Lavori Pubblici -- Divieto di subappalto  (Categorie Speciali)

Con la Determinazione 31 del 18/12/02 l’Autorità LLPP è intervenuta anche in merito al divieto di subappalto di alcune categorie di opere, stabilendo che il divieto di subappalto si applica non solo alle categorie di opere «super-specializzate» ma anche a quelle generali (OG), qualora superino, singolarmente, il 15% dell’importo complessivo dell’intervento.
Pertanto il divieto di subappalto si applica quando l’importo delle lavorazioni, singolarmente considerato, superi il 15% dell’importo complessivo dell’intervento e riguarda le lavorazioni appartenenti alle categoria di opere generali e le categorie di cui all’articolo 72, comma 4, del DPR 554/1999:
OS 2: superfici decorate e beni mobili di interesse storico ed artistico
OS 3: impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
OS 4: impianti elettromeccanici trasportatori
OS 5: impianti pneumatici e antiintrusione
OS 11: apparecchiature strutturali speciali
OS 13: strutture prefabbricate in cemento armato
OS 14: impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
OS 16: impianti per centrali di produzione energia elettrica
OS 17: linee telefoniche ed impianti di telefonia
OS 18: componenti strutturali in acciaio o metallo
OS 19: impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
OS 20: rilevamenti topografici
OS 21: opere strutturali speciali
OS 22: impianti di potabilizzazione e depurazione
OS 27: impianti per la trazione elettrica
OS 28: impianti termici e di condizionamento
OS 29: armamento ferroviario
OS 30: impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
OS 33: coperture speciali
OG 11: impianti tecnologici
OG 12: opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale
Pertanto se l’impresa è sprovvista di specifica qualificazione dovrà costituire, per partecipare alla gara d’appalto, un’associazione temporanea d’impresa con un’azienda in possesso delle richieste qualificazioni.
Inoltre l’Autorità LLPP ha specificato - al fine di rendere edotti i concorrenti delle specifiche regole previste nei bandi di gara che costituiscono la lex specialis della stessa - che le stazioni appaltanti devono indicare quali lavorazioni siano subappaltabili e scorporabili e quali siano soltanto scorporabili; quali ulteriori requisiti debbano possedere le imprese in possesso dell’attestazione di progettazione e costruzione per partecipare alla gara nel caso questa sia relativa ad un appalto integrato, nonché che la partecipazione alla gara che prevede come categoria prevalente o scorporabile una o più delle categorie OS3, OS5, OS28 e OS30 è consentita anche alle imprese in possesso di adeguata qualificazione in OG11.