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----Calcolo dei costi
della sicurezza nei cantieri----.
Nella
determinazione 2-2001, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici
afferma che le spese complessive per la sicurezza si compongono di due
aliquote, la prima inclusa nel prezzo delle
voci del tariffario di
riferimento, l'altra, non inclusa nel prezzo delle voci, individuata
dalle prescrizioni del piano di sicurezza.
In
particolare la prima aliquota, inclusa nella percentuale di spese
generali a carico dell'appaltatore, comprende gli oneri di adeguamento
del cantiere alle prescrizioni del D. Lgs. n. 626/1994 e successive
modificazioni, come espresso dall'articolo
5 comma 1 lettera i) del
D.M. n. 145/2000.
Dal prezzo
delle voci del tariffario di riferimento, invece, sono da ritenersi
escluse le spese per l'impianto la manutenzione e l'illuminazione del
cantiere effettuate esclusivamente ai fini della sicurezza
[articolo
5 comma 1 lettera a) del D.M. n. 145/2000], cioè i c.d. oneri
speciali (la presenza in cantiere dell'ambulanza e del medico, le
riunioni mensili degli operai, ecc.) individuati negli specifici piani
di sicurezza di ciascun cantiere.
La stessa
determinazione 2/2001
dell'Autorità indica, inoltre, che la quota
degli oneri della sicurezza inclusa nei prezzi
va
determinata analiticamente dal progettista e che gli oneri speciali
devono
essere individuati esclusivamente
nel computo
metrico.
Operativamente:
1) COME PROCEDERE AL
COMPUTO DI PROGETTO
L'IMPORTO DEI LAVORI DEL
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DI PROGETTO È COMPRENSIVO ANCHE DEL COSTO
DELLA SICUREZZA, CIOÈ INCLUDE SIA LA PARTE DI
SPESE DI
SICUREZZA COMPRESA NEL PREZZO UNITARIO DELLE SINGOLE LAVORAZIONI, CHE
DELLA PARTE DI SPESE SPECIALI NON INCLUSE NEI PREZZI.
QUINDI, NEL COMPUTO METRICO
ESTIMATIVO OLTRE ALLE VOCI CHE STIMANO LE LAVORAZIONI DI PROGETTO
VANNO INDICATE ANCHE E SOLO LE VOCI CHE INDIVIDUANO GLI ONERI SPECIALI
DI SICUREZZA (ESSENDO L'ALTRA PARTE DI SICUREZZA COMPRESA NEL PREZZO
UNITARIO DELLE SINGOLE LAVORAZIONI);
2) COME PROCEDERE AL
COMPUTO DEL COSTO DELLA SICUREZZA
AL FINE DI INDIVIDUARE LE
SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA DA NON ASSOGGETTARE A RIBASSO
D'ASTA, È NECESSARIO FARE UN COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SPECIFICO DEI
COSTI DELLA SICUREZZA CONTENENTE:
a) L'INDIVIDUAZIONE
ANALITICA DELLA QUOTA PARTE DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA INCLUSI NEI
PREZZI UNITARI DELLE SINGOLE LAVORAZIONI UTILIZZATE NEL COMPUTO
METRICO ESTIMATIVO DEL PROGETTO;
b) LE VOCI CHE INDIVIDUANO
GLI ONERI SPECIALI DELLA SICUREZZA ANCH'ESSE GIÀ INCLUSE NEL COMPUTO
METRICO ESTIMATIVO DEL PROGETTO.
QUINDI, LA SOMMA DEGLI
ONERI
DI SICUREZZA
SPECIALI
E DEGLI
ONERI DI SICUREZZA INCLUSI NEI PREZZI UNITARI DELLE SINGOLE
LAVORAZIONI UTILIZZATE NEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DEL PROGETTO,
PORTA ALLA DETERMINAZIONE DELLE SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA NON
SOGGETTE A RIBASSO.
Tutti i
tariffari più recenti (ad esempio i tariffari 2003 della Regione
Campania e della Regione Calabria) sono stati redatti nel rispetto di
tali criteri: pertanto la percentuale aggiuntiva per spese della
sicurezza contenuta nei costi delle voci elementari [di cui all'art.34
comma 2 lett. b) DPR 554/99] è relativa alla sola prima aliquota
risultandone, invece, esclusi gli Oneri Speciali.
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