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Il Governo, nella riunione del Consiglio
dei ministri del
23 maggio scorso, ha definitivamente approvato il
Regolamento attuativo dell'art.31 della legge quadro sui
lavori pubblici n.109/94
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Schema di regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza
nei cantieri temporanei o mobili
(attuazione dell'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modificazioni e dell'articolo 22, comma 1, del
decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 di modifica del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528 ed in
particolare l'articolo 22;
Visto l'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni;
Sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative;
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 21 settembre 2001;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 31 gennaio 2002;
Udito il parere dei Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 novembre
2002;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 maggio 2003;
Sulla proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali,
della salute, delle infrastrutture e dei trasporti e per le
politiche comunitarie;
EMANA il seguente regolamento:
CAPO I- Disposizioni generali
Art. 1- (Definizioni e termini di efficacia)
1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate
in fase di progettazione dal progettista dell'opera in
collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di
garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di
lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle
tecniche costruttive, dei materiali da impiegare e delle tecnologie
da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della
pianificazione temporale e spaziale dei lavori,
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un
determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;
d) attrezzature: le attrezzature di lavoro come definite dall'art.
34 comma 1 lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni;
e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le
attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione
collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni dì
pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a
tutelare la loro salute;
f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere
temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da
rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in
relazione alla complessità dell'opera da realizzare;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono
indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le
fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro
durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni;
i) PSS:il piano di sicurezza sostitutivo .del piano di sicurezza e
di coordinamento, di cui all'articolo 31, comma 1-bis, lettera b),
della legge 11 febbraio. 1994,, n. 109, e successive modificazioni;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 2, comma
1, lettera f-ter), dei decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e
successive modificazioni e all'articolo 31, comma 1-bis), lettera
c), della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all'articolo 12 del
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive
modificazioni, nonché gli oneri indicati all'articolo 31 della legge
11 febbraio 1994, n, 109 e successive modificazioni.
2. Le disposizioni dei presente decreto si applicano nelle
regioni e province autonome fino alla data di entrata in vigore
della normativa emanata dalle medesime regioni e province autonome
nel rispetto dei principi fondamentali posti in materia dalla
legislazione, dello Stato.
CAPO II- Piano di sicurezza e di coordinamento
Art. 2- (Contenuti minimi)
1. Il PSC è specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o
mobile e di concreta fattibilità; i suoi contenuti sono il risultato
di scelte progettuali ed organizzative conformi alle prescrizioni
dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni.
2. Il PSC contiene almeno i seguenti elementi:
a) l'identificazione e la descrizione dell'opera, esplicitata con:
1) l'indirizzo del cantiere;
2) la descrizione del contesto in cui è collocata l'area di
cantiere;
3) una descrizione sintetica dell'opera, con particolare riferimento
alle scelte progettuali, architettoniche, strutturali e
tecnologiche;
b) l'individuazione dei soggetti con compiti di sicurezza,
esplicitata con l'indicazione dei nominativi dell'eventuale
responsabile dei lavori, del coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione ed a cura dello stesso coordinatore per l'esecuzione
con l'indicazione, prima dell'inizio dei singoli lavori, dei
nominativi dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi;
c) una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la
valutazione dei rischi concreti, in riferimento all'area ed
all'organizzazione dei cantiere, alle lavorazioni ed alle loro
interferenze;
d) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive, in riferimento:
1) all'area di cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 4;
2) all'organizzazione dei cantiere, ai sensi dell'articolo 3, commi
2 e 4;
3) alle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4;
e) le prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1,
2 e 3;
f) le misure di coordinamento relative all'uso comune da parte di
più imprese e lavoratori autonomi, come scelta di pianificazione
lavori finalizzata alla sicurezza, di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva, di cui
all'articolo 4, commi 4 e 5;
g) le modalità organizzative della cooperazione e del coordinamento,
nonché della reciproca informazione, fra i datori di lavoro e tra
questi ed i lavoratori autonomi;
h) l'organizzazione prevista per il servizio dl pronto soccorso,
antincendio ed evacuazione dei lavoratori, nel caso in cui il
servizio di gestione delle emergenze è di tipo comune, nonché nel
caso di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni; il PSC contiene
anche i riferimenti telefonici delle strutture previste sul
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione
incendi;
i) la durata prevista delle lavorazioni, delle fasi di lavoro e,
quando la complessità dell'opera lo richieda, delle sottofasi di
lavoro, che costituiscono il cronoprogramma dei lavori, nonché
l'entità presunta del cantiere espressa in uomini-giorno;
l) la stima dei costi della sicurezza, ai sensi dell'articolo 7.
3. II coordinatore per la progettazione indica nel PSC, ove la
particolarità delle lavorazioni lo richieda, il tipo di procedure
complementari e di dettaglio al PSC stesso e connesse alle scelte
autonome dell'impresa esecutrice, da esplicitare nel POS.
4. Il PSC è corredato da tavole esplicative di progetto, relative
agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria e,
ove la particolarità dell'opera lo richieda, un profilo altimetrico
e una breve descrizione delle caratteristiche idrogeologiche del
terreno o il rinvio a specifica relazione se già redatta.
5. L'elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali
utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al comma 2, è
riportato nell'allegato I.
Art. 3- (Contenuti minimi del PSC in riferimento all'area di
cantiere, all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni)
1. In riferimento all'area di cantiere, il PSC contiene l'analisi
degli elementi essenziali di cui all'allegato II, in relazione:
a) alle caratteristiche dell'area di cantiere;
b) all'eventuale presenza di fattori esterni che comportano rischi
per il cantiere;
c) agli eventuali rischi che le lavorazioni di cantiere possono
comportare per l'area circostante.
2. In riferimento all'organizzazione del cantiere il PSC
contiene, in relazione alla tipologia del cantiere, l'analisi oltre
che degli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni, anche dei
seguenti:
a) le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei
materiali;
b) la dislocazione degli impianti di cantiere;
c) la dislocazione delle zone di carico e scarico;
d) le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei
rifiuti;
e) le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo
d'incendio o di esplosione.
3. In riferimento alle lavorazioni, il coordinatore per la
progettazione suddivide le singole lavorazioni in fasi di lavoro e,
quando la complessità dell'opera lo richiede, in sottofasi di
lavoro, ed effettua l'analisi dei rischi presenti, facendo
particolare attenzione oltre che ai
rischi connessi agli elementi indicati nell'articolo 12, comma 1,
del decreto legislativo n. 494 del 1996 e successive modificazioni,
anche ai seguenti:
a) al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di
cantiere;
b) al rischio di elettrocuzione;
c) al rischio rumore;
d) al rischio dall'uso di sostanze chimiche.
4. Per ogni elemento dell'analisi di cui ai commi 1, 2 e 3, il
PSC contiene:
a) le scelte progettuali ed organizzative, le procedure, le misure
preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo
i rischi di lavoro; ove necessario, vanno prodotte tavole e disegni
tecnici esplicativi;
b) le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto alla
lettera a).
Art. 4- (Contenuti minimi del PSC in riferimento alle
interferenze tra le lavorazioni ed al loro coordinamento)
1. Il coordinatore per la progettazione effettua l'analisi delle
interferenze fra le lavorazioni, anche quando sono dovute alle
lavorazioni di una stessa impresa esecutrice: o alla presenza di
lavoratori autonomi, e predispone il cronoprogramma dei lavori. Per
le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11
febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, il cronoprogramma
dei lavori ai sensi del presente regolamento, prende esclusivamente
in considerazione le problematiche inerenti gli aspetti della
sicurezza ed è redatto ad integrazione del cronoprogramma delle
lavorazioni previsto dall'articolo 42 del decreto dei Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
2. In riferimento alle interferenze tra le lavorazioni, il PSC
contiene le prescrizioni operative per lo sfasamento spaziale o
temporale delle lavorazioni interferenti e le modalità di verifica
del rispetto di tali prescrizioni; nel caso in cui permangono rischi
di interferenza, indica le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, atti a ridurre al minimo tali
rischi.
3. Durante i periodi di maggior rischio dovuto ad interferenze di
lavoro, il coordinatore per l'esecuzione verifica periodicamente,
previa consultazione della direzione dei lavori, delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, la compatibilità
della relativa parte di PSC con l'andamento dei lavori, aggiornando
il piano ed in particolare il cronoprogramma dei lavori, se
necessario.
4. Le misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva, sono definite analizzando il loro uso comune
da parte di più imprese e lavoratori autonomi.
5. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori integra il PSC con
i nominativi delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi
tenuti ad attivare quanto previsto al comma 4 dell'articolo 3 ed al
comma 4 del presente articolo e, previa consultazione delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi interessati, indica la relativa
cronologia di attuazione e le modalità di verifica.
CAPO III- Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di
sicurezza
Art. 5- (Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo)
1. II PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario,
contiene gli stessi elementi del PSC di cui all'articolo 2, comma 2,
con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
Art. 6- (Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza)
1. II POS è redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle
imprese esecutrici, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, in riferimento
al singolo cantiere interessato; esso contiene almeno i seguenti
elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i
riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere
dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle
emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e dei
capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
dell'impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in
cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere
da ogni figura nominata allo scopo dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità
organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre
opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli
impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel
cantiere con le relative schede di sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive,
integrative rispetto a quelle contenute nel PSC quando previsto,
adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in
cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC
quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai
lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'Informazione ed alla formazione
fornite ai lavoratori occupati in cantiere.
2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando
previsto, è integrato con gli elementi del POS.
CAPO IV- Stima dei costi della sicurezza
Art. 7- (Stima dei costi della sicurezza)
1. Ove, è prevista la redazione del PSCC ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni, nei
costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle
lavorazioni previste nel cantiere, i costi:
a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di
protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per
lavorazioni interferenti;
c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di
evacuazione fumi;
d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi
dì sicurezza;
f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti
per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni
interferenti;
g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva.
2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali
non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni,, le
amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per
tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi
delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e
salute dei lavoratori.
3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a
corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o
specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali
vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure dl
sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia
applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi
complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi
della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di
utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando
applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio,
l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.
4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi
nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo
dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.
5. per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si
rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste
dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli
1659, 1660, 1661 e 1664 secondo comma, del codice civile, si
applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi
della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale
della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non
assoggettare a ribasso.
6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi
della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori,
sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.
ALLEGATO l
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili
alla definizione del contenuti dei PSC di cui all'articolo 2, comma
2.
1. Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su
cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature
delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi;
refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di
medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.
2. Le attrezzature comprendono: centrali e impianti di betonaggio;
betoniere; gru; autogrù; argani; elevatori; macchine movimento
terra; macchine movimento terra speciali e derivate; seghe
circolari; piegaferri; impianti elettrici di cantiere; Impianti di
terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti
antincendio; impianti di evacuazione fumi; impianti di adduzione di
acqua, gas, ed energia di qualsiasi tipo; impianti fognari.
3. Le Infrastrutture comprendono: viabilità principale di cantiere
per mezzi meccanici; percorsi pedonali; aree di deposito materiali,
attrezzature e rifiuti di cantiere.
4. I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono:
segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per
primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti;
servizi di gestione delle emergenze.
ALLEGATO II
Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali al
fini dell'analisi dei rischi connessi all'area dl cantiere, di cui
all'articolo 3, comma 1.
Falde; fossati; alvei fluviali; banchine portuali; alberi;
manufatti interferenti o sui quali intervenire; infrastrutture quali
strade, ferrovie, idrovie, aeroporti; edifici con particolare
esigenze di tutela quali scuole, ospedali, case di riposo,
abitazioni; linee aeree e condutture sotterranee di servizi; altri
cantieri o insediamenti produttivi; viabilità; rumore; polveri;
fibre; fumi; vapori; gas; odori o altri inquinanti aerodispersi;
caduta di materiali dall'alto.
UP
RELAZIONE AL REGOLAMENTO
Il provvedimento in oggetto è adottato ai sensi dell'art.
22 del decreto legislativo n. 528/99 di modifica del decreto
legislativo n. 494/96 che, a sua volta, rinvia al regolamento
previsto dall'art. 31 della legge n. 109/94, e successive
modificazioni, per la definizione dei contenuti minimi del
piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della
stima dei costi della sicurezza. Il citato articolo 31, al
comma 1, prevede, infatti, l'emanazione di un regolamento in
materia di piani di sicurezza nei cantieri edili, da elaborare
in conformità alle direttive 89/391/CEE, 92/57/CEE e alla
relativa normativa nazionale di recepimento.
La normativa generale di recepimento delle direttive appena
richiamate è contenuta nel decreto legislativo n. 626/1994
mentre con riferimento ai cantieri temporanei e mobili in cui
si effettuano lavori edili è contenuta nel decreto legislativo
n. 494/96 che, in particolare, all'articolo 12, già definisce
il contenuto del piano di sicurezza e di coordinamento,
individuandone gli elementi essenziali.
Sulla bozza di provvedimento sono state consultate le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente
rappresentative, le quali, in linea generale, si sono espresse
favorevolmente in ordine allo schema stesso (Allegato I). Il
provvedimento è stato approvato dal Consiglio dei Ministri
nella seduta del 21 settembre 2001.
La Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo n.
281 del 1997, ha espresso parere favorevole in data 31 gennaio
2002, a condizione che fosse inserita una "clausola di
cedevolezza", che subordinasse l'efficacia delle 'disposizioni
fino alla data dl entrata in vigore della normativa di
attuazione di ciascuna Regione o Provincia Autonoma (Allegato
II).
In merito allo schema di decreto si è poi pronunciato il
Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi,
che, nell'adunanza dell'11 novembre 2002, ha emesso il parere
n. 1376102. II Consiglio di Stato, alla luce del nuovo Titolo
V della Costituzione ed in particolare dell'articolo 117,
comma 3, che assegna "la tutela e sicurezza del lavoro" tra le
materie a legislazione concorrente, ha chiarito che la
permanenza del potere regolamentare dello Stato trova
specifica giustificazione in quanto dispone il comma 5 del
citato articolo 117, limitatamente a quelle norme, però, che
siano direttamente funzionali all'attuazione ed all'esecuzione
della normativa comunitaria.
Al riguardo, il Consesso ha inoltre specificato che i
regolamenti statali possono non soltanto supplire all'inerzia
delle Regioni, che impedisce il recepimento vero e proprio
nell'ordinamento italiano della normativa comunitaria ma anche
dettare quelle norme che, integrando l'attuazione in senso
stretto della normativa comunitaria, consentono ai destinatari
di adattarsi alle novità che quest'ultima impone agli
ordinamenti degli Stati membri dell'Unione europea.
Ciò considerato, il Consiglio di Stato ha demandato al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali il compito di
stralciare dal regolamento che si intende emanare, tutte
quelle disposizioni che non possano ritenersi finalizzate
all'attuazione ed esecuzione della normativa comunitaria in
materia.
Alla luce del predetto parere è stato quindi formulato il
testo che di seguito si espone:
- il Capo 1 consta di un solo articolo che non è stato
modificato, in quanto reca la definizione di alcune
espressioni quali scelte progettuali ed organizzative,
procedure, apprestamenti, ecc., nonché la clausola di
cedevolezza, già introdotta a seguito dei parere favorevole
della Conferenza unificata del 31 gennaio 2002. Ai sensi della
tale clausola la disciplina dettata dal regolamento si applica
sino all'entrata in vigore della normativa delle regioni e
province autonome che sarà adottata in materia, fermo restando
il rispetto dei principi fondamentali dettati dalla
legislazione statale.
- iI Capo Il contiene le disposizioni in merito al piano di
sicurezza e di coordinamento.
L'art. 22 del d.lgs. n. 528/99 di modifica del d.lgs. n.
494/96, rinvia al
regolamento previsto dall'art. 31 della legge n. 109/94 e
successive modifiche, per la definizione dei contenuti minimi
dei piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione
della stima dei costi della sicurezza. II citato articolo 31,
al comma 1, prevede l'emanazione di un regolamento in materia
di piani di sicurezza nei cantieri edili, da elaborare in
conformità alle direttive 89/391/CEE (direttiva quadro
concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro), 92/57/CEE (ottava direttiva particolare -
riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili) e alla relativa
normativa nazionale di recepimento.
In particolare, la direttiva n. 92/57/CEE, dispone dl tener
conto, nelle fasi dì elaborazione del progetto dell'opera, di
scelte architettoniche e/o organizzative conformi ai principi
generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute
previsti dalla direttiva 89/391/CEE, nonché delle interferenze
nelle lavorazioni tra i vari operatori, imprese e lavoratori
autonomi, presenti in cantiere.
In attuazione, sono stati formulati gli articoli 2, 3 e 4,
allo scopo di fornire disposizioni univoche per la redazione
dei piano di sicurezza e di coordinamento, i cui contenuti
sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative
conformi alle prescrizioni dell'articolo 3, del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni (articolo 2, comma 1 dello schema proposto).
Sono state individuate, altresì, le misure di coordinamento
delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti
nell'esecuzione dell'opera, derivanti dalle interferenze tra
le lavorazioni e dall'utilizzazione degli impianti comuni.
Considerato che il regolamento intende indicare un percorso
logico che consenta di operare per fasi - dalla valutazione
dei rischi, all'individuazione delle relative misure di
sicurezza - e quindi fornire dei criteri univoci utili a
qualsiasi tipologia di lavoro edile o di ingegneria civile, il
testo originario è stato solo in parte modificato, ed in
particolare:
- le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b),
sono state integrate con gli elementi essenziali dell'articolo
3 del testo originario che viene soppresso;
- al comma 4, dell'articolo 2, è stato riportato il comma 2
del succitato art. 3 dei testo originario;
- a causa della soppressione dell'art. 3, viene aggiornata la
numerazione degli articoli successivi;
- all'articolo 3, nell'elencazione di cui ai commi 2.e 3, sono
stati eliminati quegli elementi già contenuti nell'art. 12,
comma 1, del d.lgs. n. 494/96; nell'attuale formulazione, sono
state comunque evidenziate le situazioni organizzative ed i
fattori di rischio più frequenti nelle comuni tipologie di
cantieri edili e di ingegneria civile;
- è stata semplificata l'originaria previsione contenuta
nell'articolo 4, comma 5, e nell'articolo 5, comma 5 dei testo
originario, in un unico comma (5) dell'articolo 4.
In particolare:
L'articolo 2 individua i contenuti minimi dei P.S.C., da
redigersi a cura del coordinatore per la progettazione. Si
prevede che il piano debba contenere, oltre i dati necessari
ad identificare e descrivere l'opera ed individuare i soggetti
con compiti di sicurezza, una breve relazione concernente
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le
conseguenti scelte progettuali ed organizzative, le procedure,
le misure preventive e protettive. Sono inoltre individuati
ulteriori elementi da indicare nel P.S.C. quali le
prescrizioni operative, le misure preventive e protettive ed i
dispositivi di protezione individuale, necessari a superare
problemi di interferenza tra le lavorazioni, nonché le
relative misure di coordinamento, il cronoprogramma dei lavori
e la stima dei costi della sicurezza che, come noto, non sono
soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
Si dispone poi che il coordinatore per la progettazione
indichi nel piano, in funzione della particolarità delle
lavorazioni, anche il tipo di procedure integrative e
particolareggiate che verranno poi specificate nel piano
operativo di sicurezza di competenza di ciascuna impresa
esecutrice. In tal modo si dà attuazione pratica alla
disposizione dell'art. 5, comma 1, lett. b), del decreto
legislativo n. 494/96, che definisce il piano operativo di
sicurezza come il piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento.
L'articolo 3 definisce i contenuti minimi del piano per
quanto riguarda l'area di cantiere, l'organizzazione dei
cantiere stesso, le lavorazioni ed, in particolare, gli
elementi essenziali da valutare.
L'articolo 4 conclude le disposizioni relative al P.S.C.
disciplinando le situazioni di interferenza tra le lavorazioni
dovute alla presenza simultanea o successiva di più imprese in
cantiere. Pertanto, gli articoli 2, 3 e 4, dettano la
disciplina per la redazione del P.S.C. e, dunque, per la
valutazione dei rischi e per l'adozione di misure di sicurezza
adeguate ai principi delle direttive o unitarie in materia:
principi alla luce dei quali il PSC risulta essenziale per la
programmazione, l'organizzazione ed il controllo della
sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
Il Capo III dispone in merito al piano di sicurezza
sostitutivo ed al piano operativo di sicurezza.
Le norme contenute nello schema di regolamento in merito ai
citati piani di sicurezza, trovano legittimazione nel
succitato art. 31, comma 1 della legge n. 109/94, come
modificato dall'art. 9 della legge n. 415/98, il quale prevede
l'emanazione di un regolamento sui piani di sicurezza nei
cantieri edili.
Lo stesso articolo, al comma 1-bis, obbliga l'appaltatore od
il concessionario a redigere, entro trenta giorni
dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo non è
previsto ai sensi dei decreto legislativo n. 494/96, ed un
piano operativo di sicurezza.
II piano di sicurezza sostitutivo, richiesto quindi per il
solo settore dei lavori pubblici, deve prendere in
considerazione gli stessi elementi dei piano di sicurezza e di
coordinamento, con esclusione della stima dei costi della
sicurezza. Pertanto, l'articolo 5 sul piano di sicurezza
sostitutivo non è stato modificato, in quanto i contenuti
minimi di tale piano sono quelli stabiliti per il piano di
sicurezza e di coordinamento.
La redazione del piano operativo di sicurezza è obbligatoria,
invece, sia nel settore pubblico che in quello privato ed, ai
sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 494/96, va redatto a cura del
datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, anche nel
caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche
familiare o con meno di dieci addetti.
La direttiva n. 92/157/CEE, non responsabilizza unicamente i
committenti di opere edili o di ingegneria civile, nella
gestione della sicurezza in cantiere, ma riconosce anche un
ruolo essenziale a tutte le imprese impegnate nell'esecuzione
dei lavori.
Infatti, secondo i principi della succitata direttiva, è
necessario estendere ai datori di lavoro talune, disposizioni.
pertinenti della direttiva 89/655/CEE (seconda direttiva
particolare - relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di
salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro) e della direttiva 89/656/CEE
(terza direttiva particolare - relativa al requisiti minimi di
sicurezza e di salute per l'uso da parte dei lavoratori di
attrezzature di protezione individuale durante il lavoro).
Inoltre, il d.lgs. n. 494/96, individua nel piano operativo di
sicurezza, Il documento aziendale di valutazione dei rischi
(ex art. 4 dei d.lgs. n. 494/96), che il datore di lavoro
dell'impresa esecutrice redige in riferimento al singolo
cantiere interessato.
In attuazione è stato formulato l'art. 6, che individua nel
piano operativo lo strumento gestibile autonomamente da parte
di ciascuna impresa, in riferimento al singolo cantiere
interessato, in funzione sia della propria organizzazione
interna che della propria dotazione tecnologica; esso deve
dare concretezza alle previsioni del piano di sicurezza e di
coordinamento, rispetto al quale assume una funzione
complementare di dettaglio.
Alla luce delle precedenti valutazioni ed in considerazione
della necessità di fornire indirizzi completi ed uniformi a
tutti i soggetti chiamati ad applicare la normativa di
sicurezza in questione, non si è ritenuto necessario
modificare l'art. 6.
Al Capo IV si danno le indicazioni per la stima dei costi
della sicurezza.
Le disposizioni in merito alla stima di detti costi,
contenute nello schema di regolamento proposto, trovano
legittimazione nell'art. 22 del dlgs. n. 528/99, di modifica
del dlgs. n. 494/96 che, come già detto, dispone che i
contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e
l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono
definiti con il regolamento previsto dall'art. 31 della legge
n. 109/94 e successive modifiche. Questi costi, previsti
dall'art.12, comma 1, del d.lgs, n. 494/96 e dall'art. 31,
comma 2, della legge n. 109/94, che sono parte del costo
complessivo dell'opera, vanno evidenziati a parte, per
escluderli dal ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
L'obiettivo di tale disposizione è quello di garantire che le
misure, preventive ed organizzative previste nel piani di
sicurezza, in quanto se ne è stimato il valore economico,
scomputandolo dai costi generali, vengano interamente messe in
atto, in modo da garantire che i lavori siano svolti con il
livello di sicurezza richiesto.
Tali disposizioni discendono direttamente dalla ratio della
norma comunitaria, secondo la quale "il rispetto delle
prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di
sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili,
costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e
la salute dei lavoratori e, pertanto, tale considerazione non
può prescindere da valutazioni economiche.
Le indicazioni dell'articolo 7 consentono di stimare i costi
della sicurezza sia per le opere, pubbliche e private, per le
quali è prevista la redazione del piano di sicurezza e di
coordinamento, che per tutte le altre opere pubbliche escluse
dal predetto obbligo di redazione, nonché in tutti i casi di
varianti in corso d'opera.
Pertanto, al fine di fornire le indicazioni essenziali per una
corretta determinazione dei predetti costi, sì è lasciato
invariato il contenuto dell'articolo 7.
Il documento si completa con due allegati, lasciati
inalterati rispetto alla versione originaria e contenenti
degli elenchi indicativi e non esaustivi, utili alla redazione
del piano di sicurezza e di coordinamento.
L'allegato I esplicita gli apprestamenti, le attrezzature,
le infrastrutture ed i mezzi e servizi di protezione
collettiva; l'allegato II contiene, invece, una elencazione
degli elementi essenziali ai fini dell'analisi dei rischi
connessi all'area di cantiere.
Conclusivamente si può quindi osservare che il
provvedimento in esame nel dettare la disciplina del piano di
sicurezza e di coordinamento (P.S.C.), del piano di sicurezza
sostitutivo (previsto per i casi di appalti pubblici per i
quali sia escluso l'obbligo di redazione del PSC) e dei piani
operativi di sicurezza, cui sono invece tenute le singole
imprese esecutrici, concorre a rendere adeguata la valutazione
dei rischi nei cantieri temporanei e mobili e, pertanto, al
pieno adattamento dell'ordinamento interno alla citata
normativa comunitaria.
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Relazione
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Regolamento sulla sicurezza nei
cantieri
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Legge 109/94
coordinato con tutte le modifiche ed integrazioni
apportate dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166.
ART. 31 (Piani di sicurezza)
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della
sanità e dei lavori pubblici, sentite le
organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative, emana un regolamento in
materia di piani di sicurezza nei cantieri edili in
conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24
giugno 1992, e alla relativa normativa nazionale di
recepimento.
1-bis. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e
comunque prima della consegna dei lavori,
l'appaltatore od il concessionario redige e consegna
ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2:
a) eventuali proposte integrative del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano generale di
sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;
c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene
alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei
lavori, da considerare come piano complementare di
dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e
dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando
questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano
di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il
piano generale di sicurezza, quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero
il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera
b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis
formano parte integrante del contratto di appalto o di
concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei
bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di
cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della
sicurezza determinano la risoluzione del contratto da
parte del committente. Il direttore di cantiere e il
coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
vigilano sull'osservanza dei vari piani di sicurezza.
2-bis. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei
lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al
coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte
di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza
e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione
appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle
tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli
infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano stesso.
3. I contratti di appalto o di concessione stipulati
dopo la data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di cui
al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla
medesima data, se privi del piano operativo di
sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis, sono
annullabili qualora non integrati con i piani medesimi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del regolamento di cui al comma 1.
4. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35
della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione
numerica prevista per la costituzione delle
rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di
opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo
numero dei lavoratori mediamente occupati
trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle
imprese concessionarie, appaltatrici e
subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o
delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti
dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel
quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.
4-bis. Ai fini del presente articolo il concessionario
che esegue i lavori con la propria organizzazione di
impresa è equiparato all'appaltatore.
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Relazione
Art 31Lx 109/94
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