimento la giurisprudenza in applicazione analogica dell’art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, ora sostanzialmente riprodotto dall’art. 122 del regolamento emanato con D.P.R. n. 554/99, che quantifica in tale misura il danno risarcibile a favore dell’appaltatore in caso di recesso della P.A. (ciò sia allo scopo di ovviare ad indagini alquanto difficoltose ed aleatorie sia allo scopo di cautelare la P.A. da eventuali richieste di liquidazioni eccessive) - la giurisprudenza riconosce la spettanza nella sua interezza dell’utile di impresa nella misura del 10% qualora l’impresa possa documentare di non aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi, lasciati disponibili, per l’espletamento di altri servizi. Nel caso in cui, invece, tale dimostrazione non sia stata offerta – come nella specie è avvenuto – è da ritenere che l’impresa possa aver ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo svolgimento di altri analoghi lavori (o servizi o forniture), così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità; in tale ipotesi il risarcimento può essere ridotto in via equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa (cfr. Cons. St., 8 luglio 2002, n. 3796; Cons. St., Sez. V, 24 ottobre 2002, n. 5860; v. pure Cons. St., Sez. V, 18 novembre 2002, n. 6393, che esclude l’utilizzo dell’art. 345 L. n. 2248/1865 all. F ove non sia fornito un principio di prova sulle opportunità alternative alle quali l’interessato ha dovuto rinunciare).
La misura del 5%, del resto, corrisponde alla percentuale di utile dichiarato dalla Tor di Valle in sede di offerta (5% dell’importo netto contrattuale d’appalto).
C) Sulle somme liquidate ai sensi delle lettere A) e B), che riguardano tutte il risarcimento del danno e che consistono, perciò, in un debito di valore, deve riconoscersi la rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, da computarsi dalla data della stipula del contratto da parte dell’impresa che è rimasta illegittimamente aggiudicataria e fino alla data di deposito della presente decisione (data quest’ultima che costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di valuta).
D) Sulle somme progressivamente e via via rivalutate, sono altresì dovuti gli interessi nella misura legale secondo il tasso vigente all’epoca della stipulazione del contratto, a decorrere dalla data della stipulazione medesima e fino a quella di deposito della presente decisione; ciò in funzione remunerativa e compensativa della mancata tempestiva disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno.
E) Su tutte le somme dovute ai sensi delle precedenti lettere decorrono, altresì, gli interessi legali dalla data di deposito della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo.
La condanna al risarcimento deve essere pronunciata esclusivamente nei confronti delle Amministrazioni soccombenti, Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e Trasporti) e Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per l’Umbria, in considerazione del comportamento che ha dato causa all’illecito.
In conclusione, in base alle considerazioni che precedono, l’appello va accolto per quanto di ragione e, per l’effetto, in riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle questioni risarcitorie, devono essere condannati il Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e Trasporti) ed il Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per l’Umbria, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla società Tor di Valle a causa della mancata aggiudicazione dei lavori de quibus, nella misura e secondo i criteri sopra indicati.
Quanto alle spese di questa parte del giudizio, in considerazione dell’esito della lite e delle questioni trattate, appare equo disporre che esse siano interamente compensate nei confronti dell’A.T.I. Tecnis S.p.a. – Si.Gen.Co S.r.l., mentre per il resto appare giusto che siano poste interamente a carico delle Amministrazioni soccombenti, in solido tra loro, liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunziando sul capo della sentenza appellata relativo alle questioni risarcitorie ed in accoglimento dell’appello sul punto proposto dalla Tor di Valle S.p.a., così provvede:
- condanna il Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e Trasporti), nonché il Provveditorato alle Opere pubbliche per l’Umbria, in solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla Tor di Valle S.p.a. a causa della mancata aggiudicazione dei lavori, nella misura e secondo i criteri di cui in motivazione, provvedendo alla liquidazione ed al pagamento di tali danni entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione, o se anteriore, dalla notifica, della presente decisione;
- dichiara compensate le spese della presente fase di giudizio nei confronti della Tecnis S.p.a.; pone, invece, le stesse a carico delle Amministrazioni soccombenti, in solido tra loro, complessivamente liquidandole in euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio con l'intervento dei Signori:
Gaetano TROTTA Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Filippo PATRONI GRIFFI Consigliere
Vito POLI Consigliere
Nicola RUSSO Consigliere rel. est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
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NEWS


News 001Lunardi dice "L'opera e' sicura e sara' realizzata

24/04/2003 - "Le opposizioni alla costruzione del Ponte sullo Stretto non hanno fondamento, perché è dimostrato scientificamente che l'opera si può fare in
sicurezza". E' qunato ha affermato il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, rispondendo a chi parlava di problemi legati al rischio sismico.
"Chi dice il contrario - ha proseguito il ministro - lo fa in maniera pretestuosa. Noi non li ascoltiamo. Abbiamo certezza della nostra sicurezza. Se portiamo avanti un progetto è perché ci crediamo. Quindi proseguiamo e il Ponte sullo Stretto sarà fatto", ha concluso.


News 002 Ponte Stretto, sì ad aumento capitale società

30/04/2003 - Via libera dalla società Stretto di Messina spa all'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. L'operazione è stata approvata, su proposta dell'amministratore delegato Pietro Ciucci, all'unanimità dall'assemblea degli azionisti. L'aumento di capitale, sulla base della distribuzione temporale del fabbisogno finanziario per la realizzazione del ponte sullo Stretto, prevede una prima operazione per circa 300 milioni di euro, con versamento in più tranche a partire dall'anno in corso. L'assemblea straordinaria ha inoltre deliberato l'attribuzione della delega al cda per l'ulteriore aumento, per l'importo massimo di 2.200 milioni di euro, che sarà eseguito nel corso del prossimo quinquennio in relazione al manifestarsi dei fabbisogni finanziari connessi con la realizzazione del ponte.
                                                            
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News 03  Ponte Stretto, possibile apertura al traffico nel 2011

3/05/2003 - L'apertura del traffico sul Ponte sullo Stretto di Messina potrebbe avvenire nel 2011. La previsione è dell'amministratore delegato della società Stretto di Messina spa, Pietro Ciucci. "Mai come oggi - ha detto - si è in presenza della prima vera occasione per portare a termine la realizzazione dell'opera". Ciucci ha inoltre assicurato che le gare internazionali per la scelta del general contractor "partiranno all'indomani dell'approvazione del progetto definitivo da parte del Cipe, verso la fine dell'anno, mentre per l'apertura dei cantieri - ha infine ricordato - si dovrà attendere la metà


News 04

Ponte il parere del geologo

Il collegamento fra Sicilia e Calabria tramite la realizzazione di un ponte sullo stretto di Messina è da anni oggetto di studio, ma, secondo le notizie apparse qualche mese fa sui maggiori quotidiani nazionali, sembra ormai che ci stiamo avviando alla fase conclusiva, i cantieri per la realizzazione di un ponte sospeso tra le due rive saranno avviati nei primi mesi del 2005 ed il ponte verrà completato nel 2011 con un costo stimato intorno ai 4,6 miliardi di euro.
Il ponte rappresenterà, secondo tecnici e politici, per le sue dimensioni e caratteristiche tecniche l’ottava meraviglia del mondo, e si calcola che darà un notevole impulso occupazionale ed un rilancio economico al meridione non indifferente, consentendone il più facile collegamento fra la Sicilia e resto dell’Italia e valorizzandone, a beneficio dell’intero paese, le risorse economiche e turistiche. Ma, nonostante la confermata volontà del Governo ad impegnarsi nella realizzazione di una delle opere più imponenti e scientificamente avanzate compiute dall’uomo, molti ancora rimangono scettici e sostengono che esso rappresenti soltanto l’ennesimo smisurato scempio ambientale, che in fin dei conti, nelle condizioni attuali, data la carenza di tutti gli altri servizi, darà soltanto un minimo contributo alla riorganizzazione dei collegamenti tra Sicilia e Italia.
Come giovane geologo, io non mi dichiaro nettamente sfavorevole, ma nutro notevoli perplessità sull’opportunità della costruzione di un’opera di simili proporzioni nel nostro paese. I miei dubbi sono molteplici e vanno dalla considerazione dell’elevato rischio sismico e del dissesto idrogeologico dell’area in cui esso dovrebbe sorgere, all’elevato impatto ambientale non solo del ponte, ma anche di tutte le infrastrutture ad esso collegate, fino all’analisi costi – benefici, a mio parere, non troppo convincente, per non parlare poi, del timore che diventi una delle tante opere della nostra penisola cominciate e poi lasciate incompiute per i più svariati motivi, o un’ennesima opportunità di guadagno per le organizzazioni criminali.
La Sicilia nord-orientale e la Calabria meridionale sono le regioni a più alto rischio sismico dell'intero Mediterraneo. A partire dal IX secolo, quest'area è stata colpita da almeno 13 terremoti d'intensità superiore al VII grado della scala Mercalli. Inoltre, l’Enea ha recentemente confermato, con nuovi dati, che le coste calabresi si spostano di 2 millimetri l'anno, mentre, quella siciliana s'innalza solo di mezzo millimetro l'anno; e Gianluca Valensise, dell'Istituto nazionale di geofisica, ha aggiunto che in caso di un terremoto simile a quello che nel 1908 rase al suolo Messina, si potrebbe avere uno spostamento improvviso del terreno compreso tra mezzo metro e un metro. Quindi, siamo certi che il rischio di costruire tale struttura in una zona ancora in evoluzione sia sufficientemente basso? La verifica di calcolo per sollecitazioni sismiche adottata nel progetto, sembra, sia stata riferita al terremoto di Hanshin, in Giappone, dell’ordine di 7,1 gradi Richeter, ma se si dovesse verificare un terremoto di magnitudo superiore la struttura reggerà? e con quali conseguenze? Anche se gli addetti ai lavori sostengono che si può stare "assolutamente tranquilli" perché i numeri ricavati dallo studio geologico hanno "un impatto non influente rispetto alla realizzazione del Ponte il cui progetto prevede due giunti in grado di assorbire una dilatazione (bisogna calcolare anche il carico dei veicoli e le oscillazioni termiche) di quasi sette metri.
Per quanto riguarda l’impatto ambientale, i risultati raggiunti dallo studio effettuato dalle imprese incaricate dalla società “Stretto di Messina” evidenziano le migliori soluzioni offerte dal ponte, rispetto al collegamento marittimo, in termini di minori emissioni nocive, riduzione degli incidenti, risparmio di risorse energetiche maggiore efficienza nei trasporti, ma trascurano o tacciono sugli effetti devastanti sul paesaggio, distruzione degli ecosistemi di costa e di versante, modifica alle correnti, cancellazione di habitat faunistici, aumento della cementificazione, degli inquinamenti, ecc. Inoltre, non si fa cenno all’irreparabile sconvolgimento idrogeologico dovuto alla collocazione, ad oltre 50 metri di profondità, dei due piloni alti quasi 400 metri per un totale di circa 500.000 metri cubi di cemento, fabbricato con calcare ricavato dalle colline circostanti che, sarebbero irreversibilmente sfigurate. Infine, nello scavare per le fondamenta dei piloni, si provocherebbe l’alterazione completa di ogni equilibrio idrogeologico delle aree di appoggio, ivi compreso il prosciugamento del lago Ganzirri (nel messinese). Ma, siamo sicuri che la costruzione del ponte valga il danneggiamento di un’intera zona e l’alterazione di quel poco che resta in equilibrio? La messa in sicurezza (naturalistica) del territorio non dovrebbe venire prima della costruzione di qualsiasi opera?
Oltre agli argomenti appena citati, un aspetto cruciale che mi crea forti perplessità è quello economico-finanziario, cioè il rapporto fra costi e benefici assolutamente non conveniente. Infatti, ho letto, dell’esistenza di diversi studi di fattibilità economico-finanziaria che mettono a confronto la soluzione ai trasporti costituita dalla costruzione del ponte con scelte alternative rappresentate dal potenziamento della multimodalità (strada e ferrovia, traghetto, aereo, nave) e concludono che il ponte non modificherebbe significativamente le condizioni dei trasporti, anche perché dopo il suo attraversamento ci si ritroverebbe nel carente sistema viario e ferroviario calabrese e siciliano. Invece, c’è chi sostiene che, un ammodernamento e messa in sicurezza dei sistemi autostradali ed il potenziamento dell’attuale insufficiente rete ferroviaria avrebbero costi decisamente inferiori con risultati simili. Quindi, non sarà il caso di farsi venire il dubbio che ci sia un impiego migliore di tutti quei miliardi?
Concludo affermando che, alla luce delle considerazioni sopraesposte, a mio parere, non siamo ancora pronti per la realizzazione di una simile struttura, poiché vale la pena di sacrificare interi equilibri sociali, territoriali ed ambientali soltanto in nome di un reale ed indubbio beneficio, che comunque, con gli attuali presupposti, la costruzione del ponte non garantisce, ma in futuro con un previo miglioramento delle condizioni generali dei trasporti nel meridione, tramite opere più modeste ma, di utilità più immediata, non escludo che il ponte, realizzato, ovviamente, nelle condizioni di maggiore rispetto possibile dell’ambiente circostante e con tutti gli accorgimenti necessari alla costruzione di una struttura con un altissimo livello di sicurezza, potrebbe costituire realmente un mezzo di comunicazione indispensabile e rappresentare una delle massime espressioni della tecnica e dell’ingegno contemporaneo di livello mondiale.

Riccardo Rapisarda - Geologo                                         GO UP     


News 05
Soa, certificati validi 5 anni

Primo sì del Cdm


18/02/2003 - La durata dei certificati rilasciati dalle Soa (Società organismo di attestazione) e necessari alle imprese di costruzione per partecipare al mercato dei lavori pubblici passa da tre a cinque anni. Il Consiglio dei ministri ha infatti espresso il primo sì al mini-regolamento che riforma il sistema di qualificazione degli appalti (del Dpr 34/2000), portato avanti dal vicepresidente delle Infrastrutture, Ugo Martinat. Per il momento si tratta solo di un'approvazione preliminare: il provvedimento dovrà infatti attendere il secondo passaggio in Consiglio dei ministri, oltre che il sì della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e delle commissioni parlamentari.
 

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News 06

Nuovo regolamento per realizzare la mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto


19/05/2003 - Il decreto ministeriale, appena pubblicato su GU del ministero dell'ambiente e del territorio ha stabilito che le regioni procedano all'effettuazione della mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto.
Le regioni anche avvalendosi, mediante convenzione, della collaborazione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto superiore di sanita' (ISS) e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.
I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorita', nonche' i dati relativi agli interventi effettuati devono essere trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
Il regolamento prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio proceda con proprio decreto all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Al finanziamento delle attivita' di mappatura e' destinato, secondo quanto indicato nell'allegato C del regolamento in oggetto, il 50% della disponibilita' totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Vedi di seguito il provvediemtno a versione integrale;

 


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News 07

GLI INGEGNERI APRONO IL COLLOCOMENTO SUL WEB

Per gli ingegneri innovazione e qualificazione professionale passano via web. Il Consiglio nazionale della categoria (Cni) ha infatti messo in cantiere il <Progetto ingegnere> per la realizzazione di servizi in rete di informazione, orientamento e documentazione riservati non solo agli iscritti negli Ordini provinciali, ma anche a tutte le imprese, agli enti e alle associazioni interessate.

Terminata la fase di collaudo, in cui sono stati coinvolti gli Ordini di Udine, Ascoli Piceno e Catania, su iniziativa del Consiglio nazionale da qualche settimana è stato attivato un portale, che comprende, in particolare, una banca dati documentale e un servizio sui bandi di gara. Inoltre, tra i servizi gestiti dal nuovo spazio Internet (www.tuttoingegnere.it) figura una sorta di "ufficio di collocamento virtuale" nell'ambito del quale gli ingegneri possono "mettere in vetrina" il proprio curriculum, offrendo così a imprese ed enti in cerca di professionisti qualificati la possibilità di effettuare selezioni mirate. Questo ufficio, peraltro, è aperto anche agli ingegneri non ancora iscritti negli Albi e ai laureati.

Un secondo servizio riguarda l'orientamento professionale. É stato creato uno "sportello" per una navigazione guidata attraverso itinerari formativi, dagli studi pre-laurea al periodo post accademico per la cura dell'aggiornamento professionale. In questo modo vengono classificati e messi a disposizione di studenti e ingegneri piani di studio delle facoltà di ingegneria, specializzazioni, master, seminari, iniziative di formazione permanente e a distanza, anche di livello internazionale.

Infine, un'area ampia del sistema informativo è rivolta alla normativa tecnica (leggi, decreti, circolari) e ai bandi di gara. Notizie su gare di progettazione e relative aggiudicazioni sono fornite con frequenza giornaliera e su scala sia nazionale che comunitaria. La password per l'accesso può essere richiesta agli Ordini provinciali. <Con questo servizio - conferma Romeo La Pietra, componente del Consiglio nazionale degli ingegneri - gli ingegneri possono ricevere esattamente le informazioni di cui hanno bisogno per svolgere la propria attività, in relazione ai settori di competenza e alle aree goegrafiche in cui operano. Sono già centinaia le richieste che quotidianamente registriamo. É anche possibile sottoscrivere uno speciale servizio di notifica via e-mail dei bandi di ganda per ottenere notizie quasi in tempo reale>.

Che i professionisti tecnici abbiano deciso di investire sempre più su Internet lo conferma Raffaele Sirica, presidente del Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori. <Il nostro sito - afferma Sirica - già offre servizi informativi, per esempio in materia di bandi di gara. Ma non c'è dubbio che è nostra intenzione otenziarli e renderli più completi e fruibili da parte degli iscritti. É anche su questo piano che si gioca la sfida della concorrenza>.

M. BEL.

         

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News 08
Ponte Stretto, a giugno parere Commissione Via
21/05/2003 - Slitta a giugno la decisione della Commissione speciale Via (Valutazione di impatto ambientale) riguardo al ponte sullo Stretto di Messina. La società Stretto di Messina Spa ha infatti chiesto un altro mese di tempo per completare la documentazione relativa al progetto: a mancare è lo studio di impatto ambientale relativo al raccordo fra il ponte e la linea ferroviaria esistente in Calabria. I tempi dovrebbero così arrivare a giugno perché la Commissione esprima il proprio parere sull'opera che collegherà la Calabria con la Sicilia.


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News 09

Ponte Stretto, gara general contractor entro metà 2003
Il presidente della società Stretto di Messina
03/06/2003 - La gara a general contractor per l'affidamento dei lavori di costruzione del ponte sullo Stretto di Messina si terrà nel secondo semestre 2003, mentre l'iter di approvazione del progetto definitivo avverrà tra il 2004 e i primi mesi del 2005. Il calendario per la realizzazione dell'infrastruttura è stato illustrato dal presidente della società Stretto di Messina, Giuseppe Zamberletti. "L'apertura dei cantieri - ha detto - è attesa nella primavera del 2005, mentre il completamento dei lavori e l'apertura al traffico è fissata al 2011. L'anno successivo, il 2012, sarà il primo di anno completo di esercizio dell'opera".
 

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News 10

Ponte sullo Stretto, 3 mld dall'Iri

Pronto un piano per utilizzare le risorse della holding pubblica in liquidazione per finanziare l’opera.


Per ora è una delle varie ipotesi sul tappeto. Che però starebbe riscuotendo crescenti consensi negli ambienti governativi. A cominciare dal ministro delle Infrastrutture Pietro Lunardi. L’idea è quella di finanziare almeno in parte la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina con i soldi dell’Iri in liquidazione, di cui è stata decisa la fusione in Fintecna. Il finanziamento della grande opera di cui si parla da 34 anni sarebbe l’ultima "buona azione" della grande holding pubblica fondata nel 1933 da Alberto Beneduce.

Il ricorso ai fondi dell’Iri avrebbe una serie di vantaggi. Il primo, che nonostante le difficoltà della finanza pubblica i soldi sarebbero concretamente disponibili. L’Iri in liquidazione, e cioè Fintecna, ha infatti in tasca più di tre miliardi di euro (il Ponte ne dovrebbe costare cinque) e per quanto vincolati all’esito dei contenziosi in corso (soprattutto quelli di Iritecna), comunque ci sono. E siccome sono fuori dal bilancio dello Stato, non incidono nemmeno sui parametri previsti dal Patto di stabilità europeo.

Il secondo vantaggio è la "convenienza economica". Il ricorso ai fondi dell’Iri risulterebbe per lo Stato (che dell’Iri-Fintecna è proprietario) certamente meno costoso rispetto a un’operazione di finanziamento sul mercato nella quale i potenziali investitori si farebbero pagare caro un rischio legato a un rientro dell’investimento così lontano nel tempo. La partecipazione dell’Iri potrebbe anzi attirare gli investitori privati nell’operazione.
A questo proposito vale la pena di ricordare che tutti gli studi effettuati hanno considerato inevitabile un intervento finanziario dello Stato a fianco di quello dei privati in un’opera del genere. E che l’amministratore delegato della società Stretto di Messina nonché direttore generale dell’Iri Pietro Ciucci ha nei mesi scorsi ipotizzato la possibilità di "ridurre al di sotto del 50% inizialmente previsto l’onere a carico dello Stato". Dicendosi addirittura convinto che, a consuntivo, come già successo in Italia per la rete autostradale, l'onere a carico del bilancio pubblico possa essere allineato a zero.

Il terzo vantaggio è insito nella natura della Stretto di Messina. La società è infatti la concessionaria in piena regola dell’opera, come ha stabilito il decreto attuativo della legge obiettivo. Ed è posseduta al 51% proprio da Iri-Fintecna, che potrebbe agevolmente effettuare conferimenti di denaro.
Per capire se questo disegno potrà diventare concreto bisognerà attendere almeno fino a metà dicembre. Per quella data la Stretto di Messina prevede infatti di presentare al governo il progetto preliminare, la valutazione d’impatto ambientale e il piano finanziario. La "fattibilità" del Ponte nei tempi promessi da Lunardi potrà influenzare anche l’avvio di altre opere che sono strettamente correlate, come l’alta velocità ferroviaria fra Salerno e Reggio Calabria. Sotto la guida del superconsigliere di Lunardi, Ercole Incalza, ex amministratore delegato della Tav, i tecnici del ministero delle Infrastrutture stanno già lavorando al progetto.

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News 11
 

L'aggiudicazione della gara deve essere notificata a tutti i partecipanti.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ( circolare 10 marzo 2003, n. 2107) "invita" le Stazioni Appaltanti a notificare a tutti i partecipanti alle gare d'appalto i provvedimenti di aggiudicazione, almeno trenta giorni prima della stipula del contratto.
Il motivo di tale disposizione è evitare che i concorrenti, eventualmente interessati ad impugnare l'aggiudicazione, possano venire a conoscenza di tale provvedimento dopo la stipula del contratto, vale a dire in un momento tardivo per poter utilmente far valere le proprie ragioni.
A tutt'oggi l'obbligo di tale notifica non è previsto nella normativa italiana; per tale ragione la Commissione Europea ha aperto una di procedura di infrazione nei confronti dell'Italia rilevando il contrasto esistente tra la normativa del nostro paese e le direttive 89/665/CEE (in particolare l'art. 2, paragrafo 1, lettera b), 93/36/CEE, 93/37/CEE e 92/50/CEE.

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News 12
Stop immediato all'uso della "vecchia" classificazione sismica.

La nuova classificazione sismica, introdotta dall' Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274, va utilizzata obbligatoriamente da subito.
Nella G.U. del 9.7.2003, infatti, è stata pubblicata una rettifica del testo dell'Ordinanza già diffusa in G.U. del 8.5.2003 che consentiva discrezionalmente l'utilizzo della classificazione sismica precedentemente in vigore.
Inizialmente, il testo dell' Ordinanza 3274 firmata del Presidente del Consiglio, all'art. 2 comma 2, riportava: "[...] la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica".
Nella pubblicazione in Gazzetta avvenuta 8.5.2003, la suddetta espressione veniva sostituita con "[...] la progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica", rendendo possibile, in tal modo, il procrastinarsi dell'utilizzo della vecchia classificazione sismica. Ciò veniva successivamente confermato, inoltre, dal Servizio Sismico Nazionale con nota del 6 giugno 2003.
Infine, la pubblicazione dell' Errata Corrige in G.U. del 9.7.2003, ripristina l'originaria lettura del testo dell'Ordinanza, da cui discende l'obbligo dell'utilizzazione da subito della nuova classificazione sismica.
A meno di futuri ulteriori sviluppi, dunque, la nuova classificazione sismica va quindi utilizzata immediatamente nei seguenti casi:

. opere (pubbliche e private) la cui realizzazione non è iniziata alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza;
. opere pubbliche i cui progetti non siano stati approvati alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza.

Per i casi appena elencati resta invece inalterata la possibilità di utilizzare discrezionalmente il metodo delle tensioni ammissibili fino all'8/10/2004.

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News 1XX