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Sentenza
Corte Cassz. Sentenza 20/03/2003
N°12878/2003 per l'intero processo
Limmobile
abusivo
finito può essere sequestrato
Lo ha stabilito la
Cassazione con la sentenza 12878/2003
23/04/2003 - I giudici
della Cassazione hanno stabilito che anche l'opera ultimata
può essere sequestrata preventivamente poichè qualsiasi
opera completata determina turbamento del regolare assetto
urbanistico con il conseguente appesantimento del carico
urbanistico e delle infrastrutture.
SENTENZA
N°3068
del consiglio di stato
Calcestruzzo armato: dal Consiglio di
Stato chiarimenti su competenze di geometri, ingegneri
ed architetti.
Rientra
nelle competenze dei geometri firmare progetti di opere
che prevedono strutture in calcestruzzo armato, a
condizione che il calcolo e la direzione lavori di
queste ultime siano affidati ad un ingegnere o ad un
architetto abilitati.
Ad affermarlo è il Consiglio di Stato, con la
sentenza n. 3068
del 2003.
Il TAR dell'Abruzzo, nel primo grado di giudizio, aveva
annullato una concessione edilizia perché il progetto
dell'opera da realizzare (una palazzina con struttura in
c.a.) recava la firma di un geometra, in qualità di
progettista, e di un ingegnere in qualità di progettista
e direttore dei lavori delle opere strutturali.
Secondo la magistratura amministrativa abruzzese, il
progetto dell'opera in questione esulava dalle
competenze professionali del geometra; infatti "nessun
rilievo poteva essere attribuito alla circostanza che i
calcoli del cemento armato erano stati affidati a parte
a un ingegnere, giacché è il professionista incaricato
della progettazione della direzione dei lavori che
assume la responsabilità dell'intera costruzione e non
gli eventuali i suoi collaboratori (articolo 3 della
legge 5 novembre 1971 n. 1086)."
Il Consiglio di Stato, al contrario, ha ritenuto che la
forma di cooperazione che si è stabilita in tal modo tra
i due professionisti, non è in contrasto con il citato
articolo 3 della legge 5 novembre 1971 n. 1086, come
sostenuto nella sentenza di primo grado.
SENTENZA
TAR Puglia-Bari del 19/04/01
Incarichi di progettazione sotto-soglia.Insufficiente
pubblicazione albo pretorio
|
Il
Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia
Sede di Bari - Sezione I
ha
pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso
n. 3352 del 2000 proposto
dall’ORDINE
degli ARCHITETTI della PROVINCIA di FOGGIA, in persona del
Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio
Jannarelli e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in
Bari alla via Dalmazia n. 161 (c/o avv. Paola Bascià), per mandato a
margine del ricorso;
CONTRO
il COMUNE
di MONTELEONE di PUGLIA, in persona del Sindaco pro-tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Angelo Giorgione, e presso lo studio di
questi elettivamente domiciliato in Foggia alla via Zara n. 93, per
mandato a margine della memoria di costituzione, e quindi domiciliato ex
lege in Bari presso la Segreteria del Tribunale;
per
l’annullamento
dell’avviso
pubblico del 20 ottobre 2000, pubblicato mediante affissione all’albo
pretorio comunale sino al 30 ottobre 2000, relativo ad affidamento di
incarichi per la redazione del progetto e successiva direzione lavori
per le opere di difesa del suolo in località “Aia del Caruso”, nonché di
ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso, ancorché
sconosciuto
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto
di costituzione in giudizio del Comune di Monteleone di Puglia;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli
atti tutti della causa;
Relatore,
alla pubblica udienza del 7 marzo 2001, il dott. Leonardo Spagnoletti e
udito l’avv. Paola Bascià, in sostituzione dell’avv. Antonio Jannarelli,
per l’Ente ricorrent e;
Ritenuto in
fatto e considerato in diritto quanto segue.
F A T T O
Con ricorso
notificato il 25-27 novembre 2000 e depositato in Segreteria il 5
dicembre 2000, l’Ordine degli architetti della provincia di Foggia, in
persona del Presidente pro-tempore, ha impugnato l’avviso pubblico in
epigrafe meglio specificato, deducendo, con unico complesso motivo, le
seguenti censure:
Violazione
e falsa applicazione di legge (legge n. 109/1994 e successive modifiche;
d.P.R. n. 554/1999). Eccesso di potere per difetto di istruttoria,
carente o omessa valutazione dei presupposti, illogicità e
contraddittorietà manifeste, travisamento, insussistenza di atto
presupposto
L’avviso
pubblico è illegittimo per la sua assoluta genericità: non è dato
conoscere se vi sia una presupposta determinazione intesa al
conferimento di incarichi di progettazione e direzione lavori; non è
stabilito il valore dell’opera pubblica e l’importo stimato del compenso
professionale e non è quindi consentito verificare se si tratti di
incarichi di valore inferiore a 40.000 Ecu, compresi tra 40.000 e
200.000 Ecu o superiori a 200.000 Ecu, con le connesse differenti
modalità di affidamento, come disciplinate anche dal d.P.R. n. 554/1999;
non vi è alcuna indicazione tipica dei bandi di gara; non è stata data
comunque al medesimo adeguata pubblicità ove si tratti di incarico di
valore inferiore a 40.000 Ecu.
Costituitosi
in giudizio, il Comune di Monteleone di Puglia ha dedotto in via
pregiudiziale il difetto di legittimazione attiva dell’Ordine ricorrente
e nel merito l’infondatezza del ricorso sul rilievo che con
determinazione dirigenziale n. 83 del 28 agosto 2000 è stata disposta la
pubblicazione di avviso pubblico mediante affissione all’albo pretorio,
trattandosi di incarico di progettazione di valore inferiore a 40.000
Ecu, ai sensi dell’art. 50 del d.P.R. n. 554/1999.
Con memoria
difensiva depositata il 22 febbraio 2001, l’Ente ricorrente, pur
revocando in dubbio che il valore dell’incarico, in rapporto a quello
dell’opera pubblica, fosse inferiore a 40.000 Ecu, ribadiva che comunque
alla procedura intesa al conferimento dell’incarico non era stata data
adeguata pubblicità.
Con ordinanza
n. 6 del 10 gennaio 2001 veniva accolta l’istanza incidentale di
sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato (con
contestuale fissazione dell’udienza di discussione) sul rilievo che
“l’impugnato avviso pubblico non reca alcuna indicazione né del valore
dell’opera da eseguire né dell’importo stimato a titolo di compenso
professionale” e che “…la mera affissione all’albo comunale dell’avviso
pubblico non realizza l’adeguata pubblicità richiesta dall’art. 17 co.
12 l. 11/2/94 n. 109”.
All’udienza
pubblica del 7 marzo 2001 il ricorso è stato discusso e riservato per la
decisione.
D I R I T
T O
1.) Il
Tribunale deve esaminare, in limine, l’eccezione pregiudiziale
spiegata dal difensore dell’Amministrazione comunale intimata,
incentrata sul rilievo della carente legittimazione ad agire dell’Ordine
ricorrente in ordine all’impugnativa di un avviso pubblico per il
conferimento di incarichi di progettazione.
L’eccezione è
manifestamente destituita di giuridico fondamento.
Come
riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa anche più recente, gli
ordini professionali, in quanto enti di rappresentanza istituzionale
degli interessi dei professionisti iscritti, sono pienamente legittimati
ad agire in giudizio anche al fine di far valere interessi strumentali
riferibili alla sfera dell’intera categoria (oltre che, ovviamente, a
quella di ciascun iscritto), e quindi a dolersi della violazione di
disposizioni relative alle procedure di evidenza pubblica di carattere
selettivo per l’affidamento di incarichi di progettazione che incidano
sulla partecipazione dei professionisti rappresentati (cfr. Cons. Stato,
Sez. V, 7 marzo 2001, n. 1339; nello stesso senso, Sez. V, 3 giugno
1996, n. 642).
Nel caso di
specie, peraltro, in funzione delle dedotte censure, imperniate
sull’assoluta genericità dell’avviso di selezione e sulla sua carente
pubblicità, l’Ordine ricorrente è portatore di un chiaro interesse
strumentale alla rinnovazione della procedura di evidenza pubblica al
fine di consentire alla sfera dei professionisti iscritti di
partecipare ad una regolare e legittima selezione, con piena cognizione
delle caratteristiche contenutistiche dell’incarico, nei suoi aspetti
tecnico-progettuali ed economici, e con la più ampia pubblicità della
procedura stessa.
2.) Nel
merito il ricorso in epigrafe, come già divisato nell’ordinanza
cautelare, è pienamente fondato.
2.1) Com’è
noto, l’art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 ha distinto tra gli
incarichi di progettazione di importo stimato pari o superiore a 200.000
Ecu (per i quali trovano applicazione le disposizioni concernenti gli
appalti pubblici di servizi di cui alla direttiva CEE 92/50 del 18
giugno 1992 e al d.lgs. 17 marzo 1997, n. 157), e quelli di importo
compreso tra i 40.000 e i 200.000 Ecu ed inferiori ai 40.000 Ecu.
Per questi
ultimi, il comma dodicesimo (come sostituito dall’art. 6 della legge 18
novembre 1998, n. 415) ha previsto, sino all’entrata in vigore del
regolamento di esecuzione della legge, l’affidamento sulla base di
curricula presentati dai progettisti interessati, e, per quelli di
valore inferiore ai 40.000 Ecu, a professionisti singoli o associati o a
società di professionisti di propria fiducia, in entrambi i casi con
verifica dell’esperienza e capacità professionale dei progettisti
incaricati e congrua motivazione della scelta effettuata “in relazione
al progetto da affidare”.
In effetti,
nell’impianto normativo dell’art. 12 comma dodicesimo soltanto per gli
incarichi di valore stimato compreso tra i 40.000 e i 200.000 Ecu è
previsto che le stazioni appaltanti “…devono procedere in ogni
caso a dare adeguata pubblicità agli stessi”.
Sennonché,
già in via di prima approssimazione, deve ritenersi che, ove per
incarichi di importo stimato inferiore ai 40.000 Ecu, l’Amministrazione,
autolimitando la propria discrezionalità, ritenga di dar corso ad una
procedura di tipo selettivo, con pubblicazione di un avviso, non possa
sottrarsi alla regola di pubblicità funzionale individuata
dalla citata disposizione, nel senso che il mezzo prescelto per
pubblicizzare l’avviso deve essere idoneo allo scopo di
raggiungere la più ampia sfera relativa di potenziali
professionisti interessati all’affidamento, in relazione all’entità ed
importanza dell’incarico.
Né, quando si
tratti di avviso di selezione, e non di bando di gara in senso proprio,
possono obliterarsi, sul piano del contenuto informativo minimo
dell’avviso, quelle notizie che consentano di individuare
l’oggetto dell’incarico ed il suo valore (con indicazione, quindi,
dell’entità dei lavori pubblici cui si riferisce la progettazione e del
compenso stimato previsto) nonché gli elementi valutativi che saranno
considerati ai fini della selezione (natura, caratteri ed estensione
temporale delle esperienze professionali richieste).
Deve
rammentarsi, però, che con l’entrata in vigore del regolamento di
esecuzione della legge quadro sui lavori pubblici (d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554) il principio di pubblicità funzionale già
enunciato espressamente per i soli incarichi di valore stimato compreso
tra i 40.000 e i 200.000 Ecu, è stato esteso anche agli incarichi c.d.
sotto soglia (e cioè inferiori, ora, ai 40.000 Euro).
L’art. 62 del
d.P.R. n. 554/1999 ha infatti prescritto che i servizi di cui al
precedente art. 50 (e cioè quelli attinenti all’architettura e
all’ingegneria, relativi all’affidamento della progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva e le attività
tecnico-amministrative connesse alla progettazione) “…di importo
inferiore a 40.000 Euro sono affidati dalle stazioni appaltanti
previa adeguata pubblicità dell’esigenza di acquisire la
relativa prestazione professionale”.
Inoltre, il
comma nono dell’art. 62 contiene un rinvio recettizio al
comma terzo del successivo art. 80 e alle relative forme di pubblicità,
nel senso che “i bandi di gara sono resi noti con le forme di pubblicità
di cui all’art. 80 comma 3”.
Quest’ultimo,
com’è noto, prevede la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara
“…sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2” (e cioè
su “almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due (quotidiani) a maggiore diffusione nella regione dove si
eseguono i lavori”; il comma nono chiarisce, poi, quali siano i
quotidiani nazionali e quali quelli regionali -o provinciali- più
diffusi).
Il tenore del
rinvio, di chiara natura recettizia, esclude che per l’affidamento dei
servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria (e quindi per
l’affidamento degli incarichi di progettazione) possano trovare
applicazione altre disposizioni dell’art. 80 dettate, in generale, per
gli appalti di lavori pubblici: e così, in particolare, quella del comma
quinto che, per l’ipotesi di importo dei lavori inferiore
a 500.000 Euro faculta le stazioni appaltanti alla sola pubblicazione
dell’avviso o del bando “…nell’Albo pretorio del Comune ove si eseguono
i lavori e nell’Albo della stazione appaltante”.
Peraltro,
essendo le forme di pubblicità di cui all’art. 80 comma terzo riferite,
in virtù del rinvio di cui all’art. 62 comma nono, ai bandi di gara
possono profilarsi due opzioni ermeneutiche.
La nozione di
“bandi di gara” può essere intesa in senso lato, come relativa ad ogni
sorta di avviso relativo ad una selezione di tipo concorsuale per
l’affidamento di incarichi, con la conseguenza di ritenere applicabili
le più ampie forme di pubblicità previste dall’art. 80 comma terzo
(pubblicazione sul foglio inserzioni della G.U. e su almeno due
quotidiani nazionali e due regionali a più ampia diffusione) per tutti
gli incarichi, sia se inferiori a 40.000 Euro sia se compresi tra i
40.000 Euro e il controvalore in euro di 200.000 DSP, da affidare, com’è
noto, a licitazione privata, ai sensi dell’art. 62 comma secondo
(laddove per i progetti di importo superiore si applica, come già
evidenziato, la disciplina degli appalti pubblici di servizi).
Al contrario,
e tenuto conto del gradualismo che ispira le forme di
pubblicità, via via più complesse (o aggravate) in funzione
dell’importo dei lavori, come prescritte dall’art. 80 commi secondo,
terzo e quarto) -ed esclusa, per le ragioni già esposte, l’applicabilità
del comma quinto-, può ritenersi che la puntuale e rigorosa osservanza
delle forme di pubblicità di cui all’art. 80 terzo comma sia imposta
soltanto per i bandi di gara in senso stretto (e quindi per gli
incarichi di valore stimato compreso tra 40.000 euro e il controvalore
in euro di 200.000 DSP).
In tale
ipotesi, esclusa la sufficienza della pubblicazione al solo albo
pretorio comunale (e della stazione appaltante, se trattasi di ente
diverso dal comune), la “adeguata pubblicità” deve intendersi come
comprensiva, se non dell’inserzione dell’avviso sulla G.U., almeno della
pubblicazione integrale o per estratto su due quotidiani a maggiore
diffusione regionale, ed eventualmente da forme aggiuntive quali la
pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante (che, di per
sé, non è sufficiente: cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. 1, 24 gennaio
2001, n. 190).
Ed in tal
senso è peraltro orientata la più recente giurisprudenza amministrativa,
che esclude che la “…congrua e adeguata pubblicità dell’avviso
pubblico…(possa ritenersi soddisfatta) dalla mera pubblicazione del
bando sull’albo della Stazione appaltante, senza che l’avviso
appaia sui quotidiani di tiratura locale” (Cons. Stato, 7 marzo
2001, n. 1339).
2.1) Nel caso
di specie, peraltro, l’assoluta genericità dell’avviso pubblico (dal
quale non si evince né il numero degli incarichi, né il loro importo
stimato, né quello dei lavori cui gli incarichi di riferiscono, né i
requisiti di capacità professionale richiesti) non consente nemmeno di
ritenere che fosse applicabile la minore forma di pubblicità innanzi
indicata (pubblicazione all’albo e, per estratto o in forma
integrale, su almeno due quotidiani regionali a maggiore diffusione) in
luogo di quella, più completa e rigorosa, di cui all’art. 80 comma terzo
del d.P.R. n. 554/1999, posto che non è affatto dimostrato che il valore
del (o degli?) incarichi sia inferiore a 40.000 euro (circostanza solo
indirettamente affermata col richiamo all’art. 17 comma dodicesimo della
legge n. 109/1994 circa l’affidamento a professionisti di fiducia, nella
determinazione dirigenziale n. 83 del 28 agosto 2000 esibita dal
difensore dell’Amministrazione comunale).
3.) Alla
stregua delle osservazioni che precedono, risultano pertanto fondate le
censure di cui al motivo unico complesso di ricorso, e per quanto
attiene all’assoluta genericità dell’avviso e per quanto concerne la sua
inadeguata pubblicità a mezzo della sola affissione all’albo pretorio
comunale.
4.) In
conclusione, il ricorso in epigrafe deve essere accolto, col conseguente
annullamento dell’avviso pubblico impugnato, salvi i provvedimenti
ulteriori dell’Amministrazione comunale intimata.
5.) Il
regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo,
segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale
Amministrativo Regionale per la Puglia Sede di Bari – Sezione I, così
provvede sul ricorso in epigrafe n. 3352 del 2000:
1) accoglie
il ricorso e, per l’effetto, annulla l’avviso pubblico impugnato, salvi
i provvedimenti ulteriori dell’Amministrazione comunale;
2) condanna
l’Amministrazione comunale di Monteleone di Puglia, in persona del
Sindaco pro-tempore, alla rifusione, in favore dell’Ordine degli
architetti della provincia di Foggia ricorrente, in persona del suo
Presidente pro-tempore, delle spese ed onorari di giudizio, liquidati in
complessive £. 2.000.000=.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.
Così deciso
in Bari nella Camera di Consiglio del 7 marzo 2001, con l’intervento dei
magistrati:
Gennaro FERRARI Presidente
Leonardo SPAGNOLETTI Componente est.
Stefano
FANTINI Componente
Go Up |
SENTENZA
Anche il gestore di
un immobile può
impugnare l'ordinanza di demolizione
E' quanto ha stabilito il
Consiglio di Stato con la sentenza 1990/2003
30/04/2003 - Il Consiglio
di Stato ha stabilito che anche il gestore, e non solo il
proprietario di un bene può impugnare l'ordinanza di
demolizione. Tale principio si giustifica sulla base del
fatto che anche il gestore riceve un immediato e tangibile
danno dall'ordinanza poichè pur essendo legittimato
all'utilizzo non può esercitare il suo diritto ancorchè sia
divenuto gestore nelle more del termine per impugnare
l'ordinanza.
Sentenza 16/04/2003 n. 1990
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) -
Nel caso di demolizione di opere anche il gestore ha il
diritto di impugnare l'ordinanza
SENTENZA
PRG
- DECADENZA VINCOLI QUINQUENNALI - OBBLIGO DEL COMUNE DI
PROVVEDERE AD UNA NUOVA DISCIPLINA URBANISTICA
Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con Sentenza 10 aprile
2003, n. 2015, ha ritenuto che la decadenza dei vincoli
urbanistici che comportano l'inedificabilità assoluta ovvero
che privano il diritto di proprietà del suo sostanziale
valore economico, determinata dall'inutile decorso del
termine quinquennale di cui all'articolo 2, comma 1, della
legge 19 novembre 1968 n. 1167 decorrente dall'approvazione
del piano regolatore generale, obbliga il Comune a procedere
alla nuova pianificazione dell'area rimasta priva di
disciplina urbanistica: l'Amministrazione comunale ha quindi
l'obbligo di provvedere sulla diffida delle proprietarie di
un fondo su cui insisteva un vincolo - poi scaduto - di
inedificabilità, pena la formazione del silenzio - rifiuto.
L'obbligo incombente sul Comune di provvedere ad una nuova
disciplina urbanistica per la scadenza quinquennale dei
vincoli di inedificabilità può essere assolto sia attraverso
una variante specifica sia attraverso una variante generale,
che sono gli unici strumenti che consentono
all'amministrazione comunale di verificare la persistente
compatibilità delle destinazioni già impresse ad aree
situate nelle aree più diverse del territorio comunale
rispetto ai principi informatori della vigente disciplina di
piano regolatore e alle nuove esigenze di pubblico
interesse. Il comma 2 dell'articolo 21 bis della legge 6
dicembre 1071 n. 1034, introdotto con l'articolo 2 della
legge 21 luglio 2000 n. 205, stabilisce che solo ove
l'amministrazione resti inadempiente all'ordine del giudice
di provvedere (di norma entro un termine non superiore a
trenta giorni) il giudice, su richiesta della parte
interessata, nomina un commissario che provvede in luogo
della stessa la ratio della norma tende ad evitare, per
quanto possibile, la sostituzione del giudice
all'amministrazione nell'esercizio della funzione di
amministrazione attiva.
vedi
TESTO sentenza in pdf format
SENTENZA
La categ.OG11 non puo' essere
sostituita dalle OS3,OS5,OS28,OS30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza Consiglio di
Stato, sezione VI, 27 maggio 2003, n. 2968
IL CONSIGLIO DI STATO
(Sezione VI)
ha
pronunciato la seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 10094 del 2002, proposto
dalla P.B. s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e
difeso dagli avvocati O.R., F.S. e F.L., ed
elettivamente domiciliato in ...
contro
l’Autorità Portuale di Taranto, in persona del
legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale
dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in
Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,
e
nei confronti
della Impresa Costruzioni T., in persona del
legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avvocato G.G., ed
elettivamente domiciliato in ...
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per la Puglia, Sezione di Lecce, Sez. I,
24 ottobre 2002, n. 5452, e per l’accoglimento del
ricorso di primo grado n. 2630 del 2002;
Visto il ricorso in appello, con i relativi
allegati;
Vista la memoria difensiva depositata
dall’Autorità Portuale di Taranto in data 20
febbraio 2003;
Vista la memoria di costituzione in giudizio della
Impresa Costruzioni T., depositata in data 18
dicembre 2002;
Vista la memoria depositata dall’appellante in
data 26 febbraio 2003;
Visti gli atti tutti del giudizio;
Data per letta la relazione del Consigliere di
Stato Luigi Maruotti all’udienza del 4 marzo 2003;
Vista l’ordinanza con cui la Sezione ha respinto
la domanda cautelare formulata in via incidentale
dall’appellante;
Udito l’avvocato F.S. per l’appellante;
Considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO
1.
Con un bando pubblicato in data 20 luglio 2002,
l’Autorità Portuale di Taranto ha indetto una gara
per l’affidamento dei lavori di straordinaria
manutenzione e di completamento della palazzina
servizi di frontiera al terminal container del
porto di Taranto.
In
data 17 settembre 2002, la commissione nominata
per la valutazione delle offerte ha escluso dalla
gara la P.B. s.r.l., rilevando che “dall’attestazione
SOA non si rileva la qualificazione in OG11,
obbligatoria ai sensi del bando”.
2.
Col ricorso n. 2630 del 2002, proposto al T.A.R.
per la Puglia, Sezione di Lecce, la P.B. s.r.l. ha
impugnato il provvedimento di esclusione, nonché
quello che ha disposto l’aggiudicazione della
gara.
Il T.A.R., con la sentenza n. 5452 del 2002, ha
respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti
le spese e gli onorari del giudizio.
3.
Con l’appello in esame, la P.B. s.r.l. ha
impugnato la sentenza del T.A.R. ed ha chiesto
che, in sua riforma, sia accolto il ricorso di
primo grado.
Si
sono costituite in giudizio l’Autorità Portuale di
Taranto e l’impresa aggiudicataria della gara, che
hanno chiesto che l’appello sia respinto.
L’appellante ha depositato una memoria con cui ha
illustrato le questioni controverse ed ha
insistito nelle già formulate conclusioni.
4.
All’udienza del 4 marzo 2003 la causa è stata
trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.
Col provvedimento impugnato in primo grado,
l’Autorità Portuale di Taranto ha disposto
l’esclusione della società appellante dalla gara
per l’affidamento dei lavori di straordinaria
manutenzione e di completamento della palazzina
dei servizi di frontiera al terminal container del
porto di Taranto.
Il
provvedimento di esclusione ha rilevato che “dall’attestazione
SOA non si rileva la qualificazione in OG11,
obbligatoria ai sensi del bando”.
2.
Col gravame in esame, la società appellante ha
riproposto le censure formulate in primo grado -
respinte dal T.A.R. per la Puglia con la sentenza
impugnata – ed ha dedotto che:
a) essa è risultata in possesso della
attestazione per la categoria prevalente (opere
civili e industriali, OG1) e delle attestazioni
per le opere specializzate (impianti elettrici,
idrico-sanitari, termici e di condizionamento,
OS3, OS28 e OS30);
b) la qualificazione per la categoria OG1, in
base al d.P.R. n. 34 del 2000, “riguarda la
costruzione, la manutenzione o la
ristrutturazione di interventi puntuali di
edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi
attività umana, diretta o indiretta, completi
delle necessarie strutture, impianti
elettromeccanici, elettrici telefonici ed
elettronici e finiture di qualsiasi tipo, nonché
delle eventuali opere connesse”;
c) il possesso della attestazione per la
categoria prevalente e per quelle specifiche
relative agli impianti equivale al possesso
della attestazione OG11 (richiesta dal bando),
che “riguarda la fornitura, il montaggio, la
manutenzione o la ristrutturazione di un insieme
coordinato di impianti di riscaldamento, di
ventilazione e di condizionamento del clima, di
impianti idrico sanitari ... , di impianti
elettrici, telefonici, completi di ogni connessa
opera muraria, complementare o accessoria, da
realizzarsi congiuntamente in interventi
appartenenti alle categorie generali che siano
stati già realizzati o siano in corso di
costruzione”;
d) contrariamente a quanto ha ritenuto la
sentenza impugnata, essa va considerata in
possesso dei requisiti prescritti per essere
ammessa alla gara (poiché tutte le lavorazioni
specialistiche vanno considerate inglobate nella
categoria generale OG11), potendo assumere da
sola i lavori, senza alcuna necessità di
costituire una associazione temporanea di
imprese;
e) con la determinazione n. 48 del 12 ottobre
2000, al punto 7 la stessa Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici ha rilevato che “la
qualificazione nella categoria OG11 ... può
essere attribuita solo se ... il soggetto sia
già in possesso di attestato di qualificazione
in almeno tre delle categorie specializzate (OS
3, OS5, OS28, OS30) il cui insieme coordinato e
congiunto costituisce la stessa categoria OG11”;
f) la commissione di gara avrebbe dovuto
comunque attribuire rilievo alla dimostrazione
del possesso della qualificazione nelle
categorie OS3, OS28 e OS30.
3.
Ritiene la Sezione che le censure così riassunte
(e da trattare congiuntamente per la loro stretta
connessione) vadano respinte, perché infondate.
3.1. Sul piano normativo, va premesso che il bando
di gara deve specificare le opere e i lavori
appartenenti alle categorie di opere generali o di
opere specializzate e richiedere la qualificazione
nella categoria prevalente e, se del caso, in
quella specializzata (articoli 72 e 73 del d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554).
Il
relativo sistema di qualificazione, istituito con
l’art. 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è
stato dettagliatamente disciplinato dal
regolamento adottato con d.P.R. 25 gennaio 2000,
n. 34, il quale ha sancito - all’art. 1, comma 2 –
che “la qualificazione è obbligatoria per
chiunque esegua i lavori pubblici” e -
all’art. 3, comma 1 - che “le imprese sono
qualificate per categorie di opere generali, per
categorie di opere specializzate, ... e
classificate, nell’ambito delle categorie loro
attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4”,
come specificate nell’allegato A.
Con
tale sistema, il legislatore ha inteso dare
concreta attuazione ai principi di efficienza,
efficacia e trasparenza dell’azione
amministrativa, poiché nel corso delle singole
gare d’appalto non devono di volta in volta essere
concretamente comprovati (dalle imprese) e
accertati (dall’Amministrazione) i requisiti
oggetto delle qualificazioni degli organismi di
attestazione, proprio perché essi risultano
formalmente attestati da tali organismi (sulla
base di specifici accertamenti, soggetti ad
autorizzazioni, a verifiche e alla vigilanza della
Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici).
Il
medesimo principio è stato anche esplicitato nelle
premesse all’allegato A al medesimo d.P.R. n. 34
del 2000, per il quale “le lavorazioni di cui
alle categorie generali ... per le quali
nell’allegata tabella ... è prescritta la
qualificazione obbligatoria, qualora siano
indicate nei bandi di gara come parti
dell’intervento da realizzare, non possono essere
eseguite dalle imprese aggiudicatarie se prive
delle relative adeguate qualificazioni”.
Ciò
comporta che la vigente normativa (legislativa e
regolamentare) ha sancito – senza eccezioni -
l’obbligo per l’Amministrazione di verificare la
formale corrispondenza tra le categorie indicate
nel bando di gara e quelle comprovate dalle
imprese col sistema di qualificazione da parte
degli organismi di attestazione: le imprese
comprovano la sussistenza dei prescritti requisiti
mediante le attestazioni delle SOA, mentre
l’Amministrazione verifica che le attestazioni
riguardino tutte le categorie indicate nel bando.
In
altri termini, in ragione delle esigenze di
celerità del procedimento (e per evitare che nel
corso della gara di appalto si controverta di
questioni rilevanti nei rapporti tra l’impresa e
gli organismi di attestazione), l’Amministrazione:
-
si deve limitare al riscontro della sussistenza
delle qualificazioni previste nel bando;
- non può verificare – in via incidentale,
d’ufficio o su richiesta della impresa
partecipante alla gara – né l’equipollenza tra
una delle categorie indicate nel bando e quella
oggetto della qualificazione della SOA, né può
verificare se la conseguita qualificazione in
una o più categorie vada considerata equivalente
ad una ulteriore qualificazione, formalmente non
conseguita dalla SOA.
3.2. Ciò posto, nel caso di specie è decisivo
considerare che il bando di gara, al punto 3.5.,
ha specificato che l’opera da appaltare consiste
nella realizzazione di edifici civili e
industriali (per la percentuale del 79,36%) e di
impianti tecnologici (per la percentuale del
20,76%), relative alle categorie OG1 e OG11.
Tali categorie sono state distintamente prese in
considerazione e definite nell’allegato A al
d.P.R. n. 34 del 2000 (sicché neppure può
ritenersi che la categoria OG1 ‘assorba’ quella
OG11), anche con l’annotazione della
obbligatorietà della qualificazione.
Pertanto, l’impresa appellante avrebbe dovuto
comprovare la qualificazione non solo per la
categoria OG1 (come ha concretamente fatto), ma
anche per la categoria OG11.
Al
riguardo, rileva la Sezione che:
-
è irrilevante il richiamo formulato
dall’appellante al punto 7 della determinazione
n. 48 del 2000 della Autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici, poiché essa si è limitata
ad evidenziare come la qualificazione nella
categoria OG11 possa essere rilasciata alla
impresa che sia in possesso di altri attestati
di qualificazione, ivi specificati, ma non ha
neppure ipotizzato che nel corso di una gara
d’appalto l’Amministrazione possa - d’ufficio o
su domanda della impresa - ritenere superflua
per la categoria OG11 la formale qualificazione
della SOA;
- sotto tale profilo, in base alla normativa di
settore solo l’organismo di attestazione può
riscontrare l’effettiva o perdurante sussistenza
dei prescritti requisiti in conformità alla
definizione contenuta nell’Allegato A al d.P.R.
n. 34 del 2000;
- del resto, come ha rilevato l’Amministrazione
nei suoi scritti difesivi, il bando di gara ha
specificato nel 20,64% l’importo dei lavori per
gli impianti tecnologici da comprovare con la
prescritta qualificazione nella categoria OG11,
sicché rileva anche la circostanza per cui non
poteva esservi il subappalto per i medesimi
lavori, per il superamento del limite del 15%
previsto dall’art. 13, comma 7, della legge n.
109 del 1994.
Ne
consegue che, poiché l’impresa non si è munita
della qualificazione per la categoria OG1,
l’Amministrazione ne ha legittimamente disposto
l’esclusione, per carenza dei requisiti prescritti
nel bando.
3.3. Col ricorso di primo grado, e con deduzioni
richiamate nel gravame, l’appellante ha anche
contestato la legittimità del bando di gara, per
la parte in cui esso vada inteso (come
effettivamente deve intendersi) nel senso che
abbia richiesto la formale qualificazione della
SOA sia per la categoria OG1 che per la categoria
OG11.
Anche tale censura va disattesa, poiché:
-
l’Allegato A al d.P.R. n. 34 del 2000, nelle sue
premesse, ha espressamente attribuito
all’Amministrazione il potere di indicare nel
bando quali siano le “categorie generali” per le
quali “è prescritta la qualificazione
obbligatoria";
- nel bando di gara, l’Amministrazione ha
specificato le “lavorazioni di cui si compone
l’intervento” (indicando nel loro complesso
le opere edili e, specificamente, gli impianti
elettrici, antincendio, idrico-fognante, di
terra, termico, di condizionamento e gli
ascensori), richiedendo ragionevolmente -
proprio per la complessità degli interventi e la
diversità delle categorie - sia la
qualificazione nella categoria generale OG1, sia
l’altra nella categoria generale OG11.
4.
Per le ragioni che precedono, l’appello nel suo
complesso è infondato e va respinto.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le
parti le spese e gli onorari del secondo grado del
giudizio.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta) respinge l’appello n. 10094 del
2002.
Compensa tra le parti le spese e gli onorari del
secondo grado del giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dalla Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
tenutasi il giorno 4 marzo 2003, presso la sede
del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, con
l’intervento dei signori:
Mario Egidio SCHINAIA, Presidente
Sergio SANTORO, Consigliere
Alessandro PAJNO, Consigliere
Luigi MARUOTTI, Consigliere Est.
Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI, Consigliere
SENTENZA
Consiglio
di stato N°7134
L'offerta e'
valida anche se e' stata espressa solo in cifre e non in lettere
|
REPUBBLICA ITALIANA |
N.7134/03
Reg.Sent. |
|
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO |
Anno |
|
IL CONSIGLIO DI STATO
IN SEDE GIURISDIZIONALE |
N. 9238
Reg.Ric. |
|
Sezione Quinta |
Anno 2003 |
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul
ricorso
n.9238 del 2003
,
proposto
da La Piccola Grande Impresa di Giuliani Donato
,
rappresentata
e difesa
dall’
avv. Pasquale Medina
,
con il quale è elettivamente domiciliata
presso l’avv. Franco Scoca in
Roma, via Paisiello 55
contro
il Comune di Copertino, rappresentato
e difeso
dall’
avv. Angelo Vantaggiato
ed elettivamente domiciliato
presso
lo studio dell’avv.
Angeletti in Roma, Via Pisanelli, n. 2;
e la Ditta Pellé Antonio, non costituita
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per
la Puglia, Lecce, 23 luglio 2003
,
n. 5247, resa tra le parti.
Visto il ricorso con i
relativi allegati;
Vist
o l’atto di costituzione in giudizio del
Comune di Copertino;
Viste le memorie prodotte
dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della
causa;
Relatore alla pubblica udienza del 4 novembre
2003
il consigliere Marzio
Branca, e uditi altresì l’avv. Medina e l’avv. Vantaggiato;
Ritenuto in fatto e
considerato in diritto quanto segue.
Fatto
Con la sentenza in epigrafe,
resa in forma semplificata, è stato respinto il ricorso proposto dalla
ditta Piccola Grande Impresa di Giuliani Donato avverso i provvedimenti
del Comune di Copertino, con i quali, esclusa l’offerta della ditta
Calabrese Costruzioni s.r.l., ha aggiudicato alla impresa Pellé
l’appalto di lavori di sistemazione stradale.
La ricorrente sosteneva che
l’aggiudicazione era illegittima in quanto determinata a seguito della
esclusione di una offerta che invece doveva ritenersi ammissibile.
Con l’appello la ditta
Giuliani ripropone la censura e chiede che la sentenza sia riformata.
Il Comune di Copertino si è
costituito in giudizio per resistere all’impugnazione.
Alla camera di consiglio del
4 novembre 2003
fissata
per l’esame della domanda di sospensione della sentenza, la Sezione,
sentite le parti, tratteneva la causa per l’adozione della decisione di
merito, a norma dell’art. 21, commi 11 e 16, della legge n. 1034 del
1979, come modificata dall’art. 9 della legge n. 205 del 2000.
DIRITTO
L’appello è fondato.
L’offerta, la cui esclusione
ha determinato il mutamento della media, con pregiudizio
dell’appellante, aggiudicataria provvisoria, è stata ritenuta non
ammissibile perché i prezzi unitari, indicati in cifre, non erano stati
indicati anche in lettere, in violazione di una precisa prescrizione del
bando, che la Commissione ha considerato stabilita a pena di esclusione.
L’avviso, fatto proprio dalla
sentenza di primo grado, non può essere condiviso alla stregua della
normativa regolamentare che disciplina la procedura.
Merita di essere segnalato in
particolare l’art. 90 comma 7 del d.P.R. n. 554 del 1999, a norma del
quale, coerentemente con quanto prescritto nel comma 6, il dato decisivo
di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari è rappresentato
dal ribasso percentuale, in base al quale, non solo si identifica
l’offerta (comma 6), ma si effettua la correzione delle eventuali
discordanze tra i prezzi unitari, comunque indicati, e la detta
percentuale, adeguandoli a quest’ultima (Cons. St., Sez. V, 30 ottobre
2003, n. 6767).
Se, dunque, può convenirsi
che la prescrizione regolamentare circa la indicazione in cifre e
lettere dei prezzi unitari sia destinata a presidiare un interesse
pubblico alla chiarezza dell’offerta, emerge con certezza dal dato
testuale citato la irrilevanza degli eventuali errori commessi nella
redazione dell’offerta per quanto concerne i prezzi unitari, in quanto
se ne prevede la correzione alla stregua della percentuale di ribasso.
La omessa indicazione in
lettere dei prezzi unitari non può essere considerata infrazione più
grave della eventuale discordanza con il dato in cifre, posto che il
dato mancante (o errato) può essere ricavato (o corretto), in entrambi i
casi con la semplice operazione matematica di applicazione della
percentuale di ribasso.
Deve quindi farsi
applicazione di noti principi giurisprudenziali che, nella materia in
esame, impongono di valutare la portata di una clausola del bando che,
come nella specie, commina l’esclusione in termini generali e
onnicomprensivi, alla stregua dell’interesse che la norma violata è
destinata a presidiare, e, ove non sia ravvisabile la lesione di un
interesse pubblico effettivo e rilevante, accordano la preferenza al
favor partecipationis (Cons. St., Sez. V, 16 gennaio 2002 n. 226; 4
aprile 2002 n. 1857).
Le spese possono essere
compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta, accoglie
l’appello
in epigrafe, e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata,
accoglie il ricorso primo grado;
dispone la compensazione
delle spese;
ordina che la presente
sentenza sia eseguita dall’Autorità Amministrativa.
Così deciso in Roma,
nella camera di consiglio del 4 novembre
2003
con l'intervento dei magistrati:
Agostino
Elefante Presidente
Giusepe
Farina Consigliere
Aldo
Fera Consigliere
Marco
Lipari Consigliere
Marzio
Branca Consigliere est.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
F.to Marzio
Branca F.to Agostino Elefante
IL SEGRETARIO
F.to Antonietta Fancello
GO UP
|
Sentenza
TAR
Lazio - Per la veranda è sufficiente la DIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter)
composto dai sig.ri
Roberto SCOGNAMIGLIO PRESIDENTE
Paolo RESTAINO CONSIGLIERE est.
Antonio AMICUZZI CONSIGLIERE
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi n. 5704/01 e n. 4966/02 proposti da CALI’ Sergio
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Cesare Parentela e Lidia Perri
con domicilio eletto presso gli stessi in Roma, via Cervesato, 21
c o n t r o
il Comune di Roma, in persona del Sindaco p.t. rappresentato e
difeso dall’Avv. Andrea Manganelli con domicilio eletto presso lo
stesso nella Sede dell’Avvocatura comunale alla Via del Tempio di
Giove n. 21 (Campidoglio)
per l'annullamento
dei seguenti provvedimenti della IV Circoscrizione del Comune di
Roma:
1) determinazione dirigenziale n. 77 del 6.2.2001 con cui è stata
ordinata la immediata sospensione di lavori abusivi su un terrazzino
confinante con quello condominiale (ric. N. 5704/01);
2) determinazione dirigenziale n. 233 del 3.1.2002 con cui è stata
ingiunta la demolizione delle stesse opere abusive;
Visti i ricorsi con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Roma;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Udito alla pubblica udienza del 27 marzo 2003 il relatore Paolo
Restaino e udito, altresì, l’avv. Rocchi, in sostituzione dell’avv.
Manganelli, per l’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
F A T T O
Viene impugnata la determinazione dirigenziale n. 77 del 6.2.2001
del Comune di Roma (IV^ Circoscrizione) con cui è stata ordinata la
immediata sospensione di lavori abusivi riferiti alla realizzazione
da parte del ricorrente, su un terrazzo di pertinenza (confinante
con terrazzo condominiale) di una struttura di alluminio e vetri con
cambio di destinazione d’uso della superficie interessata (circa mq.
6).
Vengono dedotti come motivi di gravame:
I) Eccesso di potere per difetto di motivazione. Violazione art. 31
l. 241/1990 per non contenere l’atto impugnato la motivazione della
sua adozione.
II) Violazione di legge (art. 4 l. 28 febbraio 1985 n. 47) per non
essere stato adottato, dopo l’ordine di sospensione dei lavori, il
provvedimento definitivo nel termine previsto dalla suindicata
disposizione.
III) Eccesso di potere poiché il regolamento di condominio relativo
all’immobile di cui trattasi non contiene alcun divieto per i
singoli condomini di realizzare lavori di qualsiasi genere nei
locali propri e comuni locali e non subordina l’esecuzione dei
suddetti lavori ad alcuna preventiva autorizzazione dell’amm.re
IV) Falsa ed erronea rappresentazione dei fatti poiché non è dato
rinvenire, in contrasto con quanto ritenuto dal Comune sulla base di
sopraluogo effettuato da tecnico incaricato, alcun cambio di
destinazione d’uso della superficie interessata, né la struttura
realizzata appare sostenuta da tre muretti, né è stata eseguita
alcuna delle opere relative alla realizzazione di impianti
elettrico, idrico, pavimentazione, rivestimenti e montaggio di una
vasca da bagno.
Viene evidenziata la finalità dell’opera cui trattasi limitata al
riparo da agenti atmosferici ed alla protezione dall’accesso di
terzi estranei del terrazzino posto sullo stesso livello del
terrazzo condominiale attraverso la installazione di una struttura
assimilabile ad una veranda a vetri non necessitante di concessione
edilizia avendo funzioni esclusive di riparo.
Con successivo ricorso, essendo stata dal Comune adottata la
determinazione n. 233 del 30.1.2002, contenente la ingiunzione al
ricorrente a demolire la stessa opera abusiva, quest’ultimo ha
impugnato anche tale ingiunzione con la quale vengono in sostanza
reiterate tutte le censure già mosse con il primo ricorso.
Il contraddittorio è stato istituito per entrambi i ricorsi nei
confronti del Comune di Roma che, costituitosi in giudizio, sostiene
nella propria memoria di difesa la infondatezza delle censure del
ricorrente relative alla inesistenza di un abuso edilizio, come
dallo stesso ritenuto.
Alla udienza del 27 marzo 2003 entrambi i ricorsi sono passati in
decisione.
D I R I T T O
I due ricorsi vanno riuniti per evidenti ragioni di connessione.
Sostiene il ricorrente che la struttura da lui realizzata sul
terrazzino del suo appartamento, confinante con il terrazzo
condominiale, non richiedeva il preventivo rilascio di concessione
edilizia trattandosi della realizzazione di un’opera ad elementi
metallici e tamponatura a vetri di ridotte dimensioni apposta
esclusivamente per costituire un riparo dagli agenti atmosferici ed
una protezione dall’accesso furtivo di terzi nell’abitazione.
A sostegno di tale prospettazione richiama orientamenti della
magistratura penale che hanno escluso la necessità del preventivo
rilascio di concessione edilizia per le verande a vetri nella
limitata ipotesi in cui la stessa struttura adempia esclusivamente
alla funzione di riparare dagli agenti atmosferici.
Con riferimento alle strutture a veranda installate come elementi
accessori ad un fabbricato o a parte dello stesso per costituire un
riparo o una protezione per l’edificio abitativo, va precisato che
devono ritenersi sottratti al regime della concessione edilizia per
essere invece annoverabili tra quelli aventi finalità di natura
conservativa per la cui realizzazione l’art. 4 del D.L. 5.10.1993 n.
338 convertito con modifiche nella legge 4.12.1993 n. 493 e poi
sostituito dall’art. 2 comma 60 della legge 23.12.1996 n. 662 (e
successive modificazioni) richiede la semplice denuncia di inizio di
attività, soltanto quegli interventi realizzanti, per le predette
finalità, la installazione di elementi compatibili con le esigenze
dell’ordinario uso dell’edificio o della parte di esso cui accedono
nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dello
stesso edificio e della destinazione edilizio-urbanistica delle
varie parti di cui esso si compone.
Solo tali interventi possono ritenersi infatti adempiere
all’esclusiva finalità di riparo o protezione (“lato sensu”, di
conservazione del preesistente) che è quella sola in vista della
quale è stata in via normativa prevista la esentabilità dal regime
della concessione edilizia per venire ricondotta a quello, di
maggiore semplificazione, della denuncia di inizio di attività.
Nel caso di specie non appare riconoscibile alla struttura dal
ricorrente apposta sul terrazzino del suo appartamento, confinante
con quello condominiale, una finalità meramente di riparo
compatibile con l’uso ordinario dell’abitazione e con la sua
naturale funzionalità quale consentita dalla destinazione
edilizio-urbanistica delle varie parti di cui si compone,
comprensive di quelle abitabili e di quelle non abitabili.
Con la realizzazione del manufatto in questione la ricorrente ha
comunque ottenuto un nuovo spazio interamente chiuso utilizzabile
come nuovo minuscolo locale che, anche nelle sue dimensioni ridotte
(circa 6 mq.), arreca, nella sua sporgenza anche in elevazione sino
al balcone del piano soprastante non essendo infatti assimilabile
alle c.d. verande “a filo” di parete, una visibile alterazione allo
stesso terrazzo condominiale.
La sua realizzazione pertanto richiedeva, come ha esattamente
ritenuto il Comune, la esistenza di una concessione edilizia.
Tanto ritenuto risulta agevole la rilevazione della infondatezza di
tutte le altre censure, compresa quella, contenuta soltanto nel
primo ricorso, che denuncia la violazione dell’art. 4 della legge n.
47/1985 per non essere stato adottato, dopo l’ordine di sospensione
lavori, il provvedimento definitivo nel termine indicato nello
stesso articolo.
Rileva il Collegio che la indicazione, contenuta nel predetto art. 4
l. n. 47/1985, del termine entro cui il Comune, dopo la emissione
della ordinanza di sospensione dei lavori abusivi, deve emanare i
provvedimenti definitivi diretti a reprimere l’abuso edilizio
accertato, se designa il termine della legale efficacia del
provvedimento di sospensione dei lavori trascorso il quale lo stesso
perde la sua efficacia, non priva il Comune del potere di adottare i
provvedimenti definitivamente repressivi della violazione edilizia
perpetrata, pur dopo il decorso dello stesso termine, con la
conseguenza che l’avvenuto decorso di tale termine senza ancora la
adozione dei provvedimenti definitivi enunciati dal già citato art.
4, non rende illegittimo né l’ordine di sospensione dei lavori già
emesso, né il successivo definitivo provvedimento repressivo
dell’abuso che sia stato emanato pur dopo la scadenza dello stesso
termine.
Quanto agli altri rilievi, comuni ad entrambi i ricorsi, non trova
alcun fondamento quello relativo alla assenza di una motivazione
giustificativa della adozione degli atti emessi dal Comune.
Entrambi i provvedimenti risultano infatti emessi sulla base della
rilevazione, da parte dello stesso Comune, delle opere indicate
negli atti al ricorrente notificati, e nella constatazione che le
stesse opere sono state eseguite senza concessione edilizia.
Tali indicazioni costituiscono i presupposti giustificativi della
adozione dei provvedimenti che il Comune ha adottato per reprimere
l’abuso edilizio da lui accertato, che, come noto, essendo di dovuta
emanazione una volta accertata la esecuzione di opere edilizie senza
la relativa concessione, non richiedono alcuna ulteriore
motivazione.
Attesa la già rilevata consistenza dell’opera eseguita sul terrazzo
di cui trattasi da ritenersi di per sé annoverabile, nella sua
conformazione e collocazione, tra quelle richiedenti il preventivo
rilascio di concessione edilizia, non assume alcuna rilevanza né la
mancata previsione, nel regolamento del condominio relativo
all’immobile di cui trattasi, di un divieto per i singoli condomini
di realizzare lavori edilizi nei locali di proprietà o in locali
condominiali, né la contestazione del ricorrente sull’effettivo
avvenuto cambio di destinazione dell’area su cui ha realizzato il
suo intervento, che il medesimo intenderebbe negare sulla base di
confutazioni alle rilevazioni del Comune relative alla realizzazione
di impianti elettrici, idrici o opere di pavimentazione, all’interno
della struttura di cui trattasi.
Va al riguardo osservato che, anche indipendentemente dalla
realizzazione di impianti o altre opere interne, dee ritenersi già
verificato un mutamento nell’uso dell’originario terrazzino
attraverso la realizzazione, al suo posto, di un ambiente
interamente chiuso, sia pure di esigue dimensioni, esterno ai vani
abitativi dell’appartamento.
Per tutte le ragioni sopra esposte entrambi i ricorsi vanno
rigettati.
Si ritiene tuttavia potersi disporre la compensazione delle spese
tra le parti ravvisandosi la presenza di motivi che la giustificano.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Seconda Ter)
pronunciando sui ricorsi indicati in epigrafe:
1) Dispone la riunione dei due gravami;
2) Rigetta entrambi i ricorsi.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 27.3.2003.
Roberto SCOGNAMIGLIO Presidente
Paolo RESTAINO Consigliere est.
GO TOP
|
|
ILLEGGITTIMITA'
Sentenza 66666/2003
Consiglio di Stato - Effetti della dichiarazione di
illegittimità di una aggiudicazione intervenuta a contratto
stipulato
E P U B B L I C A I T
A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la seguente
D E C I S I O N E
sul ricorso in appello proposto dalla Tor di Valle Costruzioni
S.p.a. nella persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Piselli, col quale
elettivamente domicilia in Roma, Via Giuseppe Mercalli n. 13
(appellante)
contro
il Ministero dei lavori pubblici ed il Provveditorato regionale
alle opere pubbliche per l’Umbria, rappresentati e difesi
dall’Avvocatura generale dello Stato, presso la quale, ope legis,
domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi n. 12 (appellati)
e nei confronti
della Tecnis S.p.a., in persona del legale rappresentante, ed in
A.T.I. con la Si.Gen. Co. S.r.l., rappresentata e difesa
dall’avv. prof. Eugenio Piccozza, col quale elettivamente
domicilia in Roma, Via delle Quattro Fontane n.16 (appellante
incidentale)
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio, Sez. III, 30 novembre 2001, n. 8902;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione dell’Amministrazione;
Visto il controricorso e ricorso incidentale proposto dalla Soc.
Tecnis;
Vista la decisione di questa Sezione n. 5363/2002;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 10 giugno 2003 il Consigliere
Nicola Russo;
Udito l’avvocato dello Stato Linda;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
Con sentenza n. 8902 del 30 novembre 2001 il Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione III, accoglieva
il ricorso incidentale col quale l’ATI di cui era mandataria
Tecnis S.p.a. aveva contestato la legittimità dell’ammissione
alla gara a licitazione privata per l’affidamento dei lavori di
sistemazione idrogeologica di versante in frana in località
“Ivancich” del comune di Assisi (da aggiudicarsi col criterio
del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, su un
importo a base d’asta per £. 24.247.392.730) della Tor di Valle
S.p.a. e, per conseguenza, dichiarava improcedibile il ricorso
presentato da quest’ultima avverso l’aggiudicazione in favore
della controinteressata.
Tale sentenza è stata riformata da questa Sezione con decisione
n. 5363 del 18 giugno – 9 ottobre 2002, la quale, in
accoglimento dell’appello proposto dalla Tor di Valle, ha così
disposto: a) ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale
proposto dalla Tecnis; b) ha accolto il ricorso di primo grado
proposto dalla Tor di Valle e, per l’effetto, ha annullato gli
atti ivi impugnati (ritenendo, quindi, illegittima
l’aggiudicazione disposta in favore dell’ATI Tecnis S.p.a. – Si.
Gen. Co. S.r.l.); c) ha rinviato ogni decisione sulla domanda di
risarcimento del danno all’esito delle determinazioni
dell’Amministrazione.
Più in particolare, questa Sezione, con la citata decisione n.
5363/2002, rilevava che nell’atto di appello Tor di Valle, nella
sua qualità di seconda classificata nell’ambito della procedura
di gara in controversia, aveva riproposto l’istanza risarcitoria
- da soddisfarsi in forma specifica o per equivalente - già
avanzata in prime cure e che la medesima aveva precisato, nella
memoria del 12 giugno 2002 - allegando documentata relazione
tecnica - che i lavori, affidati alla Tecnis il 14 giugno 2001
(da ultimarsi in 36 mesi decorrenti da quella data) erano in
fase di stallo (come dimostrato dal fatto che l’emissione del
primo S.A.L., per un importo di lavori inferiore al 10%
dell’opera, era prevista non prima del mese di luglio del 2002),
donde la richiesta di risarcimento in forma specifica con
aggiudicazione dei lavori ed immissione nel cantiere; rilevava,
infine, che, in alternativa, l’equivalente del pregiudizio
sofferto era stato quantificato da Tor di Valle nel 10%
dell’importo contrattuale (riferito in realtà al prezzo a base
d’asta e non a quello di aggiudicazione).
In tale contesto, questa Sezione, con la decisione in argomento
(n. 5363/2002), disponeva di verificare se effettivamente
sussistessero le condizioni tecnico-operative per l’eventuale
immissione dell’impresa Tor di Valle nell’area di cantiere, con
subentro all’aggiudicataria ATI Tecnis.
Della relativa verificazione la decisione incaricava il
Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche per l’Umbria, il
quale veniva invitato a chiarire - con documentata relazione da
produrre entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione
della decisione - l’effettivo andamento dei lavori affidati a
Tecnis e la praticabilità operativa del subentro di Tor di
Valle.
In data 13 dicembre 2002 il Provveditorato ha provveduto al
deposito della relazione.
Con istanza ritualmente notificata alle controparti in data 18
marzo 2003 l’appellata Tecnis S.p.a. ha chiesto la fissazione
dell’udienza di merito della causa, a seguito del deposito della
relazione da parte del Provveditorato regionale alle Opere
Pubbliche.
Prima dell’udienza di discussione le parti hanno depositato
memorie, con le quali hanno ulteriormente ribadito ed illustrato
le proprie tesi difensive.
All’udienza del 10 giugno 2003 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Come esposto nella parte narrativa del fatto, questa Sezione,
con decisione n. 5363/2002, in accoglimento dell’appello
proposto dalla Tor di Valle S.p.a. avverso la sentenza del
T.A.R. Lazio, Sez. III, n. 8902/2001, ha così statuito:
a) ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale proposto
dall’ATI Tecnis avverso la mancata esclusione della Tor di Valle
dalla gara a licitazione privata per l’affidamento dei lavori di
sistemazione idrogeologica del versante in frana “Ivancich” del
comune di Assisi;
b) ha accolto il ricorso principale proposto dalla Tor di Valle
e, per l’effetto, ha annullato gli atti di gara impugnati e,
quindi, l’aggiudicazione disposta in favore della prima
graduata, ATI Tecnis S.p.a. – Si. Gen. Co. S.r.l.;
c) ha rinviato ogni decisione sulla domanda di risarcimento del
danno, riproposta dall’appellante Tor di Valle, ricorrente in
primo grado, all’esito delle determinazioni dell’Amministrazione
e, all’uopo, ha contestualmente incaricato il Provveditorato
regionale alle Opere Pubbliche per l’Umbria di verificare se
effettivamente sussistessero, come richiesto dalla Tor di Valle,
le condizioni tecnico-operative per l’eventuale immissione
dell’impresa medesima nell’area di cantiere, con subentro
all’aggiudicataria ATI Tecnis, invitando il Provveditorato
medesimo a depositare una documentata relazione sull’effettivo
andamento dei lavori affidati alla Tecnis e sulla praticabilità
operativa del subentro di Tor di Valle all’aggiudicataria.
Alla luce della suddetta pronuncia di questa Sezione la materia
del contendere risulta, pertanto, circoscritta all’esame della
domanda risarcitoria riproposta nell’atto di appello dalla Tor
di Valle, nella sua qualità di seconda classificata nell’ambito
della procedura di gara in controversia, da soddisfarsi in forma
specifica o per equivalente, vale a dire nella valutazione della
praticabilità del subentro di Tor di Valle alla Tecnis, quale
risarcimento in forma specifica, ovvero, in caso negativo e in
via subordinata, nella determinazione dei criteri per provvedere
al risarcimento del danno per equivalente, quantificato dalla
Tor di Valle nel 10% dell’importo contrattuale.
Tutto ciò in esito all’accertamento, affidato dalla citata
decisione al Provveditorato regionale alle Opere Pubbliche,
sull’andamento del lavori e sulla praticabilità del subentro
della Tor di Valle, accertamento cui, peraltro, il
Provveditorato ha tempestivamente provveduto (in data 13
dicembre 2002) tramite il deposito della relazione richiesta.
Ciò premesso, appare al Collegio estranea all’oggetto del
presente giudizio, avente ad oggetto la domanda di risarcimento
del danno, la questione, sollevata dalla parte appellata
(nell’istanza di prosecuzione del giudizio e fissazione di
udienza), relativa alla sussistenza o meno in capo
all’appellante società Tor di Valle dei requisiti di
qualificazione per eseguire i lavori oggetto dell’appalto de
quo, dal momento che tale questione inerisce al giudizio di
annullamento che, invece, come si è detto, si è ormai
definitivamente concluso.
E, infatti, per quanto riguarda la questione dell’ammissibilità
dell’offerta di Tor di Valle, seconda classificata, la
summenzionata decisione di questa Sezione n. 5363/2002 ha
statuito - in riforma della sentenza impugnata che lo aveva
accolto - l’inammissibilità del ricorso incidentale di primo
grado, con cui la controinteressata aggiudicataria, ATI Tecnis,
aveva, appunto, proposto tale questione, deducendo che la
ricorrente non avrebbe dovuto essere ammessa alla gara per
mancanza dei requisiti di qualificazione.
Tale parte o capo di sentenza, inerente al giudizio di
annullamento, è, quindi, ormai coperto dal giudicato e non può
essere rimesso in discussione nel diverso - anche se
processualmente connesso - giudizio di risarcimento del danno.
Prima di passare ad esaminare funditus l’odierna materia del
contendere, appare, tuttavia, necessario fare qualche breve
cenno alla problematica, di notevole rilevanza pratica, relativa
alle conseguenze giuridiche determinate dall’annullamento
giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione sulla sorte
del contratto stipulato dall’Amministrazione.
Com’è noto, sussiste al riguardo un acceso contrasto
giurisprudenziale.
La giurisprudenza del giudice ordinario ritiene che
l’annullamento con effetti ex tunc degli atti amministrativi
emanati in vista della conclusione del contratto – deliberazione
di contrattare, bando, aggiudicazione – incida sulla sua
validità, in quanto priva l’Amministrazione della legittimazione
e della capacità stessa (art. 1425 c.c.) a contrattare,
determinando l’annullabilità del contratto; siffatto
annullamento, però, può essere pronunciato solo su richiesta
dell’Amministrazione contraente, la quale sarebbe l’unica parte
interessata ai sensi dell’art. 1441 c.c., secondo cui <>
(cfr. Cass., Sez. II, 8 maggio 1996, n. 4269; Cass., Sez. I, 28
marzo 1996, n. 2842; Cass., Sez. II, 21 febbraio 1995, n, 1885).
Altro orientamento del giudice ordinario propende, invece, per
la tesi della nullità per mancanza del consenso (cfr. Cass.,
Sez. III, 9 gennaio 2002, n. 193).
Viene, poi, riconosciuta la nullità del contratto nel caso di
incompetenza assoluta dell’organo stipulante (cfr. Cass., 9
ottobre 1961, n. 2058; Cass., 10 aprile 1978, n. 1668).
La posizione del giudice amministrativo non coincide con quella
del giudice ordinario.
L’orientamento prevalente del giudice amministrativo, infatti,
afferma la tesi della caducazione automatica (così Cons. St.,
Sez. V, 25 maggio 1998, n. 677, in un caso di annullamento in
autotutela dell’aggiudicazione; id., 30 marzo 1993, n. 435, che
afferma il travolgimento automatico del contratto per effetto
dell’annullamento giurisdizionale dell’aggiudicazione; Cons. St.,
Sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 244, muovendo dal principio di
conservazione degli atti, per cui la graduatoria della gara
conserva i suoi effetti per il caso in cui venga meno la prima
aggiudicazione, afferma che l’annullamento dell’aggiudicazione
in favore del primo graduato comporta l’aggiudicazione
automatica in favore del secondo graduato; di recente, Cons. St.,
Sez. V, 5 marzo 2003, n. 1218; Cons. St., Sez. VI, 14 marzo
2003, n. 1518).
Il profilo della caducazione automatica è stato, poi, di recente
approfondito dalla VI Sezione di questo Consiglio (cfr. dec. 5
maggio 2003, n. 2332), che ha ripreso la tesi, di matrice
dottrinaria, della inefficacia del contratto per mancanza legale
del procedimento, vale a dire per carenza del presupposto legale
di efficacia del contratto costituito dalla fase di evidenza
pubblica mancanza legale del procedimento), riconducendone
l’effetto al principio generale, proprio anche dei negozi
giuridici privati collegati in via necessaria, secondo cui simul
stabunt, simul cadent .
Altro orientamento della VI Sezione di questo Consiglio ritiene
accoglibile l’impostazione tradizionale relativa alla normale
efficacia caducante dell’annullamento dell’aggiudicazione sul
contratto conseguente, ma con il temperamento costituito dalla
salvezza dei diritti dei terzi in buona fede in applicazione
analogica degli artt. 23, comma 2 e 25, comma 2, del codice
civile, applicabili alla Pubblica amministrazione in quanto
persona giuridica ex art. 11 dello stesso codice (cfr. Cons. St.,
Sez. VI, 30 maggio 2003, n. 2992).
Secondo un orientamento dei giudici amministrativi di primo
grado, invece, nella fattispecie si sarebbe in presenza di
un’ipotesi di nullità per violazione di norme imperative ex artt.
1418, primo comma c.c. (c.d. nullità virtuale o extratestuale:
cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 29 maggio 2002, n. 3177; TRGA
Bolzano, 12 febbraio 2003, n. 48; TAR Puglia, Bari, Sez. I, 28
gennaio 2003, n. 394; TAR Sicilia, Catania, Sez. II, 7 maggio
2002, n. 802).
Per la tesi della nullità si è, poi, di recente pronunciata la V
Sezione di questo Consiglio (cfr. dec. 13 novembre 2002, n.
6281), che, però, ha esaminato il caso particolare della carenza
di potere della P.A. (rinegoziazione, dopo la gara, delle
condizioni economiche previste in sede di aggiudicazione).
Ad avviso del Collegio, la tesi tradizionale dell’annullabilità
relativa del contratto, a ben vedere, finisce col vanificare la
tutela del soggetto controinteressato, il quale, pur avendo
ottenuto ragione davanti al giudice amministrativo, ove il
contratto sia stato già concluso, resta privo di alcun risultato
praticamente utile, non essendo in grado di soddisfare la
propria aspirazione finale ad essere il contraente; il
contratto, infatti, sarebbe impugnabile dinanzi al giudice
ordinario su iniziativa della sola Amministrazione soccombente
nel giudizio amministrativo ed avrebbe una sua vita autonoma,
preclusiva di ogni utilità dell’annullamento dell’aggiudicazione
in sede giurisdizionale amministrativa, che non sia quella
legata alla possibilità di richiedere il risarcimento del danno
per equivalente.
Sul piano del buon senso, poi, appare iniquo che
l’Amministrazione sia l’unico soggetto legittimato a lamentare
la violazione delle norme ad evidenza pubblica per ottenere
l’annullamento del contratto quando le illegittimità accertate
in tale procedimento di regola non sono subite da essa
Amministrazione, ma sono da questa provocate.
Senza dire che tale opzione ermeneutica potrebbe finire per
risolversi in una facile elusione del principio di effettività
della tutela giurisdizionale da parte dell’Amministrazione,
mediante l’immediata stipula del contratto pur in presenza di
violazioni della par condicio e di illegittimità degli atti di
gara, se si considera che il più delle volte ben difficilmente
l’annullamento dell’aggiudicazione può essere pronunciato prima
della stipulazione del contratto.
La tesi della nullità del contratto, del pari, non convince, in
quanto la nullità configura una patologia del contratto
consistente in un vizio genetico che lo inficia ab origine ,
mentre nella specie trattasi di una vicenda sopravvenuta
all’annullamento giurisdizionale dell’atto conclusivo della
procedura di gara.
Accogliere la tesi della nullità del contratto, poi,
significherebbe consentire la proposizione della relativa azione
dichiarativa in ogni tempo - stante l’imprescrittibilità della
medesima (art. 1422 c.c.) - da parte di chiunque vi abbia
interesse e anche la rilevabilità ex officio (art. 1421 c.c.), a
prescindere, quindi, da una previa rituale e tempestiva
impugnazione, da parte dei soli soggetti legittimati a
ricorrere, dell’atto amministrativo viziato (deliberazione di
contrattare, bando, aggiudicazione) nel termine di decadenza
proprio del giudizio amministrativo.
Ma ciò, a ben considerare, finirebbe per pregiudicare alquanto
la certezza dei rapporti giuridici, atteso che esporrebbe il
contratto, magari a distanza di molto tempo dalla sua
conclusione ed in corso di avanzata esecuzione, al rischio di
venire travolto con effetto retroattivo ad iniziativa di
chiunque vi abbia interesse.
Per gli stessi motivi non convince la tesi della caducazione
automatica dell’intero contratto a seguito dell’annullamento
dell’aggiudicazione (o di altri atti della serie procedimentale)
da parte del giudice amministrativo, caducazione automatica che,
del resto, non trova appigli nella lettera della legge e
contrasta con il principio della soggezione del contratto alla
disciplina del diritto comune.
La tesi che appare preferibile, ad avviso del Collegio, è quella
della mancanza del requisito della legittimazione a contrarre.
E, invero, la caducazione, in sede giurisdizionale o
amministrativa, di atti della fase della formazione, attraverso
i quali si è formata in concreto la volontà contrattuale
dell’Amministrazione, dà luogo alla conseguenza di privare
l’Amministrazione stessa, con efficacia ex tunc, della
legittimazione a negoziare; in sostanza, l’organo amministrativo
che ha stipulato il contratto, una volta che viene a cadere, con
effetto ex tunc, uno degli atti del procedimento costitutivo
della volontà dell’Amministrazione, come la deliberazione di
contrattare, il bando o l’aggiudicazione, si trova nella
condizione di aver stipulato injure, privo della legittimazione
che gli è stata conferita dai precedenti atti amministrativi (cfr.
Cass., 20 novembre 1985, n. 5712).
La categoria che viene in gioco in tal caso non è
l’annullabilità, ma l’inefficacia. E, infatti, nei contratti ad
evidenza pubblica gli atti della serie pubblicistica e quelli
della serie privatistica sono indipendenti quanto alla validità;
i primi condizionano, però, l’efficacia dei secondi, di modo che
il contratto diviene ab origine inefficace se uno degli atti del
procedimento viene meno per una qualsiasi causa (cfr. Cass., 5
aprile 1976, n. 1197).
Di mancanza del presupposto o della condizione legale di
efficacia, invece, deve parlarsi a proposito della fattispecie
della mancata approvazione del contratto, che afferisce
sostanzialmente alla fase dell’integrazione dell’efficacia del
procedimento contrattuale e non incide sulla perfezione del
contratto; l’approvazione, infatti, opera quale condicio juris e
consiste in un atto amministrativo esterno al contratto ed alla
sua struttura, condizionante l’efficacia giuridica di questo e
non la sua esistenza. La mancata approvazione rende il contratto
non più eseguibile, così da liberare il privato contraente, come
ovviamente l’Amministrazione, da ogni obbligo (cfr. Cass., 12
novembre 1992, n. 12182).
E, invece, l’inefficacia sopravvenuta derivante
dall’annullamento degli atti di gara ovvero del provvedimento di
aggiudicazione, sia in sede giurisdizionale, che amministrativa
o in via di autotutela (sempre che, in tal caso ne ricorrano
tutti i presupposti sostanziali) è relativa e può essere fatta
valere solo dalla parte che abbia ottenuto l’annullamento
dell’aggiudicazione.
Più problematica appare, invece, la posizione
dell’Amministrazione.
Di regola il contratto rimane vincolante inter partes,
nonostante l’intervenuto annullamento dell’aggiudicazione in
sede giurisdizionale, fino all’adozione di apposite iniziative
da parte degli interessati.
Tuttavia, appare meritevole di protezione anche l’interesse
dell’Amministrazione a rimuovere gli effetti di situazioni ormai
riconosciute illegittime. In tale eventualità, tuttavia, la P.A.
può determinare l’inefficacia del contratto, ma attraverso il
procedimento di annullamento degli atti di gara in via di
autotutela, applicando i principi garantistici in materia
(avviso di avvio del procedimento; congrua motivazione; adeguata
valutazione dell’interesse pubblico e dell’affidamento del
contraente).
Per quanto, più in particolare, riguarda la tutela dei soggetti
che abbiano ottenuto ragione dinanzi al giudice amministrativo
tramite l’annullamento dell’atto di aggiudicazione, nei casi in
cui il contratto sia già stato concluso, ritiene il Collegio
preferibile la posizione dottrinale orientata nel senso
dell’applicazione della normativa dettata dal codice civile a
proposito delle associazioni e fondazioni, in quanto esprimente
principi generali, applicabili anche alla Pubblica
amministrazione, quale persona giuridica ex art. 11 c.c.,
soggetta, quindi, oltre che alle norme di diritto pubblico,
anche alle norme civilistiche essenziali che disciplinano le
persone giuridiche (cfr., in tal senso, anche se nell’ambito
della teoria della inefficacia del contratto per difetto di un
presupposto o di una condizione di efficacia del contratto,
Cons. St., Sez. VI, n. 2992 del 2003 cit.).
Secondo tali principi, l’annullamento della deliberazione
formativa della volontà contrattuale dell’ente “non pregiudica i
diritti acquistati dai terzi di buona fede in base ad atti
compiuti in esecuzione della deliberazione medesima” (art. 23 e
25 c.c.).
Questo criterio, invero, consente di tutelare la posizione del
contraente di buona fede, ma allo stesso tempo consente di dare
pieno riconoscimento alle ragioni di colui che abbia ottenuto
l’annullamento di atti della fase di formazione (e segnatamente,
dell’aggiudicazione) laddove possa essere esclusa la buona fede
del contraente, travolgendo in tal caso detto annullamento la
fattispecie contrattuale nella sua interezza.
Ciò detto, un argomento sistematico in favore della tesi della
inefficacia sopravvenuta può, a ben vedere, trarsi dalla legge
21 dicembre 2001 n. 443 (“Delega al Governo in materia di
infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri
interventi per il rilancio delle attività produttive”, c.d.
legge obiettivo), la quale, all’art. 1, comma 2, contiene una
delega al Governo ad emanare disposizioni volte a definire un
quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione di
infrastrutture pubbliche e private e insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per
la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, indicando, tra gli
altri, il seguente principio e criterio direttivo (lettera n): <>.
La delega, com’è noto, è stata attuata con l’art. 14 del D.Lgs.
n. 190 del 2002, con cui, appunto, si esclude che l’annullamento
dell’aggiudicazione comporti la caducazione (si parla
espressamente di “risoluzione”) del contratto nelle more
stipulato dalla P.A..
Ora, se il legislatore, in applicazione di una facoltà
riconosciuta dalla direttiva 89/665 (art. 2, par. 5 e 6) - che
postula il principio in forza del quale, di regola, la
stipulazione del contratto non preclude affatto la
reintegrazione in forma specifica, anche se gli Stati membri
potrebbero introdurre norme interne con tale contenuto - ha
avvertito la necessità di stabilire una apposita norma
derogatoria di tale principio in un particolare settore, allora
significa che, in linea generale, la stipulazione del contratto
non è di ostacolo alla tutela in forma specifica della parte
interessata, assicurata attraverso la verificazione del
contratto e la conseguente possibilità di subentro.
D’altronde, il riferimento del legislatore delegato (anche se
per escluderla) alla risoluzione del contratto conseguente
all’annullamento della procedura sembra far propendere per il
rifiuto della categoria della invalidità e per l’adesione a
quella della perdita di efficacia del contratto.
Tanto premesso, deve osservarsi che, secondo una massima che si
iscrive nel filone della caducazione automatica <>
(cfr. Cons. St., Sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 244; id., 19
dicembre 2000, n. 6838).
Ora, appare poco condivisibile una soluzione che lasci alla
piena discrezionalità del soggetto soccombente nel giudizio di
annullamento dell’aggiudicazione (la Pubblica amministrazione)
la decisione sulle sorti del contratto.
Preferibile, invece, appare quell’indirizzo che, pur ritenendo
che il prius nella materia in esame (appalti) sia sempre
costituito dalla reintegrazione in forma specifica, anche
mediante l’adempimento parziale, ammette, tuttavia, che il
debitore (l’Amministrazione) possa denunciarne la gravosità – o
anche l’impossibilità - rimettendosi comunque sul punto
all’apprezzamento del giudice (cfr. Cons. St., V, 6 marzo 2002,
n. 1373).
Ed è nel solco di tale orientamento che pare iscriversi la
pronuncia in esame, n. 5363/2002 - della quale la presente
costituisce il seguito - che ha sì devoluto prioritariamente
all’Amministrazione un accertamento obiettivo sull’effettivo
andamento dei lavori affidati all’originaria aggiudicataria
Tecnis e sulla praticabilità operativa del subentro di Tor di
Valle, ma poi si è riferita alle determinazioni della stessa
Amministrazione come presupposto della valutazione, riservata,
invece, all’esclusiva competenza del Collegio giudicante, della
domanda risarcitoria avanzata dalla Tor di Valle medesima.
E, del resto, il carattere esclusivo della giurisdizione
amministrativa sulle controversie in materia di procedure di
aggiudicazione, espressamente sancito dall’art. 6 della legge n.
205 del 2000 e dall’art. 33 del D. Lgs. n. 80 del 1998, è
sintomatico di una tendenza ad un controllo giurisdizionale più
incisivo e pieno sui rapporti giuridici, anche di tipo
contrattuale o paritetico, originati da atti a contenuto
provvedimentale contestati innanzi al G.A..
In tale contesto, il potere del G.A. di condannare
l’Amministrazione al risarcimento del danno, anche mediante la
reintegrazione in forma specifica, appare indicativo della
volontà legislativa di collegare alla tradizionale tutela di
annullamento una tutela più intensa ed effettiva della
situazione giuridica fatta valere, realizzata attraverso il
ripristino, ove possibile, della situazione giuridica e
materiale alterata dall’attività illegittima
dell’Amministrazione.
Da tale punto di vista, ad avviso di questo Collegio, deve,
anzi, in via assolutamente pregiudiziale, affermarsi che la
giurisdizione esclusiva e la tutela reintegratoria specifica
(considerata non come eventuale o eccezionale, essendo, invece,
sussidiaria, rispetto ad essa, quella risarcitoria per
equivalente, praticabile solo quando quella restitutoria non
possa essere conseguita con successo: cfr., in tal senso, Cons.
St., Sez. IV, 29 aprile 2002, n. 2280, in tema di danni da
occupazione illegittima e da irreversibile trasformazione del
fondo), previste dalla normativa poc’anzi citata determinano, in
punto di giurisdizione, che anche il giudizio sulla sorte del
contratto a seguito di vizi del procedimento di scelta del
contraente debba spettare al giudice amministrativo (così anche
Cons. St., Sez. VI, dec. n. 2332 del 2003 cit.); in tale
prospettiva, la rimozione del contratto si connette non tanto ad
un giudizio civilistico sul rapporto negoziale, bensì ad una
forma di tutela reintegratoria in forma specifica, la quale, in
sede di giurisdizione esclusiva, deve necessariamente
comprendere anche statuizioni dichiarative o costitutive
concernenti la sorte (validità o efficacia) del contratto
stipulato.
Quanto ai limiti che può trovare il principio della tutela
ripristinatoria, consistente nella reintegrazione in forma
specifica del danno ingiusto causato dalla Pubblica
amministrazione, intesa come istituto speciale del diritto
processuale amministrativo, essi sono stati individuati da
questa Sezione (cfr. IV Sez., dec. 14 giugno 2001, n. 3169)
nella speciale rilevanza dell’interesse pubblico, sotto
l’aspetto della eccessiva onerosità per il pubblico interesse e
per la collettività.
Tuttavia, prima di passare ad esaminare più da vicino il
problema dell’accertamento del danno patrimoniale risarcibile,
occorre premettere che nella specie, ai fini della fondatezza
nell’ an della domanda risarcitoria, sussiste la responsabilità
della P.A., in quanto l’evento dannoso (mancata aggiudicazione
dell’appalto dei lavori) può dirsi imputabile al comportamento
negligente e, pertanto, colposo dell’Amministrazione appaltante;
e, infatti, come accertato nella citata decisione n. 5363/2002,
l’adozione e l’esecuzione dell’atto illegittimo (aggiudicazione
alla controinteressata ATI Tecnis) è avvenuta in violazione
delle regole di imparzialità e correttezza che l’Amministrazione
stessa si era data in sede di gara nella lex specialis a pena di
esclusione (cfr. pag 18 dec. cit.).
Tanto premesso, per quanto riguarda la domanda di reintegrazione
in forma specifica proposta in via principale dalla Tor di
Valle, deve dirsi che la stessa appare infondata.
E, infatti, come si è visto, ostativa a tale forma di tutela
deve ritenersi la eccessiva onerosità per l’interesse pubblico e
la collettività (che è quella che sopporta gli oneri dell’azione
amministrativa: cfr. Cons. St., Sez. IV, dec. n. 3169 del 2001
cit.), nonché, ad avviso del Collegio, l’impossibilità (totale o
parziale) della reintegrazione in forma specifica (arg. ex art.
2058 c.c.).
Ora, come emerge dalla relazione tecnica depositata dal
Provveditorato in data 13 dicembre 2002, <>
derivanti da un eventuale subentro (quali “il fermo dei lavori,
nonché la duplicazione dei tempi necessari alla ripetizione dei
monitoraggi prodromici alla scelta dei macchinari di scavo dei
collettori principali e delle perforazioni in microtunnelling”:
v. pag. 14 relazione cit.) e <>,
con tutte le conseguenze <>
(cfr. pag. 13 relazione cit.; l’appalto de quo, infatti,
concerne lavori di sistemazione idrogeologica di un versante in
frana).
E, ad avviso del Collegio, tanto basta per far ritenere
sicuramente preminente, nel necessario giudizio di bilanciamento
dei contrapposti interessi in gioco, l’interesse pubblico e
della collettività alla rapida conclusione dei lavori, a fronte
dell’interesse privato dell’originaria ricorrente, odierna
appellante, a che l’iniziativa non abbia seguito a favore
dell’aggiudicataria.
La domanda di reintegrazione in forma specifica riproposta in
via principale dalla società appellante è, dunque, infondata.
Ciò detto, occorre ora esaminare la domanda di risarcimento del
danno per equivalente, proposta in via subordinata dalla società
ricorrente in primo grado ed odierna appellante nell’eventualità
del mancato accoglimento della domanda di reintegrazione in
forma specifica (subentro).
Ai fini della liquidazione di tale danno si può, a ben vedere,
utilizzare lo strumento previsto dall’art. 35, comma 2, del
D.Lgs n. 80 del 1998, come sostituito dall’art. 7 della L. n.
205 del 2000, che consente al giudice amministrativo di
stabilire i criteri in base ai quali l’Amministrazione (l’art. 7
cit. ha aggiunto anche il gestore del servizio pubblico) deve
proporre a favore dell’avente titolo il pagamento della somma
entro un congruo termine, prevedendo che, qualora permanga il
disaccordo, le parti possano rivolgersi nuovamente al giudice
per la determinazione delle somme dovute nelle forme del
giudizio di ottemperanza.
La possibilità di limitarsi alla fissazione dei criteri è un
utile strumento di semplificazione posto a disposizione del
giudice amministrativo, che tiene conto dell’obiettiva
complessità delle operazioni di liquidazione del danno in questa
materia e che comunque persegue finalità di accelerazione e di
economia processuale, in sintonia con l’intero impianto della
legge n. 205 del 2000.
Si dispone, pertanto, che l’Amministrazione provveda a liquidare
una somma a favore della società Tor di Valle a titolo sia di
danno emergente (costi di partecipazione alla gara) che di lucro
cessante (mancato utile), secondo i criteri appresso indicati,
entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data di
comunicazione, o, se anteriore, da quella di notifica, della
presente decisione.
In particolare, il risarcimento del danno dovuto alla Tor di
Valle S.p.a. dovrà computarsi come segue:
A) quanto al danno emergente:
A1) spese o costi sostenuti per la preparazione dell’offerta e
per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione (cfr.
art. 2, comma 7, della direttiva del Consiglio delle Comunità
Europee del 25 febbraio 1992, 92/13/CEE).
Non sono, invece, nella specie liquidabili, quale voce di danno
emergente, per difetto assoluto di qualsiasi prova al riguardo
(anche se la giurisprudenza sovente ha reputato che possano
venire in rilievo) ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. (applicabili
anche al processo amministrativo avente ad oggetto diritti
soggettivi, come quello al risarcimento del danno ingiusto),
l’inutile immobilizzazione di risorse umane e mezzi tecnici.
A2) Quanto al pregiudizio per la perdita di chance legata
all’impossibilità di far valere, nelle future contrattazioni, il
requisito economico legato all’esecuzione dei lavori, può, ad
avviso del Collegio, procedersi in via equitativa alla
liquidazione di tale voce del danno emergente nella misura del
3% del prezzo offerto dalla Tor di Valle in sede di
aggiudicazione.
Non sono imputabili, invece, le spese legali sostenute a fronte
dei giudizi intrapresi, in quanto la relativa liquidazione è
oggetto di autonoma statuizione giurisdizionale.
B) Quanto al lucro cessante, vale a dire l’utile economico che
sarebbe derivato dall’esecuzione dell’appalto in caso di
aggiudicazione non avvenuta per illegittimità dell’azione
amministrativa - generalmente reputato pari al 10% del valore
dell’appalto, criterio cui fa riferimento la giurisprudenza in
applicazione analogica dell’art. 345 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, allegato F, sulle opere pubbliche, ora sostanzialmente
riprodotto dall’art. 122 del regolamento emanato con D.P.R. n.
554/99, che quantifica in tale misura il danno risarcibile a
favore dell’appaltatore in caso di recesso della P.A. (ciò sia
allo scopo di ovviare ad indagini alquanto difficoltose ed
aleatorie sia allo scopo di cautelare la P.A. da eventuali
richieste di liquidazioni eccessive) - la giurisprudenza
riconosce la spettanza nella sua interezza dell’utile di impresa
nella misura del 10% qualora l’impresa possa documentare di non
aver potuto utilizzare le maestranze ed i mezzi, lasciati
disponibili, per l’espletamento di altri servizi. Nel caso in
cui, invece, tale dimostrazione non sia stata offerta – come
nella specie è avvenuto – è da ritenere che l’impresa possa aver
ragionevolmente riutilizzato mezzi e manodopera per lo
svolgimento di altri analoghi lavori (o servizi o forniture),
così vedendo in parte ridotta la propria perdita di utilità; in
tale ipotesi il risarcimento può essere ridotto in via
equitativa, in misura pari al 5% dell’offerta dell’impresa (cfr.
Cons. St., 8 luglio 2002, n. 3796; Cons. St., Sez. V, 24 ottobre
2002, n. 5860; v. pure Cons. St., Sez. V, 18 novembre 2002, n.
6393, che esclude l’utilizzo dell’art. 345 L. n. 2248/1865 all.
F ove non sia fornito un principio di prova sulle opportunità
alternative alle quali l’interessato ha dovuto rinunciare).
La misura del 5%, del resto, corrisponde alla percentuale di
utile dichiarato dalla Tor di Valle in sede di offerta (5%
dell’importo netto contrattuale d’appalto).
C) Sulle somme liquidate ai sensi delle lettere A) e B), che
riguardano tutte il risarcimento del danno e che consistono,
perciò, in un debito di valore, deve riconoscersi la
rivalutazione monetaria, secondo gli indici Istat, da computarsi
dalla data della stipula del contratto da parte dell’impresa che
è rimasta illegittimamente aggiudicataria e fino alla data di
deposito della presente decisione (data quest’ultima che
costituisce il momento in cui, per effetto della liquidazione
giudiziale, il debito di valore si trasforma in debito di
valuta).
D) Sulle somme progressivamente e via via rivalutate, sono
altresì dovuti gli interessi nella misura legale secondo il
tasso vigente all’epoca della stipulazione del contratto, a
decorrere dalla data della stipulazione medesima e fino a quella
di deposito della presente decisione; ciò in funzione
remunerativa e compensativa della mancata tempestiva
disponibilità della somma dovuta a titolo di risarcimento del
danno.
E) Su tutte le somme dovute ai sensi delle precedenti lettere
decorrono, altresì, gli interessi legali dalla data di deposito
della presente decisione e fino all’effettivo soddisfo.
La condanna al risarcimento deve essere pronunciata
esclusivamente nei confronti delle Amministrazioni soccombenti,
Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e
Trasporti) e Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per
l’Umbria, in considerazione del comportamento che ha dato causa
all’illecito.
In conclusione, in base alle considerazioni che precedono,
l’appello va accolto per quanto di ragione e, per l’effetto, in
riforma del capo della sentenza impugnata relativo alle
questioni risarcitorie, devono essere condannati il Ministero
dei Lavori Pubblici (ora delle Infrastrutture e Trasporti) ed il
Provveditorato regionale alle Opere pubbliche per l’Umbria, in
solido fra loro, al risarcimento dei danni subiti dalla società
Tor di Valle a causa della mancata aggiudicazione dei lavori de
quibus, nella misura e secondo i criteri sopra indicati.
Quanto alle spese di questa parte del giudizio, in
considerazione dell’esito della lite e delle questioni trattate,
appare equo disporre che esse siano interamente compensate nei
confronti dell’A.T.I. Tecnis S.p.a. – Si.Gen.Co S.r.l., mentre
per il resto appare giusto che siano poste interamente a carico
delle Amministrazioni soccombenti, in solido tra loro,
liquidandole come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta,
definitivamente pronunziando sul capo della sentenza appellata
relativo alle questioni risarcitorie ed in accoglimento
dell’appello sul punto proposto dalla Tor di Valle S.p.a., così
provvede:
- condanna il Ministero dei Lavori Pubblici (ora delle
Infrastrutture e Trasporti), nonché il Provveditorato alle Opere
pubbliche per l’Umbria, in solido fra loro, al risarcimento dei
danni subiti dalla Tor di Valle S.p.a. a causa della mancata
aggiudicazione dei lavori, nella misura e secondo i criteri di
cui in motivazione, provvedendo alla liquidazione ed al
pagamento di tali danni entro il termine massimo di sessanta
giorni dalla comunicazione, o se anteriore, dalla notifica,
della presente decisione;
- dichiara compensate le spese della presente fase di giudizio
nei confronti della Tecnis S.p.a.; pone, invece, le stesse a
carico delle Amministrazioni soccombenti, in solido tra loro,
complessivamente liquidandole in euro 3.000,00 (tremila/00).
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità
amministrativa.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2003 dal Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale, Sezione Quarta, nella Camera di Consiglio
con l'intervento dei Signori:
Gaetano TROTTA Presidente
Costantino SALVATORE Consigliere
Filippo PATRONI GRIFFI Consigliere
Vito POLI Consigliere
Nicola RUSSO Consigliere rel. est.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
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NEWS

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News 001Lunardi dice "L'opera e' sicura e sara' realizzata
24/04/2003 - "Le
opposizioni alla costruzione del Ponte sullo Stretto non
hanno fondamento, perché è dimostrato scientificamente che
l'opera si può fare in
sicurezza". E' qunato ha affermato il ministro delle
Infrastrutture, Pietro Lunardi, rispondendo a chi parlava di
problemi legati al rischio sismico.
"Chi dice il contrario - ha proseguito il ministro - lo fa
in maniera pretestuosa. Noi non li ascoltiamo. Abbiamo
certezza della nostra sicurezza. Se portiamo avanti un
progetto è perché ci crediamo. Quindi proseguiamo e il Ponte
sullo Stretto sarà
fatto", ha concluso.
News 002
Ponte Stretto, sì ad aumento capitale società
30/04/2003 - Via libera
dalla società Stretto di Messina spa all'aumento di capitale
da 2,5 miliardi di euro. L'operazione è stata approvata, su
proposta dell'amministratore delegato Pietro Ciucci,
all'unanimità dall'assemblea degli azionisti. L'aumento di
capitale, sulla base della distribuzione temporale del
fabbisogno finanziario per la realizzazione del ponte sullo
Stretto, prevede una prima operazione per circa 300 milioni
di euro, con versamento in più tranche a partire dall'anno
in corso. L'assemblea straordinaria ha inoltre deliberato
l'attribuzione della delega al cda per l'ulteriore aumento,
per l'importo massimo di 2.200 milioni di euro, che sarà
eseguito nel corso del prossimo quinquennio in relazione al
manifestarsi dei fabbisogni finanziari connessi con la
realizzazione del ponte.
GO UP
News 03
Ponte Stretto, possibile apertura al traffico nel 2011
3/05/2003 -
L'apertura del traffico sul Ponte sullo Stretto di Messina
potrebbe avvenire nel 2011. La previsione è
dell'amministratore delegato della società Stretto di
Messina spa, Pietro Ciucci. "Mai come oggi - ha detto - si è
in presenza della prima vera occasione per portare a termine
la realizzazione dell'opera". Ciucci ha inoltre assicurato
che le gare internazionali per la scelta del general
contractor "partiranno all'indomani dell'approvazione del
progetto definitivo da parte del Cipe, verso la fine
dell'anno, mentre per l'apertura dei cantieri - ha infine
ricordato - si dovrà attendere la metà
News 04
Ponte il parere del
geologo
Il
collegamento fra Sicilia e Calabria tramite la realizzazione
di un ponte sullo stretto di Messina è da anni oggetto di
studio, ma, secondo le notizie apparse qualche mese fa sui
maggiori quotidiani nazionali, sembra ormai che ci stiamo
avviando alla fase conclusiva, i cantieri per la realizzazione
di un ponte sospeso tra le due rive saranno avviati nei primi
mesi del 2005 ed il ponte verrà completato nel 2011 con un costo
stimato intorno ai 4,6 miliardi di euro.
Il ponte rappresenterà, secondo tecnici e politici, per le sue
dimensioni e caratteristiche tecniche l’ottava meraviglia del
mondo, e si calcola che darà un notevole impulso occupazionale
ed un rilancio economico al meridione non indifferente,
consentendone il più facile collegamento fra la Sicilia e resto
dell’Italia e valorizzandone, a beneficio dell’intero paese, le
risorse economiche e turistiche. Ma, nonostante la confermata
volontà del Governo ad impegnarsi nella realizzazione di una
delle opere più imponenti e scientificamente avanzate compiute
dall’uomo, molti ancora rimangono scettici e sostengono che esso
rappresenti soltanto l’ennesimo smisurato scempio ambientale,
che in fin dei conti, nelle condizioni attuali, data la carenza
di tutti gli altri servizi, darà soltanto un minimo contributo
alla riorganizzazione dei collegamenti tra Sicilia e Italia.
Come giovane geologo, io non mi dichiaro nettamente sfavorevole,
ma nutro notevoli perplessità sull’opportunità della costruzione
di un’opera di simili proporzioni nel nostro paese. I miei dubbi
sono molteplici e vanno dalla considerazione dell’elevato
rischio sismico e del dissesto idrogeologico dell’area in cui
esso dovrebbe sorgere, all’elevato impatto ambientale non solo
del ponte, ma anche di tutte le infrastrutture ad esso
collegate, fino all’analisi costi – benefici, a mio parere, non
troppo convincente, per non parlare poi, del timore che diventi
una delle tante opere della nostra penisola cominciate e poi
lasciate incompiute per i più svariati motivi, o un’ennesima
opportunità di guadagno per le organizzazioni criminali.
La Sicilia nord-orientale e la Calabria meridionale sono le
regioni a più alto rischio sismico dell'intero Mediterraneo. A
partire dal IX secolo, quest'area è stata colpita da almeno 13
terremoti d'intensità superiore al VII grado della scala Mercalli. Inoltre, l’Enea ha recentemente confermato, con nuovi
dati, che le coste calabresi si spostano di 2 millimetri l'anno,
mentre, quella siciliana s'innalza solo di mezzo millimetro
l'anno; e Gianluca Valensise, dell'Istituto nazionale di
geofisica, ha aggiunto che in caso di un terremoto simile a
quello che nel 1908 rase al suolo Messina, si potrebbe avere uno
spostamento improvviso del terreno compreso tra mezzo metro e un
metro. Quindi, siamo certi che il rischio di costruire tale
struttura in una zona ancora in evoluzione sia sufficientemente
basso? La verifica di calcolo per sollecitazioni sismiche
adottata nel progetto, sembra, sia stata riferita al terremoto
di Hanshin, in Giappone, dell’ordine di 7,1 gradi Richeter, ma
se si dovesse verificare un terremoto di magnitudo superiore la
struttura reggerà? e con quali conseguenze? Anche se gli addetti
ai lavori sostengono che si può stare "assolutamente tranquilli"
perché i numeri ricavati dallo studio geologico hanno "un
impatto non influente rispetto alla realizzazione del Ponte il
cui progetto prevede due giunti in grado di assorbire una
dilatazione (bisogna calcolare anche il carico dei veicoli e le
oscillazioni termiche) di quasi sette metri.
Per quanto riguarda l’impatto ambientale, i risultati raggiunti
dallo studio effettuato dalle imprese incaricate dalla società
“Stretto di Messina” evidenziano le migliori soluzioni offerte
dal ponte, rispetto al collegamento marittimo, in termini di
minori emissioni nocive, riduzione degli incidenti, risparmio di
risorse energetiche maggiore efficienza nei trasporti, ma
trascurano o tacciono sugli effetti devastanti sul paesaggio,
distruzione degli ecosistemi di costa e di versante, modifica
alle correnti, cancellazione di habitat faunistici, aumento
della cementificazione, degli inquinamenti, ecc. Inoltre, non si
fa cenno all’irreparabile sconvolgimento idrogeologico dovuto
alla collocazione, ad oltre 50 metri di profondità, dei due
piloni alti quasi 400 metri per un totale di circa 500.000 metri
cubi di cemento, fabbricato con calcare ricavato dalle colline
circostanti che, sarebbero irreversibilmente sfigurate. Infine,
nello scavare per le fondamenta dei piloni, si provocherebbe
l’alterazione completa di ogni equilibrio idrogeologico delle
aree di appoggio, ivi compreso il prosciugamento del lago Ganzirri (nel messinese). Ma, siamo sicuri che la costruzione
del ponte valga il danneggiamento di un’intera zona e
l’alterazione di quel poco che resta in equilibrio? La messa in
sicurezza (naturalistica) del territorio non dovrebbe venire
prima della costruzione di qualsiasi opera?
Oltre agli argomenti appena citati, un aspetto cruciale che mi
crea forti perplessità è quello economico-finanziario, cioè il
rapporto fra costi e benefici assolutamente non conveniente.
Infatti, ho letto, dell’esistenza di diversi studi di
fattibilità economico-finanziaria che mettono a confronto la
soluzione ai trasporti costituita dalla costruzione del ponte
con scelte alternative rappresentate dal potenziamento della multimodalità (strada e ferrovia, traghetto, aereo, nave) e
concludono che il ponte non modificherebbe significativamente le
condizioni dei trasporti, anche perché dopo il suo
attraversamento ci si ritroverebbe nel carente sistema viario e
ferroviario calabrese e siciliano. Invece, c’è chi sostiene che,
un ammodernamento e messa in sicurezza dei sistemi autostradali
ed il potenziamento dell’attuale insufficiente rete ferroviaria
avrebbero costi decisamente inferiori con risultati simili.
Quindi, non sarà il caso di farsi venire il dubbio che ci sia un
impiego migliore di tutti quei miliardi?
Concludo affermando che, alla luce delle considerazioni
sopraesposte, a mio parere, non siamo ancora pronti per la
realizzazione di una simile struttura, poiché vale la pena di
sacrificare interi equilibri sociali, territoriali ed ambientali
soltanto in nome di un reale ed indubbio beneficio, che
comunque, con gli attuali presupposti, la costruzione del ponte
non garantisce, ma in futuro con un previo miglioramento delle
condizioni generali dei trasporti nel meridione, tramite opere
più modeste ma, di utilità più immediata, non escludo che il
ponte, realizzato, ovviamente, nelle condizioni di maggiore
rispetto possibile dell’ambiente circostante e con tutti gli
accorgimenti necessari alla costruzione di una struttura con un
altissimo livello di sicurezza, potrebbe costituire realmente un
mezzo di comunicazione indispensabile e rappresentare una delle
massime espressioni della tecnica e dell’ingegno contemporaneo
di livello mondiale.
Riccardo Rapisarda - Geologo
GO UP
News 05
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18/02/2003 - La durata dei
certificati rilasciati dalle Soa (Società organismo di
attestazione) e necessari alle imprese di costruzione
per partecipare al mercato dei lavori pubblici passa
da tre a cinque anni. Il Consiglio dei ministri ha
infatti espresso il primo sì al mini-regolamento che
riforma il sistema di qualificazione degli appalti
(del Dpr 34/2000), portato avanti dal vicepresidente
delle Infrastrutture, Ugo Martinat. Per il momento si
tratta solo di un'approvazione preliminare: il
provvedimento dovrà infatti attendere il secondo
passaggio in Consiglio dei ministri, oltre che il sì
della Conferenza unificata, del Consiglio di Stato e
delle commissioni parlamentari.
GO UP
News 06
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Nuovo regolamento per
realizzare la mappatura delle zone del territorio
nazionale interessate dalla presenza di amianto
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19/05/2003 - Il
decreto ministeriale, appena pubblicato su GU del
ministero dell'ambiente e del territorio ha stabilito
che le regioni procedano all'effettuazione della
mappatura delle zone del territorio nazionale
interessate dalla presenza di amianto.
Le regioni anche avvalendosi, mediante convenzione,
della collaborazione dell'Agenzia per la protezione
dell'ambiente ed i servizi tecnici (APAT), dell'Istituto
superiore di sanita' (ISS) e dell'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL),
definiscono, entro novanta giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento la procedura per la
determinazione degli interventi di bonifica urgenti.
I risultati della mappatura, i dati analitici relativi
agli interventi da effettuare e le relative priorita',
nonche' i dati relativi agli interventi effettuati
devono essere trasmessi annualmente, entro il 30 giugno,
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
Bolzano al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Il regolamento prevede che il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio proceda con proprio decreto
all'attribuzione delle risorse per la mappatura a favore
delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Al finanziamento delle attivita' di mappatura
e' destinato, secondo quanto indicato nell'allegato C
del regolamento in oggetto, il 50% della disponibilita'
totale delle somme di cui all'articolo 20 della legge 23
marzo 2001, n. 93.
Vedi di seguito il provvediemtno a versione integrale;
GO UP
News
07
GLI
INGEGNERI APRONO IL COLLOCOMENTO SUL WEB
Per gli ingegneri
innovazione e qualificazione professionale passano
via web. Il Consiglio nazionale della categoria (Cni)
ha infatti messo in cantiere il <Progetto
ingegnere> per la realizzazione di servizi in rete
di informazione, orientamento e documentazione
riservati non solo agli iscritti negli Ordini
provinciali, ma anche a tutte le imprese, agli
enti e alle associazioni interessate.
Terminata la fase di
collaudo, in cui sono stati coinvolti gli Ordini
di Udine, Ascoli Piceno e Catania, su iniziativa
del Consiglio nazionale da qualche settimana è
stato attivato un portale, che comprende, in
particolare, una banca dati documentale e un
servizio sui bandi di gara. Inoltre, tra i servizi
gestiti dal nuovo spazio Internet
(www.tuttoingegnere.it)
figura una sorta di "ufficio di collocamento
virtuale" nell'ambito del quale gli ingegneri
possono "mettere in vetrina" il proprio
curriculum, offrendo così a imprese ed enti in
cerca di professionisti qualificati la possibilità
di effettuare selezioni mirate. Questo ufficio,
peraltro, è aperto anche agli ingegneri non ancora
iscritti negli Albi e ai laureati.
Un secondo servizio
riguarda l'orientamento professionale. É stato
creato uno "sportello" per una navigazione guidata
attraverso itinerari formativi, dagli studi
pre-laurea al periodo post accademico per la cura
dell'aggiornamento professionale. In questo modo
vengono classificati e messi a disposizione di
studenti e ingegneri piani di studio delle facoltà
di ingegneria, specializzazioni, master, seminari,
iniziative di formazione permanente e a distanza,
anche di livello internazionale.
Infine, un'area ampia del
sistema informativo è rivolta alla normativa
tecnica (leggi, decreti, circolari) e ai bandi di
gara. Notizie su gare di progettazione e relative
aggiudicazioni sono fornite con frequenza
giornaliera e su scala sia nazionale che
comunitaria. La password per l'accesso può essere
richiesta agli Ordini provinciali. <Con questo
servizio - conferma Romeo La Pietra, componente
del Consiglio nazionale degli ingegneri - gli
ingegneri possono ricevere esattamente le
informazioni di cui hanno bisogno per svolgere la
propria attività, in relazione ai settori di
competenza e alle aree goegrafiche in cui operano.
Sono già centinaia le richieste che
quotidianamente registriamo. É anche possibile
sottoscrivere uno speciale servizio di notifica
via e-mail dei bandi di ganda per ottenere notizie
quasi in tempo reale>.
Che i professionisti
tecnici abbiano deciso di investire sempre più su
Internet lo conferma Raffaele Sirica, presidente
del Consiglio nazionale architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori. <Il nostro sito -
afferma Sirica - già offre servizi informativi,
per esempio in materia di bandi di gara. Ma non
c'è dubbio che è nostra intenzione otenziarli e
renderli più completi e fruibili da parte degli
iscritti. É anche su questo piano che si gioca la
sfida della concorrenza>.
M. BEL.
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GO UP
News 08
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Ponte Stretto, a giugno parere
Commissione Via |
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21/05/2003 - Slitta a
giugno la decisione della Commissione speciale Via
(Valutazione di impatto ambientale) riguardo al ponte
sullo Stretto di Messina. La società Stretto di Messina
Spa ha infatti chiesto un altro mese di tempo per
completare la documentazione relativa al progetto: a
mancare è lo studio di impatto ambientale relativo al
raccordo fra il ponte e la linea ferroviaria esistente
in Calabria. I tempi dovrebbero così arrivare a giugno
perché la Commissione esprima il proprio parere
sull'opera che collegherà la Calabria con la Sicilia.
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News 09
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Ponte Stretto, gara general
contractor entro metà 2003 |
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Il presidente della
società Stretto di Messina
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03/06/2003 - La
gara a general contractor per l'affidamento dei
lavori di costruzione del ponte sullo Stretto di
Messina si terrà nel secondo semestre 2003, mentre
l'iter di approvazione del progetto definitivo
avverrà tra il 2004 e i primi mesi del 2005. Il
calendario per la realizzazione dell'infrastruttura
è stato illustrato dal presidente della società
Stretto di Messina, Giuseppe Zamberletti.
"L'apertura dei cantieri - ha detto - è attesa nella
primavera del 2005, mentre il completamento dei
lavori e l'apertura al traffico è fissata al 2011.
L'anno successivo, il 2012, sarà il primo di anno
completo di esercizio dell'opera".
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News 10
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Ponte sullo Stretto, 3 mld dall'Iri
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Pronto un piano per
utilizzare le risorse della holding pubblica in
liquidazione per finanziare l’opera.
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Per ora è una delle varie
ipotesi sul tappeto. Che però starebbe riscuotendo
crescenti consensi negli ambienti governativi. A
cominciare dal ministro delle Infrastrutture Pietro
Lunardi. L’idea è quella di finanziare almeno in parte
la costruzione del Ponte sullo Stretto di Messina con i
soldi dell’Iri in liquidazione, di cui è stata decisa la
fusione in Fintecna. Il finanziamento della grande opera
di cui si parla da 34 anni sarebbe l’ultima "buona
azione" della grande holding pubblica fondata nel 1933
da Alberto Beneduce.
Il ricorso ai fondi dell’Iri avrebbe una serie di
vantaggi. Il primo, che nonostante le difficoltà della
finanza pubblica i soldi sarebbero concretamente
disponibili. L’Iri in liquidazione, e cioè Fintecna, ha
infatti in tasca più di tre miliardi di euro (il Ponte
ne dovrebbe costare cinque) e per quanto vincolati
all’esito dei contenziosi in corso (soprattutto quelli
di Iritecna), comunque ci sono. E siccome sono fuori dal
bilancio dello Stato, non incidono nemmeno sui parametri
previsti dal Patto di stabilità europeo.
Il secondo vantaggio è la "convenienza economica". Il
ricorso ai fondi dell’Iri risulterebbe per lo Stato (che
dell’Iri-Fintecna è proprietario) certamente meno
costoso rispetto a un’operazione di finanziamento sul
mercato nella quale i potenziali investitori si
farebbero pagare caro un rischio legato a un rientro
dell’investimento così lontano nel tempo. La
partecipazione dell’Iri potrebbe anzi attirare gli
investitori privati nell’operazione.
A questo proposito vale la pena di ricordare che tutti
gli studi effettuati hanno considerato inevitabile un
intervento finanziario dello Stato a fianco di quello
dei privati in un’opera del genere. E che
l’amministratore delegato della società Stretto di
Messina nonché direttore generale dell’Iri Pietro Ciucci
ha nei mesi scorsi ipotizzato la possibilità di "ridurre
al di sotto del 50% inizialmente previsto l’onere a
carico dello Stato". Dicendosi addirittura convinto che,
a consuntivo, come già successo in Italia per la rete
autostradale, l'onere a carico del bilancio pubblico
possa essere allineato a zero.
Il terzo vantaggio è insito nella natura della Stretto
di Messina. La società è infatti la concessionaria in
piena regola dell’opera, come ha stabilito il decreto
attuativo della legge obiettivo. Ed è posseduta al 51%
proprio da Iri-Fintecna, che potrebbe agevolmente
effettuare conferimenti di denaro.
Per capire se questo disegno potrà diventare concreto
bisognerà attendere almeno fino a metà dicembre. Per
quella data la Stretto di Messina prevede infatti di
presentare al governo il progetto preliminare, la
valutazione d’impatto ambientale e il piano finanziario.
La "fattibilità" del Ponte nei tempi promessi da Lunardi
potrà influenzare anche l’avvio di altre opere che sono
strettamente correlate, come l’alta velocità ferroviaria
fra Salerno e Reggio Calabria. Sotto la guida del
superconsigliere di Lunardi, Ercole Incalza, ex
amministratore delegato della Tav, i tecnici del
ministero delle Infrastrutture stanno già lavorando al
progetto. |
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GO UP
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News 11
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L'aggiudicazione della gara deve
essere notificata a tutti i partecipanti. |
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Il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (
circolare 10 marzo 2003, n. 2107) "invita" le
Stazioni Appaltanti a notificare a tutti i partecipanti
alle gare d'appalto i provvedimenti di aggiudicazione,
almeno trenta giorni prima della stipula del contratto.
Il motivo di tale disposizione è evitare che i
concorrenti, eventualmente interessati ad impugnare
l'aggiudicazione, possano venire a conoscenza di tale
provvedimento dopo la stipula del contratto, vale a dire
in un momento tardivo per poter utilmente far valere le
proprie ragioni.
A tutt'oggi l'obbligo di tale notifica non è previsto
nella normativa italiana; per tale ragione la
Commissione Europea ha aperto una di procedura di
infrazione nei confronti dell'Italia rilevando il
contrasto esistente tra la normativa del nostro paese e
le direttive 89/665/CEE (in particolare l'art. 2,
paragrafo 1, lettera b), 93/36/CEE, 93/37/CEE e
92/50/CEE. |
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GO UP
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News 12
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Stop immediato all'uso della
"vecchia" classificazione sismica. |
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La nuova
classificazione sismica, introdotta dall'
Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei
Ministri del 20 marzo 2003 n. 3274, va utilizzata
obbligatoriamente da subito.
Nella G.U. del 9.7.2003, infatti, è stata pubblicata una
rettifica del testo dell'Ordinanza già diffusa in
G.U. del 8.5.2003 che consentiva discrezionalmente
l'utilizzo della classificazione sismica precedentemente
in vigore.
Inizialmente, il testo dell' Ordinanza 3274 firmata del Presidente del Consiglio,
all'art. 2 comma 2, riportava: "[...] la progettazione
dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova
classificazione sismica".
Nella pubblicazione in Gazzetta avvenuta 8.5.2003, la
suddetta espressione veniva sostituita con "[...] la
progettazione potrà essere conforme a quanto prescritto
dalla nuova classificazione sismica", rendendo
possibile, in tal modo, il procrastinarsi dell'utilizzo
della vecchia classificazione sismica. Ciò veniva
successivamente confermato, inoltre, dal Servizio
Sismico Nazionale con nota del 6 giugno 2003.
Infine, la pubblicazione dell' Errata Corrige in G.U. del 9.7.2003, ripristina
l'originaria lettura del testo dell'Ordinanza, da cui
discende l'obbligo dell'utilizzazione da subito della
nuova classificazione sismica.
A meno di futuri ulteriori sviluppi, dunque, la
nuova classificazione sismica va quindi utilizzata
immediatamente nei seguenti casi:
. opere (pubbliche e private) la cui realizzazione non è
iniziata alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza;
. opere pubbliche i cui progetti non siano stati
approvati alla data di entrata in vigore dell'Ordinanza.
Per i casi appena elencati resta invece inalterata la
possibilità di utilizzare discrezionalmente il metodo
delle tensioni ammissibili fino all'8/10/2004.
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