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                                                         I contenuti

 COD-01 : LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA
 COD-02 : DETERMINAZIONE 1
 COD-03 : CALCOLO COSTO SICUREZZA
 COD-04 : DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI

 

COD-01

Le varianti in corso d'opera nel Regolamento di attuazione della Merloni e nel nuovo Capitolato generale

Quando è possibile la variante in corso d'opera, cosa sono le varianti migliorative

Dopo le modifiche apportate all'art. 25 dalla L. 415/1998 (la Merloni ter) le varianti in corso d'opera sono ammesse, sentiti il progettista e il Direttore dei lavori, solo in una delle seguenti ipotesi:

  1. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni normative.

    Un tipico esempio è costituito dall'introduzione, successiva alla pubblicazione del bando di gara, di una nuova normativa tecnica: nuove disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, oppure sulla sicurezza degli impianti, comportano la necessità di adeguare l'originario progetto;

  2. per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento (prima possibilità ricompresa sotto la lettera b) oppure (seconda possibilità) per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino l’impostazione progettuale.

    In questi casi (art. 134, comma 8 del Regolamento) il responsabile del procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante;

    b-bis) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale.

    In questo caso (art. 134, comma 8 del Regolamento) la descrizione del responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

  3. nei casi previsti dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile (cosiddetta sorpresa geologica).

    Tale condizione si verifica quando si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell’appaltatore; in questo caso la variante, oltre ai fini tecnici e amministrativi, deve riconoscere l’equo compenso in favore dell’appaltatore;

  4. per il manifestarsi di errori o di omissioni nel progetto esecutivo.

    Il comma 5-bis dell'art. 25 della Merloni definisce l’errore od omissione progettuale: si considerano errore o omissione di progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali. Al verificarsi di tali circostanze il responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione all'osservatorio dei lavori pubblici ed al progettista che è considerato (art. 25, comma 2) responsabile per i danni subiti dalla stazione appaltante. Quando (art. 10, comma 8 del nuovo Capitolato generale) il progetto esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.

    In questo caso, inoltre, non trova applicazione (art. 25, comma 4) la regola generale del sesto quinto o quinto d'obbligo prevista dall'art. 344 della L. 2248/1865: se le varianti dovute ad errore progettuale eccedono il quinto dell'importo originario del contratto le parti non hanno la facoltà, generalmente riconosciuta, di proseguire i lavori in eccesso o di recedere dal contratto poiché la norma impone la seconda soluzione;

  5. per modifiche finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità (cosiddette varianti migliorative). Possono essere in diminuzione (art. 11 del D.M. 145/2000) oppure in aumento (purché non comportino un aumento di spesa superiore al 5%).

Tali varianti sono previste dall'art. 25, comma 3, secondo e terzo periodo e sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni: a) devono essere disposte nell'esclusivo interesse dell'amministrazione; b) devono essere finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità e di ciò va data motivazione nella relazione che accompagna la variante; c) le varianti devono essere motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili al momento del contratto; d) le varianti non comportino modifiche sostanziali.

Le varianti migliorative in aumento non possono comportare un aumento di spesa superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale originario e il maggior onere per le opere deve trovare copertura nello stanziamento già previsto per l’intervento (art. 25, comma 3 della Merloni). L'art. 134, comma 10 del Regolamento dispone ora che tali varianti siano approvate dal responsabile del procedimento, previo accertamento della loro non prevedibilità, e che alla loro copertura si provveda attraverso l'accantonamento per imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.

Le varianti in diminuzione migliorative sono ora disciplinate dall'art. 11 del Capitolato Generale: l'impresa appaltatrice, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché singoli elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. La proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, è presentata al Direttore dei lavori che entro dieci giorni la trasmette al responsabile del procedimento unitamente al proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e presentate in modo da non comportare interruzione o rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita nel relativo programma. L'impresa può avere interesse a presentare tale proposta perché le economie risultanti sono ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e l'appaltatore. 
Si badi che l'impresa non può proporre varianti in diminuzione migliorative in caso di appalto concorso.

Ai sensi dell’art. 25, comma 3, primo periodo della Merloni, non sono invece considerati varianti (e quindi sono da considerarsi sempre ammessi) gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento (aumentato al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro) delle singole categorie di lavoro appaltato e che non comportino un aumento della spesa prevista per la realizzazione dell'opera (le variazioni in risparmio e quelle in eccedenza devono compensarsi).

Queste modificazioni (non varianti) in corso d’opera non necessitano di approvazione da parte degli organi decisionali, né di modifica delle condizioni contrattuali.

Non possono essere considerate propriamente varianti neanche le diminuzioni dei lavori di cui all'art. 135 del Regolamento come specificato dall'art. 12 del Capitolato Generale: tali diminuzioni, infatti, possono essere ordinate dalla stazione appaltante indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della Merloni; tale diritto potestativo della stazione appaltante può essere esercitato alle seguenti condizioni:

  • la diminuzione dei lavori deve essere contenuta entro un quinto dell'importo del contratto;
  • all'appaltatore non è dovuto alcun indennizzo;
  • l'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere comunicata tempestivamente all'appaltatore e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Tutte le variazioni al progetto appaltato che non rientrino nelle ipotesi ora descritte sono da considerarsi illegittime. In particolare (art. 134 del Regolamento e art. 10 del Capitolato generale), nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del responsabile del procedimento, comporta l'obbligo dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Si può verificare il caso in cui l’appaltatore ponga in essere variazioni o addizioni non autorizzate ed il committente decida di conservarle, e di non retribuire tali ulteriori lavori. 
In tale ipotesi alcuni sostengono il diritto dell’appaltatore alla regolare retribuzione, in forza dell’art. 2041 del c.c. che vieta solo gli ingiustificati incrementi patrimoniali in pregiudizio di altri soggetti; altri invece sostengono che il diritto a percepire l’ulteriore compenso è legato alla sola ipotesi prevista dall’art. 103 del regolamento 350/1895, confermata dall’art. 198 del Regolamento, secondo cui se il collaudatore riscontra opere o parte di esse meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate dal Direttore dei lavori, le ammette in contabilità solamente quando reputa che gli stessi siano indispensabili per l’esecuzione dell’opera, e al tempo stesso quando l’importo totale dell’opera, compresi i lavori non autorizzati, rientri nell’ambito delle spese approvate.

(In materia di varianti in corso d'opera si veda anche la determinazione 1/2001 dell'Autorità  riportata di seguito)


           COD-02

DETERMINAZIONE n. 1 

dell'11 gennaio 2001

Profili interpretativi in materia di varianti – art.25 della legge quadro e art.134 del regolamento di attuazione

 

Considerato in fatto

          Sono pervenuti a questa Autorità i seguenti quesiti relativi alla normativa, legislativa e regolamentare, che disciplina le varianti.

 

a)      Il comune di Bologna chiede chiarimenti circa la presunta incongruenza tra l’art.145 del Regolamento, che disciplina l’autorizzazione della spesa per lavori in economia, e l’art.134, che dispone in materia di variazioni ed addizioni al progetto approvato. Mentre il primo di questi due articoli prevede che i lavori in economia siano autorizzati dal responsabile del procedimento ovvero dalla stazione appaltante a seconda della preventiva destinazione o meno delle relative somme nel quadro economico di progetto a tal fine, l’art.134 del Regolamento si riferisce invece all’approvazione, e non più all’autorizzazione, del responsabile del procedimento in tutti i casi di varianti nei quali si utilizzano somme a disposizione del quadro economico. I dubbi interpretativi si riferiscono all’utilizzo di una terminologia giuridica diversa, in un caso “autorizzazione” e nell’altro “approvazione”, in ipotesi similari. 

b)     Il Comune di Bernareggio chiede rassicurazioni sulla legittimità del ricorso ad una variante al progetto appaltato per i lavori di costruzione della nuova scuola materna in caso d’incremento del numero dei nati e dell’immigrazione. In realtà, tali dati, che non coincidono del tutto con quanto previsto e registrato nel P.R.G.,  sono stati raccolti e messi a disposizione dall’ufficio demografico. Sulla base anche dell’intenzione espressa verbalmente dalla direttrice della scuola materna privata presente nel territorio comunale di chiudere la struttura a causa dell’accentuata carenza di personale, l’Amministrazione comunale ravvisa in tali dati gli estremi di cui all’art.25, comma 1, lett. b-bis della legge quadro, giustificativi del ricorso ad una variante. In quest’ottica, il responsabile del procedimento chiede se sia sufficiente, ai fini dell’ammissibilità della suddetta variante, il riscontro, da parte dei progettisti e del direttore lavori, dell’incidenza reale dell’incremento registrato e riferito all’aumento demografico e al numero delle nascite sul progetto approvato, nonché dell’idoneità dei parametri assunti in fase di stesura dello stesso progetto.   

c)      Nell’ambito di un intervento di copertura della tribuna del campo sportivo e durante l’esecuzione dei lavori di fondazione (peraltro oggetto di una perizia di variante e suppletiva ai sensi dell’art.25, comma 1, lett. b-bis della legge n.109/94 e s.m.i.), il Comune di Civita Castellana chiede quale possa essere la procedura amministrativa legittima per l’esecuzione di ulteriori opere, resesi necessarie a seguito dell’imprevedibile scoperta di cavità del sottosuolo, ed in particolare modo per la realizzazione di una serie di micropali in cemento armato, che da una stima approssimativa comporteranno un’ulteriore spesa di £.100.000.000. 

d)     L’ASIREG chiede un’interpretazione con riferimento ai commi 9, seconda parte, e 10 dell’art.134 del Regolamento, e precisamente se in tali ipotesi il responsabile del procedimento debba procedere alle previste approvazioni senza la necessità di approvazione della perizia di variante né da parte dell’organo decisionale della stazione appaltante, né da parte dell’organo che ha approvato il progetto. 

e)      Il Compartimento della viabilità per l’Emilia-Romagna, organo periferico dell’Ente Nazionale per le Strade (ANAS), formula una serie di quesiti in materia di varianti, ricorrenti a causa del notevole lasso temporale che spesso intercorre tra il momento nel quale l’intervento è programmato e progettato da quello nel quale finalmente si dà concreto inizio all’esecuzione con la compilazione e sottoscrizione da parte dell’appaltatore del verbale di consegna. Ciò determina, infatti, il mutamento, nel frattempo, di alcune esigenze urbanistiche nonché l’intervento di varianti ai piani regolatori di alcune amministrazioni comunali, le quali, nel corso dell’esecuzione ovvero all’inizio dei lavori, avanzano formali richieste di varianti sostanziali al progetto da loro stesse inizialmente approvato. Pertanto, il suddetto Compartimento pone il problema sia della legittimità di tali proposte di variante, dettate da nuove e sopravvenute esigenze urbanistiche non esistenti e quindi non prevedibili al momento dell’approvazione del progetto, sia della loro ascrivibilità all’art.25, comma 1, lett. b) della legge quadro, in considerazione della non imputabilità alla stazione appaltante dei motivi che le hanno originate e della non prevedibilità di simili circostanze in sede di redazione del progetto o della consegna dei lavori. Infine, chiede a quale amministrazione (ANAS o Comuni) siano ascrivibili i prevedibili maggiori costi di costruzione per richieste di risarcimento danni da parte degli appaltatori per sospensione parziale lavori ovvero a causa di redazione e approvazione di perizia di variante tecnica e suppletiva. 

f)       In seguito al rinvenimento di reperti archeologici di notevolissimo valore (relitti di navi di età romana e medioevale) durante la costruzione di un sottovia stradale da parte dell’ANAS, il Comune di Olbia chiede se l’imprevisto ritrovamento possa essere considerato, ai sensi dell’art.25, comma 1, lett. b-bis della legge n.109/94 e s.m.i., quale presupposto per l’attivazione di una variante in corso d’opera relativamente ai lavori di realizzazione del Museo Archeologico, che il comune sta conducendo su area adiacente al cantiere dell’ANAS. Chiede, inoltre, se all’appalto in questione, trattandosi di un’opera parzialmente finanziata con contributo regionale, vada applicata la legge regionale sui lavori pubblici, in particolare per quanto riguarda il limite massimo del 30% fissato per l’importo delle perizie. Al riguardo, si precisa che l’eventuale realizzazione dell’espansione del Museo Archeologico di Olbia attraverso una perizia di variante e suppletiva richiederebbe la modifica di alcuni particolari costruttivi nonché la variazione della destinazione d’uso del patio centrale del Museo stesso, al fine di estendere la sua superficie espositiva, coprendolo e rendendolo adatto alla conservazione ed esposizione dei relitti. 

g)      In seguito all’approvazione di una variante del 17% per i lavori di ristrutturazione del mercato commestibili, il Comune di Benevento chiede se sia possibile produrre una perizia di variante di un ulteriore 3%, fino ad arrivare ai limiti di legge del 20%, poiché durante la esecuzione dei lavori di restauro dell’edificio in muratura è emersa la necessità di realizzare un ripristino della struttura con presunti lavori non previsti e non prevedibili. 

h)      Nell’ambito dei lavori di costruzione del Centro di Ricerca e Formazione ad alta tecnologia nelle Scienze biomediche di Campobasso, L’Università Cattolica del Sacro Cuore chiede se sia legittimo considerare l’atto di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private (D.P.R. del 14.01.1997), la deliberazione della Giunta Regione Molise n.898 del 22 giugno 1998, che ha fatto proprio tale atto  nonché la specifica direttiva adottata con delibera G.R. n.453 del 12.04.1999 alla stregua di “sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”, così come previsto dall’art.25, lett. a) della legge 109/94 e s.m.i.. Queste norme, tra l’altro, definiscono i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi e gli standards dimensionali delle camere di degenza secondo nuovi criteri. Occorre precisare che il progetto generale dell’opera ha previsto una capacità complessiva di 316 posti letto ed una suddivisione in lotti. Il primo lotto dei lavori comprende, tra l’altro, la realizzazione di 80 posti letto complessivi, mentre un ulteriore finanziamento del Ministero della sanità consentirebbe, con l’intervento di una variante, l’attivazione di un complesso funzionale  di 216 posti letto.

 Considerato in diritto

      In tema di varianti, occorre premettere che non ogni modificazione può ritenersi espressione della naturale esecuzione dell’appalto, con conseguente applicazione dei criteri già previsti contrattualmente per la disciplina del rapporto. La variante, infatti, ha come necessario punto di riferimento e parametro di raffronto il progetto: le relative modifiche non possono, quindi, essere tali da snaturarlo. Se le parti realizzano un’opera totalmente diversa, la disciplina del rapporto non può più essere individuata nel primitivo contratto di appalto, bensì nel successivo negozio giuridico, anche se quest’ultimo non rechi patti diversi su alcuni degli aspetti essenziali del contratto. In tal caso, si compie un’opera necessariamente diversa da quella oggetto del precedente contratto.

     In definitiva, la variante deve avere carattere accessorio rispetto all’opera progettata e contrattualmente stabilita; altrimenti si è in presenza non di una modificazione del progetto, ma di un nuovo contratto.

     La legge quadro ha adottato una impostazione fondata sul divieto di ammissione di varianti ed ha circoscritto, all’art.25, in maniera tassativa le ipotesi delle varianti in corso d’opera.

     Per quanto riguarda le varianti per sopravvenienze di fatto o di diritto e cause, impreviste ed imprevedibili, umane e naturali (art.25, comma 1, lett. a, b prima parte, b-bis, c), esse si rendono necessarie per il verificarsi di eventi che mutano il quadro di fatto, di diritto e tecnico considerato in sede di redazione del progetto esecutivo e del contratto.

     Le varianti ammesse per “esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari” sono le sopravvenienze di diritto che determinano la necessità di adeguare l’opera per renderla utilizzabile allo scopo prefissato. In tal caso, sorge la necessità di assicurare l’osservanza di nuove normative intervenute nel frattempo, alle quali siano da adeguare le originarie previsioni progettuali. Indubbiamente, i casi più recenti di sopravvenienze normative sono quelli conseguenti alla legislazione sulla sicurezza dell’impiantistica elettrica e idrico-sanitaria. Ovviamente, tale sopravvenienza deve intervenire in un momento successivo a quello della conclusione del contratto.

     La variante determinata da eventi inerenti la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in corso d’opera, ovvero da rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale (art.25, comma 1, lett. b-bis), riguarda il caso frequente in cui, durante l’esecuzione dei lavori, vengano scoperti reperti o manufatti di interesse storico o artistico che richiedono, per la loro salvaguardia, l’utilizzo di tecniche o interventi particolari. Anche in tale ipotesi, deve trattarsi di fatti sopravvenuti, imprevisti e non prevedibili.

     Una fattispecie particolare riguarda il caso di varianti determinate da errori od omissioni del progetto esecutivo (art.25, comma 1, lett. d): ai fini della loro ammissione, occorre che esse pregiudichino, totalmente o parzialmente, la realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. Non si colpisce, dunque, l’errore o l’omissione del progettista in sé, ma solo se procura pregiudizio all’opera.

L’approvazione di una variante per errori od omissioni del progetto esecutivo comporta la conseguente responsabilità del professionista incaricato della progettazione che “ne risponde per intero per i danni subiti dalle stazioni appaltanti”, che vanno dai costi per riprogettare l’opera a quelli necessari per eseguire le varianti, al maggior tempo occorrente per la realizzazione nonché a qualsiasi altro nocumento economico conseguente alla variante. Ciò riguarda ogni progettista, interno o esterno, del progetto esecutivo.

Inoltre, se le varianti determinate dall’errata progettazione eccedano il quinto dell’importo originario del contatto, vi è la risoluzione di quest’ultimo, con indizione di nuova gara.

Il limite del quinto dell’importo originario del contatto è previsto dal comma 4 dell’art.25 solo per le varianti conseguenti ad errori od omissioni del progetto esecutivo, mentre la primitiva stesura dell’art.25 della legge Merloni prevedeva espressamente il limite quantitativo del quinto per tutte le varianti. L’assenza di un limite quantitativo per le altre varianti, in considerazione del loro carattere oggettivo, implica il rischio che sotto il nome di variante venga a confluire di tutto, e non solo quantità notevolmente maggiori o minori, quanto anche lavori diversi per qualità e categorie. Allora, nell’ipotesi di sopravvenienze che rendano necessaria la realizzazione di un’opera totalmente diversa o in quantità notevolmente minori o maggiori, non si è in presenza di una variante in senso proprio, data la difformità nell’oggetto. Si è di fronte, invece, ad un’altra pattuizione in senso formale e talvolta anche sostanziale. Queste varianti assumono la consistenza di altri lavori.

      L’art.134, comma 4, del regolamento di attuazione prevede che, qualora per uno dei casi previsti dalla legge quadro, sia necessario introdurre, durante l’esecuzione dei lavori, varianti o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia di variante suppletiva, indicandone le ragioni alla stazione appaltante. In tal caso, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante, e che il direttore dei lavori gli abbia ordinato, purché queste non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto.

In assenza di una definizione del concetto di variazione sostanziale, la giurisprudenza ha ravvisato tale natura e portata nel progetto che, rispetto al precedente, riduca la volumetria in modo rilevante ad un punto tale da attribuirgli un carattere radicalmente nuovo. In altri casi, è stata presa in considerazione la traslazione di alcuni metri della localizzazione dell’opera. Le varianti al progetto non devono in alcun modo mutare essenzialmente la natura delle opere per le quali è stato indetto l’appalto.

     Parimenti alla realizzazione di opere accessorie, che non mutano l’essenza dell’opera, nel settore dell’edilizia e dell’urbanistica si considera variante non essenziale quella che non modifichi la sagoma, le superfici utili e la destinazione d’uso della costruzione ovvero che non modifichi le caratteristiche strutturali e funzionali del fabbricato. Tuttavia, è rimesso all’interprete stabilire caso per caso il valore dell’incidenza della variante sul singolo progetto.

     Per quanto concerne il regime autorizzatorio, il comma 9 dell’art.134 dispone che gli ordini di variazioni devono fare espresso riferimento all’intervenuta superiore approvazione, salvo il caso descritto al comma 3, primo periodo del medesimo articolo. Qualora le perizie di variante, corredate dei pareri e dei nulla osta necessari, comportino la necessità di un’ulteriore spesa rispetto a quelle previste nel quadro economico del progetto già approvato, sono approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante. Diversamente, il responsabile del procedimento approva direttamente le varianti, a condizione che queste non alterino la sostanza del progetto.

       L’ultimo comma dell’art.134 prevede anche ipotesi di responsabilità del personale che ordini varianti senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione.

      In materia di varianti, occorre riferirsi anche a quanto stabilito nella Determinazione di questa Autorità del 9 giugno 2000 n.30, la quale, oltre a ribadire la tassatività delle ipotesi di ricorso a variazioni contrattuali, segnala la possibilità di procedere mediante trattativa privata, ai sensi dell’art.24, comma 1, lett. a) della legge n.109/94 e s.m.i., anche utilizzando gli eventuali ribassi d’asta al fine del completamento dell’opera appaltata, nel pieno rispetto del principio di economicità dell’azione amministrativa.

  

In base a quanto sopra considerato, delibera:

 

·        Il regime di ammissione delle varianti è di natura autorizzatorio.  Al riguardo,  l’art.134 del regolamento di attuazione stabilisce, da un lato, la preventiva approvazione della stazione appaltante o del responsabile del procedimento (commi 1, 9 e 10) e, dall’altro, la regolare autorizzazione delle variazioni o addizioni al progetto (comma11). Pertanto, le varianti in corso d’opera sono disposte dal direttore dei lavori, solo in quanto siano state autorizzate dall’organo decisionale della stazione appaltante, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, ovvero dal responsabile del procedimento, negli altri casi, e sempre che non alterino la sostanza del progetto. 

·        Sembra da escludere, con riferimento alla questione prospettata dal Comune di Bernareggio, che si possa procedere ex art.25, comma 1, lett. b-bis della legge quadro ad una variante del contratto di appalto per i lavori di costruzione della nuova scuola materna in relazione al solo incremento del numero delle nascite e dell’immigrazione. Tali dati, peraltro solo parzialmente non coincidenti con le previsioni contenute nel P.R.G., non integrano gli estremi di cui alla suddetta lettera dell’art.25, che prevede la sopravvenienza di eventi, pur sempre imprevisti ed imprevedibili, inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene. Inoltre, l’ipotesi delle paventata chiusura di una scuola materna nel territorio comunale non può in alcun caso giustificare il ricorso ad una variante. Tutt’al più, è possibile configurare una richiesta di variante nell’ esclusivo interesse dell’amministrazione, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo. Tuttavia, l’ammissibilità di  tale variante, finalizzata al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, è in ogni caso subordinata al rispetto di determinati requisiti: non deve comportare modifiche sostanziali al progetto approvato, deve essere motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e  imprevedibili al momento della stipula del contratto e, infine, l’importo in aumento relativo a tale variante non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera. Altrimenti, in assenza dei suddetti presupposti, si ritiene opportuno seguire l’orientamento già espresso dall’Autorità nella Determinazione n.30/2000 e considerare la possibilità del ricorso alla trattativa privata, ai sensi dell’art.24, comma 1, lett. a) della legge quadro

·        La imprevedibile scoperta di cavità del sottosuolo, nell’ambito di un intervento di copertura della tribuna del campo sportivo e durante l’esecuzione dei lavori di fondazione già oggetto di una perizia di variante e suppletiva, non può integrare gli estremi per la configurabilità di una variante ex art.25, comma 1, lett. b-bis, bensì quelli previsti dalla lett. c) del comma 1, qualora si possa ricorrere al motivo della sorpresa geologica. Altrimenti, tale fattispecie ricadrebbe, invece, nell’ipotesi dell’errore od omissione progettuale, secondo quanto previsto dalla lett. d) del medesimo comma. 

·       Tanto nel caso prospettato nella seconda parte del comma 9 dell’art.134 del regolamento quanto in quello prospettato al comma 10, e cioè relativamente ai casi in cui non ci sia la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato, il responsabile del procedimento deve procedere alle previste approvazioni, senza la necessità di approvazione della perizia di variante né da parte dell’organo decisionale della stazione appaltante né da parte dell’organo che ha approvato il progetto. 

·        La serie di quesiti formulati dal Compartimento ANAS dell’Emilia Romagna attiene alla richiesta diffusa di presunte varianti sostanziali al progetto inizialmente approvato, in considerazione di nuove esigenze urbanistiche intervenute nel notevole lasso temporale che spesso intercorre tra il momento della programmazione e progettazione e quello dell’inizio dell’esecuzione. Se nel frattempo siano addirittura intervenute modifiche ai singoli piani regolatori, le varianti possono essere richieste ai sensi dell’art. 25, comma 1, lett. a) della legge quadro, che prevede nuove esigenze “derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari”. Tuttavia, occorre verificare se tali varianti (come nel caso esemplificativo dello spostamento di uno svincolo in differente località in dipendenza di un diverso piano di traffico per la presenza di una erigenda infrastruttura sociale) assumono una veste sostanziale, rischiando quindi di snaturare il progetto approvato, mediante la realizzazione di un’opera radicalmente diversa.  In tal caso, infatti, non si è più in presenza di una variante in senso proprio, data la difformità dell’oggetto, bensì di variante che assume la consistenza di altro lavoro. Pertanto, in simili circostanze, non troverebbe applicazione l’art.25 della legge quadro. 

·        Il rinvenimento di reperti archeologici di notevolissimo valore quali, nella fattispecie in esame, alcuni relitti di navi di età romana e medioevale, può facilmente giustificare l’attivazione di una variante richiesta ai sensi dell’art.25, comma 1, lett. b-bis della legge quadro. Tuttavia, gli eventuali lavori realizzabili con tale perizia di variante e consistenti nell’espansione del Museo Archeologico del Comune di Olbia attraverso la modifica di alcuni particolari costruttivi nonché la variazione della destinazione d’uso del patio centrale del Museo stesso, al fine di estendere la sua superficie espositiva, rischiano di integrare gli estremi di una variante sostanziale e di snaturare il progetto esecutivo iniziale, che deve pur sempre costituire il necessario punto di riferimento. Al riguardo, l’art.134, comma 9 del regolamento di attuazione prevede l’approvazione delle perizie di variante “sempre che non alterino la sostanza del progetto”. Pertanto, l’ammissibilità della suddetta variante è comunque subordinata alla verifica del rispetto sostanziale di quanto originariamente previsto nel progetto esecutivo. Per quanto riguarda, invece, l’individuazione della legge applicabile in caso di un’opera parzialmente finanziata con contributo regionale, l’art.1, comma 2 del regolamento afferma la propria applicazione “per i lavori finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato” e il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che le disposizioni del regolamento debbano comunque essere applicate anche ai lavori finanziati dalla Regione, fino a quando non avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili dalla legge quadro.  

·        In seguito all’approvazione di una prima variante per i lavori di ristrutturazione del mercato del Comune di Benevento, la richiesta di un’ulteriore perizia di variante, determinata dalla necessità di realizzare con presunti lavori non previsti e non prevedibili un ripristino della struttura durante l’esecuzione dei lavori di restauro dell’edificio in muratura, rischia di configurarsi alla stregua di un errore o di un’omissione progettuale, ai sensi dell’art.25, comma 5-bis. Quest’ultimo comma considera, infatti, errore o omissione di progettazione ”l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali”. Per confutare un simile dubbio, avvalorato dalla contiguità temporale con cui sono state richieste entrambe le varianti,  sarebbe opportuno l’esame delle relazioni predisposte dal responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.134, commi 7 e 8 del regolamento di attuazione. Si sottolinea, infine, che il limite del quinto dell’importo originario del contratto è espressamente previsto dal comma 4 dell’art.25 solo per le varianti conseguenti ad errori od omissioni  del progetto esecutivo, e non più per tutte le varianti come nella precedente stesura della legge Merloni. 

·        Nel caso in cui in corso di esecuzione dei lavori sia erogato un ulteriore finanziamento dal Ministero della sanità per l’esigenza di adeguare strutture ospedaliere a nuovi standards dimensionali disposti da norme regolamentari, è consentita l’adozione di una perizia di variante e suppletiva dell’opera.

      Varianti cd                                                             Determinazione1


    COD-03       

Come calcoliamo i costi della sicurezza ?

Nella determinazione 2-2001, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici afferma che le spese complessive per la sicurezza si compongono di due aliquote, la prima inclusa nel prezzo delle voci del tariffario di riferimento, l'altra, non inclusa nel prezzo delle voci, individuata dalle prescrizioni del piano di sicurezza.

In particolare la prima aliquota, inclusa nella percentuale di spese generali a carico dell'appaltatore, comprende gli oneri di adeguamento del cantiere alle prescrizioni del D. Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni, come espresso dall'articolo 5 comma 1 lettera i) del D.M. n. 145/2000.

Dal prezzo delle voci del tariffario di riferimento, invece, sono da ritenersi escluse le spese per l'impianto la manutenzione e l'illuminazione del cantiere effettuate esclusivamente ai fini della sicurezza [articolo 5 comma 1 lettera a) del D.M. n. 145/2000], cioè i c.d. oneri speciali (la presenza in cantiere dell'ambulanza e del medico, le riunioni mensili degli operai, ecc.) individuati negli specifici piani di sicurezza di ciascun cantiere.

La stessa determinazione 2/2001 dell'Autorità indica, inoltre, che la quota degli oneri della sicurezza inclusa nei prezzi  va determinata analiticamente dal progettista e che gli oneri speciali  devono essere individuati esclusivamente  nel computo metrico.

Operativamente:

1) COME PROCEDERE AL COMPUTO DI PROGETTO

L'IMPORTO DEI LAVORI DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO È COMPRENSIVO ANCHE DEL COSTO DELLA SICUREZZA, CIOÈ INCLUDE SIA LA PARTE DI  SPESE DI SICUREZZA COMPRESA NEL PREZZO UNITARIO DELLE SINGOLE LAVORAZIONI, CHE DELLA PARTE DI SPESE SPECIALI NON INCLUSE NEI PREZZI.

QUINDI, NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OLTRE ALLE VOCI CHE STIMANO LE LAVORAZIONI DI PROGETTO VANNO INDICATE ANCHE E SOLO LE VOCI CHE INDIVIDUANO GLI ONERI SPECIALI DI SICUREZZA (ESSENDO L'ALTRA PARTE DI SICUREZZA COMPRESA NEL PREZZO UNITARIO DELLE SINGOLE LAVORAZIONI);

2) COME PROCEDERE AL COMPUTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA

AL FINE DI INDIVIDUARE LE SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO D'ASTA, È NECESSARIO FARE UN COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SPECIFICO DEI COSTI DELLA SICUREZZA CONTENENTE:

a) L'INDIVIDUAZIONE ANALITICA DELLA QUOTA PARTE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI UNITARI DELLE SINGOLE LAVORAZIONI UTILIZZATE NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PROGETTO;

b) LE VOCI CHE INDIVIDUANO GLI ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA ANCH'ESSE GIÀ INCLUSE NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PROGETTO.

QUINDI, LA SOMMA DEGLI ONERI  DI SICUREZZA SPECIALI  E DEGLI ONERI DI SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI UNITARI DELLE SINGOLE LAVORAZIONI UTILIZZATE NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PROGETTO, PORTA ALLA DETERMINAZIONE DELLE SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA NON SOGGETTE A RIBASSO.

Tutti i tariffari più recenti (ad esempio i tariffari 2003 della Regione Campania e della Regione Calabria) sono stati redatti nel rispetto di tali criteri: pertanto la percentuale aggiuntiva per spese della sicurezza contenuta nei costi delle voci elementari [di cui all'art.34 comma 2 lett. b) DPR 554/99] è relativa alla sola prima aliquota risultandone, invece, esclusi gli Oneri Speciali.

 

Costi della sicurezza e varianti in corso d'opera.

Eventuali carenze sostanziali del Piano di Sicurezza e Coordinamento non possono legittimare l'adozione di una variante in corso d'opera [art. 25 comma 1 lett. d) e comma 5-bis L. 109/94], lo afferma l'Autorità di Vigilanza nella determinazione n. 2/2003.

Nello stesso documento, tuttavia, l'Autorità ritiene che l'ipotesi di piano di sicurezza deficitario può rientrare nei casi del comma 3 dello stesso articolo 25.

In sintesi, qualora il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento ritengano necessaria l'introduzione di nuovi apprestamenti ai fini della sicurezza, dovranno essere aggiornati gli Oneri Speciali della sicurezza (det. 2/2001 AA.VV.):  al maggior costo della sicurezza in tal modo determinato, si farà fronte ricorrendo alle risorse economiche previste dal citato art. 25, comma 3 L. 109/94 e s.m.i.

Sarà compito del responsabile del procedimento valutare se le carenze del piano di sicurezza siano riconducibili all'ipotesi di errore progettuale, cioè se gli apprestamenti che si sono resi necessari erano effettivamente prevedibili dal progettista, legittimando in tal modo il ricorso alla polizza del professionista (se esterno).

COD-04 DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI

Tutto ciò che c’è da sapere per orientarsi sull’argomento

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Il tema delle distanze fra le costruzioni è un argomento che risulta molto interessante soprattutto in relazione ai rapporti fra vicinato, nel senso che gli interrogativi più frequenti sono quelli sulle distanze entro cui il vicino può costruire o sulla divisione delle spese relative ad un muro di confine o ancora sul luogo dove gli alberi possono essere piantati e sulla loro grandezza e altezza.
Questo in considerazione del fatto che ciascun edificio ha bisogno di luce e di aria che consentano agli occupanti di avere una vita libera e dignitosa.

In tema di distanze fra le costruzioni il primo riferimento normativo è il Codice Civile agli articoli 873 e ss. fino al 907.
Andiamo ad analizzare nello specifico la normativa iniziando dai limiti che riguardano le distanze nelle costruzioni e nelle piantagioni (artt. da 873 a 899 c.c.).
Il codice civile in questo tema dispone il principio in base al quale la distanza non può essere inferiore a tre metri salvo che i regolamenti comunali dispongano altrimenti. Questo significa che sono i regolamenti edilizi il primo riferimento e che le disposizioni del codice civile si applicano solo in loro mancanza.
Quando però le costruzioni vicine sorgono a quella distanza da più di vent’anni entrambi i proprietari sono tenuti ad accettarli in quella posizione senza poter far nulla per cambiarla. Si parla in questo caso di usucapione.
Per le nuove costruzioni invece le distanze fra gli edifici si fanno più lunghe nel senso che la distanza minima fra due edifici di nuova costruzione deve essere non inferiore a dieci metri e ancora di più se fra queste passa una strada a traffico veicolare. Il riferimento normativo in questo caso è il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.

Eccezione alla regola delle distanze fra edifici è l’edificazione in appoggio o in aderenza che consente la costruzione addosso al muro che sorge al confine fra due proprietà che è appunto possibile o in appoggio oppure in aderenza.
Nel caso di costruzione in aderenza l’edificio deve essere in grado di reggersi autonomamente.
Nel caso di costruzione in appoggio, invece, l’edificio di nuova costruzione si appoggia al muro che sorge sul confine lungo tutta la sua estensione, quindi è chiaro che in questo caso il vicino deve acconsentire e il proprietario della nuova costruzione dovrà pagare il costo di metà del muro comune nonché la metà del valore del suolo su cui è costruito.
Le sopraelevazioni sono equiparate dalla legge in tutto e per tutto alle nuove costruzioni per cui si applicheranno anche a loro le regola in tema di distanze fra edifici.

In tema di edifici, un altro argomento che sta molto a cuore ai proprietari è il c.d. diritto al panorama che potremmo definirlo come il diritto di ciascun proprietario di godere di luce aria e verde all’affaccio dalla finestra o dal balcone. Questo diritto tuttavia non esiste in quanto non vi è alcun articolo di legge che lo definisce o lo introduce, per cui laddove un proprietario si sentisse leso nel suo diritto a seguito di una orribile costruzione effettuata da un suo vicino o da un albero eccessivamente rigoglioso potrebbe far ricorso rifacendosi alle norme sulle distanze legali tra le costruzioni oppure a quelle sulle luci e le vedute (artt. da 900 a 907 c.c.).
Naturalmente se questo è quanto viene disposto a livello teorico e generale, talvolta il calcolo in concreto delle distanze al fine di determinare i diritti dei proprietari vicini può presentarsi non del tutto agevole anche in considerazione del fatto che bisognerebbe conoscere a fondo i criteri di calcolo nonché il giusto significato delle varie definizioni fornite dal legislatore.
In questo campo interviene la Cassazione definendo per esempio la costruzione come “qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, della stabilità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo”.
Inoltre per quanto concerne da dove far partire la misurazione delle distanze nel caso di sporgenze, la Cassazione ha disposto che non contano le sporgenze ornamentali, né i canali di gronda o i loro sostegni ma solo i balconi e le scale esterne.
Comunque si segnala che tutte queste problematiche dovrebbero essere risolte dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione dei piani regolatori. Inoltre ricordiamo in tema di parcheggi che la legge Tognoli introduce un’eccezione al rispetto delle distanze in quanto viene permesso la costruzione di parcheggi anche nei cortili in possibile deroga “agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti”.

 

 

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Di seguito forniamo degli schemi sulle distanze, indicando a quale riferimento normativo si riferiscono i dati.

Cominciamo con lo schematizzare i dati sulle distanze forniti dal codice civile dagli articoli 873 al 907;

1) Edifici, costruzioni che non siano costruiti in aderenza o appoggio; 3 metri.
2) Muro di cinta la cui altezza misura meno di 3 metri di altezza; 0 metri.
3) Muro di cinta la cui altezza misura più di 3 metri di altezza; 3 metri.
4) Travi, tasselli, tubi interni in muro divisorio comune a due proprietari; 5 cm dalla superficie della parete del vicino.
5) Pozzi, cisterne, fosse latrine; 2 metri.
6) Tubi esterni, condutture (acqua, gas ecc.); 1 metro.
7) Forni, camini, stalle, casotti caldaia; in base ai regolamenti o in loro mancanza in base alla distanza di sicurezza.
8) Canale o fosso; distanza uguale alla profondità del fosso.
9) Alberi di alto fusto; 3 metri.
10) Alberi a basso fusto, inferiore a 3 metri di altezza; 1,5 metri.
11) Viti, arbusti, sieti vive, piante da frutto (con una altezza inferiore a 2,5 metri);1 metro.

Vediamo adesso le distanze tra finestre e pareti secondo il DM del 1968 n. 1444 considerando fabbricati che non abbiano in mezzo una strada a traffico veicolare;

1) Nuovi edifici; 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, anche non finestrate.
2) Nuovi complessi insediati in zone a bassa edificazione c.d. zone C; distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto tra pareti con finestre o tra un'unica parete con finestre e un'altra senza che si fronteggino per più di 12 metri.
3) Centri storici c.d. zona A; ristrutturazioni totali a distanze non inferiori a quelle esistenti, senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.

Vediamo ora le distanze tra finestre e pareti secondo il DM del 1968 n. 1444 considerando fabbricati che abbiano in mezzo una strada a traffico veicolare;

1) Strade con una larghezza minore di 7 metri; larghezza più di 5 metri per lato.
2) Strade con una larghezza compresa fra 7 e 15 metri; larghezza più di 7,5 metri per lato.
3) Strade di larghezza superiore a 15 metri; larghezza più di 10 metri per lato.

Adesso le distanze secondo quanto è disposto dal Codice della Strada fuori dai centri abitati;

1) Autostrade; 60 m. edifici in generale; 30 m. edifici in zone previste come edificabili; 5 m. muri di cinta.
2) Strade extraurbane principali; 40 m. edifici in generale; 20 m. edifici in zone previste come edificabili; 5 m. muri di cinta.
3) Strade extraurbane secondarie; 30 m. edifici in generale; 10 m. edifici in zone previste come edificabili; 3 m. muri di cinta.
4) Strade locali; 20 m. edifici in generale; non previste edifici in zone previste come edificabili; 3 m. muri di cinta.
5) Strade vicinali; 10 m. edifici in generale; non previste edifici in zone previste come edificabili; non previste muri di cinta.

E le distanze secondo quanto è disposto dal Codice della Strada nei centri abitati;

1) Autostrade; 30 m. edifici in generale; 30 m. edifici quando manca uno strumento urbanistico vigente; 3 m. muri di cinta.
2) Strade urbane di scorrimento; 20 m. edifici in generale; 20 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta.
3) Strade urbane di quartiere; non previste per gli edifici in generale; 20 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta.
4) Strade locali; non previste per gli edifici in generale; 10 m. quando manca uno strumento urbanistico vigente; non previste per i muri di cinta.


Vedi di seguito la normativa citata:

Legge dello Stato 24/03/1989 n. 122
Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane
(Gazzetta ufficiale 06/04/1989 n. 80)

Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti

vedi il codice della strada

Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
(Suppl. ordinario G.U. 18/05/1992 n. 114)

vedi il regolamento attuativo

Decreto Pres. Repubblica 16/12/1992 n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
(Gazzetta ufficiale 28/12/1992 n. s.o. 303)

Dossier a cura di:
Avv. Daniela Colonna
 

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