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17/03/2004 - Alcune pronunce giurisdizionali hanno stabilito che i
lavori per la messa in sicurezza degli edifici non rientrano nelle
innovazioni ma nella manutenzione straordinaria. Questo
orientamento non è di poca importanza se si considera che,
nell'ambito della regolamentazione dei condonomi, le innovazioni
devono essere approvate con una maggioranza ex. art. 1136 cod. civ.,
quinto comma che rappresenti almeno i due terzi del valore
dell’edificio, mentre i lavori di manutanzione straordinaria
possono essere deliberati dall’assemblea condominiale a
maggioranza, ai sensi dell'articolo 1136 del Codice Civile, commi
1, 2 e 3 e solo se le opere sono di notevole entità la maggioranza
deve rappresentare almeno la metà del valore dell’edificio.
Le sentenze in particolare sono: Cassazione civile, sentenza
5101/86; Cassazione civile, sentenza 4802/92;Cassazione
civile, sentenza 4831/94; Tribunale Parma, sentenza 29/9/94. |