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1) Vista la farraginosita' dell'argomento ,malamente trattato ,continuamente aggiornato ed emendato dalle autorita' preposte cercheremo di fare chiarezza. . Il Punto di riferimento, a parte leggi precedenti, e' l'art 18 della legge 55 del 1990 ed in particolare il comma 12 che qui riportiamo integralmente per definire il subappalto:
12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati
Le modifiche piu' sostanziali al subappalto , apportate dalla Legge 415 /98
2)
LIMITI E CAPISALDI DEL SUBAPPALTO Per precisare i limiti e i campi dove si applica o no il divieto di subappalto,ricordiamo che ai sensi dell'art.72 comma 4 del DPR 554/1999, le opere vengono distinte in Categorie Generali (OG) ed opere di Categorie Speciali (OS).
Caposaldo 1) :< del 10% ; >10% e <15% ; >15 % dell'importo lavori a base d'asta. Caposaldo 2) :subappaltabile lavori per un importo < 30% della singola categoria.
Ed allora fermo restando che per categoria prevalente si intende la categoria di maggior importo di lavori fra tutte quelle presenti nell'appalto,che puo' essere anche una categoria speciale,facciamo una prima distinzione: Le categorie speciali possono essere incluse nelle categorie generali e quindi eseguibili dall'impresa qualificata nella categoria prevalente ,purche' l'importo delle speciali sia inferiore al 10 % I .L.B.A.(importo lavori a base d'asta) e purche' costituiscano parte essenziale della categoria generale: Esempio :Categ.generale la OG1 e speciali la OS3(impianti idricosanitari);OS 28(impianti termici); OS30(Impianti elettrici) In questo caso l'impresa puo' eseguire i lavori da se stessa (art.73;comma 2,3 regolamento generale) Caposaldo 3): Qualora tutti gli importi di tutte le categorie speciali superino singolarmente il limite del 15% dell'ILBA,,l'impresa e' obbligata a ricorrere ad una ATI di tipo verticale. Riportiamo un esempio anche qui chiarificatorio e definitivo:
ESEMPIO
In un bando di gara per
l'esecuzione di lavori di circa 9 miliardi, è
prescritta la qualificazione nella categoria
prevalente OG/1 (6 miliardi) e sono indicate ulteriori
lavorazioni riconducibili alle categorie OS/4 (400
ml), OS/28 (1,5 mld) e OS/30 (1,4 mld), tutte di
importo superiore a 150.000 euro. In tal caso
l'impresa che intende concorrere alla gara, e sia
qualificata solo nella categoria prevalente, può
subappaltare le lavorazioni relative alle ulteriori
categorie o deve obbligatoriamente partecipare in ATI
di tipo cosiddetto verticale ?
QUESITO
L'affidatario di lavori in
subappalto può, a sua volta, subappaltare a terzi
quota parte dei lavori di propria pertinenza ?
Riportiamo per
ultimo e in conclusione un sunto
della determinazione
27/16/102002 dell'autorita' che
conclude con il dettare le regole generali del subappalto con la
preghiera degli enti appaltanti a recepirli nei bandi di gara. Chiarimenti in ordine al sistema di qualificazione, al divieto di subappalto e all’appalto integrato di cui alla determinazione n. 27/2002 dell'autorita'.
"Con determinazione del 16 ottobre 2002, n. 27 questa Autorità di vigilanza ha proposto agli operatori del mercato dei lavori pubblici alcune indicazioni interpretative relative all’applicazione dell’articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166, recante modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni. Al riguardo, con nota dell’11 novembre 2002, l’Ance ha ritenuto di prospettare talune considerazioni in ordine alle conclusioni dell’Autorità in merito a tre questioni che si riferiscono rispettivamente alla lettera C) (sistema di qualificazione), alla lettera E) (divieto di subappalto) e alla lettera G) (appalto integrato) della determinazione medesima. In particolare sono stati avanzati dubbi sull’avviso espresso dall’Autorità in ordine al fatto che la durata delle attestazioni di qualificazione, in attesa della approvazione delle modifiche al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 previste dalla legge 1° agosto 2002, n. 166, è pari a tre anni; al fatto che il divieto di subappalto si riferisce oltre che alle lavorazioni relative alle categorie di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 anche a quelle relative alle categorie di opere generali; al fatto che per la partecipazione all’appalto integrato non è sufficiente l’attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione. Questione analoga alla prima è stata posta anche dall’Aniem.
L’Ance ritiene che la validità delle attestazioni di qualificazione, in base alle disposizioni della legge 166/2002, è stata inequivocabilmente elevata a cinque anni e che la circostanza, prevista dalla medesima legge, della emanazione di norme regolamentari che dovranno disciplinare la verifica, entro il terzo anno del quinquennio di validità dell’attestazione, del permanere del possesso dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale, non comporta che la durata delle attestazioni non sia pari a cinque anni. Per quanto riguarda il divieto di subappalto l’Ance, mentre conviene con il fatto che lo stesso si riferisca alle lavorazioni delle categorie di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il cui importo, singolarmente considerato, sia superiore al 15 % di quello complessivo dell’intervento, non concorda con la tesi secondo cui tale divieto si applica, oltre che alle suddette categorie, anche alle categorie di opere generali. Per quanto riguarda la partecipazione agli appalti integrati, infine, l’Ance ritiene che la interpretazione dell’articolo 19, comma 1-ter, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s. m., nel testo novellato dalla legge 166/2002, fornita dall’Autorità non sia condivisibile in quanto comporta l’ininfluenza della attestazione di qualificazione per progettazione e costruzione e, quindi, l’abrogazione implicita del sistema precedente che consentiva alle imprese di costruzione qualificate oltre che nella costruzione anche nella progettazione di partecipare agli appalti integrati senza dimostrare il possesso di ulteriori requisiti.
Considerato in diritto ...................................................................................................................................... ...............................................................................etc.etc Va poi osservato che la disposizione non individua con chiarezza se l’eccezione alla subappaltabilità si riferisce soltanto alle lavorazioni delle categorie indicate all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999 o anche alle categorie di opere generali. La complessiva disposizione, infatti, è inserita nella seconda parte dell’articolo 74, comma 2, del d.P.R. 554/1999 e, quindi può essere interpretata in due modi opposti e precisamente ritenendo che: a) “esse (categorie di opere generali e categorie di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della legge 109/1999 (cioè fatto salvo che il loro importo, singolarmente considerato, superi il 15% dell’importo complessivo), sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazione temporanee di tipo verticale.” b) “esse (categorie di opere generali e categorie di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7 (cioè fatto salvo per quelle di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999 qualora il loro importo, singolarmente considerato, superi il 15% dell’importo complessivo), sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazione temporanee di tipo verticale.”
L’incertezza della interpretazione letterale della disposizione comporta la necessità di una interpretazione logico-sistematica. In base a tale criterio interpretativo è stata ritenuta corretta l’interpretazione di cui alla lettera a) in quanto l’interpretazione di cui alla lettera b) porterebbe a risultati illogici e irrazionali: comporterebbe, infatti, che in un appalto in cui siano previste come categoria prevalente la OG3 (autostrada e ponti) e come categorie diverse dalla prevalente sia la OG4 (galleria) e sia la OS13 (strutture prefabbricate in cemento armato) o la OS18 (componenti strutturali in acciaio) - entrambe di importo, singolarmente considerato, superiore al 15% dell’importo complessivo dell’intervento - il divieto di subappalto si applicherebbe per la OS13 e per la OS18 e non per la OG4; oppure che in un appalto in cui siano previste come categoria prevalente la OG9 (impianti per la produzione di energia elettrica) e come categorie diverse dalla prevalente sia la OG1 (edifici civili ed industriali) e sia la OS4 (impianti elettromeccanici e trasportatori) - tutte e due di importo, singolarmente considerato, superiore al 15% dell’importo complessivo dell’intervento - il divieto si applicherebbe per la OS4 e non per la OG1. La correttezza di questa interpretazione trova fondamento oltre che nelle considerazioni esposte nelle determinazioni del 20 dicembre 2001, n. 25, e del 16 ottobre 2002, n. 27, anche dal fatto che l’ordinamento (articolo 13, comma 7, della legge 109/94 e s. m.) prevede il divieto di subappalto e, di conseguenza, l’obbligo per l’aggiudicatario di essere in possesso della relativa qualificazione, sulla base della ricorrenza di due elementi: le lavorazioni siano relative ad “opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica quali strutture, impianti ed opere speciali” e che esse “superino altresì in valore il 15% dell’importo totale dei lavori”. Non si può negare che il contenuto tecnologico o la complessità tecnica della categoria OG3 non è minore di quelli della categoria OS13 e OS18 e così per la categoria OG1 e OS4; e, quindi, una interpretazione logico-sistematica della disposizione non può portare ad affermare altro che l’eccezione alla subappaltabilità riguarda sicuramente le categorie di cui all’articolo 72, comma 4, del d.P.R. 554/1999 ma anche le categorie di opere generali che presentano l’indicata medesima caratterizzazione di specializzazione. In base alle considerazioni indicate, in ordine al problema del divieto di subappalto, conclusivamente e sinteticamente si può affermare che i sottoinsiemi delle lavorazioni qualora: a) siano di importo inferiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione non obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall’aggiudicatario anche se non è in possesso delle corrispondenti qualificazioni; b) siano di importo inferiore al 15% dell’importo complessivo dell’appalto e siano appartenenti a categorie a qualificazione obbligatoria sono subappaltabili e/o scorporabili nonché eseguibili dall’aggiudicatario se esso è in possesso delle corrispondenti qualificazioni; c) siano di importo superiori al 15% dell’importo complessivo dell’appalto e siano appartenenti ad una categoria generale o alle categorie di cui all’articolo 72, comma 4 del d.P.R. 554/1999 non sono subappaltabili con la conseguenza che l’aggiudicatario deve eseguirle direttamente (nella misura non inferiore al settanta per cento secondo l’avviso espresso nella determinazione n. 25/2001) e, quindi, essere qualificato oltre che nella categoria prevalente anche con riferimento alle stesse. Ritenendo di aver fatto cosa gradita ed utile agli operatori del settore ,potrete contattarci per commenti e chiarimenti EMAIL US
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