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 SUBAPPALTO  LAVORI   PUBBLICI

SUBAPPALTO LAVORI PUBBLICI- DALLA LEGGE 55/90 -ALLA DETERMINAZIONE N°27/2002

 

 

 

 

 

LA NOSTRA  RECENSIONE SUL SUBAPPALTO

 

 

 1) Vista la farraginosita' dell'argomento ,malamente trattato ,continuamente aggiornato ed emendato dalle autorita' preposte cercheremo di fare chiarezza. .                                                                                                                    Il Punto di riferimento, a parte leggi precedenti, e' l'art 18 della legge 55 del 1990 ed in particolare il comma 12 che qui riportiamo integralmente per definire il subappalto:

 

      12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati

 

Le modifiche piu' sostanziali  al subappalto , apportate dalla Legge 415 /98

 

2)

 Modifiche apportate dalla Legge n.415/98 alla disciplina in materia di subappalto di lavori pubblìci?

Innanzitutto, occorre precisare che la legge n.415/98 ha intro­dotto significative semplificazioni in materia di subappalto, modificando talune disposizioni dell'art. 18 della legge n.55/90 nonché dell'art. 34 della legge n.109/94.

E' stata eliminata ad esempio la previsione, originariamente contenuta nelle disposizioni anzidette, che obbligava l'appaltatore ad indicare, in sede di offerta, i nominativi dei candidati subappaltatori, fino ad un massimo di sei, nonché la norma che imponeva il deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante, entro 90 giorni dall'aggiudicazione, prevedendosi, in luogo di essa, l'obbligo di effettuare detto deposito almeno 20 giorni prima dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle lavorazioni affidate in subappalto.

Ulteriore modifica concerne la reintroduzione, in tema di autorizzazione al subappalto, del principio del silenzio-assenso, già previsto peraltro dall'art. 34 del decreto legislativo n.406/91, e successivamente abrogato dalla legge n. 109/94.

In particolare, la legge n.415/98 stabilisce che la stazione appaltante deve provvedere al rilascio dell'autorizzazione anzidetta entro 30 giorni dalla richiesta; termine questo eventualmente prorogabile per ulteriori 30 giorni, per giustificati motivi. In mancanza di un espresso provvedimento "autorizzativo"  in tal senso, scatta il "silenzio-assenso" e, pertanto, l'autorizzazione si intende concessa.

La legge dispone, poi, che in caso di varianti, l'indicazione dei lavori o di parte delle opere che si intendono subappaltare deve avvenire all'atto dell'affidamento dei lavori in variante.

E' altresì previsto che il subappaltatore non possa subappaltare a sua volta i lavori ad esso affidati salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali, da individuare espressamente con il regolamento attuativo della legge n.109/94; in tali casi, il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, n.5 (cosiddetta verifica "antimafia").

E' fatto obbligo, comunque, all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

E' necessario segnalare, infine, che la legge n.415/98 ha modificato anche la disciplina dei cosiddetti contratti similari. In merito, viene precisato ora che le disposizioni in tema di subappalto sono applicabili anche ai contratti aventi ad oggetto attività che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ecu e semprechè l'incidenza del costo della manodopera e del personale impiegato sia superiore al 50  per cento dell'importo del contratto da affidare.    

 LIMITI E CAPISALDI DEL SUBAPPALTO

Per precisare i limiti e i campi dove si applica o no il divieto di subappalto,ricordiamo che ai sensi dell'art.72 comma 4 del DPR 554/1999, le opere vengono distinte in   Categorie Generali (OG) ed opere di Categorie Speciali (OS).

 

Caposaldo 1)   :< del 10% ;      >10% e <15% ;     >15 %     dell'importo lavori a base d'asta.

Caposaldo 2)  :subappaltabile lavori per un importo  < 30% della singola categoria.

 

Ed allora fermo restando che per categoria prevalente si intende la categoria di maggior importo di lavori fra tutte quelle presenti nell'appalto,che  puo' essere anche una categoria speciale,facciamo una prima distinzione:

 Le categorie speciali possono essere incluse nelle categorie generali e quindi eseguibili dall'impresa qualificata nella categoria prevalente ,purche' l'importo delle speciali sia inferiore al 10 % I .L.B.A.(importo lavori a base d'asta) e purche' costituiscano parte essenziale della categoria generale:

Esempio :Categ.generale la OG1 e speciali la OS3(impianti idricosanitari);OS 28(impianti termici); OS30(Impianti elettrici)

In questo caso l'impresa puo' eseguire i lavori da se stessa (art.73;comma 2,3 regolamento generale)

Caposaldo 3):

Qualora tutti gli importi di tutte le categorie speciali superino singolarmente il limite del 15% dell'ILBA,,l'impresa e' obbligata a ricorrere ad una ATI di tipo verticale.

Riportiamo un esempio anche qui chiarificatorio e definitivo:

 

ESEMPIO

In un bando di gara per l'esecuzione di lavori di circa 9 miliardi, è prescritta la qualificazione nella categoria prevalente OG/1 (6 miliardi) e sono indicate ulteriori lavorazioni riconducibili alle categorie OS/4 (400 ml), OS/28 (1,5 mld) e OS/30 (1,4 mld), tutte di importo superiore a 150.000 euro. In tal caso l'impresa che intende concorrere alla gara, e sia qualificata solo nella categoria prevalente, può subappaltare le lavorazioni relative alle ulteriori categorie o deve obbligatoriamente partecipare in ATI di tipo cosiddetto verticale ?

Nel caso di specie le categorie OS/4, OS/28, OS/30 indicate nel bando di gara come lavorazioni ulteriori costituenti l'intervento, in aggiunta alla cat. OG/1 (prevalente), rientrano, come noto, nell'elenco delle "strutture, impianti e opere speciali" di cui all'art. 72, comma 4, del dpr n.554/99 e, come tali, "non possono essere eseguite direttamente dal concorrente qualificato solamente nella categoria prevalente e, dunque, privo delle relative qualificazioni" (cfr.art. 74 dpr citato). Conseguentemente, dette categorie di lavori, a scelta dell'impresa concorrente (cfr. art. 30 dpr n.34/2000 e art. 73 dpr 554/99), devono essere subappaltate ovvero assunte come scorporabili nell'ambito di una ATI verticale. Tuttavia, occorre considerare che, nel caso di specie, non sussiste l"'obbligo" di costituzione di un'Ati verticale da parte dell'impresa, ai sensi dell'art. 13, comma 7, della legge n.109/94, dal momento che la legge stessa (v. anche circolare Ministero dei Lavori pubblici n.182 dei 1° marzo 2000; nota Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici 4 settembre 2000) dispone, per far scattare l'obbligo in parola, che "tutte singolarmente" le categorie "speciali" dell'art. 72, comma 4, dpr cit. superino il 15 per cento dell'importo complessivo dell'intervento posto a base d'asta. Pertanto, poiché la cat. OS/4 indicata nel bando, diversarmente dalle ulteriori cat. OS/28 e OS/30, non supera la percentuale anzidetta del 15 per cento, l"'obbligo" della costituzione dell'ATI verticale non sussiste nel caso di specie, con la conseguenza che le tre categorie "speciali" possono formare tutte oggetto di subappalto, semprechè l'impresa concorrente qualificata nella categoria prevalente possieda i requisiti di ordine generale e speciale (ai sensi del dpr 34/2000) con riferimento all'importo totale dei lavori messi in gara. Resta ferma in ogni caso la "facolta" per l'impresa, qualificata solo nella categoria prevalente, di partecipare sotto forma di Ati verticale, associando 1 o2 o 3 mandanti, ciascuna qualificata sulla singola categoria di opera scorporabile. Infatti, ai sensi dell'art. 95 del dpr n.554/99, i requisiti speciali relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti debbono essere posseduti dall'impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

 

QUESITO

L'affidatario di lavori in subappalto può, a sua volta, subappaltare a terzi quota parte dei lavori di propria pertinenza ?

Al quesito dovrebbe darsi soluzione negativa, stante il disposto dell'art. 18 comma 12, della legge n.55/90 che vieta tassativamente il cosiddetto subappalto "a cascata".
Tuttavia, occorre considerare che la norma suddetta prevede un espressa deroga al divieto in parola ammettendo il subaffidamento a terzi, da parte del subappaltatore, della posa in opera e del montaggio di impianti e di strutture speciali.
A questo proposito, si deve notare che la disposizione contenuta nell'art. 18, comma 12, della legge n.55/90 contiene un'apparente contraddizione: nella prima parte del periodo si parla di "fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali" mentre nella seconda parte si parla di "la posa in opera o il montaggio" senza più menzionare la fornitura. La contraddizione va risolta in questo senso: il subappaltatore titolare di un subcontratto di "fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali" può ulteriormente subappaltare esclusivamente "la posa in opera o il montaggio" dei predetti impianti e strutture speciali. Non può invece sub-subappaltarne la fornitura, nemmeno unitamente alla posa in opera.
Detto questo si deve, altresì, precisare che il regolamento attuativo della legge n.109/94 (dpr n.554/99) dispone all'articolo 141, comma 2 che gli impianti e strutture speciali la cui posa in opera o il montaggio sono subappaltabili da parte del subappaltatore sono limitati a:
· impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto;
· impianti pneumatici, impianti antintrusione; 
· strutture prefabbricate in cemento armato.


QUESITO
Un subappaltatore può concludere contratti di nolo a caldo e di fornitura con posa in opera (cosiddetti "contratti similari")?

Come e noto, in base a quanto dispone I'art. 18, comma 12, della legge 19 marzo 1990, n.55, come modificato dalla legge n. 415/98, i noli a caldo, come pure le forniture con posa in opera, sono assimilabili al subappalto solo nel caso in cui, singolarmente considerati, risultino "..... di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ecu e qualora I'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare .....". Ciò posto, qualora il subappaltatore intenda concludere contratti di nolo a caldo o di fornitura con posa in opera, di importo inferiore ai sopracitati parametri, poichè dette fattispecie negoziali non sono assimilabili al subappalto, ne consegue che non sia configurabile una ipotesi di subappalto "a cascata" espressamente vietata dal legislatore (art. 18, comma 10, legge n.55/90). In ragione di quanto detto, si ritiene che un'impresa subappaltatrice possa, unicamente in queste ipotesi, concludere sia contratti di fornitura con posa in opera sia noli a caldo funzionali all'esecuzione dei lavori subappaltati. Per quanto concerne, poi, I'importo cui riferire il limite del 2 per cento, richiamato nella norma, poichè il legislatore ricollega siffatta percentuale all'importo ".... dei lavori affidati .....", si ritiene che sia da prendere in considerazione, quale elemento di riferimento, quello relativo al subappalto.

 

Riportiamo  per ultimo e in conclusione un sunto della determinazione 27/16/102002 dell'autorita' che conclude con il dettare le regole generali del subappalto con la preghiera degli enti appaltanti a recepirli nei bandi di gara.
 

Chiarimenti in ordine al sistema di qualificazione, al divieto di subappalto e all’appalto integrato di cui alla determinazione n. 27/2002 dell'autorita'.

 

"Con determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27 questa Autorità di vigilanza ha proposto agli operatori del mercato dei lavori pubblici alcune indicazioni interpretative relative all’applicazione dell’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Al riguardo, con nota dell’11 novembre 2002, l’Ance ha ritenuto di prospettare talune considerazioni in ordine alle conclusioni dell’Autorità in merito a tre questioni che si riferiscono rispettivamente alla lettera C) (sistema di qualificazione), alla lettera E) (divieto di subappalto) e alla lettera G) (appalto integrato) della determinazione medesima. In particolare sono stati avanzati dubbi sull’avviso espresso dall’Autorità in ordine al fatto che la durata delle attestazioni di qualificazione, in attesa della approvazione delle modifiche al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 previste dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, è pari a tre anni; al fatto che il divieto di subappalto si riferisce oltre che alle lavorazioni relative alle categorie di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 anche a quelle relative alle categorie di opere generali; al fatto che per la partecipazione all’appalto integrato non è sufficiente l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione. Questione analoga alla prima è stata posta anche dall’Aniem.

 

L’Ance ritiene che la validità delle attestazioni di qualificazione, in base alle disposizioni della legge 166/2002, è stata inequivocabilmente elevata a cinque anni e che la circostanza, prevista dalla medesima legge, della emanazione di norme regolamentari che dovranno disciplinare la verifica, entro il terzo anno del quinquennio di validità dell’attestazione, del permanere del possesso dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale, non comporta che la durata delle attestazioni non sia pari a cinque anni. Per quanto riguarda il divieto di subappalto l’Ance, mentre conviene con il fatto che lo stesso si riferisca alle lavorazioni delle categorie di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il cui importo, singolarmente considerato, sia superiore al 15 % di quello complessivo dell’intervento, non concorda con la tesi secondo cui tale divieto si applica, oltre che alle suddette categorie, anche alle categorie di opere generali. Per quanto riguarda la partecipazione agli appalti integrati, infine, l’Ance ritiene che la interpretazione dell’articolo 19, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m., nel testo novellato dalla legge 166/2002, fornita dall’Autorità non sia condivisibile in quanto comporta l’ininfluenza della attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione e, quindi, l’abrogazione implicita del sistema precedente che consentiva alle imprese di costruzione qualificate oltre che nella costruzione anche nella progettazione di partecipare agli appalti integrati senza dimostrare il possesso di ulteriori requisiti.

 

Considerato in diritto

......................................................................................................................................

...............................................................................etc.etc

Va poi osservato che la disposizione non individua con chiarezza se l’eccezione alla subappaltabilità si riferisce soltanto alle lavorazioni delle categorie indicate all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999 o anche alle categorie di opere generali. La complessiva disposizione, infatti, è inserita nella seconda parte dell’articolo 74, comma 2, del d.P.R. 554/1999 e, quindi può essere interpretata in due modi opposti e precisamente ritenendo che:

a)       “esse (categorie di opere generali e categorie di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge 109/1999 (cioè fatto salvo che il loro importo, singolarmente considerato, superi il 15% dell’importo complessivo), sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazione temporanee di tipo verticale.”

b)       “esse (categorie di opere generali e categorie di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7 (cioè fatto salvo per quelle di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999 qualora il loro importo, singolarmente considerato, superi il 15% dell’importo complessivo), sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazione temporanee di tipo verticale.”

 

L’incertezza della interpretazione letterale della disposizione comporta la necessità di una interpretazione logico-sistematica. In base a tale criterio interpretativo è stata ritenuta corretta l’interpretazione di cui alla lettera a) in quanto l’interpretazione di cui alla lettera b) porterebbe a risultati illogici e irrazionali: comporterebbe, infatti, che in un appalto in cui siano previste come categoria prevalente la OG3 (autostrada e ponti) e come categorie diverse dalla prevalente sia la OG4 (galleria) e sia la OS13 (strutture prefabbricate in cemento armato) o la OS18 (componenti strutturali in acciaio) - entrambe di importo, singolarmente considerato, superiore al 15% dell’importo complessivo dell’intervento - il divieto di subappalto si applicherebbe per la OS13 e per la OS18 e non per la OG4; oppure che in un appalto in cui siano previste come categoria prevalente la OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) e come categorie diverse dalla prevalente sia la OG1 (edifici civili ed industriali) e sia la OS4 (impianti elettromeccanici e trasportatori) - tutte e due di importo, singolarmente considerato, superiore al 15% dell’importo complessivo dell’intervento - il divieto si applicherebbe per la OS4 e non per la OG1.

La correttezza di questa interpretazione trova fondamento oltre che nelle considerazioni esposte nelle determinazioni del 20 dicembre 2001, n. 25, e del 16 ottobre 2002, n. 27, anche dal fatto che l’ordinamento (articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e s. m.) prevede il divieto di subappalto e, di conseguenza, l’obbligo per l’aggiudicatario di essere in possesso della relativa qualificazione, sulla base della ricorrenza di due elementi: le lavorazioni siano relative ad “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti ed opere speciali” e che esse “superino altresì in valore il 15% dell’importo totale dei lavori”. Non si può negare che il contenuto tecnologico o la complessità tecnica della categoria OG3 non è minore di quelli della categoria OS13 e OS18 e così per la categoria OG1 e OS4; e, quindi, una interpretazione logico-sistematica della disposizione non può portare ad affermare altro che l’eccezione alla subappaltabilità riguarda sicuramente le categorie di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999 ma anche le categorie di opere generali che presentano l’indicata medesima caratterizzazione di specializzazione.

In base alle considerazioni indicate, in ordine al problema del divieto di subappalto, conclusivamente e sinteticamente si può affermare che i sottoinsiemi delle lavorazioni qualora:

a)    siano di importo inferiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione non obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall’aggiudicatario anche se non è in possesso delle corrispondenti qualificazioni;

b)    siano di importo inferiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall’aggiudicatario se esso è in possesso delle corrispondenti qualificazioni;

c)     siano di importo superiori al 15% dell’importo complessivo dell’appalto e siano appartenenti ad una categoria generale o alle categorie di cui all’articolo 72, comma 4 del d.P.R. 554/1999 non sono subappaltabili con la conseguenza che l’aggiudicatario deve eseguirle direttamente (nella misura non inferiore al settanta per cento secondo l’avviso espresso nella determinazione n. 25/2001) e, quindi, essere qualificato oltre che nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse.

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