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Nuova normativa antisismica:
in arrivo la proroga |
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30/09/2004 - A pochi giorni dall'entrata in vigore
dell'ordinanza n. 3274 che prevede la riforma della
normativa antisismica vigente (l'entrata in vigore è
prevista per l'8 novembre 2004) con nota del Capo
del Dipartimento Protezione Civile del 13 settembre
2004 sono state trasmesse alla Regione Abruzzo (capofila
delle Regioni in materia di Protezione Civile) le "modifiche
alla normativa tecnica contenute nell'ordinanza del
Consiglio dei Ministri n.3274 del 23 marzo 2003 e
successive integrazioni e modificazioni". La Regione
Abruzzo ha inoltrato le modifiche a tutte le altre
regioni per una valutazione preventiva in vista
della riunione di un "Tavolo Tecnico" che si è
tenuta lo scorso 28 settembre presso la sede della
Regione Abruzzo in Roma.
Dall'incontro sono emersi chiaramente i seguenti
punti;
a) l'entrata in vigore della normativa antisismica
verrà prorogata (anche se non si definisce quando)
b) La normativa tecnica subirà delle modifiche,
alcune delle quali riguarderanno gli allegati 2 e 3
dell'ordinanza 3274.
Inoltre:
Notizia sintetica di rinvenimento di errori nelle
formule di combinazione
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Metodo semi-probabilistico
agli stati limite: il non detto delle normative
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Le combinazioni suggerite dalle norme tecniche non
sempre risultano a favore della sicurezza
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31/05/2004 - Le combinazioni di verifica in accordo al
Metodo Semi-Probabilistico agli Stati Limite (SPSL)
proposte dalle normative italiane in vigore contengono
errori che possono portare a calcoli di sollecitazioni
di progetto non a favore di sicurezza.
È quanto risulta da uno studio effettuato
dall’ingegner Rugarli, esperto in strutture, il quale,
scoperto il potenziale pericolo delle suddette formule
di normativa, ha ritenuto doveroso informare del
problema tutti i Presidenti degli Ordini degli
Ingegneri delle varie Province italiane.
Elenchiamo qui di seguito i riferimenti di legge:
· Ordinanza PCM 3274/2003 20-3-2003 "Primi elementi in
materia di criteri Generali per la classificazione
sismica del territorio nazionale e di normative
tecniche per le costruzioni in zona sismica".
· Eurocodice 2 "Progettazione delle Strutture in
calcestruzzo- Parte 1-1: regole generali e regole per
gli edifici", UNI-ENV 1992-1-1.
· Eurocodice 3 "Progettazione delle strutture in
acciaio", UNI-ENV 1993-1-1.
· Eurocodice 4 "Progettazione delle strutture composte
acciaio-calcestruzzo", ENV 1994-1-1.
· Eurocodice 8 "Design of structures for earthquake
resistance", Draft 6 January 2003.
· Decreto Ministeriale 16-1-1996 "Norme Tecniche
Relative ai Criteri Generali per la Verifica della
Sicurezza delle Costruzioni e dei Carichi e
Sovraccarichi",e relativa Circolare del 4-7-1996, "Istruzioni
per la applicazione".
Si tratta di errori che, già presenti nella normativa
italiana da circa vent’anni, sono stati recentemente
ripetuti e legittimati nell’Ordinanza 3274 della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ma ci sono novità. A distanza di pochi mesi dal
rinvenimento delle inesattezze contenute
nell’Ordinanza 3274 (poi corretta 133 volte con
l’Ordinanza 3316), emergono nuovi errori. In
particolare, le formule di combinazione proposte dalle
normative in vigore (Decreto Ministeriale 16-1-1996,
Circolare esplicativa 4-7-1996, Ordinanza PCM 3274/03,
Eurocodice 2, 3) contengono un’imprecisione che può
dare luogo a pericolose sottostime delle azioni
interne per qualche elemento costruttivo.
Ciò che peggiora un problema di già estrema rilevanza
è la recente imposizione dell’obbligatorietà d’uso del
Metodo Semi Probabilistico. E su questo si sofferma
l’ingegner Rugarli, ponendo l’attenzione su due punti
fondamentali: la possibilità da parte del Ministero di
Grazia e Giustizia di sciogliere gli Ordinio
inadempienti, e la mancanza della salvaguardia della
salute fisica dell’uomo.
Come è noto – osserva Rugarli - il Regio Decreto
impone agli Ordini l’adempimento delle norme di legge
e prevede che il Ministero di Grazia e Giustizia abbia
facoltà di sciogliere gli Ordini inadempienti:
“Il Ministro della Giustizia vigila alla esatta
osservanza delle norme legislative e regolamentari ed
all’uopo può fare, direttamente ovvero a mezzo dei
suddetti magistrati, le opportune richieste ai singoli
ordini ed ai rispettivi consigli. Il Ministro della
Giustizia, sentito il parere del Consiglio di Stato,
può sciogliere il consiglio dell’ordine, ove questo,
chiamato alla osservanza degli obblighi ad esso
imposti, persista a violarli o a non adempierli,
ovvero per altri gravi motivi”.
Inoltre - continua l’ingegnere - le norme etiche
approvate dal CNI recitano al punto 5.1:
“Le prestazioni professionali dell'Ingegnere saranno
svolte tenendo conto preminentemente della tutela
della vita e della salvaguardia della salute fisica
dell'uomo”.
Per la seconda volta in pochi mesi ci si trova di
fronte al caso di norme che contengono errori od
imprecisioni, e tuttavia gli Ingegneri sono tenuti ad
osservarle, pur rimanendo direttamente responsabili
del progetto. Una situazione che sembra necessitare
qualche urgente correttivo.
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