Dpr_6_6_01_380
DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n.380 Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). (GU
n. 245 del 20-10-2001- Suppl. Ordinario n.239) Sono state apportate le
correzioni previste negli Errata Corrige pubblicati sulle G.U. n. 262 e
264/2001 e sulla G.U. n. 47/2002 La legge 463/2001 ha così
stabilito: Art. 5-bis. Edilizia 1. Il termine di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, é
prorogato al 30 giugno 2002 La legge 185/2002 ha così
stabilito: Art. 2. 1. Il termine di entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia,
è prorogato al 30 giugno 2003. La legge 21/12/01 n. 443 ha così stabilito: Il
Governo é delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003, un decreto
legislativo volto a introdurre nel testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui all'articolo 7 della legge 8
marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le modifiche strettamente
necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13. testo in vigore dal:
4-11-2001 IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione; Visti gli articoli 16 e 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'articolo 7 della
legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1, comma 6, lettere d) ed
e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; Visto il punto 2
dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50; Visto l'articolo 20 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112-quinquies; Visto l'articolo 1 della
legge 16 giugno 1998, n. 191; Vista la legge 24 novembre
2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52; Visti gli articoli 14, 16,
19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo
recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di edilizia; Visto il decreto del
Presidente della Repubblica recante testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di edilizia; Vista la legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni; Vista la legge 28 gennaio
1977, n. 10, e successive modificazioni; Vista la legge 28 febbraio
1985, n. 47, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267; Visto il decreto-legge 23
gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982,
n. 94; Visto l'articolo 4 del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490; Visto il regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; Vista la legge 5 novembre
1971, n. 1086, e successive modificazioni; Vista la legge 2 febbraio
1974, n. 64, e successive modificazioni; Vista la legge 9 gennaio
1989, n. 13, e successive modificazioni; Visto l'articolo 24 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; Vista la legge 5 marzo 1990,
n. 46, e successive modificazioni; Viste le preliminari
deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 16
febbraio 2001 e del 4 aprile 2001; Sentita la Conferenza
unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281; Udito il parere del
Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza generale del 29 marzo 2001; Acquisito il parere della
competente commissione della Camera dei deputati e decorso inutilmente il
termine per il rilascio del parere da parte della competente commissione del
Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001; Su proposta del Presidente
del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di
concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici e per
i beni e le attività culturali; E m a n a il seguente decreto: Parte I ATTIVITÀ EDILIZIA Titolo I DISPOSIZIONI GENERALICapo I Attività edilizia
Art. 1 (L) Ambito di applicazione1. Il presente testo unico contiene
i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina
dell'attività edilizia. 2. Restano ferme le
disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute
nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 3. Sono fatte salve altresì
le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, ed alle relative norme di attuazione, in materia di realizzazione,
ampliamento, ristrutturazione e riconversione di impianti produttivi. Art. 2 (L) Competenze delle regioni e degli enti locali1. Le regioni esercitano la
potestà legislativa concorrente in materia edilizia nel rispetto dei principi
fondamentali della legislazione statale desumibili dalle disposizioni
contenute nel testo unico. 2. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano la propria
potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti degli statuti di
autonomia e delle relative norme di attuazione. 3. Le disposizioni, anche di
dettaglio, del presente testo unico, attuative dei principi di riordino in
esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto
ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai principi medesimi. 4. I comuni, nell'ambito
della propria autonomia statutaria e normativa di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano l'attività edilizia. 5. In nessun caso le norme
del presente testo unico possono essere interpretate nel senso della
attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti, delegati o comunque
conferiti alle regioni e agli enti locali dalle disposizioni vigenti alla
data della sua entrata in vigore. Art. 3 (L) Definizioni degli interventi edilizi(legge 5 agosto 1978, n. 457, art. 31) 1. Ai fini del presente
testo unico si intendono per: a) "interventi di
manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere
di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti; b) "interventi di
manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino
i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino
modifiche delle destinazioni di uso; c) "interventi di
restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti
a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante
un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,
formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso
con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio; d) "interventi di
ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella
demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di
quello preesistente, fatte salve le sole
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;* * Lettera modificata dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 e) "interventi di nuova
costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da
considerarsi tali: e.1) la costruzione di
manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli
esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6); e.2) gli interventi di
urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal
comune; e.3) la realizzazione di
infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato; e.4) l'installazione di
torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione; e.5) l'installazione di
manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati
come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e
simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; e.6) gli interventi pertinenziali che le
norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e
al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore
al 20% del volume dell'edificio principale; e.7) la realizzazione di
depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la
trasformazione permanente del suolo inedificato; f) gli "interventi di
ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme
sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei
lotti, degli isolati e della rete stradale. 2. Le definizioni di cui al
comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e
dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista
dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Art. 4 (L) Regolamenti edilizi comunali(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 33) 1. Il regolamento che i
comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve contenere la
disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto
delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 2. Nel caso in cui il comune
intenda istituire la commissione edilizia, il regolamento indica gli
interventi sottoposti al preventivo parere di tale organo consultivo. Art. 5 (R) Sportello unico per l'edilizia(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265) 1. Le amministrazioni
comunali, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, provvedono,
anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai sensi del capo
V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero
accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già
esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia,
che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività. 2. Tale ufficio provvede in
particolare: a) alla ricezione delle denunce
di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e
di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività
edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti
approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli articoli 36,
38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; b) a fornire informazioni
sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un
archivio informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta
a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle
informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure
previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande presentate, allo
stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le possibili informazioni
utili disponibili; d) all'adozione, nelle
medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai documenti
amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi dell'articolo
22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme comunali
di attuazione; e) al rilascio dei permessi
di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni
attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a
carattere urbanistico, paesaggisticoambientale, edilizio e di qualsiasi altro
tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia
del territorio; f) alla cura dei rapporti
tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre amministrazioni
chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto
dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti
connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico. 3. Ai fini del rilascio del
permesso di costruire o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al
comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal
richiedente: a) il parere dell'A.S.L. nel
caso in cui non possa essere sostituito da una autocertificazione ai sensi
dell'articolo 20, comma 1; b) il parere dei vigili del
fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della normativa antincendio. 4. L'ufficio cura altresì
gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza
di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge
7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari
ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti
assensi rientrano, in particolare: a) le autorizzazioni e
certificazioni del competente ufficio tecnico della regione, per le
costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62; b) l'assenso
dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di salvaguardia
contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari, di cui
all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898; c) l'autorizzazione del
direttore della circoscrizione doganale in caso di costruzione, spostamento e
modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea
doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19
del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374; d) l'autorizzazione
dell'autorità competente per le costruzioni su terreni confinanti con il
demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 55 del codice
della navigazione; e) gli atti di assenso,
comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi su immobili
vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso manifestato
dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si procede ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; f) il parere vincolante
della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e successive
modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al piano
comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per l'attività
edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri storici di
Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo; g) il parere dell'autorità
competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici; h) gli assensi in materia di
servitù viarie, ferroviarie, portuali ed aeroportuali; i) il nulla-osta
dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, in tema di aree naturali protette. Titolo II TITOLI ABILITATIVI
Capo I Disposizioni generali
Art. 6 (L) Attività edilizia libera(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art.
7, commi 1 e 2; decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4,
convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94) 1. Salvo più restrittive
disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti
urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni
contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i seguenti
interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo: a) interventi di
manutenzione ordinaria; b) interventi [...] volti
all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
alterino la sagoma dell'edificio; c) opere temporanee per
attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato. Art. 7 (L) Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio
1977, n. 616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) 1. Non si applicano le
disposizioni del presente titolo per: a) opere e interventi
pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione integrata e
coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l'accordo
delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune
interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) opere pubbliche, da
eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del
demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da realizzarsi dagli enti
istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di servizi pubblici,
previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed
edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, e successive modificazioni; c) opere pubbliche dei
comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale,
assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Art. 8 (L) Attività edilizia dei privati su aree demaniali(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3) 1. La realizzazione da parte
di privati di interventi edilizi su aree demaniali é disciplinata dalle norme
del presente testo unico. Art. 9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica(legge
n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo
comma) 1. Salvi i più restrittivi
limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto delle norme previste dal
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei comuni sprovvisti di
strumenti urbanistici sono consentiti: a) gli interventi previsti
dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 3 che riguardino
singole unità immobiliari o parti di esse; b) fuori dal perimetro dei
centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità
massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro; in caso di interventi
a destinazione produttiva, la superficie coperta non può comunque superare un
decimo dell'area di proprietà. 2. Nelle aree nelle quali
non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli
strumenti urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, oltre
agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono consentiti gli
interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 3 del
presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di
esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente
uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni
preesistenti, purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto
a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare,
limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di
vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli
oneri di urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente
titolo. Capo II Permesso di costruire
Sezione I Nozione e caratteristiche
Art. 10 (L) Interventi subordinati a permesso di costruire(legge
n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4) 1. Costituiscono interventi
di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a
permesso di costruire: a) gli interventi di nuova
costruzione; b) gli interventi di
ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di
ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente e che
comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma,
dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili
compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione
d'uso.* * Lettera modificata dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 2. Le regioni stabiliscono
con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche,
dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati a permesso di
costruire o a denuncia di inizio attività. 3. Le regioni possono
altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in relazione
all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono sottoposti al
preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione delle
disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44. Art. 11 (L) Caratteristiche del permesso di costruire(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n.
724, art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23
dicembre 1996, n. 662) 1. Il permesso di costruire
é rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per
richiederlo. 2. Il permesso di costruire
é trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa. Esso non
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi
agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. É irrevocabile ed é
oneroso ai sensi dell'articolo 16. 3. Il rilascio del permesso
di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi. Art. 12 (L) Presupposti per il rilascio del permesso di costruire(art. 4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942; articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902) 1. Il permesso di costruire
é rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei
regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Il permesso di costruire
é comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel
successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso. 3. In caso di contrasto
dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le
previsioni di strumenti urbanistici adottati, é sospesa ogni determinazione
in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi
tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque
anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto
all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione. 4. A richiesta del sindaco,
e per lo stesso periodo, il presidente della giunta regionale, con
provvedimento motivato da notificare all'interessato, può ordinare la
sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l'attuazione
degli strumenti urbanistici. Art. 13 (L) Competenza al rilascio del permesso di costruire(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater) 1. Il permesso di costruire
é rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. 2. La regione disciplina
l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 21, comma 2, per il
caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i termini stabiliti. Art. 14 (L) Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge
6 agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2,
lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3) 1. Il permesso di costruire
in deroga agli strumenti urbanistici generali é rilasciato esclusivamente per
edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione
del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute
nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e delle altre normative di
settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia. 2. Dell'avvio del
procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. La deroga, nel rispetto
delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare
esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i
fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici
generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle
disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2 aprile
1968, n. 1444. Art. 15 (R) Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n.
1150, art. 31, comma 11) 1. Nel permesso di costruire
sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 2. Il termine per l'inizio
dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo;
quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata non può
superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i termini possono essere
prorogati, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla
volontà del titolare del permesso. Decorsi tali termini il permesso decade di
diritto per la parte non eseguita, tranne che, anteriormente alla scadenza
venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con
provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della mole
dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 3. La realizzazione della
parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito é subordinata al
rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le
stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio
attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario, al
ricalcolo del contributo di costruzione. 4. Il permesso decade con
l'entrata in vigore di contrastanti previsioni urbanistiche, salvo che i
lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni
dalla data di inizio. Sezione II Contributo di
costruzione Art. 16 (L) Contributo per il rilascio del permesso di costruire(legge
28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge
29 settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge
22 ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17;
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23
dicembre 1998, n. 448, art. 61, comma 2) 1. Salvo quanto disposto
dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di costruire comporta la
corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di
urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate
nel presente articolo. 2. La quota di contributo
relativa agli oneri di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2,
comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, é corrisposta al comune all'atto del rilascio del
permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere
rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del
permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione
con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente
acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.* * Comma modificato dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 3. La quota di contributo
relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, é
corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal
comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione. 4. L'incidenza degli oneri
di urbanizzazione primaria e secondaria é stabilita con deliberazione del
consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce
per classi di comuni in relazione: a) all'ampiezza ed
all'andamento demografico dei comuni; b) alle caratteristiche
geografiche dei comuni; c) alle destinazioni di zona
previste negli strumenti urbanistici vigenti; d) ai limiti e rapporti
minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo 41-quinquies,
penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali. 5. Nel caso di mancata definizione
delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione
delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in via provvisoria, con
deliberazione del consiglio comunale. 6. Ogni cinque anni i comuni
provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria,
in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri
e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e
generale. 7. Gli oneri di
urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi: strade
residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di
distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi
di verde attrezzato. 7-bis. Tra gli interventi di urbanizzazione primaria di cui al comma 7 rientrano i cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, salvo nelle aree individuate dai comuni sulla base dei criteri definiti dalle regioni.* * Comma introdotto dalla
Legge 1 agosto 2002, n. 166, che ha anche disposto: Le disposizioni del
presente articolo non si applicano ai lavori per i quali l'individuazione del
soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di entrata in vigore della
presente legge 8. Gli oneri di
urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi: asili nido e
scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi per
l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere,
aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.
Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree
inquinate. 9. Il costo di costruzione
per i nuovi edifici é determinato periodicamente dalle regioni con
riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti
dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4
della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento le regioni
identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle
considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per
le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in
misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni,
il costo di costruzione é adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20
per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione
ed ubicazione. 10. Nel caso di interventi
su edifici esistenti il costo di costruzione é determinato in relazione al
costo degli interventi stessi, così come individuati dal comune in base ai
progetti presentati per ottenere il permesso di costruire. Al fine di
incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, per gli interventi
di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), i
comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i costi di costruzione ad
essi relativi non superino i valori determinati per le nuove costruzioni ai
sensi del comma 6. Art. 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo di costruzione(legge
28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge
24 marzo 1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma
1; legge n. 662 del 1996, art. 2, comma 60) 1. Nei casi di edilizia
abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, il contributo
afferente al permesso di costruire é ridotto alla sola quota degli oneri di
urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una
convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di
locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall'articolo
18. 2. Il contributo per la
realizzazione della prima abitazione é pari a quanto stabilito per la
corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché sussistano i requisiti
indicati dalla normativa di settore. 3. Il contributo di
costruzione non é dovuto: a) per gli interventi da realizzare
nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione
del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai
sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153; b) per gli interventi di
ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici
unifamiliari; c) per gli impianti, le
attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli
enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite
anche da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; d) per gli interventi da
realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di
pubbliche calamità; e) per i nuovi impianti, lavori,
opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia,
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel
rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. 4. Per gli interventi da
realizzare su immobili di proprietà dello Stato il contributo di costruzione
é commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione. Art. 18 (L) Convenzione-tipo(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma
6) 1. Ai fini del rilascio del
permesso di costruire relativo agli interventi di edilizia abitativa di cui
all'articolo 17, comma 1, la regione approva una convenzione-tipo, con la
quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri, definiti con meccanismi
tabellari per classi di comuni, ai quali debbono uniformarsi le convenzioni
comunali nonché gli atti di obbligo in ordine essenzialmente a: a) l'indicazione delle
caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi; b) la determinazione dei
prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo delle aree, così come
definito dal comma successivo, della costruzione e delle opere di
urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento; c) la determinazione dei
canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai prezzi fissati per
la cessione degli alloggi; d) la durata di validità
della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20 anni. 2. La regione stabilisce
criteri e parametri per la determinazione del costo delle aree, in misura
tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo di costruzione
come definito ai sensi dell'articolo 16. 3. Il titolare del permesso
può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia
determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti
di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. 4. I prezzi di cessione ed i
canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del primo comma
sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al
biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione
intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime. 5. Ogni pattuizione
stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione é
nulla per la parte eccedente. Art. 19 (L) Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 10) 1. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o
artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di
servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle
opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo
smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla
sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La
incidenza di tali opere é stabilita con deliberazione del consiglio comunale
in base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4,
lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività
produttiva. 2. Il permesso di costruire
relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche,
commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non
superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi,
in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio
comunale. 3. Qualora la destinazione
d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone
agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni
successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione é dovuto
nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con
riferimento al momento dell'intervenuta variazione. Sezione III Procedimento
Art. 20 (R) Procedimento per il rilascio del permesso di costruire (decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art.
4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 493) 1. La domanda per il rilascio
del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai
sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da
un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati
progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i
presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché da
un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali. 2. Lo sportello unico
comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. 3. Entro sessanta giorni
dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura
l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti
pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 5, comma 3,
sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal
richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente,
formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata
relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto. 4. Il responsabile del
procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di
costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entitarispetto al
progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere
tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla
richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, é
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al
presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di
cui al comma 3. 5. Il termine di cui al
comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di
ricezione della documentazione integrativa. 6. Nell'ipotesi in cui, ai
fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di
assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di
cui all'articolo 5, comma 3, il competente ufficio comunale convoca una
conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si
tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo
25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. Il provvedimento finale,
che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, é adottato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro quindici giorni dalla
proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di
cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire é data
notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del
permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere,
secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio. 8. I termini di cui ai commi
3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i
progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del
responsabile del procedimento. 9. Decorso inutilmente il
termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di
permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto. 10. Il procedimento previsto
dal presente articolo si applica anche al procedimento per il rilascio del
permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, a seguito
dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo 14. 10-bis. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.* * Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Art. 21 (R) Intervento sostitutivo regionale(decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) 1. In caso di mancata
adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del provvedimento
conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di costruire,
l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con
avviso di ricevimento, richiedereallo sportello unico che il dirigente o il
responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci entro quindici
giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data notizia al
sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque ferma la
facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto formatosi
sulla domanda di permesso di costruire. 2. Decorso inutilmente anche
il termine di cui al comma 1, l'interessato può inoltrare richiesta di
intervento sostitutivo al competente organo regionale, il quale, nei
successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che provvede nel
termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine,
sulla domanda di intervento sostitutivo si intende formato il
silenzio-rifiuto. Capo III Denuncia di inizio attività
Art. 22 (L) Interventi subordinati a denuncia di inizio attività *(decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, com-ma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in
part. articoli 34 ss, e 149) 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. 2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c); b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche. 4. Le regioni a statuto ordinario con legge possono ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano, comunque, ferme le sanzioni penali previste all'articolo 44. 5. Gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 16. Le regioni possono individuare con legge gli altri interventi soggetti a denuncia di inizio attività, diversi da quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione definendo criteri e parametri per la relativa determinazione. 6. La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. 7. È comunque salva la facoltà dell'interessato di
chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli
interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo
di costruzione di cui all'articolo 16, salvo quanto previsto dal secondo
periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina
urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui
all'articolo 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo
37. * Articolo integralmente
sostituito dal Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Art. 23 (R) Disciplina della denuncia di inizio attività *(legge
24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669) 1. Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 2. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. 3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. 4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti. 5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari. 6. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. 7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico
abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo
sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto
presentato con la denuncia di inizio attività. * Articolo integralmente
sostituito dal Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Titolo III AGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
Capo I Certificato di agibilità
Art. 24 (L) Certificato di agibilità(regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 52, comma 1) 1. Il certificato di
agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi
installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente. 2. Il certificato di
agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile del competente
ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi: a) nuove costruzioni; b) ricostruzioni o
sopraelevazioni, totali o parziali; c) interventi sugli edifici
esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1. 3. Con riferimento agli
interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire
o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro
successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il rilascio del certificato
di agibilità. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione
della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro. 4. Alla domanda per il rilascio
del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità alle
disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652,
e successive modificazioni e integrazioni. Art. 25 (R) Procedimento di rilascio del certificato di agibilità(decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 1. Entro quindici giorni
dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui
all'articolo 24, comma 3, é tenuto a presentare allo sportello unico la
domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente
documentazione: a) richiesta di
accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente il
certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al
catasto; b) dichiarazione
sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità di conformità
dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta
prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti; c) dichiarazione
dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti
installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di cui agli
articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126
del presente testo unico. 2. Lo sportello unico
comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di
cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi
degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Entro trenta giorni dalla
ricezione della domanda di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio,
rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione: a) certificato di collaudo
statico di cui all'articolo 67; b) certificato del
competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo 62, attestante
la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle disposizioni di
cui al capo IV della parte II; c) la documentazione
indicata al comma 1; d) dichiarazione di
conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di
accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui
all'articolo 77, nonché all'articolo 82. 4. Trascorso inutilmente il
termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia
stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui all'articolo 5, comma 3,
lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del
silenzio assenso é di sessanta giorni. 5. Il termine di cui al
comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del
procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la
richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di
trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa. Art. 26 (L) Dichiarazione di inagibilità (regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)1. Il rilascio del
certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di
dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi
dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Titolo IV VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ
URBANISTICO EDILIZIA, RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Capo I Vigilanza sull'attività
urbanistico-edilizia e responsabilità
Art. 27 (L) Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109) 1. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le
modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la
rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli
abilitativi. 2. Il dirigente o il
responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza titolo su aree
assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche
vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e
spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui
alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi. Qualora si tratti di aree
assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o
appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché
delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, il
dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi,
previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria
iniziativa. 3. Ferma rimanendo l'ipotesi
prevista dal precedente comma 2, qualora sia constatata, dai competenti
uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle
norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha
effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi
articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall'ordine di
sospensione dei lavori. 4. Gli ufficiali ed agenti
di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non
sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto
cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione
urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente
ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti. Art. 28 (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109) 1. Per le opere eseguite da
amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27,
il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale informa
immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della
giunta regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato
articolo 27. Art. 29 (L) Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art.
5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Il titolare del permesso
di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e
per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità
delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché,
unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità
esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento
delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in
danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. 2. Il direttore dei lavori
non é responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione
delle prescrizioni del permesso di costruire, con esclusione delle varianti
in corso d'opera, fornendo al dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei
casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto al permesso di
costruire, il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare all'incarico
contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario il
dirigente segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la
violazione in cui é incorso il direttore dei lavori, che é passibile di
sospensione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. 3. Per le opere realizzate
dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la
qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli
articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di dichiarazioni non veritiere
nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1, l'amministrazione ne dà
comunicazione al competente ordine professionale per l'irrogazione delle
sanzioni disciplinari. Capo II Sanzioni
Art. 30 (L) Lottizzazione abusiva(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; ; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109) 1. Si ha lottizzazione
abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono iniziate opere che
comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in
violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o
adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta
autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga predisposta
attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in
lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla
natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici,
il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione
ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino in modo non
equivoco la destinazione a scopo edifi-catorio. 2. Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a
terreni sono nulli e non possono essere stipulati né trascritti nei pubblici
registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di
destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti
l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo
catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva dell'area di
pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati. 3. Il certificato di
destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un
anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti
urbanistici. 4. In caso di mancato
rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso può essere
sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti
attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la destinazione
urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati,
ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello
strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi. 5. I frazionamenti catastali
dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia del territorio se non é
allegata copia del tipo dal quale risulti, per attestazione degli uffici
comunali, che il tipo medesimo é stato depositato presso il comune. 6. I pubblici ufficiali che
ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il trasferimento, anche senza
frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno di superficie inferiore a
diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro trenta giorni dalla data di
registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o autenticato al dirigente o
responsabile del competente ufficio del comune ove é sito l'immobile. 7. Nel caso in cui il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale accerti
l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza la
prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle
aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone
la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle
opere in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con
atti tra vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari. 8. Trascorsi novanta giorni,
ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui al comma 7, le aree
lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio disponibile del comune il
cui dirigente o responsabile del competente ufficio deve provvedere alla
demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano le disposizioni concernenti
i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8. 9. Gli atti aventi per
oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il provvedimento
previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati, né in forma
pubblica né in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo stesso comma e
prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta inefficacia del
provvedimento del dirigente o del responsabile del competente ufficio
comunale. 10. Le disposizioni di cui sopra
si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti
uffici del catasto dopo il 17 marzo 1985, e non si applicano comunque alle
divisioni ereditarie, alle donazioni fra coniugi e fra parenti in linea retta
ed ai testamenti, nonché agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di
diritti reali di garanzia e di servitù. Art. 31 (L) Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art.
2, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Sono interventi eseguiti
in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la
realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso per
caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o
parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile. 2. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di
interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero
con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al
proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione,
indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi
del comma 3. 3. Se il responsabile
dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei
luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di
sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,
alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di
diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita. 4. L'accertamento
dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma
3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere
eseguita gratuitamente. 5. L'opera acquisita é
demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici o ambientali. 6. Per gli interventi
abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o
regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di
inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive
ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore
del patrimonio del comune. 7. Il segretario comunale
redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati
relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei
rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative
ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità
giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite
l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. 8. In caso d'inerzia,
protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione della
inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27, ovvero
protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 27,
il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i
provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale. 9. Per le opere abusive di
cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza di condanna per il
reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se
ancora non sia stata altrimenti eseguita. 9-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3.* * Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Art. 32 (L) Determinazione delle variazioni essenziali(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 8) 1. Fermo restando quanto
disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni stabiliscono quali siano le
variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto conto che l'essenzialità
ricorre esclusivamente quando si verifica una o più delle seguenti
condizioni: a) mutamento della
destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal
decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97
del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della
cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto
approvato; c) modifiche sostanziali di
parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della
localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle
caratteristiche dell'intervento edilizio assentito; e) violazione delle norme
vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti
procedurali. 2. Non possono ritenersi
comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle
cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle
singole unità abitative. 3. Gli interventi di cui al
comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo storico, artistico, architettonico,
archeologico, paesistico ed ambientale, nonché su immobili ricadenti sui
parchi o in aree protette nazionali e regionali, sono considerati in totale
difformità dal permesso, ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 44.
Tutti gli altri interventi sui medesimi immobili sono considerati variazioni
essenziali. Art. 33 (L) Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109) 1. Gli interventi e le opere
di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in
assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero
demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti
urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o del
responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso
il quale l'ordinanza stessa é eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili
dell'abuso. 2. Qualora, sulla base di
motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello
stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio dell'aumento di
valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere,
determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in base ai
criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento
all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale,
aggiornato alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT
del costo di costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti
all'applicazione della legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione
e con l'equiparazione alla categoria A/1 delle categorie non comprese
nell'articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso
da quello di abitazione la sanzione é pari al doppio dell'aumento del valore
venale dell'immobile, determinato a cura dell'agenzia del territorio. 3. Qualora le opere siano
state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza
del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da
norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e spese del
responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire
l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria da
516 a 5164 euro. 4. Qualora le opere siano
state eseguite su immobili, anche se non vincolati, compresi nelle zone
omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede all'amministrazione
competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non venga reso entro
novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile provvede
autonomamente. 5. In caso di inerzia, si
applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8. 6. É comunque dovuto il
contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19. 6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 22,
comma 3, eseguiti in assenza di denuncia di inizio attività o in totale
difformità dalla stessa.* * Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Art. 34 (L) Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109) 1. Gli interventi e le opere
realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi o
demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine congruo
fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile
dell'ufficio. Decorso tale termine sono
rimossi o demoliti a cura del comune e a spese dei medesimi responsabili
dell'abuso. 2. Quando la demolizione non
può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio
del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio 1978, n. 392,
della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di costruire, se
ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, determinato a cura
della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi diversi da quello
residenziale. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
parziale difformità dalla denuncia di inizio attività.* * Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Art. 35 (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, art.
17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. Qualora sia accertata la
realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 28,
di interventi in assenza di permesso di costruire, ovvero in totale o
parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del patrimonio dello
Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa
diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso la demolizione ed
il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo. 2. La demolizione é eseguita
a cura del comune ed a spese del responsabile dell'abuso. 3. Resta fermo il potere di
autotutela dello Stato e degli enti pubblici territoriali, nonché quello di altri
enti pubblici, previsto dalla normativa vigente. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, eseguiti in
assenza di denuncia di inizio attività, ovvero in totale o parziale difformità
dalla stessa.* * Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Art. 36 (L) Accertamento di conformità(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 13) 1. In caso di interventi
realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, fino
alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34,
comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il
responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono
ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla
disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione
dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. 2. Il rilascio del permesso
in sanatoria é subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a
norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione é
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. 3. Sulla richiesta di
permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro sessanta giorni decorsi
i quali la richiesta si intende rifiutata. Art. 37 (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e accertamento di conformità(art.
4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del
1985) 1. La realizzazione di
interventi edilizi di cui all'articolo 22, commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla denuncia di
inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'aumento
del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro. * Comma modificato dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 2. Quando le opere
realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi
di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c)
dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti,
l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può
ordinare la restituzione in pristino a cura e spese del responsabile ed
irroga una sanzione pecuniaria da 516 a 10.329 euro. 3. Qualora gli interventi di
cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non vincolati, compresi nelle
zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede al
Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere vincolante circa
la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione pecuniaria di cui
al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni dalla
richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede
autonomamente. In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516
a 10329 euro di cui al comma 2. 4. Ove l'intervento
realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente
sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione
della domanda, il responsabile dell'abuso o il proprietario dell'immobile
possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma, non
superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro,
stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di
valore dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio. 5. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio di attività
spontaneamente effettuata quando l'intervento é in corso di esecuzione,
comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. 6. La mancata denuncia di
inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in
relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle sanzioni di cui
agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di conformità di cui
all'articolo 36. Art. 38 (L) Interventi eseguiti in base a permesso annullato(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109) 1. In caso di annullamento
del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata
valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la
restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle
opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia del
territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e l'amministrazione
comunale. La valutazione dell'agenzia é notificata all'interessato dal
dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i
termini di impugnativa. 2. L'integrale
corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti
del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, in caso di
accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.* * Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Art. 39 (L) Annullamento del permesso di costruire da parte della regione(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto
1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8,
art. 1) 1. Entro dieci anni dalla
loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano
interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei
regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere
annullati dalla regione. 2. Il provvedimento di
annullamento é emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni
di cui al comma 1, ed é preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse
al titolare del permesso, al proprietario della costruzione, al progettista,
e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine
all'uopo prefissato. 3. In pendenza delle
procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori,
con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme
e con le modalità previste dal codice di procedura civile, ai soggetti di cui
al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di avere
efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il
decreto di annullamento di cui al comma 1. 4. Entro sei mesi dalla data
di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la
demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato. 5. I provvedimenti di
sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico
mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli
immobili e alle opere realizzate. 5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, non conformi a
prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque
in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della
scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della denuncia di
inizio attività.* * Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Art. 40 (L) Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della regione(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto
1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8,
art. 1) 1. In caso di interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con questo o con
le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i termini
stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione delle
opere eseguite. Il provvedimento di
demolizione é adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità
dell'intervento. 2. Il provvedimento di
sospensione o di demolizione é notificato al titolare del permesso o, in
mancanza di questo, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori.
Lo stesso provvedimento é comunicato inoltre al comune. 3. La sospensione non può
avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali
sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità,
ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino. 4. Con il provvedimento che
dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in pristino o la demolizione
delle opere é assegnato un termine entro il quale il responsabile dell'abuso
é tenuto a procedere, a proprie spese e senza pregiudizio delle sanzioni
penali, alla esecuzione del provvedimento stesso. Scaduto inutilmente tale
termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei lavori. 4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 22, comma 3, realizzati in
assenza di denuncia di inizio attività o in contrasto con questa o con le
prescrizioni degli strumenti urbanistici o della normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della scadenza del termine di 30
giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attività.* * Comma aggiunto dal Decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Art. 41 (L) Demolizione di opere abusive(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge 23 dicembre 1996, n.
662, art. 2, comma 56 ; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109) 1. In tutti i casi in cui la
demolizione deve avvenire a cura del comune, essa é disposta dal dirigente o
dal responsabile del competente ufficio comunale su valutazione
tecnico-economica approvata dalla giunta comunale. 2. I relativi lavori sono affidati,
anche a trattativa privata ove ne sussistano i presupposti, ad imprese
tecnicamente e finanziariamente idonee. 3. Nel caso di impossibilità
di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio territoriale del Governo, il quale
provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica
amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente
idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. 4. Qualora sia necessario
procedere alla demolizione di opere abusive é possibile avvalersi, per il
tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle strutture
tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro della difesa. 5. É in ogni caso ammesso il
ricorso a procedure negoziate aperte, per l'aggiudicazione di contratti
d'appalto per demolizioni da eseguirsi all'occorrenza. Art. 42 (L) Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 3) 1. Le regioni determinano le
sanzioni per il ritardato o mancato versamento del contributo di costruzione
in misura non inferiore a quanto previsto nel presente articolo e non
superiore al doppio. 2. Il mancato versamento,
nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di cui all'articolo 16
comporta: a) l'aumento del contributo in misura pari al 10( precedentemente 20*) per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni; b) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento ( precedentemente 50*) quando, superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni; c) l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento
( precedentemente 100*) quando, superato il termine di cui alla
lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.* 3. Le misure di cui alle
lettere precedenti non si cumulano. 4. Nel caso di pagamento
rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei
pagamenti delle singole rate. 5. Decorso inutilmente il
termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune provvede alla
riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti dall'articolo
43. 6. In mancanza di leggi
regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui al presente
articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma 2.) * Comma modificato dalla
Legge 448/2001 (Finanziaria 2002) Art. 43 (L) Riscossione(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 16) 1. I contributi, le sanzioni
e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del presente testo unico
sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di riscossione coattiva
delle entrate dell'ente procedente. Art. 44 (L) Sanzioni penali(legge
28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n.
146, art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298) 1. Salvo che il fatto costituisca
più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a
10329 euro per l'inosservanza delle norme,
prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto
applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e
dal permesso di costruire; b) l'arresto fino a due anni
e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei
casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione; c) l'arresto fino a due anni
e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel
caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal
primo comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di
interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico,
archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale
difformità o in assenza del permesso. 2. La sentenza definitiva
del giudice penale che accerta che vi é stata lottizzazione abusiva, dispone
la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati e delle opere abusivamente
costruite. Per effetto della confisca i terreni sono acquisiti di diritto e
gratuitamente al patrimonio del comune nel cui territorio é avvenuta la
lottizzazione. La sentenza definitiva é titolo per la immediata trascrizione
nei registri immobiliari. 2-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia
di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza o
in totale difformità dalla stessa.* * Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Art. 45 (L) Norme relative all'azione penale(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 22) 1. L'azione penale relativa
alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non siano stati esauriti i
procedimenti amministrativi di sanatoria di cui all'articolo 36. 2. Nel caso di ricorso
giurisdizionale avverso il diniego del permesso in sanatoria di cui
all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal presidente del
tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro il terzo mese
dalla presentazione del ricorso. 3. Il rilascio in sanatoria
del permesso di costruire estingue i reati contravvenzionali previsti dalle
norme urbanistiche vigenti. Art. 46 (L) Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art.
8) 1. Gli atti tra vivi, sia in
forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o
costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad
edifici, o loro parti, la cui costruzione é iniziata dopo il 17 marzo 1985,
sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non risultino, per
dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di costruire o del
permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli atti
costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù. 2. Nel caso in cui sia
prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una sanzione soltanto
pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria, agli atti di cui al
comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale pagamento della sanzione
medesima. 3. La sentenza che accerta
la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica i diritti di garanzia
o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o trascritto anteriormente
alla trascrizione della domanda diretta a far accertare la nullità degli
atti. 4. Se la mancata indicazione
in atto degli estremi non sia dipesa dalla insussistenza del permesso di
costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati, essi possono
essere confermati anche da una sola delle parti mediante atto successivo,
redatto nella stessa forma del precedente, che contenga la menzione omessa. 5. Le nullità di cui al
presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive
immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario, qualora l'immobile
si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire
in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in sanatoria entro
centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla autorità
giudiziaria. 5-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche agli interventi edilizi realizzati mediante denuncia di inizio attività
ai sensi dell'articolo 22, comma 3, qualora nell'atto non siano indicati gli
estremi della stessa.* * Comma aggiunto dal
Decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 Art. 47 (L) Sanzioni a carico dei notai(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 21) 1. Il ricevimento e l'autenticazione
da parte dei notai di atti nulli previsti dagli articoli 46 e 30 e non
convalidabili costituisce violazione dell'articolo 28 della legge 16 febbraio
1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dalla legge medesima. 2. Tutti i pubblici
ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30, sono esonerati da
responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei terreni;
l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso articolo 30 tiene
anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura
penale. Art. 48 (L) Aziende erogatrici di servizi pubblici(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 45) 1. É vietato a tutte le
aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le loro forniture per
l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché ad opere in
assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali non siano
stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17 marzo 1985. 2. Il richiedente il
servizio é tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire, o, per le
opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia della
domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento delle
somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo 36 e
limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della legge
28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali
dichiarazioni é nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia
imputabile la stipulazione del contratto stesso, é soggetto ad una sanzione
pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le
opere che già usufruiscono di un servizio pubblico, in luogo della
documentazione di cui al precedente comma, può essere prodotta copia di una
fattura, emessa dall'azienda erogante il servizio, dalla quale risulti che
l'opera già usufruisce di un pubblico servizio. 3. Per le opere iniziate
anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi della licenza
edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio
rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che
l'opera é stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero
in documento separato da allegarsi al contratto medesimo. 3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi suscettibili di realizzazione mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 22, comma 3, eseguiti in assenza della stessa.* * Comma aggiunto dal Decreto legislativo 27 dicembre
2002, n. 301 Capo III Disposizioni fiscali
Art. 49 (L) Disposizioni fiscali(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter) 1. Fatte salve le sanzioni
di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in assenza di
titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali
previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello
Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità
immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato
rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di
fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di
esecuzione. 2. É fatto obbligo al comune
di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre mesi dall'ultimazione
dei lavori o dalla richiesta del certificato di agibilità, ovvero
dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza comportante
la decadenza di cui al comma precedente. 3. Il diritto
dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in misura
ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si
prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione
del comune. 4. In caso di revoca o
decadenza dai benefici suddetti il committente é responsabile dei danni nei
confronti degli aventi causa. Art. 50 (L) Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 46) 1. In deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di
tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti stipulati dopo
il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del provvedimento
di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da registrare,
all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del
provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le
agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto,
copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di
decadenza dai benefici, deve presentare al competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria copia del
provvedimento definitivo di sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o,
nel caso che questo non sia intervenuto, a richiesta dell'ufficio,
dichiarazione del comune che attesti che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione. 2. In deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti senza
permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso
successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta
comunale sugli immobili, qualora ricorrano i
requisiti tipologici di inizio e ultimazione delle opere in virtù dei quali
sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a decorrere dal 17 marzo 1985.
L'esenzione si applica a condizione che l'interessato ne faccia richiesta
all'ufficio distrettuale delle imposte dirette del suo domicilio fiscale,
allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la relativa
ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno della
presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza dai
benefici, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza,
all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in mancanza di questo, una dichiarazione del
comune, ovvero una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestante che
la domanda non ha ancora ottenuto definizione. 3. La omessa o tardiva
presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il pagamento
dell'imposta comunale sugli immobili e
delle altre imposte dovute nella misura ordinaria, nonché degli interessi di
mora stabiliti per i singoli tributi. 4. Il rilascio del permesso
in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate,
produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti
disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di
revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49. 5. In attesa del
provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via
provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte
dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia
autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del
pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza
di cui al presente comma. 6. Non si fa comunque luogo
al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte eventualmente già pagate. Art. 51 (L) Finanziamenti pubblici e sanatoria(legge
23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50) 1. La concessione di
indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità naturali, é esclusa
nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati eseguiti abusivamente in
zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi é altresì esclusa per
gli immobili edificati in zone sismiche senza i prescritti criteri di
sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria. Parte II NORMATIVA TECNICA PER L'EDILIZIA
Capo I Disposizioni di carattere generale
Art. 52 (L) Tipo di strutture e norme tecniche(legge
3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1) 1. In tutti i comuni della
Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private debbono essere realizzate
in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari elementi costruttivi
fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito
il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale anche della
collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le norme
tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di
concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono: a) i criteri generali
tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici
in muratura e per il loro consolidamento; b) i carichi e sovraccarichi
e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e delle modalità costruttive
e della destinazione dell'opera, nonché i criteri generali per la verifica di
sicurezza delle costruzioni; c) le indagini sui terreni e
sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri
generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione e
collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione; i
criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione, esecuzione
e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri,
costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature; d) la protezione delle
costruzioni dagli incendi. 2. Qualora vengano usati
sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con ossatura portante in
cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi combinati dei
predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e fuori terra,
l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una dichiarazione
rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su
conforme parere dello stesso Consiglio. 3. Le norme tecniche di cui
al presente articolo e i relativi aggiornamenti entrano in vigore trenta
giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. Art. 53 (L) Definizioni(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma) 1. Ai fini del presente
testo unico si considerano: a) opere in conglomerato
cementizio armato normale, quelle composte da un complesso di strutture in
conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad una funzione statica; b) opere in conglomerato
cementizio armato precompresso, quelle composte di strutture in conglomerato
cementizio ed armature nelle quali si imprime artificialmente uno stato di
sollecitazione addizionale di natura ed entità tali da assicurare
permanentemente l'effetto statico voluto; c) opere a struttura
metallica quelle nelle quali la statica é assicurata in tutto o in parte da elementi
strutturali in acciaio o in altri metalli. Art. 54 (L) Sistemi costruttivi(legge
2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma,
art. 8, primo comma) 1. Gli edifici possono
essere costruiti con: a) struttura intelaiata in
cemento armato normale o precompresso, acciaio o sistemi combinati dei
predetti materiali; b) struttura a pannelli
portanti; c) struttura in muratura; d) struttura in legname. 2. Ai fini di questo testo
unico si considerano: a) costruzioni in muratura, quelle
nelle quali la muratura ha funzione portante; b) strutture a pannelli
portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli verticali
prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza superiore ad
un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai) prefabbricate o
costruite in opera; c) strutture intelaiate,
quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee, comunque vincolate fra
loro ed esternamente. Art. 55 (L) Edifici in muratura(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma) 1. Le costruzioni in
muratura devono presentare adeguate caratteristiche di solidarietà fra gli
elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza complessiva secondo le
indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83. Art. 56 (L) Edifici con struttura a pannelli portanti(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma) 1. Le strutture a pannelli
portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno od alleggerito,
semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni eseguite in
opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali
sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i
controventamenti devono essere orientati almeno secondo due direzioni
distinte. 2. Il complesso scatolare
costituito dai pannelli deve realizzare un organismo statico capace di
assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85. 3. La trasmissione delle
azioni mutue tra i diversi elementi deve essere assicurata da armature
metalliche. 4. L'idoneità di tali
sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di sismicità, deve essere
comprovata da una dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, su conforme parere dello stesso Consiglio. Art. 57 (L) Edifici con strutture intelaiate(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo,
terzo e quarto comma) 1. Nelle strutture intelaiate
possono essere compresi elementi irrigidenti costituiti da: a) strutture reticolate in
acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso; b) elementi-parete in
acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso. 2. Gli elementi irrigidenti
devono essere opportunamente collegati alle intelaiature della costruzione in
modo che sia assicurata la trasmissione delle azioni sismiche agli
irrigidimenti stessi. 3. Il complesso resistente
deve essere proporzionato in modo da assorbire le azioni sismiche definite
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83. 4. Le murature di
tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente collegate
alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83. Art. 58 (L) Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 9) 1. Le ditte che procedono
alla costruzione di manufatti in conglomerato armato normale o precompresso
ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle funzioni indicate
negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di darne preventiva
comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con apposita
relazione nella quale debbono: a) descrivere ciascun tipo
di struttura indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli
relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a tutto il
comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura; b) precisare le
caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove eseguite presso
uno dei laboratori di cui all'articolo 59; c) indicare, in modo
particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti seguiti per la
esecuzione delle strutture; d) indicare i risultati
delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59. 2. Tutti gli elementi
precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente contrassegnati onde si
possa individuare la serie di origine. 3. Per le ditte che
costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in serie, i quali
assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, la
relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve descrivere ciascun tipo
di struttura, indicando le possibili applicazioni e fornire i calcoli
relativi. 4. Le ditte produttrici di
tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono tenute a fornire tutte le
prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e di montaggio dei loro
manufatti. 5. La responsabilità della
rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta produttrice, che é
obbligata a corredare la fornitura con i disegni del manufatto e
l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego. 6. Il progettista delle
strutture é responsabile dell'organico inserimento e della previsione di
utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle strutture
dell'opera. Art. 59 (L) Laboratori(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 20) 1. Agli effetti del presente
testo unico sono considerati laboratori ufficiali: a) i laboratori degli
istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle
facoltà o istituti universitari di architettura; b) il laboratorio di scienza
delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di
protezione civile (Roma); b-bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa;* * Lettera aggiunta dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166 b-ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche.* * Lettera aggiunta dalla Legge 1 agosto 2002, n. 166 2. Il Ministro per le infrastrutture
e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può
autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori
ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche
su terreni e rocce. 3. L'attività dei
laboratori, ai fini del presente capo, é servizio di pubblica utilità. Art. 60 (L) Emanazione di norme tecniche(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 21) 1. Il Ministro per le
infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio nazionale
delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche alle quali
si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo. Art. 61 (L) Abitati da consolidare(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 2) 1. In tutti i territori
comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o
la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9
luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera
e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura,
possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente
ufficio tecnico della regione. 2. Le opere di
consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente
ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere
intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà
essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori. Art. 62 (L) Utilizzazione di edifici(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 28) 1. Il rilascio della licenza
d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di
agibilità da parte dei comuni é condizionato all'esibizione di un certificato
da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta
rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto. Art. 63 (L) Opere pubbliche1. Quando si tratti di opere
eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, le norme della presente parte si applicano solo nel caso in cui non sia
diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, dal decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal d.m. 19 aprile 2000 n. 145. Capo II Disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica.
Sezione I Adempimenti
Art. 64 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità(legge
n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art.
3, primo e secondo comma) 1. La realizzazione delle
opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta
stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la
pubblica incolumità. 2. La costruzione delle
opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in base ad un progetto
esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei
limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi
professionali. 3. L'esecuzione delle opere
deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi
sugli ordini e collegi professionali. 4. Il progettista ha la
responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell'opera
comunque realizzate. 5. Il direttore dei lavori e
il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la
responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto, dell'osservanza
delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità dei materiali
impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi prefabbricati, della posa
in opera. Art. 65 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica.(legge
n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6). 1. Le opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del
loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello
unico, che provvede a trasmettere tale denuncia
al competente ufficio tecnico regionale.* * Comma rettificato in
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25-2-2002 2. Nella denuncia devono
essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle
strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 3. Alla denuncia devono
essere allegati: a) il progetto dell'opera in
triplice copia, firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro
ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni
delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi
dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di
sollecitazione; b) una relazione
illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal direttore dei
lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature
dei materiali che verranno impiegati nella costruzione. 4. Lo sportello unico
restituisce al costruttore, all'atto stesso della presentazione, una copia
del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito.* * Comma rettificato in
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25-2-2002 5. Anche le varianti che nel
corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1,
previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare
inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli
allegati previsti nel presente articolo. 6. A strutture ultimate,
entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso
lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento
degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo: a) i certificati delle prove
sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui all'articolo 59; b) per le opere in
conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente alla tesatura dei
cavi ed ai sistemi di messa in coazione; c) l'esito delle eventuali
prove di carico, allegando le copie dei relativi verbali firmate per copia
conforme. 7. Lo sportello unico
restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una
copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto
deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente
ufficio tecnico regionale. 8. Il direttore dei lavori
consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante
documentazione di cui al comma 6. All'articolo
65 (R), del decreto citato in epigrafe, pubblicato nel suindicato supplemento
ordinario, a pag. 74, prima colonna, devono intendersi apportate le seguenti
correzioni: al comma
1, terzo rigo, dove é scritto: "... devono essere denunciate dal
direttore dei lavori allo sportello unico ...", leggasi: "...
devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico ..."; al comma 4, primo rigo, dove é scritto: "Lo sportello
unico restituisce al direttore dei lavori ...", leggasi: "Lo
sportello unico restituisce al costruttore ...". Art. 66 (L) Documenti in cantiere(legge
n. 1086 del 1971, art. 5) 1. Nei cantieri, dal giorno
di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma 1, a quello di
ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti indicati
all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e dal
direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori. 2. Della conservazione e
regolare tenuta di tali documenti é responsabile il direttore dei lavori. Il
direttore dei lavori é anche tenuto a vistare periodicamente, ed in
particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il giornale dei
lavori. Art. 67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) Collaudo statico(legge
5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8) 1. Tutte le costruzioni di
cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa comunque interessare la
pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo statico. 2. Il collaudo deve essere
eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto all'albo da almeno
dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella progettazione,
direzione, esecuzione dell'opera. 3. Contestualmente alla
denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei lavori é tenuto a
presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto
dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico,
corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2. 4. Quando non esiste il
committente ed il costruttore esegue in proprio, é fatto obbligo al
costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di
inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli
architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali sceglie il
collaudatore. 5. Completata la struttura
con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione
allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per
effettuare il collaudo. 6. In corso d'opera possono
essere eseguiti collaudi parziali motivati da difficoltà tecniche e da
complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto previsto da specifiche
disposizioni. 7. Il collaudatore redige,
sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che
invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone
contestuale comunicazione allo sportello unico. 8. Per il rilascio di
licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre presentare
all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo. Sezione II
Vigilanza
Art. 68 (L) Controlli(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 10) 1. Il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale, nel cui territorio vengono realizzate le
opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha il compito di vigilare
sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti
comunali. 2. Le disposizioni del
precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato
e per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio
tecnico con a capo un ingegnere. Art. 69 (L) Accertamenti delle violazioni(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 11) 1. I funzionari e agenti
comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti previsti nei
precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato all'Autorità
giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i
provvedimenti di cui all'articolo 70. Art. 70 (L) Sospensione dei lavori(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 12) 1. Il dirigente dell'ufficio
tecnico regionale, ricevuto il processo verbale redatto a norma dell'articolo
69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina, con decreto notificato a
mezzo di messo comunale, al committente, al direttore dei lavori e al
costruttore la sospensione dei lavori. 2. I lavori non possono
essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico regionale non abbia
accertato che sia stato provveduto agli adempimenti previsti dal presente
capo. 3. Della disposta
sospensione é data comunicazione al dirigente del competente ufficio comunale
perché ne curi l'osservanza. Sezione III Norme penali Art. 71 (L) Lavori abusivi(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 13) 1. Chiunque commette, dirige
e, in qualità di costruttore, esegue le opere previste dal presente capo, o
parti di esse, in violazione dell'articolo 64, commi 2, 3 e 4, é punito con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro. 2. É soggetto alla pena
dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a 10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato
armato normale o precompresso o manufatti complessi in metalli senza
osservare le disposizioni dell'articolo 58. Art. 72 (L) Omessa denuncia dei lavori(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 14) 1. Il costruttore che omette
o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 é punito con l'arresto fino a
tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro. Art. 73 (L) Responsabilità del direttore dei lavori(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 15) 1. Il direttore dei lavori che
non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 é punito con
l'ammenda da 41 a 206 euro. 2. Alla stessa pena soggiace
il direttore dei lavori che omette o ritarda la presentazione al competente
ufficio tecnico regionale della relazione indicata nell'articolo 65, comma 6. Art. 74 (L) Responsabilità del collaudatore(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 16) 1. Il collaudatore che non
osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, é punito con l'ammenda da
51 a 516 euro. Art. 75 (L) Mancanza del certificato di collaudo(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 17) 1. Chiunque consente
l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del certificato di
collaudo é punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 103
a 1032 euro. Art. 76 (L) Comunicazione della sentenza(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 18) 1. La sentenza irrevocabile,
emessa in base alle precedenti disposizioni, deve essere comunicata, a cura
del cancelliere, entro quindici giorni da quello in cui é divenuta irrevocabile,
al comune e alla regione interessata ed al consiglio provinciale dell'ordine
professionale, cui eventualmente sia iscritto l'imputato. Capo III Disposizioni per favorire il
superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione I Eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati
Art. 77 (L) Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici(legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 1) 1. I progetti relativi alla
costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla ristrutturazione di interi
edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata
ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche previste
dal comma 2. 2. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai sensi
dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata. 3. La progettazione deve
comunque prevedere: a) accorgimenti tecnici
idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi
compresi i servoscala; b) idonei accessi alle parti
comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; c) almeno un accesso in
piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; d) l'installazione, nel caso
di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni
scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. 4. É fatto obbligo di
allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di
conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente
capo. 5. I progetti di cui al
comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla competente autorità di
tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo decreto legislativo. Art. 78 (L) Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche(legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 2) 1. Le deliberazioni che
hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad
eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della
legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di
dispositivi di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno
degli edifici privati, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima
o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dall'articolo 1136,
secondo e terzo comma, del codice civile. 2. Nel caso in cui il
condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi dalla richiesta
fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i portatori di
handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al titolo IX
del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie spese,
servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono anche
modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più agevole
l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse. 3. Resta fermo quanto disposto
dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo comma, del codice civile. Art. 79 (L) Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi(legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 3) 1. Le opere di cui
all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze
previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni
ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati. 2. É fatto salvo l'obbligo
di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile
nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati alieni non sia
interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o di uso comune. Art. 80 (L) Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni(legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 6) 1. Fermo restando l'obbligo
del preavviso e dell'invio del progetto alle competenti autorità a norma
dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie di cui all'articolo 78,
da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche, di
prevenzione degli incendi e degli infortuni, non é soggetta alla
autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla
normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate. Art. 81 (L) Certificazioni(legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109) 1. Alle domande ovvero alle
comunicazioni al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale
relative alla realizzazione di interventi di cui al presente capo é allegato
certificato medico in carta libera attestante l'handicap e dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione della propria abitazione,
nonché le difficoltà di accesso. Sezione II Eliminazione o
superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico Art. 82 (L) Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico(legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109). 1. Tutte le opere edilizie
riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili
di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del
presente capo, sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui
alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, alla sezione
prima del presente capo, al regolamento approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503,
recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. 2. Per gli edifici pubblici
e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti da leggi
speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste
dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il mancato
rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del
vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita
l'approvazione delle predette autorità. 3. Alle comunicazioni allo
sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici
pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai sensi dell'articolo
22, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di
conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento
delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del presente
articolo. 4. Il rilascio del permesso
di costruire per le opere di cui al comma 1 é subordinato alla verifica della
conformità del progetto compiuta dall'ufficio tecnico o dal tecnico
incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le opere di cui al
comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto
delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma
di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato. 5. La richiesta di modifica
di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o aperti al pubblico é
accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il rilascio del
certificato di agibilità é condizionato alla verifica tecnica della
conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile. 6. Tutte le opere realizzate
negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità dalle
disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle
barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere
impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate,
sono dichiarate inagibili. 7. Il progettista, il
direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per
l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono
direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite dopo l'entrata in
vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità che siano tali
da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con la sospensione dai rispettivi albi
professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi. 8. I piani di cui
all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono modificati con
integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare
riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili,
all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla rimozione della
segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone
handicappate. 9. I comuni adeguano i
propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della
citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1978, alle
disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al citato decreto
del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Le norme dei
regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente
articolo perdono efficacia. Art. 83 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma
1, lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998) 1. Tutte le costruzioni la
cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità, da
realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3 del presente
articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui all'articolo
52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro aggiornamenti, con
decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il
Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata. 2. Con decreto del Ministro
per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con il Ministro per
l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici, il Consiglio
nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti i criteri
generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi valori
differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la determinazione
delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme tecniche. 3. Le regioni, sentite le
province e i comuni interessati, provvedono alla individuazione delle zone
dichiarate sismiche agli effetti del presente capo, alla formazione e
all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei valori attribuiti
ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 2. Art. 84 (L) Contenuto delle norme tecniche(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 4) 1. Le norme tecniche per le
costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83, da adottare sulla base
dei criteri generali indicati dagli articoli successivi e in funzione dei
diversi gradi di sismicità, definiscono: a) l'altezza massima degli
edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado di sismicità della zona
ed alle larghezze stradali; b) le distanze minime
consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui; c) le azioni sismiche
orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento degli elementi
delle costruzioni e delle loro giunzioni; d) il dimensionamento e la
verifica delle diverse parti delle costruzioni; e) le tipologie costruttive
per le fondazioni e le parti in elevazione. 2. Le caratteristiche
generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di fondazione, e cioé
dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità alla quale le
tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai fini delle
deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere
esaurientemente accertate. 3. Per le costruzioni su pendii
gli accertamenti devono essere convenientemente estesi al di fuori del-l'area
edificatoria per rilevare tutti i fattori occorrenti per valutare le
condizioni di stabilità dei pendii medesimi. 4. Le norme tecniche di cui
al comma 1 potranno stabilire l'entità degli accertamenti in funzione della
morfologia e della natura dei terreni e del grado di sismicità. Art. 85 (L) Azioni sismiche(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 9) 1. L'edificio deve essere
progettato e costruito in modo che sia in grado di resistere alle azioni
verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti indicati
rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti dalle
norme tecniche di cui all'articolo 83. a) azioni verticali: non si
tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali; per le strutture di
grande luce o di particolare importanza, agli effetti di dette azioni, deve
svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale; b) azioni orizzontali: le
azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso l'introduzione di due
sistemi di forze orizzontali agenti non contemporaneamente secondo due
direzioni ortogonali; c) momenti torcenti: ad ogni
piano deve essere considerato il momento torcente dovuto alle forze
orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non minore dei valori
da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme tecniche di cui
all'articolo 83; d) momenti ribaltanti: per
le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi normali provocati
dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali devono essere
valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83. Art. 86 (L) Verifica delle strutture(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 10) 1. L'analisi delle
sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo 85 é
effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi
resistenti dell'intera struttura. 2. Si devono verificare
detti elementi resistenti per le possibili combinazioni degli effetti sismici
con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione dei sovraccarichi,
ma con l'esclusione dell'azione del vento. Art. 87 (L) Verifica delle fondazioni(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 11) 1. I calcoli di stabilità
del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono con i metodi ed i
procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze agenti, delle
azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate come
specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83. Art. 88 (L) Deroghe(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 12) 1. Possono essere concesse
deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al precedente articolo
83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti, previa apposita
istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e parere favorevole
del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando sussistano ragioni
particolari, che ne impediscano in tutto o in parte l'osservanza, dovute
all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. 2. La possibilità di deroga
deve essere prevista nello strumento urbanistico generale e le singole
deroghe devono essere confermate nei piani particolareggiati. Art. 89 (L) Parere sugli strumenti urbanistici(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 13) 1. Tutti i comuni nei quali
sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli di cui
all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico
regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima
della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima
della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della
compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche
del territorio. 2. Il competente ufficio tecnico
regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della
richiesta dell'amministrazione comunale. 3. In caso di mancato
riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve intendersi reso
in senso negativo. Art. 90 (L) Sopraelevazioni(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 14) 1. É consentita, nel
rispetto degli strumenti urbanistici vigenti: a) la sopraelevazione di un
piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda
alle prescrizioni di cui al presente capo; b) la sopraelevazione di
edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli
portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del
presente testo unico. 2. L'autorizzazione é
consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che
specifichi il numero massimo di piani che é possibile realizzare in
sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo
carico. Art. 91 (L) Riparazioni(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 15) 1. Le riparazioni degli
edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di sicurezza alle
azioni sismiche di cui ai precedenti articoli. 2. I criteri sono fissati
nelle norme tecniche di cui all'articolo 83. Art. 92 (L) Edifici di speciale importanza artistica(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 16) 1. Per l'esecuzione di
qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o manufatti di carattere
monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico, storico o artistico,
siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme le disposizioni di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Sezione II Vigilanza sulle costruzioni in
zone sismiche
Art. 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche(legge
n. 64 del 1974, articoli 17 e 19) 1. Nelle zone sismiche di
cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e
sopraelevazioni, é tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che
provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione,
indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del
direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere
allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un
ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti
delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. 3. Il contenuto minimo del
progetto é determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni
caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e
sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli
delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e dai disegni
dei particolari esecutivi delle strutture. 4. Al progetto deve inoltre
essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere
illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte,
i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 5. La relazione sulla
fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto
necessari. 6. In ogni comune deve
essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente
articolo. 7. Il registro deve essere
esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari,
ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103. Art. 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 18) 1. Fermo restando l'obbligo
del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate nei decreti di cui
all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva
autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. 2. L'autorizzazione é
rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al
comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. 3. Avverso il provvedimento
relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio
entro il termine di cui al comma 2, é ammesso ricorso al presidente della
giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. 4. I lavori devono essere
diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto
nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze. Sezione III Repressione delle violazioni
Art. 95 (L) Sanzioni penali(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 20) 1. Chiunque violi le
prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di
cui agli articoli 52 e 83 é punito con l'ammenda da L. 400.000 a L.
20.000.000. Art. 96 (L) Accertamento delle violazioni(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 21) 1. I funzionari, gli
ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena accertato un fatto
costituente violazione delle presenti norme, compilano processo verbale
trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico della regione. 2. Il dirigente dell'ufficio
tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori accertamenti di carattere
tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità giudiziaria competente
con le sue deduzioni. Art. 97 (L) Sospensione dei lavori(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 22) 1. Il dirigente del
competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente agli adempimenti
di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato, notificato a mezzo di
messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o appaltatore od
esecutore delle opere, la sospensione dei lavori. 2. Copia del decreto é
comunicata al dirigente o responsabile
del competente ufficio comunale ai fini
dell'osservanza dell'ordine di sospensione. 3. L'ufficio territoriale del
governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, assicura
l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia necessario per l'esecuzione
dell'ordine di sospensione. 4. L'ordine di sospensione
produce i suoi effetti sino alla data in cui la pronuncia dell'autorità
giudiziaria diviene irrevocabile. Art. 98 (L) Procedimento penale(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 23) 1. Se nel corso del
procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità di ulteriori
accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli fra i
componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici laureati
appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o di
altre amministrazioni statali. 2. Deve essere in ogni caso
citato per il dibattimento il dirigente del competente ufficio tecnico della
regione, il quale può delegare un funzionario dipendente che sia al corrente
dei fatti. 3. Con il decreto o con la
sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione delle opere o delle
parti di esse costruite in difformità alle norme del presente capo o dei
decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83, ovvero impartisce le
prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle norme stesse,
fissando il relativo termine. Art. 99 (L) Esecuzione d'ufficio(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 24) 1. Qualora il condannato non
ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui all'articolo 98, dati con
sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il competente ufficio tecnico
della regione provvede, se del caso con l'assistenza della forza pubblica, a
spese del condannato. Art. 100 (L) Competenza della Regione(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 25) 1. Qualora il reato sia
estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con provvedimento definitivo,
sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere
o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme del presente capo e
delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83, ovvero l'esecuzione di
modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse. 2. In caso di inadempienza
si applica il disposto dell'articolo 99. Art. 101 (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 26) 1. Copia della sentenza
irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle precedenti
disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al competente
ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui la
sentenza é divenuta irrevocabile o il decreto é diventato esecutivo. Art. 102 (L) Modalità per l'esecuzione d'ufficio(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 27) 1. Per gli adempimenti di
cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in bilancio una
somma non inferiore a 25.822 euro. 2. Al recupero delle somme
erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di demolizione di opere in
contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente capo, si
provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla liquidazione
dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della regione. 3. La riscossione delle
somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con l'aumento
dell'aggio spettante al concessionario, é fatta mediante ruoli esecutivi. 4. Il versamento delle somme
stesse é fatto con imputazione ad apposito capitolo del bilancio
dell'entrata. Art. 103 (L) Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 29) 1. Nelle località di cui
all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di
polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle
amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e
comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a
servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare
che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso
dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a
norma degli articoli 61 e 94. 2. I funzionari di detto
ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le riparazioni e
ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme. 3. Eguale obbligo spetta
agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati quando accedano per
altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati, compatibilmente coi detti
incarichi. Sezione IV Disposizioni
finali Art. 104 (L) Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo
n. 267 del 2000) 1. Tutti coloro che in una
zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima
dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a
farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del
provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della
regione. 2. L'ufficio tecnico della
regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denunzia, accerta la
conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e
l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione
delle possibili azioni sismiche. 3. Nel caso in cui l'accertamento
di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la
prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro
due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la
costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente
mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche
essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare
le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale rilascia
apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti. 4. La Regione può, per
edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione
superiori ai due anni di cui al comma 3. 5. Qualora l'accertamento di
cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con
modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata
alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la
concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito. 6. In caso di violazione
degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni
della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico. Art. 105 (L) Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 33) 1. L'inosservanza delle
norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali sia stato già
concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni penali, anche
la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si sia attenuto
alle prescrizioni di cui al presente capo. Art. 106 (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 33) 1. Per le opere che si
eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle disposizioni di cui
alle sezioni II e III del presente capo é assicurata dall'organo all'uopo
individuato dal Ministero della difesa. Capo V Norme per la
sicurezza degli impianti Art. 107 (L) Ambito di applicazione(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma) 1. Sono soggetti
all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici
quale che ne sia la destinazione d'uso: a) gli impianti di produzione,
di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia
fornita dall'ente distributore; b) gli impianti
radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di
protezione da scariche atmosferiche; c) gli impianti di
riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura o specie; d) gli impianti idrosanitari
nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo
di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'acqua
fornita dall'ente distributore; e) gli impianti per il
trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno
degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso
fornito dall'ente distributore; f) gli impianti di
sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di
scale mobili e simili; g) gli impianti di
protezione antincendio. Art. 108 (L) Soggetti abilitati(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, é l'art. 22 della legge 30 aprile
1999, n. 136) 1. Sono abilitate
all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o associate,
regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio decreto 20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o
nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443. 2. L'esercizio delle
attività di cui al comma 1 é subordinato al possesso dei requisiti
tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte dell'imprenditore,
il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle
attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali
requisiti. 3. Sono, in ogni caso
abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le imprese in
possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una Società
organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34. 4. Possono effettuare il
collaudo ed accertare la conformità alla normativa vigente degli impianti di
cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i professionisti iscritti negli
albi professionali, inseriti negli appositi elenchi della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, formati annualmente secondo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447. Art. 109 (L) Requisiti tecnico-professionali(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 3) 1. I requisiti
tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i seguenti: a) laurea in materia tecnica
specifica conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta; b) oppure diploma di scuola
secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa al settore
delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un istituto statale o
legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore; c) oppure titolo o attestato
conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale,
previo un periodo di inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle
dirette dipendenze di una impresa del settore; d) oppure prestazione
lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del settore, nel
medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non inferiore a
tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in qualità di
operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107. 2. É istituito presso le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura un albo dei
soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1. Le
modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono
stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive. Art. 110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) Progettazione degli impianti(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 6) 1. Per l'installazione, la trasformazione
e l'ampliamento degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e
g), e 2 dell'articolo 107 é obbligatoria la redazione del progetto da parte
di professionisti, iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle
rispettive competenze. 2. La redazione del progetto
per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui
al comma 1 é obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 119. 3. Il progetto, di cui al
comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al
progetto edilizio. Art. 111 (R) Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati1. Nel caso in cui la
normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti
installati il committente é esonerato dall'obbligo di presentazione dei
progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2
dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere
effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2. 2. Il collaudo degli
impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non
intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione
dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai
progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la
certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del
direttore dei lavori. 3. Resta salvo il potere
dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi
e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste
dalla normativa vigente. Art. 112 (L) Installazione degli impianti(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 7) 1. Le imprese installatrici
sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo
materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti
realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di
unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel
rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia,
si considerano costruiti a regola d'arte. 2. In particolare gli
impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di
interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di
protezione equivalenti. 3. Tutti gli impianti
realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere adeguati a quanto
previsto dal presente articolo. 4. Con decreto del Ministro
delle attività produttive, saranno fissati i
termini e le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3. Art. 113 (L) Dichiarazione di conformità(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 9) 1. Al termine dei lavori
l'impresa installatrice é tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione
di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui
all'articolo 112. Di tale dichiarazione,
sottoscritta dal titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di
partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia
dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'articolo
110. Art. 114 (L) Responsabilità del committente o del proprietario(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 10) 1. Il committente o il
proprietario é tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui
all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo 108. Art. 115 (L) Certificato di agibilità(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli
107 e 109) 1. Il dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale rilascia il certificato di agibilità,
dopo aver acquisito anche la dichiarazione di conformità o il certificato di
collaudo degli impianti installati, ove previsto, salvo quanto disposto dalle
leggi vigenti. Art. 116 (L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 12) 1. Sono esclusi dagli
obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori concernenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107. 2. Sono altresì esclusi
dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del certificato di
collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura
provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari, fermo
restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 113. Art. 117 (R) Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 13) 1. Qualora nuovi impianti
tra quelli di cui ai com-mi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2
dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali é già stato
rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita
presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori,
il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o
il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre
norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119. 2. In caso di rifacimento
parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo
113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti
preesistenti. 3. In alternativa al
deposito del progetto, di cui al comma 1, é possibile ricorrere alla
certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo
111. Art. 118 (L) Verifiche(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 14) 1. Per eseguire i collaudi,
ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti alle disposizioni
del presente capo e della normativa vigente, i comuni, le unità sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di avvalersi
della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive
competenze, di cui all'articolo 110, comma 1, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119. 2. Il certificato di
collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della
relativa richiesta. Art. 119 (L) Regolamento di attuazione(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 15) 1. Con regolamento di
attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione
del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e le modalità
di redazione del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica,
per fini di prevenzione e di sicurezza. Art. 120 (L) Sanzioni(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 16) 1. Alla violazione di quanto
previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di
cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da lire 51 a 258
euro. Alla violazione delle altre
norme del presente capo consegue, secondo le modalità previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da 516 a 5164
euro. 2. Il regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità della sospensione
delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo 108, comma 1, e
dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei
rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza
degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1. Art. 121 (L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 17) 1. I comuni e le regioni
sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con
le disposizioni del presente capo. Capo VI Norme per il contenimento del
consumo di energia negli edifici
Art. 122 (L) Ambito di applicazione(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 25) 1. Sono regolati dalle norme
del presente capo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati,
qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto
dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti. 2. Nei casi di recupero del
patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente capo é graduata in
relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata
dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico. Art. 123 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 26) 1. Ai nuovi impianti,
lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di
energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia,
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel
rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale.
Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'articolo 1 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono
soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a tutti gli effetti
alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a).
L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte di
installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua calda
e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, é
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera. 2. Per gli interventi in
parti comuni di edifici, volti al contenimento del consumo energetico degli
edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative decisioni prese
a maggioranza delle quote millesimali. 3. Gli edifici pubblici e
privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di
processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera in modo
tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i
consumi di energia termica ed elettrica. 4. Ai fini di cui al comma 3
e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione,
della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli
edifici e degli impianti non di processo ad essi associati, nonché dei
componenti degli edifici e degli impianti. 5. Per le innovazioni
relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione
del calore e per il conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base
al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di condominio decide a
maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice civile. 6. Gli impianti di
riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il cui permesso di
costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere progettati e
realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare. 7. Negli edifici di
proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico é fatto obbligo di soddisfare il
fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili
di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica. 8. La progettazione di nuovi
edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera ed
installazione utili alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia. Art. 124 (L) Limiti ai consumi di energia(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 27) 1. I consumi di energia
termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati secondo quanto
previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi,
agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza. Art. 125 (L - R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 28) 1. Il proprietario
dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico,
in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di
cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse corredato da una
relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne
attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo. 2. Nel caso in cui la
denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano state presentate
prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la sanzione
amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei lavori sino
al compimento del suddetto adempimento. 3. La documentazione deve
essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro
delle attività produttive. Una copia della
documentazione é conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e
delle verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione,
restituita dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve
essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha
titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non
sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il
direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione
di tale documentazione in cantiere. Art. 126 (R) Certificazione di impianti1. Il committente é
esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'articolo 125
se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà
di cui all'articolo 111, comma 2. Art. 127 (R) Certificazione delle opere e collaudo(legge
9 gennaio 1999, n. 10, art 29) 1. Per la certificazione e
il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti
disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda. Art. 128 (L) Certificazione energetica degli edifici(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 30) 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, sentito
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
il Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per
la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra
l'altro i soggetti abilitati alla certificazione. 2. Nei casi di compravendita
o di locazione il certificato di collaudo e la certificazione energetica
devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o del locatario
dell'intero immobile o della singola unità immobiliare. 3. Il proprietario o il
locatario possono richiedere al comune ove é ubicato l'edificio la
certificazione energetica dell'intero immobile o della singola unità
immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto
che ne fa richiesta. 4. L'attestato relativo alla
certificazione energetica ha una validità temporale di cinque anni a partire
dal momento del suo rilascio. Art. 129 (L) Esercizio e manutenzione degli impianti(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 31) 1. Durante l'esercizio degli
impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la
responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i consumi di
energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa vigente in materia. 2. Il proprietario, o per
esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, é tenuto a condurre gli
impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e
straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e CEI. 3. I comuni con più di
quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno biennale
l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con
onere a carico degli utenti. 4. I contratti relativi alla
fornitura di energia e alla conduzione degli impianti di cui al presente
capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli. Ai contratti che
contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del codice civile. Art. 130 (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 32) 1. Ai fini della commercializzazione,
le caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici
e degli impianti devono essere certificate secondo le modalità stabilite con
proprio decreto dal Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Le imprese che producono
o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono obbligate a riportare
su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione. Art. 131 (L) Controlli e verifiche(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli
107 e 109) 1. Il comune procede al
controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in relazione al
progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni dalla data di
fine lavori dichiarata dal committente. 2. La verifica può essere
effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a spese del committente,
dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero dell'esercente gli
impianti. 3. In caso di accertamento
di difformità in corso d'opera, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori. 4. In caso di accertamento
di difformità su opere terminate il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario, le modifiche
necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste dal presente
capo. 5. Nei casi previsti dai
commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
irroga le sanzioni di cui all'articolo 132. Art. 132 (L) Sanzioni(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 34) 1. L'inosservanza
dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 é punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. 2. Il proprietario
dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla documentazione
depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le disposizioni degli
articoli 123 e 124 é punito con la sanzione amministrativa in misura non
inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore delle
opere. 3. Il costruttore e il
direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui all'articolo 127,
ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché il progettista
che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126 non veritiera,
sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore all'1 per
cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti salvi i
casi di responsabilità penale. 4. Il collaudatore che non
ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 é punito con la sanzione
amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata secondo la
vigente tariffa professionale. 5. Il proprietario o
l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne é assunta la
responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 129, commi
1 e 2, é punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 2582
euro e non superiore a 25822 euro. Nel caso in
cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo
129, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un
terzo dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello
stesso. 6. L'inosservanza delle
prescrizioni di cui all'articolo 130 é punita con la sanzione amministrativa
non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a lire cinquanta milioni,
fatti salvi i casi di responsabilità penale. 7. Qualora soggetto della
sanzione amministrativa sia un professionista, l'autorità che applica la
sanzione deve darne comunicazione all'ordine professionale di appartenenza
per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 8. L'inosservanza, della
disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo 19 della legge 9
gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia, é punita con la sanzione amministrativa non inferiore
a 5164 euro e non superiore a 51645 euro. Art. 133 (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli
107 e 109) 1. Il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale, con il provvedimento mediante
il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine
comporta l'ulteriore irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione
forzata delle opere con spese a carico del proprietario. Art. 134 (L) Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 136) 1. Qualora l'acquirente o il
conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle norme del presente
testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a
pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del
committente o del proprietario. Art. 135 (L) Applicazione(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 37) 1. I decreti ministeriali di
cui al presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la data della
loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si
applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine
di entrata in vigore. 2. Il decreto del Presidente
della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile
con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130, nonché con il
titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino all'adozione dei decreti di
cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge medesima. Parte III DISPOSIZIONI FINALI Capo I
Disposizioni finali
Art. 136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma 2, lettera m) Abrogazioni1. Ai sensi dell'articolo
20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in
vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti disposizioni: a) legge 17 agosto 1942, n.
1150, limitatamente all'articolo 31; b) legge 21 dicembre 1955,
n. 1357, limitatamente all'articolo 3; c) legge 28 gennaio 1977, n.
10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5; 9, lettera c); d) legge 5 agosto 1978, n.
457, limitatamente all'articolo 48; e) decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8, convertito, con modificazioni,
in legge 25 marzo 1982, n. 94. f) Legge 28 febbraio 1985,
n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito con modificazioni dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662; g) Decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito dall'art. 2, comma
60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal decreto legge
25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135. 2. Ai sensi dell'articolo 7
della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del presente
testo unico sono altresì abrogate le seguenti disposizioni: a) regio decreto 27 luglio
1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221, comma 2; b) legge 17 agosto 1942, n.
1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter, 41-quater,
41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9; c) legge 28 gennaio 1977, n.
10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16; d) legge 3 gennaio 1978, n. 1,
limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come sostituiti dall'articolo 4,
legge 18 novembre 1998, n. 415; e) decreto-legge 23 gennaio
1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94,
limitatamente all'articolo 7; f) legge 28 febbraio 1985,
n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45, 46, 47, 48, 52,
comma 1; g) legge 17 febbraio 1992,
n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6; h) decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 398, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669; decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135; i) legge 23 dicembre 1996,
n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56; l) legge 23 dicembre 1998,
n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61; m) decreto del Presidente
della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425. Art. 137 (L) Norme che rimangono in vigore1. Restano in vigore le
seguenti disposizioni: a) legge 17 agosto 1942, n.
1150 e successive modificazioni ad eccezione degli articoli di cui
all'articolo 136, comma 2, lettera b); b) legge 5 agosto 1978, n.
457 e successive modificazioni; c) legge 28 febbraio 1985,
n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera
f); d) legge 24 marzo 1989, n.
122; e) articolo 17-bis del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n.
203; f) articolo 2, comma 58,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 2. Restano in vigore, per
tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi testi
normativi e non applicabili alla parte I di questo testo unico, le seguenti
leggi: a) legge 5 novembre 1971, n.
1086; b) legge 2 febbraio 1974, n.
64; c) legge 9 gennaio 1989, n.
13; d) legge 5 marzo 1990, n.
46; e) legge 9 gennaio 1991, n.
10; f) legge 5 febbraio 1992, n.
104; 3. All'articolo 9 della
legge 24 marzo 1989, n. 122, il comma 2 é sostituito dal seguente: "2. L'esecuzione delle opere
e degli interventi previsti dal comma 1 é soggetta a denuncia di inizio
attività.". Art. 138 (L) Entrata in vigore del testo unico1. Le disposizioni del
presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2002. TAVOLA
DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI NORMATIVI DEL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI EDILIZIA 78 PARTE I ARTICOLATO DEL
TESTO UNICO RIFERIMENTI NORMATIVI PREVIGENTI
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