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I contenuti
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COD-01
: LE VARIANTI IN CORSO D'OPERA |
| COD-02
: DETERMINAZIONE 1 |
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COD-03
: CALCOLO COSTO SICUREZZA |
| COD-04
: DISTANZE TRA LE COSTRUZIONI |
COD-01
Le varianti in
corso d'opera nel Regolamento di attuazione della Merloni e
nel nuovo Capitolato generale
Quando è possibile
la variante in corso d'opera, cosa sono le varianti
migliorative
Dopo le modifiche apportate all'art.
25 dalla L. 415/1998 (la Merloni ter) le varianti in
corso d'opera sono ammesse, sentiti il progettista e il
Direttore dei lavori, solo in una delle seguenti ipotesi:
- per esigenze derivanti da
sopravvenute disposizioni normative.
Un tipico esempio è
costituito dall'introduzione, successiva alla pubblicazione
del bando di gara, di una nuova normativa tecnica: nuove
disposizioni in materia di abbattimento delle barriere
architettoniche, oppure sulla sicurezza degli impianti,
comportano la necessità di adeguare l'originario progetto;
- per cause impreviste e
imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento
(prima possibilità ricompresa sotto la lettera b) oppure
(seconda possibilità) per l’intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al
momento della progettazione che possono determinare, senza
aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità
dell’opera o di sue parti e sempre che non alterino
l’impostazione progettuale.
In questi casi (art.
134, comma 8 del Regolamento) il responsabile del
procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, descrive
la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla
stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al
momento della redazione del progetto o della consegna dei
lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la
variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le
originarie previsioni di progetto a causa di atti o
provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra
autorità, il responsabile del procedimento riferisce alla
stazione appaltante;
b-bis) per la presenza di
eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali
si interviene, verificatisi in corso d’opera, o di
rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase
progettuale.
In questo caso (art.
134, comma 8 del Regolamento) la descrizione del
responsabile del procedimento ha ad oggetto la verifica delle
caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del
bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.
- nei casi previsti
dall’articolo 1664, secondo comma, del codice civile
(cosiddetta sorpresa geologica).
Tale condizione si verifica
quando si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da
cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti,
che rendano notevolmente più onerosa la prestazione
dell’appaltatore; in questo caso la variante, oltre ai fini
tecnici e amministrativi, deve riconoscere l’equo compenso in
favore dell’appaltatore;
- per il manifestarsi di
errori o di omissioni nel progetto esecutivo.
Il comma 5-bis dell'art. 25 della Merloni definisce l’errore
od omissione progettuale: si considerano errore o omissione di
progettazione l’inadeguata valutazione dello stato di fatto,
la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei
requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali. Al verificarsi di
tali circostanze il responsabile del procedimento ne dà
immediata comunicazione all'osservatorio dei lavori pubblici
ed al progettista che è considerato (art.
25, comma 2) responsabile per i danni subiti dalla
stazione appaltante. Quando (art.
10, comma 8 del nuovo Capitolato generale) il progetto
esecutivo sia stato redatto a cura dell'appaltatore, e la
variante derivi da errori o omissioni progettuali imputabili
all'appaltatore stesso, sono a suo totale carico l'onere della
nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per mancato
rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli
ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante.
In questo caso, inoltre, non
trova applicazione (art.
25, comma 4) la regola generale del sesto quinto o quinto d'obbligo prevista dall'art. 344
della L. 2248/1865: se le varianti dovute ad errore
progettuale eccedono il quinto dell'importo originario del
contratto le parti non hanno la facoltà, generalmente
riconosciuta, di proseguire i lavori in eccesso o di recedere
dal contratto poiché la norma impone la seconda soluzione;
- per modifiche finalizzate al
miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità (cosiddette
varianti migliorative). Possono essere in diminuzione (art.
11 del D.M. 145/2000) oppure in aumento (purché non
comportino un aumento di spesa superiore al 5%).
Tali varianti sono previste
dall'art.
25, comma 3, secondo e terzo periodo e sono subordinate al
verificarsi delle seguenti condizioni: a) devono essere
disposte nell'esclusivo interesse dell'amministrazione; b)
devono essere finalizzate al miglioramento dell’opera e alla
sua funzionalità e di ciò va data motivazione nella relazione
che accompagna la variante; c) le varianti devono essere
motivate da obiettive esigenze sopravvenute e non prevedibili
al momento del contratto; d) le varianti non comportino
modifiche sostanziali.
Le varianti migliorative
in aumento non possono comportare un aumento di spesa
superiore al 5 per cento dell’importo contrattuale
originario e il maggior onere per le opere deve trovare
copertura nello stanziamento già previsto per l’intervento (art.
25, comma 3 della Merloni). L'art.
134, comma 10 del Regolamento dispone ora che tali
varianti siano approvate dal responsabile del procedimento,
previo accertamento della loro non prevedibilità, e che alla
loro copertura si provveda attraverso l'accantonamento per
imprevisti o mediante utilizzazione, ove consentito, delle
eventuali economie da ribassi conseguiti in sede di gara.
Le varianti in diminuzione
migliorative sono ora disciplinate dall'art.
11 del Capitolato Generale: l'impresa appaltatrice,
durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei
lavori eventuali variazioni migliorative sua esclusiva
ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo
originario dei lavori. Possono formare oggetto di proposta le
modifiche dirette a migliorare gli aspetti funzionali, nonché
singoli elementi tecnologici o singole componenti del
progetto, che non comportano riduzione delle prestazioni
qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che
mantengono inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le
condizioni di sicurezza dei lavoratori. La idoneità delle
proposte è dimostrata attraverso specifiche tecniche di
valutazione, quali ad esempio l'analisi del valore. La
proposta dell'appaltatore, redatta in forma di perizia tecnica
corredata anche degli elementi di valutazione economica, è
presentata al Direttore dei lavori che entro dieci giorni la
trasmette al responsabile del procedimento unitamente al
proprio parere. Il responsabile del procedimento entro i
successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica
all'appaltatore le proprie motivate determinazioni ed in caso
positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le
proposte dell'appaltatore devono essere predisposte e
presentate in modo da non comportare interruzione o
rallentamento nell'esecuzione dei lavori così come stabilita
nel relativo programma. L'impresa può avere interesse a
presentare tale proposta perché le economie risultanti sono
ripartite in parti uguali tra la stazione appaltante e
l'appaltatore.
Si badi che l'impresa non può proporre varianti in diminuzione
migliorative in caso di appalto concorso.
Ai sensi dell’art.
25, comma 3, primo periodo della Merloni, non sono
invece considerati varianti (e quindi sono da
considerarsi sempre ammessi) gli interventi disposti dal
Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che
siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento
(aumentato al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro) delle singole
categorie di lavoro appaltato e che non comportino un aumento
della spesa prevista per la realizzazione dell'opera (le
variazioni in risparmio e quelle in eccedenza devono
compensarsi).
Queste modificazioni (non
varianti) in corso d’opera non necessitano di approvazione da
parte degli organi decisionali, né di modifica delle condizioni
contrattuali.
Non possono essere considerate
propriamente varianti neanche le diminuzioni dei lavori
di cui all'art.
135 del Regolamento come specificato dall'art.
12 del Capitolato Generale: tali diminuzioni, infatti,
possono essere ordinate dalla stazione appaltante
indipendentemente dalle ipotesi previste dall'art. 25 della
Merloni; tale diritto potestativo della stazione appaltante può
essere esercitato alle seguenti condizioni:
- la diminuzione dei lavori
deve essere contenuta entro un quinto dell'importo del
contratto;
- all'appaltatore non è dovuto
alcun indennizzo;
- l'intenzione di avvalersi
della facoltà di diminuzione deve essere comunicata
tempestivamente all'appaltatore e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.
Tutte le variazioni al
progetto appaltato che non rientrino nelle ipotesi ora
descritte sono da considerarsi illegittime. In
particolare (art. 134 del Regolamento e
art. 10 del Capitolato generale), nessuna modificazione ai
lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva
dell'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei lavori e
preventivamente approvata dalla stazione appaltante. La
violazione del divieto, salvo diversa valutazione del
responsabile del procedimento, comporta l'obbligo
dell'appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in
difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare
compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
Si può verificare il caso in
cui l’appaltatore ponga in essere variazioni o addizioni non
autorizzate ed il committente decida di conservarle, e di non
retribuire tali ulteriori lavori.
In tale ipotesi alcuni sostengono
il diritto dell’appaltatore alla regolare retribuzione, in forza
dell’art. 2041 del c.c. che vieta solo gli ingiustificati
incrementi patrimoniali in pregiudizio di altri soggetti; altri
invece sostengono che il diritto a percepire l’ulteriore
compenso è legato alla sola ipotesi prevista dall’art. 103 del
regolamento 350/1895, confermata dall’art.
198 del Regolamento, secondo cui se il collaudatore
riscontra opere o parte di esse meritevoli di collaudo, ma non
preventivamente autorizzate dal Direttore dei lavori, le ammette
in contabilità solamente quando reputa che gli stessi siano
indispensabili per l’esecuzione dell’opera, e al tempo stesso
quando l’importo totale dell’opera, compresi i lavori non
autorizzati, rientri nell’ambito delle spese approvate.
(In materia di varianti in
corso d'opera si veda anche la determinazione 1/2001 dell'Autorità riportata di
seguito)
COD-02
DETERMINAZIONE n. 1
dell'11 gennaio 2001
Profili interpretativi
in materia di varianti – art.25 della legge quadro e art.134 del
regolamento di attuazione
Considerato in fatto
Sono pervenuti a questa Autorità i seguenti quesiti relativi
alla normativa, legislativa e regolamentare, che disciplina le
varianti.
a)
Il comune di Bologna chiede chiarimenti circa la presunta
incongruenza tra l’art.145
del Regolamento, che disciplina l’autorizzazione della spesa
per lavori in economia, e l’art.134,
che dispone in materia di variazioni ed addizioni al progetto
approvato. Mentre il primo di questi due articoli prevede che i
lavori in economia siano autorizzati dal responsabile del
procedimento ovvero dalla stazione appaltante a seconda della
preventiva destinazione o meno delle relative somme nel quadro
economico di progetto a tal fine, l’art.134 del Regolamento si
riferisce invece all’approvazione, e non più all’autorizzazione,
del responsabile del procedimento in tutti i casi di varianti
nei quali si utilizzano somme a disposizione del quadro
economico. I dubbi interpretativi si riferiscono all’utilizzo di
una terminologia giuridica diversa, in un caso “autorizzazione”
e nell’altro “approvazione”, in ipotesi similari.
b)
Il Comune di Bernareggio chiede rassicurazioni sulla
legittimità del ricorso ad una variante al progetto appaltato
per i lavori di costruzione della nuova scuola materna in caso
d’incremento del numero dei nati e dell’immigrazione. In realtà,
tali dati, che non coincidono del tutto con quanto previsto e
registrato nel P.R.G., sono stati raccolti e messi a
disposizione dall’ufficio demografico. Sulla base anche
dell’intenzione espressa verbalmente dalla direttrice della
scuola materna privata presente nel territorio comunale di
chiudere la struttura a causa dell’accentuata carenza di
personale, l’Amministrazione comunale ravvisa in tali dati gli
estremi di cui all’art.25,
comma 1, lett. b-bis della legge quadro, giustificativi del
ricorso ad una variante. In quest’ottica, il responsabile del
procedimento chiede se sia sufficiente, ai fini
dell’ammissibilità della suddetta variante, il riscontro, da
parte dei progettisti e del direttore lavori, dell’incidenza
reale dell’incremento registrato e riferito all’aumento
demografico e al numero delle nascite sul progetto approvato,
nonché dell’idoneità dei parametri assunti in fase di stesura
dello stesso progetto.
c)
Nell’ambito di un intervento di copertura della tribuna
del campo sportivo e durante l’esecuzione dei lavori di
fondazione (peraltro oggetto di una perizia di variante e
suppletiva ai sensi dell’art.25,
comma 1, lett. b-bis della legge n.109/94 e s.m.i.), il
Comune di Civita Castellana chiede quale possa essere la
procedura amministrativa legittima per l’esecuzione di ulteriori
opere, resesi necessarie a seguito dell’imprevedibile scoperta
di cavità del sottosuolo, ed in particolare modo per la
realizzazione di una serie di micropali in cemento armato, che
da una stima approssimativa comporteranno un’ulteriore spesa di
£.100.000.000.
d)
L’ASIREG chiede un’interpretazione con riferimento ai
commi 9, seconda parte, e 10 dell’art.134
del Regolamento, e precisamente se in tali ipotesi il
responsabile del procedimento debba procedere alle previste
approvazioni senza la necessità di approvazione della perizia di
variante né da parte dell’organo decisionale della stazione
appaltante, né da parte dell’organo che ha approvato il
progetto.
e)
Il Compartimento della viabilità per l’Emilia-Romagna,
organo periferico dell’Ente Nazionale per le Strade (ANAS),
formula una serie di quesiti in materia di varianti, ricorrenti
a causa del notevole lasso temporale che spesso intercorre tra
il momento nel quale l’intervento è programmato e progettato da
quello nel quale finalmente si dà concreto inizio all’esecuzione
con la compilazione e sottoscrizione da parte dell’appaltatore
del verbale di consegna. Ciò determina, infatti, il mutamento,
nel frattempo, di alcune esigenze urbanistiche nonché
l’intervento di varianti ai piani regolatori di alcune
amministrazioni comunali, le quali, nel corso dell’esecuzione
ovvero all’inizio dei lavori, avanzano formali richieste di
varianti sostanziali al progetto da loro stesse inizialmente
approvato. Pertanto, il suddetto Compartimento pone il problema
sia della legittimità di tali proposte di variante, dettate da
nuove e sopravvenute esigenze urbanistiche non esistenti e
quindi non prevedibili al momento dell’approvazione del
progetto, sia della loro ascrivibilità all’art.25,
comma 1, lett. b) della legge quadro, in considerazione
della non imputabilità alla stazione appaltante dei motivi che
le hanno originate e della non prevedibilità di simili
circostanze in sede di redazione del progetto o della consegna
dei lavori. Infine, chiede a quale amministrazione (ANAS o
Comuni) siano ascrivibili i prevedibili maggiori costi di
costruzione per richieste di risarcimento danni da parte degli
appaltatori per sospensione parziale lavori ovvero a causa di
redazione e approvazione di perizia di variante tecnica e
suppletiva.
f)
In seguito al rinvenimento di reperti archeologici di
notevolissimo valore (relitti di navi di età romana e
medioevale) durante la costruzione di un sottovia stradale da
parte dell’ANAS, il Comune di Olbia chiede se l’imprevisto
ritrovamento possa essere considerato, ai sensi dell’art.25,
comma 1, lett. b-bis della legge n.109/94 e s.m.i., quale
presupposto per l’attivazione di una variante in corso d’opera
relativamente ai lavori di realizzazione del Museo Archeologico,
che il comune sta conducendo su area adiacente al cantiere
dell’ANAS. Chiede, inoltre, se all’appalto in questione,
trattandosi di un’opera parzialmente finanziata con contributo
regionale, vada applicata la legge regionale sui lavori
pubblici, in particolare per quanto riguarda il limite massimo
del 30% fissato per l’importo delle perizie. Al riguardo, si
precisa che l’eventuale realizzazione dell’espansione del Museo
Archeologico di Olbia attraverso una perizia di variante e
suppletiva richiederebbe la modifica di alcuni particolari
costruttivi nonché la variazione della destinazione d’uso del
patio centrale del Museo stesso, al fine di estendere la sua
superficie espositiva, coprendolo e rendendolo adatto alla
conservazione ed esposizione dei relitti.
g)
In seguito all’approvazione di una variante del 17% per i
lavori di ristrutturazione del mercato commestibili, il Comune
di Benevento chiede se sia possibile produrre una perizia di
variante di un ulteriore 3%, fino ad arrivare ai limiti di legge
del 20%, poiché durante la esecuzione dei lavori di restauro
dell’edificio in muratura è emersa la necessità di realizzare un
ripristino della struttura con presunti lavori non previsti e
non prevedibili.
h)
Nell’ambito dei lavori di costruzione del Centro di
Ricerca e Formazione ad alta tecnologia nelle Scienze biomediche
di Campobasso, L’Università Cattolica del Sacro Cuore chiede se
sia legittimo considerare l’atto di indirizzo e coordinamento
per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle
strutture pubbliche e private (D.P.R. del 14.01.1997), la
deliberazione della Giunta Regione Molise n.898 del 22 giugno
1998, che ha fatto proprio tale atto nonché la specifica
direttiva adottata con delibera G.R. n.453 del 12.04.1999 alla
stregua di “sopravvenute disposizioni legislative e
regolamentari”, così come previsto dall’art.25, lett. a) della
legge 109/94 e s.m.i.. Queste norme, tra l’altro, definiscono i
requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi e gli
standards dimensionali delle camere di degenza secondo nuovi
criteri. Occorre precisare che il progetto generale dell’opera
ha previsto una capacità complessiva di 316 posti letto ed una
suddivisione in lotti. Il primo lotto dei lavori comprende, tra
l’altro, la realizzazione di 80 posti letto complessivi, mentre
un ulteriore finanziamento del Ministero della sanità
consentirebbe, con l’intervento di una variante, l’attivazione
di un complesso funzionale di 216 posti letto.
Considerato
in diritto
In tema di varianti, occorre premettere che non ogni
modificazione può ritenersi espressione della naturale
esecuzione dell’appalto, con conseguente applicazione dei
criteri già previsti contrattualmente per la disciplina del
rapporto. La variante, infatti, ha come necessario punto di
riferimento e parametro di raffronto il progetto: le relative
modifiche non possono, quindi, essere tali da snaturarlo. Se le
parti realizzano un’opera totalmente diversa, la disciplina del
rapporto non può più essere individuata nel primitivo contratto
di appalto, bensì nel successivo negozio giuridico, anche se
quest’ultimo non rechi patti diversi su alcuni degli aspetti
essenziali del contratto. In tal caso, si compie un’opera
necessariamente diversa da quella oggetto del precedente
contratto.
In definitiva, la variante deve avere carattere accessorio
rispetto all’opera progettata e contrattualmente stabilita;
altrimenti si è in presenza non di una modificazione del
progetto, ma di un nuovo contratto.
La legge quadro ha
adottato una impostazione fondata sul divieto di ammissione di
varianti ed ha circoscritto, all’art.25, in maniera tassativa le
ipotesi delle varianti in corso d’opera.
Per quanto riguarda le
varianti per sopravvenienze di fatto o di diritto e cause,
impreviste ed imprevedibili, umane e naturali (art.25,
comma 1, lett. a, b prima parte, b-bis, c), esse si
rendono necessarie per il verificarsi di eventi che mutano il
quadro di fatto, di diritto e tecnico considerato in sede di
redazione del progetto esecutivo e del contratto.
Le varianti ammesse per “esigenze derivanti da sopravvenute
disposizioni legislative e regolamentari” sono le sopravvenienze
di diritto che determinano la necessità di adeguare l’opera per
renderla utilizzabile allo scopo prefissato. In tal caso, sorge
la necessità di assicurare l’osservanza di nuove normative
intervenute nel frattempo, alle quali siano da adeguare le
originarie previsioni progettuali. Indubbiamente, i casi più
recenti di sopravvenienze normative sono quelli conseguenti alla
legislazione sulla sicurezza dell’impiantistica elettrica e
idrico-sanitaria. Ovviamente, tale sopravvenienza deve
intervenire in un momento successivo a quello della conclusione
del contratto.
La variante determinata da eventi inerenti la natura e la
specificità dei beni sui quali si interviene, verificatisi in
corso d’opera, ovvero da rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale (art.25,
comma 1, lett. b-bis), riguarda il caso frequente in cui,
durante l’esecuzione dei lavori, vengano scoperti reperti o
manufatti di interesse storico o artistico che richiedono, per
la loro salvaguardia, l’utilizzo di tecniche o interventi
particolari. Anche in tale ipotesi, deve trattarsi di fatti
sopravvenuti, imprevisti e non prevedibili.
Una fattispecie particolare riguarda il caso di varianti
determinate da errori od omissioni del progetto esecutivo (art.25,
comma 1, lett. d): ai fini della loro ammissione, occorre
che esse pregiudichino, totalmente o parzialmente, la
realizzazione dell’opera ovvero la sua utilizzazione. Non si
colpisce, dunque, l’errore o l’omissione del progettista in sé,
ma solo se procura pregiudizio all’opera.
L’approvazione di una variante per
errori od omissioni del progetto esecutivo comporta la
conseguente responsabilità del professionista incaricato della
progettazione che “ne risponde per intero per i danni subiti
dalle stazioni appaltanti”, che vanno dai costi per riprogettare
l’opera a quelli necessari per eseguire le varianti, al maggior
tempo occorrente per la realizzazione nonché a qualsiasi altro
nocumento economico conseguente alla variante. Ciò riguarda ogni
progettista, interno o esterno, del progetto esecutivo.
Inoltre, se le varianti
determinate dall’errata progettazione eccedano il quinto
dell’importo originario del contatto, vi è la risoluzione di
quest’ultimo, con indizione di nuova gara.
Il limite del quinto dell’importo originario del contatto è
previsto dal comma 4 dell’art.25 solo per le varianti conseguenti ad
errori od omissioni del progetto esecutivo, mentre la primitiva
stesura dell’art.25 della legge Merloni prevedeva espressamente
il limite quantitativo del quinto per tutte le varianti.
L’assenza di un limite quantitativo per le altre varianti, in
considerazione del loro carattere oggettivo, implica il rischio
che sotto il nome di variante venga a confluire di tutto, e non
solo quantità notevolmente maggiori o minori, quanto anche
lavori diversi per qualità e categorie. Allora, nell’ipotesi di
sopravvenienze che rendano necessaria la realizzazione di
un’opera totalmente diversa o in quantità notevolmente minori o
maggiori, non si è in presenza di una variante in senso proprio,
data la difformità nell’oggetto. Si è di fronte, invece, ad
un’altra pattuizione in senso formale e talvolta anche
sostanziale. Queste varianti assumono la consistenza di altri
lavori.
L’art.134,
comma 4, del regolamento di attuazione prevede che, qualora
per uno dei casi previsti dalla legge quadro, sia necessario
introdurre, durante l’esecuzione dei lavori, varianti o
addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori,
sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista,
promuove la redazione di una perizia di variante suppletiva,
indicandone le ragioni alla stazione appaltante. In tal caso,
l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni
ritenute opportune dalla stazione appaltante, e che il direttore
dei lavori gli abbia ordinato, purché queste non mutino
sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto.
In assenza di una definizione del concetto di variazione
sostanziale, la giurisprudenza ha ravvisato tale natura e
portata nel progetto che, rispetto al precedente, riduca la
volumetria in modo rilevante ad un punto tale da attribuirgli un
carattere radicalmente nuovo. In altri casi, è stata presa in
considerazione la traslazione di alcuni metri della
localizzazione dell’opera. Le varianti al progetto non devono in
alcun modo mutare essenzialmente la natura delle opere per le
quali è stato indetto l’appalto.
Parimenti alla realizzazione di opere accessorie, che non
mutano l’essenza dell’opera, nel settore dell’edilizia e
dell’urbanistica si considera variante non essenziale quella che
non modifichi la sagoma, le superfici utili e la destinazione
d’uso della costruzione ovvero che non modifichi le
caratteristiche strutturali e funzionali del fabbricato.
Tuttavia, è rimesso all’interprete stabilire caso per caso il
valore dell’incidenza della variante sul singolo progetto.
Per quanto concerne il regime autorizzatorio, il
comma 9 dell’art.134 dispone che gli ordini di variazioni
devono fare espresso riferimento all’intervenuta superiore
approvazione, salvo il caso descritto al comma 3, primo periodo
del medesimo articolo. Qualora le perizie di variante, corredate
dei pareri e dei nulla osta necessari, comportino la necessità
di un’ulteriore spesa rispetto a quelle previste nel quadro
economico del progetto già approvato, sono approvate dall’organo
decisionale della stazione appaltante. Diversamente, il
responsabile del procedimento approva direttamente le varianti,
a condizione che queste non alterino la sostanza del progetto.
L’ultimo comma dell’art.134 prevede anche ipotesi di
responsabilità del personale che ordini varianti senza avere
ottenuto la preventiva autorizzazione.
In materia di varianti, occorre riferirsi anche a quanto
stabilito nella Determinazione di questa Autorità del 9 giugno 2000 n.30, la
quale, oltre a ribadire la tassatività delle ipotesi di ricorso
a variazioni contrattuali, segnala la possibilità di procedere
mediante trattativa privata, ai sensi dell’art.24,
comma 1, lett. a) della legge n.109/94 e s.m.i., anche
utilizzando gli eventuali ribassi d’asta al fine del
completamento dell’opera appaltata, nel pieno rispetto del
principio di economicità dell’azione amministrativa.
In base a quanto sopra
considerato, delibera:
·
Il regime di
ammissione delle varianti è di natura autorizzatorio. Al
riguardo, l’art.134
del regolamento di attuazione stabilisce, da un lato, la
preventiva approvazione della stazione appaltante o del
responsabile del procedimento (commi 1, 9 e 10) e, dall’altro,
la regolare autorizzazione delle variazioni o addizioni al
progetto (comma11). Pertanto, le varianti in corso d’opera sono
disposte dal direttore dei lavori, solo in quanto siano state
autorizzate dall’organo decisionale della stazione appaltante,
qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a
quella prevista nel quadro economico del progetto approvato,
ovvero dal responsabile del procedimento, negli altri casi, e
sempre che non alterino la sostanza del progetto.
·
Sembra da
escludere, con riferimento alla questione prospettata dal Comune
di Bernareggio, che si possa procedere ex art.25, comma 1, lett. b-bis della legge quadro ad una
variante del contratto di appalto per i lavori di costruzione
della nuova scuola materna in relazione al solo incremento del
numero delle nascite e dell’immigrazione. Tali dati, peraltro
solo parzialmente non coincidenti con le previsioni contenute
nel P.R.G., non integrano gli estremi di cui alla suddetta
lettera dell’art.25, che prevede la sopravvenienza di eventi,
pur sempre imprevisti ed imprevedibili, inerenti la natura e
specificità dei beni sui quali si interviene. Inoltre, l’ipotesi
delle paventata chiusura di una scuola materna nel territorio
comunale non può in alcun caso giustificare il ricorso ad una
variante. Tutt’al più, è possibile configurare una richiesta di
variante nell’ esclusivo interesse dell’amministrazione, ai
sensi del comma 3 del medesimo articolo. Tuttavia,
l’ammissibilità di tale variante, finalizzata al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalità, è in ogni caso subordinata
al rispetto di determinati requisiti: non deve comportare
modifiche sostanziali al progetto approvato, deve essere
motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del
contratto e, infine, l’importo in aumento relativo a tale
variante non può superare il 5% dell’importo originario del
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
l’esecuzione dell’opera. Altrimenti, in assenza dei suddetti
presupposti, si ritiene opportuno seguire l’orientamento già
espresso dall’Autorità nella Determinazione n.30/2000 e
considerare la possibilità del ricorso alla trattativa privata,
ai sensi dell’art.24,
comma 1, lett. a) della legge quadro.
·
La
imprevedibile scoperta di cavità del sottosuolo, nell’ambito di
un intervento di copertura della tribuna del campo sportivo e
durante l’esecuzione dei lavori di fondazione già oggetto di una
perizia di variante e suppletiva, non può integrare gli estremi
per la configurabilità di una variante ex art.25, comma 1, lett.
b-bis, bensì quelli previsti dalla lett. c) del comma 1, qualora
si possa ricorrere al motivo della sorpresa geologica.
Altrimenti, tale fattispecie ricadrebbe, invece, nell’ipotesi
dell’errore od omissione progettuale, secondo quanto previsto
dalla lett. d) del medesimo comma.
·
Tanto nel
caso prospettato nella seconda parte del comma 9 dell’art.134
del regolamento quanto in quello prospettato al comma 10, e
cioè relativamente ai casi in cui non ci sia la necessità di
ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico
del progetto approvato, il responsabile del procedimento deve
procedere alle previste approvazioni, senza la necessità di
approvazione della perizia di variante né da parte dell’organo
decisionale della stazione appaltante né da parte dell’organo
che ha approvato il progetto.
·
La serie di
quesiti formulati dal Compartimento ANAS dell’Emilia Romagna
attiene alla richiesta diffusa di presunte varianti sostanziali
al progetto inizialmente approvato, in considerazione di nuove
esigenze urbanistiche intervenute nel notevole lasso temporale
che spesso intercorre tra il momento della programmazione e
progettazione e quello dell’inizio dell’esecuzione. Se nel
frattempo siano addirittura intervenute modifiche ai singoli
piani regolatori, le varianti possono essere richieste ai sensi
dell’art. 25, comma 1, lett. a) della legge quadro, che prevede
nuove esigenze “derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari”. Tuttavia, occorre verificare se
tali varianti (come nel caso esemplificativo dello spostamento
di uno svincolo in differente località in dipendenza di un
diverso piano di traffico per la presenza di una erigenda
infrastruttura sociale) assumono una veste sostanziale,
rischiando quindi di snaturare il progetto approvato, mediante
la realizzazione di un’opera radicalmente diversa. In tal caso,
infatti, non si è più in presenza di una variante in senso
proprio, data la difformità dell’oggetto, bensì di variante che
assume la consistenza di altro lavoro. Pertanto, in simili
circostanze, non troverebbe applicazione l’art.25 della legge
quadro.
·
Il
rinvenimento di reperti archeologici di notevolissimo valore
quali, nella fattispecie in esame, alcuni relitti di navi di età
romana e medioevale, può facilmente giustificare l’attivazione
di una variante richiesta ai sensi dell’art.25, comma 1, lett.
b-bis della legge quadro. Tuttavia, gli eventuali lavori
realizzabili con tale perizia di variante e consistenti
nell’espansione del Museo Archeologico del Comune di Olbia
attraverso la modifica di alcuni particolari costruttivi nonché
la variazione della destinazione d’uso del patio centrale del
Museo stesso, al fine di estendere la sua superficie espositiva,
rischiano di integrare gli estremi di una variante sostanziale e
di snaturare il progetto esecutivo iniziale, che deve pur sempre
costituire il necessario punto di riferimento. Al riguardo,
l’art.134, comma 9 del regolamento di attuazione prevede
l’approvazione delle perizie di variante “sempre che non
alterino la sostanza del progetto”. Pertanto, l’ammissibilità
della suddetta variante è comunque subordinata alla verifica del
rispetto sostanziale di quanto originariamente previsto nel
progetto esecutivo. Per quanto riguarda, invece,
l’individuazione della legge applicabile in caso di un’opera
parzialmente finanziata con contributo regionale, l’art.1, comma
2 del regolamento afferma la propria applicazione “per i lavori
finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo
Stato” e il comma 3 dello stesso articolo stabilisce che le
disposizioni del regolamento debbano comunque essere applicate
anche ai lavori finanziati dalla Regione, fino a quando non
avranno adeguato la propria legislazione ai principi desumibili
dalla legge quadro.
·
In seguito
all’approvazione di una prima variante per i lavori di
ristrutturazione del mercato del Comune di Benevento, la
richiesta di un’ulteriore perizia di variante, determinata dalla
necessità di realizzare con presunti lavori non previsti e non
prevedibili un ripristino della struttura durante l’esecuzione
dei lavori di restauro dell’edificio in muratura, rischia di
configurarsi alla stregua di un errore o di un’omissione
progettuale, ai sensi dell’art.25, comma 5-bis. Quest’ultimo
comma considera, infatti, errore o omissione di progettazione
”l’inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od
erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per
la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la
violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali”. Per confutare un simile dubbio,
avvalorato dalla contiguità temporale con cui sono state
richieste entrambe le varianti, sarebbe opportuno l’esame delle
relazioni predisposte dal responsabile del procedimento, ai
sensi dell’art.134, commi 7 e 8 del regolamento di attuazione.
Si sottolinea, infine, che il limite del quinto dell’importo
originario del contratto è espressamente previsto dal comma 4
dell’art.25 solo per le varianti conseguenti ad errori od
omissioni del progetto esecutivo, e non più per tutte le
varianti come nella precedente stesura della legge Merloni.
·
Nel caso in
cui in corso di esecuzione dei lavori sia erogato un ulteriore
finanziamento dal Ministero della sanità per l’esigenza di
adeguare strutture ospedaliere a nuovi standards dimensionali
disposti da norme regolamentari, è consentita l’adozione di una
perizia di variante e suppletiva dell’opera.
Varianti cd
Determinazione1
COD-03
|
Come
calcoliamo i costi della sicurezza ?
Nella
determinazione 2-2001, l'Autorità di Vigilanza sui
Lavori Pubblici afferma che le spese complessive per la
sicurezza si compongono di due aliquote, la prima
inclusa nel prezzo delle voci del tariffario di
riferimento, l'altra, non inclusa nel prezzo delle voci,
individuata dalle prescrizioni del piano di sicurezza.
In particolare la prima aliquota,
inclusa nella percentuale di spese generali a carico
dell'appaltatore, comprende gli oneri di adeguamento del
cantiere alle prescrizioni del D. Lgs. n. 626/1994 e
successive modificazioni, come espresso dall'articolo
5 comma 1 lettera i) del D.M. n. 145/2000.
Dal prezzo delle voci del tariffario di
riferimento, invece, sono da ritenersi escluse le spese
per l'impianto la manutenzione e l'illuminazione del
cantiere effettuate esclusivamente ai fini della
sicurezza [articolo
5 comma 1 lettera a) del D.M. n. 145/2000], cioè i
c.d. oneri speciali (la presenza in cantiere
dell'ambulanza e del medico, le riunioni mensili degli
operai, ecc.) individuati negli specifici piani di
sicurezza di ciascun cantiere.
La stessa
determinazione 2/2001 dell'Autorità indica, inoltre,
che la quota degli oneri della sicurezza inclusa nei
prezzi
va
determinata analiticamente dal progettista e che gli
oneri speciali
devono
essere individuati esclusivamente
nel
computo metrico.
Operativamente:
1)
COME PROCEDERE AL COMPUTO DI PROGETTO
L'IMPORTO DEI LAVORI DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI
PROGETTO È COMPRENSIVO ANCHE DEL COSTO DELLA SICUREZZA,
CIOÈ INCLUDE SIA LA PARTE DI
SPESE
DI SICUREZZA COMPRESA NEL PREZZO UNITARIO DELLE SINGOLE
LAVORAZIONI, CHE DELLA PARTE DI SPESE SPECIALI NON
INCLUSE NEI PREZZI.
QUINDI, NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO OLTRE ALLE VOCI
CHE STIMANO LE LAVORAZIONI DI PROGETTO VANNO INDICATE
ANCHE E SOLO LE VOCI CHE INDIVIDUANO GLI ONERI SPECIALI
DI SICUREZZA (ESSENDO L'ALTRA PARTE DI SICUREZZA
COMPRESA NEL PREZZO UNITARIO DELLE SINGOLE LAVORAZIONI);
2)
COME PROCEDERE AL COMPUTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA
AL
FINE DI INDIVIDUARE LE SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA
DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO D'ASTA, È NECESSARIO FARE
UN COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SPECIFICO DEI COSTI DELLA
SICUREZZA CONTENENTE:
a)
L'INDIVIDUAZIONE ANALITICA DELLA QUOTA PARTE DEGLI ONERI
DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI UNITARI DELLE SINGOLE
LAVORAZIONI UTILIZZATE NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
DEL PROGETTO;
b) LE
VOCI CHE INDIVIDUANO GLI ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA
ANCH'ESSE GIÀ INCLUSE NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL
PROGETTO.
QUINDI, LA SOMMA DEGLI ONERI
DI
SICUREZZA SPECIALI
E
DEGLI ONERI DI SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI UNITARI
DELLE SINGOLE LAVORAZIONI UTILIZZATE NEL COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO DEL PROGETTO, PORTA ALLA DETERMINAZIONE DELLE
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA NON SOGGETTE A
RIBASSO.
Tutti i tariffari più recenti (ad
esempio i tariffari 2003 della Regione Campania e della
Regione Calabria) sono stati redatti nel rispetto di
tali criteri: pertanto la percentuale aggiuntiva per
spese della sicurezza contenuta nei costi delle voci
elementari [di cui all'art.34
comma 2 lett. b) DPR 554/99] è relativa alla sola prima
aliquota risultandone, invece, esclusi gli Oneri
Speciali. |
|
Costi della sicurezza
e
varianti
in corso d'opera.
Eventuali carenze sostanziali del Piano
di Sicurezza e Coordinamento non possono legittimare
l'adozione di una variante in corso d'opera [art.
25 comma 1 lett. d) e comma 5-bis L. 109/94], lo
afferma l'Autorità di Vigilanza nella
determinazione n. 2/2003.
Nello stesso documento, tuttavia,
l'Autorità ritiene che l'ipotesi di piano di sicurezza
deficitario può rientrare nei casi del comma 3 dello
stesso articolo 25.
In sintesi, qualora il direttore dei
lavori e il responsabile del procedimento ritengano
necessaria l'introduzione di nuovi apprestamenti ai fini
della sicurezza, dovranno essere aggiornati gli Oneri
Speciali della sicurezza (det.
2/2001 AA.VV.):
al
maggior costo della sicurezza in tal modo determinato,
si farà fronte ricorrendo alle risorse economiche
previste dal citato
art. 25, comma 3 L. 109/94 e s.m.i.
Sarà compito del responsabile del
procedimento valutare se le carenze del piano di
sicurezza siano riconducibili all'ipotesi di errore
progettuale, cioè se gli apprestamenti che si sono resi
necessari erano effettivamente prevedibili dal
progettista, legittimando in tal modo il ricorso alla
polizza del professionista (se esterno). |
COD-04 DISTANZE
TRA LE COSTRUZIONI
|
Tutto ciò
che c’è da sapere per orientarsi sull’argomento
Pagina 1
Il tema delle distanze fra le
costruzioni è un argomento che risulta molto
interessante soprattutto in relazione ai rapporti
fra vicinato, nel senso che gli interrogativi più
frequenti sono quelli sulle distanze entro cui il
vicino può costruire o sulla divisione delle spese
relative ad un muro di confine o ancora sul luogo
dove gli alberi possono essere piantati e sulla loro
grandezza e altezza.
Questo in considerazione del fatto che ciascun
edificio ha bisogno di luce e di aria che consentano
agli occupanti di avere una vita libera e dignitosa.
In tema di distanze fra le costruzioni il primo
riferimento normativo è il Codice Civile agli
articoli 873 e ss. fino al 907.
Andiamo ad analizzare nello specifico la normativa
iniziando dai limiti che riguardano le distanze
nelle costruzioni e nelle piantagioni (artt. da 873
a 899 c.c.).
Il codice civile in questo tema dispone il principio
in base al quale la distanza non può essere
inferiore a tre metri salvo che i regolamenti
comunali dispongano altrimenti. Questo significa che
sono i regolamenti edilizi il primo riferimento e
che le disposizioni del codice civile si applicano
solo in loro mancanza.
Quando però le costruzioni vicine sorgono a quella
distanza da più di vent’anni entrambi i proprietari
sono tenuti ad accettarli in quella posizione senza
poter far nulla per cambiarla. Si parla in questo
caso di usucapione.
Per le nuove costruzioni invece le distanze fra gli
edifici si fanno più lunghe nel senso che la
distanza minima fra due edifici di nuova costruzione
deve essere non inferiore a dieci metri e ancora di
più se fra queste passa una strada a traffico
veicolare. Il riferimento normativo in questo caso è
il decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444.
Eccezione alla regola delle distanze fra edifici è
l’edificazione in appoggio o in aderenza che
consente la costruzione addosso al muro che sorge al
confine fra due proprietà che è appunto possibile o
in appoggio oppure in aderenza.
Nel caso di costruzione in aderenza
l’edificio deve essere in grado di reggersi
autonomamente.
Nel caso di costruzione in appoggio, invece,
l’edificio di nuova costruzione si appoggia al muro
che sorge sul confine lungo tutta la sua estensione,
quindi è chiaro che in questo caso il vicino deve
acconsentire e il proprietario della nuova
costruzione dovrà pagare il costo di metà del muro
comune nonché la metà del valore del suolo su cui è
costruito.
Le sopraelevazioni sono equiparate dalla
legge in tutto e per tutto alle nuove costruzioni
per cui si applicheranno anche a loro le regola in
tema di distanze fra edifici.
In tema di edifici, un altro argomento che sta molto
a cuore ai proprietari è il c.d. diritto al
panorama che potremmo definirlo come il diritto
di ciascun proprietario di godere di luce aria e
verde all’affaccio dalla finestra o dal balcone.
Questo diritto tuttavia non esiste in quanto non vi
è alcun articolo di legge che lo definisce o lo
introduce, per cui laddove un proprietario si
sentisse leso nel suo diritto a seguito di una
orribile costruzione effettuata da un suo vicino o
da un albero eccessivamente rigoglioso potrebbe far
ricorso rifacendosi alle norme sulle distanze legali
tra le costruzioni oppure a quelle sulle luci e le
vedute (artt. da 900 a 907 c.c.).
Naturalmente se questo è quanto viene disposto a
livello teorico e generale, talvolta il calcolo in
concreto delle distanze al fine di determinare i
diritti dei proprietari vicini può presentarsi non
del tutto agevole anche in considerazione del fatto
che bisognerebbe conoscere a fondo i criteri di
calcolo nonché il giusto significato delle varie
definizioni fornite dal legislatore.
In questo campo interviene la Cassazione definendo
per esempio la costruzione come “qualsiasi opera
avente i caratteri della solidità, della stabilità e
dell’immobilizzazione rispetto al suolo”.
Inoltre per quanto concerne da dove far partire la
misurazione delle distanze nel caso di sporgenze, la
Cassazione ha disposto che non contano le sporgenze
ornamentali, né i canali di gronda o i loro sostegni
ma solo i balconi e le scale esterne.
Comunque si segnala che tutte queste problematiche
dovrebbero essere risolte dai regolamenti edilizi
e dalle norme di attuazione dei piani regolatori.
Inoltre ricordiamo in tema di parcheggi che la legge
Tognoli introduce un’eccezione al rispetto delle
distanze in quanto viene permesso la costruzione di
parcheggi anche nei cortili in possibile deroga
“agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi vigenti”.
|
Pagina 2
|
Di seguito
forniamo degli schemi sulle distanze, indicando a
quale riferimento normativo si riferiscono i dati.
Cominciamo con lo schematizzare
i dati sulle distanze forniti dal codice civile
dagli articoli 873 al 907;
1) Edifici, costruzioni che non
siano costruiti in aderenza o appoggio; 3 metri.
2) Muro di cinta la cui altezza misura meno di 3
metri di altezza; 0 metri.
3) Muro di cinta la cui altezza misura più di 3
metri di altezza; 3 metri.
4) Travi, tasselli, tubi interni in muro divisorio
comune a due proprietari; 5 cm dalla superficie
della parete del vicino.
5) Pozzi, cisterne, fosse latrine; 2 metri.
6) Tubi esterni, condutture (acqua, gas ecc.); 1
metro.
7) Forni, camini, stalle, casotti caldaia; in base
ai regolamenti o in loro mancanza in base alla
distanza di sicurezza.
8) Canale o fosso; distanza uguale alla profondità
del fosso.
9) Alberi di alto fusto; 3 metri.
10) Alberi a basso fusto, inferiore a 3 metri di
altezza; 1,5 metri.
11) Viti, arbusti, sieti vive, piante da frutto (con
una altezza inferiore a 2,5 metri);1 metro.
Vediamo adesso le distanze tra
finestre e pareti secondo il DM del 1968 n. 1444
considerando fabbricati che non abbiano in mezzo una
strada a traffico veicolare;
1) Nuovi edifici; 10 metri tra
pareti finestrate e pareti di edifici antistanti,
anche non finestrate.
2) Nuovi complessi insediati in zone a bassa
edificazione c.d. zone C; distanza minima pari
all'altezza del fabbricato più alto tra pareti con
finestre o tra un'unica parete con finestre e
un'altra senza che si fronteggino per più di 12
metri.
3) Centri storici c.d. zona A; ristrutturazioni
totali a distanze non inferiori a quelle esistenti,
senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca
recente e prive di valore storico, artistico o
ambientale.
Vediamo ora le distanze tra
finestre e pareti secondo il DM del 1968 n. 1444
considerando fabbricati che abbiano in mezzo una
strada a traffico veicolare;
1) Strade con una larghezza minore
di 7 metri; larghezza più di 5 metri per lato.
2) Strade con una larghezza compresa fra 7 e 15
metri; larghezza più di 7,5 metri per lato.
3) Strade di larghezza superiore a 15 metri;
larghezza più di 10 metri per lato.
Adesso le distanze secondo
quanto è disposto dal Codice della Strada fuori dai
centri abitati;
1) Autostrade; 60 m. edifici in
generale; 30 m. edifici in zone previste come
edificabili; 5 m. muri di cinta.
2) Strade extraurbane principali; 40 m. edifici in
generale; 20 m. edifici in zone previste come
edificabili; 5 m. muri di cinta.
3) Strade extraurbane secondarie; 30 m. edifici in
generale; 10 m. edifici in zone previste come
edificabili; 3 m. muri di cinta.
4) Strade locali; 20 m. edifici in generale; non
previste edifici in zone previste come edificabili;
3 m. muri di cinta.
5) Strade vicinali; 10 m. edifici in generale; non
previste edifici in zone previste come edificabili;
non previste muri di cinta.
E le distanze secondo quanto è
disposto dal Codice della Strada nei centri abitati;
1) Autostrade; 30 m. edifici in
generale; 30 m. edifici quando manca uno strumento
urbanistico vigente; 3 m. muri di cinta.
2) Strade urbane di scorrimento; 20 m. edifici in
generale; 20 m. quando manca uno strumento
urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta.
3) Strade urbane di quartiere; non previste per gli
edifici in generale; 20 m. quando manca uno
strumento urbanistico vigente; 2 m. muri di cinta.
4) Strade locali; non previste per gli edifici in
generale; 10 m. quando manca uno strumento
urbanistico vigente; non previste per i muri di
cinta.
Vedi di seguito la normativa citata:
Legge
dello Stato 24/03/1989 n. 122
Disposizioni in materia di parcheggi, programma
triennale per le aree urbane
(Gazzetta ufficiale 06/04/1989 n. 80)
Decreto Ministeriale 02/04/1968 n. 1444
Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza,
di distanza fra i fabbricati e rapporti
vedi il codice della strada
Decreto Legislativo
30/04/1992 n. 285
Nuovo codice della strada.
(Suppl. ordinario G.U. 18/05/1992 n. 114)
vedi il regolamento attuativo
Decreto Pres. Repubblica
16/12/1992 n. 495
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada.
(Gazzetta ufficiale 28/12/1992 n. s.o. 303) |
Dossier a cura di:
Avv. Daniela Colonna
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UP |
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